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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. LLOI RO, nato a [...] il [...] 2. ZE MI RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 08/03/2024 ELla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale EL RI che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore ELle parti civili RM RI MI e TE NI, Avvocato Andrea Orabona, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore di fiducia di LLOI RO, Avvocata Monica Foti, ed il comune difensore di fiducia di LLOI RO e di ZE MI RA, Avvocato Ivano Giuseppe Chiesa, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 298 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RO LLOI, con due distinti atti, e MI RA ZE, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza ELla Corte di appello di Milano che, in sede di rinvio da questa Suprema Corte, ha confermato la decisione EL Tribunale di Milano con cui, esclusa la contestata recidiva a LLOI e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante ad ZE, aveva condannato LLOI alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ed ZE alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai ELitti di cui agli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. I predetti sono accusati di aver, in concorso tra loro, in più persone riunite e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con plurime violenze e minacce poste in essere nei confronti di NI TE, RM RI MI e NO NG, rispettivamente, titolare, moglie di costui e socio ELle autofficine "Darwin", costretto TE e NG a collaborare con la carrozzeria "Marchesina" di proprietà di LLOI, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno;
fatti commessi in Trezzano sul Naviglio dal 2001 al 4 novembre 2015. 1.1. La Corte di appello ha ripercorso il contenuto ELla decisione di primo grado, le cui conclusioni sono state sopra riportate, ha dato conto ELla decisione ELla Corte di appello annullata, sentenza, quest'ultima, che aveva assolto ZE per la ritenuta episodicità ELla presenza durante i fatti di minaccia e violenza/ ed escluso che i fatti contestati a LLOI potessero essere sussunti nell'ipotesi di estorsione, attesa la carenza di prove in ordine all'elemento costitutivo EL danno patrimoniale asseritamente subito dal TE. La sentenza di secondo grado annullata, inoltre, aveva riqualificato i fatti nell'ipotesi di cui agli artt. 610 e 612, secondo comma, cod. pen., ritenendo sussistente la costante coartazione ELle persone offese che, per evitare ritorsioni, erano costrette a dare corso alle richieste di indirizzare i propri clienti verso la carrozzeria di LLOI e di mettere a disposizione di costui la propria manodopera. 1.2. La Corte di appello ha, quindi, ripercorso la decisione di questa Corte che, sui ricorsi EL Procuratore generale, ELla parte civile e di LLOI, qualificati i fatti ai sensi degli artt. 81, 110, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., aveva annullato la sentenza nei confronti di ZE MI RA e LLOI RO con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Milano, dichiarando inammissibile il ricorso di LLOI RO. 2 Preso atto ELla decisione di questa Corte, i Giudici EL gravame hanno evidenziati i limiti ELla decisione ex art. 627 cod. proc. pen. e, confutati i motivi di appello, hanno confermato la decisione di primo grado. 2. Il ricorso presentato dall'Avvocato Ivano Chiesa nell'interesse di RO LLOI prospetta due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), la violazione degli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen: e 173 disp. att. cod. proc. pen. Si censura la parte ELla decisione che abdica al doveroso compito di effettuare un riesame EL merito ELla vicenda onde controllare la corrispondenza tra il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e i dati logici e di fatto presenti negli atti processuali. Le motivazioni alla base ELl'annullamento poggiano sulla valorizzata assenza di rapporti contrattuali tra il TE e LLOI, aspetto mai dedotto dalla difesa che nei motivi di appello aveva invece osservato come mancasse un danno da intendersi quale lesione ELl'autonomia negoziale;
tale circostanza era stata resa palese dalla stessa Corte di appello nella sentenza annullata che, pertanto, non aveva affatto confermato che il compendio probatorio fosse tale da non necessitare di verifica, ed anzi, aveva messo in dubbio l'esistenza di prove in merito al carattere esclusivo EL rapporto instaurato tra la carrozzeria ELla parte offesa e l'azienda di LLOI;
il prospettato incremento di fatturato che ha interessato l'autofficina "Darwin" di proprietà ELle persone offese non costituisce conseguenza - secondo la difesa - dalla cessazione di rapporti "forzosi" con il LLOI, visto che analogo incremento aveva riguardato l'officina di costui. La necessità di colmare le plurime incertezze e di ricostruire i fatti rende evidente - si assume - la violazione ELl'art. 603 cod. proc. pen. da parte ELla Corte di appello, là dove ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta nei motivi di appello e ribadita con memorie presentate in sede di rinvio. Osserva la difesa come la Corte di appello sia incorsa in un errore logico allorché non ha adeguatamente apprezzato i reali rapporti di datata amicizia intercorrenti tra il TE ed il LLOI. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza ELl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. La sentenza, che riproduce il testo ELla decisione EL Tribunale, risulta apodittica e svincolata dalle risultanze processuali. Ad eccezione ELl'occasione in cui ha svolto il ruolo di paciere durante la lite tra TE e LLOI risalente al 3 2002, la presenza di ZE, economicamente disinteressato alle loro vicende, si è rivelata sporadica sui luoghi dei fatti. 3. L'Avvocata Monica Foti, nell'interesse EL solo RO LLOI, formula tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. tL gato irk Si rivolgono censure alla parte ELla decisione tr-Tera parte - rd avrebbe abdicato alla necessità di riesaminare la vicenda nel merito, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle espresse nel ricorso ELl'Avvocato Chiesa (sub 2.2). 3.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione di legge in relazione agli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen. e 173 disp. att. cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha assertivamente affermato di aderire alla decisione EL Tribunale senza alcun vaglio critico. 3.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. I testi esaminati - secondo la difesa - hanno escluso l'esistenza di qualsivoglia condotta estorsiva da parte di LLOI, rappresentando che non tutte le auto venivano inviate per la riparazione presso l'officina EL ricorrente. Anche in ragione ELl'omessa valutazione ELle testimonianze a discarico che avevano fatto riferimento alla fraterna amicizia esistente tra TE e LLOI, si deduce la lacunosità ELla decisione. Analoga illogicità la difesa rappresenta in merito alla quantificazione EL trattamento sanzionatorio. 4. MI RA ZE formula due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), la violazione degli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen. e 173 disp. att. cod. proc. pen. per ragioni sovrapponibili al primo motivo EL primo ricorso proposto nell'interesse di LLOI (sub 2.1). 4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen. e 173 disp. att. cod. proc. pen. anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. A fronte di una ricostruzione in fatto operata dalla sentenza annullata che aveva apprezzato la presenza sporadica EL ricorrente, la Corte di appello in sede 4 di rinvio - assume la difesa - non poteva attestarsi (testualmente) "sulle parole ELla Corte di Cassazione e sulle parole ELla sentenza di primo grado"; la decisione ha, invece, omesso di valutare i motivi di appello che erano tesi non solo a dimostrare come l'intervento EL ricorrente fosse rivolto alla riconciliazione di LLOI e di TE, ma anche il dato a mente EL quale l'ZE non conoscesse le conseguenze patrimoniali ELle pretese EL coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili sotto plurimi profili. 2. Deve premettersi che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione EL compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle EL precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 EL 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02). Il giudizio rescissorio, inoltre, non implica la necessità di una riapertura ELl'istruttoria dibattimentale a richiesta di parte, dovendo disporre l'assunzione ELle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini ELla decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 dei 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703). 3. Alla luce dei principi di diritto sopra menzionati, i motivi comuni alle difese EL LLOI e ELl'ZE (primo motivo dedotto in favore di entrambi i ricorrenti dall'Avvocato Chiesa, primo, secondo e terzo dall'Avvocata Foti) secondo cui la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. là dove ha ritenuto di non rivalutare nel merito la vicenda e di non ampliare il vaglio degli elementi di prova attraverso l'accoglimento ELla richiesta di rinnovazione istruttoria, sono manifestamente infondati, declinati in fatto e generici. 3.1. Deve innanzitutto osservarsi come, contrariamente a quanto dedotto, anche la decisione di annullamento di questa Corte non si è distaccata dalla ricostruzione storica contenuta in entrambe le decisioni di merito;
di ciò dà atto la sentenza impugnata, che espressamente rileva come la decisione rescindente avesse con completezza analizzato il compendio probatorio che aveva portato a 5 ritenere che il TE, negli anni, fosse stato costretto ad inviare le auto dei propri clienti presso l'officina EL LLOI, senza poter effettuare autonome scelte in linea con logiche di mercato ritenute economicamente per lui più convenienti. A conferma, infatti, ELl'erronea qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, la sentenza di questa Corte - che pertanto ha statuito rilevando il vizio di violazione di legge - ha fornito una lettura EL compendio processuale sulla base ELla declaratoria di inammissibilità EL ricorso presentato dal LLOI (che contestava proprio la lettura dei dati processuali alla base EL riqualificato ELitto di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen.), alla luce ELl'apprezzata logicità e completezza ELla ricostruzione operata dalle decisioni di merito, inclusa - come ovvio - quella annullata. Intanto le condotte realizzate sono state riqualificate nel ELitto di estorsione - richiamando il principio di diritto secondo cui "l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore si è ritenuto integrare il ELitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione ELla propria autonomia e libertà negoziale (Sez. 6, n. 9185 EL 25/01/2012, Rv. 252283 - 01)" -, in quanto i rilievi che mettevano in dubbio la completezza e logicità ELla ricostruzione ELla vicenda, qualificata dalla sentenza di appello annullata ex artt. 610 e 612 cod. pen., sono stati ritenuti inammissibili;
ciò è stato possibile solo dopo aver apprezzato la non decisività ELle dichiarazioni rese dai testi ELla difesa - che avevano riferito EL rapporto di forte amicizia tra TE e LLOI (sul presupposto che costoro non potessero essere al corrente dei reali rapporti tra i due) - e la non decisività ELla dedotta assenza di esclusività nei rapporti, smentendo, al contempo, la scarsa frequenza ELle condotte. 3.2. Seppure in ipotesi di annullamento intervenuto per inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale da parte ELla Corte di cassazione il giudice EL rinvio - secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata - debba ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione ELla sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito (Sez. 2, n. 33560 EL 09/06/2023, Brunno, Rv. 285142), deve restare comunque ferma la valutazione dei fatti per come accertati nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24133 EL 31/05/2022, Rv. 283440). Corretta, allora, si rivela la parte ELla decisione che ha motivatamente rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria in quanto non ritenute utili alla decisione, essendo le allegazioni documentali e le istanze o già note e, pertanto, 6 a disposizione EL Collegio, o relative a richieste probatorie non formulate nella pertinente sede dibattimentale di primo grado, essendo la rinnovazione ELl'istruttoria nel giudizio di appello un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 EL 17/12/2015, dep. Ricci, Rv. 266820 - 01). 3.3. Manifestamente infondata risulta, inoltre, la critica secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di gravame formulati dalle difese degli imputati, confermando la decisione di primo grado, sia quanto a qualificazione giuridica, sia quanto alla responsabilità ELl'ZE, posizione in ordine alla quale questa Corte aveva rilevato un'altra violazione di legge, circostanza ritenuta determinante per la ritenuta sussistenza ELl'aggravante ELla presenza ELle più persone riunite ex art. 629, secondo comma, richiamato dall'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. Corretta, priva di lacune e senz'altro rispettosa ELla decisione rescindente ex art. 627 cod. proc. pen. si presenta, pertanto, la decisione impugnata che, muovendosi nel perimetro ELineato da questa Corte: ha apprezzato le sentenze di merito, rilevando come non avessero messo in dubbio la ricostruzione storica ELla vicenda, tra l'altro confermandone la uniforme lettura dei dati probatori, anche sotto il profilo ELla completezza e logicità; ha ribadito come anche solo la compressione ELla libertà negoziale, secondo un pacifico principio di diritto, integrasse il ELitto di estorsione cosiddetta contrattuale (oltre al tenore ELla sentenza di annullamento vincolante ex art. 627 cod. proc. pen., tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 12434 EL 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 9429 EL 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364 - 01), e smentito al contempo la dedotta insussistenza ELl'ingiusto profitto da parte di LLOI. Nonostante la decisione di annullamento di questa Corte avesse confermato la sussistenza di un ingiusto danno patrimoniale implicito nella stessa limitazione ELla libertà negoziale, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato - a confutazione dei motivi di gravame -, che era EL tutto indifferente che l'invio dei clienti presso la autocarrozzeria ELl'imputato non avvenisse in maniera esclusiva, aspetto su cui le difese reiteratamente insistono, fermo restando che dalle precedenti decisioni di merito era emerso come detta autonomia fosse stata non solo fortemente limitata, ma che plurime fossero state le condotte generatrici di danni patrimoniali: limitazioni nelle condizioni contrattuali, messa a disposizione EL personale, sovrafatturazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, riparazione di mezzi personali di LLOI ed obbligata 7 assunzione di ZE quale guardiano notturno con pagamento in nero (pag. 31 e 32). 3.4. Sotto tale aspetto, deve altresì ritenersi declinato in fatto il terzo motivo di ricorso ELl'Avvocata Foti, attraverso il quale si tenta di assegnare differente valenza ai dati probatori, ancora una volta afferenti al carattere non esclusivo EL rapporto tra LLOI e TE, correttamente apprezzati dalla Corte di appello là dove ha posto in rilevo l'irrilevanza EL tema e comunque confutato le censure rivolte alla decisione di primo grado motivatamente condivisa quanto alla ricostruzione ELle reiterate vicende estorsive. Deve essere ribadito, invero, il principio di diritto secondo cui sono precluse al giudice di legittimità le dedotte riletture degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito (Sez. 6, n. 5465 EL 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); analoga inammissibilità di realizza allorché si sollecita una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 EL 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.5. Generica, in quanto apoditticamente dedotta e priva di reale motivazione, risulta la critica rivolta alla determinazione EL trattamento sanzionatorio formulata nella parte finale EL terzo motivo di ricorso (ultimo foglio EL ricorso ELl'Avvocata Monica Foti). 4. Analogo limite incontra il secondo motivo formulato dall'Avvocato Chiesa nell'interesse di LLOI con cui si contesta l'integrazione ELl'aggravante ex art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., questione che la Corte territoriale ha affrontato, per evidenti ragioni logico- giuridiche, insieme alle deduzioni tese a confutare la sussistenza EL concorso nel reato ELl'ZE. 4.1. La Corte territoriale, da un canto, ha fatto preciso riferimento alla sentenza rescindente, affermando la rilevanza ELla mera presenza insieme all'autore ELla condotta principale ai fini ELla sussistenza ELl'ipotesi concorsuale ex artt. 110 e 629 cod. pen., purché la stessa non sia meramente casuale e sia servita a dare impulso all'azione ELl'autore EL fatto o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta ELittuosa (Sez. 2, n. 28895 EL 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807; Sez. 2, n. 47598 EL 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284), d'altro canto, ha rilevato che la presenza di ZE fosse stata tutt'altro che sporadica. 8 4.2. Corretta deve ritenersi, pertanto, come già messo in evidenza dalla sentenza rescindente, che aveva richiamato la consolidata giurisprudenza in ordine alla possibile integrazione ELl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (secondo cui la circostanza aggravante speciale ELle più persone riunite prevista in ipotesi di estorsione richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione ELla violenza o ELla minaccia. (Sez. U, Sentenza n. 21837 EL 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01), l'analisi contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 32 .e 33) circa le plurime occasioni in cui ZE aveva attivamente partecipato alla commissione EL ELitto, accompagnando LLOI in occasione ELla realizzazione ELle condotte estorsive nei confronti di TE. 5. Da quanto sopra rilevato in ordine alla sussistenza ELl'aggravante ELla presenza ELle più persone riunite ex artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., discende la manifesta infondatezza EL secondo motivo attraverso cui la difesa di ZE rivolge critiche al ritenuto concorso nel ELitto di estorsione aggravata, ipotizzando significati edulcorati e riduttivi rispetto alle risultanze probatorie. Preso atto EL principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento di questa Corte, secondo cui sussiste l'ipotesi concorsuale ex artt. 110 e 629 cod. pen. anche in caso di mera presenza EL concorrente sul luogo di esecuzione EL reato, essendo, invero, sufficiente la semplice presenza, anche se silente, purché non meramente casuale, sul luogo ELla esecuzione EL reato, quando sia servita a fornire all'autore EL fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta ELittuosa (Sez. 2, n. 28895 EL 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807; Sez. 2, n. 47598 EL 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284), la Corte di merito, invero, ha fatto buon governo ELle risultanze processuali, rilevando come l'ZE avesse partecipato in maniera costante e duratura nella realizzazione ELla condotta, assumendo un ruolo di stabile supporto ELla figura EL LLOI e rendendosi partecipe di condotte autonomamente poste in essere e tali da palesare la precisa consapevolezza ELla natura estorsiva dei rapporti sottostanti tra costui e la persona offesa. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende ed alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle costituite parti civili TE NI e RM RI MI, che si stima equo determinare, in ragione ELl'impegno profuso nella fase di legittimità, come da dispositivo. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili TE NI e RM RI MI, che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere NI Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale EL RI che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore ELle parti civili RM RI MI e TE NI, Avvocato Andrea Orabona, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore di fiducia di LLOI RO, Avvocata Monica Foti, ed il comune difensore di fiducia di LLOI RO e di ZE MI RA, Avvocato Ivano Giuseppe Chiesa, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 298 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RO LLOI, con due distinti atti, e MI RA ZE, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza ELla Corte di appello di Milano che, in sede di rinvio da questa Suprema Corte, ha confermato la decisione EL Tribunale di Milano con cui, esclusa la contestata recidiva a LLOI e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante ad ZE, aveva condannato LLOI alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ed ZE alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai ELitti di cui agli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. I predetti sono accusati di aver, in concorso tra loro, in più persone riunite e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con plurime violenze e minacce poste in essere nei confronti di NI TE, RM RI MI e NO NG, rispettivamente, titolare, moglie di costui e socio ELle autofficine "Darwin", costretto TE e NG a collaborare con la carrozzeria "Marchesina" di proprietà di LLOI, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno;
fatti commessi in Trezzano sul Naviglio dal 2001 al 4 novembre 2015. 1.1. La Corte di appello ha ripercorso il contenuto ELla decisione di primo grado, le cui conclusioni sono state sopra riportate, ha dato conto ELla decisione ELla Corte di appello annullata, sentenza, quest'ultima, che aveva assolto ZE per la ritenuta episodicità ELla presenza durante i fatti di minaccia e violenza/ ed escluso che i fatti contestati a LLOI potessero essere sussunti nell'ipotesi di estorsione, attesa la carenza di prove in ordine all'elemento costitutivo EL danno patrimoniale asseritamente subito dal TE. La sentenza di secondo grado annullata, inoltre, aveva riqualificato i fatti nell'ipotesi di cui agli artt. 610 e 612, secondo comma, cod. pen., ritenendo sussistente la costante coartazione ELle persone offese che, per evitare ritorsioni, erano costrette a dare corso alle richieste di indirizzare i propri clienti verso la carrozzeria di LLOI e di mettere a disposizione di costui la propria manodopera. 1.2. La Corte di appello ha, quindi, ripercorso la decisione di questa Corte che, sui ricorsi EL Procuratore generale, ELla parte civile e di LLOI, qualificati i fatti ai sensi degli artt. 81, 110, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., aveva annullato la sentenza nei confronti di ZE MI RA e LLOI RO con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Milano, dichiarando inammissibile il ricorso di LLOI RO. 2 Preso atto ELla decisione di questa Corte, i Giudici EL gravame hanno evidenziati i limiti ELla decisione ex art. 627 cod. proc. pen. e, confutati i motivi di appello, hanno confermato la decisione di primo grado. 2. Il ricorso presentato dall'Avvocato Ivano Chiesa nell'interesse di RO LLOI prospetta due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), la violazione degli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen: e 173 disp. att. cod. proc. pen. Si censura la parte ELla decisione che abdica al doveroso compito di effettuare un riesame EL merito ELla vicenda onde controllare la corrispondenza tra il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e i dati logici e di fatto presenti negli atti processuali. Le motivazioni alla base ELl'annullamento poggiano sulla valorizzata assenza di rapporti contrattuali tra il TE e LLOI, aspetto mai dedotto dalla difesa che nei motivi di appello aveva invece osservato come mancasse un danno da intendersi quale lesione ELl'autonomia negoziale;
tale circostanza era stata resa palese dalla stessa Corte di appello nella sentenza annullata che, pertanto, non aveva affatto confermato che il compendio probatorio fosse tale da non necessitare di verifica, ed anzi, aveva messo in dubbio l'esistenza di prove in merito al carattere esclusivo EL rapporto instaurato tra la carrozzeria ELla parte offesa e l'azienda di LLOI;
il prospettato incremento di fatturato che ha interessato l'autofficina "Darwin" di proprietà ELle persone offese non costituisce conseguenza - secondo la difesa - dalla cessazione di rapporti "forzosi" con il LLOI, visto che analogo incremento aveva riguardato l'officina di costui. La necessità di colmare le plurime incertezze e di ricostruire i fatti rende evidente - si assume - la violazione ELl'art. 603 cod. proc. pen. da parte ELla Corte di appello, là dove ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta nei motivi di appello e ribadita con memorie presentate in sede di rinvio. Osserva la difesa come la Corte di appello sia incorsa in un errore logico allorché non ha adeguatamente apprezzato i reali rapporti di datata amicizia intercorrenti tra il TE ed il LLOI. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza ELl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. La sentenza, che riproduce il testo ELla decisione EL Tribunale, risulta apodittica e svincolata dalle risultanze processuali. Ad eccezione ELl'occasione in cui ha svolto il ruolo di paciere durante la lite tra TE e LLOI risalente al 3 2002, la presenza di ZE, economicamente disinteressato alle loro vicende, si è rivelata sporadica sui luoghi dei fatti. 3. L'Avvocata Monica Foti, nell'interesse EL solo RO LLOI, formula tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. tL gato irk Si rivolgono censure alla parte ELla decisione tr-Tera parte - rd avrebbe abdicato alla necessità di riesaminare la vicenda nel merito, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle espresse nel ricorso ELl'Avvocato Chiesa (sub 2.2). 3.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione di legge in relazione agli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen. e 173 disp. att. cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha assertivamente affermato di aderire alla decisione EL Tribunale senza alcun vaglio critico. 3.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. I testi esaminati - secondo la difesa - hanno escluso l'esistenza di qualsivoglia condotta estorsiva da parte di LLOI, rappresentando che non tutte le auto venivano inviate per la riparazione presso l'officina EL ricorrente. Anche in ragione ELl'omessa valutazione ELle testimonianze a discarico che avevano fatto riferimento alla fraterna amicizia esistente tra TE e LLOI, si deduce la lacunosità ELla decisione. Analoga illogicità la difesa rappresenta in merito alla quantificazione EL trattamento sanzionatorio. 4. MI RA ZE formula due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), la violazione degli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen. e 173 disp. att. cod. proc. pen. per ragioni sovrapponibili al primo motivo EL primo ricorso proposto nell'interesse di LLOI (sub 2.1). 4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen. e 173 disp. att. cod. proc. pen. anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. A fronte di una ricostruzione in fatto operata dalla sentenza annullata che aveva apprezzato la presenza sporadica EL ricorrente, la Corte di appello in sede 4 di rinvio - assume la difesa - non poteva attestarsi (testualmente) "sulle parole ELla Corte di Cassazione e sulle parole ELla sentenza di primo grado"; la decisione ha, invece, omesso di valutare i motivi di appello che erano tesi non solo a dimostrare come l'intervento EL ricorrente fosse rivolto alla riconciliazione di LLOI e di TE, ma anche il dato a mente EL quale l'ZE non conoscesse le conseguenze patrimoniali ELle pretese EL coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili sotto plurimi profili. 2. Deve premettersi che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione EL compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle EL precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 EL 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02). Il giudizio rescissorio, inoltre, non implica la necessità di una riapertura ELl'istruttoria dibattimentale a richiesta di parte, dovendo disporre l'assunzione ELle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini ELla decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 dei 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703). 3. Alla luce dei principi di diritto sopra menzionati, i motivi comuni alle difese EL LLOI e ELl'ZE (primo motivo dedotto in favore di entrambi i ricorrenti dall'Avvocato Chiesa, primo, secondo e terzo dall'Avvocata Foti) secondo cui la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. là dove ha ritenuto di non rivalutare nel merito la vicenda e di non ampliare il vaglio degli elementi di prova attraverso l'accoglimento ELla richiesta di rinnovazione istruttoria, sono manifestamente infondati, declinati in fatto e generici. 3.1. Deve innanzitutto osservarsi come, contrariamente a quanto dedotto, anche la decisione di annullamento di questa Corte non si è distaccata dalla ricostruzione storica contenuta in entrambe le decisioni di merito;
