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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1545/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1545/2023 promossa da
, rappresentato e difeso da Avv. MANZOLI STEFANO, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
e , rappresentati e difesi da Avv.ti PASTORE Controparte_1 CP_2
DANILO e ZARAMELLA PAOLO;
presso cui è elettivamente domiciliato
APPELLATI
OGGETTO: riassunzione a seguito di ordinanza n. 29724/2023 emessa in data 26.09.2023 dalla Corte di Cassazione e appello della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte
d'Appello di Torino in data 17.02.2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17.2.2022: - confermare la sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui ha disposto la regolazione delle spese di lite del grado;
- compensare integralmente, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, le spese del giudizio di rinvio, stante l'accoglimento solo parziale delle domande ivi formulate dai sig.ri
; CP_1
- condannare per l'effetto i sig.ri alla restituzione delle somme percepite a titolo CP_1
di spese in esecuzione della sentenza quivi impugnata;
- condannare i sig.ri alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative CP_1
al giudizio di Cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condannare gli odierni convenuti alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative al presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per le parti appellate
nel merito
dichiarare inammissibili e/o respingere le conclusioni tutte formulate dall'appellante in riassunzione e per l'effetto confermare la sentenza 184/2022, della Corte d'Appello di Pt_1
Torino, Sezione I Civile, con eventualmente diversa motivazione;
in punto spese
con liquidazione a proprio favore delle spese del giudizio di Cassazione definito con ordinanza numero 29724/2023, depositata il 26 ottobre '23, ovvero con compensazione;
con applicazione del disposto dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio tutti, Iva, Cpa e spese generali ex l.p.f., spese di negoziazione assistita e/o mediazione, spese di consulenza tecnica anche di parte ove disposta, il tutto secondo quanto documentato in giudizio ovvero con riferimento ai parametri di liquidazione, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali, oltre rivalutazione monetaria, interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., sino al saldo e successive occorrende, ponendo il definitivo pagamento del contributo unificato nella misura dovuta ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia, nonché le imposte di registrazione degli atti, a carico della controparte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in via monitoria nei confronti dei FR e Parte_1 Controparte_1
avanti il Tribunale di Ivrea, al fine di ottenere il pagamento della somma di € CP_2
7.230,18, da questi dovuta a titolo di compensi per attività professionale svolta in loro favore negli anni precedenti. Tale pretesa si fondava sull'esito di un giudizio di accertamento negativo promosso dagli odierni appellati, definitosi con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 521/2012, con cui veniva riconosciuta come dovuta in favore del Geom. la somma di € 5.766,20 Pt_1
oltre 4% CPG ed oltre IVA 22% , per un totale € 7.230,18.
In accoglimento del suddetto ricorso, il Tribunale di Ivrea emetteva decreto n. 621/2015 con cui veniva ingiunto agli odierni appellati il pagamento della somma di € 7.230,18, oltre interessi e spese. I sig.ri provvedevano al pagamento della somma ingiunta, con riserva CP_1
di opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 20.6.2015 i sigg.ri proponevano CP_1
opposizione, eccependo l'insussistenza dei presupposti per il procedimento monitorio per mancanza di fattura, l'erroneità delle somme oggetto di ricorso, ritenendo corretta, sulla base della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 521/2012, quella di € 6.237,71 anziché quella maggiore ingiunta;
in via riconvenzionale gli stessi chiedevano la compensazione della somma ingiunta con quella di € 5.900 riconosciuta dal Tribunale di Ivrea nella medesima sentenza, a titolo di ripetizione dell'indebito, la compensazione della somma ingiunta con quella di € 97,12 dovuta dal quale rimborso dell'imposta di registro relativa alla sentenza stessa ed il Pt_1 risarcimento dei “danni derivanti dalla necessità di ricorrere al credito per far fronte al relativo esborso“, quantificati in € 10.000,00.
Con sentenza n. 378/2017 il Tribunale di Ivrea riteneva fondata l'eccezione di compensazione della somma di € 5.900; dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all'eccezione di compensazione della somma di € 97,12; respingeva gli altri motivi di opposizione;
revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti al pagamento della somma capitale di € 1.340,18; compensava le spese di lite nella misura del
30%, condannando gli opponenti al pagamento della differenza.
I sig.ri proponevano appello avverso la sentenza n. 378/2017 del Tribunale di CP_1
Ivrea, richiedendone la riforma ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui l'opposto non veniva condannato alla restituzione di quanto percepito in forza del decreto ingiuntivo, nonchè ex artt 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui gli opponenti venivano condannati al pagamento delle spese di lite, seppur parzialmente compensate.
si costituiva, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo Parte_1
appello incidentale, con il quale censurava la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione di prescrizione del credito vantato a titolo di restituzione dell'importo di € 5.900 (in quanto il pagamento indebito era avvenuto negli anni 2002-2003, mentre l'opposizione a decreto ingiuntivo in cui era stata proposta domanda di compensazione era stata introdotta solo nel 2015.
La causa veniva decisa con sentenza n. 995 del 23.5.2018 con cui la Corte d'Appello di
Torino respingeva l'appello principale e quello incidentale, compensando integralmente le spese di lite del grado.
Avverso il provvedimento di secondo grado, i sig.ri proponevano ricorso per CP_1
Cassazione per avere la corte territoriale illegittimamente respinto la domanda di restituzione delle somme corrisposte in adempimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nonché per avere compensato le spese di lite nella misura del 30%, condannando gli opponenti al pagamento della differenza.
Con ordinanza n. 15457/2020 del 20.2.2020, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo motivo;
cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. i sig.ri davano CP_1
prosecuzione al giudizio, chiedendo la riforma parziale della sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea, al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato a seguito di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n. 621/2015, nonché, in punto spese, la riforma della decisione di parziale compensazione e condanna degli appellanti alle spese di lite di opposizione.
Con sentenza n. 184/2022 la Corte d'Appello di Torino accoglieva l'appello condannando il geom. alla restituzione della somma di € 7.180,52, nonché al Pt_1
pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
in particolare compensava le spese di lite nel giudizio di primo grado tra le parti nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico dell'odierno appellante e lo condannava al pagamento delle spese di lite di tutti i successivi gradi di giudizio a favore dei sig.ri . CP_1
Con ricorso del 18.4.2021 il sig. adiva la Suprema Corte di Cassazione Pt_1 impugnando la sentenza n. 184/2022 della Corte d'Appello di Torino ed eccependo la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'illegittimità della condanna alla rifusione delle spese della parte “parzialmente vittoriosa”.
Con ordinanza depositata il 26.10.2023 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, ovverossia a Codesta Sezione.
Con atto di citazione in riassunzione chiedeva, in riforma della sentenza Parte_1
n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17.02.2022, la conferma della sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui aveva disposto la regolazione delle spese di lite del grado, con compensazione integrale o parziale delle spese del giudizio di rinvio e condanna dei sig.ri alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese CP_1
in esecuzione della sentenza quivi impugnata;
oltre alla rifusione in favore del difensore dell'esponente, dichiaratosi antistatario, delle spese relative al giudizio di Cassazione e del presente grado di giudizio.
Gli appellati si costituivano chiedendo la conferma della sentenza n. 184/2022 emessa della Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile, con il favore, ovvero compensazione, delle spese del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 29724/2023, applicazione del disposto dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. e la rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
All'udienza del 15.01.2025 le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle di cui ai rispettivi fogli a parte trasmessi telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
La Sezione I^ di Codesta Corte ha accolto l'appello dei FR , ritenendo CP_1
pienamente ammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 621/2015, revocato dal Tribunale di Ivrea con sentenza n. 995/2018, e affermando il principio per cui il giudice possa accogliere solo parzialmente le domande formulate dalle parti, senza che tale parzialità di accoglimento possa in alcun modo inficiare la fondatezza della domanda medesima.
Ciò chiarito, considerato che il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate, non trattandosi di un profilo meramente esecutivo, e che risulta provato e documentale l'esatto importo versato dai in esecuzione del decreto CP_1
ingiuntivo in discorso, la domanda di restituzione è stata accolta per la differenza tra quanto versato dai al pari a euro 8.520,70, e l'importo dovuto dagli stessi al CP_1 Pt_1
geometra, accertato dalla sentenza di primo grado in euro 1.340,18.
Per tali motivi, è stato condannato a restituire la somma di euro 7.180,52, Parte_1
oltre interessi decorrenti, a partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo, con compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico del medesimo, oltre alla refusione alla controparte delle spese di secondo grado, di legittimità e del giudizio di rinvio.
2) I motivi di appello proposti da con l'atto di citazione in riassunzione Parte_1
L'appellante ha nella sostanza articolato un unico motivo d'appello, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data
17.02.2022, con conferma della sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea in punto spese di lite del grado.
La sentenza impugnata viene censurata per avere condannato la parte “parzialmente vittoriosa” alla rifusione delle spese di lite, in contrasto con il disposto normativo di cui agli artt. 91 e 92 cpc;
ciò in quanto, se vi è soccombenza reciproca o parziale ed il giudice decide di compensare le spese solo in parte, l'aliquota di spese che il giudice ritenga di non compensare resterebbe disciplinata dall'art. 91 c.p.c.
Afferma in particolare l'appellante che non si possa accomunare la posizione dell'attore parzialmente vittorioso a quella del convenuto parzialmente soccombente, giacché solo il primo, a fronte dell'inadempimento altrui, è stato costretto a ricorrere al giudice e a sostenere le relative spese.
Il Tribunale di Ivrea, con precedente pronuncia n. 378/2017, avrebbe, pertanto, correttamente osservato la sostanziale vittoria di quanto alla domanda di Parte_1 condanna dei al pagamento delle parcelle, seppur ridotta per la compensazione, a CP_1
fronte della soccombenza degli odierni appellati in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, di per sé prevalente sia in termini qualitativi, essendo molteplici le domande formulate dai , che quantitativi, essendo le domande degli originari opponenti CP_1
riconosciute per meno del 35%.
Alla luce di tali elementi e della cassazione della sentenza impugnata, che ha ribadito il principio per cui la parte “parzialmente vittoriosa” non può essere condannata alla refusione delle spese, potendo tale situazione solo giustificare la compensazione parziale o totale delle stesse, l'appellante ritiene logico e giuridicamente corretto che venga confermata la regolazione delle spese di lite formulata dal Giudice di primo grado.
Conseguentemente chiede la compensazione, anche solo parziale, delle spese del giudizio di rinvio liquidate nella sentenza cassata, posto che la regolazione ivi formulata, considera i sig.ri come totalmente vittoriosi anche in tale grado mentre, nella realtà, CP_1
risulta accolta la sola domanda restitutoria, mentre quella di riformulazione delle spese di primo grado è risultata infondata all'esito del giudizio di legittimità.
3) La difesa di e CP_2 Controparte_1
Gli appellati contestano l'impugnazione avversaria, asserendo che non si sia trattato di accoglimento della domanda in misura ridotta, quanto di una vicenda diversa, in virtù della quale il credito del professionista è stato oggetto di limitazione, ontologicamente successiva, per effetto dell'accoglimento di domanda riconvenzionale proposta da parte dei FR
. CP_1
Il professionista ha insistito giudiziariamente per vedersi riconoscere un importo capitale di € 7.230,18, quando al più aveva diritto a un importo capitale per differenza di €
1.340,18, passato illo tempore in giudicato.
Per tali motivi chiedono la conferma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte
d'Appello di Torino in data 17.02.2022, con liquidazione a proprio favore, o con compensazione, delle spese del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 29724/2023, applicazione del disposto dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. e con la rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
4) I motivi della decisione
Il motivo di appello merita accoglimento. Innanzitutto, trattandosi di giudizio di rinvio, occorre ribadire che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto espressa dalla
Corte di cassazione con ordinanza n. 29724/2023 vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi.
Non pare, quindi, più revocabile in dubbio come nell'odierna vicenda non si possa disquisire di soccombenza reciproca, ma solo di soccombenza parziale, in quanto la domanda del è stata accolta fin dal primo grado, sebbene in misura ridotta. Pt_1
Conseguentemente, come ben espresso dalla Suprema Corte, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c..
Non è pertanto possibile addivenire alla conferma della sentenza della Corte di
Appello 184/2022 come richiesto dagli appellati, in quanto con questa statuizione l'appellante è stato condannato a rifondere loro gran parte delle spese del giudizio, in misura diversa a seconda dei vari gradi di giudizio.
In tema di spese processuali è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
(v. Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 – 01 e conf.
Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024, Rv. 672654 – 01).
Nel caso in esame, considerato che il motivo del ricorso per cassazione era proprio la statuizione sulle spese di primo grado, non vi è dubbio che occorre decidere sulle stesse in base all'esito complessivo della lite.
Considerato che l'accoglimento della domanda restitutoria avanzata dagli appellati non ha influito sull'importo del credito definitivamente riconosciuto all'appellante, che tuttavia, è stato pari a circa il 20% di quello originariamente richiesto per l'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dagli appellati, si ritiene congruo compensare le spese di lite nella misura del 50% e conseguentemente condannare gli appellati alla refusione del restante 50% degli importi liquidati e liquidandi (considerando per il primo grado l'importo totale di € 1.615,00, indicato nella parte motiva della sentenza prima della compensazione del 30% in tale sede operata).
Occorre, inoltre, per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione delle somme percepite in eccesso a titolo di spese in esecuzione della sentenza quivi impugnata.
Per quanto riguarda le spese da liquidare nel presente grado di giudizio, le stesse sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo allo scaglione di riferimento – da euro 5.200,00 a euro 26.000,00 considerato l'importo delle spese complessivamente liquidato – e, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Pertanto, le spese di lite per il ricorso per Cassazione si liquidano in complessivi euro
3.082,00, di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 1.134,00 per la fase introduttiva ed euro 672,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il presente giudizio di rinvio si liquidano in complessivi euro
4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
922 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio proposta da nei Parte_1
confronti di e con atto di citazione in riassunzione del CP_2 Controparte_1
01.12.2023, in accoglimento dei motivi formulati:
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_2
e a rifondere al difensore antistatario di il restante Controparte_1 Parte_1
importo del 50% sugli importi liquidati e liquidandi, considerato l'importo di € 1.615,00 con riferimento al giudizio di primo grado;
- condanna per l'effetto e CP_2 Controparte_1
alla restituzione delle somme percepite in eccedenza a titolo di spese in esecuzione della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data
17.02.2022.
- liquida le spese di lite per il ricorso per Cassazione in complessivi euro 3.082,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- liquida le spese di lite per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 16.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1545/2023 promossa da
, rappresentato e difeso da Avv. MANZOLI STEFANO, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
e , rappresentati e difesi da Avv.ti PASTORE Controparte_1 CP_2
DANILO e ZARAMELLA PAOLO;
presso cui è elettivamente domiciliato
APPELLATI
OGGETTO: riassunzione a seguito di ordinanza n. 29724/2023 emessa in data 26.09.2023 dalla Corte di Cassazione e appello della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte
d'Appello di Torino in data 17.02.2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17.2.2022: - confermare la sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui ha disposto la regolazione delle spese di lite del grado;
- compensare integralmente, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, le spese del giudizio di rinvio, stante l'accoglimento solo parziale delle domande ivi formulate dai sig.ri
; CP_1
- condannare per l'effetto i sig.ri alla restituzione delle somme percepite a titolo CP_1
di spese in esecuzione della sentenza quivi impugnata;
- condannare i sig.ri alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative CP_1
al giudizio di Cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condannare gli odierni convenuti alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative al presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per le parti appellate
nel merito
dichiarare inammissibili e/o respingere le conclusioni tutte formulate dall'appellante in riassunzione e per l'effetto confermare la sentenza 184/2022, della Corte d'Appello di Pt_1
Torino, Sezione I Civile, con eventualmente diversa motivazione;
in punto spese
con liquidazione a proprio favore delle spese del giudizio di Cassazione definito con ordinanza numero 29724/2023, depositata il 26 ottobre '23, ovvero con compensazione;
con applicazione del disposto dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio tutti, Iva, Cpa e spese generali ex l.p.f., spese di negoziazione assistita e/o mediazione, spese di consulenza tecnica anche di parte ove disposta, il tutto secondo quanto documentato in giudizio ovvero con riferimento ai parametri di liquidazione, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali, oltre rivalutazione monetaria, interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., sino al saldo e successive occorrende, ponendo il definitivo pagamento del contributo unificato nella misura dovuta ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia, nonché le imposte di registrazione degli atti, a carico della controparte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in via monitoria nei confronti dei FR e Parte_1 Controparte_1
avanti il Tribunale di Ivrea, al fine di ottenere il pagamento della somma di € CP_2
7.230,18, da questi dovuta a titolo di compensi per attività professionale svolta in loro favore negli anni precedenti. Tale pretesa si fondava sull'esito di un giudizio di accertamento negativo promosso dagli odierni appellati, definitosi con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 521/2012, con cui veniva riconosciuta come dovuta in favore del Geom. la somma di € 5.766,20 Pt_1
oltre 4% CPG ed oltre IVA 22% , per un totale € 7.230,18.
