Articolo 82 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 81Articolo 83
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25 aprile 1981
Art. 82. (Diritti sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.
Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia ne' assumere la rappresentanza di altri lavoratori.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:
a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalita' d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico.
Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facolta' di fissare speciali modalita' di tempo e di luogo per il loro svolgimento.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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