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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa NA OL - Presidente -
- dr. PA NT - Consigliere - Relatore
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Prima Sezione Civile, in persona della Giudice Maria Del Prete, il 14 ottobre 2021 e con- traddistinta dal n. 3363/2021, iscritto al n. 1393/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025 e pen- dente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore generale e legale rappresen- tante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paura Controparte_1
(codice fiscale , Stefano Vanorio (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
e (codice fiscale - appellante - Parte_2 C.F._3
E la codice fiscale ), con sede in Maddaloni (CE), Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Appia n. 190, costituitasi in persona di , dichiaratosi presidente del Controparte_3
suo consiglio d'amministrazione, e rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Junior Mallardo
(codice fiscale ) - appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 2816/2019 il 9 dicembre 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinava all' di pagare alla Parte_1 CP_2
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'importo di 283.143,12 €, «oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, Controparte_2
a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al soddisfo», nonché le spese del procedimento monitorio, a saldo dei corrispettivi, pari complessivamente a
1.530.699,23 €, delle prestazioni sanitarie comprese nella branca della radiologia diagnostica da detta società erogate nell'anno 2017, in forza dell'accreditamento di cui godeva, agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, detratti l'importo di 1.246.898,27 € pagatole in acconto e quello di 654,84 € per le note di credito da essa emesse in favore dell'azienda sanitaria.
I.1.2. Ricevuta la notificazione del decreto ingiuntivo, l' vi si opponeva con una cita- zione notificata alla predetta società il 17 gennaio 2020 e chiedeva la revoca del decreto ingiun- tivo opposto eccependo che la domanda della controparte aveva ad oggetto una somma ecce- dente quella massima spettante all'opposta secondo le previsioni del contratto con la stessa stipulato e comunque nella specie non erano applicabili gli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs.
231/2002 e facendo, in particolare, presente:
1) che, come previsto dall'art. 5 bis del contratto con essa sottoscritto dalla
[...]
l'8 gennaio 2018 (prot. 6642/asl) per regolare i volumi e le tipologie di Controparte_2
prestazioni di assistenza specialistica relative alla branca della radiologia diagnostica per l'anno
2017, ai fini del rispetto del limite di spesa annuale a carico della finanza pubblica assegnato a tale branca, pari complessivamente a 21.312.000,00 €, erano stati stabiliti dei tetti trimestrali di spesa che la predetta società aveva sempre superato, sicché, a fronte dell'importo di
1.530.640,82 € da essa fatturato per le prestazioni erogate in quell'anno, le erano stati liquidati acconti mensili per un importo complessivo di 1.249.982,08 €;
2) che pertanto essa aveva chiesto alla l'emissione di Controparte_2
note di credito per un importo complessivo di 321.922,83 €, come risultante dall'allegato A/12 alla propria determinazione dirigenziale n. 4063/2018, di cui 202.255,53 € per le prestazioni erogate dopo la data del superamento dei limiti di spesa e 119.021,46 € per effetto dell'appli- cazione del meccanismo della regressione tariffaria e, più precisamente:
«- Per il primo trimestre – Nota di credito di € 28.365,97 (applicazione della RTU pari al -
8,0867%);
- Per il secondo trimestre - Nota di credito di € 41.603,80 (applicazione della RTU pari al
- 10,8270%);
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
- Per il terzo trimestre - Nota di credito di € 32.101,23 (applicazione della RTU pari al -
12,3909%);
- Per il quarto trimestre - Nota di credito di € 16.950,46 (applicazione della RTU pari al -
5,0790%);
- € 92.453,72 per prestazioni oltre data fine budget comunicati con monitoraggio dal 14 al 31/03/2017 (nota prot. 123074 inviata a mezzo pec alla in data 24.05.2018); CP_2
- € 81.492,51, per prestazioni oltre data fine budget comunicati con monitoraggio dal 16 al 30/09/2017 (nota prot. 123175 inviata a mezzo pec alla in data 24.05.2018); CP_2
- € 28.309,30 per prestazioni oltre data fine budget comunicati con monitoraggio dal 20 al 31/12/2017 (nota prot. 123226 inviata a mezzo pec alla in data 24.05.2018)”; CP_2
L' produceva quindi in giudizio, per quel che in questa sede rileva:
a) il suddetto contratto;
b) la determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018 (notificata alla parte opposta per mezzo della posta elettronica certificata il 5 giugno 2018, come da allegata stampa della ricevuta di avvenuta consegna), con la quale era stato approvato il conto consun- tivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia erogate nell'anno 2017 – chiuso con un'eccedenza di 2.076.142,69 € rispetto al limite annuale della spesa per dette pre- stazioni – ed era stata inoltre determinata la regressione tariffaria per ciascun trimestre al fat- turato dei centri accreditati per la branca;
c) le note prot. n. 123074/2018, n. 123175/2018 e n. 123226/2018, notificate alla società opposta per mezzo della posta elettronica certificata il 24 maggio 2018, con le quali la destinataria era invitata ad emettere note di credito per gli importi relativi alle prestazioni ero- gate successivamente all'esaurimento dei ccdd. tetti di spesa trimestrali;
d) i monitoraggi relativi al 1° trimestre ed al 4° trimestre del 2017 (con allegate stampe delle ricevute di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della so- cietà opposta datate rispettivamente 13 marzo e 15 dicembre 2017, nonché il monitoraggio re- lativo al 3° trimestre del 2017;
Asseriva inoltre che le date di esaurimento dei tetti di spesa trimestrali, le somme rela- tive alle prestazioni sanitarie erogate in eccedenza rispetto tali limiti e la RTU (cioè la cd. regres- sione tariffaria unica) erano stati calcolati correttamente con la suddetta determinazione
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dirigenziale, mai impugnata dalla società opposta innanzi al giudice amministrativo e, pertanto, pienamente legittima ed efficace, non avendo il giudice ordinario il potere di sindacare un atto autoritativo di una pubblica amministrazione.
Infine, contestava comunque che nel caso di specie comunque potessero essere appli- cati gli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, così come previsti dall'art. 7, co. 2, del suin- dicato contratto, non avendo l'opposta mai emesso le note di credito richiestele.
I.1.3. Costituendosi in giudizio, la società opposta resisteva all'avversa opposizione, os- servando che l'
1) aveva prodotto documenti privi di qualsiasi valenza probatoria, poiché consistenti in atti formati unilateralmente dai suoi organi interni;
2) aveva individuato la data di esaurimento dei tetti di spesa e determinato la regressione tariffaria contro il parere del cd. Tavolo Tecnico, in violazione di quanto disposto dall'art. 6 del contratto dalla stessa con essa stipulato per l'anno 2017;
3) non aveva provato che il tetto di spesa fissato per la branca della radiologia diagno- stica e l'anno 2017 era stato superato né che le aveva comunicato gli esiti dei monitoraggi men- sili con l'indicazione della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e della data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa, così violando l'art.
5.3 del predetto contratto;
4) aveva calcolato la regressione tariffaria senza rispettare l'art. 5 del suddetto contratto e la deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 24 luglio 2008, n. 1268, all. C;
5) le aveva conseguentemente chiesto di emettere delle note di credito per importi uni- lateralmente e illegittimamente calcolati;
6) le doveva pagare anche gli interessi di cui all'all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, come stabilito all'art. 7, co. 4, del menzionato contratto.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sua sentenza n. 3363/2021, pubblicata il 14 ottobre 2021 e non notificata, rigettava l'oppo- sizione dell' ritenendo sussistente la propria giurisdizione sulla controversia, dimostrati i fatti costitutivi del credito azionato dall'opposta e indimostrati i relativi fatti estintivi e/o impe- ditivi eccepiti dall'opponente, e condannava l'opponente a rifondere alla controparte anche le spese della fase processuale contenziosa.
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.1. L' quindi, con una citazione notificata alla controparte il 31 marzo 2022, s'ap- pellava a questa Corte per chiedere, sulla base dei motivi di cui si dirà appresso, l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, della sua opposizione, con la conseguente revoca del de- creto ingiuntivo opposto, e, «in ogni caso», la condanna della società appellata a restituirle le somme eventualmente incassate, anche dal suo difensore, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. «dal dì del dovuto al saldo», oltre che a rifonderle le spese dei due gradi del processo, o, in subordine, l'affidamento ad un consulente tecnico d'ufficio dell'incarico di accertare se e, in caso positivo, in che misura il tetto di spesa fissato per la branca della radiologia diagnostica e l'anno 2017 era stato superato e, in tal caso,
l'importo della regressione tariffaria da applicare alla suddetta società e dunque quello delle note di credito che quest'ultima era tenuta ad emettere.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte l'8 settembre 2022, la Controparte_5
resisteva all'avversa impugnazione e chiedeva il suo integrale rigetto o, per il caso
[...]
in cui la medesima impugnazione fosse stata anche solo parzialmente accolta, la condanna dell' a pagarle l'importo per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto o il di- verso importo che fosse risultato in definitiva dovutole a titolo di capitale e di interessi.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni, se si eccettua la rinuncia dell'avv. Mallardo all'istanza di distrazione delle spese del processo d'appello formulata dal precedente difensore della società appellata da lui sostituito nella fase decisoria di detto pro- cesso.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.1. Con il primo motivo del suo appello, l' sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nell'affermarsi munito della giurisdizione sulla controversia portata alla sua cognizione, questa involgendo un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi ad essa spettanti in ordine alla fissazione dei limiti della spesa sanitaria sostenibile con le risorse finanziarie pubbliche e dunque rientrando nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo.
La doglianza è però infondata.
Invero, l'oggetto (o, se si preferisce, il cd. petitum sostanziale) della controversia portata alla cognizione del Giudice di prime cure e poi di questa Corte è il diritto della Controparte_2
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al(l'integrale) pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti CP_2
nella branca della radiologia diagnostica da detta società erogate in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in forza dell'accreditamento di cui godeva nell'anno 2017 e dell'accordo contrattuale da essa stipulato per tale anno con l' ora appellante e una siffatta controversia rientra certamente nella sfera della giurisdizione ordinaria poiché ha appunto ad oggetto un diritto soggettivo e rientra nel novero di quelle concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi a «concessioni di pubblici servizi» che l'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. esclude dalla sfera della speciale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Né possono valere a mutare tale conclusione le contestazioni sollevate dalla
[...]
n ordine alle modalità con le quali l' , mediante la determi- Controparte_2 CP_4
nazione n. 4063/2018 del 29 maggio 2018 del Dirigente della sua Struttura Acquisto e Controllo
Prestazioni Esterne, quantificò gli importi da sottrarre da quelli oggetto delle fatture dei corri- spettivi delle prestazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca dalla prima erogate nel corso del 2017 in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Invero, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione: «In tema di attività sanita- ria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di
contro
- versia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto con- cessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le con- seguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo»1.
Pertanto, anche qualora a tale determinazione dirigenziale dovesse riconoscersi la
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natura di un atto autoritativo di una pubblica amministrazione – come sostenuto (ma, come si spiegherà appresso, a torto) dall' appellante – l'individuazione nel giudice ordinario di quello munito della giurisdizione sulla controversia in esame non potrebbe essere messa in discus- sione, posto che la società appellata non ha nella specie chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità di detta determinazione.
Peraltro, anche se l'avesse fatto, la domanda di adempimento contrattuale da essa for- mulata sarebbe comunque rimasta nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario, posto che,
a prescindere da ogni altra considerazione, quella determinazione, siccome non impugnata tempestivamente innanzi al giudice amministrativo, non potrebbe più essere giudizialmente sindacata, costituendo (per quanto si dirà appresso) un fatto impeditivo del diritto sostanziale nella specie azionato e non potendo dunque essere nemmeno incidentalmente disapplicata dal giudice ordinario2.
II.2.1. Con il secondo motivo del suo appello, l' sostiene:
1) che il Tribunale ha errato nel ritenere che fosse onere della debitrice, nella specie non assolto, provare l'eccepito superamento del tetto di spesa, giacché, secondo la medesima ap- pellante, il rispetto di tale limite deve essere considerato un fatto costitutivo del diritto sostan- ziale nella specie controverso l'onere di provare il quale incombe sul creditore, nonché «un re- quisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria»;
2) che, in ogni caso, la documentazione da essa prodotta era certamente idonea a di- mostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa annuale della branca della radiologia e la conseguente necessaria applicazione della RTU, tanto essendo dimostrato dalla determina- zione dirigenziale n. 4063 del 29 maggio 2018, notificata il 5 giugno 2018 alla società appellata e da quest'ultima non impugnata innanzi al giudice amministrativo e dunque non più contesta- bile e comunque immune da vizi, e dalle comunicazioni alla medesima società dei ccdd. moni- toraggi periodici sul “consumo” della spesa finanziata.
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II.2.2. Ebbene, in relazione alla prima delle questioni oggetto del motivo in esame, que- sta Corte d'Appello, dopo aver sostenuto per qualche anno la tesi opposta, s'è allineata già alle prime delle ormai numerose pronunce della Corte di Cassazione, cui anche questo Collegio ri- tiene di doversi conformare, secondo le quali il superamento dei limiti quantitativi entro i quali deve essere contenuta la spesa a carico della finanza pubblica per le prestazioni sanitarie ero- gate dalle strutture sanitarie accreditate costituisce un fatto impeditivo del diritto di tali strut- ture di ottenere il pagamento dei corrispettivi di tali prestazioni, sicché l'onere di fornirne la prova (o, per meglio dire, il rischio che questa manchi) grava sulle aziende sanitarie locali3.
II.2.3.1. Passando quindi allo scrutinio del secondo profilo del motivo d'appello in esame, va innanzitutto osservato che – ad avviso di questo Collegio, consapevole dell'opposto orientamento espresso da una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite4 cui si sono conformate, in relazione ad analoghe fattispecie concrete, numerose, anche recentissime, de- cisioni di questa Corte d'Appello5 – la determinazione del Dirigente della Struttura Acquisto e
Controllo Prestazioni Esterne dell' appellante n. 4063/2018, dal medesimo ente pubblico invocata quale prova, ormai irrefutabile, dell'infondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata dalla non costituisce un provvedimento amministra- Controparte_2
tivo di carattere autoritativo e, in quanto tale, da considerare insindacabile in questa sede sic- come non tempestivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo (venendo nella specie in rilievo quale fondamento del fatto impeditivo eccepito dall'ente pubblico e non già come mero antecedente logico rilevante ai fini della decisione della controversia, nel qual caso la sua legittimità potrebbe essere incidentalmente sindacata in questa sede e sfociare nella sua di- sapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E6).
Invero, con la determinazione in questione, l' ora appellante, a ben vedere, non fece altro che liquidare o, per meglio dire, calcolare o quantificare, «in applicazione del DCA 89/2016
e 103/2016, nonché dei contratti regolarmente sottoscritti», gli importi in definitiva dovuti, per
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'anno 2017, ai titolari di ciascuna delle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'eroga- zione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo di tali prestazioni. Sicché non stabilì i criteri da applicare ai fini di tale liquidazione, ma si limitò ad applicare i criteri a tali fini fissati (a monte di essa) da altri provvedimenti amministrativi – questi sì di carattere autoritativo
– e recepiti nei contratti da essa stipulati con i titolari delle strutture sanitarie private accredi- tate.
Di conseguenza, non v'è alcuna valida ragione per escludere che essa possa essere contestata in questa sede quanto alla sua conformità a tali criteri, la cui inosservanza costitui- sce evidentemente un inadempimento contrattuale.
Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite e le sentenze di questa
Corte d'Appello pronunciate sulla sua scia, poiché le deliberazioni regionali con le quali ven- gono fissati i ccdd. tetti di spesa, cioè i limiti entro i quali le prestazioni sanitarie possono essere poste a carico della finanza pubblica, sono atti amministrativi di natura autoritativa: l'atto dell'azienda sanitaria locale che, come la determinazione dirigenziale nella specie in questione,
è volto a darvi attuazione «non può che avere la stessa natura e dunque anch'esso carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di conces- sione di servizio inerente al corrispettivo, che è regolato dall'accordo contrattuale», «per il fatto stesso che deve attuare l'atto regionale espressione di potere autoritativo e tale natura è raffor- zata anche dal fatto che per l'attuazione di quanto disposto da detto atto regionale gi organismi debbono compiere a loro volta valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica inerenti all'organizzazione del servizio sanitario nel rispettivo ambito territoriale»; non può essere considerato invece «espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore dal rapporto di accreditamento».
La natura autoritativa dell'atto attuativo delle determinazioni regionali che fissano i ccdd. tetti di spesa viene, dunque, secondo tale orientamento, affermata sulla base del postu- lato che gli atti amministrativi di attuazione di atti amministrativi di natura autoritativa non pos- sono che avere la medesima natura degli atti che sono volti ad attuare, anche se poi tale affer- mazione viene rafforzata con l'ulteriore affermazione che anche i primi si fondano, a loro volta, su «valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica».
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Senonché, come s'è anticipato, questo Collegio ritiene che entrambe tali affermazioni costituiscano mere petizioni di principio.
Non v'è dubbio che i provvedimenti regionali con i quali vengono fissati i limiti della spesa sanitaria remunerabile a carico della finanza pubblica e stabiliti i criteri e le modalità per assi- curarne il rispetto, come, ad esempio, la cd. regressione tariffaria, costituiscono atti ammini- strativi generali di natura autoritativa che implicano la discrezionale valutazione e compara- zione di interessi pubblicistici e privatistici, sicché, per quanto detto in precedenza, la loro legit- timità non è sindacabile, nemmeno incidentalmente, dal giudice ordinario allorché rappresen- tino il fatto costitutivo o uno dei fatti costitutivi o un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto sostanziale azionato innanzi a tale giudice.
Non si vede però (né le pronunce che seguono l'orientamento qui criticato spiegano) perché ciò debba in ogni caso valere anche per gli atti amministrativi attuativi dei suddetti prov- vedimenti generali prescindendo del tutto da qualsiasi considerazione del concreto contenuto dispositivo dei primi e delle concrete ragioni della loro adozione.
Di gran lunga più convincente è dunque quanto affermato da una più recente pronuncia della Corte di Cassazione, pure a Sezioni Unite7 e da numerose pronunce del Consiglio di Stato8, che hanno condivisibilmente tenuto ben distinti i provvedimenti amministrativi generali con i quali le regioni stabiliscono i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto e gli atti amministrativi volti ad attuarli, attribuendo soltanto ai primi natura autoritativa sul ri- lievo che i secondi sono adottati «in un contesto in cui l' on agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere ope- razioni di calcolo»9.
Il che significa che gli atti amministrativi che, come nella specie la determinazione del
Dirigente della Struttura Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne dell' appellante n.
4063/2018 del 29 maggio 2018, sono volti a dare attuazione ai provvedimenti amministrativi
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generali che fissano i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto non sono sottratti al sindacato, sotto il profilo della loro conformità alle previsioni contrattuali ed ai provvedimenti amministrativi generali e alle norme di legge cui queste sono soggette, del giudice adìto dal titolare di una struttura sanitaria accreditata per ottenere il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
II.2.3.2. D'altro canto, sempre ad avviso di questo Collegio, la predetta determinazione dirigenziale dell' appellante, pur essendo priva di natura autoritativa ed essendo dunque sindacabile in questa sede, non può essere considerata – come nella specie sostenuto dalla
– priva di qualsiasi valore probatorio. Controparte_2
Sebbene adottata unilateralmente dall' ora appellante, la determinazione in que- stione proviene infatti dall'ente pubblico legittimato ad adottarla e in possesso di tutti i dati oc- correnti ai fini dell'applicazione dei limiti e dei criteri dettati dai provvedimenti generali che era volta ad attuare ed era destinata ad essere comunicata a tutti i titolari delle strutture sanitarie private accreditate interessate, sicché non può essere considerata un mero atto interno all'or- ganizzazione del predetto ente pubblico, costituendo invece un atto pubblico di natura, almeno nella parte concernente i dati numerici utilizzati, lato sensu certificativa e, in quanto tale, assi- stito da una presunzione, sia pur semplice, di attendibilità per superare la quale occorre che dal suo testo o dal confronto del suo testo con le altre risultanze processuali emergano, tenendo conto anche delle contestazioni formulate e, più, in generale, dei comportamenti tenuti, anche nel corso del processo, dalle parti, dati di chiaro segno contrario.
II.2.3.3. Tenendo conto delle suesposte premesse, questo Collegio ritiene che nella specie, fatto salvo quanto si dirà in particolare appresso, non sia possibile dubitare dell'atten- dibilità dei dati numerici sulla cui base, con la suddetta determinazione dirigenziale, è stato quantificato l'importo complessivamente dovuto dall' ora appellante alla Controparte_2
a titolo di corrispettivo contrattuale delle prestazioni sanitarie rientranti nella CP_2
branca della radiologia diagnostica dalla seconda erogate nel corso del 2017 agli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale, anche perché la società ora appellata non li ha specificamente contestati, limitandosi a sostenere – per quanto detto, a torto – che l'atto in questione non è in alcun modo idoneo a fornirne la prova.
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 11 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.3.4. Sulla base di quanto indicato in tale atto, in parte confermato dal contratto sti- pulato tra le parti in causa e comunque non specificamente contestato dalla società ora appel- late, né smentito dalle altre risultanze processuali, deve dunque ritenersi provato:
1) che, per l'anno 2017, «[i]l limite di spesa annuale assegnato alla branca Parte_5
con DCA 89/16 era di € 21.312.000,00» e quelli trimestrali erano pari, per il primo, il secondo e il quarto trimestre, a 5.812.363,64 € e, per il terzo trimestre, a 3.874.909,09 €;
2) che i titolari delle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di pre- stazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca emisero nei confronti dell' ora appellante fatture relative a prestazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca erogate nel corso del
2017 per un importo complessivo di 25.566.111,66 €;
3) che «dai controlli analitici» delle prestazioni oggetto di tali fatture derivarono «richieste di note di credito per complessivi € 17.344,86»;
4) che «per prestazioni oltre la data limite comunicata con monitoraggio prot. n. 67985 del 13/3/2017 (1° trimestre), prot. n. 210996 del 13/9/2017 (3° trimestre) e prot. n.
294504/12/2017 (4° trimestre)» vi furono «richieste di note di credito per complessivi €
2.160.624,11»:
5) che «il fatturato totale» delle suddette strutture sanitarie private, «al netto delle sud- dette note di credito», fu dunque «pari ad € 23.388.142,69, distribuito nei quattro trimestri dell'anno»;
6) che pertanto, «a consuntivo», si registrò «uno sforamento del budget di branca con- trattualizzato pari ad € 2.076.142,69 così distribuito:
- 1° trimestre € 511.379,66 corrispondente ad una regressione tariffaria del 8,08% del fatturato al netto contestazioni.
- 2° trimestre € 705.714,12 corrispondente ad una regressione tariffaria del 10,82% del fatturato al netto contestazioni.
- 3° trimestre € 548.044,94 corrispondente ad una regressione tariffaria del 12,39% del fatturato al netto contestazioni.
- 4° trimestre € 311.003,96 corrispondente ad una regressione tariffaria del 5,07% del fatturato al netto contestazioni».
Il tutto come sinteticamente rappresentato dalle due tabelle seguenti:
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 12 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITAL Pt_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
TAB 1 Anno 2017 Produzione totale per trimestre gen-mar apr-giu lug-set ott-dic totale 2017 Fatturato totale trimestre 7.983.281,61 6.520.254,68 4.891.696,75 6.170.878,62 25.566.111,66 Note di credito x controlli analitici - 14.064,48 - 2.176,92 - 325,62 - 777,84 - 17.344,86 Note di credito x prestazioni oltre data monito-
-
- 468.417,10 - 46.733,18 - raggio
1.645.473,82
2.160.624,31 Fatturato al netto di note di credito richieste 6.323.743,30 6.518.077,76 4.422.954,03 6.123.367,60 23.388.142,69
TAB 2 Per_ Anno 2017 Limiti di spesa per trimestre gen-mar lug-set ott-dic totale 2017 Limite di spesa (art. 5 bis DCA 89/16) 5.812.363,64 5.812.363,64 3.874.909,09 5.812.363,64 21.312.000,00 Fatturato al netto note di credito 6.323.743,30 6.518.077,76 4.422.954,02 6.123.367,60 23.388.142,69 RTU - 511.379,66 - 705.714,12 - 548.044,94 - 311.003,96 - 2.076.142,69 RTU % - 8,0867% - 10,8270% - 12,3909% - 5,0790% - 8.8769% Fatturato riconosciuto nei limiti di spesa 5.812.363,64 5.812.363,64 3.874.909,09 5.812.363,64 21.312.000,00
I dati e i calcoli sulla base dei quali venne di conseguenza liquidato quanto in definitiva spettante alla possono essere poi sinteticamente rappresen- Controparte_2
tati dalla seguente tabella:
TAB 3 Mese Fatturato Liquidato Note di Note di credito
% RTU Note di credito Saldo credito richieste per applicata per RTU richieste prestazioni per oltre data controlli monitoraggio analitici
1/2017 145.764,39 € 131.187,95 € - 339,05 € -8,0867% - 11.760,05 € 2.477,34 €
2/2017 142.775,96 € 128.498,36 € - 126,90 € - 8,0867% - 11.535,54 € 2.615,15 €
3/2017 155.231,77 € 139.708,59 € - 188,89 € - 92.453,72 € - 8,0867% - 5.061,37 € - 82.180,81 €
4/2017 113.506,48 € 102.155,83 € - 10,8270% - 12.289,35 € - 938,70 €
5/2017 143.595,96 € 129.235,36 € - 10,8270% - 15.547,13 € - 1.187,54 €
6/2017 127.157,26 € 114.441,53 € - 10,8270% - 13.767,32 € - 1.051,59 €
7/2017 122.964,89 € 110.668,40 € - 12,3909% - 15.236,46 € - 2.939,97 €
8/2017 68.383,43 € 61.545,09 € - 12.3909% - 8.473,32 € - 1.634,98 €
9/2017 149.215,24 € 43.696,54 € - 81.492,51 € - 12,3909% - 8.391,46 € 15.634,73 €
10/2017 130.036,59 € 80.035,45 € - 5,0790% - 6.604,56 € 43.396,58 €
11/2017 129.295,79 € 116.366,21 € - 5.0790% - 6.566,93 € 6.362,65 €
12/2017 102.713,06 € 92.441,75 € - 28.309,30 € - 5,0790% - 3.778,97 € - 21.816,96 € Totale 1.530.640,82 € 1.249.982,08 € - 654,84 € - 202.255,53 € - 119.012,46 € - 41.264,09 €
Dunque, secondo l' l'importo complessivo degli acconti liquidati in favore della superiore di 41.264,09 € rispetto a quello dei corrispettivi alla Controparte_2
stessa società in definitiva contrattualmente dovuti per l'anno 2017.
II.2.3.5. Senonché, va in proposito osservato:
1) che l'importo della fattura emessa dalla per le Controparte_2
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 13 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
prestazioni sanitarie erogate nel mese di gennaio del 2017 risulta pari, non già a 145.764,39 €, bensì a 145.792,80 € (v. la fattura di detta società n. R3/010 del 9 febbraio 2017, in fasc. fase monitoria), e che pertanto l'importo totale fatturato in quell'anno da detta società va corretto in
1.530.669,23 €;
2) che la pur avendo, con il ricorso volto ad ottenere il Controparte_2
provvedimento monitorio, allegato di aver ricevuto, a titolo di acconto, l'importo complessivo di
1.246.898,27 €, non ha poi nulla obiettato di fronte all'indicazione da parte dell' di tele im- porto in 1.249.982,08 €;
3) che l' ha dimostrato, producendo le copie delle note all'uopo inviate per mezzo della posta elettronica certificata e delle relative ricevute di avvenuta consegna, di aver comu- nicato alla Controparte_2
a) il 13 marzo 2017, che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica fissato per il primo trimestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente raggiunto il 6 marzo 2017, o, per meglio dire, evidentemente, era stato già rag- giunto in tale data;
b) il 15 dicembre 2017, che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca erogate in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti fuori dalla Campania fissato per il quarto trimestre di quell'anno era stato già raggiunto il 28 novem- bre 2017, mentre quello per le prestazioni sanitarie rientranti in quella branca in favore di assi- stiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti in [...]sarebbe stato presumibilmente rag- giunto il 19 dicembre 2017;
4) che deve ragionevolmente presumersi che la abbia Controparte_2
ricevuto anche la nota dell' in data 13 settembre 2017 destinata a comunicarle che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca erogate in favore di assi- stiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti fuori dalla Campania fissato per il terzo trimestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente o, rectius, era stato già raggiunto il 1° settembre
2017, mentre quello per le prestazioni sanitarie rientranti in quella branca in favore di residenti in [...]sarebbe stato presumibilmente raggiunto il 15 settembre 2017, in tal senso depo- nendo il comportamento processuale tenuto dalla società ora appellata, la quale non ha mai negato, nemmeno genericamente, di aver ricevuto tale nota, essendosi limitata ad obiettare, in
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. Pag. 14 di 23 Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA IANA Pt_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
parte recisamente smentita da quanto sopra rilevato, che la controparte non ha fornito la prova documentale di averle comunicato alcuno dei monitoraggi periodici previsti dal contratto;
5) che, come si desume dalle tabelle sopra riportate, l' ha calcolato in – 41.264,09
€ il saldo dell'anno 2017 tra gli importi, a suo avviso, dovuti alla Controparte_2
e quelli da questa fatturati sottraendo ai secondi: (a) l'importo complessivo, pari a 654,84 €, delle note di credito richieste a detta società a seguito dei controlli analitici delle prestazioni dalla stessa fatturate, (b) quello, pari a 202.255,53 €, delle prestazioni erogate dalla medesima società «oltre data monitoraggio» e (c) quello, pari a 119.012,46 €, della regressione tariffaria applicata sull'importo fatturato dalla suddetta società in ciascun trimestre del 2017, al netto di quello delle note di credito richiestele a seguito dei controlli analitici delle prestazioni dalla stessa fatturate e delle prestazioni dalla stessa erogate «oltre data monitoraggio» nel medesimo trimestre
6) che l'importo complessivo, pari a 654,84 €, delle note di credito richieste alla
[...]
a seguito dei controlli analitici compiuti dall' sulle prestazioni sani- Controparte_2
tarie dalla prima fatturate è già stato da detta società preso in considerazione nel quantificare il credito per il quale ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo poi opposto, così implicitamente riconoscendo di non averne diritto.
II.2.3.6. Quel che occorre ancora stabilire è dunque se e, in caso positivo in che misura le risultanze processuali forniscono la prova che l'importo complessivo delle fatture emesse dalla nei confronti dell' che, per quanto detto sopra, è pari Controparte_2
a 1.530.669,23 €, deve essere ridotto dell'importo di 202.255,53 € relativo alle prestazioni ero- gate «oltre data monitoraggio» e di quello di 119.012,46 € relativo alla regressione tariffaria, te- nendo presente, per quel che in proposito rileva, che il contratto stipulato tra le parti per l'anno
2017, stabilisce:
1) al terzo comma dell'art. 5, intitolato «criteri di determinazione delle prestazioni»:
«La comunicherà OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera raccomandata
A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
• la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
• la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
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ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale supera- mento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' Nei mesi scorsi in base alla proie- zione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_6
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si appli- cherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rien- trare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa»;
2) all'art. 5 bis, intitolato «applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno»:
«
6. Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per
l'esercizio 2017 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lettera a), sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2017 in undicesimi, per tenere conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7, comma 2, in base all'eccedenza sul tetto di branca commisurato a
• 3/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2017;
• 6/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno 2017;
• 8/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2017, in modo da tenere conto del minore fabbisogno estivo;
• 11/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 dicembre 2017.
7. Gli sforamenti del limite trimestrale progressivo di cui al comma precedente, qualora contenuti nella misura massima del 10%, di 3/11 del tetto annuo di branca, potranno essere remunerati soltanto per la parte che dovesse essere recuperata nel trimestre immediatamente
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 16 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
successivo e, comunque, entro il 31 dicembre 2017. Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione massima non saranno remunerate. A tal fine, la sottoscritta struttura pri- vata potrà emettere le note di credito infrannuali di cui all'art. 7, comma 5, limitatamente al fat- turato da considerarsi definitivamente abbattuto ai sensi del presente articolo»;
3) all'art. 6, intitolato «Tavolo tecnico»:
«
1. Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applica- zione del presente protocollo è istituito un tavolo tecnico composto da n. __ membri di cui n. _ designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n.
_ membri nominati dall' di cui un membro con funzione di coordinamento.
2. [Omissis]
3. Al tavolo tecnico aziendale spettano, in particolare, i seguenti compiti:
a) monitoraggio MENSILE dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla in modo da acquisire ele- menti utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art. 4;
b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ai fini dell'applica- zione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici;
c) determinazione del valore medio della prestazione differenziato in base alle di- verse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione seguente:
[Omissis]».
II.2.3.7. Ebbene, tenendo conto di quanto s'è venuto fin qui esponendo, va osservato che il cd. Tavolo Tecnico cui fa riferimento l'art. 6 del predetto contratto è un organo di fonte contrattuale cui sono affidati compiti, essenzialmente tecnici, di monitoraggio del volume delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate, di controllo delle determina- zioni assunte dall'azienda sanitaria locale ai fini dell'applicazione dei criteri di remunerazione di tali prestazioni e di supporto alle attività svolte a tali fini dall'azienda sanitaria locale ai quali però tali attività non sono in alcun modo subordinate10.
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. Pag. 17 di 23 Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
L'esercizio o il mancato o il cattivo esercizio di tali compiti da parte del Tavolo Tecnico non è pertanto idoneo ad incidere sulla legittimità o sulla correttezza delle determinazioni dell'azienda sanitaria locale volte alla concreta applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate, né sul potere-dovere del giudice ordinario di verificare la conformità di tali determinazioni alle previsioni contrattuali e ai provve- dimenti amministrativi generali e alle norme di legge incidenti sulla concreta applicazione di detti criteri.
Di conseguenza, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, il verbale della riunione del Tavolo Tecnico tenutasi il 6 luglio 2018 e la nota di alcuni componenti del Tavolo
Tecnico datata 14 giugno 2018 ed indirizzata al Direttore Generale dell' allegata a CP_4
tale verbale sono in definitiva irrilevanti ai fini che qui interessano, anche perché dalla loro let- tura non emerge alcuna specifica critica alla correttezza dei dati numerici e dei calcoli sui quali si basa la suindicata determinazione del Dirigente della Struttura Acquisto e Controllo Presta- zioni Esterne dell' appellante n. 4063/2018 del 29 maggio 2018.
II.2.3.8. Va poi rilevato che la detrazione dell'importo complessivo di 202.255,53 € che da tale determinazione dirigenziale risulta apportata per le prestazioni sanitarie erogate «oltre data monitoraggio» a quello delle fatture emesse dalla è in de- Controparte_2
finitiva conforme alle previsioni contrattuali, giacché, secondo quanto indicato nelle note del
Direttore del Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne prot. n. 123074, n. 123175 e n.
123226 del 24 maggio 2018 inviate a detta società e da quest'ultima mai specificamente con- testato, si riferisce ai corrispettivi delle prestazioni erogate dalla medesima società dal 14 al 31 marzo, dal 16 al 30 settembre e dal 20 al 31 dicembre 2017 e dunque, rispettivamente:
a) dopo la data del 13 marzo 2017 in cui l' le aveva comunicato che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica fissato per il primo trimestre di quell'anno era stato già raggiunto il 6 marzo 2017;
b) dopo la data del 15 settembre 2017 in cui, il 13 settembre 2017, le aveva comunicato
spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepi- scono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale».
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che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti nella Regione Campania fissato per il terzo trimestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente raggiunto, mentre quello delle presta- zioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti fuori dalla Cam- pania fissato per lo stesso trimestre era stato già raggiunto il 1° settembre 2017;
c) dopo la data del 19 dicembre 2017 in cui l' il 15 dicembre 2017, le aveva comu- nicato che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca in fa- vore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti in [...]fissato per il quarto tri- mestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente raggiunto, mentre quello delle prestazioni della medesima branca in favore di assistiti dal Servizio Sanitario nazionale residenti fuori dalla
Campania fissato per il medesimo trimestre di quell'anno era stato già raggiunto il 28 novembre
2017.
II.2.3.9. La detrazione dall'importo complessivo delle fatture relative alle prestazioni sa- nitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica erogate nel corso del 2017 dalla
[...]
ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale di quello di 119.012,46 € CP_2 Controparte_2
relativo alla cd. regressione tariffaria non può invece essere giudicata conforme alle previsioni contrattuali.
Invero, al fine di stabilire criteri e modalità di applicazione del meccanismo della cd. re- gressione tariffaria unica (o RTU), il terzo comma dell'art. 5 dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti per l'anno 2017 rinvia, come s'è visto, espressamente all'allegato C) alla delibera- zione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008, che, intitolato «Regres- sione Tariffaria Unica – R.T.U. – in vigore dal 1.1.08», stabilisce quanto segue:
«La Regressione Tariffaria Unica – R.T.U. è basata sulla determinazione del contributo di ciascun Centro privato (accreditato o provvisoriamente accreditato) al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna . Parte_1
Seguendo l'impostazione del tetto di branca e non per singola struttura, il contributo di ciascun Centro privato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna
non è desumibile dal confronto con il fatturato di precedenti esercizi Parte_1
del singolo Centro stesso.
Si definisce una R.T.U. per ogni Centro privato e per ogni branca e/o tipologia di
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prestazioni oggetto di uno specifico tetto di spesa regionale e per Per determinare la R.T.U. del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro:
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre da parte dei Centri che operano in quella
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente
l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale supe- ramento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tarif- faria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno».
Risulta dunque evidente che la regressione tariffaria, dipendendo dal contributo dato da ciascuna delle singole strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitaria rientranti in una determinata branca, quale quella della radiologia diagnostica, agli as- sistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, non poteva essere applicata in misura percentuale uguale per tutte tali strutture, come invece nella specie chiaramente fatto dall' (v. le tabelle sopra riportate).
Ne consegue che la più volte citata determinazione dirigenziale dell' n. 4063/2018 non è idonea a dimostrare né se né in che misura l'importo dei corrispettivi fatturati dall' deve essere ridotto per effetto della regressione tariffaria.
Né a tali fini può, come richiesto dall' in via subordinata, essere nominato un consu- lente tecnico d'ufficio, non avendo l'ente pubblico appellante prodotto in giudizio tutti i docu- menti di cui lo stesso ha (presumibilmente) la disponibilità che occorrerebbero per i necessari complessi calcoli.
II.2.3.10. Tirando la somma di quanto s'è venuto fin qui esponendo, deve quindi conclu- dersi che la deve ancora ricevere dall' a saldo del Controparte_2
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corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica ero- gate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nel corso del 2017, l'importo di (1.530.669,23
– 1.249.981,06 – 654,84 – 202.255,53 =) 77.777,80 €, come sinteticamente rappresentato dalla seguente tabella.
Tab 4 Mese Fatturato Liquidato Note di credito Note di credito per SA SA per controlli prestazioni oltre trimestrali progressivi analitici data monitoraggio
1/2017 145.792,80 € 131.187,95 € - 339,05 €
2/2017 142.775,96 € 128.498,36 € - 126,90 €
3/2017 155.231,77 € 139.708,59 € - 188,89 € - 92.453,72 € - 48.702,93 € - 48.702,93 €
4/2017 113.506,48 € 102.155,83 €
5/2017 143.595,96 € 129.235,36 €
6/2017 127.157,26 € 114.441,53 € 38.426,98 € - 10.275,95 €
7/2017 122.964,89 € 110.668,40 €
8/2017 68.383,43 € 61.545,09 €
9/2017 149.215,24 € 43.696,54 € - 81.492,51 € 43.161,02 € 32.885,07 €
10/2017 130.036,59 € 80.035,45 €
11/2017 129.295,79 € 116.366,21 €
12/2017 102.713,06 € 92.441,75 € - 28.309,30 € 44.892,73 € 77.777,80 € Totale 1.530.669,23 € 1.249.982,08 € - 654,84 € - 202.255,53 € 77.777,80 € 77.777,80 €
II.2.3.11. All'importo di 77.777,80 € vanno poi aggiunti gli interessi moratori che – non avendo la società appellata impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, confer- mando il decreto ingiuntivo opposto, non le ha riconosciuto il diritto di ottenere i più elevati in- teressi convenzionali di mora previsti dall'art. 7, co. 4, dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti per l'anno 2017 – vanno individuati in quelli «legali di mora» (comunemente detti anche commerciali o comunitari) previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 23111, a decorrere, secondo quanto previsto dall'art. 4, co.1, di tale decreto, «senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento».
A quest'ultimo proposito l'art. 7, co. 2, dell'accordo contrattuale concluso tra le parti prevedeva che: «[i]l pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 lu- glio per le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile
a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai medi da luglio a set- tembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicem- bre».
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 21 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Va tuttavia osservato che, secondo quanto sopra esposto (v. tab. 4), pur senza conside- rare gli importi portati in detrazione dall' a titolo di regressione tariffaria, il saldo tra quanto fatturato dalla e quanto a questa spettante alla fine del primo Controparte_2
trimestre del 2017 era, anche senza considerare la detrazione applicata dall' a titolo di re- gressione tariffaria, negativo per un importo di 48.702,93 €, a sua volta superiore di 10.275,95
€ rispetto a quello tra quanto fatturato dalla stessa società e quanto a questa spettante per il secondo trimestre del 2018.
Sicché, operando le debite compensazioni (improprie) tra i saldi tra quanto fatturato dalla e quanto a questa spettante per ciascuno dei trimestri Controparte_2
del 2017, gli interessi moratori dovuti dall' a detta società vanno calcolati, secondo il tasso cui fa riferimento l'art. 5 del d.lgs. 231/2002, a decorrere dal 1° febbraio 2018 sull'importo di
32.885,07 € e dal 1° maggio 2008 sull'importo di 44.892,73 €.
II.3. Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento dell'appello dell' e in parziale riforma della sentenza appellata, l'opposizione proposta dalla medesima avverso il decreto ingiuntivo emesso col n. 2816/2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l' va condannata a pagare alla
[...]
a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella Controparte_2
branca della radiologia diagnostica da detta società erogate nel corso del 2017 ad assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale, il complessivo importo di 77.777,80 €, nonché gli interessi di mora maturati, secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal 1° febbraio 2018 sull'importo di 32.885,07 € e dal 1° maggio 2018 sull'importo di 44.892,73 €.
II.4. Infine, tenendo conto dell'incertezza dello stato della giurisprudenza in ordine alla natura autoritativa degli atti amministrativi adottati in attuazione dei provvedimenti generali che fissano i limiti entro cui i titolari di strutture sanitarie private accreditate possono ottenere la remunerazione delle prestazioni erogata ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto, questo Collegio reputa che nella specie sussistano i pre- supposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale) per com- pensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3363/2021, pubblicata il 14 ottobre 2021, propo- sto dall' contro la il 31 marzo Parte_1 Controparte_2
2022:
A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il de- Parte_1
creto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 2816/2019 il 9 dicem- bre 2019, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' a Parte_1
pagare alla il complessivo importo di 77.777,80 €, nonché gli Controparte_2
interessi di mora maturati, secondo il tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal
1° febbraio 2018 sull'importo di 32.885,07 € e dal 1° maggio 2018 sull'importo di 44.892,73 €;
B) compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del processo.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA NT NA OL
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 23 di 23 CP_4 Controparte_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la massima ufficiale di Cass. 372/2021. 2 In tal senso – in relazione al caso in cui l'atto amministrativo in ipotesi illegittimo rappresenti il fatto co- stitutivo o uno dei fatti costitutivi del diritto sostanziale azionato innanzi al giudice ordinario, ma sulla base di con- siderazioni che possono essere certamente estese al caso in cui l'atto amministrativo in ipotesi illegittimo rappre- senti un fato impeditivo, modificativo o estintivo del diritto sostanziale azionato innanzi al giudice ordinario – v. Cass., SS.UU., 13193/2018. 3 V., ad es., Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 26234/2019 e 29474/2024. 4 Cass., SS.UU., 28053/2018. 5 V., tra le tantissime, le sentenze nn.: 1374/2025, 2079/2025, 2084/2025, 2216/2025, 2620/2025, 2718/2025 e 2719/2025, 2731/2025 e 4553/2025. 6 A proposito delle condizioni cui è subordinato il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti ammi- nistrativi, v. la già citata Cass., SS.UU., 13193/2018. 7 Cass., SS.UU., 32259/2023, purtroppo non massimata e dunque presumibilmente poco nota. 8 Cons. St. 6495/2018, 7426/2019, 6066/2021, 6279/2021, 2792/2023 e 715/2025. 9 Così Cass. 32259/2023, in motivazione. 10 Cfr. Cass. 4375/2023, secondo la assima ufficiale: «In tema di attività sanitaria esercitata in regime Con di accreditamento, l'esercizio da parte della di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di 11 Cfr.: Cass., SS.UU., 35092/2023; Cass. 29472/2024.
- dr.ssa NA OL - Presidente -
- dr. PA NT - Consigliere - Relatore
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Prima Sezione Civile, in persona della Giudice Maria Del Prete, il 14 ottobre 2021 e con- traddistinta dal n. 3363/2021, iscritto al n. 1393/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025 e pen- dente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore generale e legale rappresen- tante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paura Controparte_1
(codice fiscale , Stefano Vanorio (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
e (codice fiscale - appellante - Parte_2 C.F._3
E la codice fiscale ), con sede in Maddaloni (CE), Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Appia n. 190, costituitasi in persona di , dichiaratosi presidente del Controparte_3
suo consiglio d'amministrazione, e rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Junior Mallardo
(codice fiscale ) - appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 2816/2019 il 9 dicembre 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinava all' di pagare alla Parte_1 CP_2
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'importo di 283.143,12 €, «oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, Controparte_2
a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al soddisfo», nonché le spese del procedimento monitorio, a saldo dei corrispettivi, pari complessivamente a
1.530.699,23 €, delle prestazioni sanitarie comprese nella branca della radiologia diagnostica da detta società erogate nell'anno 2017, in forza dell'accreditamento di cui godeva, agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, detratti l'importo di 1.246.898,27 € pagatole in acconto e quello di 654,84 € per le note di credito da essa emesse in favore dell'azienda sanitaria.
I.1.2. Ricevuta la notificazione del decreto ingiuntivo, l' vi si opponeva con una cita- zione notificata alla predetta società il 17 gennaio 2020 e chiedeva la revoca del decreto ingiun- tivo opposto eccependo che la domanda della controparte aveva ad oggetto una somma ecce- dente quella massima spettante all'opposta secondo le previsioni del contratto con la stessa stipulato e comunque nella specie non erano applicabili gli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs.
231/2002 e facendo, in particolare, presente:
1) che, come previsto dall'art. 5 bis del contratto con essa sottoscritto dalla
[...]
l'8 gennaio 2018 (prot. 6642/asl) per regolare i volumi e le tipologie di Controparte_2
prestazioni di assistenza specialistica relative alla branca della radiologia diagnostica per l'anno
2017, ai fini del rispetto del limite di spesa annuale a carico della finanza pubblica assegnato a tale branca, pari complessivamente a 21.312.000,00 €, erano stati stabiliti dei tetti trimestrali di spesa che la predetta società aveva sempre superato, sicché, a fronte dell'importo di
1.530.640,82 € da essa fatturato per le prestazioni erogate in quell'anno, le erano stati liquidati acconti mensili per un importo complessivo di 1.249.982,08 €;
2) che pertanto essa aveva chiesto alla l'emissione di Controparte_2
note di credito per un importo complessivo di 321.922,83 €, come risultante dall'allegato A/12 alla propria determinazione dirigenziale n. 4063/2018, di cui 202.255,53 € per le prestazioni erogate dopo la data del superamento dei limiti di spesa e 119.021,46 € per effetto dell'appli- cazione del meccanismo della regressione tariffaria e, più precisamente:
«- Per il primo trimestre – Nota di credito di € 28.365,97 (applicazione della RTU pari al -
8,0867%);
- Per il secondo trimestre - Nota di credito di € 41.603,80 (applicazione della RTU pari al
- 10,8270%);
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
- Per il terzo trimestre - Nota di credito di € 32.101,23 (applicazione della RTU pari al -
12,3909%);
- Per il quarto trimestre - Nota di credito di € 16.950,46 (applicazione della RTU pari al -
5,0790%);
- € 92.453,72 per prestazioni oltre data fine budget comunicati con monitoraggio dal 14 al 31/03/2017 (nota prot. 123074 inviata a mezzo pec alla in data 24.05.2018); CP_2
- € 81.492,51, per prestazioni oltre data fine budget comunicati con monitoraggio dal 16 al 30/09/2017 (nota prot. 123175 inviata a mezzo pec alla in data 24.05.2018); CP_2
- € 28.309,30 per prestazioni oltre data fine budget comunicati con monitoraggio dal 20 al 31/12/2017 (nota prot. 123226 inviata a mezzo pec alla in data 24.05.2018)”; CP_2
L' produceva quindi in giudizio, per quel che in questa sede rileva:
a) il suddetto contratto;
b) la determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018 (notificata alla parte opposta per mezzo della posta elettronica certificata il 5 giugno 2018, come da allegata stampa della ricevuta di avvenuta consegna), con la quale era stato approvato il conto consun- tivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia erogate nell'anno 2017 – chiuso con un'eccedenza di 2.076.142,69 € rispetto al limite annuale della spesa per dette pre- stazioni – ed era stata inoltre determinata la regressione tariffaria per ciascun trimestre al fat- turato dei centri accreditati per la branca;
c) le note prot. n. 123074/2018, n. 123175/2018 e n. 123226/2018, notificate alla società opposta per mezzo della posta elettronica certificata il 24 maggio 2018, con le quali la destinataria era invitata ad emettere note di credito per gli importi relativi alle prestazioni ero- gate successivamente all'esaurimento dei ccdd. tetti di spesa trimestrali;
d) i monitoraggi relativi al 1° trimestre ed al 4° trimestre del 2017 (con allegate stampe delle ricevute di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della so- cietà opposta datate rispettivamente 13 marzo e 15 dicembre 2017, nonché il monitoraggio re- lativo al 3° trimestre del 2017;
Asseriva inoltre che le date di esaurimento dei tetti di spesa trimestrali, le somme rela- tive alle prestazioni sanitarie erogate in eccedenza rispetto tali limiti e la RTU (cioè la cd. regres- sione tariffaria unica) erano stati calcolati correttamente con la suddetta determinazione
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. Pag. 3 di 23 Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dirigenziale, mai impugnata dalla società opposta innanzi al giudice amministrativo e, pertanto, pienamente legittima ed efficace, non avendo il giudice ordinario il potere di sindacare un atto autoritativo di una pubblica amministrazione.
Infine, contestava comunque che nel caso di specie comunque potessero essere appli- cati gli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, così come previsti dall'art. 7, co. 2, del suin- dicato contratto, non avendo l'opposta mai emesso le note di credito richiestele.
I.1.3. Costituendosi in giudizio, la società opposta resisteva all'avversa opposizione, os- servando che l'
1) aveva prodotto documenti privi di qualsiasi valenza probatoria, poiché consistenti in atti formati unilateralmente dai suoi organi interni;
2) aveva individuato la data di esaurimento dei tetti di spesa e determinato la regressione tariffaria contro il parere del cd. Tavolo Tecnico, in violazione di quanto disposto dall'art. 6 del contratto dalla stessa con essa stipulato per l'anno 2017;
3) non aveva provato che il tetto di spesa fissato per la branca della radiologia diagno- stica e l'anno 2017 era stato superato né che le aveva comunicato gli esiti dei monitoraggi men- sili con l'indicazione della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e della data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa, così violando l'art.
5.3 del predetto contratto;
4) aveva calcolato la regressione tariffaria senza rispettare l'art. 5 del suddetto contratto e la deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 24 luglio 2008, n. 1268, all. C;
5) le aveva conseguentemente chiesto di emettere delle note di credito per importi uni- lateralmente e illegittimamente calcolati;
6) le doveva pagare anche gli interessi di cui all'all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, come stabilito all'art. 7, co. 4, del menzionato contratto.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sua sentenza n. 3363/2021, pubblicata il 14 ottobre 2021 e non notificata, rigettava l'oppo- sizione dell' ritenendo sussistente la propria giurisdizione sulla controversia, dimostrati i fatti costitutivi del credito azionato dall'opposta e indimostrati i relativi fatti estintivi e/o impe- ditivi eccepiti dall'opponente, e condannava l'opponente a rifondere alla controparte anche le spese della fase processuale contenziosa.
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 23 CP_4 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.1. L' quindi, con una citazione notificata alla controparte il 31 marzo 2022, s'ap- pellava a questa Corte per chiedere, sulla base dei motivi di cui si dirà appresso, l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, della sua opposizione, con la conseguente revoca del de- creto ingiuntivo opposto, e, «in ogni caso», la condanna della società appellata a restituirle le somme eventualmente incassate, anche dal suo difensore, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. «dal dì del dovuto al saldo», oltre che a rifonderle le spese dei due gradi del processo, o, in subordine, l'affidamento ad un consulente tecnico d'ufficio dell'incarico di accertare se e, in caso positivo, in che misura il tetto di spesa fissato per la branca della radiologia diagnostica e l'anno 2017 era stato superato e, in tal caso,
l'importo della regressione tariffaria da applicare alla suddetta società e dunque quello delle note di credito che quest'ultima era tenuta ad emettere.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte l'8 settembre 2022, la Controparte_5
resisteva all'avversa impugnazione e chiedeva il suo integrale rigetto o, per il caso
[...]
in cui la medesima impugnazione fosse stata anche solo parzialmente accolta, la condanna dell' a pagarle l'importo per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto o il di- verso importo che fosse risultato in definitiva dovutole a titolo di capitale e di interessi.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni, se si eccettua la rinuncia dell'avv. Mallardo all'istanza di distrazione delle spese del processo d'appello formulata dal precedente difensore della società appellata da lui sostituito nella fase decisoria di detto pro- cesso.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.1. Con il primo motivo del suo appello, l' sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nell'affermarsi munito della giurisdizione sulla controversia portata alla sua cognizione, questa involgendo un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi ad essa spettanti in ordine alla fissazione dei limiti della spesa sanitaria sostenibile con le risorse finanziarie pubbliche e dunque rientrando nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo.
La doglianza è però infondata.
Invero, l'oggetto (o, se si preferisce, il cd. petitum sostanziale) della controversia portata alla cognizione del Giudice di prime cure e poi di questa Corte è il diritto della Controparte_2
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al(l'integrale) pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti CP_2
nella branca della radiologia diagnostica da detta società erogate in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in forza dell'accreditamento di cui godeva nell'anno 2017 e dell'accordo contrattuale da essa stipulato per tale anno con l' ora appellante e una siffatta controversia rientra certamente nella sfera della giurisdizione ordinaria poiché ha appunto ad oggetto un diritto soggettivo e rientra nel novero di quelle concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi a «concessioni di pubblici servizi» che l'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. esclude dalla sfera della speciale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Né possono valere a mutare tale conclusione le contestazioni sollevate dalla
[...]
n ordine alle modalità con le quali l' , mediante la determi- Controparte_2 CP_4
nazione n. 4063/2018 del 29 maggio 2018 del Dirigente della sua Struttura Acquisto e Controllo
Prestazioni Esterne, quantificò gli importi da sottrarre da quelli oggetto delle fatture dei corri- spettivi delle prestazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca dalla prima erogate nel corso del 2017 in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Invero, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione: «In tema di attività sanita- ria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di
contro
- versia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto con- cessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le con- seguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo»1.
Pertanto, anche qualora a tale determinazione dirigenziale dovesse riconoscersi la
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natura di un atto autoritativo di una pubblica amministrazione – come sostenuto (ma, come si spiegherà appresso, a torto) dall' appellante – l'individuazione nel giudice ordinario di quello munito della giurisdizione sulla controversia in esame non potrebbe essere messa in discus- sione, posto che la società appellata non ha nella specie chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità di detta determinazione.
Peraltro, anche se l'avesse fatto, la domanda di adempimento contrattuale da essa for- mulata sarebbe comunque rimasta nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario, posto che,
a prescindere da ogni altra considerazione, quella determinazione, siccome non impugnata tempestivamente innanzi al giudice amministrativo, non potrebbe più essere giudizialmente sindacata, costituendo (per quanto si dirà appresso) un fatto impeditivo del diritto sostanziale nella specie azionato e non potendo dunque essere nemmeno incidentalmente disapplicata dal giudice ordinario2.
II.2.1. Con il secondo motivo del suo appello, l' sostiene:
1) che il Tribunale ha errato nel ritenere che fosse onere della debitrice, nella specie non assolto, provare l'eccepito superamento del tetto di spesa, giacché, secondo la medesima ap- pellante, il rispetto di tale limite deve essere considerato un fatto costitutivo del diritto sostan- ziale nella specie controverso l'onere di provare il quale incombe sul creditore, nonché «un re- quisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria»;
2) che, in ogni caso, la documentazione da essa prodotta era certamente idonea a di- mostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa annuale della branca della radiologia e la conseguente necessaria applicazione della RTU, tanto essendo dimostrato dalla determina- zione dirigenziale n. 4063 del 29 maggio 2018, notificata il 5 giugno 2018 alla società appellata e da quest'ultima non impugnata innanzi al giudice amministrativo e dunque non più contesta- bile e comunque immune da vizi, e dalle comunicazioni alla medesima società dei ccdd. moni- toraggi periodici sul “consumo” della spesa finanziata.
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II.2.2. Ebbene, in relazione alla prima delle questioni oggetto del motivo in esame, que- sta Corte d'Appello, dopo aver sostenuto per qualche anno la tesi opposta, s'è allineata già alle prime delle ormai numerose pronunce della Corte di Cassazione, cui anche questo Collegio ri- tiene di doversi conformare, secondo le quali il superamento dei limiti quantitativi entro i quali deve essere contenuta la spesa a carico della finanza pubblica per le prestazioni sanitarie ero- gate dalle strutture sanitarie accreditate costituisce un fatto impeditivo del diritto di tali strut- ture di ottenere il pagamento dei corrispettivi di tali prestazioni, sicché l'onere di fornirne la prova (o, per meglio dire, il rischio che questa manchi) grava sulle aziende sanitarie locali3.
II.2.3.1. Passando quindi allo scrutinio del secondo profilo del motivo d'appello in esame, va innanzitutto osservato che – ad avviso di questo Collegio, consapevole dell'opposto orientamento espresso da una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite4 cui si sono conformate, in relazione ad analoghe fattispecie concrete, numerose, anche recentissime, de- cisioni di questa Corte d'Appello5 – la determinazione del Dirigente della Struttura Acquisto e
Controllo Prestazioni Esterne dell' appellante n. 4063/2018, dal medesimo ente pubblico invocata quale prova, ormai irrefutabile, dell'infondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata dalla non costituisce un provvedimento amministra- Controparte_2
tivo di carattere autoritativo e, in quanto tale, da considerare insindacabile in questa sede sic- come non tempestivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo (venendo nella specie in rilievo quale fondamento del fatto impeditivo eccepito dall'ente pubblico e non già come mero antecedente logico rilevante ai fini della decisione della controversia, nel qual caso la sua legittimità potrebbe essere incidentalmente sindacata in questa sede e sfociare nella sua di- sapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E6).
Invero, con la determinazione in questione, l' ora appellante, a ben vedere, non fece altro che liquidare o, per meglio dire, calcolare o quantificare, «in applicazione del DCA 89/2016
e 103/2016, nonché dei contratti regolarmente sottoscritti», gli importi in definitiva dovuti, per
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l'anno 2017, ai titolari di ciascuna delle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'eroga- zione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo di tali prestazioni. Sicché non stabilì i criteri da applicare ai fini di tale liquidazione, ma si limitò ad applicare i criteri a tali fini fissati (a monte di essa) da altri provvedimenti amministrativi – questi sì di carattere autoritativo
– e recepiti nei contratti da essa stipulati con i titolari delle strutture sanitarie private accredi- tate.
Di conseguenza, non v'è alcuna valida ragione per escludere che essa possa essere contestata in questa sede quanto alla sua conformità a tali criteri, la cui inosservanza costitui- sce evidentemente un inadempimento contrattuale.
Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite e le sentenze di questa
Corte d'Appello pronunciate sulla sua scia, poiché le deliberazioni regionali con le quali ven- gono fissati i ccdd. tetti di spesa, cioè i limiti entro i quali le prestazioni sanitarie possono essere poste a carico della finanza pubblica, sono atti amministrativi di natura autoritativa: l'atto dell'azienda sanitaria locale che, come la determinazione dirigenziale nella specie in questione,
è volto a darvi attuazione «non può che avere la stessa natura e dunque anch'esso carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di conces- sione di servizio inerente al corrispettivo, che è regolato dall'accordo contrattuale», «per il fatto stesso che deve attuare l'atto regionale espressione di potere autoritativo e tale natura è raffor- zata anche dal fatto che per l'attuazione di quanto disposto da detto atto regionale gi organismi debbono compiere a loro volta valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica inerenti all'organizzazione del servizio sanitario nel rispettivo ambito territoriale»; non può essere considerato invece «espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore dal rapporto di accreditamento».
La natura autoritativa dell'atto attuativo delle determinazioni regionali che fissano i ccdd. tetti di spesa viene, dunque, secondo tale orientamento, affermata sulla base del postu- lato che gli atti amministrativi di attuazione di atti amministrativi di natura autoritativa non pos- sono che avere la medesima natura degli atti che sono volti ad attuare, anche se poi tale affer- mazione viene rafforzata con l'ulteriore affermazione che anche i primi si fondano, a loro volta, su «valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica».
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Senonché, come s'è anticipato, questo Collegio ritiene che entrambe tali affermazioni costituiscano mere petizioni di principio.
Non v'è dubbio che i provvedimenti regionali con i quali vengono fissati i limiti della spesa sanitaria remunerabile a carico della finanza pubblica e stabiliti i criteri e le modalità per assi- curarne il rispetto, come, ad esempio, la cd. regressione tariffaria, costituiscono atti ammini- strativi generali di natura autoritativa che implicano la discrezionale valutazione e compara- zione di interessi pubblicistici e privatistici, sicché, per quanto detto in precedenza, la loro legit- timità non è sindacabile, nemmeno incidentalmente, dal giudice ordinario allorché rappresen- tino il fatto costitutivo o uno dei fatti costitutivi o un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto sostanziale azionato innanzi a tale giudice.
Non si vede però (né le pronunce che seguono l'orientamento qui criticato spiegano) perché ciò debba in ogni caso valere anche per gli atti amministrativi attuativi dei suddetti prov- vedimenti generali prescindendo del tutto da qualsiasi considerazione del concreto contenuto dispositivo dei primi e delle concrete ragioni della loro adozione.
Di gran lunga più convincente è dunque quanto affermato da una più recente pronuncia della Corte di Cassazione, pure a Sezioni Unite7 e da numerose pronunce del Consiglio di Stato8, che hanno condivisibilmente tenuto ben distinti i provvedimenti amministrativi generali con i quali le regioni stabiliscono i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto e gli atti amministrativi volti ad attuarli, attribuendo soltanto ai primi natura autoritativa sul ri- lievo che i secondi sono adottati «in un contesto in cui l' on agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere ope- razioni di calcolo»9.
Il che significa che gli atti amministrativi che, come nella specie la determinazione del
Dirigente della Struttura Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne dell' appellante n.
4063/2018 del 29 maggio 2018, sono volti a dare attuazione ai provvedimenti amministrativi
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generali che fissano i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto non sono sottratti al sindacato, sotto il profilo della loro conformità alle previsioni contrattuali ed ai provvedimenti amministrativi generali e alle norme di legge cui queste sono soggette, del giudice adìto dal titolare di una struttura sanitaria accreditata per ottenere il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
II.2.3.2. D'altro canto, sempre ad avviso di questo Collegio, la predetta determinazione dirigenziale dell' appellante, pur essendo priva di natura autoritativa ed essendo dunque sindacabile in questa sede, non può essere considerata – come nella specie sostenuto dalla
– priva di qualsiasi valore probatorio. Controparte_2
Sebbene adottata unilateralmente dall' ora appellante, la determinazione in que- stione proviene infatti dall'ente pubblico legittimato ad adottarla e in possesso di tutti i dati oc- correnti ai fini dell'applicazione dei limiti e dei criteri dettati dai provvedimenti generali che era volta ad attuare ed era destinata ad essere comunicata a tutti i titolari delle strutture sanitarie private accreditate interessate, sicché non può essere considerata un mero atto interno all'or- ganizzazione del predetto ente pubblico, costituendo invece un atto pubblico di natura, almeno nella parte concernente i dati numerici utilizzati, lato sensu certificativa e, in quanto tale, assi- stito da una presunzione, sia pur semplice, di attendibilità per superare la quale occorre che dal suo testo o dal confronto del suo testo con le altre risultanze processuali emergano, tenendo conto anche delle contestazioni formulate e, più, in generale, dei comportamenti tenuti, anche nel corso del processo, dalle parti, dati di chiaro segno contrario.
II.2.3.3. Tenendo conto delle suesposte premesse, questo Collegio ritiene che nella specie, fatto salvo quanto si dirà in particolare appresso, non sia possibile dubitare dell'atten- dibilità dei dati numerici sulla cui base, con la suddetta determinazione dirigenziale, è stato quantificato l'importo complessivamente dovuto dall' ora appellante alla Controparte_2
a titolo di corrispettivo contrattuale delle prestazioni sanitarie rientranti nella CP_2
branca della radiologia diagnostica dalla seconda erogate nel corso del 2017 agli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale, anche perché la società ora appellata non li ha specificamente contestati, limitandosi a sostenere – per quanto detto, a torto – che l'atto in questione non è in alcun modo idoneo a fornirne la prova.
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II.2.3.4. Sulla base di quanto indicato in tale atto, in parte confermato dal contratto sti- pulato tra le parti in causa e comunque non specificamente contestato dalla società ora appel- late, né smentito dalle altre risultanze processuali, deve dunque ritenersi provato:
1) che, per l'anno 2017, «[i]l limite di spesa annuale assegnato alla branca Parte_5
con DCA 89/16 era di € 21.312.000,00» e quelli trimestrali erano pari, per il primo, il secondo e il quarto trimestre, a 5.812.363,64 € e, per il terzo trimestre, a 3.874.909,09 €;
2) che i titolari delle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di pre- stazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca emisero nei confronti dell' ora appellante fatture relative a prestazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca erogate nel corso del
2017 per un importo complessivo di 25.566.111,66 €;
3) che «dai controlli analitici» delle prestazioni oggetto di tali fatture derivarono «richieste di note di credito per complessivi € 17.344,86»;
4) che «per prestazioni oltre la data limite comunicata con monitoraggio prot. n. 67985 del 13/3/2017 (1° trimestre), prot. n. 210996 del 13/9/2017 (3° trimestre) e prot. n.
294504/12/2017 (4° trimestre)» vi furono «richieste di note di credito per complessivi €
2.160.624,11»:
5) che «il fatturato totale» delle suddette strutture sanitarie private, «al netto delle sud- dette note di credito», fu dunque «pari ad € 23.388.142,69, distribuito nei quattro trimestri dell'anno»;
6) che pertanto, «a consuntivo», si registrò «uno sforamento del budget di branca con- trattualizzato pari ad € 2.076.142,69 così distribuito:
- 1° trimestre € 511.379,66 corrispondente ad una regressione tariffaria del 8,08% del fatturato al netto contestazioni.
- 2° trimestre € 705.714,12 corrispondente ad una regressione tariffaria del 10,82% del fatturato al netto contestazioni.
- 3° trimestre € 548.044,94 corrispondente ad una regressione tariffaria del 12,39% del fatturato al netto contestazioni.
- 4° trimestre € 311.003,96 corrispondente ad una regressione tariffaria del 5,07% del fatturato al netto contestazioni».
Il tutto come sinteticamente rappresentato dalle due tabelle seguenti:
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TAB 1 Anno 2017 Produzione totale per trimestre gen-mar apr-giu lug-set ott-dic totale 2017 Fatturato totale trimestre 7.983.281,61 6.520.254,68 4.891.696,75 6.170.878,62 25.566.111,66 Note di credito x controlli analitici - 14.064,48 - 2.176,92 - 325,62 - 777,84 - 17.344,86 Note di credito x prestazioni oltre data monito-
-
- 468.417,10 - 46.733,18 - raggio
1.645.473,82
2.160.624,31 Fatturato al netto di note di credito richieste 6.323.743,30 6.518.077,76 4.422.954,03 6.123.367,60 23.388.142,69
TAB 2 Per_ Anno 2017 Limiti di spesa per trimestre gen-mar lug-set ott-dic totale 2017 Limite di spesa (art. 5 bis DCA 89/16) 5.812.363,64 5.812.363,64 3.874.909,09 5.812.363,64 21.312.000,00 Fatturato al netto note di credito 6.323.743,30 6.518.077,76 4.422.954,02 6.123.367,60 23.388.142,69 RTU - 511.379,66 - 705.714,12 - 548.044,94 - 311.003,96 - 2.076.142,69 RTU % - 8,0867% - 10,8270% - 12,3909% - 5,0790% - 8.8769% Fatturato riconosciuto nei limiti di spesa 5.812.363,64 5.812.363,64 3.874.909,09 5.812.363,64 21.312.000,00
I dati e i calcoli sulla base dei quali venne di conseguenza liquidato quanto in definitiva spettante alla possono essere poi sinteticamente rappresen- Controparte_2
tati dalla seguente tabella:
TAB 3 Mese Fatturato Liquidato Note di Note di credito
% RTU Note di credito Saldo credito richieste per applicata per RTU richieste prestazioni per oltre data controlli monitoraggio analitici
1/2017 145.764,39 € 131.187,95 € - 339,05 € -8,0867% - 11.760,05 € 2.477,34 €
2/2017 142.775,96 € 128.498,36 € - 126,90 € - 8,0867% - 11.535,54 € 2.615,15 €
3/2017 155.231,77 € 139.708,59 € - 188,89 € - 92.453,72 € - 8,0867% - 5.061,37 € - 82.180,81 €
4/2017 113.506,48 € 102.155,83 € - 10,8270% - 12.289,35 € - 938,70 €
5/2017 143.595,96 € 129.235,36 € - 10,8270% - 15.547,13 € - 1.187,54 €
6/2017 127.157,26 € 114.441,53 € - 10,8270% - 13.767,32 € - 1.051,59 €
7/2017 122.964,89 € 110.668,40 € - 12,3909% - 15.236,46 € - 2.939,97 €
8/2017 68.383,43 € 61.545,09 € - 12.3909% - 8.473,32 € - 1.634,98 €
9/2017 149.215,24 € 43.696,54 € - 81.492,51 € - 12,3909% - 8.391,46 € 15.634,73 €
10/2017 130.036,59 € 80.035,45 € - 5,0790% - 6.604,56 € 43.396,58 €
11/2017 129.295,79 € 116.366,21 € - 5.0790% - 6.566,93 € 6.362,65 €
12/2017 102.713,06 € 92.441,75 € - 28.309,30 € - 5,0790% - 3.778,97 € - 21.816,96 € Totale 1.530.640,82 € 1.249.982,08 € - 654,84 € - 202.255,53 € - 119.012,46 € - 41.264,09 €
Dunque, secondo l' l'importo complessivo degli acconti liquidati in favore della superiore di 41.264,09 € rispetto a quello dei corrispettivi alla Controparte_2
stessa società in definitiva contrattualmente dovuti per l'anno 2017.
II.2.3.5. Senonché, va in proposito osservato:
1) che l'importo della fattura emessa dalla per le Controparte_2
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prestazioni sanitarie erogate nel mese di gennaio del 2017 risulta pari, non già a 145.764,39 €, bensì a 145.792,80 € (v. la fattura di detta società n. R3/010 del 9 febbraio 2017, in fasc. fase monitoria), e che pertanto l'importo totale fatturato in quell'anno da detta società va corretto in
1.530.669,23 €;
2) che la pur avendo, con il ricorso volto ad ottenere il Controparte_2
provvedimento monitorio, allegato di aver ricevuto, a titolo di acconto, l'importo complessivo di
1.246.898,27 €, non ha poi nulla obiettato di fronte all'indicazione da parte dell' di tele im- porto in 1.249.982,08 €;
3) che l' ha dimostrato, producendo le copie delle note all'uopo inviate per mezzo della posta elettronica certificata e delle relative ricevute di avvenuta consegna, di aver comu- nicato alla Controparte_2
a) il 13 marzo 2017, che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica fissato per il primo trimestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente raggiunto il 6 marzo 2017, o, per meglio dire, evidentemente, era stato già rag- giunto in tale data;
b) il 15 dicembre 2017, che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca erogate in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti fuori dalla Campania fissato per il quarto trimestre di quell'anno era stato già raggiunto il 28 novem- bre 2017, mentre quello per le prestazioni sanitarie rientranti in quella branca in favore di assi- stiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti in [...]sarebbe stato presumibilmente rag- giunto il 19 dicembre 2017;
4) che deve ragionevolmente presumersi che la abbia Controparte_2
ricevuto anche la nota dell' in data 13 settembre 2017 destinata a comunicarle che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca erogate in favore di assi- stiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti fuori dalla Campania fissato per il terzo trimestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente o, rectius, era stato già raggiunto il 1° settembre
2017, mentre quello per le prestazioni sanitarie rientranti in quella branca in favore di residenti in [...]sarebbe stato presumibilmente raggiunto il 15 settembre 2017, in tal senso depo- nendo il comportamento processuale tenuto dalla società ora appellata, la quale non ha mai negato, nemmeno genericamente, di aver ricevuto tale nota, essendosi limitata ad obiettare, in
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. Pag. 14 di 23 Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA IANA Pt_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
parte recisamente smentita da quanto sopra rilevato, che la controparte non ha fornito la prova documentale di averle comunicato alcuno dei monitoraggi periodici previsti dal contratto;
5) che, come si desume dalle tabelle sopra riportate, l' ha calcolato in – 41.264,09
€ il saldo dell'anno 2017 tra gli importi, a suo avviso, dovuti alla Controparte_2
e quelli da questa fatturati sottraendo ai secondi: (a) l'importo complessivo, pari a 654,84 €, delle note di credito richieste a detta società a seguito dei controlli analitici delle prestazioni dalla stessa fatturate, (b) quello, pari a 202.255,53 €, delle prestazioni erogate dalla medesima società «oltre data monitoraggio» e (c) quello, pari a 119.012,46 €, della regressione tariffaria applicata sull'importo fatturato dalla suddetta società in ciascun trimestre del 2017, al netto di quello delle note di credito richiestele a seguito dei controlli analitici delle prestazioni dalla stessa fatturate e delle prestazioni dalla stessa erogate «oltre data monitoraggio» nel medesimo trimestre
6) che l'importo complessivo, pari a 654,84 €, delle note di credito richieste alla
[...]
a seguito dei controlli analitici compiuti dall' sulle prestazioni sani- Controparte_2
tarie dalla prima fatturate è già stato da detta società preso in considerazione nel quantificare il credito per il quale ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo poi opposto, così implicitamente riconoscendo di non averne diritto.
II.2.3.6. Quel che occorre ancora stabilire è dunque se e, in caso positivo in che misura le risultanze processuali forniscono la prova che l'importo complessivo delle fatture emesse dalla nei confronti dell' che, per quanto detto sopra, è pari Controparte_2
a 1.530.669,23 €, deve essere ridotto dell'importo di 202.255,53 € relativo alle prestazioni ero- gate «oltre data monitoraggio» e di quello di 119.012,46 € relativo alla regressione tariffaria, te- nendo presente, per quel che in proposito rileva, che il contratto stipulato tra le parti per l'anno
2017, stabilisce:
1) al terzo comma dell'art. 5, intitolato «criteri di determinazione delle prestazioni»:
«La comunicherà OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera raccomandata
A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
• la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
• la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
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ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale supera- mento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' Nei mesi scorsi in base alla proie- zione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_6
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si appli- cherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rien- trare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa»;
2) all'art. 5 bis, intitolato «applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno»:
«
6. Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per
l'esercizio 2017 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lettera a), sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2017 in undicesimi, per tenere conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7, comma 2, in base all'eccedenza sul tetto di branca commisurato a
• 3/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2017;
• 6/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno 2017;
• 8/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2017, in modo da tenere conto del minore fabbisogno estivo;
• 11/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 dicembre 2017.
7. Gli sforamenti del limite trimestrale progressivo di cui al comma precedente, qualora contenuti nella misura massima del 10%, di 3/11 del tetto annuo di branca, potranno essere remunerati soltanto per la parte che dovesse essere recuperata nel trimestre immediatamente
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successivo e, comunque, entro il 31 dicembre 2017. Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione massima non saranno remunerate. A tal fine, la sottoscritta struttura pri- vata potrà emettere le note di credito infrannuali di cui all'art. 7, comma 5, limitatamente al fat- turato da considerarsi definitivamente abbattuto ai sensi del presente articolo»;
3) all'art. 6, intitolato «Tavolo tecnico»:
«
1. Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applica- zione del presente protocollo è istituito un tavolo tecnico composto da n. __ membri di cui n. _ designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n.
_ membri nominati dall' di cui un membro con funzione di coordinamento.
2. [Omissis]
3. Al tavolo tecnico aziendale spettano, in particolare, i seguenti compiti:
a) monitoraggio MENSILE dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla in modo da acquisire ele- menti utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art. 4;
b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ai fini dell'applica- zione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici;
c) determinazione del valore medio della prestazione differenziato in base alle di- verse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione seguente:
[Omissis]».
II.2.3.7. Ebbene, tenendo conto di quanto s'è venuto fin qui esponendo, va osservato che il cd. Tavolo Tecnico cui fa riferimento l'art. 6 del predetto contratto è un organo di fonte contrattuale cui sono affidati compiti, essenzialmente tecnici, di monitoraggio del volume delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate, di controllo delle determina- zioni assunte dall'azienda sanitaria locale ai fini dell'applicazione dei criteri di remunerazione di tali prestazioni e di supporto alle attività svolte a tali fini dall'azienda sanitaria locale ai quali però tali attività non sono in alcun modo subordinate10.
N. 1393/2022 r.g.aa.cc. Pag. 17 di 23 Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
L'esercizio o il mancato o il cattivo esercizio di tali compiti da parte del Tavolo Tecnico non è pertanto idoneo ad incidere sulla legittimità o sulla correttezza delle determinazioni dell'azienda sanitaria locale volte alla concreta applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate, né sul potere-dovere del giudice ordinario di verificare la conformità di tali determinazioni alle previsioni contrattuali e ai provve- dimenti amministrativi generali e alle norme di legge incidenti sulla concreta applicazione di detti criteri.
Di conseguenza, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, il verbale della riunione del Tavolo Tecnico tenutasi il 6 luglio 2018 e la nota di alcuni componenti del Tavolo
Tecnico datata 14 giugno 2018 ed indirizzata al Direttore Generale dell' allegata a CP_4
tale verbale sono in definitiva irrilevanti ai fini che qui interessano, anche perché dalla loro let- tura non emerge alcuna specifica critica alla correttezza dei dati numerici e dei calcoli sui quali si basa la suindicata determinazione del Dirigente della Struttura Acquisto e Controllo Presta- zioni Esterne dell' appellante n. 4063/2018 del 29 maggio 2018.
II.2.3.8. Va poi rilevato che la detrazione dell'importo complessivo di 202.255,53 € che da tale determinazione dirigenziale risulta apportata per le prestazioni sanitarie erogate «oltre data monitoraggio» a quello delle fatture emesse dalla è in de- Controparte_2
finitiva conforme alle previsioni contrattuali, giacché, secondo quanto indicato nelle note del
Direttore del Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne prot. n. 123074, n. 123175 e n.
123226 del 24 maggio 2018 inviate a detta società e da quest'ultima mai specificamente con- testato, si riferisce ai corrispettivi delle prestazioni erogate dalla medesima società dal 14 al 31 marzo, dal 16 al 30 settembre e dal 20 al 31 dicembre 2017 e dunque, rispettivamente:
a) dopo la data del 13 marzo 2017 in cui l' le aveva comunicato che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica fissato per il primo trimestre di quell'anno era stato già raggiunto il 6 marzo 2017;
b) dopo la data del 15 settembre 2017 in cui, il 13 settembre 2017, le aveva comunicato
spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepi- scono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale».
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che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti nella Regione Campania fissato per il terzo trimestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente raggiunto, mentre quello delle presta- zioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti fuori dalla Cam- pania fissato per lo stesso trimestre era stato già raggiunto il 1° settembre 2017;
c) dopo la data del 19 dicembre 2017 in cui l' il 15 dicembre 2017, le aveva comu- nicato che il tetto della spesa per le prestazioni sanitarie rientranti nella predetta branca in fa- vore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale residenti in [...]fissato per il quarto tri- mestre di quell'anno sarebbe stato presumibilmente raggiunto, mentre quello delle prestazioni della medesima branca in favore di assistiti dal Servizio Sanitario nazionale residenti fuori dalla
Campania fissato per il medesimo trimestre di quell'anno era stato già raggiunto il 28 novembre
2017.
II.2.3.9. La detrazione dall'importo complessivo delle fatture relative alle prestazioni sa- nitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica erogate nel corso del 2017 dalla
[...]
ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale di quello di 119.012,46 € CP_2 Controparte_2
relativo alla cd. regressione tariffaria non può invece essere giudicata conforme alle previsioni contrattuali.
Invero, al fine di stabilire criteri e modalità di applicazione del meccanismo della cd. re- gressione tariffaria unica (o RTU), il terzo comma dell'art. 5 dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti per l'anno 2017 rinvia, come s'è visto, espressamente all'allegato C) alla delibera- zione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008, che, intitolato «Regres- sione Tariffaria Unica – R.T.U. – in vigore dal 1.1.08», stabilisce quanto segue:
«La Regressione Tariffaria Unica – R.T.U. è basata sulla determinazione del contributo di ciascun Centro privato (accreditato o provvisoriamente accreditato) al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna . Parte_1
Seguendo l'impostazione del tetto di branca e non per singola struttura, il contributo di ciascun Centro privato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna
non è desumibile dal confronto con il fatturato di precedenti esercizi Parte_1
del singolo Centro stesso.
Si definisce una R.T.U. per ogni Centro privato e per ogni branca e/o tipologia di
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prestazioni oggetto di uno specifico tetto di spesa regionale e per Per determinare la R.T.U. del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro:
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre da parte dei Centri che operano in quella
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente
l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale supe- ramento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tarif- faria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno».
Risulta dunque evidente che la regressione tariffaria, dipendendo dal contributo dato da ciascuna delle singole strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitaria rientranti in una determinata branca, quale quella della radiologia diagnostica, agli as- sistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, non poteva essere applicata in misura percentuale uguale per tutte tali strutture, come invece nella specie chiaramente fatto dall' (v. le tabelle sopra riportate).
Ne consegue che la più volte citata determinazione dirigenziale dell' n. 4063/2018 non è idonea a dimostrare né se né in che misura l'importo dei corrispettivi fatturati dall' deve essere ridotto per effetto della regressione tariffaria.
Né a tali fini può, come richiesto dall' in via subordinata, essere nominato un consu- lente tecnico d'ufficio, non avendo l'ente pubblico appellante prodotto in giudizio tutti i docu- menti di cui lo stesso ha (presumibilmente) la disponibilità che occorrerebbero per i necessari complessi calcoli.
II.2.3.10. Tirando la somma di quanto s'è venuto fin qui esponendo, deve quindi conclu- dersi che la deve ancora ricevere dall' a saldo del Controparte_2
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corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca della radiologia diagnostica ero- gate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nel corso del 2017, l'importo di (1.530.669,23
– 1.249.981,06 – 654,84 – 202.255,53 =) 77.777,80 €, come sinteticamente rappresentato dalla seguente tabella.
Tab 4 Mese Fatturato Liquidato Note di credito Note di credito per SA SA per controlli prestazioni oltre trimestrali progressivi analitici data monitoraggio
1/2017 145.792,80 € 131.187,95 € - 339,05 €
2/2017 142.775,96 € 128.498,36 € - 126,90 €
3/2017 155.231,77 € 139.708,59 € - 188,89 € - 92.453,72 € - 48.702,93 € - 48.702,93 €
4/2017 113.506,48 € 102.155,83 €
5/2017 143.595,96 € 129.235,36 €
6/2017 127.157,26 € 114.441,53 € 38.426,98 € - 10.275,95 €
7/2017 122.964,89 € 110.668,40 €
8/2017 68.383,43 € 61.545,09 €
9/2017 149.215,24 € 43.696,54 € - 81.492,51 € 43.161,02 € 32.885,07 €
10/2017 130.036,59 € 80.035,45 €
11/2017 129.295,79 € 116.366,21 €
12/2017 102.713,06 € 92.441,75 € - 28.309,30 € 44.892,73 € 77.777,80 € Totale 1.530.669,23 € 1.249.982,08 € - 654,84 € - 202.255,53 € 77.777,80 € 77.777,80 €
II.2.3.11. All'importo di 77.777,80 € vanno poi aggiunti gli interessi moratori che – non avendo la società appellata impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, confer- mando il decreto ingiuntivo opposto, non le ha riconosciuto il diritto di ottenere i più elevati in- teressi convenzionali di mora previsti dall'art. 7, co. 4, dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti per l'anno 2017 – vanno individuati in quelli «legali di mora» (comunemente detti anche commerciali o comunitari) previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 23111, a decorrere, secondo quanto previsto dall'art. 4, co.1, di tale decreto, «senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento».
A quest'ultimo proposito l'art. 7, co. 2, dell'accordo contrattuale concluso tra le parti prevedeva che: «[i]l pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 lu- glio per le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile
a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai medi da luglio a set- tembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicem- bre».
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Va tuttavia osservato che, secondo quanto sopra esposto (v. tab. 4), pur senza conside- rare gli importi portati in detrazione dall' a titolo di regressione tariffaria, il saldo tra quanto fatturato dalla e quanto a questa spettante alla fine del primo Controparte_2
trimestre del 2017 era, anche senza considerare la detrazione applicata dall' a titolo di re- gressione tariffaria, negativo per un importo di 48.702,93 €, a sua volta superiore di 10.275,95
€ rispetto a quello tra quanto fatturato dalla stessa società e quanto a questa spettante per il secondo trimestre del 2018.
Sicché, operando le debite compensazioni (improprie) tra i saldi tra quanto fatturato dalla e quanto a questa spettante per ciascuno dei trimestri Controparte_2
del 2017, gli interessi moratori dovuti dall' a detta società vanno calcolati, secondo il tasso cui fa riferimento l'art. 5 del d.lgs. 231/2002, a decorrere dal 1° febbraio 2018 sull'importo di
32.885,07 € e dal 1° maggio 2008 sull'importo di 44.892,73 €.
II.3. Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento dell'appello dell' e in parziale riforma della sentenza appellata, l'opposizione proposta dalla medesima avverso il decreto ingiuntivo emesso col n. 2816/2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l' va condannata a pagare alla
[...]
a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella Controparte_2
branca della radiologia diagnostica da detta società erogate nel corso del 2017 ad assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale, il complessivo importo di 77.777,80 €, nonché gli interessi di mora maturati, secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal 1° febbraio 2018 sull'importo di 32.885,07 € e dal 1° maggio 2018 sull'importo di 44.892,73 €.
II.4. Infine, tenendo conto dell'incertezza dello stato della giurisprudenza in ordine alla natura autoritativa degli atti amministrativi adottati in attuazione dei provvedimenti generali che fissano i limiti entro cui i titolari di strutture sanitarie private accreditate possono ottenere la remunerazione delle prestazioni erogata ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto, questo Collegio reputa che nella specie sussistano i pre- supposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale) per com- pensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3363/2021, pubblicata il 14 ottobre 2021, propo- sto dall' contro la il 31 marzo Parte_1 Controparte_2
2022:
A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il de- Parte_1
creto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 2816/2019 il 9 dicem- bre 2019, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' a Parte_1
pagare alla il complessivo importo di 77.777,80 €, nonché gli Controparte_2
interessi di mora maturati, secondo il tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal
1° febbraio 2018 sull'importo di 32.885,07 € e dal 1° maggio 2018 sull'importo di 44.892,73 €;
B) compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del processo.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA NT NA OL
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la massima ufficiale di Cass. 372/2021. 2 In tal senso – in relazione al caso in cui l'atto amministrativo in ipotesi illegittimo rappresenti il fatto co- stitutivo o uno dei fatti costitutivi del diritto sostanziale azionato innanzi al giudice ordinario, ma sulla base di con- siderazioni che possono essere certamente estese al caso in cui l'atto amministrativo in ipotesi illegittimo rappre- senti un fato impeditivo, modificativo o estintivo del diritto sostanziale azionato innanzi al giudice ordinario – v. Cass., SS.UU., 13193/2018. 3 V., ad es., Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 26234/2019 e 29474/2024. 4 Cass., SS.UU., 28053/2018. 5 V., tra le tantissime, le sentenze nn.: 1374/2025, 2079/2025, 2084/2025, 2216/2025, 2620/2025, 2718/2025 e 2719/2025, 2731/2025 e 4553/2025. 6 A proposito delle condizioni cui è subordinato il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti ammi- nistrativi, v. la già citata Cass., SS.UU., 13193/2018. 7 Cass., SS.UU., 32259/2023, purtroppo non massimata e dunque presumibilmente poco nota. 8 Cons. St. 6495/2018, 7426/2019, 6066/2021, 6279/2021, 2792/2023 e 715/2025. 9 Così Cass. 32259/2023, in motivazione. 10 Cfr. Cass. 4375/2023, secondo la assima ufficiale: «In tema di attività sanitaria esercitata in regime Con di accreditamento, l'esercizio da parte della di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di 11 Cfr.: Cass., SS.UU., 35092/2023; Cass. 29472/2024.