di ciò dà atto la sentenza impugnata, che espressamente rileva come la decisione rescindente avesse con completezza analizzato il compendio probatorio che aveva portato a 5 ritenere che il TE, negli anni, fosse stato costretto ad inviare le auto dei propri clienti presso l'officina EL LLOI, senza poter effettuare autonome scelte in linea con logiche di mercato ritenute economicamente per lui più convenienti. A conferma, infatti, ELl'erronea qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, la sentenza di questa Corte - che pertanto ha statuito rilevando il vizio di violazione di legge - ha fornito una lettura EL compendio processuale sulla base ELla declaratoria di inammissibilità EL ricorso presentato dal LLOI (che contestava proprio la lettura dei dati processuali alla base EL riqualificato ELitto di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen.), alla luce ELl'apprezzata logicità e completezza ELla ricostruzione operata dalle decisioni di merito, inclusa - come ovvio - quella annullata. Intanto le condotte realizzate sono state riqualificate nel ELitto di estorsione - richiamando il principio di diritto secondo cui "l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore si è ritenuto integrare il ELitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione ELla propria autonomia e libertà negoziale (Sez. 6, n. 9185 EL 25/01/2012, Rv. 252283 - 01)" -, in quanto i rilievi che mettevano in dubbio la completezza e logicità ELla ricostruzione ELla vicenda, qualificata dalla sentenza di appello annullata ex artt. 610 e 612 cod. pen., sono stati ritenuti inammissibili;
ciò è stato possibile solo dopo aver apprezzato la non decisività ELle dichiarazioni rese dai testi ELla difesa - che avevano riferito EL rapporto di forte amicizia tra TE e LLOI (sul presupposto che costoro non potessero essere al corrente dei reali rapporti tra i due) - e la non decisività ELla dedotta assenza di esclusività nei rapporti, smentendo, al contempo, la scarsa frequenza ELle condotte. 3.2. Seppure in ipotesi di annullamento intervenuto per inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale da parte ELla Corte di cassazione il giudice EL rinvio - secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata - debba ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione ELla sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito (Sez. 2, n. 33560 EL 09/06/2023, Brunno, Rv. 285142), deve restare comunque ferma la valutazione dei fatti per come accertati nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24133 EL 31/05/2022, Rv. 283440). Corretta, allora, si rivela la parte ELla decisione che ha motivatamente rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria in quanto non ritenute utili alla decisione, essendo le allegazioni documentali e le istanze o già note e, pertanto, 6 a disposizione EL Collegio, o relative a richieste probatorie non formulate nella pertinente sede dibattimentale di primo grado, essendo la rinnovazione ELl'istruttoria nel giudizio di appello un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 EL 17/12/2015, dep. Ricci, Rv. 266820 - 01). 3.3. Manifestamente infondata risulta, inoltre, la critica secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di gravame formulati dalle difese degli imputati, confermando la decisione di primo grado, sia quanto a qualificazione giuridica, sia quanto alla responsabilità ELl'ZE, posizione in ordine alla quale questa Corte aveva rilevato un'altra violazione di legge, circostanza ritenuta determinante per la ritenuta sussistenza ELl'aggravante ELla presenza ELle più persone riunite ex art. 629, secondo comma, richiamato dall'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. Corretta, priva di lacune e senz'altro rispettosa ELla decisione rescindente ex art. 627 cod. proc. pen. si presenta, pertanto, la decisione impugnata che, muovendosi nel perimetro ELineato da questa Corte: ha apprezzato le sentenze di merito, rilevando come non avessero messo in dubbio la ricostruzione storica ELla vicenda, tra l'altro confermandone la uniforme lettura dei dati probatori, anche sotto il profilo ELla completezza e logicità; ha ribadito come anche solo la compressione ELla libertà negoziale, secondo un pacifico principio di diritto, integrasse il ELitto di estorsione cosiddetta contrattuale (oltre al tenore ELla sentenza di annullamento vincolante ex art. 627 cod. proc. pen., tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 12434 EL 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 9429 EL 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364 - 01), e smentito al contempo la dedotta insussistenza ELl'ingiusto profitto da parte di LLOI. Nonostante la decisione di annullamento di questa Corte avesse confermato la sussistenza di un ingiusto danno patrimoniale implicito nella stessa limitazione ELla libertà negoziale, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato - a confutazione dei motivi di gravame -, che era EL tutto indifferente che l'invio dei clienti presso la autocarrozzeria ELl'imputato non avvenisse in maniera esclusiva, aspetto su cui le difese reiteratamente insistono, fermo restando che dalle precedenti decisioni di merito era emerso come detta autonomia fosse stata non solo fortemente limitata, ma che plurime fossero state le condotte generatrici di danni patrimoniali: limitazioni nelle condizioni contrattuali, messa a disposizione EL personale, sovrafatturazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, riparazione di mezzi personali di LLOI ed obbligata 7 assunzione di ZE quale guardiano notturno con pagamento in nero (pag. 31 e 32). 