TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Marcabruni Lara e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, viale dei Tigli n.14, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Dalponte Andrea e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda viale A. Lutti n.10, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 20.05.2017 in Dro preso atto che all'udienza del 06.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, in affido condiviso, con collocazione, residenza anagrafica abituale e abitazione principale presso la madre;
3) la casa familiare verrà assegnata alla signora , la quale si Parte_1
farà carico dell'affitto, delle utenze, degli oneri condominiali e di tutte le spese inerenti;
4) il signor presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento CP_1
della residenza dei minori in altro Comune dell'Alto Garda per il caso in cui la signora avesse esigenza / possibilità di ivi trasferire la Pt_1
propria dimora;
seguirà tempestiva comunicazione della nuova residenza;
5) i signori e si impegnano a condividere le Controparte_1 Parte_1
decisioni di maggior interesse che riguardano i figli ed a reciprocamente tenersi informati sullo stato di salute, di istruzione e di progettualità che li interessa;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, a cura del genitore con il quale i figli o il figlio/a si trovano in quel momento;
pag. 2 di 5 6) il padre terrà con sé i figli secondo un calendario condiviso con la signora con una suddivisione del tempo indicativamente al 50% Pt_1
per ogni genitore.
7) nel periodo estivo i figli staranno con il papà 15 giorni, anche raggruppati in periodi non consecutivi. I genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 15 aprile di ogni anno il periodo di vacanza estiva, anche al fine di organizzare le attività estive dei figli. Quanto alle festività natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre ed i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio.; verrà prevista l'alternanza tra i genitori dei giorni della Vigilia di Natale e del giorno di Natale
I figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente il giorno di
Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, nonché metà delle vacanze pasquali;
8) il signor verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di complessivi €.500,00
(€. 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Tale obbligo ha decorrenza dal mese di aprile 2024
9) le spese straordinarie per i figli e , come da protocollo Per_1 Per_2
CNF del 29.11.2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Per quanto attiene le spese indicate nel protocollo CNF quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 150,00= per singola voce complessiva di spesa.
I genitori concordano nel ritenere spese non comprese nell'assegno di mantenimento, quindi straordinarie da suddividersi al 50 % sulle cui vi è fin d'ora il consenso: libri scolastici;
materiale informatico necessario/utile pag. 3 di 5 per la didattica (computer o tablet e relativa stampante con materiale di consumo), spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa scolastica, gite, viaggi di istruzione e di studio ed attività scolastiche organizzate dalla scuola frequentata dai minori, spese di trasporto urbano per la frequenza scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola anche in ambito giornaliero, abbigliamento, ricarica cellulare.
I genitori concordano nel rendersi entrambi obbligati a corrispondere direttamente la quota del 50% delle spese straordinarie sulla scorta del preventivo di spesa, evitando ove possibile che vi sia l'anticipo dell'intera somma in capo ad un genitore.
Il genitore che ha eventualmente sostenuto l'intera spesa deve essere rimborsato, direttamente dall'altro genitore, che si obbliga in tal senso, della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli entro 10 giorni dalla consegna della relativa documentazione;
10) l'assegno unico sarà posto a favore della signora in Parte_1
misura del 100%; altre deduzioni e detrazioni fiscali saranno poste a favore di entrambe i genitori in ragione del 50% ciascuno;
11) le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità e del passaporto in capo ai figli minori ed in capo ad esse stesse personalmente;
12) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, pertanto, a reciproche pretese di mantenimento;
13) i signori e dichiarano di aver già definito Controparte_1 Parte_1
le questioni patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra con riferimento al pregresso rapporto matrimoniale, salvi gli effetti del presente atto;
pag. 4 di 5 14) tutte le statuizioni di ordine economico avranno decorrenza a far data dal mese di aprile 2024
15) tutti i veicoli rimangono di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, i quali potranno liberamente disporne;
16) le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Marcabruni Lara e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, viale dei Tigli n.14, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Dalponte Andrea e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda viale A. Lutti n.10, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 20.05.2017 in Dro preso atto che all'udienza del 06.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, in affido condiviso, con collocazione, residenza anagrafica abituale e abitazione principale presso la madre;
3) la casa familiare verrà assegnata alla signora , la quale si Parte_1
farà carico dell'affitto, delle utenze, degli oneri condominiali e di tutte le spese inerenti;
4) il signor presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento CP_1
della residenza dei minori in altro Comune dell'Alto Garda per il caso in cui la signora avesse esigenza / possibilità di ivi trasferire la Pt_1
propria dimora;
seguirà tempestiva comunicazione della nuova residenza;
5) i signori e si impegnano a condividere le Controparte_1 Parte_1
decisioni di maggior interesse che riguardano i figli ed a reciprocamente tenersi informati sullo stato di salute, di istruzione e di progettualità che li interessa;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, a cura del genitore con il quale i figli o il figlio/a si trovano in quel momento;
pag. 2 di 5 6) il padre terrà con sé i figli secondo un calendario condiviso con la signora con una suddivisione del tempo indicativamente al 50% Pt_1
per ogni genitore.
7) nel periodo estivo i figli staranno con il papà 15 giorni, anche raggruppati in periodi non consecutivi. I genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 15 aprile di ogni anno il periodo di vacanza estiva, anche al fine di organizzare le attività estive dei figli. Quanto alle festività natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre ed i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio.; verrà prevista l'alternanza tra i genitori dei giorni della Vigilia di Natale e del giorno di Natale
I figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente il giorno di
Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, nonché metà delle vacanze pasquali;
8) il signor verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di complessivi €.500,00
(€. 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Tale obbligo ha decorrenza dal mese di aprile 2024
9) le spese straordinarie per i figli e , come da protocollo Per_1 Per_2
CNF del 29.11.2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Per quanto attiene le spese indicate nel protocollo CNF quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 150,00= per singola voce complessiva di spesa.
I genitori concordano nel ritenere spese non comprese nell'assegno di mantenimento, quindi straordinarie da suddividersi al 50 % sulle cui vi è fin d'ora il consenso: libri scolastici;
materiale informatico necessario/utile pag. 3 di 5 per la didattica (computer o tablet e relativa stampante con materiale di consumo), spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa scolastica, gite, viaggi di istruzione e di studio ed attività scolastiche organizzate dalla scuola frequentata dai minori, spese di trasporto urbano per la frequenza scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola anche in ambito giornaliero, abbigliamento, ricarica cellulare.
I genitori concordano nel rendersi entrambi obbligati a corrispondere direttamente la quota del 50% delle spese straordinarie sulla scorta del preventivo di spesa, evitando ove possibile che vi sia l'anticipo dell'intera somma in capo ad un genitore.
Il genitore che ha eventualmente sostenuto l'intera spesa deve essere rimborsato, direttamente dall'altro genitore, che si obbliga in tal senso, della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli entro 10 giorni dalla consegna della relativa documentazione;
10) l'assegno unico sarà posto a favore della signora in Parte_1
misura del 100%; altre deduzioni e detrazioni fiscali saranno poste a favore di entrambe i genitori in ragione del 50% ciascuno;
11) le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità e del passaporto in capo ai figli minori ed in capo ad esse stesse personalmente;
12) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, pertanto, a reciproche pretese di mantenimento;
13) i signori e dichiarano di aver già definito Controparte_1 Parte_1
le questioni patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra con riferimento al pregresso rapporto matrimoniale, salvi gli effetti del presente atto;
pag. 4 di 5 14) tutte le statuizioni di ordine economico avranno decorrenza a far data dal mese di aprile 2024
15) tutti i veicoli rimangono di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, i quali potranno liberamente disporne;
16) le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5