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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9346 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NN TE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5826/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAETTA Parte_1 C.F._1 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 89 24060 CASAZZApresso il difensore avv. SAETTA BARBARA
ATTORE contro
(C.F. ), c in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , con il patrocinio dell'avv. TAMOS LORENZO, elettivamente domiciliato in VIALE PICENO 14 A 20129 MILANO presso il difensore avv. TAMOS LORENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni: per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previo rigetto di ogni contraria eccezione, difesa, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'esclusiva e grave responsabilità del in ordine Controparte_1 all'omessa o tardiva adozione del provvedimento di determinazione del valore di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, chiesto dal sig. con atto del 28.10.2019 prot. 34667 e, per l'effetto, condannare Parte_1 l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 61.264,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, salvo quella diversa, maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge. In via istruttoria, nell'ipotesi in cui la causa dovesse ritenersi non sufficientemente istruita, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova tutti indicati nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c., segnatamente: • prova testimoniale, a mezzo dei sigg. e (entrambi domiciliati in Milano alla Via Denti n. 1 presso l'agenzia immobiliare Testimone_1 Testimone_2 One Reale Estate) sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nel periodo novembre 2019 – maggio 2020 l'agenzia immobiliare One Real Estate di Milano Piazzale Susa n 10, per conto del sig. contattava Parte_1 telefonicamente l'arch. del Settore Pianificazione Urbana del Comune di , Persona_1 Controparte_1 sollecitando l'evasione dell'istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà relativo all'immobile sito in CH OR (MI) alla Via Matteotti n. 27 depositata il 28.10.2019 (prodotta da parte attorea sub doc. 9 con l'atto pagina 1 di 10 di citazione)”; 2) “Vero che nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo sub 1) l'Arch.
[...] del Comune di al sig. dell'Agenzia One Real Estate il ritardo dell'Ente Per_1 Controparte_1 Testimone_1 nell'evasione dell'istanza di cui al medesimo capitolo 1) con i tempi tecnici per ottenere una nuova delibera da parte degli organi comunali, stimandoli in due mesi”; 3) “Vero che verso la fine di gennaio – inizio di febbraio 2020 il sig.
[...] si recava, in compagnia del sig. e dell'arch. dell'agenzia immobiliare Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 One Reale Estate di Milano – Piazzale Susa n. 10, presso il Comune di , per lamentare il ritardo Controparte_1 nell'evasione dell'istanza di cui al capitolo sub 1), ricevendo dall'arch. le medesime rassicurazioni di cui Persona_1 al capitolo sub 2)” • prova testimoniale, a mezzo dei sigg. (residente in [...] Controparte_1 n. 27), e sulle seguenti circostanze: 4) “vero che in data 23.10.2019 il sig. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
proponeva al sig. pel tramite dell'agenzia immobiliare Milano Real Estate s.a.s. di Milano –
[...] Parte_1 Piazzale Susa n. 10, l'acquisto dell'immobile sito in alla Via Matteotti n. 27 al prezzo di € 3 Controparte_1 95.000,00, allegato come “doc. 7” e “doc.21” al fascicolo attoreo e che ad esso teste si rammostra”; 5) “vero che in data 24.10.2019 il sig. accettava la proposta d'acquisto di cui al capitolo 8), impegnandosi contestualmente Parte_1 a riscattare, a proprie spese il diritto di superficie, entro la data del 15.12.2019, secondo il costo indicando dal Comune di
, come da scrittura privata allegata sub “doc. 8” al fascicolo attoreo e che ad esso teste si Controparte_1 rammostra”; 6) “vero che in data 15.12.2019 il sig. informava l'agenzia immobiliare Milano Real Parte_1 Estate s.a.s. di Milano – Piazzale Susa n. 10 del ritardo del Comune di nel concedere la Controparte_1 trasformazione del diritto di superficie in proprietà per 'immobile di Via Matteotti n. 27, manifestando la disponibilità a rinviare la data del contratto definitivo di vendita e concedere l'uso gratuito del box al promissario acquirente per compensarlo dei relativi disagi, come da “doc. 10” allegato al fascicolo attoreo e che ad esso teste si rammostra””; 7)
“vero che in data 7.05.2020 i sigg. e pattuivano, a seguito del ritardo del Comune di Parte_1 Tes_3
nel concedere la trasformazione del diritto di superficie in proprietà per 'immobile di Via Matteotti n. Controparte_1 27, l'impegno ad effettuare la compravendita di quest'ultimo in regime di edilizia convenzionata, al prezzo imposto dal Comune, come da “doc. 13” allegato al fascicolo attoreo e che ad esso teste si rammostra”. Con rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e abilitazione alla prova contraria sulle istanze probatorie formulate ex adverso”. per parte convenuta: “impregiudicata ogni declaratoria correlata o attinente alle contestazioni ed eccezioni preliminari poste e riguardanti pure l'eccepita invalidità dei pretesi atti negoziali a cui controparte si riferisce, si chiede, contrariis rejectis, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: • in via pregiudiziale: si eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario essendo la stessa radicata ex lege a favore del Giudice Amministrativo (TAR Lombardia) con conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e relativa condanna alle spese;
• nel merito: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate nei confronti del convenuto;
• in via CP_1 meramente subordinata di merito: nel non creduto caso in cui la domanda attorea sia accolta, anche solo in parte, si chiede che la stessa sia respinta sotto il profilo economico, ovvero falcidiata in considerazione della colpa e dei fatti omissivi imputabili all'Attore anche ex commi I e II dell'art. 1227 cc;
• si richiede la valutazione ex terzo comma (ossia d'Ufficio) dell'art. 96 cpc per lite temeraria, in considerazione degli elementi allegati che evidenziano la colpa grave (anche) “di tipo processuale”, relativa cioè all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio (cfr. Cons. Stato, n. 721/2011), venendo anche meno la parte attorea, nel compimento delle attività processuali, a “quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese” 1 . • in via istruttoria: per scrupolo, ancorché sia mesta opinione dell'Amministrazione convenuta che la vertenza sia documentale e pronta per la decisione, si chiede di essere ammessi a provare i fatti di vertenza di cui ai punti da n. 1 a n. 13 della comparsa di costituzione risposta dell'Ente, espunti eventuali elementi valutativi o documentali, con la Sig.a il Sig. la Sig.a la Sig.a Parte_2 Persona_1 Controparte_2
, tutti domiciliati presso il comune di (con espressa riserva di indicarne altri a Controparte_3 Controparte_1 controprova lette le difese avversarie). • Si chiede di essere ammessi a prova contraria,
contro
-prova e diretta sui capitoli di prova avversari denegatamente ammessi o sui fatti sui quali verranno eventualmente sentite le persone indicate dall'attore anche con tutti i testi sopra indicati e si formulano, altresì, i seguenti capitoli di prova:
1. vero che, nella seconda decade di novembre 2019 e nella prima metà di gennaio 2020, dopo che il 28-10-2019 il Sig. ha Parte_1 ripresentato richiesta di “trasformazione diritto di superficie in proprietà” (prot. n. 34667, cfr. doc. 6 che ri rammostra al teste), è stato comunicato al medesimo Sig. sia telefonicamente e sia personalmente da parte del Geom. Parte_1 [...] e dell'Arch. che in ragione della pubblicata Delibera di giunta comunale n. 270/2019 la cui Pt_2 Persona_1 copia, sempre a gennaio 2020, veniva consegnata a mani del medesimo Sig. (doc. 7), il procedimento era Parte_1
“sospeso” in attesa del necessario aggiornamento del “valore di trasformazione” immobiliare anche alla luce delle disposizioni normative e dei pareri della Corte dei Conti (doc. 13 che si rammostra al teste);
2. vero che nella seconda metà di febbraio 2020, l'Ente, nelle persone del dei Sigg. e ha informato il Sig. Parte_2 Persona_1 Parte_1 dell'aggiornamento dei valori di trasformazione riguardanti il lotto comprensivo del suo immobile ricordandogli che l'art. 31 comma 35 della L. 448/98 prevedeva che “i comuni possono cedere in proprietà le aree concesse ai sensi della legge pagina 2 di 10 167/62 e che, pertanto, non vi era un obbligo in tal senso;
3. vero che l'analisi del lotto di immobili comprensivo di quello del Sig. ha avuto priorità procedimentale per l'Ente rispetto a tutti gli altri lotti poiché l'approvazione Parte_1 delle nuove valorizzazioni è stata assunta con deliberazione di GC n. 96 del 27-05-2020 divenuta esecutiva il 15-06-2020 (prot. n. 18499: doc. 8 che si rammostra al teste), quale atto che ha consentito di inoltrare al Sig. la nuova Parte_1 proposta di trasformazione da diritto di superficie in proprietà;
4. vero che, dopo la ricezione della nota del 17-07-2020 di nuova istanza di “valutazione economica di alloggio EEP successiva alla prima assegnazione” (prot. 23262 del 20-07- 2020) presentata dal Sig. per conto del Sig. conteneva una mail di riferimento del Dr. Tes_2 Parte_1 Per_2 (notaio) e una mail del Sig. attraverso le quali l'Ente ha riscontrato l'anzidetta nota in data 12-08-2020 nel Parte_1 rispetto dei termini procedurali;
5. vero che è stata rilasciata dall'Ente “Autorizzazione alla vendita di alloggio EEP e autorizzazione al subentro” in data 12-08-2020 (prot. 26275 del 19/8/2020: doc. 9) in formato digitale e che in tale documento/atto sono stati esposti i vari passaggi e i due diversi procedimenti, nonché indicato il prezzo di vendita aggiornato pari a euro 133.735,34 ed è stato evidenziato che tale valore non corrispondeva a quello contenuto nella
“proposta di acquisto” allegata all'istanza del Sig. , sottoscritta e depositata a novembre 2020 e che lo stesso Tes_3 era pure difforme da quello già reso noto al Sig. ad aprile 2019; 6. vero che, in data 10-07-2020 ad ore 10:28, Parte_1 ore 11:33, ore 13:01, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e la Sig.a Parte_1 Parte_2 dell'Amministrazione comunale di come da doc. 16 che si rammostra al teste per conferma;
7. vero Controparte_1 che in data 18-06-2020 ad ore 11:55, in data 01-07-2020 ad ore 12:41, in data 08-07-2020 ad ore 11:00, in data 09-07- 2020 ad ore 17:50, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e i Sigg. Parte_1 Parte_3 e dell'Amministrazione comunale, come da doc. 16 che si rammostra al teste per conferma. •
[...] Controparte_3 Con ampia refusione delle competenze e delle spese di vertenza in base ai parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto dell'importo di cui al petitum avversario di euro 61.264,00 e del comportamento processuale di controparte da valutarsi ex art. 96 cpc, nonché chiedendo sin d'ora a Codesto Ill.mo Giudice che il compenso di liquidazione venga determinato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 , ovverosia che venga ex lege ulteriormente aumentato del 30% in ragione della formazione del fascicolo telematico, che ne favorisce la consultazione e la fruizione e, in particolare, agevola la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati e consultabili in modo diretto, nonché la navigazione dell'atto medesimo”. PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ED ISTANZE PER IL Controparte_1 impregiudicata ogni declaratoria correlata o attinente alle contestazioni ed eccezioni preliminari poste e riguardanti pure l'eccepita invalidità dei pretesi atti negoziali a cui controparte si riferisce, si chiede, contrariis rejectis, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• in via pregiudiziale: si eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario essendo la stessa radicata ex lege a favore del GiudiceAmministrativo (TAR Lombardia) con conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e relativa condanna alle spese;
• nel merito: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate nei confronti del convenuto;
CP_1
• in via meramente subordinata di merito: nel non creduto caso in cui la domanda attorea sia accolta, anche solo in parte, si chiede che la stessa sia respinta sotto il profilo economico, ovvero falcidiata in considerazione della colpa e dei fatti omissivi imputabili all'Attore anche ex commi I e II dell'art. 1227 cc;
• si richiede la valutazione ex terzo comma (ossia d'Ufficio) dell'art. 96 cpc per lite temeraria, in considerazione degli elementi allegati che evidenziano la colpa grave (anche) “di tipo processuale”, relativa cioè all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio (cfr. Cons. Stato, n. 721/2011), concesse ai sensi della legge 167/62” e che, pertanto, non vi era un obbligo in tal senso;
3. vero che l'analisi del lotto di immobili comprensivo di quello del Sig. ha avuto priorità Parte_1 procedimentale per l'Ente rispetto a tutti gli altri lotti poiché l'approvazione delle nuove valorizzazioni è stata assunta con deliberazione di GC n. 96 del 27-05-2020 divenuta esecutiva il 15-06-2020 (prot. n. 18499: doc. 8 che si rammostra al teste), quale atto che ha consentito di inoltrare al Sig. la nuova proposta di trasformazione da diritto Parte_1 di superficie in proprietà;
4. vero che, dopo la ricezione della nota del 17-07-2020 di nuova istanza di “valutazione economica di alloggio EEP successiva alla prima assegnazione” (prot. 23262 del 20-07-2020) presentata dal Sig. per conto del Sig. Tes_2 conteneva una mail di riferimento del Dr. (notaio) e una mail del Sig. attraverso le Parte_1 Per_2 Parte_1 quali l'Ente ha riscontrato l'anzidetta nota in data 12-08-2020 nel rispetto dei termini procedurali;
5. vero che è stata rilasciata dall'Ente “Autorizzazione alla vendita di alloggio EEP e autorizzazione al subentro” in data 12-08-2020 (prot. 26275 del 19/8/2020: doc. 9) in formato digitale e che in tale documento/atto sono stati esposti i vari passaggi e i due diversi procedimenti, nonché indicato il prezzo di vendita aggiornato pari a euro 133.735,34 ed è stato pagina 3 di 10 evidenziato che tale valore non corrispondeva a quello contenuto nella “proposta di acquisto” allegata all'istanza del Sig. , sottoscritta e depositata a novembre 2020 e che lo stesso era pure difforme da quello già reso noto al Tes_3 Sig. ad aprile 2019; Parte_1
6. vero che, in data 10-07-2020 ad ore 10:28, ore 11:33, ore 13:01, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e la Sig.a dell'Amministrazione comunale di come Parte_1 Parte_2 Controparte_1 da doc. 16 che si rammostra al teste per conferma;
7. vero che in data 18-06-2020 ad ore 11:55, in data 01-07-2020 ad ore 12:41, in data 08-07-2020 ad ore 11:00, in data 09-07-2020 ad ore 17:50, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e i Sigg. Parte_1 [...] e dell'Amministrazione comunale, come da doc. 16 che si rammostra al teste per Parte_3 Controparte_3 conferma. Con ampia refusione delle competenze e delle spese di vertenza in base ai parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto dell'importo di cui al petitum avversario di euro 61.264,00 e del comportamento processuale di controparte da valutarsi ex art. 96 cpc, nonché chiedendo sin d'ora a Codesto Ill.mo Giudice che il compenso di liquidazione venga determinato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 , ovverosia che venga ex lege ulteriormente aumentato del 30% in ragione della formazione del fascicolo telematico, che ne favorisce la consultazione e la fruizione e, in particolare, agevola la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati e consultabili in modo diretto, n onché la navigazione dell'atto medesimo. Ritenendo la vertenza matura per la decisione si richiede la concessione dei termini di rito per la formulazione delle difese conclusive. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Comune di Parte_1
, deducendo che: Controparte_1
- in data 5.07.1989, la Cooperativa Edificatrice Lavoratori Bettola Coop. a r.l. trasferiva ai suoi genitori, e la proprietà superficiaria dei beni Controparte_4 Persona_3 immobili siti a , in via Matteotti 27, edificati in area dedicata a Piano di Zona di Controparte_1
Edilizia Economica Popolare, meglio identificati in atti;
- nel 2019 acquistava mortis causa la proprietà superficiaria degli immobili oggetto di causa e delle relative pertinenze;
- alla data del 17.04.2019, il valore di alienazione in regime di edilizia convenzionata dei predetti beni veniva stimato dal Comune di in € 153.307,49; Controparte_1
- su sua richiesta, in data 3.07.2019, l'ente convenuto gli comunicava la possibilità di trasformare, nel termine di sessanta giorni, il suo diritto di superficie in diritto di proprietà, per un corrispettivo pari ad €
5.511,55, proposta cui non aderiva, non avendo individuato un potenziale acquirente entro il termine stabilito per l'accettazione;
- in data 24.10.2019, accettava la proposta di acquisto dei beni al prezzo di € 195.000,00 – in regime di edilizia libera – formulata da , impegnandosi a riscattare il diritto di superficie dal Comune Tes_3 di entro il 15.12.2019; Controparte_1
pagina 4 di 10 - il 28.10.2019, chiedeva alla civica amministrazione convenuta di determinare il valore di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, onde poter procedere all'alienazione dei beni in regime di edilizia libera entro il termine pattuito con il promissario acquirente;
- nonostante le rassicurazioni fornite , il ometteva di esaminare Controparte_1 tempestivamente la sua istanza, adducendo, quale giustificazione, la modifica dei valori e parametri di legge per la quantificazione richiesta;
- benché, nelle more del deposito della richiesta attorea non fosse intervenuto alcun provvedimento che imponesse la modifica dei predetti parametri, tuttavia, con la delibera n. 270 del 30.12.2019, la Giunta
Comunale di sospendeva i “termini di evasione di tutte le richieste di Controparte_1 trasformazione da diritto di superficie in proprietà, relative ai comparti PS1 e PS2, ancora in itinere e/o che verranno depositate successivamente depositate alla presente deliberazione (…) per consentire l'adeguamento dei corrispettivi di trasformazione alle vigenti normative”;
- il 3.02.2020 sollecitava l'evasione della propria istanza, ma l'ente comunale giustificava il proprio ritardo facendo riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- in data 7.05.2020, a causa del ritardo del Comune di , stipulava un nuovo Controparte_1 contratto preliminare con il promissario acquirente, in forza del quale si impegnava ad alienare la proprietà superficiaria degli immobili oggetto di causa in regime di edilizia convenzionata al prezzo di
€ 153.000,00;
- su propria istanza del 20.07.2020, il valore di alienazione in regime di edilizia convenzionata dei predetti beni veniva rivalutato dal Comune in € 133.735,34;
- in data 24.09.2020 alienava a la proprietà superficiaria dell'immobile e delle relative Tes_3 pertinenze in regime di edilizia convenzionata per una somma pari ad € 133.75,34;
- a causa del comportamento del non poteva né vendere i beni in Controparte_1 regime di edilizia libera al prezzo di € 195.000,00 né alienarli in regime di edilizia convenzionata al prezzo, inizialmente stimato dal convenuto, di € 153.000,00.
Pertanto, l'attore chiedeva condannarsi il al risarcimento del danno Controparte_1 patito.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva il
[...]
, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel Controparte_1 merito, l'infondatezza della pretesa attorea, e chiedendo, altresì, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. pagina 5 di 10 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., in occasione della quale venivano assegnati i termini, a norma dell'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
*** *** *** La preliminare l'eccezione di carenza di giurisdizione ordinaria sollevata dalla parte convenuta risulta fondata.
In particolare, il ha eccepito la sussistenza della giurisdizione esclusiva Controparte_1 del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 1 del codice del processo amministrativo, in base al quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire a più riprese che “in ordine alla domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della l. n. 241 del 1990, proposta nei confronti della P.A. per non avere concluso nel termine di legge il procedimento amministrativo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 1, c.p.a., vertendo la controversia in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo” (Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 3099 del 2.02.2022; in senso conforme, Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 18173 del
24.07.2017).
Al fine di valutare se la presente controversia ricada nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre esaminare la pretesa azionata dall'attore.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sul criterio del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 2368 del 24.01.2024).
L'attore ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della mancata evasione, da parte del Comune di , della sua istanza del 28.10.2019 – volta ad ottenere la Controparte_1 determinazione del valore di trasformazione del diritto di superficie in proprietà – entro il termine del
15.12.2019, data in cui, sulla base dell'accordo del 24.10.2019 intercorso con , si era Tes_3
pagina 6 di 10 impegnato ad acquisire la piena proprietà degli immobili per procedere alla loro alienazione in regime di edilizia libera (doc. 8 parte attrice).
Il danno patito consisterebbe, secondo la prospettazione attrice, nella differenza tra il prezzo, pari ad €
195.000,00, a cui avrebbe alienato il bene in regime di edilizia libera qualora la risposta del Comune di fosse stata tempestiva, e il minor prezzo, pari ad € 133.735,34, a cui il bene è stato Controparte_1 venduto in regime di edilizia convenzionata.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha precisato la propria domanda, deducendo che la condotta antigiuridica del non sarebbe consistita, tanto, nel ritardo nell'adozione del CP_1 provvedimento, quanto, piuttosto, nella lesione del suo legittimo affidamento alla rapida evasione dell'istanza, affidamento ingenerato dalle rassicurazioni dei dipendenti comunali circa le tempistiche amministrative e dalla circostanza che l'ente convenuto disponesse già della documentazione necessaria a provvedere.
Alla luce delle deduzioni e delle prospettazioni attoree, deve ritenersi che la domanda oggetto di giudizio sia finalizzata a far valere il diritto dell'attore al risarcimento del danno patito a causa del ritardo della pubblica amministrazione nell'adozione del provvedimento richiesto e che, di conseguenza, l'eccezione di carenza di giurisdizione ordinaria sia fondata.
Da un lato, infatti, la condotta del è stata ritenuta antigiuridica Controparte_1 dall'attore non per il contenuto dei provvedimenti adottati, ma per il mancato rispetto dei tempi procedimentali relative all'istanza presentata il 28.10.2019 ed evasa soltanto in data 15.06.2020 (doc. 6 parte convenuta).
Detta considerazione appare suffragata sia dall'espresso riferimento, negli atti di causa, ad un preteso ritardo ingiustificato della pubblica amministrazione sia dalla precisazione che la condotta dell'ente risulterebbe censurabile per l'infondatezza delle ragioni addotte dallo stesso a giustificazione della dilatazione dei tempi di durata del procedimento e consistenti, in particolare, nei motivi posti alla base della sospensione adottata dalla Giunta Comunale con la delibera n. 270 del 30.12.2019 e nella sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19.
Dall'altro, dalla stessa quantificazione del danno in termini di differenza tra il prezzo effettivamente incamerato dall'attore e il corrispettivo che avrebbe ottenuto alienando l'immobile precedentemente, si evince che la lesione prospettata è correlata alla tardiva adozione del provvedimento da parte dell'ente.
Infatti, ciò che l'attore lamenta è la perdita del maggior guadagno che avrebbe ottenuto dalla vendita dell'immobile – in regime di edilizia libera, anziché convenzionata – qualora l'amministrazione pagina 7 di 10 competente avesse provveduto alla determinazione del valore di trasformazione del suo diritto di superficie in diritto di proprietà tempestivamente o, comunque, prima del 7.05.2020, data in cui
“considerato il ritardo da parte dell'Ente Comunale nel promulgare documento relativo a determinazione del costo possibile acquisto superficiario da parte del richiesto nel lontano Parte_1 ottobre 2019” (doc. 13 parte attrice) ha pattuito con la vendita della proprietà superficiaria Tes_3 in regime di edilizia convenzionata al prezzo di € 153.00,00 – successivamente rideterminato in €
133.735,34 a seguito della valutazione del 12.08.2020, adottata dal in risposta all'istanza CP_1 attorea del 20.07.2020.
Dette considerazioni non appaiono, invero, superabili dalle precisazioni svolte nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Infatti, l'affidamento asseritamente ingenerato nell'attore dalla pubblica amministrazione ha ad oggetto proprio la tempestività dell'azione amministrativa (cfr. “[il] comportamento materiale dell'Ente Locale
(…) induceva il a confidare in una rapida evasione dell'istanza, ben prima del Parte_1 consumarsi del termine di legge” p. 1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) e la prospettata lesività della condotta dell'amministrazione convenuta finisce, dunque, per sostanziarsi proprio nel ritardo nell'adozione del provvedimento.
Si aggiunga, peraltro, in via meramente incidentale, che si dubita della legittimità dell'affidamento dedotto da parte attrice, atteso che non sussiste, nel nostro ordinamento, un diritto soggettivo del privato ad ottenere il provvedimento amministrativo richiesto in tempi inferiori a quelli stabiliti dalla legge per l'adozione dello stesso.
Pertanto, la presente controversia ricade nell'ipotesi di cui all'art. 133 co. 1 lett. a c.p.a e rientra, dunque, nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Va, dunque, pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo.
L'attore è risultato soccombente e, di conseguenza, è tenuto a rifondere le spese processuali alla parte convenuta, le quali vengono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa di euro € 61.264,00, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, e senza la maggiorazione ex art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014, in considerazione del malfunzionamento dei collegamenti ipertestuali presenti negli atti del convenuto. pagina 8 di 10 Quanto alla domanda di condanna dell'attore per lite temeraria proposta dal convenuto, l'esercizio dell'odierna azione non merita la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'aro t. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (Cass. civ, Sez. I, sent. n. 17902 del
30.07.2010).
Inoltre ha evidenziato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (…)”
(Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13.09.2018).
Affinché possa configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., non è sufficiente, dunque, la mera soccombenza, ma occorre un vero e proprio abuso dello strumento processuale – mentre è discusso se sia o meno necessaria l'esistenza del dolo o, quantomeno, della colpa grave (si veda, in senso affermativo, Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 19948 del 12.7.2023; in senso contrario, Cass. civ., Sez.
III, sentenza n. 7094 del 28.06.2023).
La giurisprudenza tende a ravvisare una condotta abusiva, ex multis, nelle ipotesi di frazionamento del credito, di proposizione di un gravame senza alcuna correlazione con il provvedimento impugnato o, ancora, in presenza di una difesa manifestamente finalizzata ad ostacolare l'esazione di un credito della controparte.
Nel caso di specie, non vi è prova che l'attore, pur soccombente, abbia agito in giudizio abusivamente, al mero scopo di produrre un danno in capo al convenuto.
Infatti, la domanda attrice – la cui fondatezza non può, peraltro, essere esaminata dall'odierna scrivente, attesa la carenza di giurisdizione ordinaria – non appare pretestuosa, essendo stata proposta al fine di ottenere il risarcimento di un danno asseritamente patito a causa della condotta attribuita alla pubblica amministrazione convenuta.
pagina 9 di 10 L'attore ha, dunque, agito in giudizio per far valere un proprio diritto e non per ostacolare ingiustificatamente una situazione di vantaggio altrui mediante un utilizzo scorretto dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa o eccezione disattesa:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente il giudice amministrativo;
2) assegna termine di mesi tre per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente;
3) condanna al pagamento, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) respinge la domanda di condanna dell'attore ex art 96 3 comma cpc proposta dal CP_1 convenuto
Milano, 3.12.2025
Il Giudice
NN TE
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NN TE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5826/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAETTA Parte_1 C.F._1 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 89 24060 CASAZZApresso il difensore avv. SAETTA BARBARA
ATTORE contro
(C.F. ), c in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , con il patrocinio dell'avv. TAMOS LORENZO, elettivamente domiciliato in VIALE PICENO 14 A 20129 MILANO presso il difensore avv. TAMOS LORENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni: per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previo rigetto di ogni contraria eccezione, difesa, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'esclusiva e grave responsabilità del in ordine Controparte_1 all'omessa o tardiva adozione del provvedimento di determinazione del valore di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, chiesto dal sig. con atto del 28.10.2019 prot. 34667 e, per l'effetto, condannare Parte_1 l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 61.264,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, salvo quella diversa, maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge. In via istruttoria, nell'ipotesi in cui la causa dovesse ritenersi non sufficientemente istruita, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova tutti indicati nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c., segnatamente: • prova testimoniale, a mezzo dei sigg. e (entrambi domiciliati in Milano alla Via Denti n. 1 presso l'agenzia immobiliare Testimone_1 Testimone_2 One Reale Estate) sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nel periodo novembre 2019 – maggio 2020 l'agenzia immobiliare One Real Estate di Milano Piazzale Susa n 10, per conto del sig. contattava Parte_1 telefonicamente l'arch. del Settore Pianificazione Urbana del Comune di , Persona_1 Controparte_1 sollecitando l'evasione dell'istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà relativo all'immobile sito in CH OR (MI) alla Via Matteotti n. 27 depositata il 28.10.2019 (prodotta da parte attorea sub doc. 9 con l'atto pagina 1 di 10 di citazione)”; 2) “Vero che nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo sub 1) l'Arch.
[...] del Comune di al sig. dell'Agenzia One Real Estate il ritardo dell'Ente Per_1 Controparte_1 Testimone_1 nell'evasione dell'istanza di cui al medesimo capitolo 1) con i tempi tecnici per ottenere una nuova delibera da parte degli organi comunali, stimandoli in due mesi”; 3) “Vero che verso la fine di gennaio – inizio di febbraio 2020 il sig.
[...] si recava, in compagnia del sig. e dell'arch. dell'agenzia immobiliare Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 One Reale Estate di Milano – Piazzale Susa n. 10, presso il Comune di , per lamentare il ritardo Controparte_1 nell'evasione dell'istanza di cui al capitolo sub 1), ricevendo dall'arch. le medesime rassicurazioni di cui Persona_1 al capitolo sub 2)” • prova testimoniale, a mezzo dei sigg. (residente in [...] Controparte_1 n. 27), e sulle seguenti circostanze: 4) “vero che in data 23.10.2019 il sig. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
proponeva al sig. pel tramite dell'agenzia immobiliare Milano Real Estate s.a.s. di Milano –
[...] Parte_1 Piazzale Susa n. 10, l'acquisto dell'immobile sito in alla Via Matteotti n. 27 al prezzo di € 3 Controparte_1 95.000,00, allegato come “doc. 7” e “doc.21” al fascicolo attoreo e che ad esso teste si rammostra”; 5) “vero che in data 24.10.2019 il sig. accettava la proposta d'acquisto di cui al capitolo 8), impegnandosi contestualmente Parte_1 a riscattare, a proprie spese il diritto di superficie, entro la data del 15.12.2019, secondo il costo indicando dal Comune di
, come da scrittura privata allegata sub “doc. 8” al fascicolo attoreo e che ad esso teste si Controparte_1 rammostra”; 6) “vero che in data 15.12.2019 il sig. informava l'agenzia immobiliare Milano Real Parte_1 Estate s.a.s. di Milano – Piazzale Susa n. 10 del ritardo del Comune di nel concedere la Controparte_1 trasformazione del diritto di superficie in proprietà per 'immobile di Via Matteotti n. 27, manifestando la disponibilità a rinviare la data del contratto definitivo di vendita e concedere l'uso gratuito del box al promissario acquirente per compensarlo dei relativi disagi, come da “doc. 10” allegato al fascicolo attoreo e che ad esso teste si rammostra””; 7)
“vero che in data 7.05.2020 i sigg. e pattuivano, a seguito del ritardo del Comune di Parte_1 Tes_3
nel concedere la trasformazione del diritto di superficie in proprietà per 'immobile di Via Matteotti n. Controparte_1 27, l'impegno ad effettuare la compravendita di quest'ultimo in regime di edilizia convenzionata, al prezzo imposto dal Comune, come da “doc. 13” allegato al fascicolo attoreo e che ad esso teste si rammostra”. Con rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e abilitazione alla prova contraria sulle istanze probatorie formulate ex adverso”. per parte convenuta: “impregiudicata ogni declaratoria correlata o attinente alle contestazioni ed eccezioni preliminari poste e riguardanti pure l'eccepita invalidità dei pretesi atti negoziali a cui controparte si riferisce, si chiede, contrariis rejectis, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: • in via pregiudiziale: si eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario essendo la stessa radicata ex lege a favore del Giudice Amministrativo (TAR Lombardia) con conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e relativa condanna alle spese;
• nel merito: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate nei confronti del convenuto;
• in via CP_1 meramente subordinata di merito: nel non creduto caso in cui la domanda attorea sia accolta, anche solo in parte, si chiede che la stessa sia respinta sotto il profilo economico, ovvero falcidiata in considerazione della colpa e dei fatti omissivi imputabili all'Attore anche ex commi I e II dell'art. 1227 cc;
• si richiede la valutazione ex terzo comma (ossia d'Ufficio) dell'art. 96 cpc per lite temeraria, in considerazione degli elementi allegati che evidenziano la colpa grave (anche) “di tipo processuale”, relativa cioè all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio (cfr. Cons. Stato, n. 721/2011), venendo anche meno la parte attorea, nel compimento delle attività processuali, a “quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese” 1 . • in via istruttoria: per scrupolo, ancorché sia mesta opinione dell'Amministrazione convenuta che la vertenza sia documentale e pronta per la decisione, si chiede di essere ammessi a provare i fatti di vertenza di cui ai punti da n. 1 a n. 13 della comparsa di costituzione risposta dell'Ente, espunti eventuali elementi valutativi o documentali, con la Sig.a il Sig. la Sig.a la Sig.a Parte_2 Persona_1 Controparte_2
, tutti domiciliati presso il comune di (con espressa riserva di indicarne altri a Controparte_3 Controparte_1 controprova lette le difese avversarie). • Si chiede di essere ammessi a prova contraria,
contro
-prova e diretta sui capitoli di prova avversari denegatamente ammessi o sui fatti sui quali verranno eventualmente sentite le persone indicate dall'attore anche con tutti i testi sopra indicati e si formulano, altresì, i seguenti capitoli di prova:
1. vero che, nella seconda decade di novembre 2019 e nella prima metà di gennaio 2020, dopo che il 28-10-2019 il Sig. ha Parte_1 ripresentato richiesta di “trasformazione diritto di superficie in proprietà” (prot. n. 34667, cfr. doc. 6 che ri rammostra al teste), è stato comunicato al medesimo Sig. sia telefonicamente e sia personalmente da parte del Geom. Parte_1 [...] e dell'Arch. che in ragione della pubblicata Delibera di giunta comunale n. 270/2019 la cui Pt_2 Persona_1 copia, sempre a gennaio 2020, veniva consegnata a mani del medesimo Sig. (doc. 7), il procedimento era Parte_1
“sospeso” in attesa del necessario aggiornamento del “valore di trasformazione” immobiliare anche alla luce delle disposizioni normative e dei pareri della Corte dei Conti (doc. 13 che si rammostra al teste);
2. vero che nella seconda metà di febbraio 2020, l'Ente, nelle persone del dei Sigg. e ha informato il Sig. Parte_2 Persona_1 Parte_1 dell'aggiornamento dei valori di trasformazione riguardanti il lotto comprensivo del suo immobile ricordandogli che l'art. 31 comma 35 della L. 448/98 prevedeva che “i comuni possono cedere in proprietà le aree concesse ai sensi della legge pagina 2 di 10 167/62 e che, pertanto, non vi era un obbligo in tal senso;
3. vero che l'analisi del lotto di immobili comprensivo di quello del Sig. ha avuto priorità procedimentale per l'Ente rispetto a tutti gli altri lotti poiché l'approvazione Parte_1 delle nuove valorizzazioni è stata assunta con deliberazione di GC n. 96 del 27-05-2020 divenuta esecutiva il 15-06-2020 (prot. n. 18499: doc. 8 che si rammostra al teste), quale atto che ha consentito di inoltrare al Sig. la nuova Parte_1 proposta di trasformazione da diritto di superficie in proprietà;
4. vero che, dopo la ricezione della nota del 17-07-2020 di nuova istanza di “valutazione economica di alloggio EEP successiva alla prima assegnazione” (prot. 23262 del 20-07- 2020) presentata dal Sig. per conto del Sig. conteneva una mail di riferimento del Dr. Tes_2 Parte_1 Per_2 (notaio) e una mail del Sig. attraverso le quali l'Ente ha riscontrato l'anzidetta nota in data 12-08-2020 nel Parte_1 rispetto dei termini procedurali;
5. vero che è stata rilasciata dall'Ente “Autorizzazione alla vendita di alloggio EEP e autorizzazione al subentro” in data 12-08-2020 (prot. 26275 del 19/8/2020: doc. 9) in formato digitale e che in tale documento/atto sono stati esposti i vari passaggi e i due diversi procedimenti, nonché indicato il prezzo di vendita aggiornato pari a euro 133.735,34 ed è stato evidenziato che tale valore non corrispondeva a quello contenuto nella
“proposta di acquisto” allegata all'istanza del Sig. , sottoscritta e depositata a novembre 2020 e che lo stesso Tes_3 era pure difforme da quello già reso noto al Sig. ad aprile 2019; 6. vero che, in data 10-07-2020 ad ore 10:28, Parte_1 ore 11:33, ore 13:01, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e la Sig.a Parte_1 Parte_2 dell'Amministrazione comunale di come da doc. 16 che si rammostra al teste per conferma;
7. vero Controparte_1 che in data 18-06-2020 ad ore 11:55, in data 01-07-2020 ad ore 12:41, in data 08-07-2020 ad ore 11:00, in data 09-07- 2020 ad ore 17:50, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e i Sigg. Parte_1 Parte_3 e dell'Amministrazione comunale, come da doc. 16 che si rammostra al teste per conferma. •
[...] Controparte_3 Con ampia refusione delle competenze e delle spese di vertenza in base ai parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto dell'importo di cui al petitum avversario di euro 61.264,00 e del comportamento processuale di controparte da valutarsi ex art. 96 cpc, nonché chiedendo sin d'ora a Codesto Ill.mo Giudice che il compenso di liquidazione venga determinato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 , ovverosia che venga ex lege ulteriormente aumentato del 30% in ragione della formazione del fascicolo telematico, che ne favorisce la consultazione e la fruizione e, in particolare, agevola la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati e consultabili in modo diretto, nonché la navigazione dell'atto medesimo”. PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ED ISTANZE PER IL Controparte_1 impregiudicata ogni declaratoria correlata o attinente alle contestazioni ed eccezioni preliminari poste e riguardanti pure l'eccepita invalidità dei pretesi atti negoziali a cui controparte si riferisce, si chiede, contrariis rejectis, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• in via pregiudiziale: si eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario essendo la stessa radicata ex lege a favore del GiudiceAmministrativo (TAR Lombardia) con conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e relativa condanna alle spese;
• nel merito: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate nei confronti del convenuto;
CP_1
• in via meramente subordinata di merito: nel non creduto caso in cui la domanda attorea sia accolta, anche solo in parte, si chiede che la stessa sia respinta sotto il profilo economico, ovvero falcidiata in considerazione della colpa e dei fatti omissivi imputabili all'Attore anche ex commi I e II dell'art. 1227 cc;
• si richiede la valutazione ex terzo comma (ossia d'Ufficio) dell'art. 96 cpc per lite temeraria, in considerazione degli elementi allegati che evidenziano la colpa grave (anche) “di tipo processuale”, relativa cioè all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio (cfr. Cons. Stato, n. 721/2011), concesse ai sensi della legge 167/62” e che, pertanto, non vi era un obbligo in tal senso;
3. vero che l'analisi del lotto di immobili comprensivo di quello del Sig. ha avuto priorità Parte_1 procedimentale per l'Ente rispetto a tutti gli altri lotti poiché l'approvazione delle nuove valorizzazioni è stata assunta con deliberazione di GC n. 96 del 27-05-2020 divenuta esecutiva il 15-06-2020 (prot. n. 18499: doc. 8 che si rammostra al teste), quale atto che ha consentito di inoltrare al Sig. la nuova proposta di trasformazione da diritto Parte_1 di superficie in proprietà;
4. vero che, dopo la ricezione della nota del 17-07-2020 di nuova istanza di “valutazione economica di alloggio EEP successiva alla prima assegnazione” (prot. 23262 del 20-07-2020) presentata dal Sig. per conto del Sig. Tes_2 conteneva una mail di riferimento del Dr. (notaio) e una mail del Sig. attraverso le Parte_1 Per_2 Parte_1 quali l'Ente ha riscontrato l'anzidetta nota in data 12-08-2020 nel rispetto dei termini procedurali;
5. vero che è stata rilasciata dall'Ente “Autorizzazione alla vendita di alloggio EEP e autorizzazione al subentro” in data 12-08-2020 (prot. 26275 del 19/8/2020: doc. 9) in formato digitale e che in tale documento/atto sono stati esposti i vari passaggi e i due diversi procedimenti, nonché indicato il prezzo di vendita aggiornato pari a euro 133.735,34 ed è stato pagina 3 di 10 evidenziato che tale valore non corrispondeva a quello contenuto nella “proposta di acquisto” allegata all'istanza del Sig. , sottoscritta e depositata a novembre 2020 e che lo stesso era pure difforme da quello già reso noto al Tes_3 Sig. ad aprile 2019; Parte_1
6. vero che, in data 10-07-2020 ad ore 10:28, ore 11:33, ore 13:01, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e la Sig.a dell'Amministrazione comunale di come Parte_1 Parte_2 Controparte_1 da doc. 16 che si rammostra al teste per conferma;
7. vero che in data 18-06-2020 ad ore 11:55, in data 01-07-2020 ad ore 12:41, in data 08-07-2020 ad ore 11:00, in data 09-07-2020 ad ore 17:50, sono intercorse le comunicazioni e mail tra il Sig. e i Sigg. Parte_1 [...] e dell'Amministrazione comunale, come da doc. 16 che si rammostra al teste per Parte_3 Controparte_3 conferma. Con ampia refusione delle competenze e delle spese di vertenza in base ai parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto dell'importo di cui al petitum avversario di euro 61.264,00 e del comportamento processuale di controparte da valutarsi ex art. 96 cpc, nonché chiedendo sin d'ora a Codesto Ill.mo Giudice che il compenso di liquidazione venga determinato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 , ovverosia che venga ex lege ulteriormente aumentato del 30% in ragione della formazione del fascicolo telematico, che ne favorisce la consultazione e la fruizione e, in particolare, agevola la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati e consultabili in modo diretto, n onché la navigazione dell'atto medesimo. Ritenendo la vertenza matura per la decisione si richiede la concessione dei termini di rito per la formulazione delle difese conclusive. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Comune di Parte_1
, deducendo che: Controparte_1
- in data 5.07.1989, la Cooperativa Edificatrice Lavoratori Bettola Coop. a r.l. trasferiva ai suoi genitori, e la proprietà superficiaria dei beni Controparte_4 Persona_3 immobili siti a , in via Matteotti 27, edificati in area dedicata a Piano di Zona di Controparte_1
Edilizia Economica Popolare, meglio identificati in atti;
- nel 2019 acquistava mortis causa la proprietà superficiaria degli immobili oggetto di causa e delle relative pertinenze;
- alla data del 17.04.2019, il valore di alienazione in regime di edilizia convenzionata dei predetti beni veniva stimato dal Comune di in € 153.307,49; Controparte_1
- su sua richiesta, in data 3.07.2019, l'ente convenuto gli comunicava la possibilità di trasformare, nel termine di sessanta giorni, il suo diritto di superficie in diritto di proprietà, per un corrispettivo pari ad €
5.511,55, proposta cui non aderiva, non avendo individuato un potenziale acquirente entro il termine stabilito per l'accettazione;
- in data 24.10.2019, accettava la proposta di acquisto dei beni al prezzo di € 195.000,00 – in regime di edilizia libera – formulata da , impegnandosi a riscattare il diritto di superficie dal Comune Tes_3 di entro il 15.12.2019; Controparte_1
pagina 4 di 10 - il 28.10.2019, chiedeva alla civica amministrazione convenuta di determinare il valore di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, onde poter procedere all'alienazione dei beni in regime di edilizia libera entro il termine pattuito con il promissario acquirente;
- nonostante le rassicurazioni fornite , il ometteva di esaminare Controparte_1 tempestivamente la sua istanza, adducendo, quale giustificazione, la modifica dei valori e parametri di legge per la quantificazione richiesta;
- benché, nelle more del deposito della richiesta attorea non fosse intervenuto alcun provvedimento che imponesse la modifica dei predetti parametri, tuttavia, con la delibera n. 270 del 30.12.2019, la Giunta
Comunale di sospendeva i “termini di evasione di tutte le richieste di Controparte_1 trasformazione da diritto di superficie in proprietà, relative ai comparti PS1 e PS2, ancora in itinere e/o che verranno depositate successivamente depositate alla presente deliberazione (…) per consentire l'adeguamento dei corrispettivi di trasformazione alle vigenti normative”;
- il 3.02.2020 sollecitava l'evasione della propria istanza, ma l'ente comunale giustificava il proprio ritardo facendo riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- in data 7.05.2020, a causa del ritardo del Comune di , stipulava un nuovo Controparte_1 contratto preliminare con il promissario acquirente, in forza del quale si impegnava ad alienare la proprietà superficiaria degli immobili oggetto di causa in regime di edilizia convenzionata al prezzo di
€ 153.000,00;
- su propria istanza del 20.07.2020, il valore di alienazione in regime di edilizia convenzionata dei predetti beni veniva rivalutato dal Comune in € 133.735,34;
- in data 24.09.2020 alienava a la proprietà superficiaria dell'immobile e delle relative Tes_3 pertinenze in regime di edilizia convenzionata per una somma pari ad € 133.75,34;
- a causa del comportamento del non poteva né vendere i beni in Controparte_1 regime di edilizia libera al prezzo di € 195.000,00 né alienarli in regime di edilizia convenzionata al prezzo, inizialmente stimato dal convenuto, di € 153.000,00.
Pertanto, l'attore chiedeva condannarsi il al risarcimento del danno Controparte_1 patito.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva il
[...]
, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel Controparte_1 merito, l'infondatezza della pretesa attorea, e chiedendo, altresì, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. pagina 5 di 10 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., in occasione della quale venivano assegnati i termini, a norma dell'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
*** *** *** La preliminare l'eccezione di carenza di giurisdizione ordinaria sollevata dalla parte convenuta risulta fondata.
In particolare, il ha eccepito la sussistenza della giurisdizione esclusiva Controparte_1 del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 1 del codice del processo amministrativo, in base al quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire a più riprese che “in ordine alla domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della l. n. 241 del 1990, proposta nei confronti della P.A. per non avere concluso nel termine di legge il procedimento amministrativo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 1, c.p.a., vertendo la controversia in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo” (Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 3099 del 2.02.2022; in senso conforme, Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 18173 del
24.07.2017).
Al fine di valutare se la presente controversia ricada nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre esaminare la pretesa azionata dall'attore.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sul criterio del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 2368 del 24.01.2024).
L'attore ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della mancata evasione, da parte del Comune di , della sua istanza del 28.10.2019 – volta ad ottenere la Controparte_1 determinazione del valore di trasformazione del diritto di superficie in proprietà – entro il termine del
15.12.2019, data in cui, sulla base dell'accordo del 24.10.2019 intercorso con , si era Tes_3
pagina 6 di 10 impegnato ad acquisire la piena proprietà degli immobili per procedere alla loro alienazione in regime di edilizia libera (doc. 8 parte attrice).
Il danno patito consisterebbe, secondo la prospettazione attrice, nella differenza tra il prezzo, pari ad €
195.000,00, a cui avrebbe alienato il bene in regime di edilizia libera qualora la risposta del Comune di fosse stata tempestiva, e il minor prezzo, pari ad € 133.735,34, a cui il bene è stato Controparte_1 venduto in regime di edilizia convenzionata.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha precisato la propria domanda, deducendo che la condotta antigiuridica del non sarebbe consistita, tanto, nel ritardo nell'adozione del CP_1 provvedimento, quanto, piuttosto, nella lesione del suo legittimo affidamento alla rapida evasione dell'istanza, affidamento ingenerato dalle rassicurazioni dei dipendenti comunali circa le tempistiche amministrative e dalla circostanza che l'ente convenuto disponesse già della documentazione necessaria a provvedere.
Alla luce delle deduzioni e delle prospettazioni attoree, deve ritenersi che la domanda oggetto di giudizio sia finalizzata a far valere il diritto dell'attore al risarcimento del danno patito a causa del ritardo della pubblica amministrazione nell'adozione del provvedimento richiesto e che, di conseguenza, l'eccezione di carenza di giurisdizione ordinaria sia fondata.
Da un lato, infatti, la condotta del è stata ritenuta antigiuridica Controparte_1 dall'attore non per il contenuto dei provvedimenti adottati, ma per il mancato rispetto dei tempi procedimentali relative all'istanza presentata il 28.10.2019 ed evasa soltanto in data 15.06.2020 (doc. 6 parte convenuta).
Detta considerazione appare suffragata sia dall'espresso riferimento, negli atti di causa, ad un preteso ritardo ingiustificato della pubblica amministrazione sia dalla precisazione che la condotta dell'ente risulterebbe censurabile per l'infondatezza delle ragioni addotte dallo stesso a giustificazione della dilatazione dei tempi di durata del procedimento e consistenti, in particolare, nei motivi posti alla base della sospensione adottata dalla Giunta Comunale con la delibera n. 270 del 30.12.2019 e nella sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19.
Dall'altro, dalla stessa quantificazione del danno in termini di differenza tra il prezzo effettivamente incamerato dall'attore e il corrispettivo che avrebbe ottenuto alienando l'immobile precedentemente, si evince che la lesione prospettata è correlata alla tardiva adozione del provvedimento da parte dell'ente.
Infatti, ciò che l'attore lamenta è la perdita del maggior guadagno che avrebbe ottenuto dalla vendita dell'immobile – in regime di edilizia libera, anziché convenzionata – qualora l'amministrazione pagina 7 di 10 competente avesse provveduto alla determinazione del valore di trasformazione del suo diritto di superficie in diritto di proprietà tempestivamente o, comunque, prima del 7.05.2020, data in cui
“considerato il ritardo da parte dell'Ente Comunale nel promulgare documento relativo a determinazione del costo possibile acquisto superficiario da parte del richiesto nel lontano Parte_1 ottobre 2019” (doc. 13 parte attrice) ha pattuito con la vendita della proprietà superficiaria Tes_3 in regime di edilizia convenzionata al prezzo di € 153.00,00 – successivamente rideterminato in €
133.735,34 a seguito della valutazione del 12.08.2020, adottata dal in risposta all'istanza CP_1 attorea del 20.07.2020.
Dette considerazioni non appaiono, invero, superabili dalle precisazioni svolte nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Infatti, l'affidamento asseritamente ingenerato nell'attore dalla pubblica amministrazione ha ad oggetto proprio la tempestività dell'azione amministrativa (cfr. “[il] comportamento materiale dell'Ente Locale
(…) induceva il a confidare in una rapida evasione dell'istanza, ben prima del Parte_1 consumarsi del termine di legge” p. 1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) e la prospettata lesività della condotta dell'amministrazione convenuta finisce, dunque, per sostanziarsi proprio nel ritardo nell'adozione del provvedimento.
Si aggiunga, peraltro, in via meramente incidentale, che si dubita della legittimità dell'affidamento dedotto da parte attrice, atteso che non sussiste, nel nostro ordinamento, un diritto soggettivo del privato ad ottenere il provvedimento amministrativo richiesto in tempi inferiori a quelli stabiliti dalla legge per l'adozione dello stesso.
Pertanto, la presente controversia ricade nell'ipotesi di cui all'art. 133 co. 1 lett. a c.p.a e rientra, dunque, nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Va, dunque, pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo.
L'attore è risultato soccombente e, di conseguenza, è tenuto a rifondere le spese processuali alla parte convenuta, le quali vengono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa di euro € 61.264,00, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, e senza la maggiorazione ex art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014, in considerazione del malfunzionamento dei collegamenti ipertestuali presenti negli atti del convenuto. pagina 8 di 10 Quanto alla domanda di condanna dell'attore per lite temeraria proposta dal convenuto, l'esercizio dell'odierna azione non merita la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'aro t. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (Cass. civ, Sez. I, sent. n. 17902 del
30.07.2010).
Inoltre ha evidenziato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (…)”
(Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13.09.2018).
Affinché possa configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., non è sufficiente, dunque, la mera soccombenza, ma occorre un vero e proprio abuso dello strumento processuale – mentre è discusso se sia o meno necessaria l'esistenza del dolo o, quantomeno, della colpa grave (si veda, in senso affermativo, Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 19948 del 12.7.2023; in senso contrario, Cass. civ., Sez.
III, sentenza n. 7094 del 28.06.2023).
La giurisprudenza tende a ravvisare una condotta abusiva, ex multis, nelle ipotesi di frazionamento del credito, di proposizione di un gravame senza alcuna correlazione con il provvedimento impugnato o, ancora, in presenza di una difesa manifestamente finalizzata ad ostacolare l'esazione di un credito della controparte.
Nel caso di specie, non vi è prova che l'attore, pur soccombente, abbia agito in giudizio abusivamente, al mero scopo di produrre un danno in capo al convenuto.
Infatti, la domanda attrice – la cui fondatezza non può, peraltro, essere esaminata dall'odierna scrivente, attesa la carenza di giurisdizione ordinaria – non appare pretestuosa, essendo stata proposta al fine di ottenere il risarcimento di un danno asseritamente patito a causa della condotta attribuita alla pubblica amministrazione convenuta.
pagina 9 di 10 L'attore ha, dunque, agito in giudizio per far valere un proprio diritto e non per ostacolare ingiustificatamente una situazione di vantaggio altrui mediante un utilizzo scorretto dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa o eccezione disattesa:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente il giudice amministrativo;
2) assegna termine di mesi tre per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente;
3) condanna al pagamento, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) respinge la domanda di condanna dell'attore ex art 96 3 comma cpc proposta dal CP_1 convenuto
Milano, 3.12.2025
Il Giudice
NN TE
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