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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1931/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]sul Lambro (LO), Parte_1 C.F._1 i C ta e difesa dall'Avv.ta Ingrid Penza del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
), utta n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Milanesi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie: nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Sull'affido e mantenimento delle figlie:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2. La figlia minorenne rimarrà affidata ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi secondo la volontà e i desideri di entrambi e della Per_ ragazza. comunque, sarà collocata ed avrà la residenza abituale presso la madre. Per_
3. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze Parte_2 e la vol , e comunque il mercoledì (preleva al pomeriggio all'uscita di scuola) fino al giovedì mattina successivo (quando la riaccompagnerà a scuola), nonché a settimane alterne dal venerdì entro l'ora di cena fino al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a casa) entro le ore 12:00. Salva la facoltà, secondo i desideri di Per_ stessa, di trascorrere nella casa coniugale qualche ulteriore ora (infrasettimanale) nei caldi pomeriggi estivi (durante il periodo di chiusura della scuola) per godere, al pari della sorella del giardino e della piscina. Per_
4. Durante i mesi di pausa estiva dalla scuola, dalla metà di giugno alla metà di settembre, passerà almeno 15 giorni di vacanza, anche non continuativi con ognuno dei genitori, inoltre sette giorni durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali, con suddivisione alternata delle festività (in particolare, la Vigilia di Natale e il Natale, il 31 dicembre e il primo di gennaio, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e ponti scolastici alternati tra i genitori. I periodi di vacanza andranno stilati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla sig.ra a partire dal rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra Parte_2 Pt_1 Pt_1Per_ (come si olo di contributo tenimento della figlia la somma in via anticipata ed e 10 del mese, pari ad € 600,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT) e, da ento della vendita della casa coniugale (come meglio si chiarirà in seguito), in ogni caso dopo 14 mesi dal rilascio dell'immobile da parte della moglie, corrisponderà la somma di € 900,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore. Il Sig. Per_
parteciperà nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di così come Parte_2
protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
- avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. La figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, continuerà a vivere con il padre nella casa coniugale sita Per_1 in Salerano mbro (LO), Via Madre Teresa di Calcutta n. 3, e comunque presso l'abitazione che quest'ultimo reperirà dopo la vendita, mantenendo però la residenza anagrafica presso la madre, almeno fino al compimento dei 21 anni.
7. Il Sig. , provvederà integralmente al mantenimento della figlia , fino al raggiungimento Parte_2 Per_1 dell'indip ica della stessa e si farà carico delle spese straordinarie d sa, fatta eccezione per le spese universitarie e l'acquisto della prima auto, che verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, ferma restando la necessaria preventiva autorizzazione da parte della sig.ra all'acquisto della predetta auto, in Pt_1 assenza della quale il sig. ulla potrà pretendere a titolo di rimborso. Le sopracitate spese verranno anticipate Pt_2 dal Sig. fino alla della casa coniugale, momento in cui la signora con la quota di ricavato alla Pt_2 Pt_1 stessa s , rimborserà al sig. il 50% delle spese universitarie di eventualmente dallo stesso Pt_2 Per_1 sostenute sino a quel momento ed della spesa per l'acquisto della pri di preventivamente Per_1 autorizzata. Successivamente alla vendita della casa coniugale le spese universitarie v o corrisposte da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno). Per_
8. Ai fini della fruizione dell'Assegno Unico e Universale per le figlie e la richiesta sarà presentata dalla Per_1 Sig.ra con attribuzione dell'intero beneficio economico a a decorrere dal mese di febbraio Parte_1 2025. Il Sig. si impegna a collaborare per quanto necessario alla predisposizione della relativa domanda ed Pt_2 al suo accog .
9. Gli animali domestici (n. 2 gatti) saranno suddivisi tra le parti. In particolare il gatto rosso di nome “T Per resterà alla Sig.ra il gatto nero di nome “ resterà al Sig. e alla figlia . Pt_1 Pt_2 Per_1
Sull'assegnazione e la vendita della casa coniugale:
10. La casa coniugale, sita in 26857 Salerano sul Lambro (LO), Via Madre Teresa di Calcutta n. 3, resterà assegnata in via esclusiva sino alla vendita al Sig. , che la abiterà unitamente alla figlia , mentre la Sig.ra Parte_2 Per_1 si impegna a rilasciare la s n oltre il 31 luglio 2025, previo pre i tutti i suoi beni Parte_1 ed effetti personali.
11. La casa coniugale sarà posta in vendita per la somma di euro 400.000,00 con mandato ad agenzia P.L.M. di Prestini Luca Matteo, piazza del Popolo, 11 20078 San Colombano al Lambro, scelta dalle parti e con obbligo da parte dei comproprietari di accettare eventuali proposte di acquisto non inferiori a euro 360.000,00. Resta inteso che qualsivoglia importo ricevuto in acconto/caparra dal promissario acquirente, dovrà sin dal pagamento essere ripartito al 50% tra i coniugi, mentre le partite dare e avere tra questi ultimi, sub 7-13-14-15, verranno regolate al rogito, con l'incasso del prezzo di vendita.
12. Il ricavato della vendita sarà diviso al 50% tra i comproprietari e, quanto agli arredamenti, suppellettili, elettrodomestici, stoviglie, biancheria, ecc., della casa coniugale, verranno equamente suddivisi tra le parti secondo accordo da definirsi.
13. Gli eventuali costi che si rendessero necessari per la vendita della casa – quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'apertura della pratica edilizia comunale per la regolarizzazione catastale, il compenso del progettista, gli interventi delle imprese esecutrici dei lavori, la realizzazione della nuova scala/ripristino del corrimano, le spese di agenzia, l'estinzione del mutuo e i relativi costi di estinzione anticipata – saranno anticipati dal Sig. All'atto Pt_2 della vendita dell'immobile, la Sig.ra incassato il prezzo di vendita, provvederà a restituire al una Pt_1 Pt_2 somma pari al 50% delle spese ut ffettivamente sostenute dallo stesso, sulla base della docu ne giustificativa.
14. Le rate del mutuo della casa coniugale rimarranno a carico del Sig. che, incassato il prezzo di vendita Pt_2 della casa coniugale, tratterrà dalla quota di spettanza della moglie il 30 nto dallo stesso corrisposto per le rate di mutuo sostenute a partire dal mese di rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra sino alla data della Pt_1 vendita, previa esibizione delle relative contabili di pagamento.
15. La Sig.ra che provvederà a liberare la casa coniugale entro il 31.07.2025, provvederà personalmente al Pt_1 pagamento d ni di locazione dell'immobile che andrà ad abitare. Tali spese verranno rimborsate dal Sig. all'atto della vendita della casa coniugale, fino a un massimo di 14 mensilità, previa esibizione delle relative Pt_2 contabili di pagamento.
Sugli ulteriori rapporti economici tra i coniugi:
16. La Sig.ra riceverà dal Sig. la somma complessiva di euro 15.000,00 quale Parte_1 Parte_2 regolamentazi stioni patrimoniali corrispondersi in due tranche come segue: – euro 10.000,00 contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della Sig.ra alla sottoscrizione del ricorso Pt_1 congiunto di separazione;
– euro 5.000,00 entro e non oltre il 30 agosto 202 diritto da parte del Sig. Pt_2 nel caso di mancata omologa delle condizioni della separazione personale, alla ripetizione delle somme di c frattanto corrisposte.
17. L'autovettura Nissan KE tg. FB652GY di proprietà della Sig.ra resterà affidata alla stessa;
Parte_1 l'autovettura Ford ST tg. FK204JC di proprietà del Sig. affidato allo stesso;
il Quad Parte_2 Kawasaki tg DC 94486 di proprietà della Sig.ra e in uso al Sig. resterà affidato allo Parte_1 Parte_2 stesso.
18. La Sig.ra si impegna a cedere al Sig. la piena proprietà del Quad marca Kawasaki Parte_1 Parte_2 tg DC 94486 clusivo a quest'ultimo, sen un corrispettivo. Il passaggio di proprietà e le relative spese saranno a carico del Sig. . Parte_2
19. Tutti i beni facenti parte della Impresa individuale Giga Infissi di FA CR (C.F. C.F._2
- P.IVA. resteranno di esclusiva proprietà del Sig. . La Sig.ra P.IVA_1 Parte_2 Parte_1 non aver ndere in relazione ai beni, guadagni, utili e presa del si di FA CR, rinunciando espressamente a qualsiasi diritto, pretesa o rivendicazione presente o futura sugli stessi, a qualunque titolo.
20. Il locale commerciale sito in Salerano sul Lambro (LO), Via Ada Negri n. 17, rimarrà di proprietà esclusiva del Sig. . Parte_2
21. I conti correnti intestati a ciascuno dei coniugi restano di pertinenza dei rispettivi intestatari, con le relative provviste. In relazione al conto corrente cointestato in BNL n. 4358/3203, le parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto di separazione, a procedere alla sua estinzione una volta venduta la casa coniugale, con ripartizione dell'eventuale saldo residuo in parti uguali tra loro, nella misura del 50% ciascuno.
22. I coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e, ad eccezione di quanto previsto nei punti precedenti, si danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto matrimoniale intercorso, alla comunione o alla partecipazione all'Impresa individuale Giga Infissi di , ai rapporti Parte_2 patrimoniali diretti o indiretti derivanti dal matrimonio, nonché a qualsiasi altro titolo
23. Le parti si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore.
24. Spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 09.09.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in San Zenone al Lambro (LO) in da tr li atti dello Stato civile del Comune di San Zenone al Lambro al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Zenone al Lambro (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]sul Lambro (LO), Parte_1 C.F._1 i C ta e difesa dall'Avv.ta Ingrid Penza del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
), utta n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Milanesi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie: nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Sull'affido e mantenimento delle figlie:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2. La figlia minorenne rimarrà affidata ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi secondo la volontà e i desideri di entrambi e della Per_ ragazza. comunque, sarà collocata ed avrà la residenza abituale presso la madre. Per_
3. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze Parte_2 e la vol , e comunque il mercoledì (preleva al pomeriggio all'uscita di scuola) fino al giovedì mattina successivo (quando la riaccompagnerà a scuola), nonché a settimane alterne dal venerdì entro l'ora di cena fino al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a casa) entro le ore 12:00. Salva la facoltà, secondo i desideri di Per_ stessa, di trascorrere nella casa coniugale qualche ulteriore ora (infrasettimanale) nei caldi pomeriggi estivi (durante il periodo di chiusura della scuola) per godere, al pari della sorella del giardino e della piscina. Per_
4. Durante i mesi di pausa estiva dalla scuola, dalla metà di giugno alla metà di settembre, passerà almeno 15 giorni di vacanza, anche non continuativi con ognuno dei genitori, inoltre sette giorni durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali, con suddivisione alternata delle festività (in particolare, la Vigilia di Natale e il Natale, il 31 dicembre e il primo di gennaio, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e ponti scolastici alternati tra i genitori. I periodi di vacanza andranno stilati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla sig.ra a partire dal rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra Parte_2 Pt_1 Pt_1Per_ (come si olo di contributo tenimento della figlia la somma in via anticipata ed e 10 del mese, pari ad € 600,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT) e, da ento della vendita della casa coniugale (come meglio si chiarirà in seguito), in ogni caso dopo 14 mesi dal rilascio dell'immobile da parte della moglie, corrisponderà la somma di € 900,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore. Il Sig. Per_
parteciperà nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di così come Parte_2
protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
- avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. La figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, continuerà a vivere con il padre nella casa coniugale sita Per_1 in Salerano mbro (LO), Via Madre Teresa di Calcutta n. 3, e comunque presso l'abitazione che quest'ultimo reperirà dopo la vendita, mantenendo però la residenza anagrafica presso la madre, almeno fino al compimento dei 21 anni.
7. Il Sig. , provvederà integralmente al mantenimento della figlia , fino al raggiungimento Parte_2 Per_1 dell'indip ica della stessa e si farà carico delle spese straordinarie d sa, fatta eccezione per le spese universitarie e l'acquisto della prima auto, che verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, ferma restando la necessaria preventiva autorizzazione da parte della sig.ra all'acquisto della predetta auto, in Pt_1 assenza della quale il sig. ulla potrà pretendere a titolo di rimborso. Le sopracitate spese verranno anticipate Pt_2 dal Sig. fino alla della casa coniugale, momento in cui la signora con la quota di ricavato alla Pt_2 Pt_1 stessa s , rimborserà al sig. il 50% delle spese universitarie di eventualmente dallo stesso Pt_2 Per_1 sostenute sino a quel momento ed della spesa per l'acquisto della pri di preventivamente Per_1 autorizzata. Successivamente alla vendita della casa coniugale le spese universitarie v o corrisposte da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno). Per_
8. Ai fini della fruizione dell'Assegno Unico e Universale per le figlie e la richiesta sarà presentata dalla Per_1 Sig.ra con attribuzione dell'intero beneficio economico a a decorrere dal mese di febbraio Parte_1 2025. Il Sig. si impegna a collaborare per quanto necessario alla predisposizione della relativa domanda ed Pt_2 al suo accog .
9. Gli animali domestici (n. 2 gatti) saranno suddivisi tra le parti. In particolare il gatto rosso di nome “T Per resterà alla Sig.ra il gatto nero di nome “ resterà al Sig. e alla figlia . Pt_1 Pt_2 Per_1
Sull'assegnazione e la vendita della casa coniugale:
10. La casa coniugale, sita in 26857 Salerano sul Lambro (LO), Via Madre Teresa di Calcutta n. 3, resterà assegnata in via esclusiva sino alla vendita al Sig. , che la abiterà unitamente alla figlia , mentre la Sig.ra Parte_2 Per_1 si impegna a rilasciare la s n oltre il 31 luglio 2025, previo pre i tutti i suoi beni Parte_1 ed effetti personali.
11. La casa coniugale sarà posta in vendita per la somma di euro 400.000,00 con mandato ad agenzia P.L.M. di Prestini Luca Matteo, piazza del Popolo, 11 20078 San Colombano al Lambro, scelta dalle parti e con obbligo da parte dei comproprietari di accettare eventuali proposte di acquisto non inferiori a euro 360.000,00. Resta inteso che qualsivoglia importo ricevuto in acconto/caparra dal promissario acquirente, dovrà sin dal pagamento essere ripartito al 50% tra i coniugi, mentre le partite dare e avere tra questi ultimi, sub 7-13-14-15, verranno regolate al rogito, con l'incasso del prezzo di vendita.
12. Il ricavato della vendita sarà diviso al 50% tra i comproprietari e, quanto agli arredamenti, suppellettili, elettrodomestici, stoviglie, biancheria, ecc., della casa coniugale, verranno equamente suddivisi tra le parti secondo accordo da definirsi.
13. Gli eventuali costi che si rendessero necessari per la vendita della casa – quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'apertura della pratica edilizia comunale per la regolarizzazione catastale, il compenso del progettista, gli interventi delle imprese esecutrici dei lavori, la realizzazione della nuova scala/ripristino del corrimano, le spese di agenzia, l'estinzione del mutuo e i relativi costi di estinzione anticipata – saranno anticipati dal Sig. All'atto Pt_2 della vendita dell'immobile, la Sig.ra incassato il prezzo di vendita, provvederà a restituire al una Pt_1 Pt_2 somma pari al 50% delle spese ut ffettivamente sostenute dallo stesso, sulla base della docu ne giustificativa.
14. Le rate del mutuo della casa coniugale rimarranno a carico del Sig. che, incassato il prezzo di vendita Pt_2 della casa coniugale, tratterrà dalla quota di spettanza della moglie il 30 nto dallo stesso corrisposto per le rate di mutuo sostenute a partire dal mese di rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra sino alla data della Pt_1 vendita, previa esibizione delle relative contabili di pagamento.
15. La Sig.ra che provvederà a liberare la casa coniugale entro il 31.07.2025, provvederà personalmente al Pt_1 pagamento d ni di locazione dell'immobile che andrà ad abitare. Tali spese verranno rimborsate dal Sig. all'atto della vendita della casa coniugale, fino a un massimo di 14 mensilità, previa esibizione delle relative Pt_2 contabili di pagamento.
Sugli ulteriori rapporti economici tra i coniugi:
16. La Sig.ra riceverà dal Sig. la somma complessiva di euro 15.000,00 quale Parte_1 Parte_2 regolamentazi stioni patrimoniali corrispondersi in due tranche come segue: – euro 10.000,00 contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della Sig.ra alla sottoscrizione del ricorso Pt_1 congiunto di separazione;
– euro 5.000,00 entro e non oltre il 30 agosto 202 diritto da parte del Sig. Pt_2 nel caso di mancata omologa delle condizioni della separazione personale, alla ripetizione delle somme di c frattanto corrisposte.
17. L'autovettura Nissan KE tg. FB652GY di proprietà della Sig.ra resterà affidata alla stessa;
Parte_1 l'autovettura Ford ST tg. FK204JC di proprietà del Sig. affidato allo stesso;
il Quad Parte_2 Kawasaki tg DC 94486 di proprietà della Sig.ra e in uso al Sig. resterà affidato allo Parte_1 Parte_2 stesso.
18. La Sig.ra si impegna a cedere al Sig. la piena proprietà del Quad marca Kawasaki Parte_1 Parte_2 tg DC 94486 clusivo a quest'ultimo, sen un corrispettivo. Il passaggio di proprietà e le relative spese saranno a carico del Sig. . Parte_2
19. Tutti i beni facenti parte della Impresa individuale Giga Infissi di FA CR (C.F. C.F._2
- P.IVA. resteranno di esclusiva proprietà del Sig. . La Sig.ra P.IVA_1 Parte_2 Parte_1 non aver ndere in relazione ai beni, guadagni, utili e presa del si di FA CR, rinunciando espressamente a qualsiasi diritto, pretesa o rivendicazione presente o futura sugli stessi, a qualunque titolo.
20. Il locale commerciale sito in Salerano sul Lambro (LO), Via Ada Negri n. 17, rimarrà di proprietà esclusiva del Sig. . Parte_2
21. I conti correnti intestati a ciascuno dei coniugi restano di pertinenza dei rispettivi intestatari, con le relative provviste. In relazione al conto corrente cointestato in BNL n. 4358/3203, le parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto di separazione, a procedere alla sua estinzione una volta venduta la casa coniugale, con ripartizione dell'eventuale saldo residuo in parti uguali tra loro, nella misura del 50% ciascuno.
22. I coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e, ad eccezione di quanto previsto nei punti precedenti, si danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto matrimoniale intercorso, alla comunione o alla partecipazione all'Impresa individuale Giga Infissi di , ai rapporti Parte_2 patrimoniali diretti o indiretti derivanti dal matrimonio, nonché a qualsiasi altro titolo
23. Le parti si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore.
24. Spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 09.09.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in San Zenone al Lambro (LO) in da tr li atti dello Stato civile del Comune di San Zenone al Lambro al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Zenone al Lambro (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello