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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2022 promossa da:
( Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COSCIA LUIGI
ATTORE
Contro
( c.f. e P. I.V.A. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell' avv. PERMUNIAN ANDREA
CONVENUTA
( c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti DI Controparte_2 C.F._2
MEDIO PIERLUIGI, DI MEDIO CINZIA e BRUNETTI ALDO
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All' udienza del 09.12.2024, celebrata secondo la modalità scritta di cui all' art 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni con note depositate in via telematica. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificava alla ( hereinafter Parte_1 Parte_2
) atto di citazione dinanzi all' intestato Tribunale a mezzo del quale – CP_1 sulle premesse di avere concesso in locazione in data 13.05.2016 alla detta società un terreno agricolo di sua proprietà sito in agro di San Martino in Pensilis (Cb) alla c.da Macchianera e della verificazione in data 28.07.2021 sul detto terreno di un incendio che si era propagato fino a quelli confinanti di proprietà di esso ricorrente – aveva richiesto la condanna della convenuta a risarcirgli i danni causati dal detto evento, quantificati in euro 23355 (oltre Iva), di cui 17616 per il rifacimento di parte dell'intonaco del locale deposito , 739 per la riparazione dell'impianto di video sorveglianza e la restante somma per il ripristino dell'area verde.
Si costituiva con comparsa di costituzione e di risposta in cui CP_1 preliminarmente eccepiva il difetto di competenza territoriale dell' intestato Ufficio per essere invece compente al riguardo il Tribunale di Rovigo ( nella cui circoscrizione si trova la sede di essa convenuta ) , e nel merito – pur riconoscendo di avere condotto in locazione il terreno agricolo di proprietà del escludeva che sullo stesso avesse avuto luogo l' incendio descritto nell' Pt_1 atto di citazione , evidenziava inoltre che ove invece ne fosse provata la verificazione si sarebbe dovuto tenere in conto dell' eccezionale situazione climatica dell' estate 2021 e chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa l' azienda agricola a cui essa convenuta aveva affidato le Controparte_2
“operazioni colturali“ sul fondo oggetto del contratto di locazione e da cui chiedeva – in caso di condanna – di essere manlevata da quanto tenuta a pagare in favore dell' attore.
La chiamata in causa veniva autorizzata e si costituiva in Controparte_2 giudizio con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava in primis l' infondatezza dell' eccezione di incompetenza territoriale dell' intestato Tribunale, da ritenersi invece competente ratione loci ai sensi dell' art 20 cpc, ed in punto di merito osservava l' infondatezza della domanda , dato che l' incendio era partito dalla proprietà del si era propagato a quella concessa in locazione dal Pt_1 predetto attore alla convenuta, seguendo quindi un percorso inverso e contrario a quello ipotizzato nella domanda,e sottolineava infine che – in caso di accoglimento della domanda – la garanzia invocata da non potrebbe CP_1 trovare applicazione “stante la decadenza per la mancata tempestiva denuncia di un vizio nelle opere”.
Il procedimento veniva istruito attraverso una nutrita prova orale e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 09.12.2024.
Preliminarmente deve essere evidenziata la plateale infondatezza dell' eccezione con cui la parte convenuta ha sostenuto l' incompetenza territoriale dell' intestato Ufficio, da ritenersi invece competente a conoscere la domanda in forza dell' art 20 cpc, atteso che l' evento posto alla base dell' azione risarcitoria che ci impegna si verificò nell' ambito della circoscrizione territoriale soggetta alla competenza del Tribunale di Larino.
Passando al merito della controversia si osserva che è incontestata l' esistenza del contratto con cui il oncesse in locazione a il terreno sito Pt_1 CP_1 in agro di San Martino in Pensilis e di cui all' allegato n. 4 alla domanda, così come è pacifica l' effettuazione di lavori da parte di e per conto de Controparte_2 [...]
sul terreno de quo. CP_1
Tanto premesso, occorre individuare il regime di responsabilità nel cui ambito inquadrare il fatto oggetto della presente controversia.
Si ritiene che l' azione debba ricondursi nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc , avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa del danno di cui si chiede il risarcimento – alla verificazione di un incendio sul terreno di cui
[...]
aveva il godimento e la disponibilità nella qualità di conduttrice in CP_1 locazione e di cui quindi doveva essere ritenuta custode ai sensi della norma in parola ( cfr ex aliis Cass nn. 28197/2020, 11349/2014).
Come è noto, il regime di responsabilità di cui alla norma appena richiamata grava il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno.
Dall' applicazione di tale principio al caso che ci occupa discende che il Pt_1 avrebbe dovuto provare – al fine dell' accertamento della responsabilità de
[...]
per la causazione del danno di cui chiede il ristoro – sia che l' incendio CP_1 aveva avuto origine sul terreno coltivato dalla convenuta, sia che da tale terreno si era propagato a quello confinante di esso attore.
Ebbene, dall' esame del compendio testimoniale acquisito è emerso che in effetti in data 28.07.2021 si verificò un incendio che interessò sia i terreni di proprietà del he quello concesso in locazione da costui a . Pt_1 CP_1
Tuttavia i testi di parte attrice e hanno dichiarato di essere Tes_1 Tes_2 intervenuti sui luoghi di causa solo successivamente alla verificazione dell' incendio e quindi non sono stati in grado di chiarire se – come si assume nell' atto introduttivo – l' incendio abbia avuto origine dal terreno concesso in locazione a e da lì si sia poi propagato fino alla proprietà del CP_1 Pt_1
Al contrario i testi e hanno affermato che l' incendio Tes_3 Testimone_4 proveniva da una direzione diversa da quella indicata dalla parte attrice, e precisamente da . Parte_3
Nella comparsa conclusionale si afferma che la prova della derivazione dell' incendio verificatosi nella proprietà alle fiamme provenienti dal terreno Pt_1 coltivato da sarebbe dimostrata dalla perizia redatta dal dott. e CP_1 Tes_2 confermata dallo stesso in sede testimoniale.
Ora , a parte l' ovvia considerazione per cui la perizia di parte costituisce una allegazione difensiva , in quanto tale liberamente valutabile dal giudice , si osserva che nella perizia il dott. ha individuato nella inadeguatezza della Tes_2 fascia parafuoco sita sul terreno coltivato da la ragione della CP_1 propagazione dell' incendio alla proprietà Pt_1
Ma tale assunto – anche a volerlo condividere – non è in alcun modo idoneo a colmare quello che è il deficit probatorio della tesi attorea, e cioè – lo si ripete – la mancata dimostrazione dell' origine dell' incendio nella proprietà coltivata da
[...]
e la successiva propagazione nel terreno di proprietà del CP_1 Pt_1
E' in altre parole irrilevante – ai fini dell' accertamento della responsabilità de
[...]
– affermare che le fascie salvafuoco site sul terreno della convenuta non CP_1 erano idonee ad evitarne l' incendio se preliminarmente non si dimostra – e non lo si è fatto – che le fiamme ebbero origine proprio sul terreno occupato dalla convenuta e da lì si propagarono alla proprietà Pt_1
La domanda attorea viene quindi rigettata , e con essa anche quella di garanzia formulata dalla convenuta, che dalla prima traeva origine e vita.
L' attore viene condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia della convenuta che della chiamata in causa , e tanto in base al consolidato principio di causazione secondo cui ( cfr ex plurimis Cass n. 26081/2021 ) quando – come nella controversia che ci intrattiene – la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall' attore rivelatasi poi infondata , il rimborso delle spese processuali deve essere posto a carico dell' attore stesso, a nulla rilevando che costui non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società agricola così Parte_1 CP_1 decide: rigetta la domanda;
condanna l' attore al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta e del terzo chiamato in causa, liquidate – per ciascun rapporto processuale – in euro 3000, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap.
Larino,27.04.2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2022 promossa da:
( Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COSCIA LUIGI
ATTORE
Contro
( c.f. e P. I.V.A. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell' avv. PERMUNIAN ANDREA
CONVENUTA
( c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti DI Controparte_2 C.F._2
MEDIO PIERLUIGI, DI MEDIO CINZIA e BRUNETTI ALDO
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All' udienza del 09.12.2024, celebrata secondo la modalità scritta di cui all' art 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni con note depositate in via telematica. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificava alla ( hereinafter Parte_1 Parte_2
) atto di citazione dinanzi all' intestato Tribunale a mezzo del quale – CP_1 sulle premesse di avere concesso in locazione in data 13.05.2016 alla detta società un terreno agricolo di sua proprietà sito in agro di San Martino in Pensilis (Cb) alla c.da Macchianera e della verificazione in data 28.07.2021 sul detto terreno di un incendio che si era propagato fino a quelli confinanti di proprietà di esso ricorrente – aveva richiesto la condanna della convenuta a risarcirgli i danni causati dal detto evento, quantificati in euro 23355 (oltre Iva), di cui 17616 per il rifacimento di parte dell'intonaco del locale deposito , 739 per la riparazione dell'impianto di video sorveglianza e la restante somma per il ripristino dell'area verde.
Si costituiva con comparsa di costituzione e di risposta in cui CP_1 preliminarmente eccepiva il difetto di competenza territoriale dell' intestato Ufficio per essere invece compente al riguardo il Tribunale di Rovigo ( nella cui circoscrizione si trova la sede di essa convenuta ) , e nel merito – pur riconoscendo di avere condotto in locazione il terreno agricolo di proprietà del escludeva che sullo stesso avesse avuto luogo l' incendio descritto nell' Pt_1 atto di citazione , evidenziava inoltre che ove invece ne fosse provata la verificazione si sarebbe dovuto tenere in conto dell' eccezionale situazione climatica dell' estate 2021 e chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa l' azienda agricola a cui essa convenuta aveva affidato le Controparte_2
“operazioni colturali“ sul fondo oggetto del contratto di locazione e da cui chiedeva – in caso di condanna – di essere manlevata da quanto tenuta a pagare in favore dell' attore.
La chiamata in causa veniva autorizzata e si costituiva in Controparte_2 giudizio con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava in primis l' infondatezza dell' eccezione di incompetenza territoriale dell' intestato Tribunale, da ritenersi invece competente ratione loci ai sensi dell' art 20 cpc, ed in punto di merito osservava l' infondatezza della domanda , dato che l' incendio era partito dalla proprietà del si era propagato a quella concessa in locazione dal Pt_1 predetto attore alla convenuta, seguendo quindi un percorso inverso e contrario a quello ipotizzato nella domanda,e sottolineava infine che – in caso di accoglimento della domanda – la garanzia invocata da non potrebbe CP_1 trovare applicazione “stante la decadenza per la mancata tempestiva denuncia di un vizio nelle opere”.
Il procedimento veniva istruito attraverso una nutrita prova orale e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 09.12.2024.
Preliminarmente deve essere evidenziata la plateale infondatezza dell' eccezione con cui la parte convenuta ha sostenuto l' incompetenza territoriale dell' intestato Ufficio, da ritenersi invece competente a conoscere la domanda in forza dell' art 20 cpc, atteso che l' evento posto alla base dell' azione risarcitoria che ci impegna si verificò nell' ambito della circoscrizione territoriale soggetta alla competenza del Tribunale di Larino.
Passando al merito della controversia si osserva che è incontestata l' esistenza del contratto con cui il oncesse in locazione a il terreno sito Pt_1 CP_1 in agro di San Martino in Pensilis e di cui all' allegato n. 4 alla domanda, così come è pacifica l' effettuazione di lavori da parte di e per conto de Controparte_2 [...]
sul terreno de quo. CP_1
Tanto premesso, occorre individuare il regime di responsabilità nel cui ambito inquadrare il fatto oggetto della presente controversia.
Si ritiene che l' azione debba ricondursi nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc , avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa del danno di cui si chiede il risarcimento – alla verificazione di un incendio sul terreno di cui
[...]
aveva il godimento e la disponibilità nella qualità di conduttrice in CP_1 locazione e di cui quindi doveva essere ritenuta custode ai sensi della norma in parola ( cfr ex aliis Cass nn. 28197/2020, 11349/2014).
Come è noto, il regime di responsabilità di cui alla norma appena richiamata grava il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno.
Dall' applicazione di tale principio al caso che ci occupa discende che il Pt_1 avrebbe dovuto provare – al fine dell' accertamento della responsabilità de
[...]
per la causazione del danno di cui chiede il ristoro – sia che l' incendio CP_1 aveva avuto origine sul terreno coltivato dalla convenuta, sia che da tale terreno si era propagato a quello confinante di esso attore.
Ebbene, dall' esame del compendio testimoniale acquisito è emerso che in effetti in data 28.07.2021 si verificò un incendio che interessò sia i terreni di proprietà del he quello concesso in locazione da costui a . Pt_1 CP_1
Tuttavia i testi di parte attrice e hanno dichiarato di essere Tes_1 Tes_2 intervenuti sui luoghi di causa solo successivamente alla verificazione dell' incendio e quindi non sono stati in grado di chiarire se – come si assume nell' atto introduttivo – l' incendio abbia avuto origine dal terreno concesso in locazione a e da lì si sia poi propagato fino alla proprietà del CP_1 Pt_1
Al contrario i testi e hanno affermato che l' incendio Tes_3 Testimone_4 proveniva da una direzione diversa da quella indicata dalla parte attrice, e precisamente da . Parte_3
Nella comparsa conclusionale si afferma che la prova della derivazione dell' incendio verificatosi nella proprietà alle fiamme provenienti dal terreno Pt_1 coltivato da sarebbe dimostrata dalla perizia redatta dal dott. e CP_1 Tes_2 confermata dallo stesso in sede testimoniale.
Ora , a parte l' ovvia considerazione per cui la perizia di parte costituisce una allegazione difensiva , in quanto tale liberamente valutabile dal giudice , si osserva che nella perizia il dott. ha individuato nella inadeguatezza della Tes_2 fascia parafuoco sita sul terreno coltivato da la ragione della CP_1 propagazione dell' incendio alla proprietà Pt_1
Ma tale assunto – anche a volerlo condividere – non è in alcun modo idoneo a colmare quello che è il deficit probatorio della tesi attorea, e cioè – lo si ripete – la mancata dimostrazione dell' origine dell' incendio nella proprietà coltivata da
[...]
e la successiva propagazione nel terreno di proprietà del CP_1 Pt_1
E' in altre parole irrilevante – ai fini dell' accertamento della responsabilità de
[...]
– affermare che le fascie salvafuoco site sul terreno della convenuta non CP_1 erano idonee ad evitarne l' incendio se preliminarmente non si dimostra – e non lo si è fatto – che le fiamme ebbero origine proprio sul terreno occupato dalla convenuta e da lì si propagarono alla proprietà Pt_1
La domanda attorea viene quindi rigettata , e con essa anche quella di garanzia formulata dalla convenuta, che dalla prima traeva origine e vita.
L' attore viene condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia della convenuta che della chiamata in causa , e tanto in base al consolidato principio di causazione secondo cui ( cfr ex plurimis Cass n. 26081/2021 ) quando – come nella controversia che ci intrattiene – la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall' attore rivelatasi poi infondata , il rimborso delle spese processuali deve essere posto a carico dell' attore stesso, a nulla rilevando che costui non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società agricola così Parte_1 CP_1 decide: rigetta la domanda;
condanna l' attore al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta e del terzo chiamato in causa, liquidate – per ciascun rapporto processuale – in euro 3000, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap.
Larino,27.04.2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis