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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 8773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8773 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa IN MO Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40165/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MASSIMO BIANCHI (C.F. – pec C.F._1
e dell'avv. STEFANIA ROSSI (C.F. – pec Email_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in VIA FONTANA 23 - Email_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. Rossi
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
EL DE LE (C.F. - , C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato in VIA REGINA ADELAIDE, 2 - PAVIA, presso lo studio del difensore
OPPOSTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE Parte_1
Rigettata come inammissibile ed infondata ogni contraria domanda ed istanza ed in particolare quella di nullità dell'atto di citazione
Revocarsi e dichiararsi illegittimo il decreto opposto. Dichiararsi inammissibile la ulteriore domanda svolta in comparsa di costituzione relativa al preavviso.
Rigettarsi comunque la domanda di pagamento di una indennità per mancato preavviso nella revoca dalla carica di Amministratore unico, poiché non dovuta. In subordine determinarsi tale indennità tenuto conto del successivo periodo in cui è stato consigliere di amministrazione della CP_1 società.
Accertare e dichiarare in via di eccezione riconvenzionale che è responsabile di atti di CP_1 mala gestio della società per il periodo in cui ha ricoperto la carica di Amministratore Unico e Pt_1 sino al 09.12.2022 ed in particolare negli anni 2021 e 2022 e accertare che il danno procurato è maggiore dell'importo portato dal decreto opposto e quindi revocarlo o comunque dichiarare che il credito per la responsabilità dell'Amministratore è maggiore di quello Pt_1 Controparte_1 portato dal decreto opposto e compensarlo con il credito vantato a titolo di Trattamento di Fine
Mandato di cui al decreto ingiuntivo opposto e che quindi nulla deve ad a tale Pt_1 CP_1 titolo. Accertare e dichiarare altresì in via di eccezione riconvenzionale, anche in relazione alla nuova domanda di pagamento di indennità di preavviso contenuta nella comparsa di risposta di CP_1
che lo stesso è responsabile di atti di mala gestio della società per il periodo in cui ha
[...] Pt_1 ricoperto la carica di Amministratore Unico sino al 09.12.2022 e accertare che il danno procurato è Part maggiore dell'importo complessivamente richiesto sia nella ingiunzione di pagamento sia per sia per l'indennità di mancato preavviso e compensarlo con i crediti vantati da nella misura CP_1 in cui fossero determinati e che quindi nulla deve ad Pt_1 CP_1
Vinte le spese di lite
In Via istruttoria ammettersi i seguenti capitoli di prova orale per interpello e testi:
1)Vero che nell'esercizio 2022 il personale dipendente seguiva regolarmente e giornalmente un orario di 8 ore giornaliere, di cui 30 minuti di straordinario a fronte di un orario contrattuale di ore 7,30 min.
2) Vero che il personale dipendente ha accumulato ferie e permessi non usufruiti come risultanti dalle buste paga prodotte e nella misura che il teste vorrà indicare.
Testi sui capp. 1/2: (consulente paghe), , Tes_1 Tes_2 Testimone_3 pagina 2 di 17 3) Vero che l'impianto fotovoltaico commissionato alla non è stato ultimato alla chiusura CP_2 dell'esercizio 2022 poiché la , a causa dei mancati pagamenti, aveva sospeso i lavori;
non CP_2 sono stati infatti pagati i corrispettivi maturati pari ad € 43.500 per i quali è stato emesso dalla creditrice decreto ingiuntivo (all.14 ); vero che è stata successivamente, in data 25.7.2023,stipulata transazione ed effettuati i pagamenti previsti con la ultimazione dell'impianto nel gennaio 2024.
Teste: c/o Testimone_4 CP_2
4) Vero che ho disposto la chiusura del reparto “ATEX” per l'assenza delle misure di sicurezza.
5) Vero che al momento della assunzione della carica da parte mia la società non predisponeva alcuna reportistica interna in ordine ai costi industriali né in ordine all'andamento economico e finanziario periodico.
Teste sui capp. 3/4/5 (ex amministratore delegato della società) Testimone_3
6) Vero che la ha omesso il pagamento delle forniture alla per tutto Pt_1 Parte_3
l'esercizio 2022 per l'importo complessivo di € 10.942,23 e che le stesse sono state pagate a seguito di transazione/dilazione di pagamento convenuta in data 13.7.2023 da rammostrarsi al teste
7)Vero che non ha pagato le fatture emesse da per € 20.398 nell'esercizio 2022 e Pt_1 Pt_4 che tali importi sono stati successivamente pagati nell'esercizio 2023 con convenuta rateazione con il fornitore creditore, come da documenti da rammostrarsi al teste
Testi sui capp.6 e 7: c/o Tes_5 Testimone_6 Pt_1
Testi sui capp.6 e 7: , c/o Tes_5 Testimone_6 Pt_1
Si chiede che i testi indicati siano altresì ammessi in prova contraria sui capitoli avversari che fossero ammessi
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTO CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti così giudicare:
In via pregiudiziale: dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi di cui alla narrativa in atti, con ogni conseguente provvedimento;
dichiararsi definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente: confermata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo liquidato in decreto ingiuntivo di € 27.000,00=(ventisettemila/00) oltre agli interessi nella misura legale dal 09.12.2022 sino al saldo e alle spese liquidate, per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione, e per essere la narrativa avversaria generica e indeterminata, per i motivi esposti, dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale avversaria e pagina 3 di 17 conseguentemente delle domande di controparte, per i motivi esposti in atti, con ogni conseguente provvedimento.
Nel merito: rigettarsi l'opposizione avversaria e tutte le domande avversarie per essere infondate in fatto e in diritto, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso nel merito: condannarsi in persona del suo Legale Rappresentante p.t., a Parte_1 pagare ad a titolo di FM la somma di € 27.981,37= (di cui al conteggio Controparte_1 allegato al ricorso per decreto di ingiunzione) o la minor somma di euro 27.000,00=, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le causali esposte in atti, oltre ad interessi legali ex art. 1284 c.c. IV co e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si chiede altresì in ogni caso per le causali di narrativa di condannarsi la a pagare ad Parte_1
l'indennità di mancato preavviso di € 36.000,00= (trentaseimila/00), come da Controparte_1 conteggio prodotto sub doc. 7 del ricorso per ingiunzione, o quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, che il Tribunale di Milano non ha liquidato nel procedimento monitorio, per la specificità del rito, perché non era stata fornita la prova scritta dal creditore procedente, oltre a riv. monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. IV co dal dovuto al saldo.
Si chiede di condannarsi la creditrice opponente ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova ed esclusivamente per tuziorismo difensivo, si chiede disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di comunicazioni di preavviso della revoca dalla carica di amministratore unico antecedenti la data del 09.12.2022 nei confronti dell'opponente aventi ad oggetto la carica di A.U. di e relative ricevute di Parte_1 Controparte_1 spedizione e consegna.
Si chiede, senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli seguenti capitoli istruttori:
1) “Vero che l'ex A.U. venne revocato dalla carica di amministratore Controparte_1 unico di all'assemblea soci del 09.12.2022 senza che gli fosse dato preavviso della Parte_1 revoca”
A teste la sig.ra presso corrente in EL OL (PV), via Bergamo s.n.c. Tes_5 Parte_1
2) “Vero che prima della sede di via Bergamo l'attività della si svolgeva presso 3 Parte_1 capannoni ed 1 deposito, ubicati agli indirizzi indicati nei contratti (sub ns. docc.10-14) che si rammostrano al teste, e che vi era un dipendente della preposto a fare il giro tra i Parte_1 capannoni e tra questi e il deposito”
3) “Vero che i succitati capannoni erano stati costruiti negli anni '70. pagina 4 di 17 4) “Vero che i succitati capannoni erano privi delle misure di sicurezza per il lavoro.”
5) “Vero il filmato prodotto sub doc. 15 (all. 15 della comparsa di costituzione e risposta , CP_1 che mi si rammostra per conferma”
6) “Vero che il cessato reparto Atex della era stato aperto dal de cuius ex Parte_1
Amministratore Unico ”. CP_3
7) “Vero che detto reparto si trovava nel capannone di Cernusco sul Naviglio (MI), via F.lli Di Dio
n. 3”
8) “Vero che il predetto capannone era stato costruito negli anni 1970”
9) “Vero che il succitato capannone violava le misure di sicurezza sul lavoro”
10) “Vero che chiese alla proprietaria del capannone di Cernusco sul Controparte_1
Naviglio di ristrutturare il succitato capannone e in particolare di adeguarlo alla normativa sulla sicurezza sul lavoro”
11) Vero che, al rifiuto della proprietà del capannone di Cernusco sul Naviglio di far eseguire le opere nello stesso, il capannone fu rilasciato dalla alla proprietaria” Parte_1
12) “Vero che chiese ai proprietari di tutti i capannoni, in cui svolgeva la propria attività Parte_1 antecedentemente al cambio di sede in via Bergamo, di rinnovare i capannoni e di adeguarli alla normativa sulla sicurezza del lavoro, ma questi opposero il loro rifiuto
13) “Vero che la trattò per l'acquisto di nuovi macchinari per la Pt_5 Parte_1
14) “Vero che i macchinari richiedevano di essere collocati in spazi maggiori”
15) “Vero che al rifiuto dei proprietari di eseguire le opere di adeguamento nei loro capannoni, la decise di spostare tutte le attività in via Bergamo” Parte_1
16) “Vero che la spostò nella primavera dell'anno 2022 tutte le linee di produzione in via Parte_1
Bergamo”
17) “Vero che il nuovo capannone di via Bergamo, presso cui vi è l'attuale sede legale della
[...]
fu ristrutturato a cura e spese della Società proprietaria” Pt_1
18) “Vero che prese in locazione il capannone nel momento in cui i lavori edili nel Parte_1 capannone fatti e pagati dalla , che ne è proprietaria, volgevano al termine” Parte_6
19) “Vero che la signora che partecipava alle riunioni con la proprietà dell'immobile, Pt_5 chiedeva delle modifiche da effettuarsi sul capannone”
20) “Vero che la signora ha deciso quali infissi installare nel capannone di via Bergamo Pt_5 ed ha preso decisioni sugli investimenti (macchinari ” Pt_1
21) “Vero che la signora seguiva la pratica di disdetta relativa al capannone di Cernusco Pt_5 sul Naviglio del reparto Atex” pagina 5 di 17 22) “Vero che durante il periodo covid (2020-2021) i dipendenti della furono messi in Parte_1 cassa integrazione dall'ex A.U. EA SE AR
23) “Vero che durante il covid i dipendenti della erano in cassa integrazione a Parte_1 rotazione”.
A testi sui capitoli che precedono: residente in [...]
Evi NS presso corrente in 27027 EL OL (PV), via Bergamo s.n.c. Parte_1
24) “Vero che alla cessazione delle lavorazioni del reparto Atex la sotto il CDA Parte_1 stipulava un contratto di affitto di Know-how, per il quale venivano Parte_7 contrattualmente riconosciute alla le provvigioni sull'utilizzo delle ricette”. A testi: Parte_1 presso corrente in EL OL (PV), via Bergamo s.n.c., il legale Tes_5 Parte_1 rappr.te o chi per lui di corrente in 20121 Milano (MI), via Bigli 19 e il dott. Pt_8 [...] presso . Tes_8 Pt_8
25) “Vero che durante la carica di venivano indette dall'A.U Controparte_1 [...] riunioni all'incirca bimestrali alla presenza del commercialista della Controparte_1 [...] in cui si illustrava la situazione economico-finanziaria della società e Pt_1 Parte_9 degli affidamenti bancari della stessa.”
26) “Veri i verbali delle succitate riunioni sub doc.7, che mi si rammostrano per conferma”
A testi: presso corrente in 27027 EL OL (PV), via Bergamo s.n.c. e Tes_5 Parte_1 dott. con studio in 27027 EL OL (PV) Via della Libertà n. 13. Parte_9
27) “Vero che abbiamo studiato la situazione aziendale e che abbiamo redatto le perizie sub docc.
19 e 30 che si rammostrano al teste”
28) “Vere le perizie sub docc. 19 e 30 che si rammostrano al teste”.
A testi: legale rappr.te o chi per lui di corrente in 20154 Milano (Mi) Controparte_4
Corso Sempione n. 4 e della corrente in 20121 Milano (Mi) Via Bigli n. 19, dott. CP_5 presso Testimone_8 Controparte_5
29) “Vero che nel mese in cui ho operato come AD di subii interferenze da parte della Parte_1
Pt_5
30) “Vero che la si opponeva ai miei ordini e chiedeva alle segretarie di non attuarli” Pt_5
31) “Vero che quando ero AD di erano in essere gli affidamenti e i prestiti bancari già Parte_1 erogati dalle Banche durante l'amministrazione dei CP_1
32) “Vero che quando sono stato A.D. di la società aveva liquidità” Parte_1 Parte_1
33) “Vero che durante la mia carica i pagamenti da parte di venivano regolarmente Parte_1 effettuati” pagina 6 di 17 A teste: Ing. residente in [...]. Testimone_9
Si chiede, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione dei precedenti capitoli, con esclusione di eventuali giudizi.
Si chiede inoltre, sempre senza inversione dell'onere della prova, di ammettersi prova diretta e contraria sui capitoli avversari che siano, nonostante la ferma opposizione dell'opposto, ammessi, indicandosi sui capitoli a prova contraria i testi di cui sopra ed i testi di controparte, che siano eventualmente ammessi, con ogni più ampia riserva di articolare i mezzi istruttori, di produrre nei modi e nei termini di Legge, indicare testimoni, con ogni più ampia riserva istruttoria.
Si chiede, ove non ancora avvenuto, che sia acquisito il fascicolo telematico relativo il procedimento monitorio contenente il ricorso, il decreto ingiuntivo e le produzioni effettuate dal creditore. Si chiede, senza inversione dell'onere della prova, nei confronti di , corrente in Giussago CP_6
(PV), via Roma 38, di corrente in Rho (MI), via Galleria Europa 33, di Controparte_7
corrente in Pavia, Piazza Ponte Coperto Ticino 11 e/o nei Controparte_8 confronti della l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a partire dall'1.1.2023 della documentazione Parte_1 bancaria relativa alle operazioni della , delle pratiche relative agli affidamenti bancari di Parte_1
e relativa corrispondenza ( e-mail, pec, cartacea…) avente ad oggetto gli affidamenti, tra le Parte_1 succitate Banche e la sempre a partire dall'1.1.2023, in quanto si ritiene che si siano Parte_1 verificate revoche e/o riduzioni degli affidamenti bancari imputabili a e a Tes_3 Pt_5
Si chiede disporsi, senza inversione dell'onere della prova, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della e/o nei confronti di del contratto stipulato dalla relativo Parte_1 Controparte_5 Parte_1 all'affitto del Know-how afferente il cessato reparto Atex. Si chiede, senza inversione dell'onere della prova, di disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di di lettera di preavviso della Parte_1 revoca dalla carica di Amministratore Unico a con ricevuta e consegna, che CP_1 Controparte_1 non potrà essere prodotta, essendo mancato il preavviso. Con riserva all'esito delle prove orali di instare per l'ammissione di CTU contabile e bancaria sulla Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 22 settembre 2023 ha notificato a il decreto ingiuntivo del Controparte_1 Pt_1
Tribunale di Milano n. 14714 emesso il giorno 20.09.2023 (doc. 1, Opponente) con il quale si ingiungeva alla società il pagamento del credito di euro 27.000,00 vantato dal ricorrente a titolo di trattamento di fine mandato per la carica di amministratore unico della società rivestita dal 2 giugno pagina 7 di 17 2018 al 9 dicembre 2022 (1) e quantificato sulla base della delibera assembleare di determinazione del Part
del 2 giugno 2018 in ragione di euro 6.000 per ogni anno (cfr. doc. 2, fasc. mon.).
In data 31.10.2023 (d'ora in avanti, anche “ ” o “la Società”) si è opposta al DI con atto di Pt_1 Pt_1 citazione tempestivamente notificato il 30.10.2023. La società ha chiesto, mediante eccezione di Part compensazione riconvenzionale, che l'eventuale credito del signor a percepire il venisse CP_1 compensato col controcredito vantato nei confronti dell'ex amministratore a titolo di responsabilità sociale per i danni economici conseguenti a quella che ha definito essere stata la sua scellerata gestione aziendale, danni da parametrarsi alle perdite subite nell'esercizio 2022 (pari a € 1.159.129, cfr. doc. 7).
Per prima cosa la società ha contestato all'ex amministratore di avere omesso di convocare l'assemblea dei soci per discutere della situazione finanziaria dell'azienda, nonostante le ripetute richieste dei soci di maggioranza (docc. 2-5) con ciò ritardando a rilevare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la società. Nel merito della gestione aziendale, poi, al veniva contestato: (i) di aver CP_1 artificiosamente rivalutato il marchio “ , iscritto tra le immobilizzazioni immateriali per euro 2 Pt_1 milioni (cfr. bilancio 2020, doc. 8) e il know how aziendale (a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda “Sicom srl”)2 , di aver omesso la svalutazione di un credito commerciale deteriorato (3) ; (ii) di aver concluso un contratto di locazione per la nuova sede della società a un canone eccessivo, non in linea con le risorse finanziarie della Visa (cfr. contratto di locazione, doc. 12) 4; (iii) di aver omesso di implementare nei locali aziendali la normativa anti-infortunistica e di sicurezza e di aver gestito la contabilità in modo del tutto inadeguato (cfr. p. 3, atto di citazione); (iv) una gestione amministrativa del personale negligente (abuso degli straordinari, mancata registrazione di ferie e permessi dei dipendenti da parte dell'ufficio paghe), che aveva impedito alla società di usufruire della cassa integrazione con inevitabile riflesso sulla liquidità aziendale (cfr. doc. 11); (v) ingenti danni economici derivanti dal “blocco” dei conti correnti bancari della società, richiesto e ottenuto dai creditori sociali
(società locatrice del capannone ove era ubicata la sede legale della e società a cui era stata Pt_1 affidata la realizzazione di pannelli fotovoltaici per il nuovo capannone) a seguito delle ripetute inadempienze contrattuali della (cfr. docc.13,14). Pt_1
creditore opposto, si è costituito con comparsa di risposta del 22.11.2023 per Controparte_1
l'udienza del 13 marzo 2024 (5), deducendo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per l'assenza di elementi relativi alla vocatio in ius (6) (cfr. p. 5, comparsa), contestando le accuse di mancata convocazione dell'assemblea soci e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Egli, da una parte, ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni di credito
➢ a ricevere la somma di euro 27.981,37, quale trattamento di fine mandato (o la minor somma di
27.000,00 ingiunta col decreto opposto) a seguito della revoca dalla carica di amministratore unico disposta con delibera assembleare del 9.12.2022 (doc. 6, Opponente),
➢ a ottenere il pagamento della somma di 36.000,00, dovuta per il mancato versamento dell'indennità di mancato preavviso, che il Tribunale di Milano non aveva liquidato nel procedimento monitorio,
dall'altra ha negato con forza le accuse mosse sulla sua gestione, soggiungendo che
➢ la rivalutazione in bilancio del marchio era avvenuta sulla base di una perizia effettuata Pt_1 dalla specializzata in valutazioni aziendali (cfr. doc. 19, Opposto), Controparte_4
➢ il reparto Atex adibito alla produzione di vernici altamente infiammabili, aperto dal precedente
Amministratore Unico era collocato nel vecchio capannone di Cernusco sul CP_3
Naviglio, la cui ristrutturazione per la messa in sicurezza era stata impedita dall'espresso rifiuto della proprietaria. Anche questa circostanza lo aveva indotto a stipulare un contratto di locazione per il capannone di Via Bergamo (Comune di EL OL), più moderno, pagando un canone di locazione in linea col mercato e di poco superiore a quanto pagato per l'affitto dei tre vecchi capannoni (7),
➢ gli inadempimenti nei confronti delle società che a vario titolo avevano contratti in corso con la società ( , Ecotechno Impianti, Macinazioni Industriali, ecc.) erano avvenuti quando Parte_6 la società non era ormai già amministrata dal nuovo organo gestorio (8), il consiglio di amministrazione composto da e usufruttuaria della quota Testimone_3 Parte_10 di maggioranza della e non potevano dunque essere a lui imputabili, Pt_1
➢ non corrispondeva al vero che il personale dipendente avesse accumulato ferie e permessi non registrato dall'Ufficio paghe e che, a cagione di ciò, la società non aveva potuto utilizzare la cassa integrazione, come genericamente affermato dal sig. nella mail prodotta Tes_2 dall'Opponente (cfr. doc.11, Opponente);
➢ in ogni caso, le scelte gestorie dell'amministratore non si prestavano a uno scrutinio di opportunità, in virtù della c.d. business judgment rule, che consentiva di censurare, in sede di azione di responsabilità ex art 2476 c.c., le sole scelte oltremodo avventate e contrarie a prudenza.
Sulla scorta di queste difese il creditore opposto ha concluso per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, di cui chiedeva la provvisoria esecutività, con condanna al pagamento nei Part suoi confronti dalla somma di euro 27.981,37 per e dell'ulteriore somma di euro 36.000, a titolo di indennità di mancato preavviso essendo stato revocato senza giusta causa e senza preavviso.
Successivamente, dopo lo scambio delle memorie intermedie ai sensi dell'art. 171-ter cpc, in data 26 marzo 2024 si è svolta l'udienza di prima trattazione nella quale la difesa dell'opposto ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione al DI opposto e per l'ammissione delle prove orali;
la difesa di da parte sua, si è opposta, richiamando, inoltre, le istanze istruttorie già avanzate. Pt_1
Con ordinanza emanata in medesima data il GI ha concesso provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 14714/2023, rigettato le richieste istruttorie e rinviato le parti alla successiva udienza.
Infine, dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 13 maggio 2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 189 cpc, non ammettendo le prove dedotte dalle difese delle parti.
Sulla nullità dell'atto di citazione
La domanda è infondata e va rigettata.
Il creditore opposto ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per la mancanza “oltre CP_1 all'invito a costituirsi ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., le formule di rito espressamente previste dalla Riforma Cartabia, quali l'avvertimento che sussistendone i presupposti di legge, può essere presentata istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione all'udienza comporterà la prosecuzione del processo in declaranda contumacia” (cfr. p.
5, comparsa di risposta).
La costituzione tempestiva del convenuto opposto ha sanato i vizi della vocatio in ius, per altro pur avendo eccepito la nullità della citazione per le omissioni che la caratterizzano il convenuto non ha dedotto che se avesse ricevuto l'avvertimento mancante avrebbe potuto usufruire per le sue condizioni pagina 10 di 17 soggettive al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, evidentemente non sussistenti atteso che ha agito in via monitoria con oneri di difesa a suo carico. CP_1
Sul credito vantato dall'Opposto a titolo di trattamento di fine mandato e di indennità di mancato preavviso ex amministratore unico di dal 02.06.18 a 09.12.2022, domanda a questo CP_1 Pt_1
Tribunale la condanna della società opponente al pagamento nei suoi confronti
➢ della somma di euro 36.000,00, dovuta quale indennità per il mancato preavviso di revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore,
➢ della somma, a titolo di Trattamento di fine mandato, di euro 27.981,37 (di cui al conteggio allegato al doc. 36.7 che aggiunge al capitale la rivalutazione) o la minor somma di euro
27.000,00 come ingiunta col decreto opposto (ovvero il FM stabilito dall'assemblea 2.6.2018 della società in ragione di euro 6.000 per anno senza la rivalutazione),
per complessivi euro 63.981,37.
Il Trattamento di fine mandato
Part Il è un diritto che è stato riconosciuto all'amministratore dall'assemblea dei soci della società all'atto della sua nomina e che non è contestato dalla società che ne ha eccepito l'estinzione per compensazione, eccezione di cui si tratterà in prosieguo. Il FM quando riconosciuto all'amministratore dalla società costituisce componente differita del compenso dell'amministratore,
l'importo viene accantonato per ogni anno e capitalizzato, versato all'amministratore al termine del suo incarico;
il FM va calcolato secondo quanto stabilito nella delibera o eventualmente nello statuto. Nel caso in esame la delibera ha stabilito la somma di euro 6.000 all'anno senza riconoscere la rivalutazione, sicchè il credito a tale titolo all'amministratore revocato a dicembre 2022 e che aveva assunto l'incarico a giugno 2018 si quantifica in euro 27.000,00 come da decreto ingiuntivo opposto.
E' quindi fondata la domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine mandato (FM) (9), già oggetto del decreto ingiuntivo opposto. È provato e comunque non contestato, che sia CP_1 stato amministratore unico di dal 02.06.18 al 09.12.2022 (cfr. visura, doc. 3, Opposto), che la Pt_1 delibera assembleare abbia disposto l'accantonamento di un'indennità per la cessazione della carica pari a euro 6.000,00 per ogni esercizio a partire dal 2018 (cfr. doc. 36.1) e che l'importo dovuto a titolo di FM non è stato versato dalla società.
Par 9 Cfr. doc. 36.7, prospetto di quantificazione delle spettanze per non corrisposto pagina 11 di 17 Il credito a titolo di indennizzo per mancato preavviso ha chiesto anche la condanna della società al pagamento della somma di euro 36.000 a titolo di CP_1 indennità perché è stato revocato dalla carica di amministratore unico senza preavviso e senza contestazione di una giusta causa di revoca. L'importo richiesto è stato calcolato in ragione del 50% della retribuzione annua di euro 72.000, quindi indennità per mancato preavviso pari alla retribuzione percepita dall'amministratore per la durata di 6 mesi, pari al termine di preavviso che consolidata giurisprudenza di merito riconosce all'amministratore revocato . La domanda era stata proposta dal nel ricorso ex art 633 cpc e non oggetto di ingiunzione da parte del giudice del monitorio non CP_1 presentando il credito le caratteristiche di liquidità richieste per l'ingiunzione di pagamento ex art 633 cpc..
L'eccezione di domanda nuova inammissibile sollevata dalla società è quindi infondata.
Nel merito la società ha contestato questo diritto di credito di sostenendo (i) che era
CP_1 CP_1 stato revocato per giusta causa;
(ii) che accettando a gennaio 2023 di far parte del nuovo organo
CP_1 gestorio in forma di CdA aveva fatto acquiescenza ad ogni pretesa discendente eventualmente connessa alla estinzione del precedente incarico. In particolare la difesa della società ha riferito di aver revocato dalla carica di AU per giusta causa come sarebbe dimostrato da una serie di condotte
CP_1 inadempienti del tra cui l'aver omesso di convocare l'assemblea dei soci nonostante le ripetute
CP_1 richieste della socia l'aver presentato all'assemblea del 9.12.2022 un piano Parte_10 industriale e di cassa carente, tutti elementi che avevano integrato ipotesi di inadempimento del
CP_1 alle sue obbligazioni, idonei a far venire meno nella società la fiducia nelle capacità gestorie dell'amministratore e giustificato la revoca. Infatti, sulla scorta di questi elementi la società era giunta come da delibera dell'assemblea del 9.12.2022 a revocare l'amministratore unico e poi alla successiva delibera dell'11.1.2023 a costituire un CdA di cui era stato nominato componente, ma non
CP_1 presidente né AD. La società ha poi proseguito la sua difesa allegando che soltanto il successivo
27.2.2022, a seguito della decadenza dell'intero organo per dimissioni di due su tre dei suoi componenti, era stato costituito un nuovo CdA di cui non faceva più parte CP_1
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento: “In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.” (così Cass. N. n.2037/2018). pagina 12 di 17 La delibera 9.12.2022 non enuncia specificatamente alcuna giusta causa di revoca di dalla CP_1 carica gestoria, il rappresentante della socia si era limitato a criticare, per altro assai Pt_5 genericamente, la relazione sulla situazione economico patrimoniale finanziaria predisposta dall'amministratore e in assemblea illustrata dal medesimo;
tali critiche sono inoltre state introdotte e trattate sul precedente punto all'odg rispetto a quello avente ad oggetto revoca dell'amministratore unico. Arrivati i soci in assemblea a trattare il punto 4 sulla revoca dell'amministratore si legge nel verbale quanto segue:” Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il dott , delegato della signora il quale riferisce dell'intendimento della Tes_10 Pt_5 mandante di revocare l'amministratore unico sostituendolo con un consiglio di amministrazione composto da tre membri nelle persone dell'ing di cui fornisce il curriculum Persona_1 vitae, del signor e della delegante signora Chiede Controparte_1 Persona_2 quindi all'assemblea di voler deliberare in merito”.
Tale contenuto del verbale dell'assemblea del 9.12.2022 (doc. 4 opposto), non contenendo alcuna specifica contestazione alla decisione, pur legittima di revoca dell'amministratore, rende evidente che Pa
nominato nel 2018 amministratore unico della a tempo indeterminato, è Controparte_1 stato revocato dalla carica di amministratore senza giusta causa.
La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato (Cass SU 1545/2017),
l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario. (Cass. 4586/2023).
Il danno è quantificato nei compensi che l'amministratore avrebbe percepito per il periodo di preavviso che non è stato concesso, periodo che gli avrebbe consentito di organizzare i suoi nuovi impegni lavorativi ricercando un incarico equivalente.
Nel caso di specie se da un lato il rapporto tra la società e sorto a giugno 2018 avente ad CP_1 oggetto il conferimento dell'incarico di amministratore unico è cessato con la revoca senza giusta causa e senza preavviso di dicembre 2022, dall'altro non può non considerarsi che senza soluzione di CP_1 continuità ha concluso a gennaio 2023 con la società un nuovo contratto avente ad oggetto il conferimento della carica di consigliere componente del CdA (circostanza questa che esclude ulteriormente che sia stato revocato con la contestazione di una giusta causa, situazione CP_1 incompatibile con il conferimento seppure all'interno di un consiglio della carica di amministratore).
pagina 13 di 17 La cessazione del primo rapporto senza preavviso e in difetto di giusta causa ha fatto sorgere comunque il diritto dell'amministratore revocato a percepire una indennità; però il nuovo incarico di componente del consiglio di amministrazione prevedeva un compenso sicuramente inferiore rispetto al compenso annuo di amministratore unico (euro 72.000 annui) avendo l'assemblea deliberato un compenso per l'intero organo collegiale di euro 90.000 all'anno e non essendo destinatario di deleghe, quindi CP_1 si può supporre un compenso annuo non superiore ad euro 30.000 a fronte dei 72.000 precedenti.
Posti tali elementi si ritiene di riconoscere al a titolo di indennità di mancato preavviso un CP_1 importo equitativamente determinato in euro 20.000 in moneta attuale (data la natura del credito di valore) pari a poco più di tre mensilità. L'estinzione del nuovo rapporto a febbraio 2023 (componente del CdA) ha infatti avuto una genesi autonoma non interferente con la cessazione del precedente contratto di amministratore unico.
Conclusivamente va riconosciuto il diritto di ad un indennizzo di euro 20.000, oltre interessi al CP_1 tasso legale di cui all'art 1284 co 4 c.c. dal 22 settembre 2023, data della domanda giudiziale con la notificazione del ricorso monitorio, fino al saldo effettivo.
Sull'eccezione riconvenzionale dell'Opponente
ha proposto con l'opposizione eccezione riconvenzionale di compensazione, chiedendo che, CP_9
Part nel caso in cui fosse riconosciuto al signor il diritto di credito a percepire il e l'indennizzo CP_1 per recesso senza preavviso, esso sia oggetto di compensazione col controcredito risarcitorio per i danni patrimoniali subiti in conseguenza della sua gestione.
La società ha contestato a molteplici condotte di mala gestio asseritamente tenute nel corso del CP_1 periodo in cui è stato amministratore unico di Pt_1
Il creditore opposto ha contrastato gli addebiti di responsabilità e i conseguenti danni lamentati dalla società.
Tra le varie inadempienze attribuite all'opposto si possono ricordare: l'errata contabilizzazione di voci in bilancio, il mancato rispetto dalla normativa sulla sicurezza, la mancata adozione di assetti gestionali adeguati, il mancato pagamento dei canoni di locazione del capannone aziendale.
Su ogni addebito l'ex amministratore si è difeso escludendo la sua colpa, il nesso di causalità tra danno e condotte, la riconducibilità a sue scelte di alcuni addebiti, la insindacabilità di scelte in applicazione della regola della Business Judgment Rule.
pagina 14 di 17 L'opponente, in particolare, non ha precisato a quanto ammonterebbe il danno derivante dalla cattiva gestione della società, limitandosi a offrire il parametro della perdita d'esercizio 2022 (10) (derivante in parte dalla svalutazione di un credito commerciale) e del danno economico gravante sull'esercizio 2023
“per spese legali, maggiori oneri finanziari e perdite di fatturato”, senza ulteriori precisazioni.
Le deduzioni della società in merito alle condotte contestate sono in parte generiche e tutte da dimostrare considerando anche quanto eccepito e contestato dall'ex amministratore.
Prendendo in considerazione, a titolo di esempio, i rilievi mossi sulla mancata registrazione nel gestionale dei permessi e delle ferie dei dipendenti (cfr. pp.3-4, atto di citazione), l'opponente afferma che tale negligenza avrebbe causato un danno alla società, per l'impossibilità di attuare interventi volti a limitare il costo del lavoro in un periodo di fatturato in calo. La società, tuttavia, pur allegando la condotta contestata e producendo le buste paga dei dipendenti (indicanti le ore di straordinario lavorate,
i giorni di ferie residui, ecc., cfr. doc. 25, Opponente) non precisa quanto sarebbe stato il risparmio in caso di corretta gestione del personale e di annotazione di ferie e permessi. Ancora, si deduce che “la gestione nel 2022 ha prodotto un bilancio in forte perdita per la gestione tipica e non soltanto CP_1 per la svalutazione di crediti” (cfr. p. 8, comparsa conclusionale), senza ulteriormente allegare in che modo le scelte operative dell'opposto avrebbero contribuito al deludente risultato d'esercizio.
Detto ciò sul contenuto della eccezione e sulle contestazioni di va ricordato che l'estinzione di CP_1 debiti per compensazione ex art 1241 c.c. si verifica quando i due debiti hanno ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere ugualmente liquidi ed esigibili (art 1243
c.c.). L'art 1243 c.c. al comma 2 stabilisce la regola processuale della sospensione della condanna al pagamento del debito principale se il giudice, reputando facile e pronta la liquidazione, ritenga di poter procedere a tale determinazione del debito opposto in compensazione.
Nel caso in esame il credito di a titolo risarcitorio opposto in compensazione ad estinzione del Pt_1 credito di per FM e DE per recesso senza preavviso è un credito non liquido perché CP_1 incerto nell'an - avendo seriamente e non pretestuosamente contestato la sua responsabilità per i CP_1 fatti dedotti come dannosi- e nel quantum- non essendo il danno richiesto di manifesta evidenza.
La Corte di Cassazione a SU nella sentenza n. 23225/2016 ha statuito che “attesa la finalità dell'istituto della compensazione- estinzione satisfatoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (cass 620 del 1970) ha affermato 10 Pari a € 1.159.129 pagina 15 di 17 che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza” e “ accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)”. La Corte di legittimità ha quindi enunciato il principio per cui nella compensazione giudiziale se il credito opposto in liquidazione non è liquido può essere liquidato dal giudice nel processo purchè sia reputato di pronta e facile liquidazione, in difetto il giudice deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Sulle richieste dell'opponente può osservarsi che in atti non si precisa a quanto ammonterebbe il danno derivante dalla cattiva gestione della società durante l'amministrazione limitandosi a offrire il CP_1 parametro della perdita d'esercizio 2022 (11) che però è il risultato complessivo di una gestione e non la conseguenza delle sole scelte gestorie contestate e del danno economico gravante sull'esercizio 2023
“per spese legali, maggiori oneri finanziari e perdite di fatturato”, senza ulteriori precisazioni.
Ancora, l'opponente deduce che “la gestione nel 2022 ha prodotto un bilancio in forte perdita CP_1 per la gestione tipica e non soltanto per la svalutazione di crediti” (cfr. p. 8, comparsa conclusionale), senza ulteriormente allegare in che modo le scelte operative dell'opposto avrebbero contribuito al deludente risultato d'esercizio; inoltre l'omessa svalutazione di un credito in bilancio in sé non è fonte diretta di danno economico pari al valore del credito non svalutato se non nella misura in cui si contesta di non aver attuato misure recuperatorie, se ancora possibili, del credito.
Nel caso di specie dunque può fondatamente dirsi che la compensazione eccepita, di natura giudiziale, ha ad oggetto un credito risarcitorio di verso che per sua natura non è liquido e se ne Pt_1 CP_1 chiede la liquidazione da parte del giudice nel processo avente ad oggetto il credito principale che ha originato l'azione.
La condizione di facile e pronta liquidazione del debito opposto non sussiste stante la seria contestazione di del debito risarcitorio verso che investe la stessa esistenza del titolo CP_1 Pt_1 risarcitorio e la cui risoluzione implica indagine di non veloce compimento sulle condotte, le conseguenze economiche e il nesso di causalità. Quindi, la natura della fonte del credito opposto in compensazione, responsabilità risarcitoria, e l'articolata difesa dell'opposto portano il Tribunale a ritenere incerta la fonte del credito affermato da e conseguentemente non liquido né di pronta e Pt_1 facile liquidazione, cui consegue il rigetto dell'eccezione ci compensazione. 11 Pari a € 1.159.129 pagina 16 di 17 Il comando giudiziale
Accertato il credito di di euro 27.000 a titolo di FM credito esigibile dalla Controparte_1 revoca del 9.12.2022 e già oggetto del decreto ingiuntivo opposto, accertato l'ulteriore credito di di euro 20.000 a titolo di indennizzo per mancato preavviso della revoca Controparte_1 dell'incarico di amministratore unico della società rigettata l'opposizione e l'eccezione di CP_9 compensazione sollevata dalla società opponente, conferma il DI n. 14714/2023 opposto e condanna a pagare a anche l'ulteriore somma di euro 20.000 oltre interessi Pt_1 Parte_11 moratori al tasso legale ex art 1284 co 4 c.c. dal 22.9.2023 al saldo effettivo.
Sulle spese di giudizio
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e l'Opponente Parte_1
è tenuta a rifondere le spese processuali sostenute dal creditore opposto liquidate come CP_1 in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. 55/20141, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata, del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14714/23 emesso dal Tribunale di Milano in data
20.09.2023 che si conferma in ogni sia parte, decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo.
Accoglie l'ulteriore domanda di e condanna a pagare ad Controparte_1 Pt_1 [...]
la somma di euro 20.000 per le ragioni di cui alla motivazione oltre interessi legali Controparte_1 ex art. 1284 4 co c.c. dal 22.9.2023 sino al saldo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese Parte_1 CP_1 di lite che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso nella misura di legge delle spese generali.
Milano, 22 maggio 2025
Il Presidente est.
IN MO
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte di domanda pari a € 63.981,37 2 Rivalutato per euro 700.000 (cfr. nota integrativa al bilancio 2020, p. 10, doc. 8) 3 La svalutazione del credito per euro 687.259,00 ha poi contribuito alla perdita di bilancio maturata nell'esercizio 2022 (cfr. voce B.10.d del conto economico, bilancio 2022, p 3, doc. 7) 4 Il canone di locazione era pari a euro 150.000 5 Differita al 26 marzo 2024 dal GI con decreto ex art. 171-bis, comma 3, cpc del 08/01/2024 pagina 8 di 17 6 “Si eccepisce la nullità dell'atto di citazione in opposizione per mancare, oltre all'invito a costituirsi ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., le formule di rito espressamente previste dalla Riforma Cartabia, quali l'avvertimento che sussistendone i presupposti di Legge, può essere presentata istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione all'udienza comporterà la prosecuzione del processo in declaranda contumacia” (cfr. p. 5, comparsa di risposta) 7 Si confronti il canone di locazione per il nuovo capannone (doc. 14) con quello dei tre “vecchi” capannoni (docc. 10,11,12,13) 8 Cfr. Decreto ingiuntivo della Ecotechno Impianti datato 15 maggio 2023 (doc.14 Opponente), successivo alla revoca del 9 dicembre 2022 pagina 9 di 17