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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5361 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 4/7/2025 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), con l'Avvocatura Generale
[...] P.IVA_1 dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(già P_ Controparte_2 Cont (P.I. ), in proprio e nella qualità di mandataria dell' P.IVA_2 costituito con le mandanti Controparte_4 Controparte_5 e con gli avvocati Gaetano DI Controparte_6 CP_7 GIACOMO ed Enza Maria ACCARINO, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica
.salerno.it, Email_1 CP_8 Email_2 iuffre.it);
[...]
pag. 1 di 9 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6693 pubblicata il 27/4/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
si opponeva al precetto
[...] intimatole da GIÀ P_ Controparte_2 notificato in data 6.06.22 per il pagamento della
[...] somma di € 4.629.124,70 in forza della sentenza di condanna del Tribunale Civile di Roma n.14592-21, oggetto di appello, per l'unico motivo costituito dall'erronea quantificazione dell'importo intimato in precetto spettante alla società opposta, a titolo di interessi, da doversi ritenere pari ad € 129.541,42, al 31.08.2022, applicando il criterio previsto dal comma 1 dell'art.1184 c.c., in assenza di una diversa e specifica indicazione nella sentenza azionata e non di quello di cui all'articolo 1284 comma 4 di cui al precetto. Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare “inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa, non sussistendo il diritto di procedere all'esecuzione per le ragioni indicate in citazione”. Si costituiva l'opposta GIÀ P_ [...] chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_2 previa confutazione delle argomentazioni avversarie.In particolare sottolineava che il precetto al momento della notificazione della opposizione era divenuto inefficace (art. 481 cpc) con conseguente improcedibilità ed inammissibilità dell'azione di opposizione al precetto siccome formulata, oltre che essere comunque infondato nel merito dal momento che nel giudizio preordinato al titolo esecutivo aveva richiesto espressamente il pagamento degli interessi moratori nella misura (per relationem) siccome fissata dal D.Lgs 231/2002. A seguito della comparsa della società opposta, l'opponente chiedeva che fosse dichiarato “in ogni caso insussistente il diritto di procedere all'esecuzione per le ragioni indicate nell'atto di opposizione e nel provvedimento cautelare del 26.10.2022, condannando la P_ alla restituzione dell'importo di € 1.362.333,68, oltre interessi legali”, medio tempore versati in adempimento del precetto. A seguito dell'udienza ex articolo 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto e rigettato la domanda di insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo pag. 2 di 9 azionato, fermo restando i pagamenti medio tempore intervenuti;
ha compensato tra le parti le spese di giudizio.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con compensazione delle spese di lite attesa la novità della questione trattata. La parte opposta, come era suo onere, ha fondatamente eccepito, producendo la pec di ricezione del precetto del 3.6.2022, che quest'ultimo al momento della notificazione della opposizione (19.9.2022) era divenuto inefficace per decorso del termine decadenziale di 90 giorni (art. 481 cpc), con conseguente inammissibilità dell'azione di opposizione al precetto siccome formulata. Nè consta che il precetto sia stato utilizzato per introdurre una esecuzione forzata anche se scaduto. Sussiste, quindi, il difetto di interesse dell'opponente a far dichiarare la nullità del precetto non potendo derivare alcun pregiudizio da un'intimazione per il quale si sia maturata la decadenza con conseguente inefficacia. Solo,, infatti, in presenza di un valido precetto si instaura il giudizio di opposizione ex art 615 comma 1 cpc. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ha infatti, come presupposto, la sussistenza di un precetto che non sia scaduto e non è dato apprezzare alcun interesse quando il pregiudizio derivante dal precetto stesso è meramente eventuale, ovvero quando l'intimazione dello stesso non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente. Tuttavia, l'opponente ha concluso, dopo aver richiesto nell'atto di opposizione a precetto, in via esclusiva l'accertamento della nullità o inefficacia del precetto, che venisse decisa la questione pregiudiziale relativa all'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in via autonoma e, di conseguenza, con efficacia di cosa giudicata, dichiarando il proprio interesse ad una pronuncia di merito.La circostanza che abbia richiesto “in ogni caso” una pronuncia sull'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata evidenzia in modo non equivoco che via sia stata una istanza volta a richiedere una decisione autonoma sulla questione pregiudiziale. In tali casi,quando, nel corso del giudizio, una delle parti chiede esplicitamente che venga decisa con efficacia di cosa giudicata una questione pregiudiziale, questa e la relativa decisione assumono una rilevanza che trascende la loro relazione strumentale con la domanda principale, onde il venir meno di questa relazione non puo' determinare la inammissibilita' della domanda originariamente proposta in via pregiudiziale, sempre che, pero, la stessa rimanga sorretta da un interesse autonomo, come nel caso che occupa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2868 del 28/07/1969). Nel merito, l'opponente ha dedotto che pag. 3 di 9 1) la sentenza di cui la società convenuta ha intimato P_ l'esecuzione, ha così statuito: “1) accertato che non ricorrono i presupposti per la risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti, comunicata dal Dipartimento di protezione civile il 06/05/2014, dichiara tenuta e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 2.772.777,08 (IVA inclusa) per i servizi prestati da parte attrice ed € 9.343,28 (IVA inclusa) a titolo di adeguamento dei corrispettivi, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
2)la società ha quantificato l'importo preteso a titolo di P_
“interessi moratori maturati alla data del 31 maggio 2022” in € 1.819.388,81 e che , invece, l'importo spettante alla società odierna opposta, a titolo di interessi, con la decorrenza stabilita in sentenza, è pari ad € 129.541,42, al 31.08.2022, applicando il criterio previsto dal comma 1 dell'art.1284 c.c. Tanto premesso, va osservato che, da un esame del dispositivo e della motivazione, la sentenza azionata sembrerebbe contemplare una generica condanna agli interessi moratori e che avrebbe dovuto individuarne la misura richiamando il D.Lgs. n. 231 del 2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
tale omissione si pone anche in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario poiché,
“atteso che ai sensi del Reg (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, art. 49,(ora articolo 55 regolamento UE 1215/2012) le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine, con la conseguenza che ne sarebbe impedita l'esecuzione in ogni Stato membro (cfr Cass sez. 3, Sentenza n. 9862 del 07/05/2014 (Rv. 630999
- 01); la genericità di tale statuizione comporta un'incertezza sulla misura degli interessi che non è colmabile alla stregua del dispositivo e della motivazione e sicuramente non possono essere considerati liquidati gli interessi di cui all'art. 1284 c.c IV comma in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (Cass. 8128/2020) e più in particolare del comma 1 essendo previsto che la decorrenza operi dal
“dovuto”e non dalla domanda giudiziale ai sensi del comma 4; né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali di mora, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva. (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 22457 del 27/09/2017); il comma 4 dell'articolo pag. 4 di 9 1284 c.c. è stato, poi, introdotto con decorrenza successiva alla data di notificazione dell'atto di citazione da cui è originata la sentenza azionata. Deve tuttavia, procedersi ad un esame più approfondito della pronuncia depositata in allegato alla costituzione della parte opposta, con specifico riferimento anche al tenore della domanda giudiziale introdotta dall'attore-odierna opposta.Va infatti osservato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui ”l'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 769 del 16/01/2014; Cass. n. 24749 del 20/11/2014). Applicando tale principio al caso di specie, va osservato come nella sentenza 14592 del 2021 di questo Tribunale sia stata espressamente riportata la domanda della parte opposta di condanna della controparte al pagamento della somma di“ euro 2.788.104,97 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231 / 2002”.Ne consegue che in difetto di diversa valutazione che non emerge dal contenuto della sentenza, quest'ultima possa essere interpretata, in via residuale, nel senso che la condanna agli interessi di mora avesse riguardo implicito alla natura e alla misura indicata nella domanda della parte. A ciò si aggiunga che la locuzione adoperata nella sentenza di
“interessi legali di mora” corrisponde a quella indicata dall'art. 2 lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che ne contiene anche la definizione nei seguenti termini: “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”. La sopra menzionata statuizione di condanna contenuta nel titolo giudiziale deve ritenersi, quindi, formulata, in assenza di indicazioni diverse e contrarie, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui alla legge 231/2022 citata e che sempre sul piano interpretativo del titolo giudiziale, la conclusione appare coerente con la natura del credito, sorto nell'ambito di un rapporto contrattuale per il pagamento di servizi, circostanze emergenti tutte dalla motivazione della sentenza e non contestate tra le parti.”.
§ 3. – Ha proposto appello la
[...]
rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, annullare l'epigrafata sentenza, accertando l'insussistenza del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato e che l'importo spettante alla società,
pag. 5 di 9 a titolo di interessi, con la decorrenza stabilita in sentenza, è pari ad € 129.541,42, al 31.08.2022, applicando il criterio previsto dal comma 1 dell'art.1284 c.c.. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”.
Ha resistito (già P_ Controparte_2 Cont
, in proprio e nella qualità di mandataria dell'
[...] costituito con le mandanti Controparte_4 Controparte_5 e rassegnando le seguenti Controparte_6 CP_7 conclusioni: “Affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni istanza contraria, Voglia rigettare il gravame così come proposto e confermare la Sentenza del giudice di prime cure n. 6693/2023; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.”.
All'udienza del 4/7/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il pag. 6 di 9 ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto dalla
[...] contiene un unico Parte_1 motivo intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art.1284 c.c., del D.Lg.vo n.231/2002. Erronea e contraddittoria motivazione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che fossero dovuti gli interessi per “transazioni commerciali”, trascurando che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8128/2020 e Cass. n. 22457/2017) avrebbe stabilito che in caso di generica qualificazione degli interessi, debbano intendersi liquidati gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., norma generale rispetto alla quale le altre previsioni di interessi sono speciali. Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non avrebbe potuto integrare il titolo esecutivo, non avendo il Giudice della cognizione accertato l'applicabilità degli interessi per
“transazioni commerciali” di cui al d.lgs. 231/2002. La sentenza, nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi di mora “dal dovuto al saldo”, e non dalla domanda, avrebbe smentito che il Tribunale avesse inteso concedere gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c..
Il motivo è infondato.
E' vero che la giurisprudenza ha chiarito che quando il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di interessi legali o di mora, devono intendersi liquidati gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., secondo il tasso legale “ordinario”, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi, tra cui quelli previsti previste dalla legge, inclusi quelli per le “transazioni commerciali” di cui al d.lgs. 231/2002, hanno natura speciale. Tale indirizzo, che ha prevalso fino alle recenti decisioni delle Sezioni Unite n. 12449 del 2024 e n. 12974 del 2024, trova, tuttavia, causa nei limiti normalmente posti al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere all'integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 per le “transazioni commerciali” presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva. L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 per le “transazioni commerciali” comporta che il pag. 7 di 9 titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Ebbene, la sentenza qui impugnata, senza compiere un'indebita integrazione del titolo, ha accertato per via interpretativa che esso avesse compiuto l'accertamento di sua spettanza in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicazione degli interessi commerciali. Tanto ha fatto, ricordando che per conforme giurisprudenza il titolo esecutivo possa essere interpretato anche giovandosi dei termini in cui la domanda sia stata formulata, sia pure in via residuale, quando l'esame del dispositivo e della motivazione lasci persistere incertezza. Vero è che ha esplicitamente invocato la condanna alla sorte P_ capitale “oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo”, e che il Tribunale non ha mai né espressamente né implicitamente negato che sussistesse tra le parti quel rapporto di fornitura di servizi alla P.A., dedotto con caratteristiche e natura tale da abilitare a reclamare anche gli interessi commerciali. P_ Non vale obiettare che una semplice operazione ermeneutica del titolo avrebbe rivelato il diniego degli interessi commerciali, avendo la sentenza fatto decorrere gli interessi di mora “dal dovuto al saldo”, e non dalla domanda, laddove gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. decorrono per legge dalla domanda. In realtà, non sono affatto in discussione gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c., equiparati a quelli previsti dalla legislazione speciale sulle transazioni commerciali, ma direttamente questi, i quali decorrono ex art. 4 ex d.lgs. 231/2002, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ecco, allora, che la specificazione “dal dovuto”, piuttosto che dalla costituzione in mora, contenuta in sentenza, diventa argomento per accreditare il riferimento agli interessi commerciali conformemente alla domanda rivolta da P_
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento da
€ 1.000.001 a € 2.000.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa la semplicità delle questioni.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 8 di 9 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
- Parte_1 Parte_1
nei confronti di (già
[...] P_ [...]
, in proprio e nella qualità di mandataria Controparte_2 Cont dell' ostituito con le mandanti Controparte_4 Controparte_5 e contro la sentenza n. 6693 Controparte_6 CP_7 pubblicata il 27/4/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la
[...]
al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di già P_ [...]
, in proprio e nella qualità di Controparte_2 Cont mandataria dell' costituito con le mandanti CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...] CP_
e per essi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi € 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5361 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 4/7/2025 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), con l'Avvocatura Generale
[...] P.IVA_1 dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(già P_ Controparte_2 Cont (P.I. ), in proprio e nella qualità di mandataria dell' P.IVA_2 costituito con le mandanti Controparte_4 Controparte_5 e con gli avvocati Gaetano DI Controparte_6 CP_7 GIACOMO ed Enza Maria ACCARINO, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica
.salerno.it, Email_1 CP_8 Email_2 iuffre.it);
[...]
pag. 1 di 9 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6693 pubblicata il 27/4/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
si opponeva al precetto
[...] intimatole da GIÀ P_ Controparte_2 notificato in data 6.06.22 per il pagamento della
[...] somma di € 4.629.124,70 in forza della sentenza di condanna del Tribunale Civile di Roma n.14592-21, oggetto di appello, per l'unico motivo costituito dall'erronea quantificazione dell'importo intimato in precetto spettante alla società opposta, a titolo di interessi, da doversi ritenere pari ad € 129.541,42, al 31.08.2022, applicando il criterio previsto dal comma 1 dell'art.1184 c.c., in assenza di una diversa e specifica indicazione nella sentenza azionata e non di quello di cui all'articolo 1284 comma 4 di cui al precetto. Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare “inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa, non sussistendo il diritto di procedere all'esecuzione per le ragioni indicate in citazione”. Si costituiva l'opposta GIÀ P_ [...] chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_2 previa confutazione delle argomentazioni avversarie.In particolare sottolineava che il precetto al momento della notificazione della opposizione era divenuto inefficace (art. 481 cpc) con conseguente improcedibilità ed inammissibilità dell'azione di opposizione al precetto siccome formulata, oltre che essere comunque infondato nel merito dal momento che nel giudizio preordinato al titolo esecutivo aveva richiesto espressamente il pagamento degli interessi moratori nella misura (per relationem) siccome fissata dal D.Lgs 231/2002. A seguito della comparsa della società opposta, l'opponente chiedeva che fosse dichiarato “in ogni caso insussistente il diritto di procedere all'esecuzione per le ragioni indicate nell'atto di opposizione e nel provvedimento cautelare del 26.10.2022, condannando la P_ alla restituzione dell'importo di € 1.362.333,68, oltre interessi legali”, medio tempore versati in adempimento del precetto. A seguito dell'udienza ex articolo 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto e rigettato la domanda di insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo pag. 2 di 9 azionato, fermo restando i pagamenti medio tempore intervenuti;
ha compensato tra le parti le spese di giudizio.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con compensazione delle spese di lite attesa la novità della questione trattata. La parte opposta, come era suo onere, ha fondatamente eccepito, producendo la pec di ricezione del precetto del 3.6.2022, che quest'ultimo al momento della notificazione della opposizione (19.9.2022) era divenuto inefficace per decorso del termine decadenziale di 90 giorni (art. 481 cpc), con conseguente inammissibilità dell'azione di opposizione al precetto siccome formulata. Nè consta che il precetto sia stato utilizzato per introdurre una esecuzione forzata anche se scaduto. Sussiste, quindi, il difetto di interesse dell'opponente a far dichiarare la nullità del precetto non potendo derivare alcun pregiudizio da un'intimazione per il quale si sia maturata la decadenza con conseguente inefficacia. Solo,, infatti, in presenza di un valido precetto si instaura il giudizio di opposizione ex art 615 comma 1 cpc. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ha infatti, come presupposto, la sussistenza di un precetto che non sia scaduto e non è dato apprezzare alcun interesse quando il pregiudizio derivante dal precetto stesso è meramente eventuale, ovvero quando l'intimazione dello stesso non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente. Tuttavia, l'opponente ha concluso, dopo aver richiesto nell'atto di opposizione a precetto, in via esclusiva l'accertamento della nullità o inefficacia del precetto, che venisse decisa la questione pregiudiziale relativa all'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in via autonoma e, di conseguenza, con efficacia di cosa giudicata, dichiarando il proprio interesse ad una pronuncia di merito.La circostanza che abbia richiesto “in ogni caso” una pronuncia sull'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata evidenzia in modo non equivoco che via sia stata una istanza volta a richiedere una decisione autonoma sulla questione pregiudiziale. In tali casi,quando, nel corso del giudizio, una delle parti chiede esplicitamente che venga decisa con efficacia di cosa giudicata una questione pregiudiziale, questa e la relativa decisione assumono una rilevanza che trascende la loro relazione strumentale con la domanda principale, onde il venir meno di questa relazione non puo' determinare la inammissibilita' della domanda originariamente proposta in via pregiudiziale, sempre che, pero, la stessa rimanga sorretta da un interesse autonomo, come nel caso che occupa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2868 del 28/07/1969). Nel merito, l'opponente ha dedotto che pag. 3 di 9 1) la sentenza di cui la società convenuta ha intimato P_ l'esecuzione, ha così statuito: “1) accertato che non ricorrono i presupposti per la risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti, comunicata dal Dipartimento di protezione civile il 06/05/2014, dichiara tenuta e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 2.772.777,08 (IVA inclusa) per i servizi prestati da parte attrice ed € 9.343,28 (IVA inclusa) a titolo di adeguamento dei corrispettivi, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
2)la società ha quantificato l'importo preteso a titolo di P_
“interessi moratori maturati alla data del 31 maggio 2022” in € 1.819.388,81 e che , invece, l'importo spettante alla società odierna opposta, a titolo di interessi, con la decorrenza stabilita in sentenza, è pari ad € 129.541,42, al 31.08.2022, applicando il criterio previsto dal comma 1 dell'art.1284 c.c. Tanto premesso, va osservato che, da un esame del dispositivo e della motivazione, la sentenza azionata sembrerebbe contemplare una generica condanna agli interessi moratori e che avrebbe dovuto individuarne la misura richiamando il D.Lgs. n. 231 del 2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
tale omissione si pone anche in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario poiché,
“atteso che ai sensi del Reg (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, art. 49,(ora articolo 55 regolamento UE 1215/2012) le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine, con la conseguenza che ne sarebbe impedita l'esecuzione in ogni Stato membro (cfr Cass sez. 3, Sentenza n. 9862 del 07/05/2014 (Rv. 630999
- 01); la genericità di tale statuizione comporta un'incertezza sulla misura degli interessi che non è colmabile alla stregua del dispositivo e della motivazione e sicuramente non possono essere considerati liquidati gli interessi di cui all'art. 1284 c.c IV comma in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (Cass. 8128/2020) e più in particolare del comma 1 essendo previsto che la decorrenza operi dal
“dovuto”e non dalla domanda giudiziale ai sensi del comma 4; né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali di mora, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva. (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 22457 del 27/09/2017); il comma 4 dell'articolo pag. 4 di 9 1284 c.c. è stato, poi, introdotto con decorrenza successiva alla data di notificazione dell'atto di citazione da cui è originata la sentenza azionata. Deve tuttavia, procedersi ad un esame più approfondito della pronuncia depositata in allegato alla costituzione della parte opposta, con specifico riferimento anche al tenore della domanda giudiziale introdotta dall'attore-odierna opposta.Va infatti osservato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui ”l'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 769 del 16/01/2014; Cass. n. 24749 del 20/11/2014). Applicando tale principio al caso di specie, va osservato come nella sentenza 14592 del 2021 di questo Tribunale sia stata espressamente riportata la domanda della parte opposta di condanna della controparte al pagamento della somma di“ euro 2.788.104,97 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231 / 2002”.Ne consegue che in difetto di diversa valutazione che non emerge dal contenuto della sentenza, quest'ultima possa essere interpretata, in via residuale, nel senso che la condanna agli interessi di mora avesse riguardo implicito alla natura e alla misura indicata nella domanda della parte. A ciò si aggiunga che la locuzione adoperata nella sentenza di
“interessi legali di mora” corrisponde a quella indicata dall'art. 2 lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che ne contiene anche la definizione nei seguenti termini: “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”. La sopra menzionata statuizione di condanna contenuta nel titolo giudiziale deve ritenersi, quindi, formulata, in assenza di indicazioni diverse e contrarie, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui alla legge 231/2022 citata e che sempre sul piano interpretativo del titolo giudiziale, la conclusione appare coerente con la natura del credito, sorto nell'ambito di un rapporto contrattuale per il pagamento di servizi, circostanze emergenti tutte dalla motivazione della sentenza e non contestate tra le parti.”.
§ 3. – Ha proposto appello la
[...]
rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, annullare l'epigrafata sentenza, accertando l'insussistenza del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato e che l'importo spettante alla società,
pag. 5 di 9 a titolo di interessi, con la decorrenza stabilita in sentenza, è pari ad € 129.541,42, al 31.08.2022, applicando il criterio previsto dal comma 1 dell'art.1284 c.c.. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”.
Ha resistito (già P_ Controparte_2 Cont
, in proprio e nella qualità di mandataria dell'
[...] costituito con le mandanti Controparte_4 Controparte_5 e rassegnando le seguenti Controparte_6 CP_7 conclusioni: “Affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni istanza contraria, Voglia rigettare il gravame così come proposto e confermare la Sentenza del giudice di prime cure n. 6693/2023; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.”.
All'udienza del 4/7/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il pag. 6 di 9 ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto dalla
[...] contiene un unico Parte_1 motivo intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art.1284 c.c., del D.Lg.vo n.231/2002. Erronea e contraddittoria motivazione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che fossero dovuti gli interessi per “transazioni commerciali”, trascurando che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8128/2020 e Cass. n. 22457/2017) avrebbe stabilito che in caso di generica qualificazione degli interessi, debbano intendersi liquidati gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., norma generale rispetto alla quale le altre previsioni di interessi sono speciali. Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non avrebbe potuto integrare il titolo esecutivo, non avendo il Giudice della cognizione accertato l'applicabilità degli interessi per
“transazioni commerciali” di cui al d.lgs. 231/2002. La sentenza, nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi di mora “dal dovuto al saldo”, e non dalla domanda, avrebbe smentito che il Tribunale avesse inteso concedere gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c..
Il motivo è infondato.
E' vero che la giurisprudenza ha chiarito che quando il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di interessi legali o di mora, devono intendersi liquidati gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., secondo il tasso legale “ordinario”, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi, tra cui quelli previsti previste dalla legge, inclusi quelli per le “transazioni commerciali” di cui al d.lgs. 231/2002, hanno natura speciale. Tale indirizzo, che ha prevalso fino alle recenti decisioni delle Sezioni Unite n. 12449 del 2024 e n. 12974 del 2024, trova, tuttavia, causa nei limiti normalmente posti al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere all'integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 per le “transazioni commerciali” presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva. L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 per le “transazioni commerciali” comporta che il pag. 7 di 9 titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Ebbene, la sentenza qui impugnata, senza compiere un'indebita integrazione del titolo, ha accertato per via interpretativa che esso avesse compiuto l'accertamento di sua spettanza in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicazione degli interessi commerciali. Tanto ha fatto, ricordando che per conforme giurisprudenza il titolo esecutivo possa essere interpretato anche giovandosi dei termini in cui la domanda sia stata formulata, sia pure in via residuale, quando l'esame del dispositivo e della motivazione lasci persistere incertezza. Vero è che ha esplicitamente invocato la condanna alla sorte P_ capitale “oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo”, e che il Tribunale non ha mai né espressamente né implicitamente negato che sussistesse tra le parti quel rapporto di fornitura di servizi alla P.A., dedotto con caratteristiche e natura tale da abilitare a reclamare anche gli interessi commerciali. P_ Non vale obiettare che una semplice operazione ermeneutica del titolo avrebbe rivelato il diniego degli interessi commerciali, avendo la sentenza fatto decorrere gli interessi di mora “dal dovuto al saldo”, e non dalla domanda, laddove gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. decorrono per legge dalla domanda. In realtà, non sono affatto in discussione gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c., equiparati a quelli previsti dalla legislazione speciale sulle transazioni commerciali, ma direttamente questi, i quali decorrono ex art. 4 ex d.lgs. 231/2002, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ecco, allora, che la specificazione “dal dovuto”, piuttosto che dalla costituzione in mora, contenuta in sentenza, diventa argomento per accreditare il riferimento agli interessi commerciali conformemente alla domanda rivolta da P_
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento da
€ 1.000.001 a € 2.000.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa la semplicità delle questioni.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 8 di 9 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
- Parte_1 Parte_1
nei confronti di (già
[...] P_ [...]
, in proprio e nella qualità di mandataria Controparte_2 Cont dell' ostituito con le mandanti Controparte_4 Controparte_5 e contro la sentenza n. 6693 Controparte_6 CP_7 pubblicata il 27/4/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la
[...]
al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di già P_ [...]
, in proprio e nella qualità di Controparte_2 Cont mandataria dell' costituito con le mandanti CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...] CP_
e per essi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi € 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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