Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 20237/2023 R.G.L., su ATP n. 1132/2023, promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Trav. Italia n. 6, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Domenico Nicchio, e dall'Avv. Luciano Mottola, domiciliati presso lo studio sito in Aversa, alla via P. Riverso 172 come in atti;
- ricorrente -
Contro
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in Napoli via A. De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Maria Pia Tedeschi come in atti
- resistente -
All'udienza del 07.03.2025 svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
L' eccepiva la tardività, inammissibilità del ricorso, infondatezza della CP_1 domanda e, in particolare, dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che correttamente il CTU aveva ritenuto allo stato attuale non sussistenti i requisiti sanitari per la concessione del beneficio invocato. Rilevava il convenuto che controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. Le valutazioni medico legali formulate dal CTU nella fase sommaria non risultavano sottoposte ad alcun vaglio critico;
atteso che nell'avverso ricorso non erano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la parte ricorrente potesse essere riconosciuta affetta da: <<linfoma non-hodgkin trattato con chemioterapia attualmente in follow up carcinoma della mammella attesa di intervento chirurgico ed eventuale sindrome ansioso depressiva fibrillazione atriale. per le considerazioni che precedono possibile affermare la sig.ra parte_1>
è invalida al 100% ma non abbisognevole dell'indennità di
[...] accompagnamento essendo la stessa in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento, questa andrà concessa da Settembre 2022 a Marzo 2023, periodo durante il quale ha praticato chemioterapia.>> L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Nella fattispecie evidenziava le gravi discrasie evidenziate tra la bozza e la relazione definitiva. Il CTU nelle conclusioni della bozza peritale dapprima riferiva che
“E' possibile affermare che la Sig.ra è invalida al 100% Parte_1 ma non abbisognevole dell'indennità di accompagnamento essendo la stessa in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Poi nel rigo immediatamente successivo riferiva quanto segue: “Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento, questa andrà concessa da Settembre 2022 a Marzo 2023, periodo durante il quale ha praticato chemioterapia”. Appariva quindi essere evidente l'errore materiale in cui il consulente era incorso. Inoltre, nell'esame obiettivo effettuato dal CTU non vi era alcuna menzione né descrizione approfondita della presenza della neoformazione oggetto anche di prelievo bioptico alla mammella dx né tanto meno la presenza di linfonodi ascellari, sempre a destra, né tanto meno la menzione del lato anatomico della subentrata patologia oncologica nemmeno in diagnosi finale.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.
[...]
, il quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla Persona_2 conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la periziata poteva essere considerata invalida nella misura del 100% (cento per cento). Tale grado di invalidità poteva essere considerato nell'attualità, e fin dalla domanda del 12/09/2022. Inoltre, la stessa era da considerare, allo stato attuale, persona autonoma negli atti della vita quotidiana e non necessitava, pertanto, di assistenza continuativa nello svolgimento di tali attività. Precisava però che nei periodi che andavano dalla domanda del 12/09/2022 e fino a 1 marzo 2023; e dal 1 ottobre 2023 fino al 1 dicembre 2023, la ricorrente andava considerata persona non autonoma negli atti quotidiani della vita e, pertanto, necessitava di assistenza nello svolgimento di queste attività. Al di fuori di questi periodi, come specificato, la ricorrente andava considerata persona autonoma negli atti della vita quotidiana.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<< Linfoma non Hodgkin trattato con chemioterapia (codice 9325 100%), Carcinoma della mammella destra trattato con asportazione chirurgica e radioterapia (codice 9325 100%), Fibrillazione atriale in soggetto iperteso (codice 6442 50%), Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio (codice 2205 25%) >>. Il C.T.U. della fase di opposizione pur fornendo, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (Consulto senologico del 19 marzo 2024; Certificato asl na 3 reparto oncologico del 15 aprile 2024, prescrizioni ASL di Luglio 2024), che avevano più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui era affetta la parte ricorrente, giungeva a conclusioni parzialmente coincidenti con quelle della prima fase (riconoscimento dell'indennità dell'accompagnamento dal Settembre 2022 a Marzo 2023, periodo durante il quale ha praticato chemioterapia), in aggiunta riconoscendo altresì il periodo successivo che andava dal 01.10.2023 al
01.12.2023.
Il nuovo c.t.u. infine escludeva comunque la sussistenza dei presupposti per la concessione dell' indennità di accompagnamento per tutti i restanti periodi oggetto della domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada parzialmente accolta, con il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento limitatamente al periodo che va dal 12 settembre 2022 e fino a 1 marzo 2023; e dal 1° ottobre 2023 fino al 1 dicembre 2023 ( periodi di chemioterapia).
Le spese di lite vanno compensate parzialmente per la metà. La restante metà, in omaggio al principio di soccombenza, va posta a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l' effetto, condanna e l' CP_2
a riconoscere alla sig. ra il beneficio della Parte_1 indennità di accompagnamento limitatamente al periodo che va dal 12 settembre 2022 e fino a 1 marzo 2023; e dal 1 ottobre 2023 fino al 1 dicembre 2023; b) Compensa parzialmente per la metà le spese di lite tra le parti, e pone la restante parte a carico dell l che liquida in complessivi € 600,00, CP_2 oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 07.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero