Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 03/02/2026, n. 13
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Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Assimilazione del lavoro sportivo dilettantistico al lavoro autonomo occasionale entro la soglia dei 5.000 euro

    La Corte ritiene che il lavoro sportivo dilettantistico, pur inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa, assuma caratteri analoghi al lavoro autonomo occasionale per la sua natura residuale e la limitata incidenza sulle dinamiche occupazionali e previdenziali, specialmente entro la soglia dei 5.000 euro annui, per cui non incide sulla contribuzione pensionistica. Pertanto, è cumulabile con la pensione c.d. quota 100.

  • Accolto
    Conseguenza dell'accoglimento della domanda principale

    La condanna dell'INPS alla restituzione delle somme trattenute discende direttamente dall'accoglimento della domanda principale di accertamento del diritto a percepire l'intero trattamento pensionistico.

  • Rigettato
    Domanda subordinata

    La domanda subordinata viene rigettata in quanto la domanda principale è stata accolta, dichiarando la non ripetibilità dell'intera somma richiesta dall'INPS.

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, ha esaminato il ricorso proposto da un pensionato titolare di pensione "quota 100", il quale impugnava la richiesta di restituzione da parte dell'INPS di euro 21.074,87, somma ritenuta indebitamente percepita nell'anno 2023. L'INPS motivava la richiesta di ripetizione con la violazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo, previsto dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, poiché il ricorrente aveva svolto attività di lavoro sportivo dilettantistico in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Il ricorrente, invece, sosteneva che tale attività, rientrante nella soglia dei cinquemila euro annui e disciplinata dalla recente riforma del lavoro sportivo (d.lgs. n. 36 del 2021), dovesse essere equiparata al lavoro autonomo occasionale, per il quale la norma consente il cumulo. In via principale, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a percepire l'intero trattamento pensionistico e la dichiarazione di non ripetibilità delle somme percepite, con eventuale rimessione alla Corte Costituzionale. In via subordinata, chiedeva la ripetizione dei soli ratei eccedenti l'indebito. L'INPS aveva chiesto il rigetto del ricorso, contestando sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per l'istanza cautelare, rigettata per carenza di quest'ultimo requisito. L'Istituto resistente ribadiva le differenze tra le tipologie contrattuali, distinguendo la collaborazione coordinata e continuativa da quella occasionale.

La Corte dei Conti ha accolto il ricorso, dichiarando la non ripetibilità della somma richiesta dall'INPS e condannando l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre agli accessori. Il Giudice ha richiamato la ratio del divieto di cumulo della pensione "quota 100", volta a favorire l'uscita dal mercato del lavoro e il ricambio generazionale, sottolineando come il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incida significativamente su tali dinamiche. Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, pur inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2021, presenti caratteri analoghi al lavoro autonomo occasionale, in particolare per la sua marginalità e la limitata incidenza sulle dinamiche previdenziali, dato che la contribuzione pensionistica è esclusa fino alla soglia dei 5.000 euro annui. Pertanto, il corrispettivo per tale attività, entro tale soglia, è cumulabile con il trattamento pensionistico "quota 100". La Corte ha altresì evidenziato la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2025, che ha richiamato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Le spese di lite sono state compensate, stante la novità della questione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 03/02/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana
    Numero : 13
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo