Ordinanza collegiale 7 dicembre 2018
Sentenza 21 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 21/01/2019, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2019
N. 00060/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2018, proposto da
KO AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Noschese, Benedetta Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Noschese in CI, via S.p.A.lto San Marco 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di CI, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del diniego tacito della Prefettura di CI di accesso agli atti afferenti alla pratica di cittadinanza del ricorrente;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione suddetta; e la condanna della Prefettura di CI all'ostensione dei documenti richiesti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di CI e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Richiamato quanto disposto con ordinanza istruttoria n. 1173 del 7.12.2018 con la quale sono stati chiesti chiarimenti all’amministrazione intimata nei termini di seguito riportati:
“Espone parte ricorrente di aver presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera f) della Legge 91/92: l’istanza, tuttavia, è stata respinta dal Ministero dell’Interno con provvedimento del 28.6.2016 che il ricorrente provvedeva ad impugnare davanti al TAR Lazio.
Avendo necessità di articolare adeguatamente le proprie difese e rilevato che nel provvedimento di rigetto dell’istanza era stata fatta menzione di un rapporto informativo reso dalla Questura di CI – Ufficio Immigrazione, da cui risultava che a carico dello straniero esistevano pregiudizi penali (così testualmente: “a) reati in materia di stupefacenti (fatti commessi in CI); b) 2.7.2002 riferimento ad alias segnalato all’Ufficio stranieri di CI RN KO KO nato il [...] in [...]”), il ricorrente si rivolgeva alla Questura di CI e quindi, su indicazione di quest’ultima, alla Prefettura di CI - Ufficio Territoriale del Governo, al fine di ottenere l’accesso alla documentazione relativa al richiamato rapporto informativo.
L’istanza risulta formalmente evasa in data 4.7.2018 a seguito della nota della Prefettura che comunicava la disponibilità a consentire l’accesso ai documenti richiesti previo accesso negli orari indicati all’Ufficio Cittadinanza (cfr. doc. n. 4 parte ricorrente).
Tuttavia, riferisce il ricorrente che, nonostante i difensori, muniti di regolare procura, si siano presentati in data 27.7.2018 presso tale Ufficio, l’accesso non è stato consentito, essendo stato opposto che della questione si sarebbe dovuto occupare il Dirigente.
Atteso che nessuna altra comunicazione è pervenuta successivamente a tale data, così come a seguito del sollecito formulato con mail-pec del 12.9.2018, il ricorrente si determinava a proporre il presente ricorso ai fini della declaratoria del proprio diritto ad ottenere visione e copia della documentazione richiesta, sussistendo nella fattispecie tutte le condizioni ed i presupposti di legittimazione e d’interesse alla acquisizione dei documenti richiesti.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mero stile chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritiene il Collegio che, a fronte dell’indubbiamente anomala situazione venutasi a determinare dopo il formale accoglimento dell’istanza di accesso di cui alla nota della Prefettura del 4.7.2018 ed la successiva opposizione alla consegna della documentazione richiesta, sia necessario acquisire chiarimenti in merito alle ragioni e alle circostanze che hanno determinato tale arresto procedimentale, fatta salva nelle more la possibilità per l’amministrazione di provvedere soddisfacendo l’istanza del ricorrente.
Assegna a tal fine alla Prefettura di CI – UTG Ufficio Cittadinanza il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria, o dalla sua notificazione a cura della parte se anteriore, per depositare dettagliata relazione circa i fatti di causa ed ogni altro elemento utile a definire la controversia.
Rinvia per l’ulteriore trattazione alla Camera di Consiglio del 17 gennaio 2019, ore di rito.”;
atteso che in data 15 gennaio 2019 l’amministrazione provvedeva in ottemperanza alla richiamata ordinanza, chiarendo l’insussistenza di ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta (il cui contenuto era stato comunque integralmente trasfuso nel provvedimento di rigetto della cittadinanza, autonomamente impugnato davanti al TAR del Lazio), in quanto il rifiuto all’ostensione ed estrazione copia dello stesso era stato determinato da un disguido fra l’operatrice addetta e il Dirigente;
che, confermata l’ammissibilità dell’accesso, l’amministrazione provvedeva altresì a depositare in allegato copia del documento richiesto;
ritenuto pertanto che possano considerarsi soddisfatte le pretese di parte ricorrente, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, salva la statuizione in ordine alle spese di lite che saranno liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza virtuale, stante la fondatezza del ricorso proposto, così come esplicitamente riconosciuto dalla stessa resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1000,00 (mille/00), oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO