Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 269/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 269/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giancarlo MORO e Dora RIZZARDO, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Nicoletta CAPONE, come da procura in calce alla memoria
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
- Accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in premessa, la sua responsabilità nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al signor in data 28.11.2016, Parte_1
condannarsi con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Controparte_2
via Galvani n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente i danni non patrimoniali di natura differenziale e/o complementare patiti, in misura pari ad euro 16.165,19, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, - condannarsi inoltre con sede a Selvazzano Controparte_2
pagina 1 di 9
Per parte convenuta:
- nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza in capo alla di qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'infortunio Controparte_1
occorso al sig. in data 28/11/2016, respingersi ciascuna e tutte le domande Parte_1
formulate nei confronti della resistente, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto, inammissibili e comunque non provate per le ragioni espresse in narrativa;
- nel merito, in via di subordine: nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità concorsuale in capo alla resistente, accertarsi con criteri di prova rigorosi la quota percentuale di responsabilità della stessa in relazione a quella ascrivibile al lavoratore ricorrente nella causazione dell'infortunio occorso al sig. Pt_1 in data 28/11/2016 per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, in ogni caso
[...]
di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della Controparte_1
previo accertamento dei danni con criteri di prova rigorosi, ridursi il
[...]
risarcimento nei limiti di quanto il danno risulterà accertato e provato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1. Il sig. conveniva la sua datrice di lavoro, Parte_1 Controparte_1
ritenendola responsabile dell'infortunio sul lavoro subito in data 28.11.2016 mentre era addetto ad attività di manutenzione del verde pubblico, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 16.165,19 (al netto di € 4.034,56 pari all'indennizzo a titolo di danno biologico riconosciuto per un'invalidità del 6% dall'INAIL).
2. Si costituiva la convenuta contestando qualsiasi responsabilità per l'infortunio subito dal sia perché non spettava al ricorrente l'operazione di verifica della corretta Pt_1
posizione del carico di ramaglie, sia perché, pur formato, al momento dell'infortunio non indossava i guanti, essendo stato l'omesso utilizzo del suddetto dispositivo di sicurezza il presupposto causale dell'infortunio, non già l'omessa dotazione del camion della scaletta.
pagina 2 di 9 3. La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale chiesta dalle parti.
4. Il ricorrente signor ha allegato di aver subito, nella mattina del Parte_1
26.11.2016, alle dipendenze della Cooperativa Sociale Idee Verdi a.r.l. per la quale lavorava come stagionale per il periodo febbraio – ottobre dal 2014 al 2019, mentre era addetto all'attività di manutenzione del verde oggetto dell'appalto, un infortunio sul lavoro di cui ritiene responsabile la datrice di lavoro.
In particolare, il ricorrente ha allegato che, dopo aver terminato di caricare le ramaglie nel camion a mezzo di gru da terra azionata con apposito telecomando, avendo “necessità di guardare all'interno del cassone per controllare che il carico fosse disposto correttamente e che non ci fosse il rischio che qualche ramo potesse cadere dal camion durante il trasporto” non essendo l'interno del cassone visibile da terra e non essendo il mezzo dotato della apposita scaletta, “si arrampicava sul serbatoio del camion (…) e, una volta effettuata la verifica, “saltava giù dal serbatoio e al contempo staccava la mano sinistra dal bordo superiore del cassone, cui si era tenuto aggrappato non avendo una stabile base di appoggio”, strappandosi il quarto dito della mano sinistra, poiché l'anello che ivi portava rimaneva incastrato nella sporgenza, “una sorta di rettangolo di lamiera di dimensioni 5 x 6 con un foro al centro”, presente sul predetto bordo del cassone del camion. Egli veniva subito soccorso e portato in ospedale a Padova, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico plastico per “sguantamento della falange distale del IV dito della mano sinistra con perdita dei tessuti molli di F1 e F2”.
Il ricorrente sostiene l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito, per avergli messo a disposizione uno strumento “non consono”, quale il camion gru
“sprovvisto di scaletta o altro elemento privo utile a salire abbastanza in alto da poter avere una visuale sul carico e poi scendere”, affermando che se la Controparte_1
gli avesse messo a disposizione strumenti “consoni”, quali una scaletta oppure gradini reclinabili oppure ancora pedane ribaltabili appositamente progettati per far accedere in sicurezza al vano di carico dei camion e vederne l'interno e se il mezzo di trasporto non avesse presentato la protuberanza sul bordo del cassone – priva dl alcuna funzione rappresentando invece un potenziale pericolo - tale infortunio non sarebbe accaduto.
Su tali allegazioni il lavoratore ricorrente chiede la condanna della società datrice di lavoro, quale esclusiva responsabile, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, a pagina 3 di 9 titolo di invalidità temporanea e permanente nella misura del 6-7%, quantificati nella complessiva somma di € 16.165,19 (al netto di € 4.034,56 pari all'indennizzo a titolo di danno biologico riconosciuto per un'invalidità del 6% dall'INAIL).
5. Di contro, la cooperativa datrice di lavoro contesta ogni responsabilità per l'infortunio subito dal non spettando a lui l'operazione di verifica della corretta posizione del Pt_1
carico di ramaglie;
inoltre, secondo la convenuta il lavoratore era stato adeguatamente formato e fornito degli adeguati dispositivi di sicurezza, in particolare dei guanti e l'infortunio era avvenuto per esclusiva responsabilità del lavoratore, per non avere indossato i guanti, essendo stato l'omesso utilizzo del suddetto dispositivo di sicurezza il presupposto causale dell'infortunio, non già l'omessa dotazione del camion della scaletta.
6. Come noto, il mancato adempimento del dovere di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore è fonte di responsabilità contrattuale a carico del datore di lavoro.
L'art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema antinfortunistico: essa impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le cautele generiche di diligenza e prudenza, nonché di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente;
in forza di tale generale disposizione e delle disposizioni specifiche individuate dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro. Tuttavia, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ciò significa che la verificazione del sinistro non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni misura idonea ad evitare l'evento, in quanto la prova liberatoria, a carico del datore di lavoro, presuppone l'avvenuta dimostrazione, da parte del lavoratore, del danno, della nocività dell'ambiente e del nesso di causalità tra questi due elementi (cfr., tra le tante: Cass. 25.1.21, n. 1509;
29.3.2019, n. 8911; Cass. 19.10.2018, n. 26495; Cass. 23.7.2004, n. 13887; Cass.
pagina 4 di 9 6.7.2002, n. 9856; Cass. 18.2.2000, n. 1886; Cass. 3.4.1999, n. 3234; Cass. 7.8.1998, n.
9247; Cass. 8.4.1995, n. 4078; Cass. 26.10.1995, n. 11120).
In altri termini, in ragione della natura contrattuale della responsabilità, ex art. 2087 c.c., unitamente all'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., mentre grava sul lavoratore la prova del danno, del nesso causale tra evento lesivo e l'espletamento della prestazione, nonché dell'inadempimento del datore di lavoro nell'adozione delle misure precauzionali – specificamente previste o suggerite dalla comune esperienza - atte ad evitare il danno, spetta invece al datore di lavoro la dimostrazione dell'assenza di colpa, vale a dire di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In definitiva, secondo l'unanime interpretazione della Suprema Corte “al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (cfr. tra le tante: Cass. 7.3.06, n. 4840).
7. Nel caso di caso di specie, il lavoratore non ha dimostrato il nesso causale dell'infortunio con l'asserita misura violata, avendo al contempo il datore di lavoro dimostrato l'assenza di qualsiasi colpa nel verificarsi dell'evento dannoso subito dal lavoratore.
7.1. Dalle dichiarazioni testimoniali assunte è stato confermato che il signor era Pt_1
addetto ad attività di sfalcio potatura raccolta delle ramaglie e compiti analoghi oltre che del trasporto del residuo verde utilizzando nello svolgimento di tale ultimo compito un camion dotato di gru con cui raccoglieva e trasportava le ramaglie;
durante l'operazione di carico egli manovrava la gru da terra con i comandi inseriti dietro la cabina;
una volta terminato di raccogliere le ramaglie, il signor come gli altri colleghi addetti alle Pt_1
medesime mansioni, era tenuto a guardare all'interno del cassone e controllare la pagina 5 di 9 disposizione del carico per evitare di perderlo per strada (cfr. testi , Testimone_1
, . Tes_2 Tes_3 Tes_4
Il teste , collega di lavoro presente il giorno dell'infortunio, ha riferito che “il Tes_2
28.11.2016, giorno dell'infortunio, ero presente, eravamo nella stessa squadra. Io, e Tes_3 eravamo insieme in squadra quel giorno”. Pt_1
Secondo il teste “era il sig. che caricava;
era il capo squadra, ma era Pt_1 Tes_3 Pt_1 che caricava con la gru”..io seguivo con gli abbattimenti, caricava i tronchi Tes_3 Pt_1
con il braccio meccanico, dentro il cassone. Io ho poi sentito che urlava, pensavo Pt_1
scherzasse; io ero a terra e seguivo con gli abbattimenti degli alberi. Ho visto poi la Tes_3
mano. La gru veniva manovrata da terra. Per vedere come appoggiare bene i tronchi, ha guardato come poteva metterli;
la sponda era alta e non si vedeva. ADR era sempre lui ad usare la gru;
io non ero abilitato a guardarlo. ADR con roba grossa è meglio verificare che siano messi bene, perché non si spostino quando ci si muove per la strada;
anche per la sicurezza della strada. ADR non erano ramaglie in quel caso, erano tronchi;
era roba grossa. ADR l'interno del cassone non è visibile da terra;
bisogna salire in qualche modo in sicurezza. ADR io l'ho visto quando si è fatto male, cioè quando era già a terra”.
Il teste ha riferito che l'interno del cassone non era visibile da terra e che il camion non aveva la scaletta e che nel bordo superiore del cassone era presente una sporgenza, una sorta di rettangolo di lamiera di dimensioni 5X 6 cm con un foro al centro.
Ha altresì confermato la dinamica dell'infortunio: il quarto dito della mano sinistra del lavoratore, sul quale egli portava un anello, rimaneva incastrato sulla sporgenza di lamiera
– che serviva a rafforzare la doppia sponda –e nell'atto di saltare a terra avvertiva che il dito si strappava: “lo confermo perché sono stato io a togliere il dito del collega che si era impigliato con la fede sulla lamierina sporgente”. Il cassone del camion era aperto sul lato posteriore, privo di meccanismo di chiusura.
Il teste signor , sempre introdotto dal ricorrente, pur non presente all'infortunio, ha Tes_1
però dichiarato non essere vero che l'interno del cassone non fosse visibile da terra, precisando “si vedeva qualcosa da terra la sponda posteriore era più bassa e quindi si riesce a vedere il carico e dietro la gru c'era una piccola finestrella una grata da cui si poteva intravedere. Per vedere il carico io non mi arrampicavo sul serbatoio del camion.
Non ci ha mai detto nessuno di non arrampicarsi sul serbatoio ma io ritengo non fosse
pagina 6 di 9 necessario anche perché pericoloso…. non ho nemmeno mai visto il signor farlo Pt_1
…mi è capitato di lavorare con lui e non l'ho mai visto farlo”.
Il teste ha confermato che il camion era privo di scaletta e che in quel camion “c'era il foro in cui si inserisce la chiusura del cassone, ma non era una sporgenza”. Ha quindi riferito “come ho già detto, noi dobbiamo controllare che il carico non si perda per strada… è vero che il cassone del camion è aperto sul lato superiore ed è privo di un meccanismo di chiusura (telone, coperchio o altro)…è vero che la protuberanza presente sul bordo superiore del cassone, sul lato su cui il signor una volta salito sul Pt_1
serbatoio del camion, aveva appoggiato le mani per stare in equilibrio, era priva di funzione. ADR per aprire e chiudere la sponda, si tira una leva, che si inserisce nel foro.
È il modo per inserire la sponda. ADR è stato venduto il camion dove il ricorrente si è fatto male. ADR nei camion che usiamo adesso c'è la scaletta, ma sono diversi perché abbiamo il sedile sopra la cabina. ADR io escludo che per vedere il carico si saliva da sopra il serbatoio. ADR io non salivo di solito, se proprio dovevo salire, salivo da quella posteriore che era più bassa rispetto a quelle laterali di qualche metro. ADR escludo che salire sul camion per vedere il carico del camion è un'operazione comune. ADR la sponda posteriore era una quarantina di centimetri più alta di me;
io sono alto 1,70 cm;
quindi, la sponda era circa 2 metri e 10. È vero che dopo l'infortunio ha aggiornato il CP_1
proprio regolamento, vietando agli operai addetti alla manutenzione del verde di portare anelli durante lo svolgimento delle loro mansioni. … nei camion nuovi, non c'è più la chiusura della sponda. ADR i camion che usava il ricorrente erano usati dagli operatori nostri;
alcuni camion che abbiamo hanno ancora quel tipo di chiusura, mentre non ce
l'hanno più i camion più grandi. ADR escludo che per verificare il carico fosse necessario fare quel tipo di manovra”.
Al contempo, il teste capo squadra presente il giorno dell'infortunio intento Tes_5
al taglio sulla piattaforma mobile, ha riferito di aver sentito urlare il ricorrente, che era addetto al carico dei rami più grossi già tagliati con la gru.
Il teste ha riferito che il camion aveva delle grate dietro la cabina “per vedere il carico dietro” e che il contenuto del cassone è visibile da retro da terra e attraverso la fessura presente sul cassone, come risultante dalla foto del camion prodotta (doc. 7 parte pagina 7 di 9 convenuta), precisando: “era in quanto addetto al carico, che doveva verificare Pt_1
che il carico fosse posizionato correttamente, in quanto doveva lui caricare con la gru.”
Il teste ha confermato il normale uso dei guanti, pur non sapendo riferire se quel giorno li avesse: “di solito ci danno i guanti e le protezioni adeguate per il lavoro. ADR Pt_1
con i guanti si riesce a movimentare la gru, non è dotata di bottoni, ma ha delle leve. ADR questo camion è stato usato anche dopo l'infortunio di ADR non c'è la scala;
Pt_1 penso che il mezzo sia stato venduto perché non l'ho più visto;
questi erano lavori un po' saltuari;
quel camion non l'ho più visto ma non ricordo dopo quanto. ADR io ero caposquadra, facevo il cantiere e controllavo che i ragazzi facessero le cose adeguate. Mi era capitato più volte di riprendere i lavoratori per indossare guanti, occhiali, ecc. Non mi era capitato di vedere che qualcuno salisse sul camion per verificare la collocazione dei tronchi. ADR con un camion così, abbiamo un limite di carico;
di regola carichiamo fino a metà del cassone perché abbiamo dei limiti di peso. Se ho chiesto di guardare dentro, dicevo di farlo in punta di piedi da terra”.
Anche il teste ha riferito della presenza - sul camion in cui si verificò Tes_6
l'infortunio – di “due finestrelle per vedere il carico com'era assestato” precisando “ma trattandosi di materiale sfuso e non accatastato bastava verificare che non strabordasse”.
7.2. Orbene, da tali testimonianze non è confermato che il ricorrente fosse obbligato e nemmeno comunque tenuto ad arrampicarsi sul camion per verificare il carico, né che il camion allora utilizzato non fosse adeguato alle operazioni svolte, essendo dunque circostanza irrilevante che il mezzo sia stato poi venduto e sostituito da mezzi diversi.
E' invece emersa l'indifferenza della mancanza della scala rispetto all'evento dannoso, verificatosi piuttosto per il mancato utilizzo da parte del lavoratore dei guanti, situazione che ha permesso che l'anello al dito del ricorrente si incastrasse.
In altri termini, non è ravvisabile il nesso causale tra l'asserita misura violata (la mancanza della scala o degli scalini) e la lesione subita (perdita delle dita), dipesa invece dalla mancanza dei guanti – che il lavoratore avrebbe dovuto indossare in ragione delle mansioni svolte e in base alla formazione ricevuta - e da un comportamento non richiesto e non necessario autonomamente tenuto dal ricorrente.
pagina 8 di 9 7.3. Per tale rilievo, assorbente, alcuna responsabilità è addebitabile al datore di lavoro per l'infortunio subito dal ricorrente signor sicché le domande risarcitorie da questi Pt_1
svolte vanno perciò solo rigettate.
8. Ragioni di equità giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande del ricorrente;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 17 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 9 di 9