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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1290/2024 promossa da:
GIA' (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASQUALI LEONARDO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CASTELLI CINZIA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 13/05/2024
CONCLUSIONI
In data 3.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 20 “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n° 383/2024 depositata in Cancelleria in data 13.05.2024 e notificata in data 14.05.2024:
nel merito: respingere tutte le domande del Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto e comunq in premessa;
in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto nel merito, avendo previamente accertato e quindi dichiarato che la è Parte_1 creditrice del per la somma 9 Controparte_1 comprensiva di interessi al tasso legale alla data del , disporre, anche ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 della Legge Fall a compensazione di tali somme con le somme che in denegata ipotesi fossero riconosciute come dovute dalla alla Parte_1 Controparte_1
in via riconvenzionale: in caso di riforma anche parziale della sentenza n. 383/2024 del Tribunale di Prato, condannare il alla Controparte_2 restituzione delle somme medio tempore ata Parte_1
4.06.2024 pari ad Euro 201.939,55, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2001, dal momento del pagamento effettuato dalla sino al Parte_1 saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, 15% rimborso spese generali, IVA e CAP relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: il tutto previa ammissione, ove auspicabilmente l'Ecc.ma Corte adita ne ritenga l'opportunità ai sensi dell'art. 356 c.p.c., delle istanze istruttorie ritualmente formulate da parte dell'appellante nella propria memoria istruttoria del 13.01.2021 da intendersi integralmente richiamate in questa sede.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, per i motivi indicati in narrativa, respingere l'appello proposto da poiché infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, si chiede all'Ecc.ma Corte di accogliere le domande come precisate dal in sede CP_1 udienza di precisazione delle conclusioni avanti al giudice di primo grado e riprodotte di seguito:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F., ovvero la nullità, degli atti e delle cessioni descritte in narrativa e quindi l'inefficacia dei medesimi nei confronti del e per l'effetto condannare Controparte_1
(C.F. e P.IVA , con sede a Francolino di Carpiano (MI) Controparte_3 P.IVA_1 ommercio 3/ el legale, alla restituzione, risarcimento pagina 2 di 20 del danno e/o pagamento in favore del della somma di Controparte_1
€ 148.362,01, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data di cessione alla data della domanda e al tasso ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi e con liquidazione delle spese anche ex art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il Fallimento conveniva davanti al Tribunale di Prato la Controparte_1 per chiedere di accertare e dichiarare la sussistenza dei Controparte_3 presupposti per la revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F., ovvero la nullità, degli atti di cessione del 13 luglio e 26 agosto 2020, con cui la società fallita aveva trasferito alla convenuta alcuni crediti vantati nei confronti della società con condanna della stessa a restituire alla la Controparte_4 Pt_3 somma di € 148.362,01, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo.
A sostegno della propria pretesa la parte attrice deduceva che la società
[...]
dichiarata fallita dal Tribunale di Prato con sentenza n. 40 del 28 CP_2 giugno 2021, aveva svolto la propria attività nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi, intrattenendo rapporti commerciali anche con Controparte_3
(già , società del gruppo Parte_2 Controparte_4
Con i due atti del 13 luglio e 26 agosto 2020, la società si era CP_2 riconosciuta debitrice di della somma complessiva di euro Parte_1
168.176,22, derivante dall'incasso di contrassegni per conto dei clienti della stessa e le aveva ceduto diversi crediti vantati nei confronti di Parte_1
per un importo complessivo di euro 148.362,01 CP_4
Gli atti di cessione, in quanto intervenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento e costituendo mezzi anomali di pagamento, sarebbero stati, nell'impostazione attorea, revocabili, dovendosi presumere la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice. pagina 3 di 20 Si costituiva la eccependo preliminarmente il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva e chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice e, in ipotesi, di accertare l'esistenza di un controcredito di euro 27.464,89 nei confronti della convenuta, disponendo la compensazione delle rispettive ragioni.
La convenuta evidenziava di svolgere attività di trasposto e consegna di merci per conto di terzi, con pagamento di contrassegno da parte del destinatario finale, e che in tale contesto aveva concluso un contratto con , incaricata CP_2 del trasporto della merce venduta dai clienti di essa e della Parte_1 riscossione dei relativi contrassegni. Tale contratto prevedeva al punto 5.2. che i valori incassati dai destinatari erano di esclusiva proprietà dei mittenti, con obbligo della di versarli ai venditori;
tuttavia, nel corso del CP_2 rapporto la aveva ripetutamente omesso di rimborsare il denaro CP_2 riscosso, per cui i clienti di avevano a questa richiesto il pagamento Parte_1 delle relative somme.
Non avendo provveduto alla consegna di quanto ricevuto, CP_2 [...] aveva compensato il credito restitutorio con il debito derivante dalle Pt_1 fatture emesse dalla prima, come previsto dalla clausola 8.8. del contratto.
La convenuta evidenziava, altresì, che nel momento in cui avvenivano le suddette operazioni economiche non era emerso alcun indizio di difficoltà economiche della controparte, nonché di aver maturato un ulteriore credito per servizi di trasporto resi nell'interesse della stessa . CP_2
In diritto contestava la qualificazione degli atti dedotti in giudizio quali Parte_1 cessioni del credito, e comunque deduceva che, non avendo funzione solutoria, ma perseguendo lo scopo di consentirle di rientrare in possesso del denaro di spettanza del cliente finale, questi non costituivano mezzi anomali di pagamento.
La convenuta invocava altresì la propria ignoranza dello stato di decozione della controparte e l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett a) della
Legge Fallimentare. pagina 4 di 20 Rigettata la richiesta di prove orali, la causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 383/2024 pubblicata il 13/05/2024 il Tribunale di Prato così statuiva:
"1. DICHIARA inefficace nei confronti del gli Controparte_2 atti di cessione dei crediti vantati nei confronti di del 13 luglio Controparte_4
2020 e 26 agosto 2020;
2. CONDANNA a restituire al Controparte_3 Controparte_2 la somma di euro 148.362,01, oltre interessi legali al tasso ordinario ex
[...] art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di messa in mora (24 luglio 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) e gli interessi maggiorati ex art.
