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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3459/2022 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 30 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 5 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato in [...] in data [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Barbara
Lombardi, c.f. , e Vincenzo Russo, c.f. , giusta CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
procura alle liti in atti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Lombardi in
Caserta alla via G. Alois n. 15, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , c.f. , con sede legale in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nuova denominazione sociale di in virtù di atto per notar di Milano del Controparte_2 Persona_1
28.06.2013, rep. n. 18568, racc. n. 5996, di conferimento in favore di del Controparte_2
complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della direzione per l'Italia
[...]
- in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. Controparte_3
e dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Controparte_4 Controparte_5
- 1 - Schiavo, c.f. , giusta procura alle liti con atto per notar CodiceFiscale_4 [...]
del 18.12.2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367, con domicilio eletto presso Persona_2
il suo studio in Caserta al Corso Trieste n. 192, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria UA Vetere n. 522/2022, resa nel giudizio di primo grado avente n. 600389/2010 di R.G., pubblicata il 9 febbraio 2022
e non notificata, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 29 luglio 2022, iscritto a ruolo in pari data,
ha impugnato la sentenza n. 522/2022, pubblicata e comunicata in data 9 Parte_1
febbraio 2022, non notificata, con la quale il Tribunale di Santa Maria UA Vetere ha rigettato la propria domanda di risarcimento dei danni per lesioni personali, condannandolo al pagamento, in favore di nella qualità di Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, delle spese di lite, liquidate in € 4.835,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA e c.p.a., come per legge.
1.1. L'appellante, impugnando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non avrebbe provato il nesso di causalità tra le lesioni da lui subite e la condotta del conducente dell'auto, rimasta sconosciuta, ritenendo inattendibili i testi escussi, ha dedotto l'erronea applicazione della legge da parte del primo giudice e l'errata motivazione della sentenza gravata.
1.2 Ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ritenuta la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e la sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonché la fondatezza dei motivi di gravame,
l'accoglimento integrale della propria domanda risarcitoria proposta nel primo grado del giudizio, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
2. In data 5 settembre 2022, si è costituita la nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada, chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità
- 2 - dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
il rigetto delle avverse eccezioni, per la loro infondatezza, in fatto e diritto;
il rigetto di eventuali avverse richieste istruttorie, per la loro inammissibilità; il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali.
3. All'udienza collegiale del 20 dicembre 2022, rilevato che la procura alle liti rilasciata dalla parte appellante, priva di riferimenti testuali al giudizio, risultava redatta su supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun atto processuale, senza l'osservanza delle forme previste dall'art 83, 3° co., c.p.c., i suoi difensori sono stati onerati di depositarne una valida entro il termine perentorio del 10 febbraio 2023.
In data 19 gennaio 2023, l'Avvocato Barbara Lombardi ha depositato la procura alle liti conferita dall'appellante.
Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità del fascicolo del primo grado del giudizio.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 30 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1 L'odierno appellante il 14 ha convenuto in giudizio dinanzi alla sezione Parte_2
distaccata di Marcianise, poi accorpata al Tribunale di Santa Maria UA Vetere, la nella qualità di Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, Controparte_3
per sentirla condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 25 agosto 2007, alle ore 21,25 circa, in Castelvolturno alla via Napoli, allorché, mentre era fermo sul marciapiede, era stato investito da un veicolo che si era repentinamente allontanato, rimanendo sconosciuto, riportando lesioni personali, refertate dalla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.
4.2. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, deducendone l'improcedibilità per la violazione degli artt. 148 e 287 del d.lgs. n. 209/2005; il difetto di
- 3 - prova della titolarità passiva del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada;
la mancanza di prova della dinamica del sinistro e della colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto;
il difetto della condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi;
nonché
l'inadeguatezza della quantificazione del danno.