3.4. Sotto tale aspetto, deve altresì ritenersi declinato in fatto il terzo motivo di ricorso ELl'Avvocata Foti, attraverso il quale si tenta di assegnare differente valenza ai dati probatori, ancora una volta afferenti al carattere non esclusivo EL rapporto tra LLOI e TE, correttamente apprezzati dalla Corte di appello là dove ha posto in rilevo l'irrilevanza EL tema e comunque confutato le censure rivolte alla decisione di primo grado motivatamente condivisa quanto alla ricostruzione ELle reiterate vicende estorsive. Deve essere ribadito, invero, il principio di diritto secondo cui sono precluse al giudice di legittimità le dedotte riletture degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito (Sez. 6, n. 5465 EL 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); analoga inammissibilità di realizza allorché si sollecita una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 EL 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.5. Generica, in quanto apoditticamente dedotta e priva di reale motivazione, risulta la critica rivolta alla determinazione EL trattamento sanzionatorio formulata nella parte finale EL terzo motivo di ricorso (ultimo foglio EL ricorso ELl'Avvocata Monica Foti). 4. Analogo limite incontra il secondo motivo formulato dall'Avvocato Chiesa nell'interesse di LLOI con cui si contesta l'integrazione ELl'aggravante ex art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., questione che la Corte territoriale ha affrontato, per evidenti ragioni logico- giuridiche, insieme alle deduzioni tese a confutare la sussistenza EL concorso nel reato ELl'ZE. 4.1. La Corte territoriale, da un canto, ha fatto preciso riferimento alla sentenza rescindente, affermando la rilevanza ELla mera presenza insieme all'autore ELla condotta principale ai fini ELla sussistenza ELl'ipotesi concorsuale ex artt. 110 e 629 cod. pen., purché la stessa non sia meramente casuale e sia servita a dare impulso all'azione ELl'autore EL fatto o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta ELittuosa (Sez. 2, n. 28895 EL 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807; Sez. 2, n. 47598 EL 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284), d'altro canto, ha rilevato che la presenza di ZE fosse stata tutt'altro che sporadica. 8 4.2. Corretta deve ritenersi, pertanto, come già messo in evidenza dalla sentenza rescindente, che aveva richiamato la consolidata giurisprudenza in ordine alla possibile integrazione ELl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (secondo cui la circostanza aggravante speciale ELle più persone riunite prevista in ipotesi di estorsione richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione ELla violenza o ELla minaccia. (Sez. U, Sentenza n. 21837 EL 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01), l'analisi contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 32 .e 33) circa le plurime occasioni in cui ZE aveva attivamente partecipato alla commissione EL ELitto, accompagnando LLOI in occasione ELla realizzazione ELle condotte estorsive nei confronti di TE. 5. Da quanto sopra rilevato in ordine alla sussistenza ELl'aggravante ELla presenza ELle più persone riunite ex artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., discende la manifesta infondatezza EL secondo motivo attraverso cui la difesa di ZE rivolge critiche al ritenuto concorso nel ELitto di estorsione aggravata, ipotizzando significati edulcorati e riduttivi rispetto alle risultanze probatorie. Preso atto EL principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento di questa Corte, secondo cui sussiste l'ipotesi concorsuale ex artt. 110 e 629 cod. pen. anche in caso di mera presenza EL concorrente sul luogo di esecuzione EL reato, essendo, invero, sufficiente la semplice presenza, anche se silente, purché non meramente casuale, sul luogo ELla esecuzione EL reato, quando sia servita a fornire all'autore EL fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta ELittuosa (Sez. 2, n. 28895 EL 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807; Sez. 2, n. 47598 EL 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284), la Corte di merito, invero, ha fatto buon governo ELle risultanze processuali, rilevando come l'ZE avesse partecipato in maniera costante e duratura nella realizzazione ELla condotta, assumendo un ruolo di stabile supporto ELla figura EL LLOI e rendendosi partecipe di condotte autonomamente poste in essere e tali da palesare la precisa consapevolezza ELla natura estorsiva dei rapporti sottostanti tra costui e la persona offesa. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende ed alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle costituite parti civili TE NI e RM RI MI, che si stima equo determinare, in ragione ELl'impegno profuso nella fase di legittimità, come da dispositivo. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili TE NI e RM RI MI, che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/10/2024.