1284, co. 4, c.c., a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo;
3. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di Controparte_3
4. CONDANNA a rifondere al Controparte_3 Controparte_2 le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 14.103,00 per
[...] onorari ed in euro 786,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari”.
Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e, nel merito, riteneva sussistenti i presupposti oggettivo e soggettivo per la revocatoria. Quanto al primo, infatti, evidenziava che le cessioni del credito, intervenute nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, erano da considerare mezzi anomali di pagamento. Veniva invece esclusa la tesi dell'assenza di funzione solutoria dell'operazione, in quanto tesa a recuperare somme che non erano mai entrate nella disponibilità della fallita, così argomentando:
«Va premesso che l'obbligo del vettore ex art. 1692 c.c. di riscuotere gli assegni gravanti sulla cosa trasportata in forza della c.d. “clausola di assegno” non riveste rilevanza autonoma, ma si configura quale obbligo accessorio al contratto di pagina 5 di 20 trasporto, soggetto alla disciplina del mandato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1272 del 29/01/2003). L'adempimento di tale obbligo richiede infatti l'esecuzione di un'attività giuridica (la riscossione delle somme), riconducibile al mandato in senso tecnico, diversa dall'attività materiale necessaria per l'adempimento all'obbligazione principale scaturente dal contratto di trasporto.
Non risulta, invece, applicabile la disciplina del contratto di deposito, non avendo il pagamento del contrassegno da parte del destinatario funzione di custodia, ma vera e propria funzione solutoria.
La riscossione delle somme da parte dei destinatari non ne comporta, in ogni caso, l'acquisto automatico in capo al preponente (sia esso il mandante
[...] ovvero i clienti di quest'ultima), in quanto a norma dell'art. 1378 c.c. il Pt_1 trasferimento di cose determinate solo nel genere (quale è per sua natura il denaro) avviene soltanto mediante l'individuazione, ossia nel momento in cui la prestazione, originariamente indicata tramite il riferimento al mero genus, viene concretamente determinata attraverso la separazione o selezione delle res concrete da attribuire all'acquirente, verificandosi solo allora l'effetto traslativo che la conclusione dell'accordo non è sufficiente a produrre.
La natura fungibili del denaro esclude, dunque, che al caso di specie possa essere applicato l'art. 1706 c.c. che presuppone l'acquisto in proprietà al mandante delle cose mobili acquistate dal mandatario in esecuzione dell'incarico: la disposizione, infatti, non è applicabile alle cose mobili determinate soltanto nel genere, in quanto il trasferimento al mandatario avviene soltanto attraverso l'individuazione
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 11/06/1971, n. 1748).
Ne discende che mediante il pagamento ricevuto dal destinatario della merce consegnata dal vettore , le somme venivano acquisite alla sfera giuridica CP_2 di quest'ultimo, con obbligo di riversarle al mandante, in adempimento di una vera e propria obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo la disciplina degli artt. 1713 e 1714 c.c.». pagina 6 di 20 Quanto al profilo soggettivo, invece, il giudice riteneva che la convenuta non avesse dedotto, né provato, circostanze dalle quali desumere la sua mancata conoscenza dello stato di decozione della . CP_2
L'eccezione inerente all'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l. fallimentare, infine, veniva respinta non ritenendo integrata un'ipotesi di pagamento di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, già Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_2
Corte di Appello il (di seguito anche Controparte_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione di legge ed in particolare dell'art. 67 comma 1 della Legge
Fallimentare per erronea qualificazione degli atti del 13 luglio 2020 e del 26 agosto 2020;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 n. 2) e art. 56 della
Legge Fallimentare;
3) Circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in corso di causa e violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla inscientia decotionis della
[...] da parte della ai sensi dell'art. 67 Legge Controparte_2 Parte_1
Fall.;
4) Violazione dell'art. 67 comma 3 della Legge Fallimentare in tema di esimente dall'azione revocatoria fallimentare;
5) Erronea interpretazione dell'art. 56 Legge Fallimentare per mancata compensazione delle somme dovute alla Parte_1
pagina 7 di 20 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la AT contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la qualificazione fatta dal giudice degli accordi del 13 luglio 2020 e 26 agosto 2020, secondo la quale con essi si sarebbe proceduto ad una cessione del credito con funzione solutoria e pertanto sarebbe stato estinto un debito con un mezzo anomalo di pagamento.
Afferma la difesa di che l'esame del complesso degli accordi raggiunti Parte_1 tra le parti porterebbe invece a ritenere che deteneva il denaro CP_2 ricevuto per effetto del pagamento dei contrassegni per conto dei clienti, a titolo di deposito regolare.
Lo strumento giuridico posto in essere dalle parti, al di là del nomen juris, sarebbe stato, dunque, volto alla restituzione delle somme di denaro ai legittimi proprietari, e non al pagamento di un debito della società poi fallita. pagina 8 di 20 Al riguardo ritiene la Corte che non possono aversi dubbi in ordine al fatto che con gli atti di cui si discute siano stati ceduti dei crediti.
Questo si evince sia dall'intestazione dei documenti, ove figura la dicitura
“cessione di credito”, sia dalla dichiarazione della creditrice, la quale, indicando espressamente i crediti vantati nei confronti della afferma di Controparte_4 intendere cederli in favore di pro solvendo. Parte_1
Che la cessione avesse uno scopo solutorio, poi, si evince dal fatto che la premessa contiene un espresso riconoscimento di debito, che viene implicitamente messo in correlazione con la cessione del credito.
A fugare ogni dubbio al riguardo, poi, interviene l'espressa indicazione che la cessione serviva a compensare il debito sopra indicato:
La volontà delle parti è talmente esplicita da non richiedere particolari sforzi ermeneutici.
La qualificazione del rapporto derivante dall'incasso dei contrassegni in termini di deposito, poi, pur potendo avere un qualche astratto pregio giuridico, risulta irrilevante nel caso in esame.
Per quanto l'accordo secondo il quale un soggetto detenga del denaro per conto di terzi, con l'espresso divieto di utilizzarlo e con l'obbligo di restituirlo all'avversarsi di determinate condizioni, possa in effetti essere qualificato quale deposito regolare (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4071 del 07/04/1995), ciò che rileva nel presente caso è che gli accordi intercorsi tra le parti hanno portato all'estinzione pagina 9 di 20 di un debito, riconosciuto da , attraverso la cessione di crediti di CP_2 pari ammontare vantati nei confronti di terzi.
Come si evince anche dallo stesso riconoscimento di debito, infatti, per effetto del mancato trasferimento alla mandante delle somme incassate tramite i contrassegni è sorta un'obbligazione di carattere restitutorio che ha generato un debito di a prescindere dal fatto che il denaro sia stato CP_2 inizialmente detenuto a titolo di deposito o incassato in forza di un mandato.
Dal momento che la cessione del credito è stata utilizzata proprio per estinguere questa obbligazione, quindi, non possono aversi dubbi sulla sua funzione solutoria.
In altri termini, per quanto il punto 2.2 lett. e) ed il punto 5.2 del contratto sottoscritto da e lascino supporre che i Parte_2 Controparte_2 titoli di pagamento dei contrassegni fossero meramente detenuti per conto dei clienti, ai quali avrebbero dovuto essere consegnati, è lo stesso contratto a prevedere che la mancata restituzione del denaro, fatta salva la facoltà per la committente di sporgere querela per appropriazione in debita, faceva sorgere un'obbligazione restitutoria direttamente in capo al Distributore.
E' proprio questa obbligazione di carattere restitutorio che è stata estinta dalle parti con gli atti di cui si discute, per cui è irrilevante il fatto che a monte vi possa essere stato un rapporto di deposito o di mandato all'incasso.
Si è, quindi, determinato in ogni caso l'effetto di estinzione di un'obbligazione propria di mediante la cessione di un credito, con ciò integrando CP_2 la fattispecie dell'art. 67 L.F., trattandosi di “atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento”. Non vi sono infatti discussioni in ordine al fatto che la cessione del pagina 10 di 20 credito costituisca un mezzo anomalo di pagamento secondo i criteri ermeneutici fissati dalla giurisprudenza.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 56 della Legge
Fallimentare (norma vigente ratione temporis), sul presupposto che la Parte_1
è partecipata al 100% dalla società (oggi denominata
[...] Controparte_4
e che le due società redigono bilancio consolidato sia ai fini fiscali Controparte_5 che ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 203/2001.
Si afferma infatti: “Dal punto di vista giuridico l'esistenza del gruppo societario e la integrale partecipazione della da parte della Parte_1 Controparte_5 oltre che la redazione di bilancio consolidato implica l'inapplicabilità della disciplina giuridica richiamata, in virtù del potere di direzione e coordinamento che la esercita sia in quanto proprietaria di sia in Controparte_5 Parte_1 quanto la è società consolidante del bilancio intra-gruppo e la Controparte_5 [...]
è la società consolidata. Parte_1
In virtù di tale controllo, il medesimo risultato giuridico sarebbe stato ottenuto dalle parti anche laddove la avesse ceduto alla Parte_1 Controparte_4
(oggi il proprio credito nei confronti della e Controparte_5 Controparte_2 tali ultime due società avessero poi provveduto ad effettuare la compensazione ai sensi dell'art. 56 Legge Fallimentare”.
L'argomento non è convincente.
Non è rilevante, nel caso in esame, il fatto che le parti avrebbero potuto realizzare il medesimo risultato economico attraverso la cessione del credito verso da alla capogruppo (che era debitrice CP_2 Parte_1 Controparte_4 della prima), integrando una fattispecie che non avrebbe sollevato dubbi di legittimità, visto che ciò che è in valutazione è l'operazione che è stata in concreto posta in essere, che è ben diversa.
Nel caso in esame, infatti, non si è verificata una fattispecie che ha portato alla compensazione del credito vantato nei confronti del fallito, secondo la previsione pagina 11 di 20 dell'art. 56 L.F., ma l'estinzione dello stesso mediante la cessione di un credito nei confronti di una società, che, per quanto controllante di rimane un Parte_1 terzo ai fini che ci occupano.
La normativa richiamata non è pertanto pertinente rispetto al caso in esame.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati per dimostrare la propria inscientia decotionis.
Si tratta dei seguenti capitoli:
“17) DCV che all'epoca in cui sono stati stipulati i contratti di cui è causa e quindi tra il luglio e l'agosto dell'anno 2020, erano visibili indici di insolvenza in capo alla
Controparte_1
18) DCV che all'epoca in cui sono stati stipulati i contratti di cui è causa e quindi tra il luglio e l'agosto dell'anno 2020, era a conoscenza di debiti di natura commerciale (per fatture emesse per prestazioni rese e non pagate) della
[...]
CP_1
19) DCV che nel settore del trasporto e distribuzione merci conto terzi è prassi comune effettuare la compensazione tra crediti e debiti di società partecipate mediante la reciproca cessione dei rispettivi crediti e debiti, come da documento
n. 32 di parte scrivente che Vi si mostra”.
Il giudice di primo grado ne ha respinto l'ammissione con la seguente motivazione: “Ritenuta inammissibile la prova orale sui capitoli formulati da parte convenuta in quanto in parte superflui, in parte documentali, in parte riguardanti circostanze non contestate, in parte contenenti circostanze valutative e generiche
(in particolare capitolo 17)”.
Pur nella estrema sinteticità dell'argomentazione, la decisione appare corretta.
Il capitolo 17, infatti, è generico e valutativo, demandando al teste di riferire quella che è la conclusione giuridica che dovrebbe essere tratta dall'esame dei fatti principali. Parimenti, il capitolo 19 tende a far esprimere al teste valutazioni personali e richiama il doc. 32 che è una diffida redatta dalla stessa HR Parcel. pagina 12 di 20 Il capitolo 18 risulta a sua volta generico e riguarda comunque circostanze che avrebbero dovuto essere provate attraverso documenti, quali la contabilità della stessa HR Parcel o visure relative ai protesti.
Il giudizio di inammissibilità dei capitoli testimoniali va quindi confermato.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo l'appellante contesta il mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 67 comma 3 della Legge Fallimentare.
La difesa si incentra sulla previsione della lettera a) di tale disposizione, che esclude dalla revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
La ratio di questa disposizione è chiaramente quella di garantire la continuità dell'attività aziendale e di non ostacolare la normale gestione dell'impresa, anche in situazione di crisi, visto che, altrimenti, i fornitori interromperebbero immediatamente i rapporti ai primi segnali di difficoltà economica, per non correre il rischio di vedersi revocati i pagamenti, rendendo irreversibile la crisi.
La presente vicenda esula chiaramente da tale contesto, visto che non si discute del pagamento di beni e sevizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa, ma dell'estinzione di debiti sorti per effetto di un precedente inadempimento.
Inoltre, il rinvio al concetto di "termini d'uso" attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non risulta che queste ultime fossero solite regolare i rapporti mediante cessioni di crediti vantati verso terzi, ed anzi dalla difesa dell'odierna appellante traspare che si trattò di un comportamento studiato in via eccezionale, per rimediare ad una situazione di inadempimento che non veniva altrimenti sanata.
Del resto, la clausola 8.8 del contratto invocata dall'appellante fa riferimento esclusivamente alla compensazione di crediti e debiti esistenti tra le parti del contratto, e non è possibile estenderla anche ai rapporti con i terzi, per quanto societariamente collegati ad uno dei contraenti, in assenza di una specifica disciplina in tal senso. pagina 13 di 20 Risulta poi irrilevante il fatto che vi fosse una prassi in corso tra e Parte_1 per la compensazione dei crediti, posto che il concetto di “termini d'uso” CP_5 riguarda solo i rapporti tra le parti del rapporto cui si riferisce il pagamento e non la prassi del settore economico di riferimento (Sez. 1, Sentenza n. 25162 del
07/12/2016)
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo si duole del mancato accoglimento dell'eccezione Parte_1 di compensazione del controcredito da essa vantato nei confronti della
[...]
CP_2
Si afferma in proposito che “in primo luogo, contrariamente a quanto affermato a pag. 11 della suddetta sentenza nel giudizio ordinario promosso dalla AT è possibile fare valere la compensazione con un
contro
-credito ai sensi dell'art. 56 della Legge Fallimentare come insegna la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. 18223/2002, Cass. Civ. n.
5725/2002, Cass. Civ. n. 8053/1996, Cass. Civ. n. 9174/1887 e tra le sentenze di merito Corte Appello di Napoli del 25.02.2008, Tribunale di Roma del 4.02.1992).
In secondo luogo si osserva come erri la sentenza di primo grado ad affermare, sempre a pag. 11 della medesima, la non compensabilità del credito sorto a seguito della sentenza revocatoria con il credito vantato dalla in Parte_1 quanto tale divieto di compensazione si riferisce esclusivamente al credito sorto in capo al soggetto che ha subito l'azione di revocazione ex art. 70 della Legge
Fallimentare (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 27518/2008)”.
Tali affermazioni non sono condivisibili.
Come viene evidenziato correttamente anche nella sentenza impugnata, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo pagina 14 di 20 tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 30824 del 28/11/2018, e in senso conforme Sez. 1,
Sentenza n. 17338 del 31/08/2015 e Sez. 1, Sentenza n. 27518 del 19/11/2008).
Viceversa, la giurisprudenza citata dalla parte appellante si riferisce alla diversa ipotesi in cui il curatore fallimentare proponga un giudizio per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, che si differenza dalla precedente, perché, in questo caso, l'organo della procedura non agisce nell'interesse della massa, ma si sostituisce al fallito nell'esercizio di una sua pretesa.
Peraltro, la curatela evidenzia, senza sul punto essere smentita, che il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di di ammettere al passivo del Parte_1
il credito in questione, con provvedimento divenuto Controparte_1 definitivo, a seguito del rigetto dell'opposizione allo stato passivo.
Per quanto una tale decisione non assuma la forza di giudicato, avendo un'efficacia limitata all'interno della procedura, non vengono offerti nel presente giudizio elementi che consentano di superare tale decisione, accertando l'esistenza di tale credito.
Non è pertanto possibile accogliere l'eccezione di compensazione.
6. Al rigetto dei motivi di appello consegue anche quello della domanda di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
7. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 15 di 20 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
GIA' nei confronti di Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Prato e pubblicata il 13/05/2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna la GIA' a rifondere al Parte_1 Parte_2 le spese di costituzione nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. Dichiara che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 12 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
N. R.G. 1290/2024
REPUBBLICA ITALIANA pagina 16 di 20 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1290/2024 promossa da:
GIA' (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASQUALI LEONARDO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CASTELLI CINZIA e dell'avv. ,
APPELLATA
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di pubblicata il 13/05/2024
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 17 di 20 Per la parte appellata:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 383/2024 pubblicata il 13/05/2024 il Tribunale di così statuiva:
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, IA' Parte_1 [...]
, Parte_2
(di seguito anche APPELLANTE/I) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello Controparte_1
, (di seguito anche APPELLATO/I) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Interveniva in giudizio (di seguito INTERVENUTO)
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
6)
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 18 di 20 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
8. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è.
9. La seconda censura alla sentenza impugnata è
10. La terza censura alla sentenza impugnata è
11. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le spese processuali del presente grado del giudizio/di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di pagina 19 di 20 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri/esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
IA' , Parte_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
, con l'intervento di , avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di e pubblicata il 13/05/2024, così provvede:
4.
Firenze, camera di consiglio del
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1290/2024 promossa da:
GIA' (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASQUALI LEONARDO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CASTELLI CINZIA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 13/05/2024
CONCLUSIONI
In data 3.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 20 “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n° 383/2024 depositata in Cancelleria in data 13.05.2024 e notificata in data 14.05.2024:
nel merito: respingere tutte le domande del Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto e comunq in premessa;
in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto nel merito, avendo previamente accertato e quindi dichiarato che la è Parte_1 creditrice del per la somma 9 Controparte_1 comprensiva di interessi al tasso legale alla data del , disporre, anche ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 della Legge Fall a compensazione di tali somme con le somme che in denegata ipotesi fossero riconosciute come dovute dalla alla Parte_1 Controparte_1
in via riconvenzionale: in caso di riforma anche parziale della sentenza n. 383/2024 del Tribunale di Prato, condannare il alla Controparte_2 restituzione delle somme medio tempore ata Parte_1
4.06.2024 pari ad Euro 201.939,55, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2001, dal momento del pagamento effettuato dalla sino al Parte_1 saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, 15% rimborso spese generali, IVA e CAP relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: il tutto previa ammissione, ove auspicabilmente l'Ecc.ma Corte adita ne ritenga l'opportunità ai sensi dell'art. 356 c.p.c., delle istanze istruttorie ritualmente formulate da parte dell'appellante nella propria memoria istruttoria del 13.01.2021 da intendersi integralmente richiamate in questa sede.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, per i motivi indicati in narrativa, respingere l'appello proposto da poiché infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, si chiede all'Ecc.ma Corte di accogliere le domande come precisate dal in sede CP_1 udienza di precisazione delle conclusioni avanti al giudice di primo grado e riprodotte di seguito:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F., ovvero la nullità, degli atti e delle cessioni descritte in narrativa e quindi l'inefficacia dei medesimi nei confronti del e per l'effetto condannare Controparte_1
(C.F. e P.IVA , con sede a Francolino di Carpiano (MI) Controparte_3 P.IVA_1 ommercio 3/ el legale, alla restituzione, risarcimento pagina 2 di 20 del danno e/o pagamento in favore del della somma di Controparte_1
€ 148.362,01, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data di cessione alla data della domanda e al tasso ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi e con liquidazione delle spese anche ex art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il Fallimento conveniva davanti al Tribunale di Prato la Controparte_1 per chiedere di accertare e dichiarare la sussistenza dei Controparte_3 presupposti per la revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F., ovvero la nullità, degli atti di cessione del 13 luglio e 26 agosto 2020, con cui la società fallita aveva trasferito alla convenuta alcuni crediti vantati nei confronti della società con condanna della stessa a restituire alla la Controparte_4 Pt_3 somma di € 148.362,01, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo.
A sostegno della propria pretesa la parte attrice deduceva che la società
[...]
dichiarata fallita dal Tribunale di Prato con sentenza n. 40 del 28 CP_2 giugno 2021, aveva svolto la propria attività nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi, intrattenendo rapporti commerciali anche con Controparte_3
(già , società del gruppo Parte_2 Controparte_4
Con i due atti del 13 luglio e 26 agosto 2020, la società si era CP_2 riconosciuta debitrice di della somma complessiva di euro Parte_1
168.176,22, derivante dall'incasso di contrassegni per conto dei clienti della stessa e le aveva ceduto diversi crediti vantati nei confronti di Parte_1
per un importo complessivo di euro 148.362,01 CP_4
Gli atti di cessione, in quanto intervenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento e costituendo mezzi anomali di pagamento, sarebbero stati, nell'impostazione attorea, revocabili, dovendosi presumere la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice. pagina 3 di 20 Si costituiva la eccependo preliminarmente il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva e chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice e, in ipotesi, di accertare l'esistenza di un controcredito di euro 27.464,89 nei confronti della convenuta, disponendo la compensazione delle rispettive ragioni.
La convenuta evidenziava di svolgere attività di trasposto e consegna di merci per conto di terzi, con pagamento di contrassegno da parte del destinatario finale, e che in tale contesto aveva concluso un contratto con , incaricata CP_2 del trasporto della merce venduta dai clienti di essa e della Parte_1 riscossione dei relativi contrassegni. Tale contratto prevedeva al punto 5.2. che i valori incassati dai destinatari erano di esclusiva proprietà dei mittenti, con obbligo della di versarli ai venditori;
tuttavia, nel corso del CP_2 rapporto la aveva ripetutamente omesso di rimborsare il denaro CP_2 riscosso, per cui i clienti di avevano a questa richiesto il pagamento Parte_1 delle relative somme.
Non avendo provveduto alla consegna di quanto ricevuto, CP_2 [...] aveva compensato il credito restitutorio con il debito derivante dalle Pt_1 fatture emesse dalla prima, come previsto dalla clausola 8.8. del contratto.
La convenuta evidenziava, altresì, che nel momento in cui avvenivano le suddette operazioni economiche non era emerso alcun indizio di difficoltà economiche della controparte, nonché di aver maturato un ulteriore credito per servizi di trasporto resi nell'interesse della stessa . CP_2
In diritto contestava la qualificazione degli atti dedotti in giudizio quali Parte_1 cessioni del credito, e comunque deduceva che, non avendo funzione solutoria, ma perseguendo lo scopo di consentirle di rientrare in possesso del denaro di spettanza del cliente finale, questi non costituivano mezzi anomali di pagamento.
La convenuta invocava altresì la propria ignoranza dello stato di decozione della controparte e l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett a) della
Legge Fallimentare. pagina 4 di 20 Rigettata la richiesta di prove orali, la causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 383/2024 pubblicata il 13/05/2024 il Tribunale di Prato così statuiva:
"1. DICHIARA inefficace nei confronti del gli Controparte_2 atti di cessione dei crediti vantati nei confronti di del 13 luglio Controparte_4
2020 e 26 agosto 2020;
2. CONDANNA a restituire al Controparte_3 Controparte_2 la somma di euro 148.362,01, oltre interessi legali al tasso ordinario ex
[...] art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di messa in mora (24 luglio 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) e gli interessi maggiorati ex art.
1284, co. 4, c.c., a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo;
3. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di Controparte_3
4. CONDANNA a rifondere al Controparte_3 Controparte_2 le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 14.103,00 per
[...] onorari ed in euro 786,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari”.
Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e, nel merito, riteneva sussistenti i presupposti oggettivo e soggettivo per la revocatoria. Quanto al primo, infatti, evidenziava che le cessioni del credito, intervenute nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, erano da considerare mezzi anomali di pagamento. Veniva invece esclusa la tesi dell'assenza di funzione solutoria dell'operazione, in quanto tesa a recuperare somme che non erano mai entrate nella disponibilità della fallita, così argomentando:
«Va premesso che l'obbligo del vettore ex art. 1692 c.c. di riscuotere gli assegni gravanti sulla cosa trasportata in forza della c.d. “clausola di assegno” non riveste rilevanza autonoma, ma si configura quale obbligo accessorio al contratto di pagina 5 di 20 trasporto, soggetto alla disciplina del mandato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1272 del 29/01/2003). L'adempimento di tale obbligo richiede infatti l'esecuzione di un'attività giuridica (la riscossione delle somme), riconducibile al mandato in senso tecnico, diversa dall'attività materiale necessaria per l'adempimento all'obbligazione principale scaturente dal contratto di trasporto.
Non risulta, invece, applicabile la disciplina del contratto di deposito, non avendo il pagamento del contrassegno da parte del destinatario funzione di custodia, ma vera e propria funzione solutoria.
La riscossione delle somme da parte dei destinatari non ne comporta, in ogni caso, l'acquisto automatico in capo al preponente (sia esso il mandante
[...] ovvero i clienti di quest'ultima), in quanto a norma dell'art. 1378 c.c. il Pt_1 trasferimento di cose determinate solo nel genere (quale è per sua natura il denaro) avviene soltanto mediante l'individuazione, ossia nel momento in cui la prestazione, originariamente indicata tramite il riferimento al mero genus, viene concretamente determinata attraverso la separazione o selezione delle res concrete da attribuire all'acquirente, verificandosi solo allora l'effetto traslativo che la conclusione dell'accordo non è sufficiente a produrre.
La natura fungibili del denaro esclude, dunque, che al caso di specie possa essere applicato l'art. 1706 c.c. che presuppone l'acquisto in proprietà al mandante delle cose mobili acquistate dal mandatario in esecuzione dell'incarico: la disposizione, infatti, non è applicabile alle cose mobili determinate soltanto nel genere, in quanto il trasferimento al mandatario avviene soltanto attraverso l'individuazione
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 11/06/1971, n. 1748).
Ne discende che mediante il pagamento ricevuto dal destinatario della merce consegnata dal vettore , le somme venivano acquisite alla sfera giuridica CP_2 di quest'ultimo, con obbligo di riversarle al mandante, in adempimento di una vera e propria obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo la disciplina degli artt. 1713 e 1714 c.c.». pagina 6 di 20 Quanto al profilo soggettivo, invece, il giudice riteneva che la convenuta non avesse dedotto, né provato, circostanze dalle quali desumere la sua mancata conoscenza dello stato di decozione della . CP_2
L'eccezione inerente all'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l. fallimentare, infine, veniva respinta non ritenendo integrata un'ipotesi di pagamento di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, già Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_2
Corte di Appello il (di seguito anche Controparte_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione di legge ed in particolare dell'art. 67 comma 1 della Legge
Fallimentare per erronea qualificazione degli atti del 13 luglio 2020 e del 26 agosto 2020;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 n. 2) e art. 56 della
Legge Fallimentare;
3) Circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in corso di causa e violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla inscientia decotionis della
[...] da parte della ai sensi dell'art. 67 Legge Controparte_2 Parte_1
Fall.;
4) Violazione dell'art. 67 comma 3 della Legge Fallimentare in tema di esimente dall'azione revocatoria fallimentare;
5) Erronea interpretazione dell'art. 56 Legge Fallimentare per mancata compensazione delle somme dovute alla Parte_1
pagina 7 di 20 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la AT contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la qualificazione fatta dal giudice degli accordi del 13 luglio 2020 e 26 agosto 2020, secondo la quale con essi si sarebbe proceduto ad una cessione del credito con funzione solutoria e pertanto sarebbe stato estinto un debito con un mezzo anomalo di pagamento.
Afferma la difesa di che l'esame del complesso degli accordi raggiunti Parte_1 tra le parti porterebbe invece a ritenere che deteneva il denaro CP_2 ricevuto per effetto del pagamento dei contrassegni per conto dei clienti, a titolo di deposito regolare.
Lo strumento giuridico posto in essere dalle parti, al di là del nomen juris, sarebbe stato, dunque, volto alla restituzione delle somme di denaro ai legittimi proprietari, e non al pagamento di un debito della società poi fallita. pagina 8 di 20 Al riguardo ritiene la Corte che non possono aversi dubbi in ordine al fatto che con gli atti di cui si discute siano stati ceduti dei crediti.
Questo si evince sia dall'intestazione dei documenti, ove figura la dicitura
“cessione di credito”, sia dalla dichiarazione della creditrice, la quale, indicando espressamente i crediti vantati nei confronti della afferma di Controparte_4 intendere cederli in favore di pro solvendo. Parte_1
Che la cessione avesse uno scopo solutorio, poi, si evince dal fatto che la premessa contiene un espresso riconoscimento di debito, che viene implicitamente messo in correlazione con la cessione del credito.
A fugare ogni dubbio al riguardo, poi, interviene l'espressa indicazione che la cessione serviva a compensare il debito sopra indicato:
La volontà delle parti è talmente esplicita da non richiedere particolari sforzi ermeneutici.
La qualificazione del rapporto derivante dall'incasso dei contrassegni in termini di deposito, poi, pur potendo avere un qualche astratto pregio giuridico, risulta irrilevante nel caso in esame.
Per quanto l'accordo secondo il quale un soggetto detenga del denaro per conto di terzi, con l'espresso divieto di utilizzarlo e con l'obbligo di restituirlo all'avversarsi di determinate condizioni, possa in effetti essere qualificato quale deposito regolare (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4071 del 07/04/1995), ciò che rileva nel presente caso è che gli accordi intercorsi tra le parti hanno portato all'estinzione pagina 9 di 20 di un debito, riconosciuto da , attraverso la cessione di crediti di CP_2 pari ammontare vantati nei confronti di terzi.
Come si evince anche dallo stesso riconoscimento di debito, infatti, per effetto del mancato trasferimento alla mandante delle somme incassate tramite i contrassegni è sorta un'obbligazione di carattere restitutorio che ha generato un debito di a prescindere dal fatto che il denaro sia stato CP_2 inizialmente detenuto a titolo di deposito o incassato in forza di un mandato.
Dal momento che la cessione del credito è stata utilizzata proprio per estinguere questa obbligazione, quindi, non possono aversi dubbi sulla sua funzione solutoria.
In altri termini, per quanto il punto 2.2 lett. e) ed il punto 5.2 del contratto sottoscritto da e lascino supporre che i Parte_2 Controparte_2 titoli di pagamento dei contrassegni fossero meramente detenuti per conto dei clienti, ai quali avrebbero dovuto essere consegnati, è lo stesso contratto a prevedere che la mancata restituzione del denaro, fatta salva la facoltà per la committente di sporgere querela per appropriazione in debita, faceva sorgere un'obbligazione restitutoria direttamente in capo al Distributore.
E' proprio questa obbligazione di carattere restitutorio che è stata estinta dalle parti con gli atti di cui si discute, per cui è irrilevante il fatto che a monte vi possa essere stato un rapporto di deposito o di mandato all'incasso.
Si è, quindi, determinato in ogni caso l'effetto di estinzione di un'obbligazione propria di mediante la cessione di un credito, con ciò integrando CP_2 la fattispecie dell'art. 67 L.F., trattandosi di “atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento”. Non vi sono infatti discussioni in ordine al fatto che la cessione del pagina 10 di 20 credito costituisca un mezzo anomalo di pagamento secondo i criteri ermeneutici fissati dalla giurisprudenza.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 56 della Legge
Fallimentare (norma vigente ratione temporis), sul presupposto che la Parte_1
è partecipata al 100% dalla società (oggi denominata
[...] Controparte_4
e che le due società redigono bilancio consolidato sia ai fini fiscali Controparte_5 che ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 203/2001.
Si afferma infatti: “Dal punto di vista giuridico l'esistenza del gruppo societario e la integrale partecipazione della da parte della Parte_1 Controparte_5 oltre che la redazione di bilancio consolidato implica l'inapplicabilità della disciplina giuridica richiamata, in virtù del potere di direzione e coordinamento che la esercita sia in quanto proprietaria di sia in Controparte_5 Parte_1 quanto la è società consolidante del bilancio intra-gruppo e la Controparte_5 [...]
è la società consolidata. Parte_1
In virtù di tale controllo, il medesimo risultato giuridico sarebbe stato ottenuto dalle parti anche laddove la avesse ceduto alla Parte_1 Controparte_4
(oggi il proprio credito nei confronti della e Controparte_5 Controparte_2 tali ultime due società avessero poi provveduto ad effettuare la compensazione ai sensi dell'art. 56 Legge Fallimentare”.
L'argomento non è convincente.
Non è rilevante, nel caso in esame, il fatto che le parti avrebbero potuto realizzare il medesimo risultato economico attraverso la cessione del credito verso da alla capogruppo (che era debitrice CP_2 Parte_1 Controparte_4 della prima), integrando una fattispecie che non avrebbe sollevato dubbi di legittimità, visto che ciò che è in valutazione è l'operazione che è stata in concreto posta in essere, che è ben diversa.
Nel caso in esame, infatti, non si è verificata una fattispecie che ha portato alla compensazione del credito vantato nei confronti del fallito, secondo la previsione pagina 11 di 20 dell'art. 56 L.F., ma l'estinzione dello stesso mediante la cessione di un credito nei confronti di una società, che, per quanto controllante di rimane un Parte_1 terzo ai fini che ci occupano.
La normativa richiamata non è pertanto pertinente rispetto al caso in esame.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati per dimostrare la propria inscientia decotionis.
Si tratta dei seguenti capitoli:
“17) DCV che all'epoca in cui sono stati stipulati i contratti di cui è causa e quindi tra il luglio e l'agosto dell'anno 2020, erano visibili indici di insolvenza in capo alla
Controparte_1
18) DCV che all'epoca in cui sono stati stipulati i contratti di cui è causa e quindi tra il luglio e l'agosto dell'anno 2020, era a conoscenza di debiti di natura commerciale (per fatture emesse per prestazioni rese e non pagate) della
[...]
CP_1
19) DCV che nel settore del trasporto e distribuzione merci conto terzi è prassi comune effettuare la compensazione tra crediti e debiti di società partecipate mediante la reciproca cessione dei rispettivi crediti e debiti, come da documento
n. 32 di parte scrivente che Vi si mostra”.
Il giudice di primo grado ne ha respinto l'ammissione con la seguente motivazione: “Ritenuta inammissibile la prova orale sui capitoli formulati da parte convenuta in quanto in parte superflui, in parte documentali, in parte riguardanti circostanze non contestate, in parte contenenti circostanze valutative e generiche
(in particolare capitolo 17)”.
Pur nella estrema sinteticità dell'argomentazione, la decisione appare corretta.
Il capitolo 17, infatti, è generico e valutativo, demandando al teste di riferire quella che è la conclusione giuridica che dovrebbe essere tratta dall'esame dei fatti principali. Parimenti, il capitolo 19 tende a far esprimere al teste valutazioni personali e richiama il doc. 32 che è una diffida redatta dalla stessa HR Parcel. pagina 12 di 20 Il capitolo 18 risulta a sua volta generico e riguarda comunque circostanze che avrebbero dovuto essere provate attraverso documenti, quali la contabilità della stessa HR Parcel o visure relative ai protesti.
Il giudizio di inammissibilità dei capitoli testimoniali va quindi confermato.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo l'appellante contesta il mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 67 comma 3 della Legge Fallimentare.
La difesa si incentra sulla previsione della lettera a) di tale disposizione, che esclude dalla revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
La ratio di questa disposizione è chiaramente quella di garantire la continuità dell'attività aziendale e di non ostacolare la normale gestione dell'impresa, anche in situazione di crisi, visto che, altrimenti, i fornitori interromperebbero immediatamente i rapporti ai primi segnali di difficoltà economica, per non correre il rischio di vedersi revocati i pagamenti, rendendo irreversibile la crisi.
La presente vicenda esula chiaramente da tale contesto, visto che non si discute del pagamento di beni e sevizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa, ma dell'estinzione di debiti sorti per effetto di un precedente inadempimento.
Inoltre, il rinvio al concetto di "termini d'uso" attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non risulta che queste ultime fossero solite regolare i rapporti mediante cessioni di crediti vantati verso terzi, ed anzi dalla difesa dell'odierna appellante traspare che si trattò di un comportamento studiato in via eccezionale, per rimediare ad una situazione di inadempimento che non veniva altrimenti sanata.
Del resto, la clausola 8.8 del contratto invocata dall'appellante fa riferimento esclusivamente alla compensazione di crediti e debiti esistenti tra le parti del contratto, e non è possibile estenderla anche ai rapporti con i terzi, per quanto societariamente collegati ad uno dei contraenti, in assenza di una specifica disciplina in tal senso. pagina 13 di 20 Risulta poi irrilevante il fatto che vi fosse una prassi in corso tra e Parte_1 per la compensazione dei crediti, posto che il concetto di “termini d'uso” CP_5 riguarda solo i rapporti tra le parti del rapporto cui si riferisce il pagamento e non la prassi del settore economico di riferimento (Sez. 1, Sentenza n. 25162 del
07/12/2016)
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo si duole del mancato accoglimento dell'eccezione Parte_1 di compensazione del controcredito da essa vantato nei confronti della
[...]
CP_2
Si afferma in proposito che “in primo luogo, contrariamente a quanto affermato a pag. 11 della suddetta sentenza nel giudizio ordinario promosso dalla AT è possibile fare valere la compensazione con un
contro
-credito ai sensi dell'art. 56 della Legge Fallimentare come insegna la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. 18223/2002, Cass. Civ. n.
5725/2002, Cass. Civ. n. 8053/1996, Cass. Civ. n. 9174/1887 e tra le sentenze di merito Corte Appello di Napoli del 25.02.2008, Tribunale di Roma del 4.02.1992).
In secondo luogo si osserva come erri la sentenza di primo grado ad affermare, sempre a pag. 11 della medesima, la non compensabilità del credito sorto a seguito della sentenza revocatoria con il credito vantato dalla in Parte_1 quanto tale divieto di compensazione si riferisce esclusivamente al credito sorto in capo al soggetto che ha subito l'azione di revocazione ex art. 70 della Legge
Fallimentare (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 27518/2008)”.
Tali affermazioni non sono condivisibili.
Come viene evidenziato correttamente anche nella sentenza impugnata, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo pagina 14 di 20 tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 30824 del 28/11/2018, e in senso conforme Sez. 1,
Sentenza n. 17338 del 31/08/2015 e Sez. 1, Sentenza n. 27518 del 19/11/2008).
Viceversa, la giurisprudenza citata dalla parte appellante si riferisce alla diversa ipotesi in cui il curatore fallimentare proponga un giudizio per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, che si differenza dalla precedente, perché, in questo caso, l'organo della procedura non agisce nell'interesse della massa, ma si sostituisce al fallito nell'esercizio di una sua pretesa.
Peraltro, la curatela evidenzia, senza sul punto essere smentita, che il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di di ammettere al passivo del Parte_1
il credito in questione, con provvedimento divenuto Controparte_1 definitivo, a seguito del rigetto dell'opposizione allo stato passivo.
Per quanto una tale decisione non assuma la forza di giudicato, avendo un'efficacia limitata all'interno della procedura, non vengono offerti nel presente giudizio elementi che consentano di superare tale decisione, accertando l'esistenza di tale credito.
Non è pertanto possibile accogliere l'eccezione di compensazione.
6. Al rigetto dei motivi di appello consegue anche quello della domanda di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
7. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 15 di 20 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
GIA' nei confronti di Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Prato e pubblicata il 13/05/2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna la GIA' a rifondere al Parte_1 Parte_2 le spese di costituzione nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. Dichiara che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 12 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
N. R.G. 1290/2024
REPUBBLICA ITALIANA pagina 16 di 20 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1290/2024 promossa da:
GIA' (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASQUALI LEONARDO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CASTELLI CINZIA e dell'avv. ,
APPELLATA
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di pubblicata il 13/05/2024
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 17 di 20 Per la parte appellata:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 383/2024 pubblicata il 13/05/2024 il Tribunale di così statuiva:
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, IA' Parte_1 [...]
, Parte_2
(di seguito anche APPELLANTE/I) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello Controparte_1
, (di seguito anche APPELLATO/I) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Interveniva in giudizio (di seguito INTERVENUTO)
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
6)
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 18 di 20 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
8. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è.
9. La seconda censura alla sentenza impugnata è
10. La terza censura alla sentenza impugnata è
11. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le spese processuali del presente grado del giudizio/di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di pagina 19 di 20 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri/esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
IA' , Parte_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
, con l'intervento di , avverso la sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di e pubblicata il 13/05/2024, così provvede:
4.
Firenze, camera di consiglio del
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20