Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 03/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 13/2026 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa ND ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 63263 del registro di Segreteria, proposto da
AU IS ([...]), nato a [...] lago (PG) il 01.01.1957 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Checcucci e Massimiliano Duro Coroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Firenze, via Pasquale Villari n. 37, Pec: avvmarcocheccucci@puntopec.it;
massimiliano.durocoroni@firenze.pecavvocati.it;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it; avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it
resistente
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 29 gennaio 2026 l’avv. Checcucci per il ricorrente e l’avv. Micheli per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente ha riferito di essere titolare della pensione n. 02451339 secondo quanto previsto dall’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019 (c.d. quota 100) e di avere ricevuto dall’INPS, in data 13 marzo 2025, la richiesta di restituzione dell’importo di euro 21.074,87 per somme non dovute erogate nell’anno 2023. La ripetizione sarebbe motivata dal fatto che il ricorrente, dal primo settembre 2023 all’8 febbraio 2024, ha intrattenuto un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione, secondo l’INPS, dell’incumulabilità prevista dall’art. 14 co. 3 del d.l. n. 4 del 2019 tra il trattamento pensionistico in godimento ed i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Di contro, il ricorrente ha sostenuto che anche il lavoratore sportivo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, entro la soglia dei cinquemila euro annui, dovrebbe beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019. La norma, infatti, nell’escludere la cumulabilità della pensione c.d. quota 100 “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo” consente eccezionalmente il cumulo per i redditi “derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
A tal proposito il ricorrente ha riferito di avere svolto per la stagione 2023-2024 le mansioni di allenatore e responsabile della scuola calcio per la società sportiva dilettantistica San Lorenzo Campi Giovani e di avere a tal fine stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per tutta la durata della stagione sportiva per un corrispettivo complessivo di euro 4.950,00. Il ricorrente ha, altresì, sottolineato come l’entrata in vigore, dal primo luglio 2023, della c.d. riforma del lavoro sportivo, recata dal d.lgs. n. 36 del 2021, abbia rivoluzionato il settore, introducendo la nuova figura del lavoratore sportivo, cioè di colui che, a prescindere dal carattere dilettantistico o professionale del contesto di svolgimento dell’attività sportiva, presta la propria attività a titolo oneroso. A tale regolamentazione ha fatto seguito la stipula, fra la Federazione italiana gioco calco (FIGC), la Lega nazionale dilettanti e l’Associazione italiana giocatori di calcio dell’accordo collettivo nazionale che ha individuato il contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa da utilizzare per i lavoratori sportivi del gioco calcio. Tale disciplina, tuttavia, secondo il ricorrente, non può comportare, per i lavoratori che usufruiscano del trattamento pensionistico previsto dall’art. 14 del D.L. n. 4 del 2019 (c.d. quota cento), l’incumulabilità fra il reddito sportivo che non superi i cinquemila euro annui ed il trattamento pensionistico in quanto il lavoro sportivo, pur essendo inquadrato nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa, assumerebbe i medesimi caratteri del lavoro occasionale. A tal fine ha sottolineato come le due prestazioni sarebbero accomunate, fino alla soglia dei cinquemila euro annui, da tratti disciplinari comuni quali la non sottoposizione al prelievo previdenziale, la non rilevanza ai fini della quantificazione dell’eventuale indennità di disoccupazione e la non necessità dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di tale attività da parte dei dipendenti pubblici in servizio.
Per tali ragioni il ricorrente ha chiesto “in via principale previa sospensione del recupero del presunto indebito pensionistico, anche, ove occorra, previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la delibazione di costituzionalità sull’art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, in relazione ai co.co.co. sportivi, nell’area del dilettantismo, entro la soglia dei 5.000,00 euro annui, di accertare e dichiarare il diritto del sig. UR IS a percepire l’intero trattamento pensionistico cat. VPT n. 02451339 e, per l’effetto, dichiarare la non ripetibilità da parte dell’INPS dei ratei di pensione percepiti nell’intero anno 2023 e, contestualmente, condannare l’INPS alla restituzione delle trattenute medio tempore effettuate a tale titolo; - in via subordinata previa sospensione del recupero del presunto indebito pensionistico, accertare e dichiarare il diritto dell’INPS di ripetere unicamente i ratei di pensione erogati in concomitanza ai redditi da lavoro sportivo, con restituzione al sig. IS delle eventuali somme trattenute in eccesso rispetto al relativo indebito”.
L’INPS, costituitosi con memoria depositata in data 14 ottobre 2025, ha chiesto il rigetto sia dell’istanza cautelare che del merito, rimarcando, con particolare riferimento alla richiesta di sospensiva, la carenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Con ordinanza n. 51 del 2025 è stata rigettata, per carenza del requisito del periculum in mora, l’istanza cautelare.
L’istituto resistente, con comparsa di costituzione per la fase di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo l’infondatezza della ricostruzione del ricorrente, il quale, avendo svolto attività lavorativa inquadrabile nella tipologia del lavoro di collaborazione continuativa e coordinata, sarebbe sottoposto alla previsione legislativa di incumulabilità dei due trattamenti. A tal proposito il resistente ha sottolineato le differenze che intercorrerebbero, anche nelle Comunicazioni obbligatorie UNILAV, fra le diverse tipologie di attività sportive, che “sono individuate con i seguenti sottocodici: - Tipologia contrattuale: B.03.00- COLLABORAZIONE COORD/NATA E CONTINUATIVA; Qualifica professionale: 5.4.2.1.4.0- ESERCENTI Dl A TTIVITA’ SPORTIVE; B.04.00- COLLABORAZIONE OCCASIONALE SPORTIVA ex art. 28 del D. Lgs. 36/2021 (così come disposto dal DPCM pubblicato in data 27.10.2023 di attuazione dei commi 3 e 4 dell’art. 28 D.Lgs 36/2021 che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni in ottemperanza ai nuovi obblighi introdotti)” (cfr. comparsa INPS pag. 5).
All'odierna camera di consiglio l’avv. Checcucci, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2025, recentemente depositata. In tale pronuncia la Corte costituzionale, nell’escludere che l’interpretazione adottata dalla Cassazione Sezione lavoro con la sentenza n. 30994 del 2024 costituisca diritto vivente, ha richiamato la necessità di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma sulla incumulabilità della pensione c.d. quota 100, con ciò sostanzialmente confutando la tesi difensiva dell’INPS. Il difensore ha, pertanto, evidenziato come il lavoro sportivo al di sotto della soglia dei cinquemila euro di remunerazione assuma caratteri analoghi al lavoro occasionale perché presenta caratteri di marginalità tali da escludere che rappresenti una forma di reinserimento lavorativo del pensionato.
L’avv. Micheli, riportandosi alla posizione già illustrata nei propri atti, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente, definito “pensione quota 100”, è disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, che consente, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il terzo comma dell’articolo richiamato esclude la cumulabilità di tale pensione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. La norma, pertanto, con riferimento a tale tipo di trattamento pensionistico, sancisce l’incumulabilità fra redditi da pensione e redditi da lavoro, con la sola eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale e a condizione che non superino il limite di 5.000 euro lordi annui. Ne consegue che il pensionato che gode del trattamento pensionistico “quota 100” non può “cumulare”, cioè percepire contemporaneamente il reddito pensionistico ed un reddito da lavoro, a meno che quest’ultimo non derivi da lavoro autonomo occasionale e non superi, nell’arco dell’intero anno, l’ammontare lordo di 5.000 euro.
Come chiarito dalla Corte costituzionale “il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale” (Corte cost. n. 234/2022). In considerazione di tale ratio, “il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente” (Corte cost. n. 234/2022) e ciò, pertanto, giustifica il suo trattamento differenziato sotto il profilo delle cumulabilità.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso del lavoro sportivo per società dilettantistiche svolto nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è possibile giungere alla conclusione, già evidenziata da altra e condivisa giurisprudenza contabile (Sez. Regione Toscana n. 71/2025 e Sez. Regione Veneto n. 19/2025), che tale rapporto contrattuale possa essere assimilato al lavoro occasionale e, dunque, che il corrispettivo, ove non superi la soglia quantitativa dei 5.000 euro annui lordi, possa eccezionalmente cumularsi con il trattamento pensionistico di cui all’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019.
Come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente), il contratto fra il ricorrente e l’associazione sportiva dilettantistica è regolato dall’art. 28 del d. lgs. n. 36 del 2021, a norma del quale “nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”.
In tali casi, come già evidenziando dalla giurisprudenza di questa Sezione, “il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo del tipo in esame, lungi dal rivestire i caratteri di stabilità occupazionale e dal consentire una reimmissione nel mercato del lavoro che il divieto di cumulo di cui all’art. 14, co. 3, citato vuole ostacolare, si caratterizza per l’assenza di vincoli di subordinazione e, pertanto, di eterodirezione nei sensi valorizzati dalla Corte costituzionale, tanto da vedere circoscritto dallo stesso legislatore il coordinamento al solo profilo tecnico-sportivo; la stessa prestazione lavorativa appare, quindi, priva di quei connotati di organizzazione e di continuità tipici dei rapporti di lavoro autonomo non occasionale “in quanto invece collegata alla tempistica della stagione sportiva di riferimento […] ed in un settore, quello dello sport dilettantistico, che anche per la sua funzione sociale e per la specificità delle attività ad esso connesse, mal si presta ad essere rigidamente riportato al mercato del lavoro” (Sez. Veneto n. 19/2025)” (Sez. Regione Toscana n. 71/2025).
Deve, pertanto, concludersi che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico del ricorrente, pur essendo stato inquadrato nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, assume, per quanto rileva in questa sede, caratteri analoghi al rapporto di lavoro autonomo occasionale e, pertanto, si sottrae, entro la soglia quantitativa prevista dalla norma, alla ratio perseguita dal divieto di cumulo. A tal fine deve essere sottolineato che fino alla soglia dei 5.000 euro è espressamente esclusa la contribuzione pensionistica, posto che, ai sensi dell’art. 35 co. 8 bis del d.lgs. n. 36 del 2021, “l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Pertanto, analogamente a quanto previsto dalla legge per il lavoro occasionale, anche tale tipologia di lavoro non incide in modo diretto sulle dinamiche previdenziali. Sussistono, pertanto, sufficienti ragioni per poter assimilare il lavoro sportivo dilettantistico, seppure regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al lavoro autonomo occasionale e, dunque, per ritenere che, analogamente a quanto avviene per quest’ultimo, anche il corrispettivo per il lavoro sportivo dilettantistico, entro la soglia dei 5.000 euro annui lordi, possa cumularsi con il trattamento previdenziale disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019.
La domanda attorea deve, pertanto, essere accolta e per l’effetto va dichiarata la non ripetibilità della somma di euro 21.074,87 corrisposta al ricorrente quale trattamento pensionistico per l’anno 2023.
L’INPS è, di conseguenza, tenuto a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute a tale titolo, con la corresponsione degli interessi legali sui singoli ratei dalla data di ciascuna trattenuta ed oltre rivalutazione monetaria solo se superiore.
Le spese, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare, nella quale vi è stato il rigetto dell’istanza del ricorrente per carenza del requisito del periculum in mora, possono essere compensate fra le parti, stante anche la novità della questione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di diversi plessi non uniformi.
P.Q.M.
Sul ricorso iscritto al n. 63263 del registro di Segreteria, proposto da UR IS nei confronti dell’Istituto nazionale previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara la non ripetibilità da parte dell’INPS della somma di euro 21.074,87 corrisposta al ricorrente sul trattamento pensionistico VPT n. 02451339 per l’anno 2023;
condanna l’INPS a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute a tal titolo oltre accessori come in parte motiva;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, 29 gennaio 2026.
IL GIUDICE UNICO
ND ZA
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 03/02/2026 Il Funzionario
DA IL
F.to digitalmente