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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2017/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4215/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi avverso l'istanza di rimborso presentata ad Agenzia Entrate DP2 in data 28.11.2022, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari a € 6.721,26.
La ricorrente infatti premetteva di aver lavorato alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane, per 40 anni, e lamentava di aver subìto - sull'indennità aggiuntiva di fine servizio, corrispostagli dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cd. Fondo MEF), alla cessazione del rapporto di lavoro - una trattenuta Irpef in eccesso di € 6.721,26 a causa dell'errato trattamento fiscale applicatole.
Si costituiva Agenzia Entrate DP2, la quale premetteva che in data 7 ottobre 2025 aveva provveduto a disporre il rimborso parziale nella misura di euro 3.053,31, importo rideterminato ai sensi dell'art.19 comma 2bis del D.P.R. 917/86 (rimandava all'all.2 - “Dettaglio Pagamento”), cui seguiva un ulteriore rimborso di 244,26; ciò premesso, si rilevava l'illegittimità della richiesta di rimborso per la somma residua pari a € 3.667,95 (quale differenza tra l'importo richiesto di € 6.721,26 e quello riconosciuto), posto che all'indennità aggiuntiva di fine servizio non potevano essere applicati entrambi gli abbattimenti previsti dal comma 2 bis dell'art. 19 TUIR, ovvero la riduzione di € 309,87 annui e la detrazione del 26,04%, ma solo il primo, che l'ufficio ha nelle more corrisposto;
chiedeva quindi la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto per il resto.
All'udienza del 14 novembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio ha riconosciuto che l'indennità erogata agli iscritti al fondo al momento della cessazione dal servizio sia assimilabile alle “indennità equipollenti” al TFR, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, e debba quindi essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2- bis3 del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a 309,87 euro per ciascun anno di servizio.
Parte ricorrente rivendica un rimborso maggiore (ulteriori euro 3.053,31) sul presupposto che sull'indennità aggiuntiva di fine servizio andrebbe applicato anche l'abbattimento previsto dall'ultimo periodo del comma 2 bis dell'art. 19 TUIR, ovvero la detrazione del 26,04% (19 comma 2-bis Tuir. ……. omissis ….L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
Correttamente l'ufficio rileva che il detto abbattimento dell'imponibile in misura percentuale previsto dall'ultimo periodo del citato comma 2-bis, si applica nei soli casi in cui l'indennità sia formata con i contributi previdenziali del lavoratore.
Nel caso di specie invece le entrate del Fondo hanno carattere composito, trattandosi di voci eterogenee che derivano dall'attività istituzionale del Ministero delle Finanze e non dai contributi previdenziali versati dai dipendenti. Il Fondo non si alimenta di contributi diretti versati dal personale ma, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 1034/1984 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze) grazie a: quote di proventi derivanti dal gettito di tributi speciali per servizi resi, proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
proventi delle sanzioni pecuniarie connesse all'accertamento delle imposte sui redditi, etc.
La suprema Corte, con le sentenze nn. 27341 e 27348 entrambe del 22 ottobre 2024 la Cassazione, espressamente affermato che il citato Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, e ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. La massima si esprime proprio in questi termini: "Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.
U.I.R.”.
La Corte, conclusivamente, dichiara l'estinzione del processo (per cessazione della materia del contendere) con riguardo al rimborso nella misura di euro 3.053,31, e rigetta nel resto. Spese compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo con riguardo al rimborso nella misura di euro 3.053,31, e rigetta nel resto. Spese compensate.
Milano 14 novembre 2025
Il Presidente est.
dr Paolo Guidi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2017/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4215/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi avverso l'istanza di rimborso presentata ad Agenzia Entrate DP2 in data 28.11.2022, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari a € 6.721,26.
La ricorrente infatti premetteva di aver lavorato alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane, per 40 anni, e lamentava di aver subìto - sull'indennità aggiuntiva di fine servizio, corrispostagli dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cd. Fondo MEF), alla cessazione del rapporto di lavoro - una trattenuta Irpef in eccesso di € 6.721,26 a causa dell'errato trattamento fiscale applicatole.
Si costituiva Agenzia Entrate DP2, la quale premetteva che in data 7 ottobre 2025 aveva provveduto a disporre il rimborso parziale nella misura di euro 3.053,31, importo rideterminato ai sensi dell'art.19 comma 2bis del D.P.R. 917/86 (rimandava all'all.2 - “Dettaglio Pagamento”), cui seguiva un ulteriore rimborso di 244,26; ciò premesso, si rilevava l'illegittimità della richiesta di rimborso per la somma residua pari a € 3.667,95 (quale differenza tra l'importo richiesto di € 6.721,26 e quello riconosciuto), posto che all'indennità aggiuntiva di fine servizio non potevano essere applicati entrambi gli abbattimenti previsti dal comma 2 bis dell'art. 19 TUIR, ovvero la riduzione di € 309,87 annui e la detrazione del 26,04%, ma solo il primo, che l'ufficio ha nelle more corrisposto;
chiedeva quindi la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto per il resto.
All'udienza del 14 novembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio ha riconosciuto che l'indennità erogata agli iscritti al fondo al momento della cessazione dal servizio sia assimilabile alle “indennità equipollenti” al TFR, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, e debba quindi essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2- bis3 del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a 309,87 euro per ciascun anno di servizio.
Parte ricorrente rivendica un rimborso maggiore (ulteriori euro 3.053,31) sul presupposto che sull'indennità aggiuntiva di fine servizio andrebbe applicato anche l'abbattimento previsto dall'ultimo periodo del comma 2 bis dell'art. 19 TUIR, ovvero la detrazione del 26,04% (19 comma 2-bis Tuir. ……. omissis ….L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
Correttamente l'ufficio rileva che il detto abbattimento dell'imponibile in misura percentuale previsto dall'ultimo periodo del citato comma 2-bis, si applica nei soli casi in cui l'indennità sia formata con i contributi previdenziali del lavoratore.
Nel caso di specie invece le entrate del Fondo hanno carattere composito, trattandosi di voci eterogenee che derivano dall'attività istituzionale del Ministero delle Finanze e non dai contributi previdenziali versati dai dipendenti. Il Fondo non si alimenta di contributi diretti versati dal personale ma, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 1034/1984 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze) grazie a: quote di proventi derivanti dal gettito di tributi speciali per servizi resi, proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
proventi delle sanzioni pecuniarie connesse all'accertamento delle imposte sui redditi, etc.
La suprema Corte, con le sentenze nn. 27341 e 27348 entrambe del 22 ottobre 2024 la Cassazione, espressamente affermato che il citato Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, e ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. La massima si esprime proprio in questi termini: "Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.
U.I.R.”.
La Corte, conclusivamente, dichiara l'estinzione del processo (per cessazione della materia del contendere) con riguardo al rimborso nella misura di euro 3.053,31, e rigetta nel resto. Spese compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo con riguardo al rimborso nella misura di euro 3.053,31, e rigetta nel resto. Spese compensate.
Milano 14 novembre 2025
Il Presidente est.
dr Paolo Guidi