(Decisione della causa).
Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa e' rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni.
(171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".