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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3135 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2022 ed iscritto al n 3135 - 2022 RG , vertente tra
- (CF: ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria (RC) alla via Santa Maria n. 76, in persona del suo legale rappresentante, Sig. , nato a [...] il [...], Parte_2 cod fisc , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore C.F._1
Rijli presso il cui studio sito in Reggio Calabria - Via Demetrio Tripepi n. 78
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21 in persona P.IVA_3 del Presidente pro tempore;
con Sede in Reggio Calabria Via D. Romeo, 15 in persona del suo legale rappresentate pro tempore;
- , (C.F. e P.IV.A. Controparte_2
), in persona del Legale Rappresentante in carica e per esso, P.IVA_4
in qualita' di Responsabile Contenzioso Controparte_3
CALABRIA, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio Per_1
in Roma, del 22/06/2023, rep. nr 180134, racc. nr 12348 con sede in
[...]
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliato in Via Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana C.F:
che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._2
1 - Parte_3
- C.F. , in persona del per la
[...] P.IVA_5 Parte_4
Calabria in carica “pro tempore” Dott. , giusta delibera del Persona_2
Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Manuela Amalia
Nucera (C.F. ; C.F._3 Email_1
ed (C.F. Email_2 Controparte_4 C.F._4
; in virtù di
[...] Email_3 Email_4 procura generale alle liti rogata per Dr. , notaio in Persona_3
Catanzaro, in data 08/02/2022, rep.47098, racc. n.17470, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via A. De Gasperi 109 presso la Sede
; Pt_3
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08/07/2022, parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 09420229004262464000, notificata in data 08/06/2022 da
, per l'importo portato dalle seguenti Controparte_5 cartelle di pagamento e avvisi di addebito per i quali viene espressamente delimitata la domanda giudiziale:
- Cartella di Pagamento n. 09420140018766372000 portante ruolo relativo a rate premio, oltre sanzioni e interessi, per le annualità 2012, Parte_3
2013 e 2014, asseritamente notificata in data 28.07.2014, per un ammontare totale di € 3.002,62 (limitatamente ai solo crediti di natura previdenziale);
- Cartella di Pagamento n. 09420150010929182000 portante ruolo relativo a rate premio, oltre sanzioni e interessi, per le annualità 2013, Parte_3
2014 e 2015, asseritamente notificata in data 20.07.2015, per un ammontare totale di € 1.973,41;
- Avviso di Addebito n. 39420130001739603000 portante ruolo relativo a Modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive e interessi, per l'annualità 2012, asseritamente notificata in data 21.10.2013, per un ammontare totale di € 3.602,96;
- Avviso di Addebito n. 39420140003448354000 portante ruolo relativo a
Modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive e interessi, per le annualità
2013 e 2014, asseritamente notificata in data 12.02.2015, per un ammontare totale di € 10.173,40.
2 - Avviso di Addebito n. 39420150002979600000 portante ruolo relativo a spese di notifica, Modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive e CP_1 interessi, per le annualità 2014 e 2015, asseritamente notificata in data 21.12.2015, per un ammontare totale di € 3.094,05. Eccepisce la parziale nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei pretesi pagamenti di cui agli atti presupposti impugnati.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si sono costituiti i convenuti ed . Controparte_2 Pt_3
L' è rimasta contumace. CP_1
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1.Con il primo motivo il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento deducendone l'illegittimità per omessa e/o irrituale notifica delle sottese cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto del ricorso. Si tratta di vizio formale dell'intimazione di pagamento che la giurisprudenza di legittimità qualifica come opposizione agli atti esecutivi e che deve essere proposto entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. È ormai acquisito in giurisprudenza il principio che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n.
2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863).
Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008). Nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento in oggetto è avvenuta in data 8.6.2022, mentre il ricorso è stato depositato in data
8.7.2022 ben oltre il termine di venti giorni.
A ciò si aggiunga che ha notificato altre Controparte_2 intimazioni di pagamento (come specificato nel prosieguo) prima di quella per cui è la presente causa, per cui il vizio di omessa notifica degli atti presupposti doveva farsi valere con l'impugnazione tempestiva del primo atto successivo. Precisamente il ricorrente ha ricevuto la notifica via pec in data 28/09/2017 dell'intimazione di pagamento n. 09420179007479448000 ed avverso tale primo atto successivo alla contestata notifica delle cartelle e avvisi di addebito sottesi avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione in funzione recuperatoria. Ciò non ha fatto, con la conseguenza che non può
3 più eccepire l'omessa notifica delle cartelle/ avvisi di addebito in questione (cfr., tra le altre, Cass. 24506/2016 e successive conformi come Cass.
7156/2023).
Pertanto il primo motivo è inammissibile ed infondato.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione è infondata. Infatti l'Agente della Riscossione ha allegato e provato la valida interruzione del termine quinquennale di prescrizione con la notifica dei seguenti atti interruttivi:
- Intimazione di pagamento n. 09420179007479448000 notificata via pec il
28.09.2017;
- Intimazione di pagamento n. 09420189004168934000 notificata via pec il 09.07.2018;
- Intimazione di pagamento n. 09420229004262464000 notificata via pec il il 08.06.2022 ed oggetto della presente causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 al minimo per la semplicità delle questioni trattate ed a favore delle sole parti convenute costituite.
p.q.m
.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali a favore di
[...]
, che liquida in € 2.695,00 per compenso di Controparte_2 avvocato, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA e Iva come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell' Parte_3
, che liquida in € 2.695,00 per compenso di avvocato, oltre
[...] rimborso forfettario 15% spese generali, accessori se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3135 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2022 ed iscritto al n 3135 - 2022 RG , vertente tra
- (CF: ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria (RC) alla via Santa Maria n. 76, in persona del suo legale rappresentante, Sig. , nato a [...] il [...], Parte_2 cod fisc , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore C.F._1
Rijli presso il cui studio sito in Reggio Calabria - Via Demetrio Tripepi n. 78
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21 in persona P.IVA_3 del Presidente pro tempore;
con Sede in Reggio Calabria Via D. Romeo, 15 in persona del suo legale rappresentate pro tempore;
- , (C.F. e P.IV.A. Controparte_2
), in persona del Legale Rappresentante in carica e per esso, P.IVA_4
in qualita' di Responsabile Contenzioso Controparte_3
CALABRIA, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio Per_1
in Roma, del 22/06/2023, rep. nr 180134, racc. nr 12348 con sede in
[...]
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliato in Via Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana C.F:
che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._2
1 - Parte_3
- C.F. , in persona del per la
[...] P.IVA_5 Parte_4
Calabria in carica “pro tempore” Dott. , giusta delibera del Persona_2
Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Manuela Amalia
Nucera (C.F. ; C.F._3 Email_1
ed (C.F. Email_2 Controparte_4 C.F._4
; in virtù di
[...] Email_3 Email_4 procura generale alle liti rogata per Dr. , notaio in Persona_3
Catanzaro, in data 08/02/2022, rep.47098, racc. n.17470, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via A. De Gasperi 109 presso la Sede
; Pt_3
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08/07/2022, parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 09420229004262464000, notificata in data 08/06/2022 da
, per l'importo portato dalle seguenti Controparte_5 cartelle di pagamento e avvisi di addebito per i quali viene espressamente delimitata la domanda giudiziale:
- Cartella di Pagamento n. 09420140018766372000 portante ruolo relativo a rate premio, oltre sanzioni e interessi, per le annualità 2012, Parte_3
2013 e 2014, asseritamente notificata in data 28.07.2014, per un ammontare totale di € 3.002,62 (limitatamente ai solo crediti di natura previdenziale);
- Cartella di Pagamento n. 09420150010929182000 portante ruolo relativo a rate premio, oltre sanzioni e interessi, per le annualità 2013, Parte_3
2014 e 2015, asseritamente notificata in data 20.07.2015, per un ammontare totale di € 1.973,41;
- Avviso di Addebito n. 39420130001739603000 portante ruolo relativo a Modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive e interessi, per l'annualità 2012, asseritamente notificata in data 21.10.2013, per un ammontare totale di € 3.602,96;
- Avviso di Addebito n. 39420140003448354000 portante ruolo relativo a
Modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive e interessi, per le annualità
2013 e 2014, asseritamente notificata in data 12.02.2015, per un ammontare totale di € 10.173,40.
2 - Avviso di Addebito n. 39420150002979600000 portante ruolo relativo a spese di notifica, Modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive e CP_1 interessi, per le annualità 2014 e 2015, asseritamente notificata in data 21.12.2015, per un ammontare totale di € 3.094,05. Eccepisce la parziale nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei pretesi pagamenti di cui agli atti presupposti impugnati.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si sono costituiti i convenuti ed . Controparte_2 Pt_3
L' è rimasta contumace. CP_1
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1.Con il primo motivo il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento deducendone l'illegittimità per omessa e/o irrituale notifica delle sottese cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto del ricorso. Si tratta di vizio formale dell'intimazione di pagamento che la giurisprudenza di legittimità qualifica come opposizione agli atti esecutivi e che deve essere proposto entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. È ormai acquisito in giurisprudenza il principio che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n.
2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863).
Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008). Nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento in oggetto è avvenuta in data 8.6.2022, mentre il ricorso è stato depositato in data
8.7.2022 ben oltre il termine di venti giorni.
A ciò si aggiunga che ha notificato altre Controparte_2 intimazioni di pagamento (come specificato nel prosieguo) prima di quella per cui è la presente causa, per cui il vizio di omessa notifica degli atti presupposti doveva farsi valere con l'impugnazione tempestiva del primo atto successivo. Precisamente il ricorrente ha ricevuto la notifica via pec in data 28/09/2017 dell'intimazione di pagamento n. 09420179007479448000 ed avverso tale primo atto successivo alla contestata notifica delle cartelle e avvisi di addebito sottesi avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione in funzione recuperatoria. Ciò non ha fatto, con la conseguenza che non può
3 più eccepire l'omessa notifica delle cartelle/ avvisi di addebito in questione (cfr., tra le altre, Cass. 24506/2016 e successive conformi come Cass.
7156/2023).
Pertanto il primo motivo è inammissibile ed infondato.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione è infondata. Infatti l'Agente della Riscossione ha allegato e provato la valida interruzione del termine quinquennale di prescrizione con la notifica dei seguenti atti interruttivi:
- Intimazione di pagamento n. 09420179007479448000 notificata via pec il
28.09.2017;
- Intimazione di pagamento n. 09420189004168934000 notificata via pec il 09.07.2018;
- Intimazione di pagamento n. 09420229004262464000 notificata via pec il il 08.06.2022 ed oggetto della presente causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 al minimo per la semplicità delle questioni trattate ed a favore delle sole parti convenute costituite.
p.q.m
.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali a favore di
[...]
, che liquida in € 2.695,00 per compenso di Controparte_2 avvocato, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA e Iva come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell' Parte_3
, che liquida in € 2.695,00 per compenso di avvocato, oltre
[...] rimborso forfettario 15% spese generali, accessori se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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