4.3. La causa è stata istruita con la prova testimoniale assunta da e Controparte_6
e la C.T.U. medica sulla persona dell'attore redatta dal dott. Testimone_1 [...]
nonché sulla documentazione medica prodotta. Per_3
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha rigettato nel merito la domanda, regolando le spese secondo soccombenza.
5.1. L'eccezione di improcedibilità per la violazione degli artt. 148 e 287 del d.lgs. n.
209/2005 è stata respinta avendo l'attore allegato alla citazione la lettera raccomandata inviata alla Consap, in data 1° ottobre 2007, ed alla in qualità Controparte_3
di Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in data 25 settembre 2009.
Il giudice di prime cure ha osservato come la ratio degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005 sia di facilitare la definizione bonaria della controversia da parte della compagnia di assicurazione che deve avere a disposizione tutti gli elementi per potere formulare un'offerta congrua al danneggiato.
Ha escluso che la domanda possa ritenersi improponibile, risultando per tabulas che la compagnia ha potuto procedere alla valutazione e alla stima dei danni e delle lesioni e formulare una concreta offerta risarcitoria, a prescindere dal contenuto, imperfetto o parziale, della messa in mora. Ha evidenziato che le missive inviate all'assicurazione, ai sensi del predetto art. 148, contengono l'indicazione della dinamica del sinistro e della diagnosi clinica, sufficienti per procedere alla stima dei danni e per formulare l'offerta risarcitoria.
5.2. Indi ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti dallo straniero, anche extracomunitario, per la lesione del diritto alla salute ed all'integrità psicofisica, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, anche con l'azione diretta nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada.
- 4 - 5.3. Nel merito, richiamati gli oneri del danneggiato che promuova richiesta risarcitoria nei confronti del Fondo, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non abbia provato la dinamica del sinistro e del nesso di causalità tra le lesioni subite e la condotta del conducente dell'auto sconosciuta.
Ha rilevato, a tal riguardo, che, nel verbale dei Vigili, intervenuti sul luogo del sinistro,
l'attore ha dichiarato di essere stato colpito da un'auto di colore bianco, mentre si trovava fermo sul marciapiede in compagnia dell'amico , all'esterno del ristorante Persona_4
“Achille”, mentre , sentito dagli agenti intervenuti, ha dichiarato che l'auto Persona_4 di colore bianco aveva colpito l'attore mentre questi era intento ad attraversare la strada per entrare in quel ristorante.
Ha escluso che tale incongruenza sia stata colmata dall'istruttoria svolta in giudizio, avendo l'attore indicato come testi e , il cui nominativo non è Controparte_6 Testimone_1
affatto menzionato nel verbale redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, ma riportato per la prima volta nella querela sporta a distanza di mesi dal sinistro. Ha aggiunto che tali testi hanno riferito che, mentre si trovavano all'esterno del ristorante, intenti a parlare, avrebbero visto un'auto di colore grigio urtare l'attore, dopo essere inopinatamente salita sul marciapiede.
Ha, dunque, precisato che, oltre alla discrasia tra le testimonianze e le dichiarazioni rese ai
Vigili dall'attore e dal sul colore dell'auto, entrambi i testi hanno dichiarato che si Per_4 trovavano tutti e tre fermi sul marciapiede, al momento dell'urto.
Il Tribunale ha, quindi, rigettato la domanda, non ritenendo provati la dinamica del sinistro ed il nesso causale e reputando inattendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi, non essendo stati gli stessi ascoltati dai Vigili, al momento del sinistro, e non avendo costoro fatto menzione della presenza di , unico soggetto ascoltato dai Vigili. Persona_4
6. Vanno esaminate le questioni preliminari.
6.1. In primo luogo va dato atto della corretta costituzione del contraddittorio tra le parti in epigrafe intestate e nelle qualità spese: le medesime del primo grado del giudizio, considerata la successione a titolo particolare dalla cessionaria dell'impresa designata per il
Fondo di Garanzia del ramo d'azienda che ne contiene i relativi rapporti in favore dell'odierna appellata previa autorizzazione I.V.A.S.S. (in argomento, Cassazione civile,
07.06.2024, n. 16007).
- 5 - 6.2. L'atto di appello è stato notificato in data 29 luglio 2022 all'appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore: Avvocato Giorgio Schiavo, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocato Franco Schiavo dello studio legale associato Schiavo.
L'appellata è stata convenuta dinanzi alla Corte distrettuale per il giorno 15 dicembre 2022.
Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo in data 29 luglio 2022.
Va – quindi – dichiarata la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co. 17, L. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2010.
6.3. Stante la formulazione dei motivi in maniera sufficientemente specifica, con una parte argomentativa delle obiezioni al decisum e una parte volitiva redatta nella forma di un progetto alternativo di decisione, così come voluto dall'art. 342 c.p.c. nell'interpretazione nomofilattica cui si presta convinta adesione, è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che non avrebbe provato la dinamica del sinistro, ossia il nesso di causalità tra le lesioni da lui subite e la condotta del conducente dell'auto, rimasta sconosciuta.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe fondato il suo convincimento su presupposti errati, privi di fondamento logico e probatorio, e che non avrebbe motivato la sua decisione.
Ha denunciato che il primo giudice avrebbe rigettato la sua domanda perché non sarebbe stato ascoltato in giudizio il teste sentito dalla Polizia Stradale – non dai Vigili – intervenuta sul luogo del sinistro e perché sono stati escussi due testi che non sono stati ascoltati dalla
Polizia Stradale.
Ha protestato che il Tribunale avrebbe ravvisato l'assenza di prova nel fatto che lui, le cui dichiarazioni sarebbero state trascritte quando era in stato confusionale e gravemente ferito, ed il teste sentito dalla Polizia hanno dichiarato che l'auto investitrice era bianca;
mentre i due testi escussi in giudizio hanno dichiarato che tale auto era grigia.
Ha rilevato che il giudicante, nella sua valutazione, deve considerare tutti gli elementi forniti dai testi che, unitamente alle prove documentali, devono fondare il suo convincimento che deve essere dettagliatamente motivato.
- 6 - Ha denunciato che il Tribunale non ha fatto alcun riferimento all'espletata C.T.U. medico- legale.
Quanto al verbale redatto, ha rilevato che, mentre lui ha dichiarato che si trovava già sul marciapiede, il teste ha dichiarato che l'auto pirata lo ha colliso mentre stava attraversando per entrare nel ristorante, volendo, probabilmente, intendere che ha attraversato la strada dove c'era il ristorante;
ma la conferma di tale circostanza non si sarebbe avuta, essendosi il reso irreperibile, nonostante abbia cercato di rintracciarlo. Per_4
Ha rilevato che le circostanze fattuali sono state confermate dai due testi che hanno precisato che vi erano altre persone sul posto che si erano avvicinate e che non avrebbero mai detto che erano gli unici in sua compagnia.
Ha dedotto che sarebbe possibile che non si siano fatti identificare dalle CP_6 Tes_1
Autorità, ma questo non escluderebbe la loro presenza sul luogo del sinistro.
Ha denunciato che il Tribunale, senza alcuna motivazione, alla luce della dichiarazione resa dal , ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi escussi, senza, però, considerare Per_4 che poteva essere, invece, inattendibile la dichiarazione del primo, per la confusione che può caratterizzare tale momento, trovandosi egli svenuto a terra, in attesa del 118 che lo ha, poi, trasportato presso il vicino Ospedale di Pineta Grande.
Ha evidenziato che i testi avrebbero anche seguito l'ambulanza e che ricorda di CP_6
avere riferito alle Autorità, ivi presenti, l'accaduto, ma non ricorda se ha sottoscritto o meno la dichiarazione e che tale confusione sarebbe comprensibile per la gravità della situazione.
Ha dedotto che, al contrario di quanto rilevato dal Tribunale, dall'istruttoria risulterebbero provati i fatti di causa, avendo entrambi i testi confermato le circostanze riportate nell'atto introduttivo;
che dalle dichiarazioni testimoniali emergerebbe la prova del luogo del sinistro, dell'ora e delle modalità di accadimento dello stesso.
Ha evidenziato che sarebbe irrilevante che si trovasse totalmente o meno sul marciapiede e che l'auto fosse bianca o grigia, essendo stato, comunque, investito da un'auto che si è data alla fuga, senza prestare soccorso, ed avendo riportato gravi lesioni personali, dopo l'investimento, con postumi invalidanti.
Ha rilevato che all'arrivo della Polizia il luogo del sinistro è stato rilevabile;
che dal verbale redatto dalla Polizia Stradale si evincerebbe il verificarsi del sinistro e che la prova del nesso causale risulterebbe dalle dichiarazioni testimoniali e dalla relazione del C.T.U..
- 7 - Sul quantum debeatur, si è riportato alle risultanze della C.T.U. medico-legale che ha riconosciuto un danno biologico del 9%; un'invalidità temporanea totale di 60 giorni;
un'invalidità temporanea parziale al 50% di 40 giorni, un'invalidità temporanea parziale al
25% di 40 giorni ed una ripercussione di grado medio sull'attività lavorativa.
Ha dedotto che sarebbe, pertanto, palese l'errata valutazione del Tribunale e la carenza motivazionale della sentenza impugnata, invocando una pronuncia di accoglimento della propria domanda, a suo parere fondata e provata.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per la nullità, insufficienza ed erroneità della sua motivazione.
Ha dedotto che tale motivazione sarebbe carente per la genericità della valutazione del
Tribunale che non avrebbe considerato gli elementi probatori forniti dalla Pubblica Autorità
e dal C.T.U..
Ha deplorato l'insufficiente motivazione scritta in sentenza sulla presunta inattendibilità dei testi, avendo gli stessi reso dichiarazioni esaustive, non limitate al colore dell'auto o alla presenza o meno del , avendo descritto come si è verificato il sinistro, da dove Per_4
proveniva il veicolo, come ha impattato il pedone, quali lesioni ha subito costui e del tutto coerenti con quelle documentalmente certificate. Ha stigmatizzato l'intervento della Polizia
e la compatibilità – riconosciuta dal C.T.U. – tra le lesioni e il sinistro come descritto.
Ha, infine, invocato, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello che sarebbe fondato, deducendo che le parti della sentenza impugnate si basano su circostanze di fatto provate e sull'errata applicazione di legge.
9. I motivi d'impugnazione, di cui è possibile effettuare la disamina congiunta in quanto entrambi relativi alla valutazione delle prove – testimoniali, documentali e peritali - che, a parere della difesa appellante, conterrebbero elementi idonei alla ricostruzione dinamica dell'evento e all'attribuzione della causa delle lesioni patite dall'attore alla condotta dell'automobilista pirata, sono infondati.
9.1. Le conclusioni del primo giudice meritano assoluta conferma.
Esse conseguono all'applicazione del principio di diritto secondo cui il danneggiato che evochi in giudizio ai sensi dell'art. 287 Codice delle Assicurazioni Private il Fondo di
Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli
- 8 - lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato
- del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016, n. 23710) - non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762;
Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001,
n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del
13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo (Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 2023, n. 10540).
9.2. Tanto premesso, il Tribunale ha scrutinato in maniera attenta le prove addotte dalla parte attrice, pervenendo alla condivisa conclusione che esse non abbiano soddisfatto l'onere a suo carico, attese le contraddizioni e le aporie adeguatamente riferite in motivazione che hanno sostanzialmente portato a ritenere inattendibili i due testimoni escussi nel contraddittorio tra le parti. A tale deficit istruttorio non sopperisce l'invocata consulenza, né il verbale redatto dagli agenti di Polizia stradale occorsi (a torto è scritto in sentenza che si sia trattato della Polizia municipale, ma il riferimento al contenuto esatto del verbalizzato dimostra essersi trattato di mero lapsus calami).
Di tutto il percorso argomentativo e valutativo è contenuta esauriente motivazione nella sentenza, senza che essa sia incisa dalle contestazioni contenute nell'appello.
- 9 - Ebbene, all'esito del confronto tra quanto riferito agli agenti dalle persone sicuramente presenti sul luogo dell'evento, inclusa la vittima, e le testimonianze raccolte sussistono elementi di contraddizione evidenti che non consentono di dare credito né all'una né all'altra versione del medesimo fatto, lasciando così inevaso l'onere della prova di cui si è detto in premessa.
Conviene procedere con ordine.
9.3. Nel ricorso che ha introdotto il giudizio il sinistro è stato descritto nei seguenti termini:
“in data 25 agosto 2007 alle ore 21,25 circa in Castelvolturno alla via Napoli, ne pressi di un ristorante ivi presente, il sig. era fermo sul marciapiede ivi presente alla presenza di Parte_3 altre persone. In tali circostanze di tempo e di luogo veniva investito da un'auto pirata, il conducente della quale, forse per distrazione, prima lo collideva facendolo cadere rovinosamente a terra, poi si allontanava repentinamente, senza prestare soccorso e senza rilasciare le proprie generalità”. L'atto prosegue riferendo il soccorso del 118, la diagnosi ricevuta dai sanitari della clinica “Pineta
Grande” poco distante ove è stato condotto, la denuncia dell'accaduto sporta alla Polizia stradale di Caserta – distaccamento di UA il 31 ottobre 2007 (ossia dopo due mesi e cinque giorni dal fatto), le richieste risarcitorie formulate. In calce sono riportati i nominativi dei testi da escutere: e effettivamente ascoltati dal Testimone_1 Controparte_6
Tribunale, e . Testimone_2
Si tratta degli stessi nominativi dichiarati testimoni del fatto – descritto nei seguenti termini:
“l'istante era fermo sul marciapiede sito in via Napoli con altre persone quando veniva investito da un veicolo il cui conducente si allontanava omettendo di prestare soccorso e proprie generalità” – nella dichiarazione dell'assicurato all' CP_7
Il nome dei prefati testimoni è indicato nella querela in cui il fatto denunciato è stato così descritto: “in data 25 agosto 2007 alle ore 21,25 circa l'istante si trovava in Castelvolturno, in qualità di pedone, sul marciapiede posto a delineo di via Napoli, limitrofo all'ingresso del Ristorante sito al civico n. 29, con altre persone, con le quali intratteneva conversazione, allorquando rimaneva vittima di incidente della strada a causa dell'imperizia di guida di un conducente ignoto di un veicolo ignoto”, del quale successivamente è stata riferita l'azione d'essersi allontanato senza rendersi riconoscibile. Non essendo stato individuato neppure dagli inquirenti la notitia criminis è stata successivamente archiviata (richiesta del P.M. del 19 marzo 2008 e provvedimento del G.I.P. del 9 gennaio 2008).
- 10 - Dal referto del Pronto soccorso della clinica “Pineta Grande” dove è giunto Parte_1
alle ore 21,49 del medesimo 25 agosto 2007 la dinamica riferita dall'infortunato è stata sinteticamente indicata in “incidente stradale a Castelvolturno”
Nel fascicolo della procura mod. 44 – acquisito d'Ufficio a richiesta della difesa delle e presente in atti - è contenuta la relazione di servizio della Polizia stradale di CP_3
Caserta – distaccamento di UA intervenuta con propria pattuglia alle ore 21,20 del 25 agosto 2007 ivi appurando “che il sig. era stato investito da un'autovettura che, Persona_5
dopo l'investimento, si dava a precipitosa fuga significando che l'unico elemento fornito era che si trattava di un'autovettura di colore bianco”. Nel medesimo rapporto è poi scritto che “Anche il sig. nato a [...] il [...], ivi residente a[...], identificato Persona_4 tramite C.I. n. … rilasciata dal Comune di UA in data 20.10.2005, testimone dell'accaduto, precisava che si trattava di un'autovettura di colore bianco”
È riferito poi che le immediate ricerche per rintracciare l'autore del fatto davano esito negativo.
Nel prontuario redatto dall'ispettore capo e dall'assistente Testimone_3 Testimone_4
è contenuta sia la dichiarazione – firmata di pugno – di , sia quella, altrettanto Parte_3 estemporanea, di . Il primo, la cui condizione di confusione nonostante il Persona_4
comprensibile dolore per il trauma recente non è stata riferita dai verbalizzanti, ha così dichiarato: “Verso le ore 21,20 circa sono uscito fuori dal ristorante «Achille» e mi intrattenevo a discutere con un mio amico in prossimità delle strisce pedonali a ridosso del marciapiede, quando all'improvviso un veicolo di colore bianco che non siamo riusciti a riconoscere il modello né tantomeno la targa, mi ha toccato sulla gamba destra facendomi rovinare a terra. Non sono in grado di poter riferire altro in quanto il veicolo procedeva ad alta velocità”.
, il cui nominativo nonostante tutti gli elementi contenuti in atti per Persona_4 contattarlo non è stato mai più dichiarato dal danneggiato nelle sue richieste (all' CP_7
nella querela, negli atti giudiziari, nonostante verosimilmente si tratti dell'amico dichiarato agli agenti dal , ha anche lui dichiarato: “Verso le ore 21,20 mi trovavo con Pt_1 Parte_3 di fronte al ristorante «Achille» mentre fumavo una sigaretta, il mio amico si accingeva ad attraversare la strada per entrare nel predetto ristorante quando un veicolo di colore bianco proveniente dalla vecchia Domiziana e diretto verso Villa Literno lo investiva scaraventandolo a terra;
data la velocità del veicolo non riuscivo a registrare il numero di targa, tantomeno il modello del veicolo, di sicuro sappiamo il colore bianco”.
- 11 - Nell'ipotesi dinamica contenuta nel medesimo prontuario è anche scritto che “sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenata od altro per poter risalire al punto d'urto”.
Lo schizzo planimetrico del campo del sinistro dimostra la presenza di strisce pedonali in corrispondenza del civico n. 29 che ospita il ristorante e dà indicazioni sulla dimensione della sede stradale a doppia corsia e dei marciapiedi su ambo i lati.
9.4. L'istruzione orale condotta dal Tribunale è consistita nella raccolta della prova testimoniale di e di , entrambi residenti a [...]Controparte_6 Testimone_1
e dichiaratisi già colleghi di lavoro dell'attore, operai come lui. Il primo ha riferito quanto segue: “a ottobre 2007 verso le 21 – 21,30 ero in compagnia dell'attore, stavamo parlando all'esterno di un ristorante che si trova tra Castelvolturno e Villa Literno;
con noi c'era anche Testimone_1 mentre parlavamo tutti e tre sul marciapiede una Opel Corsa grigia con la ruota anteriore destra è salita leggermente sul marciapiede urtando la gamba destra dell'attore con il paraurti;
l'auto non si
è fermata allontanandosi;
l'attore è caduto a terra e lamentava dolori alla gamba destra;
anche altre persone erano presenti sul posto e si sono avvicinate;
dopo un po' sono arrivati sia i Carabinieri che
l'autoambulanza; anzi l'attore era posto spalle alla strada mentre io e guardavamo la strada;
Tes_1
l'auto era in transito in direzione della Domiziana e procedeva a forte velocità; non conosco il motivo per il quale l'auto sia salita sul marciapiede;
non so cosa sia successo;
il marciapiede era largo 1,20 -
1,30 metri e alto 7 – 10 centimetri. In ospedale ho riferito l'accaduto ai Carabinieri, non ricordo se ho firmato la dichiarazione”.
Rispetto a quanto riferito dalla persona sicuramente presente e sentita dagli agenti accorsi sul luogo – , mai più indicato dall'attore neanche come testimone nel giudizio Persona_4
– nonché a quanto dichiarato dall'attore in tutti i suoi scritti e a quanto documentato con certezza dagli atti, il teste ha errato il mese dell'evento (ottobre in luogo di agosto) e ha fornito una versione decisamente diversa sulle sue modalità, sulla posizione dell'attore, sul modello di auto investitrice e sul suo colore, nonché sulla direzione di marcia. Solo riguardo a quest'ultima, e hanno riferito concordemente il colore Parte_3 Persona_4
bianco e negato di poter fornire elementi sul modello, invece ricordato dal che, CP_6 tuttavia, ove realmente presente, avrebbe potuto fornirne indicazione ai verbalizzanti (anzi, secondo quanto da lui riferito le avrebbe addirittura rese!). Se non lo ha fatto è perché lui ha creduto di vedere giungere i Carabinieri, quando invece il prontuario e tutti gli atti contenuti nel fascicolo della Procura dimostrano si sia trattato della Polizia Stradale. Se la confusione
è stata ingenerata dall'avere riportato la versione dell'accaduto ai Carabinieri in Ospedale
- 12 - (melius clinica) dove si sarebbe recato anch'egli non può dirsi, avendo lui stesso dimenticato se abbia firmato o meno, né chiarito se si sia trattato del drappello presente nel Pronto soccorso o degli stessi agenti che abbiano anche loro seguito l'infortunato, nulla rilevandosi dai documenti del Pronto soccorso della struttura convenzionata.
Il teste ha invece dichiarato: “ad agosto 2007, verso sera, ero in compagnia Testimone_1
dell'attore e del all'esterno del ristorante «Achille» che si trova sulla strada tra CP_6
Castelvolturno e Villa Literno;
eravamo tutti e tre fermi sul marciapiede, ra di spalle alla strada;
Pt_1 ad un certo punto ho sentito il rumore di un'auto che sbandava, non so per quale motivo;
abbiamo provato a spostare a l'auto con la ruota anteriore destra è salita sul marciapiede e lo ha urtato
Pt_1 sulla gamba destra;
a seguito dell'urto caduto per terra e l'auto è andata via;
l'auto era grigia,
Pt_1 non ho visto il modello;
è venuta l'autoambulanza che lo ha soccorso e i Carabinieri;
non ho parlato con i Carabinieri, lo ha fatto il Il marciapiede era profondo un metro e alto 10 – 20 CP_6 centimetri circa;
io ero di fronte a pochi centimetri”.
Pt_1
Se collima con quanto riferito da la condotta dell'auto che avrebbe attinto CP_6
l'appellante salendo sul marciapiede (ma l'altezza riportata di 10 – 20 centimetri non è coerente con il fatto che ciò non abbia fatto perdere velocità al mezzo, a maggior ragione se la condotta di questo sia stata preceduta dal rumore e dall'avvistamento che avrebbe anche permesso di tentare l'evasione del corpo di dallo stesso teste, come da lui Parte_3 dichiarato), sorprende che anche lui abbia riferito l'arrivo dei Carabinieri con cui avrebbe parlato il collega ma verosimilmente in loco, non avendo il dichiarato di CP_6 Tes_1
essere andato anch'egli in ospedale.
9.5. Del tutto incerta, per le ragioni riferite e per le anomalie delle condotte osservate da tutti i sedicenti presenti al fatto, la reale allegazione del fatto secondo cui le lesioni patite dall'appellante siano da connettere causalmente alla condotta di guida di un veicolo non identificato: bianco o grigio sarebbe fatto secondario che però si invera di un significato specifico dal rapporto delle Autorità intervenute. Esse hanno potuto giovarsi di questa sola
– smentita di testi – indicazione per effettuare le ricerche del possibile pirata, laddove volendo ritenere credibile il che avrebbe parlato con loro, poco importa se abbia CP_6
visto male la divisa indossata e l'auto di servizio al punto da confondere Polizia stradale con l'Arma, sarebbe stata disponibile anche l'indicazione del modello: una Opel Corsa. Ma se così fosse i verbalizzanti l'avrebbero certamente annotato, mentre si sono preoccupati di
- 13 - annotare, con valore fidefacente, che “l'unico elemento fornito era che si trattava di un'autovettura di colore bianco”.
