TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12466 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12434 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 giugno 2025 vertente
TRA con l'avv. Giovanni Pascone;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Basili Niccolò;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE
- l'opposizione è stata promossa avverso un estratto di ruolo;
- secondo autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
19704/2015), fatto proprio anche da questo giudice in precedenti pronunce, <È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario …>>;
- a reazione degli effetti di tale orientamento, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del
1973, come modificato dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, innalzando la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione
1 “diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, stabilisce: <L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»>>;
- assume rilevanza ai fini della decisione la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 26283 del 06/09/2022, alla cui stregua <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>;
- sulla scorta del richiamato principio giurisprudenziale, la disposizione sopra richiamata costituisce norma processuale di immediata applicazione e pertanto ne va fatta applicazione anche nel presente giudizio;
- sotto diverso profilo, la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023) ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità sollevate nei confronti della normativa
2 soprattutto, sul presupposto che <il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore>>;
- quanto all'interesse ad agire, parte attrice deduce: “rischia di vedere compromessa la sua attività commerciale per la carenza del DURF e per il disvalore rispetto all' accesso al mondo bancario, motivo per cui la stessa dirige la propria impugnativa, in forma sintetica, nei riguardi degli importi iscritti a ruolo”;
- in ultima analisi, la normativa sopravvenuta, per quanto inserita in un sistema di cui si sollecita la riforma, appare – allo stato – legittima e applicabile ai procedimenti pendenti;
- parte attrice, pur deducendo l'indicato interesse (come detto comunque non rientrante nelle fattispecie previste per legge), non ha offerto prova dell'effettiva sussistenza dello stesso, venendo meno all'onere di provare (palesato dall'impiego del termine: “dimostri”) espressamente posto a suo carico dal legislatore;
- sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda va dichiarata inammissibile, dovendosi ritenere non impugnabile il mero estratto di ruolo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto del carattere documentale della causa;
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna parte opponente a rifondere all' le spese di Controparte_2 lite che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma addì 12/09/2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
3