In accoglimento del suddetto ricorso, il Tribunale di Ivrea emetteva decreto n. 621/2015 con cui veniva ingiunto agli odierni appellati il pagamento della somma di € 7.230,18, oltre interessi e spese. I sig.ri provvedevano al pagamento della somma ingiunta, con riserva CP_1
di opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 20.6.2015 i sigg.ri proponevano CP_1
opposizione, eccependo l'insussistenza dei presupposti per il procedimento monitorio per mancanza di fattura, l'erroneità delle somme oggetto di ricorso, ritenendo corretta, sulla base della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 521/2012, quella di € 6.237,71 anziché quella maggiore ingiunta;
in via riconvenzionale gli stessi chiedevano la compensazione della somma ingiunta con quella di € 5.900 riconosciuta dal Tribunale di Ivrea nella medesima sentenza, a titolo di ripetizione dell'indebito, la compensazione della somma ingiunta con quella di € 97,12 dovuta dal quale rimborso dell'imposta di registro relativa alla sentenza stessa ed il Pt_1 risarcimento dei “danni derivanti dalla necessità di ricorrere al credito per far fronte al relativo esborso“, quantificati in € 10.000,00.
Con sentenza n. 378/2017 il Tribunale di Ivrea riteneva fondata l'eccezione di compensazione della somma di € 5.900; dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all'eccezione di compensazione della somma di € 97,12; respingeva gli altri motivi di opposizione;
revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti al pagamento della somma capitale di € 1.340,18; compensava le spese di lite nella misura del
30%, condannando gli opponenti al pagamento della differenza.
I sig.ri proponevano appello avverso la sentenza n. 378/2017 del Tribunale di CP_1
Ivrea, richiedendone la riforma ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui l'opposto non veniva condannato alla restituzione di quanto percepito in forza del decreto ingiuntivo, nonchè ex artt 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui gli opponenti venivano condannati al pagamento delle spese di lite, seppur parzialmente compensate.
si costituiva, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo Parte_1
appello incidentale, con il quale censurava la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione di prescrizione del credito vantato a titolo di restituzione dell'importo di € 5.900 (in quanto il pagamento indebito era avvenuto negli anni 2002-2003, mentre l'opposizione a decreto ingiuntivo in cui era stata proposta domanda di compensazione era stata introdotta solo nel 2015.
La causa veniva decisa con sentenza n. 995 del 23.5.2018 con cui la Corte d'Appello di
Torino respingeva l'appello principale e quello incidentale, compensando integralmente le spese di lite del grado.
Avverso il provvedimento di secondo grado, i sig.ri proponevano ricorso per CP_1
Cassazione per avere la corte territoriale illegittimamente respinto la domanda di restituzione delle somme corrisposte in adempimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nonché per avere compensato le spese di lite nella misura del 30%, condannando gli opponenti al pagamento della differenza.
Con ordinanza n. 15457/2020 del 20.2.2020, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo motivo;
cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. i sig.ri davano CP_1
prosecuzione al giudizio, chiedendo la riforma parziale della sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea, al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato a seguito di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n. 621/2015, nonché, in punto spese, la riforma della decisione di parziale compensazione e condanna degli appellanti alle spese di lite di opposizione.
Con sentenza n. 184/2022 la Corte d'Appello di Torino accoglieva l'appello condannando il geom. alla restituzione della somma di € 7.180,52, nonché al Pt_1
pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
in particolare compensava le spese di lite nel giudizio di primo grado tra le parti nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico dell'odierno appellante e lo condannava al pagamento delle spese di lite di tutti i successivi gradi di giudizio a favore dei sig.ri . CP_1
Con ricorso del 18.4.2021 il sig. adiva la Suprema Corte di Cassazione Pt_1 impugnando la sentenza n. 184/2022 della Corte d'Appello di Torino ed eccependo la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'illegittimità della condanna alla rifusione delle spese della parte “parzialmente vittoriosa”.
Con ordinanza depositata il 26.10.2023 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, ovverossia a Codesta Sezione.
Con atto di citazione in riassunzione chiedeva, in riforma della sentenza Parte_1
n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17.02.2022, la conferma della sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui aveva disposto la regolazione delle spese di lite del grado, con compensazione integrale o parziale delle spese del giudizio di rinvio e condanna dei sig.ri alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese CP_1
in esecuzione della sentenza quivi impugnata;
oltre alla rifusione in favore del difensore dell'esponente, dichiaratosi antistatario, delle spese relative al giudizio di Cassazione e del presente grado di giudizio.
Gli appellati si costituivano chiedendo la conferma della sentenza n. 184/2022 emessa della Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile, con il favore, ovvero compensazione, delle spese del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 29724/2023, applicazione del disposto dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. e la rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
All'udienza del 15.01.2025 le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle di cui ai rispettivi fogli a parte trasmessi telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
La Sezione I^ di Codesta Corte ha accolto l'appello dei FR , ritenendo CP_1
pienamente ammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 621/2015, revocato dal Tribunale di Ivrea con sentenza n. 995/2018, e affermando il principio per cui il giudice possa accogliere solo parzialmente le domande formulate dalle parti, senza che tale parzialità di accoglimento possa in alcun modo inficiare la fondatezza della domanda medesima.
Ciò chiarito, considerato che il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate, non trattandosi di un profilo meramente esecutivo, e che risulta provato e documentale l'esatto importo versato dai in esecuzione del decreto CP_1
ingiuntivo in discorso, la domanda di restituzione è stata accolta per la differenza tra quanto versato dai al pari a euro 8.520,70, e l'importo dovuto dagli stessi al CP_1 Pt_1
geometra, accertato dalla sentenza di primo grado in euro 1.340,18.
Per tali motivi, è stato condannato a restituire la somma di euro 7.180,52, Parte_1
oltre interessi decorrenti, a partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo, con compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico del medesimo, oltre alla refusione alla controparte delle spese di secondo grado, di legittimità e del giudizio di rinvio.
2) I motivi di appello proposti da con l'atto di citazione in riassunzione Parte_1
L'appellante ha nella sostanza articolato un unico motivo d'appello, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data
17.02.2022, con conferma della sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea in punto spese di lite del grado.
La sentenza impugnata viene censurata per avere condannato la parte “parzialmente vittoriosa” alla rifusione delle spese di lite, in contrasto con il disposto normativo di cui agli artt. 91 e 92 cpc;
ciò in quanto, se vi è soccombenza reciproca o parziale ed il giudice decide di compensare le spese solo in parte, l'aliquota di spese che il giudice ritenga di non compensare resterebbe disciplinata dall'art. 91 c.p.c.
Afferma in particolare l'appellante che non si possa accomunare la posizione dell'attore parzialmente vittorioso a quella del convenuto parzialmente soccombente, giacché solo il primo, a fronte dell'inadempimento altrui, è stato costretto a ricorrere al giudice e a sostenere le relative spese.
Il Tribunale di Ivrea, con precedente pronuncia n. 378/2017, avrebbe, pertanto, correttamente osservato la sostanziale vittoria di quanto alla domanda di Parte_1 condanna dei al pagamento delle parcelle, seppur ridotta per la compensazione, a CP_1
fronte della soccombenza degli odierni appellati in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, di per sé prevalente sia in termini qualitativi, essendo molteplici le domande formulate dai , che quantitativi, essendo le domande degli originari opponenti CP_1
riconosciute per meno del 35%.
Alla luce di tali elementi e della cassazione della sentenza impugnata, che ha ribadito il principio per cui la parte “parzialmente vittoriosa” non può essere condannata alla refusione delle spese, potendo tale situazione solo giustificare la compensazione parziale o totale delle stesse, l'appellante ritiene logico e giuridicamente corretto che venga confermata la regolazione delle spese di lite formulata dal Giudice di primo grado.
Conseguentemente chiede la compensazione, anche solo parziale, delle spese del giudizio di rinvio liquidate nella sentenza cassata, posto che la regolazione ivi formulata, considera i sig.ri come totalmente vittoriosi anche in tale grado mentre, nella realtà, CP_1
risulta accolta la sola domanda restitutoria, mentre quella di riformulazione delle spese di primo grado è risultata infondata all'esito del giudizio di legittimità.
3) La difesa di e CP_2 Controparte_1
Gli appellati contestano l'impugnazione avversaria, asserendo che non si sia trattato di accoglimento della domanda in misura ridotta, quanto di una vicenda diversa, in virtù della quale il credito del professionista è stato oggetto di limitazione, ontologicamente successiva, per effetto dell'accoglimento di domanda riconvenzionale proposta da parte dei FR
. CP_1
Il professionista ha insistito giudiziariamente per vedersi riconoscere un importo capitale di € 7.230,18, quando al più aveva diritto a un importo capitale per differenza di €
1.340,18, passato illo tempore in giudicato.
Per tali motivi chiedono la conferma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte
d'Appello di Torino in data 17.02.2022, con liquidazione a proprio favore, o con compensazione, delle spese del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 29724/2023, applicazione del disposto dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. e con la rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
4) I motivi della decisione
Il motivo di appello merita accoglimento. Innanzitutto, trattandosi di giudizio di rinvio, occorre ribadire che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto espressa dalla
Corte di cassazione con ordinanza n. 29724/2023 vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi.
Non pare, quindi, più revocabile in dubbio come nell'odierna vicenda non si possa disquisire di soccombenza reciproca, ma solo di soccombenza parziale, in quanto la domanda del è stata accolta fin dal primo grado, sebbene in misura ridotta. Pt_1
Conseguentemente, come ben espresso dalla Suprema Corte, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c..
Non è pertanto possibile addivenire alla conferma della sentenza della Corte di
Appello 184/2022 come richiesto dagli appellati, in quanto con questa statuizione l'appellante è stato condannato a rifondere loro gran parte delle spese del giudizio, in misura diversa a seconda dei vari gradi di giudizio.
In tema di spese processuali è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
(v. Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 – 01 e conf.
Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024, Rv. 672654 – 01).
Nel caso in esame, considerato che il motivo del ricorso per cassazione era proprio la statuizione sulle spese di primo grado, non vi è dubbio che occorre decidere sulle stesse in base all'esito complessivo della lite.
Considerato che l'accoglimento della domanda restitutoria avanzata dagli appellati non ha influito sull'importo del credito definitivamente riconosciuto all'appellante, che tuttavia, è stato pari a circa il 20% di quello originariamente richiesto per l'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dagli appellati, si ritiene congruo compensare le spese di lite nella misura del 50% e conseguentemente condannare gli appellati alla refusione del restante 50% degli importi liquidati e liquidandi (considerando per il primo grado l'importo totale di € 1.615,00, indicato nella parte motiva della sentenza prima della compensazione del 30% in tale sede operata).
Occorre, inoltre, per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione delle somme percepite in eccesso a titolo di spese in esecuzione della sentenza quivi impugnata.
Per quanto riguarda le spese da liquidare nel presente grado di giudizio, le stesse sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo allo scaglione di riferimento – da euro 5.200,00 a euro 26.000,00 considerato l'importo delle spese complessivamente liquidato – e, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Pertanto, le spese di lite per il ricorso per Cassazione si liquidano in complessivi euro
3.082,00, di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 1.134,00 per la fase introduttiva ed euro 672,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il presente giudizio di rinvio si liquidano in complessivi euro
4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
922 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio proposta da nei Parte_1
confronti di e con atto di citazione in riassunzione del CP_2 Controparte_1
01.12.2023, in accoglimento dei motivi formulati:
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_2
e a rifondere al difensore antistatario di il restante Controparte_1 Parte_1
importo del 50% sugli importi liquidati e liquidandi, considerato l'importo di € 1.615,00 con riferimento al giudizio di primo grado;
- condanna per l'effetto e CP_2 Controparte_1
alla restituzione delle somme percepite in eccedenza a titolo di spese in esecuzione della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data
17.02.2022.
- liquida le spese di lite per il ricorso per Cassazione in complessivi euro 3.082,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- liquida le spese di lite per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 16.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino