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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1036/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 26 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARONE Bruno e CICCARELLI Parte_1
Danilo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Via G. Toniolo, n.41;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CAPASSO Sergio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via G.
Toniolo, n.41;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
PARTE CONVENUTA-contumace
E
- appresentata e difesa dall'Avv. CHIRIACO Micaela Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Flaminia n. 141;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
- rappresentata e difesa dall'Avv. ERMOCIDA Controparte_4
Teresa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni
n.44;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 26 settembre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 8 febbraio 2018 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e deducendo: CP_3 CP_1 CP_2
a) in data 2 agosto 2016, alle ore 17.20 circa, in agro di Fondi trovandosi a bordo del motociclo UZ GSXR 600 targato CW 59336, di sua proprietà percorreva la S.R.
213 Flacca, con direzione Sperlonga, in regolare condotta di guida. L'attore giunto all'altezza del Km 5.500, iniziava a decelerare in quanto scorgeva innanzi a sé l'autovettura Peugeout 3008 targata FE312PC di proprietà della e CP_1
condotta dal convenuto che procedeva nel medesimo senso di marcia CP_2
lungo il margine destro della propria corsia di percorrenza, a ridosso del guard rail.
L'attore decideva di sopravanzare l'autovettura EO di cui sopra, entro la propria semicarreggiata, con l'indicatore di direzione sinistro azionato, allorquando veniva urtato dalla suddetta autovettura, che, improvvisamente, si spostava al centro della corsia. A seguito dell'urto, il motociclo UZ di cui sopra, condotto dal sig. prendeva fuoco e finiva la propria corsa scarrocciando Pt_1 nell'opposta corsia di percorrenza, urtando dapprima l'autovettura Alfa 147 tg. CS
097PX, condotta dal sig. e successivamente il guard rail adiacente. Persona_1
In conseguenza del sinistro l'attore subiva gravissime lesioni fisiche e veniva trasportato d'urgenza in eliambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Camillo Forlanini di Roma dove veniva ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, con la diagnosi di politrauma stradale, mentre il motociclo rimaneva completamente distrutto. Sul luogo del sinistro interveniva poi il
Comando Polizia Locale del Comune di Fondi che procedeva a compiere i rilievi e gli accertamenti del caso, redigendo apposita relazione;
b) l'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del veicolo Peugeout 3008 targata FE 312 PC, nella specie per colpa specifica derivante dall'inosservanza delle norme sulla circolazione ·stradale e segnatamente per non aver mantenuto la stretta destra durante la propria marcia e nella fase di sorpasso dell'altro veicolo, ex art. 148, comma IV, C.d.S.;
c) in conseguenza delle lesioni fisiche subite erano residuate menomazioni permanenti che riducevano la sua efficienza psico-fisica in misura superiore ai due terzi del totale di danno biologico e che incidevano sulla sua capacità specifica lavorativa sempre in misura superiore ai due terzi del totale e tali elementi erano da accertare in corso di causa a seguito di CTU medica. In particolare, a seguito delle lesioni l'attore aveva dovuto sottoporsi a molteplici interventi chirurgici e a numerose consulenze specialistiche di controllo, infettivologiche a causa di infezioni e contaminazioni ricorrenti dell'area ustionata, trattata con antibiotici, intensi trattamenti fisioterapici riabilitativi nonché ad un intervento di protesizzazione aortica;
d) gli esiti cicatriziali derivanti dalla superiore ustione avevano un suo profondo senso di disagio ed un sensibile peggioramento delle proprie abitudini di vita;
in particolare il "deturpamento" fisico ed il danno subito incidevano in misura rilevante sulla propria vita di relazione sia familiare che esterna;
e) l'attore all'epoca del sinistro percepiva l'indennità Naspi in virtù di cessazione del rapporto di lavoro (successivamente rinnovato) per riduzione del personale decorrente dal 07/4/2015 e a seguito di assunzione prima a tempo indeterminato e poi determinato con la Martipo Club s.r.l., con le mansioni di operaio generico;
f) con comunicazione a mezzo pec inviata in data 5 dicembre 2016, l'attore richiedeva il risarcimento di tutti i danni e spese subiti e subendi all' Controparte_3
che all'epoca del sinistro garantiva la R.C. Auto dell'autovettura EO3008 tg. FE
312 PC e quest'ultima con comunicazione datata 27 dicembre 2016 comunicava il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni in ·quanto non riteneva sussistere in capo al proprio assicurato elementi di responsabilità;
g) con comunicazioni datate 26 settembre 2017, inviate mediante Pec e raccomandate
AA.RR alla alla ed al sig. e Controparte_3 CP_1 CP_2 pervenute, rispettivamente, in data 28 settembre 2017, 3 ottobre 2017e 29 settembre
2017, l'attore formulava nei confronti di costoro invito alla stipula della
Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/20 I 4 convertito in legge 162/2014. Con comunicazione datata 9 ottobre 2017 l' Controparte_3
comunicava la mancata adesione alla negoziazione assistita ritenendo
[...]
sussistere in capo al la colpa esclusiva nella causazione del sinistro. Parte_1
Concludeva pertanto chiedendo "Voglia l'lll.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare in capo al convenuto la CP_2 responsabilità esclusiva del sinistro in premessa descritto e per l'effetto condannare lo stesso, in solido con la e l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali CP_1 Controparte_3
e non patrimoniali patiti e patendi dal sig. ivi compresi il danno morale e biologico Parte_1 nonché il danno da ritardato pagamento, da perdita di chance e l'incapacità specifica lavorativa, nella misura che risulterà in corso di causa anche a seguito di CTU medico legale che sin da ora si richiede, nonché alla refusione delle spese sostenute e sostenende, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo come per legge nonché i danni materiali derivanti dal danneggiamento del motociclo UZ GSX-R600 targato CW59336, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con salvezza di ulteriori richieste istruttorie e di meglio precisare in concedendo termine ex art. 183 c.p.c..”
Con comparsa in data 31 maggio 2018 si costituiva in giudizio Controparte_3
deducendo:
[...]
a) l'inammissibilità della domanda per nullità della citazione dovuta all' indeterminatezza del petitum, a norma del combinato disposto dagli artt. 163 n. 3,
164 c.p.c. ciò in quanto l'attore formulava richiesta di risarcimento del presunto danno subito in conseguenza del sinistro in modo generico e indeterminato, omettendo di quantificarne l'ammontare, violando così l'art. 163 c.p.c. il quale imponeva all'attore di presentare la domanda giudiziale completa di tutti i suoi elementi essenziali, tra i quali il petitum e l'art.164 c.p.c. poiché impediva la corretta iniziale formazione del contraddittorio;
b) l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, per violazione degli obblighi di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass atteso che la richiesta risarcitoria risultava carente degli elementi indefettibili di cui all'art. 148 co. 2 cod. ass.
considerato che
, nel caso di specie, controparte ometteva di accompagnare le proprie richieste risarcitorie con l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
c) l'infondatezza della domanda attorea, a causa della mancata dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., delle modalità di svolgimento del fatto storico da cui assumeva essere derivati i danni lamentati atteso che parte attrice si limitava a descrivere genericamente le circostanze fattuali nelle quali sarebbe avvenuto il sinistro de quo, senza addurre tuttavia alcun supporto probatorio a sostegno e dimostrazione dei propri assunti, perciò la pretesa risarcitoria vantata risultava assolutamente priva di fondamento, in quanto assolutamente indimostrata, in considerazione anche dell'assenza del modello CAI sottoscritto dalle parti. In particolare dal verbale redatto dalla Polizia Stradale emergeva chiaramente come il sinistro si fosse verificato proprio per la condotta negligente ed imprudente dell'attore, il quale, dopo avere effettuato manovra di sorpasso di un veicolo in tratto di strada ove non
è consentito e indicato da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale, tamponava il veicolo condotto dal , perdeva, poi, il controllo del proprio CP_2 mezzo, e scarrocciava sino ad urtare frontalmente il veicolo Alfa Romeo tg.to
CS , onde poi terminare la propria marcia a ridosso del guard rail. Inoltre, risultava comprovato nel verbale che per la direzione di marcia della via Flacca percorsa dal motociclo UZ dell'attore insisteva segnaletica verticale di divieto di fermata, limite massimo velocità 70 km, diritto di precedenza con intersezione a destra, divieto di sorpasso, nonché segnaletica orizzontale con linee di margine e di mezzeria continue. Si precisava inoltre che sul piano asfaltato venivano rilevate tracce di frenata tratteggiata con orme di pneumatico marcate, tracce di incisione, tracce di scalfitura, tracce di combustione e tracce di scarrocciamento tutte prodotte dal motoveicolo UZ sia nella fase antecedente, sia nella fase coincidente e sia nella fase susseguente all'evento. Per di più all'attore veniva elevata contravvenzione per violazione del disposto combinato del comma 4 lett b) e del comma 14 dell'art. 6 CdS. La dinamica descritta nel verbale risultava confermata dalle dichiarazioni rese, oltre che da , convenuto nel giudizio di CP_2 responsabile civile, da , e Persona_1 Controparte_5 CP_6
i quali, in modo univoco e convergente, raccontavano di un Controparte_7 motoveicolo UZ (quello attoreo) il cui conducente tamponava una macchina bianca che viaggiava come la moto con direzione Terracina Fondi. Inoltre, nell'immediatezza del sinistro, la denunciava il medesimo alla propria CP_1 impresa assicuratrice descrivendo la dinamica in un Controparte_3
cai monofirma nel cui contesto veniva barrata la casella “tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”, con riferimento alla condotta tenuta da
[...]
conducente il motoveicolo UZ tg.to CW59336 coerentemente con Pt_1
quanto accertato dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro;
d) l'improcedibilità della domanda giacché l'attore con la richiesta di liquidazione dei danni estetico, esistenziale e alla vita di relazione operava una illegittima parcellizzazione del presunto credito risarcitorio vantato nei confronti della Società convenuta, dal momento che pretendeva il risarcimento delle singole voci costituenti l'unico e più ampio danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 c.c.;
e) l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da asserita riduzione della capacità lavorativa specifica, quantificata in una indeterminata misura pari alla quantificazione del danno biologico, da accertarsi nel corso della espletanda CTU medico-legale considerata anche la circostanza che non Pt_1
aveva fornito alcuna prova né in ordine alla riduzione della capacità lavorativa specifica, né, tanto meno, l'incidenza causale della predetta riduzione in termini di effettiva contrazione di reddito pertanto tale voce di danno risultava non suscettibile di alcuna liquidazione;
f) in merito alla richiesta attorea di liquidazione degli interessi e rivalutazione in cumulo fra loro, il convenuto sottolineava che non risultava fornita la prova rigorosa del danno da ritardato pagamento della somma, pertanto quest'ultimo, non poteva essere oggetto di risarcimento. Per di più il disposto dell'art. 1224 c.c il quale riconosceva funzione risarcitoria agli interessi moratori delle obbligazioni pecuniarie, accordati al creditore, prevedeva che in caso di rivalutazione monetaria del credito in relazione alla domanda di riconoscimento del maggior danno a norma dell'art. 1224 co. 2 c.c., al danno presunto, costituito dagli interessi legali, si sostituiva la rivalutazione, quale espressione del danno totale subito in concreto, per cui non era possibile attribuire detti interessi sulla somma rivalutata, perché ciò conduceva ad una duplicazione risarcitoria per il medesimo fatto;
Concludeva pertanto chiedendo: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione: in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum ex art. 163 n. 3 e 164 c.p.c.; ancora in via
·preliminare: accertare e dichiarare l'improponibilità e/o comunque l'improcedibilità della domanda per mancato adempimento degli oneri tutti di cui al combinato disposto degli artt. 145e 148 cod. ass.. Con vittoria di spese;
nel merito: rigettare ogni domanda rivolta nei confronti della
[...] perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con vittoria Controparte_3 dispese;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare il solo danno che sarà ritenuto di giustizia. Con compensazione delle spese di lite. In via istruttoria: si contesta tutta la documentazione ex adverso prodotta, in quanto priva di valenza probatoria, non essendo stata redatta in contraddittorio tra le parti. Si chiede di essere ammessi al contro esame dei testi di parte attrice con gli stessi testi sui medesimi capitoli di prova formulati da controparte.
Chiede ammettersi prova per interpello, in prova contraria diretta, del Sig. sui capitoli CP_2 eventualmente articolandi da parte attrice nella seconda memoria istruttoria. Chiede essere ammessa a prova per testi, sui capitoli che saranno articolati nella seconda memoria istruttoria, con
i seguenti testi: nato a [...] il [...], ivi residente a[...] 42; – , nato a [...] il [...], ivi residente a[...]; – Controparte_5 CP_6
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]; –
[...] CP_7
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]. In caso di ammissione di
[...]
CTU medico-legale, si chiede di voler designare un Sanitario specializzato in medicina-legale e di voler formulare al Consulente designato idonei quesiti al fine di valutare la compatibilità delle presunte lesioni riportate con la dinamica del sinistro, nonché disporsi, in sede di operazioni peritali, la produzione di tutta la documentazione medica in originale, in particolare degli esami strumentali attestanti le presunte patologie lamentate. Con riserva di nominare un proprio
Consulente sino all'inizio delle operazioni peritali.”
Con comparsa del si costituiva Controparte_1 in giudizio deducendo:
a) iI giorno 2 agosto 2016 alle ore 17,20 circa il sig. alla guida CP_2 dell'autovettura EO 3008 targata FE312PC di proprietà di
[...]
percorreva la S.R. 213 Flacca con direzione Controparte_1
Terracina/·Sperlonga in regolare condotta di marcia, mantenendo la destra ed osservando la velocità commisurata alle condizioni di tempo e di luogo.
All'altezza del Km. 5500 l'autovettura veniva tamponata nella parte posteriore spigolare sinistra dal motociclo UZ GSX-R 600 targato CW
59336 condotto dal sig. Quest'ultimo dopo aver effettuato Parte_1
il sorpasso di alcuni veicoli invadendo la corsia di marcia opposta, nell'effettuare manovra di rientro nella mezzeria di propria percorrenza urtava con la ruota anteriore del motoveicolo l'autovettura EO 3008 che lo precedeva anch'essa nel medesimo senso di marcia e in particolare, a seguito del tamponamento il sig. urtava con la testa il Parte_1
montante superiore sinistro dell'autovettura provocando con il casco un'introflessione nella lamiera. A seguito dell'urto la moto prendeva fuoco e il sig. perdeva il controllo del mezzo che rovinosamente cadeva a Pt_1
terra scarrocciando in senso obliquo nella corsia di marcia opposta, collidendo dapprima con l'autovettura ALFA Romeo 147 targato CS 097 PX condotta da tale e terminando la corsa contra il guard rail Persona_1 posto in direzione Terracina. Sul lato destro l'urto tra il motoveicolo del e l'autovettura EO 3008 della Parte_1 Controparte_1
era avvenuto nella mezzeria di percorrenza di entrambi
[...]
i veicoli;
b) nell'occorso il riportava lesioni fisiche per le quali veniva Parte_1
dapprima soccorso e stabilizzato dai sanitari del 118 e successivamente trasportato in eliambulanza presso l'Ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata;
c) sul luogo del sinistro erano intervenuti gli Agenti della Polizia Locale di
Fondi i quali avevano provveduto ad effettuare gli opportuni rilievi fotografici ·e planimetrici, nonché tutti gli accertamenti del caso, ed avevano redatto il rapporto N.107/INC/2016. Nella circostanza gli Agenti avevano provveduto altresì a sottoporre a sequestro penale ex art. 354 c.p.p. i veicoli coinvolti e in data 5 novembre 2016 gli Agenti della Polizia Locale avevano dato esecuzione al provvedimento di dissequestro e riconsegna dell'autovettura EO 3008 al legittimo proprietario, come da allegato verbale di dissequestro;
d) a seguito ed in conseguenza dell'urto l'autovettura EO aveva riportato danni alla carrozzeria per la cui riparazione era occorsa la spesa di € 4.209,00 comprensiva dell'I.v.a., così come documentato dalla fattura n. 26 del 11 febbraio 2017 della Carrozzeria De Filippis S.r.l., via Ponte Gagliardo, Ill trav., n. 35, Fondi (LT};
e) in conseguenza dell'impossibilità dell'utilizzo dell'autovettura quale veicolo aziendale che la forniva in Controparte_1 dotazione ad uso promiscuo al dipendente sig. , affinché CP_2
quest'ultimo potesse continuare a svolgere l'attività lavorativa, la
[...]
si trovava nella necessità di noleggiare Controparte_1 altra autovettura dalle caratteristiche simili presso la Hertz Italiana S.r.l per il periodo dal 15 settembre 2016 al 6 febbraio 2017. Il noleggio dell'autovettura de qua aveva comportato per l'esponente, la spesa di € 3.699,27 documentata in fattura n. 767699 del 15 ottobre 2016 di € 687,47; Fattura n. 840233 del 14 novembre 2016 di € 687,47; Fattura n. 896996; del 14 dicembre 2016 di € 687,47; Fattura n.022975 del 17 gennaio 2017 di € 687,47; Fattura n. 060208 del
7 febbraio 2017 di € 949,39 allegate;
f) la causazione del sinistro era da ricondurre in capo al sig. il Parte_1 quale teneva una condotta di guida imprudente, negligente ed imperita, non commisurata alla situazione della circolazione veicolare in essere né alle circostanze di tempo e di luogo;
g) con raccomandata a/r n.150387711174 recapitata in data 19 gennaio 2017 la richiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi alla CP_1
PA di ZI , che al momento del Controparte_8
sinistro garantiva per la R.C. verso terzi il motoveicolo del . Parte_1
La suddetta PA di ZI aveva inteso definire il sinistro formulando l'offerta risarcitoria per € 1.342,00 per il danno materiale, oltre ad € 150,00 per l'onorario dell' avvocato, come da comunicazione datata 17 febbraio 2017 ed assegno circolare in data 30 marzo 2017 tratto su Banca
Popolare di Sondrio allegati;
detto importo era stato trattenuto da
[...]
in conto a maggior avere per i danni Controparte_1 subiti come da racc.ta p.e.c del 9 maggio 2017. Con successiva comunicazione a mezzo p.e.c. datato 10 maggio 2017 nonché a mezzo racc.ta a/r n. 150946294984 recapitata in data 3 novembre 2017 la Società istante aveva formulato a e a l'invito alla Controparte_8 Parte_1
stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2
e segg. D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n.162/2014 e detto invito era rimasto privo di riscontro;
h) la chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio nei confronti della
PA di ZI quale litisconsorte Controparte_8
necessaria, per cui sussisteva la necessità del differimento della prima udienza fissata per il 12 giugno 2018 nei modi di legge e nel rispetto dei termini previsti ex art.163 bis c.p.c.;
Concludeva pertanto chiedendo: "Voglia I'On. Tribunale Ordinario di Latina adito, disattesa· e respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia: in via preliminare, ed attesa la proposizione della domanda riconvenzionale da parte di Controparte_1
autorizzare la chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio del terzo
[...] litisconsorte necessaria Controparte_9
presso CORIS ASSISTANCE 240RE S.p.A., in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, sedente via L. Canonico n. 72, 20154 Milano, nella qualità di garante la R. C. verso terzi del motoveicolo UZ GSX-R 600 targato CW 59336 di proprietà e condotto dal sig. b) nel merito, rigettare la domanda proposta dal sig. Parte_1 Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto e non rispondente al vero e, comunque, non provata;
c)
[...] sempre nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui é causa;
Parte_1
d) per l'effetto, condannare il sig. in solido con la PA di ZI Parte_1 presso CORIS Controparte_10
ASSISTANCE 240RE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante legale, via L. Canonico n.
72, 20154 MILANO, all'integrale risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo che ad oggi residuano e si quantificano nella misura di Euro 6.566,27=(seimilacinquecentosessantasei/27), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo, atteso l'avvenuto pagamento della somma di Euro 1.342,00 accettata ·dall'esponente· in conto al maggior danno quantificato in
Euro 4.209,00 comprensivi dell'I.v.a per il danno materiale all'autovettura EO 3008 targata
FE 312 PC ed Euro ... per il costo del noleggio di veicolo sostitutivo così come indicato nella narrativa del presente atto. Con Vittoria di spese e compenso professionale di avvocato per il presente giudizio. In via istruttoria, sin da ora chiede l'ammissione della produzione documentale indicata nella narrativa del presente atto e come da separato indice degli atti;
ammettersi interpello formale del sig. e prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai punti Parte_1
1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13·14 della premessa del presente atto preceduti dall'espressione "Vero che", con riserva di indicazione dei testi, produzione documentale e formulazione di ulteriori richieste istruttorie in concedendo termine ex art. 183 c.p.c..”
All'udienza del 12 giugno il giudice, preso atto che nessuno era comparso per CP_2
ritualmente citato, ne dichiarava la contumacia e vista la comparsa di costituzione di
[...] parte convenuta depositata in data 22 maggio 2018, con istanza di chiamata in causa di un terzo, letto l'art.269 c.p.c., autorizzava la chiamata in causa del terzo nei modi e termini prescritti dal codice di rito e rinviava all'udienza del 24 gennaio 2019.
All'udienza del 16 luglio 2019 il giudice dato atto che nessuno era comparso per
[...]
ritualmente citata in giudizio ne dichiarava la contumacia e rinviava CP_8 all'udienza del 18 giugno 2020 assegnando su richiesta delle parti, i termini di cui all'art
183 VI comma c.p.c. decorrenti dal 7 gennaio 2020.
Con comparsa del 27 agosto 2019 si costituiva in Controparte_4 giudizio deducendo:
a) con atto di citazione per chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio regolarmente notificato a mezzo posta , la
[...]
, attesa l'espressa autorizzazione alla chiamata in Controparte_1
causa disposta dal Giudice adito, conveniva in giudizio la CP_8 quale compagnia garante per la RCA del motoveicolo UZ GSX-R 600 tg
CW59336 di proprietà e condotto dal Sig. ( parte attrice) al Parte_1
fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali subiti a causa ed in conseguenza del sinistro occorso in data 2 agosto 2016 in Agro di Fondi SR
213 Flacca al km 5+420 rappresentando che nelle circostanze di tempo e luogo anzidette, il Sig. alla guida dell'autovettura EO 3008 CP_2
tg FE312PC di proprietà della , Controparte_1
percorreva la SR 213 Flacca con direzione Terracina/Sperlonga, allorquando giunto all'altezza del KM 5+500 veniva tamponata nella parte posteriore spigolare sinistra dal motoveicolo UZ GSX-R 600 tg CW59336 di proprietà e condotto dal Sig. assicurato . L'attore, Parte_1 CP_8 dopo aver effettuato il sorpasso di alcuni veicoli, invadeva la corsia di marcia opposta e nell'effettuare manovra di rientro nella mezzeria di propria percorrenza urtava il veicolo della . A seguito dell'urto il CP_1
motoveicolo del prendeva fuoco, il perdeva il Parte_1 Pt_1
controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni fisiche da quantificare nel corso del giudizio. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale della città di Fondi redigendo apposito verbale.
A causa dell'urto il veicolo di proprietà della subiva ingenti danni CP_1 materiali quantificati in € 4.209,00 oltre €3.699,27 quale costo per il noleggio di una vettura sostitutiva. La responsabilità del sinistro pertanto era da ascriversi al Sig. e per tali ragion veniva formulata richiesta Parte_1
risarcitoria al proprietario e alla PA di ZI;
b) la mancata allegazione di elementi a sostegno della versione dei fatti dell'attore e l'ipotesi di esclusiva responsabilità o quantomeno di corresponsabilità ex art. 2054 c.c del Sig. giacché esso con incuranza, CP_2 aveva cambiato repentinamente la direzione di marcia spostandosi, senza alcuna segnalazione, dal margine destro della carreggiata alla parte centrale, non curandosi della manovra di sorpasso segnalata da parte attrice all'interno della mezzaria. La ricostruzione di parte convenuta risultava, quindi, pressoché sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio che dimostrasse l'imputazione della responsabilità, il cui onere gravava sulla parte stessa. Né alcuna prova al riguardo veniva fornita dal Verbale di
Polizia, dal quale emergeva una quanto meno parziale corresponsabilità del
Sig. , il quale effettuava manovra tale da impedirgli di frenare e/o CP_2
rallentare prontamente;
c) la contestazione relativa alla mancata quantificazione dei danni subiti dall'attore il quale non aveva presentato idonea documentazione a sostengo della sua pretesa e l'opposizione alla richiesta di CTU in quanto tale strumento processuale non poteva sopperire alle carenze probatorie attoree;
d) il mancato accoglimento delle istanze della a causa dell'iniziale CP_1
mancata messa a disposizione del veicolo e il riconoscimento ante causam della somma di € 1.492,00 a seguito di stima peritale da parte della società
pari al valore delle riparazioni stimate dal fiduciario della CP_8
PA e valutate in corso d'opera, e comprensivo di un importo per spese legali, riconosciuto a titolo meramente transattivo ed in considerazione di una corresponsabilità in capo alla Per di più in merito alle CP_1 riparazioni sopracitate non era stato dimostrato né il nesso causale né la quantificazione e né se queste fossero state effettivamente svolte e correttamente pagate, ciò in quanto la fattura depositata ed emessa dal carrozziere, sprovvista di quietanza o di accettazione della controparte non poteva rappresentare prova del negozio e non era idonea alla determinazione del quantum debeatur;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contariis reiectis, esperito il rituale tentativo di conciliazione;
in via principale e nel merito, rigettare la domanda della convenuta in riconvenzionale perchè infondata in fatto e in diritto e comunque non provata CP_1 per tutti i motivi espressi in narrativa con vittoria di spese, competenze de onorari oltre oneri accessori;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, risarcire parte attrice nei limiti dei danni che saranno effettivamente provati ed in nesso causale con l'evento a seguito dell'espletanda istruttoria, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite. In via istruttoria, 1) si contesta sin da ora la prova testimoniale che sarà eventualmente richiesta da parte attrice, stante l'assoluta mancanza di testi sul luogo del sinistro come indicato nel rapporto delle autorità; nell'ipotesi di ammissione della prova testimoniale come verrà richiesta nell'atto di citazione, si rileva l'inammissibilità dei capitoli come eventualmente dedotti ed articolati in quanto vertenti su circostanze inconferenti;
2) si chiede sin d'ora, in caso di ammissione della prova testimoniale, di essere ammessi alla prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente articolati e con i medesimi testi che verranno indicati, oltre ai propri da specificare entro i termini di legge;
3) si contesta l'ammissione della Ctu tecnica in quanto strumento processuale del giudicante e non delle parti costituite. Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare all'esito dell'espletamento della prima udienza di comparizione e nei termini e modalità di cui all'art.320 c.p.c.”
Con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - I termine del 6 febbraio 2020 parte attrice si riportava a quanto dedotto negli atti precedenti ed in merito alla mancata allegazione della certificazione medica unitamente alla dichiarazione ex art. 142 C.d.A. alla messa in mora inviata alla compagnia l' , precisava che quest'ultima con Controparte_3
comunicazione datata 27 dicembre 2016 in atti comunicava il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni in quanto non emergeva responsabilità a carico del proprio assicurato, come risultava da verbale delle autorita' intervenute, perciò attesa la suddetta evidenza documentale, l'invio del certificato medico di chiusura sarebbe stato obbligatorio ove la PA non avesse comunicato sin da subito la denegazione di un'offerta di risarcimento, come invece era avvenuto. Infine, l'attore contestava la fondatezza dell'avversa richiesta di risarcimento formulata dalla in quanto destituita in CP_1
fatto ed in diritto.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 11 febbraio 2020 Controparte_3 ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti. Con memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c del 5 marzo 2020
[...]
, depositava agli atti la lettera di “affidamento in uso Controparte_1 promiscuo dell'autovettura EO modello 3008 Active Blue HDi targata FE 312 PC” in data 24 giugno 2016 sottoscritta da e il sig. e sempre relativamente CP_1 CP_2
all'autovettura sopracitata il verbale di sequestro penale ex art. 354 c.p.p. redatto dalla
Polizia Locale di Fondi a prot.n. 20612/A del 3 agosto 2016 il decreto di Parte_2
restituzione di cose sequestrate a prot.n. 43668/A del 26 ottobre 2016 e il Parte_2 verbale di dissequestro di cosa mobile del 5 novembre 2016 a cura della Polizia Locale di
Fondi. Parte convenuta chiedeva inoltre l'ammissione ad interpello formale CP_1
dell'attore sig. sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli nn. 1-2-3-4-5-6-7- Parte_1
8. La società formulava altresì richiesta di ammissione alla prova contraria a quella eventualmente dedotta ed articolata ex adverso, sui medesimi capitoli e con i testi indicati, con riserva di controdedurre in ordine alla rilevanza ed ammissibilità dell'articolato.
Con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - II termine del 6 marzo 2020 parte attrice si riportava a quanto dedotto, formulato ed eccepito, in via istruttoria chiedeva di ammettere interrogatorio formale del convenuto sig. , rimasto contumace sui capi ivi CP_2
formulati; chiedeva di disporre, inoltre, apposita CTU medico-legale.
Con note di trattazione del 8 giugno 2020 con riferimento alle Controparte_3 istanze istruttorie formulate da controparte, nel ribadire la richiesta di essere ammessi all'interpello, in prova contraria diretta sui capitoli formulati dall'attore, del Sig.
[...]
, si opponeva alla prova con i testi , e CP_2 Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, in quanto dal Verbale delle Autorità e dalla richiesta del danno formulata nella
[...]
sede stragiudiziale non emergeva la presenza degli stessi sul luogo del sinistro. In caso di ammissione, chiedeva essere ammesso a prova contraria. La società si opponeva alla prova per testi eventualmente articolata da parte attrice, in quanto dal Verbale delle Autorità intervenute non risultava la presenza di altri soggetti all'infuori di quelli che avevano rilasciato sommarie informazioni testimoniali. In caso di ammissione, chiedeva esser ammessa a contro esame, come per Legge. Inoltre chiedeva ammettersi prova per interpello, in prova contraria diretta, del Sig. , sui capitoli eventualmente CP_2 articolandi da parte attrice nella seconda memoria istruttoria. Chiedeva inoltre di essere ammessa a prova per testi, con i seguenti testi: Persona_1 CP_6 CP_5
e Infine, la società si opponeva alla richiesta di una CTU
[...] Controparte_7 medico-legale, da ritenersi meramente esplorativa in quanto non suffragata da alcun elemento a sostegno, stante la carenza di valido supporto probatorio con riferimento alle modalità di accadimento del sinistro, alla responsabilità del Sig. nella CP_2 verificazione dello stesso, alla sussistenza ed entità dei pretesi danni fisici lamentati.
Con ordinanza del 18 giugno 2020 il Giudice, viste le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 depositate dalle parti ed in particolare: la memoria istruttoria secondo termine depositata dall'attore in data 6 marzo 2020; la memoria istruttoria Parte_1
secondo termine depositata dalla convenuta in data 11 febbraio 2020; Controparte_3 la memoria istruttoria depositata da l'atto di Controparte_1
costituzione della terza chiamata , viste le note di trattazione scritta Controparte_8
Contr depositate da in data 8 giugno 2020; provvedendo in ordine alle istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuto di ammettere, allo stato, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro i due testi di parte attrice e Tes_1 Testimone_2
soltanto sui capitoli 1,2 e 3; ritenuto di ammettere l'interrogatorio formale del convenuto sui medesimi capitoli 1,2 e 3;
ritenuto che
le rimanenti prove richieste CP_2
apparivano superflue, tenuto conto degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di
Fondi e della documentazione acquisita in atti o inammissibili in quanto si trattava di circostanze da provare documentalmente rinviava all'udienza del 16 febbraio 2021 per l'assunzione dei due testi ammessi con riserva, all'esito, sulla richiesta CTU medico legale.
All'udienza del 16 febbraio 2021 il Giudice, ad integrazione dell'ordinanza in data 18 giugno 2020 ammetteva tutte le parti alla prova contraria laddove richiesta. Il Giudice dava atto della mancata comparizione del convenuto regolarmente citato. CP_2
All'udienza veniva introdotto il primo testimone di parte attrice che sui Tes_1
capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): Contr è vero: A domanda di parte convenuta : abito a 300 metri dal luogo del sinistro. Ero in ferie e stavo andando a pesca. Ero sul pontile che costeggia la strada. Al momento dell'impatto tra il motoveicolo e l'auto mi trovavo a circa 15 metri avevo la visuale sgombra ed ho visto tutto. Mi trovavo a destra della carreggiata e quindi della moto che percorreva la strada in direzione Terracina verso Sperlonga. Mi trovavo quindi frontalmente alla moto. A domanda di parte convenuta : c'erano della auto CP_1 incolonnate che procedevano a bassa velocità. Si fermavano e camminavano nello stesso senso di marcia del motoveicolo condotto da A domanda del Giudice: Parte_1 non ho visto altre macchine che procedevano in senso contrario. Dopo l'incidente ho visto che c'erano altre macchine che procedevano in senso contrario. Capitolo 2): è vero: A Contr domanda di parte convenuta : dico che abbia visto il veicolo EO Pt_1 perché ha tentato una manovra di emergenza per evitare l'impatto poiché la EO si è scostata da destra verso sinistra senza invadere la corsia di marcia opposta avvicinandosi alla linea di mezzeria. Pure la motocicletta era all'interno della sua corsia di marcia senza superare la linea di mezzeria e procedeva a fianco delle auto incolonnate in fase di sorpasso procedendo la moto lentamente. Capitolo 3): è vero. L'impatto è avvenuto perché il veicolo EO si è spostato da destra verso sinistra e il motoveicolo condotto da ha impattato la parte posteriore sinistra e in particolare lo spigolo sinistro Pt_1
posteriore dell'auto. A domanda del procuratore di : quando il veicolo EO CP_1 si è spostato verso sinistra il motoveicolo si trovava a circa tre o quattro metri. A domanda di parte convenuta : dopo l'impatto con la EO la motocicletta è caduta a CP_8
terra con il conducente scarrocciando ha invaso l'altra corsia di marcia ed ha impattato con un veicolo che procedeva in senso opposto mi sembra un Alfa nera 147 prendendo fuoco.
La moto ha riportato danni. La moto ha preso fuoco così come . Si sono Parte_1 fermate due donne che sono riuscite a spegnere le fiamme che avvolgevano il Pt_1
con una coperta e con delle bottiglie di acqua. La Polizia Municipale è arrivata subito. Non sono stato io a chiamarla. Io sono rimasto pietrificato e non sono intervenuto. A domanda del Giudice: non mi sono avvicinato alla Polizia Municipale per dire che avevo assistito all'incidente. Neanche nei giorni seguenti ho detto alla Polizia di aver assistito Contr all'incidente. A domanda della convenuta : ho capito che si trattava di
[...] quando è arrivata l'ambulanza e il personale sanitario gli ha tolto il casco. Pt_1
Dopo qualche giorno ho detto al padre che ero a disposizione per rendere testimonianza.
Dopo l'ambulanza è arrivata anche l'eliambulanza. A domanda di parte convenuta
[...]
: non conosco le due donne che hanno soccorso All'udienza CP_1 Parte_1
veniva introdotto il secondo testimone di parte attrice che sui capitoli Testimone_2 della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): è vero. Contr A domanda di parte convenuta : rientravo dall'università e stavo andando al mare.
Ho parcheggiato al e mi sono avviata a piedi verso lo stabilimento sulla destra. Pt_3
Sulla corsia di marcia da Terracina verso Sperlonga i veicoli procedevano in colonna a velocità non molto sostenuta mentre sulla corsia di marcia da Sperlonga verso Terracina i veicoli procedevano normalmente. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero. A domanda di parte convenuta : ho visto la moto che procedeva in sorpasso e la macchina CP_8
EO bianca si spostava leggermente verso il centro della carreggiata rimanendo però nella sua corsia di marcia. Nel fare questo movimento verso sinistra la EO ha urtato la moto che è caduta. Il motociclista ha tentato una manovra di emergenza ma non è riuscito ad evitare il veicolo. Il punto di impatto è stato sul fianco sinistro posteriore della EO.
Anzi il punto di impatto rispetto al veicolo è stato lo spigolo posteriore sinistro Pt_4
e quindi non la fiancata. Dopo l'impatto la moto è caduta a terra ha invaso l'altra corsia dove sopraggiungeva un'altra auto grande scura con la quale sua volta impattava. La moto prima dell'impatto con la macchina scura era già in fiamme. Dopo l'impatto il centauro e la moto si sono separati e mentre la moto impattava il guard rail tornando poi verso il centro della corsia, il centauro rotolava per circa tre quattro metri fermandosi Contr lontano dalla moto. A domanda di parte convenuta : ho visto che era
[...]
uando i sanitari gli hanno tolto il casco. Non mi sono avvicinata alla Polizia Pt_1
Municipale e non sono stata verbalizzata. Alcune persone hanno chiamato il 118 ed altre si sono prodigate a spegnere le fiamme che avvolgevano con un telo da Parte_1 mare e con delle bottiglie d'acqua. Io non mi sono avvicinata perché la sig.ra che con il telo che ha spento le fiamme mi ha impedito verbalmente di avvicinarmi. Dopo è arrivata anche l'eliambulanza. A domanda del giudice: ero sconvolta, non ho detto che ero infermiera e che ero in grado di prestare soccorso perché ero al primo anno di università.
Non ho mai detto alla Polizia che avevo assistito all'incidente ma ho detto alla moglie di che ero disponibile a rendere testimonianza. Non mi sono avvicinata alla Parte_1
Polizia per dire che avevo assistito all'incidente perché in un primo momento non ci ho pensato ed ero sconvolta.
Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Giudice, visti gli atti di causa ,a scioglimento della Co Contr riserva assunta, provvedendo sulle richieste istruttorie avanzate da e da;
rilevato che ai sensi dell'art. 177 comma secondo c.p.c. le ordinanze potevano sempre essere revocate o modificate dal giudice che le aveva pronunciate;
ritenuto di dover rigettare la Co richieste di poiché le circostanze dedotte dovevano essere provate documentalmente e in parte le prove addotte apparivano superflue;
ritenuto di dover accogliere la richiesta di Contr
alla luce delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice non verbalizzati dalla Co polizia locale immediatamente intervenuta, rigettava l'istanza avanzata da;
accoglieva Contr l'istanza avanzata da ed ammetteva due testi a scelta sui primi tre capitoli della Contr memoria istruttoria secondo termine di parte datata 11 febbraio 2020 essendo il quarto superfluo alla stregua delle prove acquisite. Il Giudice rinviava la causa per l'esame di due testi all'udienza del 5 ottobre 2021.
All'udienza del 5 ottobre 2021 veniva escusso il primo testimone di parte convenuta
[...]
Contr il quale, sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di CP_11
dichiarava: Capitolo 1): è vero Capitolo 2): ho visto che la moto UZ stava sorpassando i veicoli in marcia lenta all'interno della propria mezzeria. Anzi preciso che non so riferire se stava sorpassando. Capitolo 3): è vero. Non so se ha sbattuto dietro o in un altro punto della macchina. Alla rilettura del verbale precisa di aver visto un lampo di fuoco e di non aver visto se la moto e la EO hanno avuto uno scontro. Non ho visto i danni riportati dalla macchina che mi precedeva e neppure della EO. A domanda di parte attrice: Io mi trovavo alla guida del mio veicolo in direzione Terracina dietro la vettura che ha impattato con la moto. Io mi trovavo a circa dieci metri dall'incidente. La moto è andata a finire sotto la macchina che mi precedeva. E basta. Il guard rail è stato urtato dalla moto dopo l'impatto con la vettura che mi precedeva. A domanda di parte convenuta
: i veicoli stavano in linea ma non so dire se stavano all'interno della propria CP_8
mezzeria. Alla stessa udienza veniva introdotto il secondo testimone di parte convenuta il quale sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine Controparte_12
Contr di dichiarava: Capitolo primo): io ero alla guida di un Tir andando verso Napoli preceduto da un altro Tir lungo come il mio 17 metri. Ho visto la moto UZ che mi sorpassava quando io affrontavo una curva a gomito a destra e quindi non ho visto l'incidente perché avevo la visuale impedita dal camion che mi precedeva. Capitolo secondo): è vero quando mi superava la moto invadeva la corsia di marcia opposta perché non vi era spazio affinché potesse procedere all'interno della propria mezzeria perché il camion è molto grande. Non ho visto se la moto abbia superato anche il camion che mi precedeva. Capitolo terzo): non ho visto l'impatto tra la moto e la EO. Dopo sono andato a piedi per prestare soccorso e poi è intervenuta la Polizia Stradale. L'intervento non è stato immediato. Sono arrivati dopo un po di tempo. A domanda di parte attrice: al momento dell'incidente mi trovavo a circa 23 o 24 metri di distanza. Si la strada che io percorrevo è quella che mi si mostra nella foto n. 20 allegata al rapporto della Polizia. Io ricordo che c'era una curva. La distanza poteva anche essere di 30, 40 metri. Davanti al TIR che mi precedeva c'erano delle auto. Non so indicare il numero delle auto che precedevano il Tir. C'erano delle auto che precedevano il Tir anche se non so indicarne il numero. A domanda di parte convenuta : io viaggiavo a circa 60km orari. La CP_8
Co strada non era trafficata e si viaggiava regolarmente. A domanda della convenuta : non ho visto se la moto dopo che mi ha sorpassato abbia invaso la mezzeria opposta. Parte Contr attrice insisteva nella CTU medica già richiesta. Parte convenuta si opponeva alla richiesta di CTU medica ritenendo che dall'istruttoria fosse rimasta confermata la dinamica come già verbalizzata dalla Polizia Stradale e chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni. Parte convenuta non si opponeva alla richiesta di CTU CP_8
Co medica. Parte convenuta si opponeva alla richiesta di CTU medica per le stesse ragioni Contr già esplicitate da parte . Le parti chiedevano, a questo punto, rinvio per la precisazione delle conclusioni e prosecuzione della prova. Parte attrice chiedeva altresì concedersi una provvisionale concedendo termine per note visto il danno subito e subendo dal sig. che gli impediva di compiere qualsiasi attività e visto Parte_1
Contr Co anche l'esito dell'attività istruttoria. Parte convenuta e si opponevano non sussistendo i presupposti mancando la prova dell'an e la prima si opponeva anche alle note. Parte convenuta si rimetteva alla valutazione del giudice il quale si CP_8
riservava.
Con ordinanza del 5 ottobre 2021 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta in udienza, sulla richiesta di parte attrice di provvisionale ex art. 147
Codice delle assicurazioni private e di ammissione di CTU medica, rilevato che non risultavano sussistenti i gravi elementi di responsabilità di cui al secondo comma del predetto art. 147 CAD, tenuto conto degli atti acquisiti e dell'istruttoria compiuta;
rilevato che la causa appariva matura per la decisione, tenuto conto delle risultanze in atti rigettava la richiesta di provvisionale e di CTU medica e rinviava, tenuto conto dell'anno di iscrizione e del carico di ruolo, all'udienza del 6 settembre 2022
Con note di trattazione del 29 giugno 2022 si riportava a tutti i Controparte_3 propri scritti difensivi e chiedeva trattenersi la causa in decisione con termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
Con note di Trattazione del 7 Luglio 2022 le si riportava a Controparte_4 tutti i propri scritti difensivi e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc. Con note di trattazione del 28 luglio 2022 parte attrice affermava che dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio era emerso che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo era da attribuirsi in via esclusiva ed assorbente al comportamento di guida del conducente del veicolo EO 3008 targata FE 312 PC. Ciò era confermato dalla deposizione del teste , il quale, presente all'accaduto, all'udienza del 16 Tes_1
febbraio 2021, ammonito ai sensi dell'art. 251 cpc, aveva confermato la dinamica così come rappresentata da parte attrice, identiche considerazioni erano state rese dalla teste
Inoltre all'udienza sopracitata entrambi i testi escussi di parte convenuta, Testimone_2 sigg. ed , non avevano minimamente confermato quanto CP_6 Controparte_5
sostenuto da parte convenuta ed in particolare il teste , contrariamente a CP_6
quanto affermato alla Polizia Locale intervenuta, era stato estremamente confusionario. A tutto ciò si aggiungeva che il sig. , conducente della EO, oltre a non CP_2
costituirsi in giudizio, non aveva inteso nemmeno rendere l'interrogatorio formale deferitogli, non presentandosi all'udienza del 16 febbraio 2021, senza giustificato motivo e dando, quindi, per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, così come previsto dall'art. 232, 1° comma, c.p.c. Per quanto atteneva invece il rapporto prodotto in atti, parte attrice rilevava che i verbalizzanti non avevano potuto accertare le cause del sinistro poiché intervenuti dopo il verificarsi dello stesso, perciò si erano limitati ad effettuare unicamente i rilievi planimetrici ed a raccogliere le sommarie informazioni rilasciate dai conducenti di alcuni veicoli rimasti per oltre tre ore sul luogo del sinistro perché incolonnati in attesa dei soccorsi e dei rilievi planimetrici. Sul punto, oltre ai sig.ri
[...]
ed , erano stati sentiti a sommarie informazioni anche i sig.ri CP_6 Controparte_5
, e e tra questi, nessuno aveva visto la Persona_1 Controparte_7 CP_2
dinamica del sinistro. Contrariamente a quanto affermavano e ovvero che Per_1 CP_7 la moto aveva urtato prima l'Alfa Romeo e poi il guard rail, affermava che la CP_2
moto dopo aver urtato la sua auto sulla parte posteriore sinistra in scivolata prendeva fuoco e attraversando la corsia opposta prendeva il guard rail e una autovettura che viaggiava con direzione Fondi – Terracina. Pertanto sulla base delle sopracitate considerazioni parte attrice chiedeva al Giudice di voler provvedere ex art. 177 c.p.c. alla revoca integrale, ovvero alla modifica, dell'ordinanza istruttoria resa in data 5 ottobre 2021 poiché fortemente limitativa per l'onere della prova gravante su parte attrice, disponendo l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate in memoria ex art. 183, VI co. n. 2, cpc, ovvero in denegata ipotesi l'ammissione, almeno della sola CTU volta all'accertamento ed alla quantificazione delle gravissime lesioni patite e patende dall'odierno attore sig. . Parte_1
Con note di trattazione scritta del 26 luglio 2022, Controparte_1
si riportava a quanto dedotto negli atti precedenti.
[...]
Con ordinanza del 6 settembre 2022 il Giudice, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti, confermati i precedenti provvedimenti istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 settembre 2023 e ne disponeva la trattazione scritta.
Con note di trattazione del 9 settembre 2024 si riportava a tutti i Controparte_3
propri scritti difensivi
Con note di trattazione del 23 settembre 2024 le si riportava a Controparte_4 tutti i propri scritti
Con note di trattazione del 25 settembre 2024 si riportava a tutti i propri scritti CP_1
Con note di trattazione del 25 settembre 2024 parte attrice si riportava a tutti i propri scritti
Con ordinanza del 26 settembre 2024 il Giudice, letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 25 novembre 2024 e memoria di replica in data 16 dicembre 2024 insistendo nelle richieste istruttorie formulate, nella CTU medica e nelle conclusioni rassegnate in ordine alla responsabilità di nella CP_2
causazione del sinistro per cui è causa.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 11 Controparte_3 novembre 2024 concludendo per la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e nel merito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta attrice in riconvenzionale depositava comparsa CP_1 conclusionale in data 25 novembre 2024 e memoria di replica in data 16 dicembre 2024 concludendo per il rigetto della domanda di e per la condanna in solido di Parte_1 costui e della PA di assicurazioni per il risarcimento dei danni Controparte_8
patiti nella misura di euro 7.908,27 da cui a detrarre euro 1.342,00 già riscossi.
Parte convenuta (ora depositava comparsa Controparte_8 CP_13 conclusionale in data 23 ottobre 2024 e memoria di replica in data 2 dicembre 2024 Contr sostenendo l'infondatezza delle difese di , concludendo per il rigetto delle domande di e riportandosi alle conclusioni già rassegnate. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata. Contr Va, preliminarmente, esaminata la questione sollevata dalla convenuta relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma IV, per la violazione dell'art. 163 n.3 cpc, argomento su cui la Suprema Corte si è più volte espressa, ribadendo con sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012, che: la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma
4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio,
l'oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.
Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto di citazione non emerge l'assoluta incertezza del petitum richiesto, poiché la richiesta attorea di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale specifica la ragione obiettiva sulla quale la domanda si forma, il titolo su cui si fonda l'azione, ovvero i fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato, in forza del quale può sussistere il petitum che è strettamente collegato in entrambi gli aspetti predetti alla causa petendi. Per di più il riferimento ai danni fisici è chiaro e tutt'altro che generico ed indeterminato, tenuto conto della copiosa documentazione allegata dall'attore all'atto introduttivo. Contr E' da ritenersi infondata anche l'eccezione sollevata dalla convenuta riguardo all'improponibilita' e/o improcedibilita' della domanda attorea per violazione degli obblighi di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. a causa della mancata allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, giacché a seguito della richiesta di risarcimento danni attorea, la stessa compagnia assicuratrice, senza richiedere ulteriori integrazioni, con raccomandata del 27 dicembre 2016 comunicava il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria in quanto non riteneva sussistere in capo al proprio assicurato elementi di responsabilità.
