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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2396/2020 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto «opposizione al decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2024 RG»
promossa da
(CF: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 r (PI: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difesa in I a XXV Aprile n.132 è eletto domicilio
–attore/opponente– contro
(PI: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 r anda (PI: ), Parte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. M tudio a via Bonfante n.10 è eletto domicilio
–convenuta/opposta–
Conclusione delle parti
• per la parte attrice «piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, e previa ogni più ampia opportuna declaratoria del caso, così giudicare: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. quale fideiussore della Parte_1 Controparte_1[...
per non essere lo stesso stato notificato nei termini perentori di cui all'art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare: - revocare il decreto ingiuntivo opposto per assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50 TUB, per i motivi di cui alla narrativa nel merito: - dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 458/2020 del Tribunale di Imperia - RG n. 1484/2020, a favore di Pt_2 Parte_2 che ha agito quale AN con rappresentanza di in quanto nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo
[...] Controparte_2 e/o comunque infondato per tutti i motivi di cui alla narrativa (nullità clausola mutuo relativa agli interessi di mora e/o nullità fideiussione e/o decadenza termine ex art. 1957 c.c.), con tutte le conseguenze di legge;
- in ogni caso, respingere le domande tutte di parte opposta siccome infondate in fatto ed in diritto, sfornite di prova e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_1 e dal sig. in proprio e quale socio accomandatario della per i motivi tutti di
[...] Parte_1 Controparte_1 cui alla narrativa (nullità clausola mutuo relativa agli interessi di mora e/o nullità fideiussione e/o decadenza termine ex art. 1957 c.c.); - respingersi, comunque, l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione di cui all'art. 648 c.p.c. per le ragioni esposte;
in via istruttoria, si confermano le produzioni già in atti. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari di lite»
• per la parte convenuta «Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, premesso che non si accetta il contraddittorio su avverse domande nuove o modificate, in via preliminare: rilevare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dal sig. oltre il termine di legge e Parte_1 conseguentemente accertare e dichiarare che nei confronti dello stesso il decreto opposto è divenuto definitivamente esecutivo;
in via ulteriormente preliminare: rigettare conseguentemente la domanda di inefficacia ex art.644 c.p.c. svolta da poiché Parte_1 infondata in fatto e diritto;
in via principale: disattesa ogni avversa eccezione, domanda, deduzione, respingere l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e/o non provata e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n.458/20 del 17/09/20; in via strettamente subordinata: dichiarare tenuti e condannare gli opponenti società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e quale domanda formulata anche con la ridetta richiesta di conferma del decreto Parte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI ingiuntivo opposto, a pagare alla conchiudente in via tra di loro solidale la somma di € 188.329,37 oltre interessi negoziali dal 01/07/20 al saldo;
comunque vinte le spese e competenze di tutto il giudizio ed accessorie»
Ragioni della decisione
(1) abstract. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
premesso di aver ricevuto in notifica, in solido con Controparte_1
e dalla , in Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, quale AN con rappresentanza di
, il decreto ingiuntivo n.458/2020 del 17.09.2020, emesso dal Tribunale CP_2 di Imperia in data 16.09.2020 nella procedura RG 1484/2020, per l'importo di € 188.329,37, oltre interessi e spese, a fronte della mancata integrale restituzione, a titolo capitale residuo ed interessi di mora, della somma concessa con contratto di mutuo fondiario concluso tra la cedente e la società Parte_3 [...]
eccepita la mancata notifica del DI nel termine perentorio di 60 Controparte_1 giorni previsto dall'art. 644 cpc e la mancanza dei presupposti per la sua emissione, dedotta la nullità della clausola del mutuo relativa agli interessi di mora, lamentata la nullità della fideiussione concessa a favore della con Controparte_1 atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dalla Controparte_2 AN , instando, in via pregiudiziale, per la Parte_2 declaratoria di inefficacia/nullità/annullabilità del DI n.458/2020, in via preliminare e nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17/.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG, con vittoria di spese ed onorari di lite. 1.1) Si costituiva in giudizio ex art. 111 cpc la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata dalla AN Parte_2
, che, fatti propri tutti gli atti/documenti/difese scolta dalla ,
[...] CP_5 eccepita la tardività dell'opposizione svolta da oltre i 40 giorni dalla Parte_1 notifica dell'ingiunzione, svolta istanza di riunione della procedura con quelle n. 2078/2020 RG (promossa da e n. 2342/20 RG (promossa da Parte_4
per rag economia processuale, chiesta la Controparte_3 concessione di termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, dedotto l'avverso difetto di legittimazione per carenza di interesse, lamentata la illegittimità delle eccezioni relative alla fideiussione in quanto la società era la debitrice principale, allegata la fondatezza dell'azione monitoria, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, nel merito, per il rigetto della opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.2) Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, concessi termini per la presentazione della domanda di mediazione, riunita la procedura con le cause n. 2078/2020 RG e n. 2342/2020 RG, entrambe dichiarate estinte per rinuncia agli atti, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 28.02.2025 con concessione dei termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla eccezione di giudicato svolta dalla convenua/opposta. Il decreto ingiuntivo n.458/2020 è stato notificato a in proprio, ai sensi dell'art. 140 cpc mediante: Parte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI deposito nella casa comunale il 24.9.2020, affissione alla porta della sua abitazione il 24/9/2020, invio il 25/92020 di lettera raccomandata il cui avviso di ricevimento veniva sottoscritto per ricevuta il 29/9/2020 (doc. n. 15 di parte convenuta/opposta). Risultano, dunque, essere state adempiute tutte le formalità prescritte dal citato art. 140 cpc tanto che l'Ufficiale Giudiziario dava atto del regolare adempimento di dette formalità nella relata di notifica, la cui contrarietà al vero può esser fatta valere con la querela di falso, non esperita nella fattispecie di causa. 2.1) Il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso. In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c. perché attestanti le operazioni da lui compiute. 2.2) Nel caso di specie, a fronte di un decreto ingiuntivo notificatogli Parte_1 il 29/09/20, ha proposto opposizione il 14/12/20, ben oltre il termine di 40 giorni. Pertanto, è improcedibile ogni domanda da lui proposta in proprio nel presente procedimento.
(3) sulla eccezione di nullità della fideiussione svolta dalle parti opponenti. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione svolta in proprio da assorbe la Parte_1 eccezione di nullità della fideiussione atteso che la socie è Controparte_1 priva di legittimazione in ordine alle domande di stretta titolarità del predetto, essendo la stessa il debitore principale e non il fidejussore. All'evidenza, a mente dell'art. 100 Cont cpc, la società on ha alcun interesse sulle domande inerenti la fidejussione.
(4) sul merito dell'opposizione svolta dalla società. Priva di pregio è l'assunto in ragione del quale la certificazione ex art. 50 TUB sarebbe priva di rilevanza probatoria atteso che, nella specie, non si versa in tema di conti correnti bancari ma in materia di contratto di mutuo fondiario redatto da Notaio (doc. 5 di parte convenuta/opposta). Allorchè il credito azionato in sede monitoria rinvenga fonte non da una apertura di credito in conto corrente ma in un mutuo, la banca non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto certificato conforme ex art. 50 TUB. La convenuta/opposta, a fronte della assenza di qualsivoglia allegazione e prova da parte del debitore sostanziale del fatto estintivo del credito azionato in via monitoria, ha dimostrato la natura del proprio credito, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, offrendo in prova, nel rispetto dei dettami di cui all'art. 117 TUB. idonea e probante documentazione: rapporto di mutuo;
contratto fonte dell'obbligazione; il piano di ammortamento;
acconti incassati. Specificamente, la somma capitale dovuta è agevolmente individuabile in atti (doc.6 di parte convenuta/opposta), come anche quanto incassato dalla precedente procedura e portato in compensazione (doc.7 di parte convenuta/opposta); da quanto versato in atti (docc. 6/8/11 di parte convenuta/opposta) si evince, inoltre, che le rate insolute decorrono dal mese di dicembre 2008 in avanti, in corrispondenza al piano di ammortamento allegato all'atto sotto la lettera “B” e al suo sviluppo su base mensile (doc.16 di parte convenuta/opposta). 4.1) Priva di pregio è il dedotto mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc atteso che le parti, all'art.6 del contratto di fideiussione (doc. 9 di parte
3 dott. Pasquale LONGARINI convenuta/opposta), in deroga alla disposizione dell'art. 1957 cc, conformemente all'art. 2968 cc, vertendosi in materia rimessa alla disponibilità delle parti, hanno pattuito che
“i diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato” 4.2) La clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi di mora, contrariamente a quanto lamentato dalla parte attrice/opponente, non è indeterminata atteso che il tasso negoziale di mora è indicato negli allegati “A” e “D”, parte integrante del contratto di mutuo. 4.2.1) Nell'art.6 del Capitolato allegato “A”, si legge “il tasso di mora viene stabilito semestralmente con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio maggiorando di 4 punti percentuali su base annua il tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi rilevato giornalmente”; nel documento di sintesi allegato “D”) dell'atto notarile si ribadisce “l'interesse di mora per mancato pagamento è dovuto a partire dalla data di scadenza nella misura stabilita semestralmente con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio maggiorando di 4 punti percentuali su base annua il tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi rilevato giornalmente…”. 4.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
(5) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 5.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
4 dott. Pasquale LONGARINI 5.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio,
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dalla Controparte_2 AN , le spese di lite del presente giudizio di Pt_2 Parte_2 opposizione e ositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001 a € 260.000,00: _ per la fase di studio, € 1.276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.109,80 di cui € 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara inammissibile l'opposizione svolta da un proprio, rigetta Parte_1 l'opposizione svolta da qual tante della Parte_1 [...] conferma il decreto ingiuntivo n. 45 Controparte_1 ta 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc
2) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 pagamento delle spese (già liquidate) della fase
3) condanna in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...] agamento, in favore , in per Controparte_1 Controparte_2 e, rappresentata dalla ma Parte_2
, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in com
[...] 052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI
5 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2396/2020 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto «opposizione al decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2024 RG»
promossa da
(CF: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 r (PI: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difesa in I a XXV Aprile n.132 è eletto domicilio
–attore/opponente– contro
(PI: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 r anda (PI: ), Parte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. M tudio a via Bonfante n.10 è eletto domicilio
–convenuta/opposta–
Conclusione delle parti
• per la parte attrice «piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, e previa ogni più ampia opportuna declaratoria del caso, così giudicare: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. quale fideiussore della Parte_1 Controparte_1[...
per non essere lo stesso stato notificato nei termini perentori di cui all'art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare: - revocare il decreto ingiuntivo opposto per assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50 TUB, per i motivi di cui alla narrativa nel merito: - dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 458/2020 del Tribunale di Imperia - RG n. 1484/2020, a favore di Pt_2 Parte_2 che ha agito quale AN con rappresentanza di in quanto nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo
[...] Controparte_2 e/o comunque infondato per tutti i motivi di cui alla narrativa (nullità clausola mutuo relativa agli interessi di mora e/o nullità fideiussione e/o decadenza termine ex art. 1957 c.c.), con tutte le conseguenze di legge;
- in ogni caso, respingere le domande tutte di parte opposta siccome infondate in fatto ed in diritto, sfornite di prova e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_1 e dal sig. in proprio e quale socio accomandatario della per i motivi tutti di
[...] Parte_1 Controparte_1 cui alla narrativa (nullità clausola mutuo relativa agli interessi di mora e/o nullità fideiussione e/o decadenza termine ex art. 1957 c.c.); - respingersi, comunque, l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione di cui all'art. 648 c.p.c. per le ragioni esposte;
in via istruttoria, si confermano le produzioni già in atti. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari di lite»
• per la parte convenuta «Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, premesso che non si accetta il contraddittorio su avverse domande nuove o modificate, in via preliminare: rilevare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dal sig. oltre il termine di legge e Parte_1 conseguentemente accertare e dichiarare che nei confronti dello stesso il decreto opposto è divenuto definitivamente esecutivo;
in via ulteriormente preliminare: rigettare conseguentemente la domanda di inefficacia ex art.644 c.p.c. svolta da poiché Parte_1 infondata in fatto e diritto;
in via principale: disattesa ogni avversa eccezione, domanda, deduzione, respingere l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e/o non provata e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n.458/20 del 17/09/20; in via strettamente subordinata: dichiarare tenuti e condannare gli opponenti società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e quale domanda formulata anche con la ridetta richiesta di conferma del decreto Parte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI ingiuntivo opposto, a pagare alla conchiudente in via tra di loro solidale la somma di € 188.329,37 oltre interessi negoziali dal 01/07/20 al saldo;
comunque vinte le spese e competenze di tutto il giudizio ed accessorie»
Ragioni della decisione
(1) abstract. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
premesso di aver ricevuto in notifica, in solido con Controparte_1
e dalla , in Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, quale AN con rappresentanza di
, il decreto ingiuntivo n.458/2020 del 17.09.2020, emesso dal Tribunale CP_2 di Imperia in data 16.09.2020 nella procedura RG 1484/2020, per l'importo di € 188.329,37, oltre interessi e spese, a fronte della mancata integrale restituzione, a titolo capitale residuo ed interessi di mora, della somma concessa con contratto di mutuo fondiario concluso tra la cedente e la società Parte_3 [...]
eccepita la mancata notifica del DI nel termine perentorio di 60 Controparte_1 giorni previsto dall'art. 644 cpc e la mancanza dei presupposti per la sua emissione, dedotta la nullità della clausola del mutuo relativa agli interessi di mora, lamentata la nullità della fideiussione concessa a favore della con Controparte_1 atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dalla Controparte_2 AN , instando, in via pregiudiziale, per la Parte_2 declaratoria di inefficacia/nullità/annullabilità del DI n.458/2020, in via preliminare e nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17/.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG, con vittoria di spese ed onorari di lite. 1.1) Si costituiva in giudizio ex art. 111 cpc la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata dalla AN Parte_2
, che, fatti propri tutti gli atti/documenti/difese scolta dalla ,
[...] CP_5 eccepita la tardività dell'opposizione svolta da oltre i 40 giorni dalla Parte_1 notifica dell'ingiunzione, svolta istanza di riunione della procedura con quelle n. 2078/2020 RG (promossa da e n. 2342/20 RG (promossa da Parte_4
per rag economia processuale, chiesta la Controparte_3 concessione di termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, dedotto l'avverso difetto di legittimazione per carenza di interesse, lamentata la illegittimità delle eccezioni relative alla fideiussione in quanto la società era la debitrice principale, allegata la fondatezza dell'azione monitoria, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, nel merito, per il rigetto della opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.2) Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, concessi termini per la presentazione della domanda di mediazione, riunita la procedura con le cause n. 2078/2020 RG e n. 2342/2020 RG, entrambe dichiarate estinte per rinuncia agli atti, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 28.02.2025 con concessione dei termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla eccezione di giudicato svolta dalla convenua/opposta. Il decreto ingiuntivo n.458/2020 è stato notificato a in proprio, ai sensi dell'art. 140 cpc mediante: Parte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI deposito nella casa comunale il 24.9.2020, affissione alla porta della sua abitazione il 24/9/2020, invio il 25/92020 di lettera raccomandata il cui avviso di ricevimento veniva sottoscritto per ricevuta il 29/9/2020 (doc. n. 15 di parte convenuta/opposta). Risultano, dunque, essere state adempiute tutte le formalità prescritte dal citato art. 140 cpc tanto che l'Ufficiale Giudiziario dava atto del regolare adempimento di dette formalità nella relata di notifica, la cui contrarietà al vero può esser fatta valere con la querela di falso, non esperita nella fattispecie di causa. 2.1) Il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso. In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c. perché attestanti le operazioni da lui compiute. 2.2) Nel caso di specie, a fronte di un decreto ingiuntivo notificatogli Parte_1 il 29/09/20, ha proposto opposizione il 14/12/20, ben oltre il termine di 40 giorni. Pertanto, è improcedibile ogni domanda da lui proposta in proprio nel presente procedimento.
(3) sulla eccezione di nullità della fideiussione svolta dalle parti opponenti. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione svolta in proprio da assorbe la Parte_1 eccezione di nullità della fideiussione atteso che la socie è Controparte_1 priva di legittimazione in ordine alle domande di stretta titolarità del predetto, essendo la stessa il debitore principale e non il fidejussore. All'evidenza, a mente dell'art. 100 Cont cpc, la società on ha alcun interesse sulle domande inerenti la fidejussione.
(4) sul merito dell'opposizione svolta dalla società. Priva di pregio è l'assunto in ragione del quale la certificazione ex art. 50 TUB sarebbe priva di rilevanza probatoria atteso che, nella specie, non si versa in tema di conti correnti bancari ma in materia di contratto di mutuo fondiario redatto da Notaio (doc. 5 di parte convenuta/opposta). Allorchè il credito azionato in sede monitoria rinvenga fonte non da una apertura di credito in conto corrente ma in un mutuo, la banca non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto certificato conforme ex art. 50 TUB. La convenuta/opposta, a fronte della assenza di qualsivoglia allegazione e prova da parte del debitore sostanziale del fatto estintivo del credito azionato in via monitoria, ha dimostrato la natura del proprio credito, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, offrendo in prova, nel rispetto dei dettami di cui all'art. 117 TUB. idonea e probante documentazione: rapporto di mutuo;
contratto fonte dell'obbligazione; il piano di ammortamento;
acconti incassati. Specificamente, la somma capitale dovuta è agevolmente individuabile in atti (doc.6 di parte convenuta/opposta), come anche quanto incassato dalla precedente procedura e portato in compensazione (doc.7 di parte convenuta/opposta); da quanto versato in atti (docc. 6/8/11 di parte convenuta/opposta) si evince, inoltre, che le rate insolute decorrono dal mese di dicembre 2008 in avanti, in corrispondenza al piano di ammortamento allegato all'atto sotto la lettera “B” e al suo sviluppo su base mensile (doc.16 di parte convenuta/opposta). 4.1) Priva di pregio è il dedotto mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc atteso che le parti, all'art.6 del contratto di fideiussione (doc. 9 di parte
3 dott. Pasquale LONGARINI convenuta/opposta), in deroga alla disposizione dell'art. 1957 cc, conformemente all'art. 2968 cc, vertendosi in materia rimessa alla disponibilità delle parti, hanno pattuito che
“i diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato” 4.2) La clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi di mora, contrariamente a quanto lamentato dalla parte attrice/opponente, non è indeterminata atteso che il tasso negoziale di mora è indicato negli allegati “A” e “D”, parte integrante del contratto di mutuo. 4.2.1) Nell'art.6 del Capitolato allegato “A”, si legge “il tasso di mora viene stabilito semestralmente con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio maggiorando di 4 punti percentuali su base annua il tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi rilevato giornalmente”; nel documento di sintesi allegato “D”) dell'atto notarile si ribadisce “l'interesse di mora per mancato pagamento è dovuto a partire dalla data di scadenza nella misura stabilita semestralmente con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio maggiorando di 4 punti percentuali su base annua il tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi rilevato giornalmente…”. 4.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 17.09.2020 emesso in data 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
(5) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 5.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
4 dott. Pasquale LONGARINI 5.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio,
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dalla Controparte_2 AN , le spese di lite del presente giudizio di Pt_2 Parte_2 opposizione e ositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001 a € 260.000,00: _ per la fase di studio, € 1.276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.109,80 di cui € 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara inammissibile l'opposizione svolta da un proprio, rigetta Parte_1 l'opposizione svolta da qual tante della Parte_1 [...] conferma il decreto ingiuntivo n. 45 Controparte_1 ta 16.09.2020 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1484/2020 RG e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc
2) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 pagamento delle spese (già liquidate) della fase
3) condanna in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...] agamento, in favore , in per Controparte_1 Controparte_2 e, rappresentata dalla ma Parte_2
, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in com
[...] 052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI
5 dott. Pasquale LONGARINI