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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc, lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG. 6005/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Levita, e con lo stesso elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Perrone, dall'Avv. Francesco Goglia e dall'Avv. Pasquale Galassi, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Oliva, e con la stessa elettivamente CP_2 domiciliato come in atti.
Resistente
Oggetto: accertamento del diritto al TFS e relativa azione di condanna.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato continuativamente alle dipendenze del
[...]
, dal 27.03.2000 al 10.05.2021, data in cui il Controparte_1 rapporto di lavoro è cessato per licenziamento;
di aver lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con mansione di operaio qualificato e inquadrato nel quarto livello A in applicazione del CCNL Federambiente;
che dopo la cessazione del rapporto di lavoro il CUB CP_ trasmetteva all' territorialmente competente il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che nonostante la pec di sollecito del 20.06.2023, l' dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non ha corrisposto CP_2 il TFS/ indennità di premio di servizio al ricorrente per inadempimento contributivo dell'ente datoriale.
Ciò premesso, dopo aver articolato argomentazioni giuridiche a fondamento della pretesa, concludeva chiedendo:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 10.05.2021 con il Controparte_1
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico
[...] CP_1 CP_1 non economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_1
nonché l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
Controparte_1 CP_2
c) per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 27.843,71 a titolo di TFS/indennità premio di servizio con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
[...]
Si costituiva l' chiedendo la cessazione della materia del contendere. Dichiarava che in data CP_2
29.07.2024, il TFS era stato liquidato, con il pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di euro 28.611,34 comprensiva degli interessi per ritardato pagamento. Nelle note depositate per l'udienza odierna, anche parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, deducendo il pagamento integrale della somma pretesa.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa é stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, poiché soggetto legittimato al pagamento e liquidazione Controparte_1 del TFR/TFS è l' . CP_2
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, in quanto il ricorrente ha ottenuto l'integrale pagamento del TFS richiesto CP_ in ricorso da parte dell'
Sopravvive la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Nel caso in esame, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa fa ritenere, con elevato grado di probabilità, che anche in sede giurisdizionale, la domanda sarebbe stata accolta;
tuttavia, l'avvenuto riconoscimento del bene della vita in corso di causa giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni, ed esclusa ogni attività istruttoria.
PQM
La dott.ssa Carmen Maria Pigrini, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: A. dichiara il difetto di legittimazione passiva del CUB con compensazione delle spese di lite;
B. dichiara cessata la materia del contendere;
C. compensa per due terzi le spese di lite e pone il residuo, liquidato in complessivi euro CP_ 612,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, a carico dell' con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Carmen Maria Pigrini