In merito invece alla richiesta attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti emerge chiaramente dalle risultanze delle escussioni testimoniali e dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale di Fondi che il sinistro si sia verificato proprio per la condotta imprudente dell'odierno attore il quale, dopo avere effettuato manovra di sorpasso di un veicolo in tratto di strada che non lo consente, divieto indicato da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale, tamponava il mezzo assicurato e perdeva, poi, il controllo del proprio motoveicolo con rovinose Controparte_3
conseguenze. Non risultano attendibili, infatti i testi di parte attrice e Tes_1 Tes_2
escussi all'udienza del 16 febbraio 2021 poiché costoro non solo non hanno reso
[...] dichiarazioni sul posto agli operanti intervenuti ma neppure si sono recati successivamente negli uffici della Polizia Locale di Fondi per verbalizzare ciò che avevano visto sebbene conoscessero l'attore che, a causa dell'incidente, aveva rischiato di perdere la vita. La dinamica riferita dai testi predetti si pone inoltre in contrasto con quanto rilevato in ordine ai punti di impatto che coinvolgono il veicolo EO 3008 nella parte spigolare posteriore sinistra e non già nella fiancata sinistra come invece avrebbe dovuto essere laddove l'automobile avesse improvvisamente sterzato a sinistra come sostenuto da parte attrice, tesi che i testi hanno inteso avvalorare. In proposito deve osservarsi che la teste ha dichiarato: “il punto di impatto è stato sul fianco sinistro posteriore della EO” Tes_2
per poi immediatamente correggersi e riferire “anzi il punto di impatto rispetto al veicolo
è stato lo spigolo posteriore sinistro e quindi non la fiancata” a riprova che la stessa Pt_4
teste aveva ben compreso che la dinamica proposta era compatibile con un urto sulla fiancata e non già con un tamponamento da tergo con in effetti avvenuto. Risultano invece coerenti con i punti d'urto e la dinamica così come ricostruita dagli operanti le altre testimonianze acquisite in istruttoria dai testi e che CP_6 Controparte_5 hanno entrambi riferito che il motoveicolo attoreo era in fase di sorpasso dei numerosi veicoli che procedevano in coda a circa 60 Kmh il teste precisando “ho visto che la CP_6
moto UZ stava sorpassando i veicoli in marcia lenta all'interno della propria mezzeria. Anzi preciso che non so riferire se stava sorpassando” ed inoltre “non so se ha sbattuto dietro o in un altro punto della macchina. Alla rilettura del verbale precisa di aver visto un lampo di fuoco e di non aver visto se la moto e la EO hanno avuto uno scontro. Non ho visto i danni riportati dalla macchina che mi precedeva e neppure della EO” non essendo quindi in grado di riferire particolari utili alla ricostruzione dell'incidente tranne la circostanza, riscontrata e pacifica, che il motoveicolo fosse in fase di sorpasso. Da notare che nell'immediatezza dei fatti aveva dichiarato che la moto proveniva “dal mio stesso senso di marcia Controparte_5
che mi superava e perdendo il controllo invadeva l'altra carreggiata e colpiva un'altra autovettura che viaggiava nel senso opposto di marcia” mentre aveva CP_6
dichiarato “vedevo una moto che viaggiava nella mia direzione opposta che tamponava una macchina bianca che viaggiava come la moto in direzione Terracina/Fondi”. Dalle allegate al rapporto risulta che l'unica macchina bianca fosse la EO che presente il punto di impatto con marcata introflessione proprio nello spigolo posteriore sinistro segno inequivoco del tamponamento subito dalla moto attorea. Pertanto sulla base di tali considerazioni risulta superata la presunzione di pari responsabilità sancita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c in applicazione dei principi della Suprema Corte la quale in tema di responsabilità da sinistro stradale, con scontro tra veicoli stabilisce che “l'accertamento della colpa esclusiva, di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 II comma, nonché dell'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso, con il comportamento dell'altro conducente” (v. Cass. 31/7/2013 n. 18430). e ancora “La presunzione di responsabilità ex art. 2054 II comma Cod. Civ. ha carattere sussidiario giacchè opera solo ove non sia possibile
l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità. Deriva da quanto precede, che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dell'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (v.
Cass. 10/12/2012 n. 22381). In conseguenza di quanto sopraesposto si rigetta la richiesta di risarcimento danni proposta da parte attrice atteso che ricade su quest'ultima l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Quanto alla domanda formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia CP_1
assicuratrice attorea, deve rigettarsi la richiesta di risarcimento danni relativamente alle riparazioni del mezzo incidentato poichè la produzione in giudizio della fattura della carrozzeria da parte della relativa ai lavori di riparazione effettuati sul veicolo CP_1 incidentato, non è sufficiente a dimostrare il danno patito dal proprietario dell'auto.
Sul punto, occorre richiamare il costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale la mera allegazione della fattura di riparazione dell'autoveicolo non costituisce prova del danno in mancanza della dimostrazione dell'effettivo esborso del denaro (v., Cass., n. 124/2016).
L'effettivo pagamento della fattura va, piuttosto, dimostrato allegando la copia del bonifico o la copia dell'assegno con il quale si è corrisposto il dovuto o, ancora, con la deposizione del soggetto terzo che ha emesso il documento e ha effettuato le riparazioni. Infatti, le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cass., n. 23788/2014)
L'esibizione del solo documento contabile non assolve all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare l'entità del danno e degli esborsi effettuati incombente sul proprietario di un veicolo incidentato, che voglia farsi risarcire le spese sostenute per la riparazione del mezzo. Inoltre, si evidenzia, sul punto che secondo costante e condivisibile giurisprudenza, in tema di risarcimento dei danni alle cose, provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (Cass., n. 11765/13). Pertanto, non avendo la convenuta fornito prova certa circa l'esatta quantificazione del CP_1
danno e/o dell'ammontare della spesa effettivamente sostenuta per la riparazione del proprio mezzo, la richiesta del risarcimento dei danni lamentati deve essere rigettata.
Debbono invece ritenersi risarcibili le spese di noleggio documentate e pari a €3.699,27 sostenute nel periodo in cui il veicolo è stato gravato da provvedimento di sequestro penale e per il tempo occorso per la perizia svolta dalla compagnia assicuratrice attorea.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014
(come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018).
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio, liquidate in € 5.097,00 ciascuno in favore di e di Controparte_3 [...]
per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CP_1
c) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei CP_1
confronti di parte attrice e della terza chiamata le Parte_1 [...]
e li condanna in solido tra loro al pagamento in favore della CP_4 CP_1 della somma di €3.699,27, oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...]
presente pronuncia fino al soddisfo;
d) in considerazione del parziale accoglimento della domanda della convenuta CP_1 le spese nel rapporto con la terza chiamata devono
[...] Controparte_8
compensarsi. Lì 3 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava