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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 242/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CORRADI FABIO, Parte_1 C.F._1
domiciliato in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE, CP_1 C.F._2
domiciliato in CANCELLERIA
UMBERTO SERRA ), con il patrocinio dell'avv. BRIANTI SIMONA e, C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 30 FIDENZA, presso lo studio dell'avv.
BRIANTI SIMONA
-CONVENUTI –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
), con il patrocinio dell'avv. AMBANELLI Controparte_2 P.IVA_1
MATTIA, elettivamente domiciliata in B.GO GARIMBERTI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv.
AMBANELLI MATTIA
- TERZO CHIAMATO -
Causa Civile iscritta al 242/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio gli avvocati SE UM e per farne Parte_1 CP_1
accertare la rispettiva responsabilità professionale ed ottenerne la conseguente condanna, in solido o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti e quantificati in misura pari ad euro 111.439.09, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In particolare, il ha esposto: Pt_1
che la responsabilità del primo professionista deriverebbe dal fatto che, in data 13 febbraio 1989, un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, meglio descritto nell'atto introduttivo, presentato dal mediante l'assistenza e la rappresentanza dell'avv. UM SE, sarebbe Pt_1
stato indirizzato erroneamente al Centro Servizi di Milano, anziché al competente Ufficio
Distrettuale II DD di Fiorenzuola, pervenendo all'Ufficio competente solamente in data 8 marzo
1990, con conseguente tardività del ricorso proposto, dichiarato con sentenza della Corte di
Cassazione n. 2274/2020; che la responsabilità del secondo professionista, incaricato della sua difesa nel successivo giudizio di Cassazione, consisterebbe nel fatto di non avere informato il proprio assistito della possibilità di definizione agevolata della lite pendente in Cassazione, introdotta dall'art. 6 del D.L. 119/2018, che avrebbe consentito di definire la controversia con il versamento di euro 15.000,00 a fronte degli oltre euro 100.000,00 richiesti, oltre interessi, oneri di riscossione, situazione ulteriormente aggravata dalla condanna alle spese legali per ulteriori euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
I convenuti si sono costituiti contestando quanto sostenuto dall'attore ed il SE anche eccependo, in via preliminare, la prescrizione ex art. 2946 c.c., in quanto l'asserito errore sarebbe stato conoscibile dal il al più tardi con la pronuncia della sentenza della Commissione Tributaria Pt_1 di I grado di Piacenza depositata il 23 giugno 1990, quindi nell'estate del 1990.
Di conseguenza, entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande.
SE UM ha, altresì, chiamato in causa quale compagnia garante Controparte_2
del sinistro, al fine di farsi manlevare in caso di propria condanna.
La Compagnia si è costituita contestando la pretesa attorea e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda o, in subordine, in caso di suo accoglimento anche solo parziale, dichiararsi l'operatività della garanzia prestata da nei limiti di massimale, scoperto, minimo non Controparte_3
indennizzabile, franchigia di euro 2.500,00 restante a carico esclusivo e diretto dell'assicurato, fermi i limiti contrattuali tutti di cui alla polizza, senza alcun vincolo di solidarietà passiva, con garanzia unicamente pro quota, ferma la riserva di regresso e rigetto di qualsivoglia pretesa ex art. 1917 c.c. A parere di questo giudicante, le domande non sono fondate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c., sollevata dalla difesa dell'avv. SE, non può essere accolta, in quanto solamente in data 16.10.2020, con il deposito della sentenza della
Corte di Cassazione, n. 2274/2020, è stata accertata l'inammissibilità del ricorso in modo definitivo e, dunque, ai sensi dell'art. 2935 c.c., solo da tale momento l'odierno attore ha potuto far valere il proprio asserito diritto.
Nel merito, ancora una volta con riguardo alla condotta dell'avv. SE, si osserva che, come ha dedotto la stessa parte attrice, “l'imperizia del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/10/2018, n. 23740).
Se è vero, come ritiene anche questo giudicante, che l'errore colpevole deve vertere su questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, si osserva che, nel caso di specie, alla sentenza di primo grado, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, sono seguite la sentenza di grado d'appello (doc. 5 di parte attrice) e la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di Bologna (doc. 7 di parte attrice), che sono andate di contrario avviso, la prima annullando l'atto impugnato e la seconda confermando detta pronuncia. Solamente la sentenza della Corte di Cassazione ha posto fine alla controversia, dichiarando, solamente nell'anno 2020, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte dall'odierna parte attrice
La domanda proposta nei confronti dell'avv. SE deve, pertanto, essere rigettata perché infondata, stante il consistente margine di opinabilità della questione, resa evidente dalle difformi decisioni degli organi giudicanti sul punto.
A proposito della domanda svolta nei confronti dell'avv. , si osserva quanto segue. CP_1
Secondo il l'avv. avrebbe colpevolmente omesso di avvisare il proprio assistito Pt_1 CP_1
della possibilità di accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, introdotta dall'art. 6 del D.L. 119/2018, possibile per le liti ancora pendenti in Cassazione nelle quali l'Agenzia delle entrate fosse risultata soccombente nell'ultima pronuncia, che consentiva di definire le medesime mediante il pagamento di un importo pari al 15 per cento del valore delle stesse.
L'art. 6 comma 1, DL 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, dispone che: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. Ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, dunque, rilevano solamente, in primo luogo, le controversie aventi ad oggetto atti impositivi.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva, perché ad una cartella di pagamento possa essere attribuita anche natura equiparabile ad un atto impositivo, è che la cartella esattoriale costituisca il primo atto mediante il quale è comunicata, per la prima volta al contribuente, una prestazione determinata nell' an e nel quantum avanzata nei suoi confronti (Cass
n. 25486/2022, che richiama S.U. n. 18298/2021.
Con tale ultima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, in particolare, che “in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex D.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del
2018 art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex D.Lvo n. 546 del 1992 art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
Nel caso di specie, nel controricorso depositato in Cassazione dalla parte (doc. 8 di parte attrice), si legge che la vicenda trae origine da avvisi di accertamento notificati al in data 9 novembre Pt_1
1982, per i periodi d'imposta dal 1976 al 1980, e che “Il non ha impugnato tali avvisi di Pt_1
accertamento ma, sulla scorta dei medesimi e nella pendenza del relativo termine per il ricorso, in data 10 novembre 1982 ha presentato dichiarazione integrativa al Centro di servizio di Milano, chiedendo la definizione automatica ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429/1982 << ” (v. Parte_2
anche ricorso di primo grado, doc. 3 di parte attrice).
L'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avrebbe comportato, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 175/1986, la declaratoria di nullità dei suddetti avvisi di accertamento, in quanto notificatigli nell'anno 1982, ovvero in pendenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, con la conseguente nullità della cartella esattoriale e la riqualificazione della dichiarazione integrativa del contribuente come effettuata ex art. 19, anziché ex art. 16, del
D.L. n. 429/1982 (v. sentenza della Commissione Tributaria di II grado, doc. 5 di parte attrice).
Infatti, l'art. 19 cit., che recita “Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi”, presuppone che non sia stato notificato alcun avviso di accertamento.
Tuttavia, poiché l'art. 19 cit. avrebbe potuto essere applicato al caso in esame solo a seguito di declaratoria, con sentenza irrevocabile dell'organo giurisdizionale, di nullità degli avvisi di accertamento, non impugnati, che, invece, sono stati emessi a monte della cartella oggetto del contenzioso tributario, si ritiene che l'interpretazione delle Sezioni Unite sopra riportata non possa estendersi al caso di specie, non potendosi considerare la cartella de qua autonomo atto impositivo.
In ogni caso, una diversa interpretazione, non essendo certo priva di ampi margini di opinabilità, escluderebbe la responsabilità del professionista per le ragioni già esposte con riguardo alla domanda svolta nei confronti del SE.
Alla luce di quanto sopra, anche la domanda svolta nei confronti dell'avv. deve essere CP_1
respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate anche a favore di posto che CP_2
la chiamata del terzo si è resa necessaria in conseguenza della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'avv. SE.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge le domande proposte da nei confronti di SE UM e . Parte_1 CP_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali delle parti convenute e della terza chiamata, che liquida, a favore di ciascuna parte, in complessivi euro 14.103,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/09/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CORRADI FABIO, Parte_1 C.F._1
domiciliato in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE, CP_1 C.F._2
domiciliato in CANCELLERIA
UMBERTO SERRA ), con il patrocinio dell'avv. BRIANTI SIMONA e, C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 30 FIDENZA, presso lo studio dell'avv.
BRIANTI SIMONA
-CONVENUTI –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
), con il patrocinio dell'avv. AMBANELLI Controparte_2 P.IVA_1
MATTIA, elettivamente domiciliata in B.GO GARIMBERTI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv.
AMBANELLI MATTIA
- TERZO CHIAMATO -
Causa Civile iscritta al 242/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio gli avvocati SE UM e per farne Parte_1 CP_1
accertare la rispettiva responsabilità professionale ed ottenerne la conseguente condanna, in solido o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti e quantificati in misura pari ad euro 111.439.09, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In particolare, il ha esposto: Pt_1
che la responsabilità del primo professionista deriverebbe dal fatto che, in data 13 febbraio 1989, un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, meglio descritto nell'atto introduttivo, presentato dal mediante l'assistenza e la rappresentanza dell'avv. UM SE, sarebbe Pt_1
stato indirizzato erroneamente al Centro Servizi di Milano, anziché al competente Ufficio
Distrettuale II DD di Fiorenzuola, pervenendo all'Ufficio competente solamente in data 8 marzo
1990, con conseguente tardività del ricorso proposto, dichiarato con sentenza della Corte di
Cassazione n. 2274/2020; che la responsabilità del secondo professionista, incaricato della sua difesa nel successivo giudizio di Cassazione, consisterebbe nel fatto di non avere informato il proprio assistito della possibilità di definizione agevolata della lite pendente in Cassazione, introdotta dall'art. 6 del D.L. 119/2018, che avrebbe consentito di definire la controversia con il versamento di euro 15.000,00 a fronte degli oltre euro 100.000,00 richiesti, oltre interessi, oneri di riscossione, situazione ulteriormente aggravata dalla condanna alle spese legali per ulteriori euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
I convenuti si sono costituiti contestando quanto sostenuto dall'attore ed il SE anche eccependo, in via preliminare, la prescrizione ex art. 2946 c.c., in quanto l'asserito errore sarebbe stato conoscibile dal il al più tardi con la pronuncia della sentenza della Commissione Tributaria Pt_1 di I grado di Piacenza depositata il 23 giugno 1990, quindi nell'estate del 1990.
Di conseguenza, entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande.
SE UM ha, altresì, chiamato in causa quale compagnia garante Controparte_2
del sinistro, al fine di farsi manlevare in caso di propria condanna.
La Compagnia si è costituita contestando la pretesa attorea e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda o, in subordine, in caso di suo accoglimento anche solo parziale, dichiararsi l'operatività della garanzia prestata da nei limiti di massimale, scoperto, minimo non Controparte_3
indennizzabile, franchigia di euro 2.500,00 restante a carico esclusivo e diretto dell'assicurato, fermi i limiti contrattuali tutti di cui alla polizza, senza alcun vincolo di solidarietà passiva, con garanzia unicamente pro quota, ferma la riserva di regresso e rigetto di qualsivoglia pretesa ex art. 1917 c.c. A parere di questo giudicante, le domande non sono fondate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c., sollevata dalla difesa dell'avv. SE, non può essere accolta, in quanto solamente in data 16.10.2020, con il deposito della sentenza della
Corte di Cassazione, n. 2274/2020, è stata accertata l'inammissibilità del ricorso in modo definitivo e, dunque, ai sensi dell'art. 2935 c.c., solo da tale momento l'odierno attore ha potuto far valere il proprio asserito diritto.
Nel merito, ancora una volta con riguardo alla condotta dell'avv. SE, si osserva che, come ha dedotto la stessa parte attrice, “l'imperizia del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/10/2018, n. 23740).
Se è vero, come ritiene anche questo giudicante, che l'errore colpevole deve vertere su questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, si osserva che, nel caso di specie, alla sentenza di primo grado, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, sono seguite la sentenza di grado d'appello (doc. 5 di parte attrice) e la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di Bologna (doc. 7 di parte attrice), che sono andate di contrario avviso, la prima annullando l'atto impugnato e la seconda confermando detta pronuncia. Solamente la sentenza della Corte di Cassazione ha posto fine alla controversia, dichiarando, solamente nell'anno 2020, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte dall'odierna parte attrice
La domanda proposta nei confronti dell'avv. SE deve, pertanto, essere rigettata perché infondata, stante il consistente margine di opinabilità della questione, resa evidente dalle difformi decisioni degli organi giudicanti sul punto.
A proposito della domanda svolta nei confronti dell'avv. , si osserva quanto segue. CP_1
Secondo il l'avv. avrebbe colpevolmente omesso di avvisare il proprio assistito Pt_1 CP_1
della possibilità di accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, introdotta dall'art. 6 del D.L. 119/2018, possibile per le liti ancora pendenti in Cassazione nelle quali l'Agenzia delle entrate fosse risultata soccombente nell'ultima pronuncia, che consentiva di definire le medesime mediante il pagamento di un importo pari al 15 per cento del valore delle stesse.
L'art. 6 comma 1, DL 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, dispone che: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. Ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, dunque, rilevano solamente, in primo luogo, le controversie aventi ad oggetto atti impositivi.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva, perché ad una cartella di pagamento possa essere attribuita anche natura equiparabile ad un atto impositivo, è che la cartella esattoriale costituisca il primo atto mediante il quale è comunicata, per la prima volta al contribuente, una prestazione determinata nell' an e nel quantum avanzata nei suoi confronti (Cass
n. 25486/2022, che richiama S.U. n. 18298/2021.
Con tale ultima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, in particolare, che “in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex D.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del
2018 art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex D.Lvo n. 546 del 1992 art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
Nel caso di specie, nel controricorso depositato in Cassazione dalla parte (doc. 8 di parte attrice), si legge che la vicenda trae origine da avvisi di accertamento notificati al in data 9 novembre Pt_1
1982, per i periodi d'imposta dal 1976 al 1980, e che “Il non ha impugnato tali avvisi di Pt_1
accertamento ma, sulla scorta dei medesimi e nella pendenza del relativo termine per il ricorso, in data 10 novembre 1982 ha presentato dichiarazione integrativa al Centro di servizio di Milano, chiedendo la definizione automatica ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429/1982 << ” (v. Parte_2
anche ricorso di primo grado, doc. 3 di parte attrice).
L'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avrebbe comportato, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 175/1986, la declaratoria di nullità dei suddetti avvisi di accertamento, in quanto notificatigli nell'anno 1982, ovvero in pendenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, con la conseguente nullità della cartella esattoriale e la riqualificazione della dichiarazione integrativa del contribuente come effettuata ex art. 19, anziché ex art. 16, del
D.L. n. 429/1982 (v. sentenza della Commissione Tributaria di II grado, doc. 5 di parte attrice).
Infatti, l'art. 19 cit., che recita “Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi”, presuppone che non sia stato notificato alcun avviso di accertamento.
Tuttavia, poiché l'art. 19 cit. avrebbe potuto essere applicato al caso in esame solo a seguito di declaratoria, con sentenza irrevocabile dell'organo giurisdizionale, di nullità degli avvisi di accertamento, non impugnati, che, invece, sono stati emessi a monte della cartella oggetto del contenzioso tributario, si ritiene che l'interpretazione delle Sezioni Unite sopra riportata non possa estendersi al caso di specie, non potendosi considerare la cartella de qua autonomo atto impositivo.
In ogni caso, una diversa interpretazione, non essendo certo priva di ampi margini di opinabilità, escluderebbe la responsabilità del professionista per le ragioni già esposte con riguardo alla domanda svolta nei confronti del SE.
Alla luce di quanto sopra, anche la domanda svolta nei confronti dell'avv. deve essere CP_1
respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate anche a favore di posto che CP_2
la chiamata del terzo si è resa necessaria in conseguenza della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'avv. SE.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge le domande proposte da nei confronti di SE UM e . Parte_1 CP_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali delle parti convenute e della terza chiamata, che liquida, a favore di ciascuna parte, in complessivi euro 14.103,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/09/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi