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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2024, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 655/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:36, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOPINI Parte_1 C.F._1
GIANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. IACOPINI GIANNA
PARTE RICORRENTE
Contro
E (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'avv. CECCARELLI MARIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 26 57029
VENTURINA presso il difensore avv. CECCARELLI MARIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 20.7.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di e titolari dell'omonima società semplice P.I: Controparte_1 CP_2
per il periodo 01.03.2015 e cessazione al 31.12.2019 con le modalità e nei termini di cui alla P.IVA_1 narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di operaio agricolo, Voglia condannare e titolari dell'omonima società semplice P.I: a Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € di € 17.368,90 (169h , ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti,) e T.F.R. o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta società semplice, con qualifica di operaio in forza Controparte_3 di una prima assunzione avvenuta in data 23.04.2010 con cessazione al 31.12.2019. Deduceva
l'odierno attore di aver svolto, nel periodo compreso tra marzo 2015 e marzo 2019, diverse ore di lavoro non retribuite e\o non conteggiate in busta paga. In particolare, poi, il deduceva di Pt_1 aver lavorato per sei giorni a settimana, osservando un orario pari a n. 6,5 ore di lavoro al giorno per un totale di 169 ore mensili con orario di lavoro dalle ore 7:00 alle ore 14:30 (con un'ora di pausa) durante il periodo estivo e dalle ore 8:00 alle ore 15:30 durante il periodo invernale (con un'ora di pausa). Chiariva il ricorrente che per tutto il periodo per cui è causa lo stesso aveva ricevuto dal datore di lavoro pagamenti a mezzo bonifico di importi pari a quelli indicati in busta paga sulla base di una paga oraria pari ad € 8,202, mentre per le ore di lavoro supplementari, non regolarmente indicate in busta paga ma effettivamente svolte, egli veniva pagato brevi manu, in contanti dal datore di lavoro, dal marzo 2015 al 31 dicembre 2015 nella misura pari ad € 5,42 l'ora e, a decorrere dal primo gennaio 2016,nella misura pari ad € 6,00 l'ora.
Si costituiva la variamente contestando Controparte_4 le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente evidenziava che tra le parti erano intervenuti numerosi rapporti di lavoro a tempo determinato regolari e non un unico rapporto iniziato il 23.4.2010 e terminato il 31.12.2019, sottolineando che il ricorrente era sempre stato regolarmente retribuito per le giornate e le ore di lavoro svolte, eccependo altresì la prescrizione delle pretese attoree per i periodi antecedenti al
18.3.2015.
Fallito il tentativo di conciliazione, erano ammesse le prove orali e alla udienza fissata per pagina 2 di 3 l'escussione testimoniale i procuratori, concordemente, rappresentavano che era stato raggiunto tra le parti un accordo (v. verbale di udienza del 16.10.2024).
Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente davano atto di essere addivenuti ad un accordo fuori dall'udienza tenutasi da ultimo con il G.O.T., accordo depositato in telematica successivamente alla udienza stessa, ciò che elimina l'interesse alla pronuncia del giudice, di talché entrambi i procuratori chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie,
l'intervenuto accordo per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 21 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:36, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOPINI Parte_1 C.F._1
GIANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. IACOPINI GIANNA
PARTE RICORRENTE
Contro
E (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'avv. CECCARELLI MARIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 26 57029
VENTURINA presso il difensore avv. CECCARELLI MARIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 20.7.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di e titolari dell'omonima società semplice P.I: Controparte_1 CP_2
per il periodo 01.03.2015 e cessazione al 31.12.2019 con le modalità e nei termini di cui alla P.IVA_1 narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di operaio agricolo, Voglia condannare e titolari dell'omonima società semplice P.I: a Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € di € 17.368,90 (169h , ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti,) e T.F.R. o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta società semplice, con qualifica di operaio in forza Controparte_3 di una prima assunzione avvenuta in data 23.04.2010 con cessazione al 31.12.2019. Deduceva
l'odierno attore di aver svolto, nel periodo compreso tra marzo 2015 e marzo 2019, diverse ore di lavoro non retribuite e\o non conteggiate in busta paga. In particolare, poi, il deduceva di Pt_1 aver lavorato per sei giorni a settimana, osservando un orario pari a n. 6,5 ore di lavoro al giorno per un totale di 169 ore mensili con orario di lavoro dalle ore 7:00 alle ore 14:30 (con un'ora di pausa) durante il periodo estivo e dalle ore 8:00 alle ore 15:30 durante il periodo invernale (con un'ora di pausa). Chiariva il ricorrente che per tutto il periodo per cui è causa lo stesso aveva ricevuto dal datore di lavoro pagamenti a mezzo bonifico di importi pari a quelli indicati in busta paga sulla base di una paga oraria pari ad € 8,202, mentre per le ore di lavoro supplementari, non regolarmente indicate in busta paga ma effettivamente svolte, egli veniva pagato brevi manu, in contanti dal datore di lavoro, dal marzo 2015 al 31 dicembre 2015 nella misura pari ad € 5,42 l'ora e, a decorrere dal primo gennaio 2016,nella misura pari ad € 6,00 l'ora.
Si costituiva la variamente contestando Controparte_4 le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente evidenziava che tra le parti erano intervenuti numerosi rapporti di lavoro a tempo determinato regolari e non un unico rapporto iniziato il 23.4.2010 e terminato il 31.12.2019, sottolineando che il ricorrente era sempre stato regolarmente retribuito per le giornate e le ore di lavoro svolte, eccependo altresì la prescrizione delle pretese attoree per i periodi antecedenti al
18.3.2015.
Fallito il tentativo di conciliazione, erano ammesse le prove orali e alla udienza fissata per pagina 2 di 3 l'escussione testimoniale i procuratori, concordemente, rappresentavano che era stato raggiunto tra le parti un accordo (v. verbale di udienza del 16.10.2024).
Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente davano atto di essere addivenuti ad un accordo fuori dall'udienza tenutasi da ultimo con il G.O.T., accordo depositato in telematica successivamente alla udienza stessa, ciò che elimina l'interesse alla pronuncia del giudice, di talché entrambi i procuratori chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie,
l'intervenuto accordo per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 21 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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