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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 15 aprile 2025 nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
CP_1
L'Avv. Marco Di Nocera per parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 14.04.2025.
l'Avv. Alfredo Crescenzo per parte convenuta ha depositato note di trattazione scritta in data
07.04.2025.
Il Giudice, viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 540/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “assicurazione danni”, vertente tra
(c.f.: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano alla Via San Faustino n. 61, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Nocera (C.F.
), giusta procura in atti, con domicilio eletto in Napoli via E.A. Mario n. 35 C.F._2
-attore e
C.F. ) con sede legale in Trieste alla Via Machiavelli, 4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti dr. e dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
Alfredo Crescenzo (C.F. giusta procura alle liti per Notaio dr.ssa C.F._3 Per_1 in Trieste dell'11 ottobre 2016 Rep. 4506 e Racc. 3234
[...]
-convenuta
CONCLUSIONI: Con note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive d'udienza del 15.04.25 le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il Sig. conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di accertare: “il buon diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo per il danno subito a seguito del furto dell'autovettura Fiat 500 tg FM474ED, assicurato con e per l'effetto Controparte_1 condannare la , al pagamento dell'indennizzo per il danno subito dall'attore a seguito Controparte_4 del furto dell'autovettura Fiat 500 tg FM474ED, quantificato nella somma complessiva di € 10.260,00, come risulta dalla perizia di parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del furto al dì del soddisfo, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina, il tutto compreso nei limiti di € 26.000; 4) condannare, in ogni caso, essa convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidare in favore del sottoscritto difensore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore assumeva che il giorno 21/05/2019, alle ore 23.00 circa, parcheggiava la propria autovettura Fiat 500 tg FM474ED in Casoria (NA) alla via Montegrappa, 10, all'interno del cortile di sua proprietà e la mattina seguente verso le ore 09:00 il veicolo non c'era più.
Pertanto, in data 22.05.2019, il Sig. provvedeva a denunciarne il furto presso il Commissariato Pt_1 della P.S. di Afragola (NA) e a comunicare l'accaduto alla propria compagnia assicurativa CP_1
e, in data 15/07/2019, inviava tutta la documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice al
[...] fine di ottenere l'indennizzo dovuto.
L'attore assumeva di aver adempiuto ai propri doveri contrattuali e di aver diritto al pagamento dell'indennizzo per il furto dell'autovettura Fiat 500 tg FM474ED, in virtù di contratto di assicurazione nr C656557/0700V01 per l'importo di € 15.700,00, il cui valore commerciale al momento del furto era di € 10.800,00 con uno scoperto indennizzabile del 5% pari ad € 10.260,00.
Costituitasi in data 29.03.21 la in via preliminare eccepiva la nullità della citazione ai Controparte_1 sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. in quanto priva dei requisiti di legge previsti al fine di consentire alla convenuta la precisa individuazione della domanda (petitum) e degli elementi posti dall'istante a fondamento della propria pretesa (causa petendi). In particolare, assumeva che parte attrice non chiariva le circostanze in cui si era verificato l'evento con dovizia di particolari e, pertanto, alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ. Sez. III, n. 17180 del 6/8/2007), dovevano considerarsi, insufficienti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c.
Eccepiva, inoltre che, l'assicurato non chiariva aspetti fondamentali del rapporto assicurativo, non provvedendo a depositare tutta la documentazione richiesta dalla relativamente sia alla prova CP_1 dell'acquisto della vettura, che era stata acquistata in contanti dall'attore per la somma di € 1.000,00, sia per la consegna della seconda chiave, smarrita dal , né depositava rilievi fotografici relativi Pt_1 allo stato dell'autovettura al momento del furto, destando così perplessità sull'accaduto in seno alla
Compagnia.
Difatti, deduceva la società convenuta, dalla certificazione PRA del veicolo oggetto di furto tg.
FM474ED risultava una prima immatricolazione in data 31.01.2018 con indicazione del prezzo in €
12.182,73, poi, la vendita dell'auto in data 15.02.2019 alla sig.ra per soli € 600,00 ed Parte_2 infine all'odierno istante in data 27.02.2019 per € 1.000,00.
La società convenuta proseguiva asserendo che l'attore non potesse richiedere un indennizzo superiore al valore stimato al momento del furto, considerato che la res assicurata era soggetta, col tempo e con l'uso a deprezzamento, senza tuttavia tener conto dell'effettivo valore del mezzo stesso a seguito del grave incidente subito, pertanto, deduceva che era necessario valutare l'effettivo valore commerciale del bene, cui commisurare nel concreto l'indennizzo dovuto come da citata giurisprudenza (Tribunale
Roma sez. XIII 12 settembre 2013 n. 18110; Cassazione civile sez. III 12 novembre 2013 n. 25405 ).
Tanto premesso la società convenuta concludeva per il “rigetto della domanda perché, improponibile
e improcedibile;
rigetto della domanda per nullità dell'atto di citazione;
comparizione delle parti al fine di chiarire le anomalie rilevate;
ordine di esibizione all'attore ex art. 210 c.p.c. della documentazione afferente il pagamento del veicolo al momento dell'acquisto; ad an raggiunto ammissione di CTU estimativa al fine di stabilire il valore commerciale dell'auto attorea al momento del furto in considerazione del deprezzamento relativo al sinistro precedente e ai diversi passaggi di proprietà onerando il CTU di reperire tutta la documentazione eventualmente non prodotta da parte attrice relativa al detto sinistro;
abilitazione alla prova contraria a quella articolata dall'attore sulle stesse circostanze e con gli stessi testi;
rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, nonché prescritta con condanna alle spese”
Con ordinanza del 23.04.2021, il Tribunale rilevato che non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, assegnava alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione delle domanda di mediazione e mesi tre per il suo espletamento ed all'esito, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la prova testimoniale ammessa, mutata la persona fisica del giudicante sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 15.04.25, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare
In via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di contratti assicurativi.
Vi è, infatti, prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione alla procedura della parte convenuta invitata (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice, in allegato al deposito telematico operato in data 26.07.21).
Ancora in via pregiudiziale di rito, va respinta, perché palesemente destituita di fondamento,
l'eccezione, formulata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, di nullità della citazione per asserita genericità della domanda. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta parte appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte. Nel merito
La domanda è infondata e va disattesa per i motivi che si vanno ad illustrare.
In diritto, giova premettere come la ricomprensione dell'evento nel rischio assicurato, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, rientra pienamente nell'onere probatorio che spetta all'assicurato fornire, in adempimento dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova;
correlativamente,
è stato costantemente ritenuto in giurisprudenza che l'assicuratore, nel momento in cui allega l'esclusione dell'evento verificatosi dai rischi garantiti, non propone una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, che non solleva l'assicurato dall'onere probatorio che su di lui incombe (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012; Cass., 20 marzo 2006, n. 6108; Cass., 10 novembre 2003, n.
16831; Cass., 12 febbraio 1998, n. 1473).
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, quindi, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n.
6548/2013). Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto, quindi, modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/
2011). In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto.
A tal fine non può bastare la denuncia penale dell'assicurato che non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato, poiché trattasi di atto proveniente dallo stesso assicurato e unilateralmente formato (Cfr.: Cass.
3.2.2023 n.3446; in questo senso, tra le tante, Cass.
7.11. 2022 n. 32637 e, in precedenza, 10.2.2003 n. 1935).
Secondo pacifica giurisprudenza, difatti, la sola produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dalla prova rigorosa, in primo luogo, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto (cfr. sul punto, tra la giurisprudenza di merito, Corte Appello Milano 05/11/2004, secondo cui "Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che
l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non
è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo”).
Nel caso di specie, con riferimento al verificarsi dell'evento in forza del quale l'istante ha chiesto la corresponsione dell'indennizzo assicurativo (ovvero l'asserito avvenuto furto del veicolo assicurato), parte attrice risulta aver prodotto in atti la sola denuncia di furto, nonché articolato prova testimoniale, tuttavia a mezzo di un unico testimone che si è limitato a rendere dichiarazioni imprecise e lacunose.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste indicato dall'attore in corso di giudizio e di cui non si fa alcuna menzione nella denuncia presentata ai Carabinieri, non sono emersi elementi incontrovertibili in grado di confermare quanto asserito nell'atto introduttivo;
e, difatti, in sede di escussione il teste dichiarava: “sono amico dell'attore e la sera del 21.5.2019 uscimmo insieme con Testimone_1 la Fiat 500 modello a due porte di proprietà dell'attore e tornammo verso le 23,00 dopo essere stati in un bar a Casoria a bere qualcosa;
ricordo che l'attore parcheggiò l'autovettura all'interno del cortile del palazzo dove abitava a Casoria con il padre, ma non ricordo la via;
preciso che il palazzo è dotato di cancello automatico;
ricordo che l'attore chiuse a chiave l'autovettura; io tornai a casa con la mia autovettura che era parcheggiata all'esterno del palazzo;
verso le ore 8,30-8,45 del giorno dopo, mi recai nuovamente a casa dell'attore perché dovevamo andare insieme a visionare una moto da acquistare;
mi recai fuori casa sua e l'attore si accorse, guardando nel cortile, che la sua autovettura era sparita;
vidi che il cancello d'ingresso era stato manomesso in quanto non funzionava più e si apriva “a mano“; l'autovettura dell'attore era in buono stato sia all'interno che all'esterno; non so quanto l'attore abbia pagato per l'acquisto dell'autovettura, mi disse soltanto che fece un affare;
so che effettuò anche delle riparazioni alla Fiat 500 ma nulla so di specifico;
nulla so sulla seconda chiave dell'autovettura in oggetto;
è la prima volta che rendo testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria;
non so se il telecomando che apriva il cancello fosse in macchina”.
Appare evidente che le dichiarazioni del teste risultano alquanto lacunose ed imprecise, non specificando il luogo oggetto del sinistro, né il nome della strada, inoltre, il teste riferisce che il cortile nel quale l'auto veniva parcheggiata era dotato di un cancello automatico che la mattina del furto risultava manomesso e non funzionante. Tale circostanza, non veniva indicata dal nella Pt_1 denuncia presentata ai Carabinieri il giorno 22.05.2019 alle ore 10:05 (All. n. 3 citazione), nella quale l'attore si limita a dichiarare: “stamattina verso le ore 9,00 nell'uscire di casa mi sono accorto che la mia auto era stata rubata. Non vi sono telecamere in loco. Sono assicurato per tali eventi”.
La infondatezza della domanda emerge in modo evidente anche dalle circostanziate e documentate eccezioni sollevate dalla convenuta Compagnia Assicurativa, che hanno posto seriamente in dubbio la stessa circostanza che il veicolo assicurato fosse effettivamente esistente e marciante alla data del presunto furto.
Ed invero, parte convenuta ha prodotto in atti estratto cronologico rilasciato dal PRA (All. 7 citazione) dal quale si rileva che il menzionato veicolo oggetto di furto tg. FM474ED, risultava da una prima immatricolazione venduto in data 31.01.2018 per € 12.182,73, poi successivamente venduto in data
15.02.2019 alla sig.ra per soli € 600,00 ed infine all'odierno istante in data Parte_2
27.02.2019 per € 1.000,00.
Orbene, appare evidente che il veicolo veniva acquistato dal incidentato o comunque Pt_1 gravemente danneggiato, stante il deprezzamento subito dall'auto e che alcuna prova è stata fornita dall'istante in merito a eventuali riparazioni, e sul punto alcun valore può avere la allegata perizia di parte dallo stesso allegata. Difatti, la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass.
Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv.
607812- 01). Pertanto, essendo carente la prova sulle condizioni dell'autoveicolo al momento del furto, non risulta possibile effettuare una valutazione economica dell'auto, essendo la detta perizia del tutto ininfluente.
A quanto esposto si aggiunga che la compagnia assicurativa convenuta ha anche eccepito l'inoperatività della polizza per mancata consegna delle chiavi della vettura.
Secondo la giurisprudenza (tra le altre Cass. Sez. Terza Civile n. 14422 del 15.7.2016) è legittimo il comportamento dell'assicurazione che non indennizza il furto dell'auto senza la riconsegna delle chiavi, ove previsto nelle condizioni generali di polizza. La Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare il principio di diritto affermato da Cass. n. 10194 del 2010, nel senso che: “Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e quindi – ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso”.
I superiori rilievi inducono a ritenere del tutto infondati i fatti allegati in citazione dall'attore e posti a sostegno della domanda (cfr. art. 2697 c.c.), che, pertanto, va disattesa.
Sulle spese
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M.).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Carmela
Esposito, decidendo la controversia come in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda;
2. condanna l'attore, , al pagamento, in favore di parte convenuta, in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 15/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 15 aprile 2025 nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
CP_1
L'Avv. Marco Di Nocera per parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 14.04.2025.
l'Avv. Alfredo Crescenzo per parte convenuta ha depositato note di trattazione scritta in data
07.04.2025.
Il Giudice, viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 540/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “assicurazione danni”, vertente tra
(c.f.: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano alla Via San Faustino n. 61, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Nocera (C.F.
), giusta procura in atti, con domicilio eletto in Napoli via E.A. Mario n. 35 C.F._2
-attore e
C.F. ) con sede legale in Trieste alla Via Machiavelli, 4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti dr. e dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
Alfredo Crescenzo (C.F. giusta procura alle liti per Notaio dr.ssa C.F._3 Per_1 in Trieste dell'11 ottobre 2016 Rep. 4506 e Racc. 3234
[...]
-convenuta
CONCLUSIONI: Con note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive d'udienza del 15.04.25 le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il Sig. conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di accertare: “il buon diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo per il danno subito a seguito del furto dell'autovettura Fiat 500 tg FM474ED, assicurato con e per l'effetto Controparte_1 condannare la , al pagamento dell'indennizzo per il danno subito dall'attore a seguito Controparte_4 del furto dell'autovettura Fiat 500 tg FM474ED, quantificato nella somma complessiva di € 10.260,00, come risulta dalla perizia di parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del furto al dì del soddisfo, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina, il tutto compreso nei limiti di € 26.000; 4) condannare, in ogni caso, essa convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidare in favore del sottoscritto difensore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore assumeva che il giorno 21/05/2019, alle ore 23.00 circa, parcheggiava la propria autovettura Fiat 500 tg FM474ED in Casoria (NA) alla via Montegrappa, 10, all'interno del cortile di sua proprietà e la mattina seguente verso le ore 09:00 il veicolo non c'era più.
Pertanto, in data 22.05.2019, il Sig. provvedeva a denunciarne il furto presso il Commissariato Pt_1 della P.S. di Afragola (NA) e a comunicare l'accaduto alla propria compagnia assicurativa CP_1
e, in data 15/07/2019, inviava tutta la documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice al
[...] fine di ottenere l'indennizzo dovuto.
L'attore assumeva di aver adempiuto ai propri doveri contrattuali e di aver diritto al pagamento dell'indennizzo per il furto dell'autovettura Fiat 500 tg FM474ED, in virtù di contratto di assicurazione nr C656557/0700V01 per l'importo di € 15.700,00, il cui valore commerciale al momento del furto era di € 10.800,00 con uno scoperto indennizzabile del 5% pari ad € 10.260,00.
Costituitasi in data 29.03.21 la in via preliminare eccepiva la nullità della citazione ai Controparte_1 sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. in quanto priva dei requisiti di legge previsti al fine di consentire alla convenuta la precisa individuazione della domanda (petitum) e degli elementi posti dall'istante a fondamento della propria pretesa (causa petendi). In particolare, assumeva che parte attrice non chiariva le circostanze in cui si era verificato l'evento con dovizia di particolari e, pertanto, alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ. Sez. III, n. 17180 del 6/8/2007), dovevano considerarsi, insufficienti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c.
Eccepiva, inoltre che, l'assicurato non chiariva aspetti fondamentali del rapporto assicurativo, non provvedendo a depositare tutta la documentazione richiesta dalla relativamente sia alla prova CP_1 dell'acquisto della vettura, che era stata acquistata in contanti dall'attore per la somma di € 1.000,00, sia per la consegna della seconda chiave, smarrita dal , né depositava rilievi fotografici relativi Pt_1 allo stato dell'autovettura al momento del furto, destando così perplessità sull'accaduto in seno alla
Compagnia.
Difatti, deduceva la società convenuta, dalla certificazione PRA del veicolo oggetto di furto tg.
FM474ED risultava una prima immatricolazione in data 31.01.2018 con indicazione del prezzo in €
12.182,73, poi, la vendita dell'auto in data 15.02.2019 alla sig.ra per soli € 600,00 ed Parte_2 infine all'odierno istante in data 27.02.2019 per € 1.000,00.
La società convenuta proseguiva asserendo che l'attore non potesse richiedere un indennizzo superiore al valore stimato al momento del furto, considerato che la res assicurata era soggetta, col tempo e con l'uso a deprezzamento, senza tuttavia tener conto dell'effettivo valore del mezzo stesso a seguito del grave incidente subito, pertanto, deduceva che era necessario valutare l'effettivo valore commerciale del bene, cui commisurare nel concreto l'indennizzo dovuto come da citata giurisprudenza (Tribunale
Roma sez. XIII 12 settembre 2013 n. 18110; Cassazione civile sez. III 12 novembre 2013 n. 25405 ).
Tanto premesso la società convenuta concludeva per il “rigetto della domanda perché, improponibile
e improcedibile;
rigetto della domanda per nullità dell'atto di citazione;
comparizione delle parti al fine di chiarire le anomalie rilevate;
ordine di esibizione all'attore ex art. 210 c.p.c. della documentazione afferente il pagamento del veicolo al momento dell'acquisto; ad an raggiunto ammissione di CTU estimativa al fine di stabilire il valore commerciale dell'auto attorea al momento del furto in considerazione del deprezzamento relativo al sinistro precedente e ai diversi passaggi di proprietà onerando il CTU di reperire tutta la documentazione eventualmente non prodotta da parte attrice relativa al detto sinistro;
abilitazione alla prova contraria a quella articolata dall'attore sulle stesse circostanze e con gli stessi testi;
rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, nonché prescritta con condanna alle spese”
Con ordinanza del 23.04.2021, il Tribunale rilevato che non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, assegnava alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione delle domanda di mediazione e mesi tre per il suo espletamento ed all'esito, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la prova testimoniale ammessa, mutata la persona fisica del giudicante sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 15.04.25, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare
In via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di contratti assicurativi.
Vi è, infatti, prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione alla procedura della parte convenuta invitata (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice, in allegato al deposito telematico operato in data 26.07.21).
Ancora in via pregiudiziale di rito, va respinta, perché palesemente destituita di fondamento,
l'eccezione, formulata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, di nullità della citazione per asserita genericità della domanda. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta parte appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte. Nel merito
La domanda è infondata e va disattesa per i motivi che si vanno ad illustrare.
In diritto, giova premettere come la ricomprensione dell'evento nel rischio assicurato, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, rientra pienamente nell'onere probatorio che spetta all'assicurato fornire, in adempimento dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova;
correlativamente,
è stato costantemente ritenuto in giurisprudenza che l'assicuratore, nel momento in cui allega l'esclusione dell'evento verificatosi dai rischi garantiti, non propone una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, che non solleva l'assicurato dall'onere probatorio che su di lui incombe (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012; Cass., 20 marzo 2006, n. 6108; Cass., 10 novembre 2003, n.
16831; Cass., 12 febbraio 1998, n. 1473).
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, quindi, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n.
6548/2013). Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto, quindi, modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/
2011). In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto.
A tal fine non può bastare la denuncia penale dell'assicurato che non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato, poiché trattasi di atto proveniente dallo stesso assicurato e unilateralmente formato (Cfr.: Cass.
3.2.2023 n.3446; in questo senso, tra le tante, Cass.
7.11. 2022 n. 32637 e, in precedenza, 10.2.2003 n. 1935).
Secondo pacifica giurisprudenza, difatti, la sola produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dalla prova rigorosa, in primo luogo, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto (cfr. sul punto, tra la giurisprudenza di merito, Corte Appello Milano 05/11/2004, secondo cui "Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che
l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non
è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo”).
Nel caso di specie, con riferimento al verificarsi dell'evento in forza del quale l'istante ha chiesto la corresponsione dell'indennizzo assicurativo (ovvero l'asserito avvenuto furto del veicolo assicurato), parte attrice risulta aver prodotto in atti la sola denuncia di furto, nonché articolato prova testimoniale, tuttavia a mezzo di un unico testimone che si è limitato a rendere dichiarazioni imprecise e lacunose.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste indicato dall'attore in corso di giudizio e di cui non si fa alcuna menzione nella denuncia presentata ai Carabinieri, non sono emersi elementi incontrovertibili in grado di confermare quanto asserito nell'atto introduttivo;
e, difatti, in sede di escussione il teste dichiarava: “sono amico dell'attore e la sera del 21.5.2019 uscimmo insieme con Testimone_1 la Fiat 500 modello a due porte di proprietà dell'attore e tornammo verso le 23,00 dopo essere stati in un bar a Casoria a bere qualcosa;
ricordo che l'attore parcheggiò l'autovettura all'interno del cortile del palazzo dove abitava a Casoria con il padre, ma non ricordo la via;
preciso che il palazzo è dotato di cancello automatico;
ricordo che l'attore chiuse a chiave l'autovettura; io tornai a casa con la mia autovettura che era parcheggiata all'esterno del palazzo;
verso le ore 8,30-8,45 del giorno dopo, mi recai nuovamente a casa dell'attore perché dovevamo andare insieme a visionare una moto da acquistare;
mi recai fuori casa sua e l'attore si accorse, guardando nel cortile, che la sua autovettura era sparita;
vidi che il cancello d'ingresso era stato manomesso in quanto non funzionava più e si apriva “a mano“; l'autovettura dell'attore era in buono stato sia all'interno che all'esterno; non so quanto l'attore abbia pagato per l'acquisto dell'autovettura, mi disse soltanto che fece un affare;
so che effettuò anche delle riparazioni alla Fiat 500 ma nulla so di specifico;
nulla so sulla seconda chiave dell'autovettura in oggetto;
è la prima volta che rendo testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria;
non so se il telecomando che apriva il cancello fosse in macchina”.
Appare evidente che le dichiarazioni del teste risultano alquanto lacunose ed imprecise, non specificando il luogo oggetto del sinistro, né il nome della strada, inoltre, il teste riferisce che il cortile nel quale l'auto veniva parcheggiata era dotato di un cancello automatico che la mattina del furto risultava manomesso e non funzionante. Tale circostanza, non veniva indicata dal nella Pt_1 denuncia presentata ai Carabinieri il giorno 22.05.2019 alle ore 10:05 (All. n. 3 citazione), nella quale l'attore si limita a dichiarare: “stamattina verso le ore 9,00 nell'uscire di casa mi sono accorto che la mia auto era stata rubata. Non vi sono telecamere in loco. Sono assicurato per tali eventi”.
La infondatezza della domanda emerge in modo evidente anche dalle circostanziate e documentate eccezioni sollevate dalla convenuta Compagnia Assicurativa, che hanno posto seriamente in dubbio la stessa circostanza che il veicolo assicurato fosse effettivamente esistente e marciante alla data del presunto furto.
Ed invero, parte convenuta ha prodotto in atti estratto cronologico rilasciato dal PRA (All. 7 citazione) dal quale si rileva che il menzionato veicolo oggetto di furto tg. FM474ED, risultava da una prima immatricolazione venduto in data 31.01.2018 per € 12.182,73, poi successivamente venduto in data
15.02.2019 alla sig.ra per soli € 600,00 ed infine all'odierno istante in data Parte_2
27.02.2019 per € 1.000,00.
Orbene, appare evidente che il veicolo veniva acquistato dal incidentato o comunque Pt_1 gravemente danneggiato, stante il deprezzamento subito dall'auto e che alcuna prova è stata fornita dall'istante in merito a eventuali riparazioni, e sul punto alcun valore può avere la allegata perizia di parte dallo stesso allegata. Difatti, la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass.
Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv.
607812- 01). Pertanto, essendo carente la prova sulle condizioni dell'autoveicolo al momento del furto, non risulta possibile effettuare una valutazione economica dell'auto, essendo la detta perizia del tutto ininfluente.
A quanto esposto si aggiunga che la compagnia assicurativa convenuta ha anche eccepito l'inoperatività della polizza per mancata consegna delle chiavi della vettura.
Secondo la giurisprudenza (tra le altre Cass. Sez. Terza Civile n. 14422 del 15.7.2016) è legittimo il comportamento dell'assicurazione che non indennizza il furto dell'auto senza la riconsegna delle chiavi, ove previsto nelle condizioni generali di polizza. La Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare il principio di diritto affermato da Cass. n. 10194 del 2010, nel senso che: “Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e quindi – ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso”.
I superiori rilievi inducono a ritenere del tutto infondati i fatti allegati in citazione dall'attore e posti a sostegno della domanda (cfr. art. 2697 c.c.), che, pertanto, va disattesa.
Sulle spese
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M.).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Carmela
Esposito, decidendo la controversia come in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda;
2. condanna l'attore, , al pagamento, in favore di parte convenuta, in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 15/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.