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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 156/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 2.3.2022
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ragusa e Marco Parte_1
Molinari, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Gavardo, via G. Bertoletti 2 (studio avv. Molinari)
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Andrea Grigoli, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello con impugnazione incidentale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, via Pancaldo 68
Appellato principale ed appellante incidentale
Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 398/2021, pubblicata il 10.9.2021
IN PUNTO: demansionamento/risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Per l'appellante principale ed appellato incidentale : “”in via principale e Parte_1 nel merito a) in parziale riforma della sentenza n. (R.G.) del Tribunale di Verona, sezione lavoro, dott. Marco Cucchetto, accogliere le domande formulate nel ricorso introduttivo, relativa al demansionamento ed i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti dalla sig.ra da parte della b) condannare l'appellata Parte_1 CP_1
al pagamento in favore della sig.ra delle spese di giudizio. CP_1 Pt_1
1 In via subordinata compensare le spese di lite.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale : “”Nel merito. In CP_1 principalità: rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1 In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata: in parziale riforma della sentenza n. 398/2021pronunciata dal Tribunale di Verona: i)riformarsi la predetta sentenza nelle parti in cui ha riconosciuto esistente una dequalificazione professionale operata nei confronti della appellante principale nell'arco temporale compreso tra il 1° novembre 2017 ed il 25 maggio 2019; ii)per l'effetto, ordinarsi alla signora la restituzione alla società Parte_1 CP_2 ogni somma dalla stessa ricevuta in conseguenza della sentenza di primo grado.
[...]
iii)Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, C.P.A.e IVA.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona ha accolto parzialmente la domanda proposta da accertando la illegittima dequalificazione Parte_1 professionale patita dalla ricorrente nel periodo 1.11.2017-25.5.2019 e condannando la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da impoverimento, di una somma pari al 30% della retribuzione mensile netta percepita nel medesimo periodo nonché, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, compensando le spese di lite nella misura di un terzo e condannando la società convenuta al pagamento della residua parte (nella misura di € 3.240,00) oltre rimborso del contributo unificato.
2. Il primo giudice, ricostruite le vicende lavorative della e svolta istruttoria Pt_1 testimoniale, ha rilevato come la ricorrente (laureata in economia e commercio) nel lungo periodo di attività lavorativa prestata presso gli uffici amministrativi della società (dal 2007 sino all'inizio del congedo per maternità, ossia fino al 30.6.2016) aveva svolto mansioni di impiegata amministrativa addetta alla contabilità IVA e generale, occupandosi anche di fatture, rimborso spese e pagamenti, ricevendosi nel periodo di apprendistato una specifica formazione per dette mansioni, inquadrata nel V livello e collocata in un ufficio assieme ad altri colleghi dell'amministrazione oltre che dotata di una propria postazione munita di telefono interno.
Tali compiti erano da ritenersi di notevole professionalità ed autonomamente svolti nel settore economico finanziario (la ricorrente si occupava di redazione di prospetti per i bilanci da sottoporre al commercialista e del controllo dei registri IVA) e che richiedevano costante aggiornamento rispetto al settore amministrativo ed una apprezzabile capacità di operare in autonomia.
2.1 Nel periodo successivo al rientro al lavoro dalla maternità (novembre 2017) la ricorrente, senza alcun provvedimento che disponesse o giustificasse lo spostamento di ufficio e mansioni, era stata collocata nell'Ufficio Logistica, dove venivano svolti compiti e mansioni semplici ed esecutive, oltre che prive di reale autonomia operativa, ed affidatele di volta in volta dai colleghi occupati nel settore Logistica.
I compiti presso il nuovo ufficio (come emerso dalle deposizioni dei testi escussi) si sostanziavano in attività esecutive estremamente semplici ed ausiliarie, prive di una reale autonomia operativa, come la compilazione, l'estrazione o lettura e controllo di dati, annotazione su documenti cartacei sotto il controllo dei colleghi, stampa di documenti o di etichette, trasporto fisico dei documenti, consegna dei cappellini, scrittura di file excel per bulloneria.
2 Le mansioni svolte presso l'ufficio (per le quali non erano necessarie particolari CP_3 competenze o specializzazioni) nel quale lavoravano da anni sempre gli stessi uomini e nel quale nessuna donna aveva fatto ingresso in passato ad eccezione di qualche stagista (più adatta allo svolgimento di simili incombenze), non potevano in alcun modo essere considerate equipollenti a quelle svolte prima del congedo di maternità; dalle risultanze di causa era emerso che una volta trasferita in , la aveva dovuto inserirsi in CP_3 Pt_1 un ambiente lavorativo assai diverso da quello di provenienza non solo per le mansioni ma anche per le condizioni di lavoro deteriori e per i peculiari aspetti logistici;
infatti la ricorrente era stata trasferita dagli uffici amministrativa ad una palazzina con accesso separato e collocata all'interno dell'area industriale che era a diretto servizio della fase produttiva, venne collocata in un ufficio nel quale da anni non metteva piede alcuna dipendente di sesso femminile ed in caso di bisogno avrebbe dovuto uscire dall'Ufficio
Logistica, entrare nella officina produttiva per ivi salire le scale per raggiungere il bagno posto al secondo piano dell'Ufficio Qualità. La era stata collocata in una postazione inizialmente priva di mail e di telefono Pt_1
(potendo utilizzare quello posto sulla scrivania di altro dipendente) con evidente intento di isolarla e di allontanarla dai colleghi in precedenza frequentati negli uffici amministrativi); inoltre le era stata assegnata l'unica scrivania posta direttamente a ridosso di un grosso macchinario (che serviva per le prove di trazione) e quando la macchina era messa in funzione doveva alzarsi ed allontanarsi a seguito del rumore e delle vibrazioni del macchinario;
l' , attiguo all'area officina, era pulito solamente due volte a Controparte_4 settimana ed era inevitabilmente più rumoroso del precedente ufficio amministrativo.
Anche riguardo alle richieste di ferie e permessi erano ben diverse per la ricorrente le procedure in amministrazione (ove erano accordate dal su semplice richiesta Tes_1 verbale) ed in (dove si doveva compilare anticipatamente un modulino, ottenere CP_3 la sigla di approvazione del Barana e poi attendere la decisione dello ). Per_1
Infine i colleghi di lavoro nel reparto Logistica non spiccavano per gentilezza, come dimostrato da un episodio avvenuto il giorno 28.9.2018 in occasione di un diverbio con il collega Pt_2
2.2. Nel quadro fattuale delineato, secondo il primo giudice, non poteva però farsi questione di mobbing gravando sul lavoratore l'onere di provare la condotta mobbizzante e il nesso causale tra questa ed il danno patito, circostanza sulla quale la ricorrente aveva omesso di articolare richieste di prova testimoniale in merito all'esistenza di danni alla salute o alla persona (l'unico capitolo di prova articolato sul punto sub cap. 27 era generico ed inammissibile) limitandosi a chiedere una CTU, platealmente esplorativa.
2.3 Rispetto all'oggettivo demansionamento realizzatosi ed alla conseguente dequalificazione professionale il Tribunale di Verona, in applicazione dei criteri equitativi ex art 1226 cc e 432 cpc, in considerazione anche della durata del demansionamento (circa un anno e mezzo) ha ritenuto equo determinare il danno patrimoniale alla professionalità in misura par al 30% della retribuzione percepita dalla ricorrente per ogni mese di dequalificazione nel periodo compreso tra l'1.11.2017 ed il 25.5.2019 oltre accessori di legge.
Quanto al danno non patrimoniale derivato dal dedotto demansionamento, pur mancando la dimostrazione della sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra gli stessi ed il comportamento colposo della parte datoriale, facendo ricorso ad elementi notori ed alle presunzioni di esistenza del danno ha riconosciuto a tale titolo l'importo di € 2.000,00. Nulla andava statuito sulla indennità sostitutiva del preavviso trattenuta dalla convenuta in mancanza della relativa domanda da parte ricorrente né sulla impugnativa della sanzione disciplinare, formulata in via di estremo subordine.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello per due motivi. Parte_1
La ha contestato le ragioni di appello ed ha proposto appello incidentale CP_1
3 4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 27 febbraio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. ha impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alla Parte_1 quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al demansionamento ed alla mancata disposizione di una CTU medico legale per l'accertamento dei danni psico- fisici subìti.
Ricostruite le vicende lavorative, con il primo motivo ha rimarcato il plateale demansionamento posto in essere dalla società che aveva isolato e defraudato CP_1 la lavoratrice non solo dalle precedenti mansioni lavorative ma anche discriminandola rispetto ai propri colleghi e di isolarla.
La illegittima attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate determinava la violazione non solo dell'art. 2103 cc ma anche del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità, come tutelata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione;
il
Tribunale aveva errato nella determinazione in termini quantitativi del danno da demansionamento che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto anche con percentuali superiori al 70% della mancata retribuzione media.
Con il secondo motivo, in punto danni non patrimoniali, ha contestato la mancata acquisizione di una CTU medica per attestare e determinare tutti i danni subìti; ha richiamato la certificazione sanitaria del dott. , prodotta nel primo giudizio, che Per_2 aveva evidenziato un danno di natura psicologica a carico della lavoratrice provocata dall'illegittimo ed illecito comportamento datoriale, valutazione confermata e supportata dalla relazione clinica del Servizio Sanitario Emilia Romagna di Bologna del 15.10.2018 che certificava uno stato d'ansia e di disagio psicologico a carico della tale da Pt_1 consigliare un percorso diagnostico e terapeutico in merito alla problematica psicologica. Ha richiamato il contenuto delle note difensive svolte in primo grado nelle quali veniva quantificato in € 24.921,76 (al netto della eventuale personalizzazione) il danno biologico derivato dal comportamento particolarmente scorretto del datore di lavoro e dalla durezza delle modalità di demansionamento.
6. La , precisato che si era formato il giudicato sulle statuizioni relative al CP_1 presunto mobbing ed alle esorbitanti rivendicazioni economiche avanzate in primo grado conseguenti alle dimissioni, ha contestato i rilievi formulati dall'appellante svolgendo, in via preliminare, appello incidentale con il quale ha denunziato la errata valutazione delle prove assunte e la errata applicazione dei principi di diritto in punto dequalificazione professionale e demansionamento.
Con riferimento alle mansioni assegnate alla prima della maternità, ha rilevato come Pt_1 dalle prove assunte non era emerso alcun elemento, nemmeno indiziario, che portava a ritenere che l'odierna appellante fosse assegnata (sino a giugno 2016) a mansioni di rilievo e/o che comportavano autonomia operativa;
i testi e si erano limitati a Per_1 Tes_1 riferire che la presso l'ufficio amministrativo, si occupava di mansioni operative Pt_1
–tipiche di un impiegato di 5° livello del CCNL Industria Metalmeccanica– consistenti in a) registrazione delle fatture di acquisto, b) registrazione dei dati contabili, c) esecuzione di pagamenti mediante piattaforma online e solo previa autorizzazione del dott. d) Tes_1 controllo registri IVA, e) redazione di prospetti per i bilanci che venivano poi verificati/approvati dal dott. e/o inviati al commercialista. Tes_1 Si trattava di mansioni che non comportavano affatto un “costante aggiornamento rispetto al settore amministrativo ed un'apprezzabile capacità di operare in autonomia”, bensì
4 erano compiti eseguiti sotto il costante controllo del dott. che, come dallo stesso Tes_1 dichiarato, manteneva sempre la responsabilità dell'atto. Le condizioni di lavoro e le mansioni assegnate all'appellante a partire dal mese di novembre 2017 presso l' erano pienamente riconducibili allo stesso livello Controparte_4 di inquadramento (V°) ed equivalenti alle ultime effettivamente svolte e, dunque, secondo i principi introdotti dal d.lgs 81/2015, la verifica del corretto esercizio dello ius variandi c.d. orizzontale andava svolto con riferimento alle astratte previsioni del sistema di classificazione del ccnl e senza un necessario giudizio in ordine alla equivalenza sostanziale.
Richiamata la declaratoria del V° livello di inquadramento e le deposizioni rese dai testi escussi, ha rilevato come la ha sempre continuato a svolgere mansioni perfettamente Pt_1 rientranti nel livello di appartenenza essendosi occupata in entrambi gli uffici della compilazione dei dati, mentre alcun rilievo ai fini decisori assumeva lo svolgimento sporadico di attività di etichettature o di consegna dei fascicoli o, ancora, della consegna dei cappellini. Nell' la si occupava di compilare i documenti di trasporto (DDT), Controparte_4 Pt_1 fatturare le spedizioni ed i montaggi giornalieri, controllare le fatture dei fornitori, suddividere i documenti destinati ai vari Uffici (centralino, commerciale, amministrazione), stendere l'elenco bulloneria a corredo delle spedizioni settimanali (occupandosi, quindi, di raccolta dati), verificare gli imballi in conto prestito d'uso, registrare i formulari relativi alla gestione dei rifiuti e controllo della scadenza delle analisi chimiche, importare giornalmente i dati delle lavorazioni per la gestione dei materiali in conto lavoro, caricare a sistema i materiali arrivati mediante evasione dell'ordine, controllare i movimenti di importazione giornalieri relativi a , con sede in Germania, verificare CP_5 l'avanzamento della fase di verniciatura relativamente al colore arancione, tutti compiti rientranti nelle attività proprie del livello di appartenenza. Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la assegnazione della Pt_1 all' non aveva comportato condizioni di lavoro disagevoli e la dipendente, Controparte_4 tra l'altro, avrebbe potuto fruire del bagno riservato alle donne presente al piano superiore rispetto a quello dove svolgeva la attività lavorativa;
il macchinario per le prove di trazione posto vicino alla postazione lavorativa della non era rumoroso ed il suo utilizzo era Pt_1 limitato a 5 minuti nell'arco di un mese. Quanto alle ferie, che andavano richieste con le stesse modalità previste per gli altri colleghi dell' , erano sempre state concesse alla l'indirizzo di posta Controparte_4 Pt_1 elettronica personale era stato assegnato all'appellante subito dopo il suo trasferimento all' mentre, quanto al telefono, poteva utilizzare quello posto sulla Controparte_4 scrivania dell'ing. posizionata a contatto con quella della Pt_2 Pt_1
Quanto al diverbio avvenuto con il collega il 29.9.2018 (unico evento di tal genere) Pt_2 lo stesso era maturato a seguito di una indisponibilità manifestata dalla a completare Pt_1 la compilazione dei DDT con relative fatturazioni per 45 veicoli che dovevano essere effettuati entro la fine del mese di settembre 2018.
Con la impugnazione incidentale ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di un danno (patrimoniale e non patrimoniale) risarcibile, rilevando come detti danni non sono in re ipsa e devono essere comunque dimostrati seppure a mezzo di presunzioni e massime di esperienza, dovendosi quantomeno individuare le capacità perdute dal prestatore ovvero le specifiche possibilità sfumate per effetto del demansionamento.
6.1 Rispetto alle ragioni di impugnazione svolte dalla con l'appello principale, la Pt_1 società, in via subordinata rispetto ai motivi di impugnazione incidentale, ha rilevato che non era emersa alcuna discriminazione o isolamento professionale della odierna appellante nel proprio posto di lavoro ovvero una lesione della propria dignità professionale o maltrattamento da parte dei colleghi di lavoro o una frustrazione nelle aspettative di
5 progressione professionale tali da giustificare la maggiore richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante. Quanto al danno non patrimoniale, liquidato anch'esso equitativamente dal Tribunale, ha precisato che la aveva del tutto omesso di articolare richieste di prova testimoniale Pt_1 in merito all'esistenza di danni alla salute o alla persona che sarebbero derivati dalle condotte mobbizzanti rilevando, altresì, che lo stesso marito della Pt_1 Tes_2
(teste di parte ricorrente) nulla aveva riferito in merito a presunti cambiamenti di
[...] umore della moglie né di danni alla sua salute psico fisica.
Parimenti i certificati medici prodotti nulla dimostravano in punto di sussistenza dei danni lamentati essendosi i sanitari firmatari della documentazione limitati a registrare ciò che la paziente aveva loro riferito senza riscontri obiettivi dei sintomi e dei fatti ed in assenza di dati diagnostici obiettivi.
Ha contestato la richiesta di ammissione di CTU medico legale in quanto esplorativa ed ha comunque contestato l'ammontare del danno richiesto nella misura del 10% così come la personalizzazione del medesimo per mancanza di allegazioni, non avendo l'appellante chiarito in cosa sarebbe consistita la significativa alterazione delle abitudini di vita.
7. Per ordine logico va esaminato preliminarmente il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla (errata applicazione dei principi di diritto in punto CP_1 dequalificazione professionale e demansionamento ed errata valutazione delle prove assunte).
8. Sotto la vigenza dell'art. 2103 cod. civ. prima delle modifiche apportate dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2015, erano previste le seguenti regole in presenza dell'assegnazione di nuove mansioni da parte del datore di lavoro: – l'equivalenza delle nuove mansioni con le precedenti;
– l'irriducibilità della retribuzione;
– la nullità di qualsiasi patto contrario.
La linea della giurisprudenza non riteneva sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma era necessario accertare che le nuove mansioni fossero concretamente aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze.
8.1 Il d. lgs 81/2015, all'art 3, (recante disciplina delle mansioni) ha stabilito che “” Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.””
6 8.2 L'art. 2103 c.c. nella formulazione dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2015, prevede dunque i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro in relazione al momento di assegnazione delle mansioni: – il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito (mansioni superiori) ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Tale passaggio normativo ha eliminato il concetto di equivalenza;
nel precedente sistema il passaggio da una mansione all'altra doveva garantire il mantenimento della precedente professionalità e la non riduzione della retribuzione. Il vecchio concetto di equivalenza, con la norma attuale, è garantito dall'assegnazione di tutte le mansioni inquadrate nello stesso livello retributivo, salvo ricorrano le condizioni per sottoclassificare il lavoratore.
Le nuove mansioni, il cui profilo deve essere inserito nello stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL, non devono essere esattamente contemplate dalle classificazioni contrattuali ma essere riconducibili a quelle indicate dal CCNL.
8.3 Il mutamento di mansioni è accompagnato, se necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni;
la necessarietà della formazione dipende da una scelta discrezionale e insindacabile del datore di lavoro mentre il lavoratore deve essere obbligatoriamente formato in termini di regole sulla sicurezza se la nuova mansione comporta rischi diversi da quelli legati alle mansioni precedenti.
8.4 Per verificare, dunque, il corretto esercizio dello “ius variandi” c.d. orizzontale è necessario fare riferimento alle astratte previsioni del sistema di classificazione del contratto collettivo e senza che sia necessario un giudizio in ordine all'equivalenza c.d. sostanziale.
9. Avuto riguardo alla fattispecie di causa va osservato che rientrano nel V° livello del
CCNL Industria Metalmeccanica (quello ricevuto sin dalla assunzione dalla : Pt_1
-i lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative, ovvero, lavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere. Segretario;
-i lavoratori che (…) elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti (…), evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi;
se del caso elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
. Contabile clienti. CP_6
10. La prova testimoniale espletata in primo grado ha sostanzialmente confermato che le mansioni svolte dalla presso l'Ufficio Logistica erano riconducibili allo stesso Pt_1 livello (V°) di inquadramento di quelle svolte presso l'Ufficio Amministrativo. In particolare presso l'Ufficio Logistica la si occupava di compilare i documenti di Pt_1 trasporto (DDT), fatturare le spedizioni ed i montaggi giornalieri, stendere l'elenco bulloneria a corredo delle spedizioni settimanali (occupandosi, quindi, di raccolta dati), attività di carico bolle, emissione documenti di fatturazione (importando file e interagendo con programmi informatici), controllo dello scarico materiale al computer nonché controllo dei componenti presso centri di montaggio delle controllate estere utilizzando piattaforme, registrare i rifiuti su documenti cartacei a livello settimanale, verificare l'avanzamento della fase di verniciatura relativamente al colore arancione.
7 10.1 Sul punto i testi colleghi di lavoro della addetti all'Ufficio hanno Pt_1 CP_3 reso le seguenti dichiarazioni. Così il teste “Le sue mansioni erano praticamente di impiegato. Le venivano Tes_3 passati dei lavori sia da me che da altri colleghi: compilazione (bastava collegarsi all'ordine ed il computer compilava il modulo con un copia/incolla) e stampa DDT, ora è passato un po' di tempo e non ricordo bene;
da parte mia le avevo consegnato lavori di importazione dati: si collegava alla sua mail ed un programma importava un file e poteva stampare in cartaceo;
doveva controllare i dati e se tutto andava a buon fine. Poteva capitare difatti che, per esempio, sulla stampa avessero montato in Francia 20 prodotti ribaltabili e io controllavo e, una volta importato vedevo che ne erano stati importati solo 18; allora la ricorrente si appoggiava a me e insieme risolvevamo il problema. Poteva capitare un intoppo del genere circa due volte a settimana, nel senso che magari per 2 settimane non succedeva e poi per 3 gg di fila accadeva. La produzione passava alla logistica un elenco in cui figurava il 'ribaltabile' con indicati sotto tutti i componenti del 'ribaltabile'; il colore arancione è l'unico colore che deve essere gestito manualmente;
la verniciatura riverniciava i particolari in arancione;
e la ricorrente doveva prelevare con un programmino il codice del prodotto e trasformarlo in codice verniciato arancione.
Poi vi erano altri colleghi che le passavano altri lavoretti: stampare le fatture a fine mese;
un mio collega aveva passato alla ricorrente un file precomposto e lei soleva scrivere su ogni riga le quantità di materiale che noi spedivamo e poi stamparlo.
Non mi risulta che le ferie siano mai state rifiutate alla ricorrente.
Nel nostro ufficio si stampavano le etichette ma certamente non si incollavano né su documenti né su altro;
oddio magari poteva capitare che si dovesse attaccare un'etichetta su qualche pacco da spedire ma non ricordo se lo avesse fatto la ricorrente””. Il teste ha così riferito: “”Parlandone col mio responsabile del dipartimento della Per_1 logistica ho saputo che alla ricorrente erano stati gradualmente affidati Testimone_4 dei compiti di formalizzare i DDT le bolle e le fatture. Si occupava anche di tenuta conto a video di materiali che andavano spediti all'estero ed anche di materiali interni come per la verniciatura per la pianifica delle campagne di cambio colore: si trattava di modificare dei dati di file a video in rapporto alle quantità ed ai volumi.
Quando era in amministrazione per le ferie si rivolgeva al sig. Persona_3
Quando era in logistica per le ferie si rivolgeva a me, nel senso che compilava un modulo
e come primo step si rivolgeva a il quale accettava le ferie e poi io le autorizzavo. Tes_3
Se aveva esigenze improvvise mi aveva chiamato più volte direttamente ed io le avevo sempre concesse le ferie””. Il teste ha riferito che “A quando è arrivata io le ho dato da fare Tes_5 Pt_1 fatturazione perché pensavo che fosse più pratica in quello;
le ho fatto fare in vari casi anche la preparazione di documenti che dovevano andare extra CEE;
entro la fine del mese bisogna fare la fatturazione;
nell'ufficio logistica noi usiamo un cappellino che ha una protezione interna e siccome all'inizio erano forniti dai magazzinieri e pareva fossero distribuiti in maniera esagerata poi noi tutti, ed anche , controllavamo la consegna Pt_1 del cappellino agli operai.
La ha delle etichettatrici che servono per identificazione dei materiali con codici CP_3
a barre;
abbiamo delle stampanti specifiche per la stampa etichette;
la maggior parte delle volte le etichette servono agli operai ma non ricordo se all'epoca le incollassimo anche, certo può succedere che se mi portano un ricambio sul tavolo il quale l'indomani deve essere in Francia allora anche io magari applico l'etichetta e lo facciamo partire. Se avevamo bisogno di ferie e permessi di norma ci consultiamo tra di noi. ha Pt_1 sempre scelto di andare direttamente a chiederle a che poi gliele firmava: di solito Tes_4 noi tutti abbiamo un modulino che anche io uso, anche perché serve un certo preavviso. Prima che arrivasse da noi so che controllava le fatture dei fornitori di trasporto Pt_1 per quello che mi riguarda rispetto ai miei compiti di logistica.””
8 Il teste ha dichiarato: “”La ricorrente arrivò in ai primi di ottobre 2017. Pt_2 CP_3
Le avevamo affidato compiti di stesura bolle al computer e scarico materiale al computer, controllo a video del materiale mandato alle consociate estere e gestione del magazzino a computer;
io avevo la gestione rifiuti nella contabilità fiscale e lei mi dava una mano a registrare i rifiuti su documenti cartacei a livello settimanale.
Il nostro ufficio è distaccato rispetto agli uffici principali e quindi noi dobbiamo fisicamente portare i documenti agli altri uffici amministrativi ed in tal senso anche la ricorrente, come pure faccio io, portava anche lei questi documenti. Se c'era bisogno e veniva l'operatore a chiedere l'etichetta l'abbiamo addestrata a stampare le etichette. Il teste pur non lavorando direttamente con la signora ha riferito che, Tes_1 Pt_1 durante la sua permanenza all'Ufficio Amministrativo, la ricorrente “faceva contabilità: che è usare piattaforme e compilare dati;
altra cosa è essere in grado di redigere bozze di bilancio consolidato e lei, secondo me, non aveva l'esperienza e le competenze per poterlo fare”. Rispetto alle mansioni svolte presso l'Ufficio Logistica, il teste ha precisato che“La ricorrente alla logistica faceva attività di carico bolle, emissione documenti di fatturazione
(importando file e interagendo con programmi informatici), controllo dei componenti presso centri di montaggio delle controllate estere utilizzando piattaforme;
era importante non commettere errori e per quello l'attività di controllo e verifica era importante. Ciò dico rispetto ai compiti ed alle mansioni svolte dalla ricorrente in logistica perché mi veniva riferito dai colleghi responsabili della . CP_3
Non mi risulta che la ricorrente svolgesse i compiti di cui mi viene data lettura al cap. 16 di parte ricorrente.””
10.2 Rispetto a tali risultanze la non ha fornito in questa sede allegazioni di segno Pt_1 diverso dirette a ritenere illegittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della CP_1
.
[...]
10.3 Non assumono rilievo le attività di etichettatura o di consegna dei fascicoli o della consegna dei “cappellini” non avendo l'appellante principale chiarito se si trattasse di attività svolte con continuità e prevalenza ovvero solo sporadicamente, attività che, comunque, gli altri testi hanno riferito essere svolte, con spirito di collaborazione, da tutti i membri dell'Ufficio e solo in particolari occasioni. Parimenti irrilevanti, ai fine del dedotto demansionamento, sono le circostanze relative alle modalità di richieste delle ferie, alla maggiore rumorosità della stanza presso l'
[...]
, alla presenza del bagno per le donne al piano superiore (mentre allo stesso piano CP_4 vi era un bagno utilizzato sia dagli uomini che dalle donne), all'utilizzo del telefono posto sulla scrivania del collega ed alla mancata presenza presso l' di altri Controparte_4 dipendenti di sesso femminile.
11. In ragione delle suesposte considerazioni la assegnazione della presso l'ufficio Pt_1
Logistica è avvenuto nel pieno rispetto del livello di inquadramento rivestito ed i compiti alla stessa affidati (sia durante il periodo in cui ha lavorato presso l'Ufficio Segreteria e sia quelle svolte successivamente presso l'Ufficio Logistica), rientrando nelle attività descritte nel V livello, devono ritenersi pienamente equivalenti .
12. Va accolto, pertanto, il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla CP_1
a cui consegue la integrale riforma della sentenza impugnata e che assorbe e travolge
[...] le altre questioni dedotte in giudizio sia con l'appello principale della che con gli Pt_1 altri motivi di gravame proposti in via incidentale dalla . CP_1
13. Quanto alla richiesta della società di restituzione di ogni somma ricevuta CP_1 dalla in conseguenza della sentenza di primo grado, non sono stati forniti dalla Pt_1
9 società elementi per emettere una specifica statuizione di condanna in tal senso;
la presente statuizione costituisce, ad ogni buon conto, titolo idoneo ad ottenere il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla a in esecuzione della CP_1 Parte_1 sentenza di primo grado.
14. Al rigetto dell'appello principale ed in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante principale Pt_1 va condannata alla rifusione in favore della società appellata delle
[...] CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM
55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (indeterminato da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, già esaminate e definite nel primo giudizio e riproposte in sede di appello.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3) condanna a rifondere alla le spese di lite di entrambi i Parte_1 CP_1 gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 4.629,00 e quanto al presente giudizio in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cap ed Iva;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 2.3.2022
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ragusa e Marco Parte_1
Molinari, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Gavardo, via G. Bertoletti 2 (studio avv. Molinari)
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Andrea Grigoli, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello con impugnazione incidentale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, via Pancaldo 68
Appellato principale ed appellante incidentale
Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 398/2021, pubblicata il 10.9.2021
IN PUNTO: demansionamento/risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Per l'appellante principale ed appellato incidentale : “”in via principale e Parte_1 nel merito a) in parziale riforma della sentenza n. (R.G.) del Tribunale di Verona, sezione lavoro, dott. Marco Cucchetto, accogliere le domande formulate nel ricorso introduttivo, relativa al demansionamento ed i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti dalla sig.ra da parte della b) condannare l'appellata Parte_1 CP_1
al pagamento in favore della sig.ra delle spese di giudizio. CP_1 Pt_1
1 In via subordinata compensare le spese di lite.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale : “”Nel merito. In CP_1 principalità: rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1 In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata: in parziale riforma della sentenza n. 398/2021pronunciata dal Tribunale di Verona: i)riformarsi la predetta sentenza nelle parti in cui ha riconosciuto esistente una dequalificazione professionale operata nei confronti della appellante principale nell'arco temporale compreso tra il 1° novembre 2017 ed il 25 maggio 2019; ii)per l'effetto, ordinarsi alla signora la restituzione alla società Parte_1 CP_2 ogni somma dalla stessa ricevuta in conseguenza della sentenza di primo grado.
[...]
iii)Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, C.P.A.e IVA.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona ha accolto parzialmente la domanda proposta da accertando la illegittima dequalificazione Parte_1 professionale patita dalla ricorrente nel periodo 1.11.2017-25.5.2019 e condannando la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da impoverimento, di una somma pari al 30% della retribuzione mensile netta percepita nel medesimo periodo nonché, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, compensando le spese di lite nella misura di un terzo e condannando la società convenuta al pagamento della residua parte (nella misura di € 3.240,00) oltre rimborso del contributo unificato.
2. Il primo giudice, ricostruite le vicende lavorative della e svolta istruttoria Pt_1 testimoniale, ha rilevato come la ricorrente (laureata in economia e commercio) nel lungo periodo di attività lavorativa prestata presso gli uffici amministrativi della società (dal 2007 sino all'inizio del congedo per maternità, ossia fino al 30.6.2016) aveva svolto mansioni di impiegata amministrativa addetta alla contabilità IVA e generale, occupandosi anche di fatture, rimborso spese e pagamenti, ricevendosi nel periodo di apprendistato una specifica formazione per dette mansioni, inquadrata nel V livello e collocata in un ufficio assieme ad altri colleghi dell'amministrazione oltre che dotata di una propria postazione munita di telefono interno.
Tali compiti erano da ritenersi di notevole professionalità ed autonomamente svolti nel settore economico finanziario (la ricorrente si occupava di redazione di prospetti per i bilanci da sottoporre al commercialista e del controllo dei registri IVA) e che richiedevano costante aggiornamento rispetto al settore amministrativo ed una apprezzabile capacità di operare in autonomia.
2.1 Nel periodo successivo al rientro al lavoro dalla maternità (novembre 2017) la ricorrente, senza alcun provvedimento che disponesse o giustificasse lo spostamento di ufficio e mansioni, era stata collocata nell'Ufficio Logistica, dove venivano svolti compiti e mansioni semplici ed esecutive, oltre che prive di reale autonomia operativa, ed affidatele di volta in volta dai colleghi occupati nel settore Logistica.
I compiti presso il nuovo ufficio (come emerso dalle deposizioni dei testi escussi) si sostanziavano in attività esecutive estremamente semplici ed ausiliarie, prive di una reale autonomia operativa, come la compilazione, l'estrazione o lettura e controllo di dati, annotazione su documenti cartacei sotto il controllo dei colleghi, stampa di documenti o di etichette, trasporto fisico dei documenti, consegna dei cappellini, scrittura di file excel per bulloneria.
2 Le mansioni svolte presso l'ufficio (per le quali non erano necessarie particolari CP_3 competenze o specializzazioni) nel quale lavoravano da anni sempre gli stessi uomini e nel quale nessuna donna aveva fatto ingresso in passato ad eccezione di qualche stagista (più adatta allo svolgimento di simili incombenze), non potevano in alcun modo essere considerate equipollenti a quelle svolte prima del congedo di maternità; dalle risultanze di causa era emerso che una volta trasferita in , la aveva dovuto inserirsi in CP_3 Pt_1 un ambiente lavorativo assai diverso da quello di provenienza non solo per le mansioni ma anche per le condizioni di lavoro deteriori e per i peculiari aspetti logistici;
infatti la ricorrente era stata trasferita dagli uffici amministrativa ad una palazzina con accesso separato e collocata all'interno dell'area industriale che era a diretto servizio della fase produttiva, venne collocata in un ufficio nel quale da anni non metteva piede alcuna dipendente di sesso femminile ed in caso di bisogno avrebbe dovuto uscire dall'Ufficio
Logistica, entrare nella officina produttiva per ivi salire le scale per raggiungere il bagno posto al secondo piano dell'Ufficio Qualità. La era stata collocata in una postazione inizialmente priva di mail e di telefono Pt_1
(potendo utilizzare quello posto sulla scrivania di altro dipendente) con evidente intento di isolarla e di allontanarla dai colleghi in precedenza frequentati negli uffici amministrativi); inoltre le era stata assegnata l'unica scrivania posta direttamente a ridosso di un grosso macchinario (che serviva per le prove di trazione) e quando la macchina era messa in funzione doveva alzarsi ed allontanarsi a seguito del rumore e delle vibrazioni del macchinario;
l' , attiguo all'area officina, era pulito solamente due volte a Controparte_4 settimana ed era inevitabilmente più rumoroso del precedente ufficio amministrativo.
Anche riguardo alle richieste di ferie e permessi erano ben diverse per la ricorrente le procedure in amministrazione (ove erano accordate dal su semplice richiesta Tes_1 verbale) ed in (dove si doveva compilare anticipatamente un modulino, ottenere CP_3 la sigla di approvazione del Barana e poi attendere la decisione dello ). Per_1
Infine i colleghi di lavoro nel reparto Logistica non spiccavano per gentilezza, come dimostrato da un episodio avvenuto il giorno 28.9.2018 in occasione di un diverbio con il collega Pt_2
2.2. Nel quadro fattuale delineato, secondo il primo giudice, non poteva però farsi questione di mobbing gravando sul lavoratore l'onere di provare la condotta mobbizzante e il nesso causale tra questa ed il danno patito, circostanza sulla quale la ricorrente aveva omesso di articolare richieste di prova testimoniale in merito all'esistenza di danni alla salute o alla persona (l'unico capitolo di prova articolato sul punto sub cap. 27 era generico ed inammissibile) limitandosi a chiedere una CTU, platealmente esplorativa.
2.3 Rispetto all'oggettivo demansionamento realizzatosi ed alla conseguente dequalificazione professionale il Tribunale di Verona, in applicazione dei criteri equitativi ex art 1226 cc e 432 cpc, in considerazione anche della durata del demansionamento (circa un anno e mezzo) ha ritenuto equo determinare il danno patrimoniale alla professionalità in misura par al 30% della retribuzione percepita dalla ricorrente per ogni mese di dequalificazione nel periodo compreso tra l'1.11.2017 ed il 25.5.2019 oltre accessori di legge.
Quanto al danno non patrimoniale derivato dal dedotto demansionamento, pur mancando la dimostrazione della sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra gli stessi ed il comportamento colposo della parte datoriale, facendo ricorso ad elementi notori ed alle presunzioni di esistenza del danno ha riconosciuto a tale titolo l'importo di € 2.000,00. Nulla andava statuito sulla indennità sostitutiva del preavviso trattenuta dalla convenuta in mancanza della relativa domanda da parte ricorrente né sulla impugnativa della sanzione disciplinare, formulata in via di estremo subordine.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello per due motivi. Parte_1
La ha contestato le ragioni di appello ed ha proposto appello incidentale CP_1
3 4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 27 febbraio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. ha impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alla Parte_1 quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al demansionamento ed alla mancata disposizione di una CTU medico legale per l'accertamento dei danni psico- fisici subìti.
Ricostruite le vicende lavorative, con il primo motivo ha rimarcato il plateale demansionamento posto in essere dalla società che aveva isolato e defraudato CP_1 la lavoratrice non solo dalle precedenti mansioni lavorative ma anche discriminandola rispetto ai propri colleghi e di isolarla.
La illegittima attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate determinava la violazione non solo dell'art. 2103 cc ma anche del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità, come tutelata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione;
il
Tribunale aveva errato nella determinazione in termini quantitativi del danno da demansionamento che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto anche con percentuali superiori al 70% della mancata retribuzione media.
Con il secondo motivo, in punto danni non patrimoniali, ha contestato la mancata acquisizione di una CTU medica per attestare e determinare tutti i danni subìti; ha richiamato la certificazione sanitaria del dott. , prodotta nel primo giudizio, che Per_2 aveva evidenziato un danno di natura psicologica a carico della lavoratrice provocata dall'illegittimo ed illecito comportamento datoriale, valutazione confermata e supportata dalla relazione clinica del Servizio Sanitario Emilia Romagna di Bologna del 15.10.2018 che certificava uno stato d'ansia e di disagio psicologico a carico della tale da Pt_1 consigliare un percorso diagnostico e terapeutico in merito alla problematica psicologica. Ha richiamato il contenuto delle note difensive svolte in primo grado nelle quali veniva quantificato in € 24.921,76 (al netto della eventuale personalizzazione) il danno biologico derivato dal comportamento particolarmente scorretto del datore di lavoro e dalla durezza delle modalità di demansionamento.
6. La , precisato che si era formato il giudicato sulle statuizioni relative al CP_1 presunto mobbing ed alle esorbitanti rivendicazioni economiche avanzate in primo grado conseguenti alle dimissioni, ha contestato i rilievi formulati dall'appellante svolgendo, in via preliminare, appello incidentale con il quale ha denunziato la errata valutazione delle prove assunte e la errata applicazione dei principi di diritto in punto dequalificazione professionale e demansionamento.
Con riferimento alle mansioni assegnate alla prima della maternità, ha rilevato come Pt_1 dalle prove assunte non era emerso alcun elemento, nemmeno indiziario, che portava a ritenere che l'odierna appellante fosse assegnata (sino a giugno 2016) a mansioni di rilievo e/o che comportavano autonomia operativa;
i testi e si erano limitati a Per_1 Tes_1 riferire che la presso l'ufficio amministrativo, si occupava di mansioni operative Pt_1
–tipiche di un impiegato di 5° livello del CCNL Industria Metalmeccanica– consistenti in a) registrazione delle fatture di acquisto, b) registrazione dei dati contabili, c) esecuzione di pagamenti mediante piattaforma online e solo previa autorizzazione del dott. d) Tes_1 controllo registri IVA, e) redazione di prospetti per i bilanci che venivano poi verificati/approvati dal dott. e/o inviati al commercialista. Tes_1 Si trattava di mansioni che non comportavano affatto un “costante aggiornamento rispetto al settore amministrativo ed un'apprezzabile capacità di operare in autonomia”, bensì
4 erano compiti eseguiti sotto il costante controllo del dott. che, come dallo stesso Tes_1 dichiarato, manteneva sempre la responsabilità dell'atto. Le condizioni di lavoro e le mansioni assegnate all'appellante a partire dal mese di novembre 2017 presso l' erano pienamente riconducibili allo stesso livello Controparte_4 di inquadramento (V°) ed equivalenti alle ultime effettivamente svolte e, dunque, secondo i principi introdotti dal d.lgs 81/2015, la verifica del corretto esercizio dello ius variandi c.d. orizzontale andava svolto con riferimento alle astratte previsioni del sistema di classificazione del ccnl e senza un necessario giudizio in ordine alla equivalenza sostanziale.
Richiamata la declaratoria del V° livello di inquadramento e le deposizioni rese dai testi escussi, ha rilevato come la ha sempre continuato a svolgere mansioni perfettamente Pt_1 rientranti nel livello di appartenenza essendosi occupata in entrambi gli uffici della compilazione dei dati, mentre alcun rilievo ai fini decisori assumeva lo svolgimento sporadico di attività di etichettature o di consegna dei fascicoli o, ancora, della consegna dei cappellini. Nell' la si occupava di compilare i documenti di trasporto (DDT), Controparte_4 Pt_1 fatturare le spedizioni ed i montaggi giornalieri, controllare le fatture dei fornitori, suddividere i documenti destinati ai vari Uffici (centralino, commerciale, amministrazione), stendere l'elenco bulloneria a corredo delle spedizioni settimanali (occupandosi, quindi, di raccolta dati), verificare gli imballi in conto prestito d'uso, registrare i formulari relativi alla gestione dei rifiuti e controllo della scadenza delle analisi chimiche, importare giornalmente i dati delle lavorazioni per la gestione dei materiali in conto lavoro, caricare a sistema i materiali arrivati mediante evasione dell'ordine, controllare i movimenti di importazione giornalieri relativi a , con sede in Germania, verificare CP_5 l'avanzamento della fase di verniciatura relativamente al colore arancione, tutti compiti rientranti nelle attività proprie del livello di appartenenza. Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la assegnazione della Pt_1 all' non aveva comportato condizioni di lavoro disagevoli e la dipendente, Controparte_4 tra l'altro, avrebbe potuto fruire del bagno riservato alle donne presente al piano superiore rispetto a quello dove svolgeva la attività lavorativa;
il macchinario per le prove di trazione posto vicino alla postazione lavorativa della non era rumoroso ed il suo utilizzo era Pt_1 limitato a 5 minuti nell'arco di un mese. Quanto alle ferie, che andavano richieste con le stesse modalità previste per gli altri colleghi dell' , erano sempre state concesse alla l'indirizzo di posta Controparte_4 Pt_1 elettronica personale era stato assegnato all'appellante subito dopo il suo trasferimento all' mentre, quanto al telefono, poteva utilizzare quello posto sulla Controparte_4 scrivania dell'ing. posizionata a contatto con quella della Pt_2 Pt_1
Quanto al diverbio avvenuto con il collega il 29.9.2018 (unico evento di tal genere) Pt_2 lo stesso era maturato a seguito di una indisponibilità manifestata dalla a completare Pt_1 la compilazione dei DDT con relative fatturazioni per 45 veicoli che dovevano essere effettuati entro la fine del mese di settembre 2018.
Con la impugnazione incidentale ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di un danno (patrimoniale e non patrimoniale) risarcibile, rilevando come detti danni non sono in re ipsa e devono essere comunque dimostrati seppure a mezzo di presunzioni e massime di esperienza, dovendosi quantomeno individuare le capacità perdute dal prestatore ovvero le specifiche possibilità sfumate per effetto del demansionamento.
6.1 Rispetto alle ragioni di impugnazione svolte dalla con l'appello principale, la Pt_1 società, in via subordinata rispetto ai motivi di impugnazione incidentale, ha rilevato che non era emersa alcuna discriminazione o isolamento professionale della odierna appellante nel proprio posto di lavoro ovvero una lesione della propria dignità professionale o maltrattamento da parte dei colleghi di lavoro o una frustrazione nelle aspettative di
5 progressione professionale tali da giustificare la maggiore richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante. Quanto al danno non patrimoniale, liquidato anch'esso equitativamente dal Tribunale, ha precisato che la aveva del tutto omesso di articolare richieste di prova testimoniale Pt_1 in merito all'esistenza di danni alla salute o alla persona che sarebbero derivati dalle condotte mobbizzanti rilevando, altresì, che lo stesso marito della Pt_1 Tes_2
(teste di parte ricorrente) nulla aveva riferito in merito a presunti cambiamenti di
[...] umore della moglie né di danni alla sua salute psico fisica.
Parimenti i certificati medici prodotti nulla dimostravano in punto di sussistenza dei danni lamentati essendosi i sanitari firmatari della documentazione limitati a registrare ciò che la paziente aveva loro riferito senza riscontri obiettivi dei sintomi e dei fatti ed in assenza di dati diagnostici obiettivi.
Ha contestato la richiesta di ammissione di CTU medico legale in quanto esplorativa ed ha comunque contestato l'ammontare del danno richiesto nella misura del 10% così come la personalizzazione del medesimo per mancanza di allegazioni, non avendo l'appellante chiarito in cosa sarebbe consistita la significativa alterazione delle abitudini di vita.
7. Per ordine logico va esaminato preliminarmente il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla (errata applicazione dei principi di diritto in punto CP_1 dequalificazione professionale e demansionamento ed errata valutazione delle prove assunte).
8. Sotto la vigenza dell'art. 2103 cod. civ. prima delle modifiche apportate dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2015, erano previste le seguenti regole in presenza dell'assegnazione di nuove mansioni da parte del datore di lavoro: – l'equivalenza delle nuove mansioni con le precedenti;
– l'irriducibilità della retribuzione;
– la nullità di qualsiasi patto contrario.
La linea della giurisprudenza non riteneva sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma era necessario accertare che le nuove mansioni fossero concretamente aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze.
8.1 Il d. lgs 81/2015, all'art 3, (recante disciplina delle mansioni) ha stabilito che “” Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.””
6 8.2 L'art. 2103 c.c. nella formulazione dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2015, prevede dunque i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro in relazione al momento di assegnazione delle mansioni: – il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito (mansioni superiori) ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Tale passaggio normativo ha eliminato il concetto di equivalenza;
nel precedente sistema il passaggio da una mansione all'altra doveva garantire il mantenimento della precedente professionalità e la non riduzione della retribuzione. Il vecchio concetto di equivalenza, con la norma attuale, è garantito dall'assegnazione di tutte le mansioni inquadrate nello stesso livello retributivo, salvo ricorrano le condizioni per sottoclassificare il lavoratore.
Le nuove mansioni, il cui profilo deve essere inserito nello stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL, non devono essere esattamente contemplate dalle classificazioni contrattuali ma essere riconducibili a quelle indicate dal CCNL.
8.3 Il mutamento di mansioni è accompagnato, se necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni;
la necessarietà della formazione dipende da una scelta discrezionale e insindacabile del datore di lavoro mentre il lavoratore deve essere obbligatoriamente formato in termini di regole sulla sicurezza se la nuova mansione comporta rischi diversi da quelli legati alle mansioni precedenti.
8.4 Per verificare, dunque, il corretto esercizio dello “ius variandi” c.d. orizzontale è necessario fare riferimento alle astratte previsioni del sistema di classificazione del contratto collettivo e senza che sia necessario un giudizio in ordine all'equivalenza c.d. sostanziale.
9. Avuto riguardo alla fattispecie di causa va osservato che rientrano nel V° livello del
CCNL Industria Metalmeccanica (quello ricevuto sin dalla assunzione dalla : Pt_1
-i lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative, ovvero, lavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere. Segretario;
-i lavoratori che (…) elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti (…), evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi;
se del caso elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
. Contabile clienti. CP_6
10. La prova testimoniale espletata in primo grado ha sostanzialmente confermato che le mansioni svolte dalla presso l'Ufficio Logistica erano riconducibili allo stesso Pt_1 livello (V°) di inquadramento di quelle svolte presso l'Ufficio Amministrativo. In particolare presso l'Ufficio Logistica la si occupava di compilare i documenti di Pt_1 trasporto (DDT), fatturare le spedizioni ed i montaggi giornalieri, stendere l'elenco bulloneria a corredo delle spedizioni settimanali (occupandosi, quindi, di raccolta dati), attività di carico bolle, emissione documenti di fatturazione (importando file e interagendo con programmi informatici), controllo dello scarico materiale al computer nonché controllo dei componenti presso centri di montaggio delle controllate estere utilizzando piattaforme, registrare i rifiuti su documenti cartacei a livello settimanale, verificare l'avanzamento della fase di verniciatura relativamente al colore arancione.
7 10.1 Sul punto i testi colleghi di lavoro della addetti all'Ufficio hanno Pt_1 CP_3 reso le seguenti dichiarazioni. Così il teste “Le sue mansioni erano praticamente di impiegato. Le venivano Tes_3 passati dei lavori sia da me che da altri colleghi: compilazione (bastava collegarsi all'ordine ed il computer compilava il modulo con un copia/incolla) e stampa DDT, ora è passato un po' di tempo e non ricordo bene;
da parte mia le avevo consegnato lavori di importazione dati: si collegava alla sua mail ed un programma importava un file e poteva stampare in cartaceo;
doveva controllare i dati e se tutto andava a buon fine. Poteva capitare difatti che, per esempio, sulla stampa avessero montato in Francia 20 prodotti ribaltabili e io controllavo e, una volta importato vedevo che ne erano stati importati solo 18; allora la ricorrente si appoggiava a me e insieme risolvevamo il problema. Poteva capitare un intoppo del genere circa due volte a settimana, nel senso che magari per 2 settimane non succedeva e poi per 3 gg di fila accadeva. La produzione passava alla logistica un elenco in cui figurava il 'ribaltabile' con indicati sotto tutti i componenti del 'ribaltabile'; il colore arancione è l'unico colore che deve essere gestito manualmente;
la verniciatura riverniciava i particolari in arancione;
e la ricorrente doveva prelevare con un programmino il codice del prodotto e trasformarlo in codice verniciato arancione.
Poi vi erano altri colleghi che le passavano altri lavoretti: stampare le fatture a fine mese;
un mio collega aveva passato alla ricorrente un file precomposto e lei soleva scrivere su ogni riga le quantità di materiale che noi spedivamo e poi stamparlo.
Non mi risulta che le ferie siano mai state rifiutate alla ricorrente.
Nel nostro ufficio si stampavano le etichette ma certamente non si incollavano né su documenti né su altro;
oddio magari poteva capitare che si dovesse attaccare un'etichetta su qualche pacco da spedire ma non ricordo se lo avesse fatto la ricorrente””. Il teste ha così riferito: “”Parlandone col mio responsabile del dipartimento della Per_1 logistica ho saputo che alla ricorrente erano stati gradualmente affidati Testimone_4 dei compiti di formalizzare i DDT le bolle e le fatture. Si occupava anche di tenuta conto a video di materiali che andavano spediti all'estero ed anche di materiali interni come per la verniciatura per la pianifica delle campagne di cambio colore: si trattava di modificare dei dati di file a video in rapporto alle quantità ed ai volumi.
Quando era in amministrazione per le ferie si rivolgeva al sig. Persona_3
Quando era in logistica per le ferie si rivolgeva a me, nel senso che compilava un modulo
e come primo step si rivolgeva a il quale accettava le ferie e poi io le autorizzavo. Tes_3
Se aveva esigenze improvvise mi aveva chiamato più volte direttamente ed io le avevo sempre concesse le ferie””. Il teste ha riferito che “A quando è arrivata io le ho dato da fare Tes_5 Pt_1 fatturazione perché pensavo che fosse più pratica in quello;
le ho fatto fare in vari casi anche la preparazione di documenti che dovevano andare extra CEE;
entro la fine del mese bisogna fare la fatturazione;
nell'ufficio logistica noi usiamo un cappellino che ha una protezione interna e siccome all'inizio erano forniti dai magazzinieri e pareva fossero distribuiti in maniera esagerata poi noi tutti, ed anche , controllavamo la consegna Pt_1 del cappellino agli operai.
La ha delle etichettatrici che servono per identificazione dei materiali con codici CP_3
a barre;
abbiamo delle stampanti specifiche per la stampa etichette;
la maggior parte delle volte le etichette servono agli operai ma non ricordo se all'epoca le incollassimo anche, certo può succedere che se mi portano un ricambio sul tavolo il quale l'indomani deve essere in Francia allora anche io magari applico l'etichetta e lo facciamo partire. Se avevamo bisogno di ferie e permessi di norma ci consultiamo tra di noi. ha Pt_1 sempre scelto di andare direttamente a chiederle a che poi gliele firmava: di solito Tes_4 noi tutti abbiamo un modulino che anche io uso, anche perché serve un certo preavviso. Prima che arrivasse da noi so che controllava le fatture dei fornitori di trasporto Pt_1 per quello che mi riguarda rispetto ai miei compiti di logistica.””
8 Il teste ha dichiarato: “”La ricorrente arrivò in ai primi di ottobre 2017. Pt_2 CP_3
Le avevamo affidato compiti di stesura bolle al computer e scarico materiale al computer, controllo a video del materiale mandato alle consociate estere e gestione del magazzino a computer;
io avevo la gestione rifiuti nella contabilità fiscale e lei mi dava una mano a registrare i rifiuti su documenti cartacei a livello settimanale.
Il nostro ufficio è distaccato rispetto agli uffici principali e quindi noi dobbiamo fisicamente portare i documenti agli altri uffici amministrativi ed in tal senso anche la ricorrente, come pure faccio io, portava anche lei questi documenti. Se c'era bisogno e veniva l'operatore a chiedere l'etichetta l'abbiamo addestrata a stampare le etichette. Il teste pur non lavorando direttamente con la signora ha riferito che, Tes_1 Pt_1 durante la sua permanenza all'Ufficio Amministrativo, la ricorrente “faceva contabilità: che è usare piattaforme e compilare dati;
altra cosa è essere in grado di redigere bozze di bilancio consolidato e lei, secondo me, non aveva l'esperienza e le competenze per poterlo fare”. Rispetto alle mansioni svolte presso l'Ufficio Logistica, il teste ha precisato che“La ricorrente alla logistica faceva attività di carico bolle, emissione documenti di fatturazione
(importando file e interagendo con programmi informatici), controllo dei componenti presso centri di montaggio delle controllate estere utilizzando piattaforme;
era importante non commettere errori e per quello l'attività di controllo e verifica era importante. Ciò dico rispetto ai compiti ed alle mansioni svolte dalla ricorrente in logistica perché mi veniva riferito dai colleghi responsabili della . CP_3
Non mi risulta che la ricorrente svolgesse i compiti di cui mi viene data lettura al cap. 16 di parte ricorrente.””
10.2 Rispetto a tali risultanze la non ha fornito in questa sede allegazioni di segno Pt_1 diverso dirette a ritenere illegittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della CP_1
.
[...]
10.3 Non assumono rilievo le attività di etichettatura o di consegna dei fascicoli o della consegna dei “cappellini” non avendo l'appellante principale chiarito se si trattasse di attività svolte con continuità e prevalenza ovvero solo sporadicamente, attività che, comunque, gli altri testi hanno riferito essere svolte, con spirito di collaborazione, da tutti i membri dell'Ufficio e solo in particolari occasioni. Parimenti irrilevanti, ai fine del dedotto demansionamento, sono le circostanze relative alle modalità di richieste delle ferie, alla maggiore rumorosità della stanza presso l'
[...]
, alla presenza del bagno per le donne al piano superiore (mentre allo stesso piano CP_4 vi era un bagno utilizzato sia dagli uomini che dalle donne), all'utilizzo del telefono posto sulla scrivania del collega ed alla mancata presenza presso l' di altri Controparte_4 dipendenti di sesso femminile.
11. In ragione delle suesposte considerazioni la assegnazione della presso l'ufficio Pt_1
Logistica è avvenuto nel pieno rispetto del livello di inquadramento rivestito ed i compiti alla stessa affidati (sia durante il periodo in cui ha lavorato presso l'Ufficio Segreteria e sia quelle svolte successivamente presso l'Ufficio Logistica), rientrando nelle attività descritte nel V livello, devono ritenersi pienamente equivalenti .
12. Va accolto, pertanto, il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla CP_1
a cui consegue la integrale riforma della sentenza impugnata e che assorbe e travolge
[...] le altre questioni dedotte in giudizio sia con l'appello principale della che con gli Pt_1 altri motivi di gravame proposti in via incidentale dalla . CP_1
13. Quanto alla richiesta della società di restituzione di ogni somma ricevuta CP_1 dalla in conseguenza della sentenza di primo grado, non sono stati forniti dalla Pt_1
9 società elementi per emettere una specifica statuizione di condanna in tal senso;
la presente statuizione costituisce, ad ogni buon conto, titolo idoneo ad ottenere il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla a in esecuzione della CP_1 Parte_1 sentenza di primo grado.
14. Al rigetto dell'appello principale ed in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante principale Pt_1 va condannata alla rifusione in favore della società appellata delle
[...] CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM
55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (indeterminato da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, già esaminate e definite nel primo giudizio e riproposte in sede di appello.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3) condanna a rifondere alla le spese di lite di entrambi i Parte_1 CP_1 gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 4.629,00 e quanto al presente giudizio in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cap ed Iva;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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