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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG OL Presidente
Valeria Monti Giudice
IS AG Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 349/2025 promossa con ricorso depositato in data 14/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA;
CONTRO
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GOLA ELISA;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia Ill.mo Tribunale Adito l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni:
1) Residenza I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo, per ognuno di essi, di darne comunicazione all'altro in caso di cambiamento.
2) Assegnazione della casa familiare La casa coniugale sita in Volta Mantovana (MN) Str. Belvedere n. 22, condotta in comodato ad uso gratuito dai coniugi, rimane assegnata al sig. . CP_1
3) Rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non viene stabilito alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra.
4) Provvedimenti riguardo i figli I figli e restano affidati ad entrambi Per_1 Per_2 i genitori, con collocamento e fissazione della residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interessi dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Contributo al mantenimento dei figli Il sig. corrisponderà in favore della CP_1 sig.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli minori e , l'importo mensile di € 325,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio e così complessivamente € 650,00 sino al mese di novembre 2025 compreso;
dal mese di dicembre 2025 il contributo al mantenimento dei figli versato dal padre sarà ridotto ad € 275,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 550,00 mensili.
La somma dovuta dal sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei minori CP_1 sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico e universale spetterà alla signora nella Parte_1 misura del 100% la quale provvederà ad inoltrare autonomamente la relativa domanda.
6) Tempi e modalità di visita dei figli Il sig. vedrà e terrà con sé i figli CP_1 Per_1 e secondo il seguente calendario, che potrà essere modificato di comune Per_2 accordo dai genitori in funzione delle esigenze scolastiche ed impegni extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori:
- durante la settimana il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21;
- a fine settimana alternati, il venerdì dalle ore 18 fino alle ore 21, riaccompagnando i minori dalla madre per il pernotto e, la settimana successiva, il sabato dalle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 21 riaccompagnando i minori dalla madre per il pernotto;
e trascorreranno inoltre, alternativamente, con ciascun genitore i Per_1 Per_2 seguenti periodi, compatibilmente con gli impegni lavorativi:
a) sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
2 c) 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dai minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore con pernotto. d) durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra i genitori con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo del pernottamento.
I periodi e le festività indicate ai punti a), b), c) e d) avranno prevalenza rispetto alla turnazione secondo il calendario ordinario suindicato.
Il sig. , potrà infine tenere e vedere con sé i figli ogni volta in cui vorrà in CP_1 aggiunta ai giorni stabiliti da calendario, da concordarsi di volta in volta con la sig.ra con preavviso di due giorni da comunicare a mezzo messaggio. Pt_1
7) Ulteriori accordi tra i coniugi Il sig. è debitore nei confronti della sig.ra CP_1 della somma di € 2.657,18 per quota parte delle spese straordinarie sostenute Pt_1 dalla sig.ra in favore dei figli e non rimborsate, aggiornamenti ISTAT non Pt_1 corrisposti e contributo al mantenimento ordinario non versato per nei mesi di marzo 2025 e maggio 2025. Il sig. si obbliga a pagare in favore della sig.ra CP_1 Pt_1 che accetta, il debito sopra indicato in n. 10 rate mensili a decorrere dal mese di dicembre 2025 con scadenza il giorno 25 di ogni mese. Resta inteso che, in caso di mancato e/o ritardato pagamento anche solo di una rata, il sig. sarà ritenuto CP_1 decaduto dal beneficio del termine e la sig.ra potrà agire per il recupero Pt_1 immediato degli importi ancora dovuti, detratti i versamenti già eseguiti, maggiorati di spese e interessi.
I coniugi stabiliscono, inoltre, l'applicazione a carico di entrambi di una sanzione pari ad € 50,00 per ogni modifica del calendario di visita non concordata tra i genitori almeno 3 giorni prima.
Spese e compensi del presente procedimento compensati.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio, parte ricorrente ha formulato ulteriori domande accessorie;
il resistente si è costituito, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e dunque hanno formulato congiuntamente le conclusioni concordate indicate in epigrafe, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del
3 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in VOLTA MANTOVANA il 19/12/2015 ed ivi trascritto al numero 14, parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2015;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 2.10.2025
La Giudice relatrice
IS AG
Il Presidente
RG OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG OL Presidente
Valeria Monti Giudice
IS AG Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 349/2025 promossa con ricorso depositato in data 14/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA;
CONTRO
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GOLA ELISA;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia Ill.mo Tribunale Adito l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni:
1) Residenza I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo, per ognuno di essi, di darne comunicazione all'altro in caso di cambiamento.
2) Assegnazione della casa familiare La casa coniugale sita in Volta Mantovana (MN) Str. Belvedere n. 22, condotta in comodato ad uso gratuito dai coniugi, rimane assegnata al sig. . CP_1
3) Rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non viene stabilito alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra.
4) Provvedimenti riguardo i figli I figli e restano affidati ad entrambi Per_1 Per_2 i genitori, con collocamento e fissazione della residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interessi dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Contributo al mantenimento dei figli Il sig. corrisponderà in favore della CP_1 sig.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli minori e , l'importo mensile di € 325,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio e così complessivamente € 650,00 sino al mese di novembre 2025 compreso;
dal mese di dicembre 2025 il contributo al mantenimento dei figli versato dal padre sarà ridotto ad € 275,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 550,00 mensili.
La somma dovuta dal sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei minori CP_1 sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico e universale spetterà alla signora nella Parte_1 misura del 100% la quale provvederà ad inoltrare autonomamente la relativa domanda.
6) Tempi e modalità di visita dei figli Il sig. vedrà e terrà con sé i figli CP_1 Per_1 e secondo il seguente calendario, che potrà essere modificato di comune Per_2 accordo dai genitori in funzione delle esigenze scolastiche ed impegni extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori:
- durante la settimana il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21;
- a fine settimana alternati, il venerdì dalle ore 18 fino alle ore 21, riaccompagnando i minori dalla madre per il pernotto e, la settimana successiva, il sabato dalle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 21 riaccompagnando i minori dalla madre per il pernotto;
e trascorreranno inoltre, alternativamente, con ciascun genitore i Per_1 Per_2 seguenti periodi, compatibilmente con gli impegni lavorativi:
a) sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
2 c) 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dai minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore con pernotto. d) durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra i genitori con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo del pernottamento.
I periodi e le festività indicate ai punti a), b), c) e d) avranno prevalenza rispetto alla turnazione secondo il calendario ordinario suindicato.
Il sig. , potrà infine tenere e vedere con sé i figli ogni volta in cui vorrà in CP_1 aggiunta ai giorni stabiliti da calendario, da concordarsi di volta in volta con la sig.ra con preavviso di due giorni da comunicare a mezzo messaggio. Pt_1
7) Ulteriori accordi tra i coniugi Il sig. è debitore nei confronti della sig.ra CP_1 della somma di € 2.657,18 per quota parte delle spese straordinarie sostenute Pt_1 dalla sig.ra in favore dei figli e non rimborsate, aggiornamenti ISTAT non Pt_1 corrisposti e contributo al mantenimento ordinario non versato per nei mesi di marzo 2025 e maggio 2025. Il sig. si obbliga a pagare in favore della sig.ra CP_1 Pt_1 che accetta, il debito sopra indicato in n. 10 rate mensili a decorrere dal mese di dicembre 2025 con scadenza il giorno 25 di ogni mese. Resta inteso che, in caso di mancato e/o ritardato pagamento anche solo di una rata, il sig. sarà ritenuto CP_1 decaduto dal beneficio del termine e la sig.ra potrà agire per il recupero Pt_1 immediato degli importi ancora dovuti, detratti i versamenti già eseguiti, maggiorati di spese e interessi.
I coniugi stabiliscono, inoltre, l'applicazione a carico di entrambi di una sanzione pari ad € 50,00 per ogni modifica del calendario di visita non concordata tra i genitori almeno 3 giorni prima.
Spese e compensi del presente procedimento compensati.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio, parte ricorrente ha formulato ulteriori domande accessorie;
il resistente si è costituito, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e dunque hanno formulato congiuntamente le conclusioni concordate indicate in epigrafe, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del
3 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in VOLTA MANTOVANA il 19/12/2015 ed ivi trascritto al numero 14, parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2015;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 2.10.2025
La Giudice relatrice
IS AG
Il Presidente
RG OL
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