Articolo 40 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 39Articolo 41
Versione
14 maggio 1978
Art. 40.

Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del tesoro per un importo netto massimo di 8.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1977 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che puo' tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 e' stabilito nella somma di lire 48.000 miliardi.
E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978
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