Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Turano;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
dell'avv. Mirella Arlotta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, n. OI-000202760, notificata il 27.6.2022, con la quale l' ha CP_2 intimato il pagamento, entro 30 giorni, di un importo complessivo di € 23.000,00, a titolo di sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2013.
Ha lamentato: la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 poiché i contributi previdenziali sono stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
è decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995; l'omessa notificazione degli atti presupposti;
che la è stata dichiarata fallita con Controparte_3
sentenza del Tribunale di Castrovillari N. 16/2021 del 10.6.2021.
CP_ Si è costituito l rappresentando di aver rettificato l'importo della sanzione, come da provvedimento depositato in atti, e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
CP_
2.1 L' ha fornito prova di aver notificato l'atto di accertamento presupposto in data
3.8.2017.
1
2.2 L'art. 25 del d lgs. n. 46 del 1999 regola l'ipotesi di riscossione dei contributi previdenziali attraverso l'iscrizione a ruolo. Nel caso di specie, invece, non sta provvedendo al recupero CP_2 tramite iscrizione a ruolo, per cui l'art. 25 invocato da controparte non è applicabile.
2.3 Quanto poi all'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione, la stessa non può trovare
CP_ accoglimento. Ed invero, come si è visto, l' ha documentato di aver interrotto la prescrizione con la notifica (il 3.8.2017) del provvedimento di accertamento della violazione.
Il termine di prescrizione è poi rimasto sospeso: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a
182 giorni). Infine, la prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione oggi opposta. Di conseguenza, la prescrizione quinquennale del credito (applicabile al caso di specie) non è mai maturata.
2.4 Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo
2 giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.
28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento,
e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, l'ordinanza risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
3. Conclusivamente, l'opposizione va rigettata e va confermata la sanzione nella misura CP_ inferiore rideterminata dall' in corso di giudizio.
4. Le spese di lite sono compensate tenuto conto dell'esito della lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_
- rigetta l'opposizione e conferma la sanzione nella misura inferiore rideterminata dall' in corso di giudizio;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 16/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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