È molto più credibile che i testimoni chiamati a dimostrare il fatto siano inattendibili (ai verbalizzanti lo stesso ha dichiarato di trovarsi in compagnia di un solo amico, Pt_1
verosimilmente il con lui ascoltato in loco) per cui, in mancanza della prova delle Per_4
condizioni per cui di un sinistro stradale possa essere chiamato a rispondere il Fondo di
Garanzia, non può trovare accoglimento la domanda.
Tale è la sintesi del ragionamento scritto nella sentenza impugnata e con tale valutazione delle prove il Collegio conviene (rammentando come la valutazione dell'attendibilità dei testi è compito del giudice del merito che lo assolve motivando le ragioni per ritenerla o viceversa negarla;
in argomento Cassazione civile, 18 ottobre 2022, n. 30943; Cassazione civile 5 giugno 2018, n. 14358; Cassazione civile 25 gennaio 2012, n. 1028; Cassazione civile
23 febbraio 2006, n. 4009; Cassazione civile 10 agosto 2004, n. 15434).
Appare francamente anomalo il fatto che la versione dichiarata agli agenti di Polizia sia tanto diversa da quella fornita da testimoni che neanche hanno ricordato presente Per_4
che, invece, sicuramente c'era e che è stato anche sentito. Desta molto dubbio il
[...] diverso comportamento ascritto alla vittima: in fase di attraversamento, prossimo alla sede stradale in procinto di attraversare;
di spalle alla strada intento a parlare con amici: uno o più …. Per le ulteriori e gravi discordante si rinvia alla lettura precedente.
9.6. Né soccorre a integrare la prova mancante la consulenza tecnica che mai potrebbe sopperire alle lacune istruttorie del giudizio, pena la violazione del principio dispositivo delle prove che, nel caso presente, si aggrava per la pretesa di supplire suo tramite al loro sostanziale fallimento: sia quanto alla conferma di ciò che lo stesso attore ha allegato in citazione, sia quanto al fatto – dirimente per la decisione – che nel sinistro sia realmente coinvolto un veicolo rimasto ignoto senza che ne sia stata realmente possibile l'identificazione.
La consulenza tecnica d'ufficio ha infatti lo scopo di adiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte richiedente tenda con esso a colmare la deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze
- 14 - non provati (in argomento, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2011, n. 3130; Cassazione civile sez. II, 09.05.2016, n. 9318; Cassazione civile sez. VI, 15.12.2017, n. 30218).
Né dimostra l'evento (e meno che mai le sue modalità) la documentazione clinica, da cui si comprende solo che ha patito lesioni in un sinistro stradale. Parte_3
9.7. Non è possibile trarre qualche effetto esonerativo dalla prova della difesa di CP_3
che, senza accondiscendere ad alcun fatto allegato dall'avversario, nulla di utile avrebbe potuto ammettere né concedere non avendo, in quanto assicuratore sociale, diretta conoscenza dei fatti. È evidente che la compagnia di assicurazione, chiamata in causa nella veste indicata in epigrafe e completamente estranea alla verificazione del sinistro, che non l'ha materialmente coinvolta, non può assolutamente sapere se il fatto allegato è accaduto o meno e con le modalità indicate dal danneggiato.
10. Ne consegue la conferma della sentenza, con assorbimento d'ogni ulteriore riflessione sull'an e sul quantum del risarcimento e con conseguente posizione delle spese del presente grado di giudizio a carico del soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
11. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria UA
Vertere n. 522/2022, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1
- 15 - Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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