Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 21411/2022 Verbale dell'udienza del 18/02/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Carmen Alborino per delega dell'avv. Eboli. Per il è presente l'avv. Femiano Controparte_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 21411 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Eboli, presso il cui studio elett.te domi- cilia in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 85 APPELLANTE E c.f.: , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Ilaria Femiano, elett.te domiciliato presso la Casa Comunale, in CP_1
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n. 1 APPELLATA NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
Il Giudice di Pace di con sent. n. 6750/2022, accolse la domanda, rilevò l'omessa CP_1 prova della rituale notifica della cartella di pagamento e dei verbali ad essa sottesi, dichia- rò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha errato nel rite- nere non ritualmente provata la notifica della cartella e decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito, e ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo al sig. , stante la non impugnabilità Controparte_2 dell'estratto di ruolo. Si è costituito il chiedendo l'accoglimento dell'appello, mentre il sig. Controparte_1
nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo è rimasto contu- Controparte_2 mace. L'appello è inammissibile perché tardivo. A tal riguardo, giova ricordare che la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive. La Suprema Corte, ai fini che ci occupano, ha chiarito che:
- l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve es- sere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice "a quo", che rile- va anche agli effetti dei termini per proporre l'impugnazione. Ne consegue, qualora l'azione sia stata de- finita come opposizione agli atti esecutivi, che il gravame deve essere proposto senza tener conto della so- spensione feriale dei termini (n. 11455 del 17/05/2007),
- le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione (n. 20354 del 28/09/2020),
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 - la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali.. (n. 27747 del 22/11/2017). In ragione di ciò, stante l'indubbia qualificazione da parte del primo giudice, della do- manda, quale opposizione all'esecuzione, l'appello va dichiarato inammissibile, per essere la notifica del gravame intervenuta il 16/09/2022, oltre sei mesi dal deposito della sen- tenza impugnata (25/02/2022). Le spese di lite vanno compensate nei confronti del unica parte costituita, data CP_1
l'adesione ai motivi di appello. All'inammissibilità dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese di lite;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei pre- supposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 18/02/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3