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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1655/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/07/1985 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bonelli Maria Chiara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Elisa del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in AS
AT (AL) il 14/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 308, Parte I, Anno 2016.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli ed rispettivamente in data 04/07/2016 e Per_1 Per_2
18/05/2020, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 153 del 26/06/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
AS AT (AL) il 14/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 308, Parte I, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e nati rispettivamente in data Per_1 Per_2
04/07/2016 e 18/05/2020 con collocazione prevalente presso la madre. Il padre terrà i figli con sé con le seguenti modalità: - un pomeriggio infrasettimanale dalle 18 con pernotto e pagina 2 di 3 riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
- un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera;
- cinque giorni durante le vacanze natalizie, tre durante quelle pasquali e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
2. DISPONE che il sig. versi alla signora entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Parte_2 mese la somma di € 300,00, automaticamente aggiornata di anno in anno ex indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli. La madre percepirà per intero l'assegno unico;
3. DÀ ATTO che il sig. è, ad oggi, in debito nei confronti della signora del Pt_1 Pt_2 complessivo importo di € 375,00 per spese straordinarie relative ai figli. Il sig. si Pt_1 impegna a corrispondere la suddetta somma mediante il versamento di € 50,00 mensili da aprile a ottobre 2025 ed € 25,00 a novembre 2025;
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
5. DÀ ATTO che ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso le parti dichiarano di aver definito i propri rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1655/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/07/1985 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bonelli Maria Chiara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Elisa del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in AS
AT (AL) il 14/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 308, Parte I, Anno 2016.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli ed rispettivamente in data 04/07/2016 e Per_1 Per_2
18/05/2020, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 153 del 26/06/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
AS AT (AL) il 14/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 308, Parte I, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e nati rispettivamente in data Per_1 Per_2
04/07/2016 e 18/05/2020 con collocazione prevalente presso la madre. Il padre terrà i figli con sé con le seguenti modalità: - un pomeriggio infrasettimanale dalle 18 con pernotto e pagina 2 di 3 riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
- un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera;
- cinque giorni durante le vacanze natalizie, tre durante quelle pasquali e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
2. DISPONE che il sig. versi alla signora entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Parte_2 mese la somma di € 300,00, automaticamente aggiornata di anno in anno ex indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli. La madre percepirà per intero l'assegno unico;
3. DÀ ATTO che il sig. è, ad oggi, in debito nei confronti della signora del Pt_1 Pt_2 complessivo importo di € 375,00 per spese straordinarie relative ai figli. Il sig. si Pt_1 impegna a corrispondere la suddetta somma mediante il versamento di € 50,00 mensili da aprile a ottobre 2025 ed € 25,00 a novembre 2025;
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
5. DÀ ATTO che ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso le parti dichiarano di aver definito i propri rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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