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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE IA ZZ CO, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via Giudice Giovanni Falcone 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Pag. 1 di 5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000778220000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000778220000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000778220000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
per il Ricorrente: “(I°) in via cautelare, ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. n. 546/92, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
II°) nel merito, 1. ritenere e dichiarare fondato il presente ricorso e conseguentemente, dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inesistente e/o inefficace e non produttiva di effetti, l'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti o, in subordine per decadenza dell'azione di riscossione e/o, in via ulteriormente subordinata, per prescrizione dell'azione di riscossione e/o per difetto assoluto di motivazione e/o violazione del diritto di difesa. per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme oggetto dell'intimazione di pagamento N. 04120259000778220/000 notificata in data 28.02.2025, relativamente alla cartella di pagamento mai notificata alla parte - per un importo che comprensivo di sanzioni, compensi di riscossione ed interessi di mora, pari ad € 13.475,93; 2. in via subordinata e salvo gravame, ritenere e dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inesistente e/o inefficace e non produttiva di effetti, l'intimazione di pagamento nella parte in cui è stato intimato il pagamento anche di importi assertivamente dovuti a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione quinquennale, per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste con tale intimazione a titolo di sanzioni ed interessi;
III) condannare gli Enti convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, a spese e onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario”;
“per l'Ufficio: Voglia l'onorevole Collegio adito rigettare interamente il ricorso, perché inammissibile e comunque infondato, per le ragioni dedotte in atto. Con vittoria di spese come da nota.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza datata 24/4/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n°04120259000778220 notificatogli il 28/2/2025 recante il complessivo importo di
€.13.475,93 comprensivo di interessi e sanzioni avente titolo nella cartella n.04120150032410641000 relativa ad ICI – anni di imposta 2006, 2007 e 2008 -.
Il ricorrente lamentava anzitutto:
- l'illegittimità dell'avviso gravato derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti.
Pag. 2 di 5 Eccepiva poi la decadenza dal potere di riscossione per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 25 DPR 602/1973 nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Infine, nel merito, denunciava il difetto di motivazione e la violazione dell'onere della prova.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale della Toscana – si costituiva in giudizio con note 26/6/2025 nelle quali eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione della regolare notificazione della cartella esattoriale presupposta e dell'avviso di intimazione n°04120199016394242000, anch'esso validamente notificato in data antecedente a quello in contestazione.
3) Invece, benché evocati, non si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale del Lazio – ed il Comune di Pozzo di Gotto (ME).
Il ricorrente depositava memoria integrativa nella quale deduceva che il messo 4) notificatore deve dare atto delle ricerche effettuate ogni qualvolta non reperisca il destinatario all'indirizzo.
Ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto, né nel procedimento di notifica della cartella di pagamento, né in quello relativo al susseguente avviso di intimazione n°04120199016394242000. .
Riconfermava quindi le già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze del ricorrente devono essere integralmente disattese.
Anzitutto il procedimento di notifica della cartella esattoriale presupposta si è validamente perfezionato tramite il deposito del piego relativo nella casa comunale.
L'Ufficiale notificatore il 17/3/2016 ha compiuto un primo accesso all'indirizzo di Bagno a
Ripoli, Indirizzo_1 ed il 29/6/2016 un altro ancora.
Di tali attività l'ufficiale ha dato atto nella apposita “cartolina di notifica”, allegandovi la documentazione relativa alle ricerche anagrafiche – negative – datata 24/5/2016 nonché
l'avviso di deposito ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973.
Non solo: sulla predetta cartolina l'Ufficiale ha attestato che “la persona risulta sconosciuta su camp (ndr: campanelli) e cassette postali”.
Il credito portato dalla cartella, così notificata e non impugnata, è dunque divenuto irretrattabile.
Successivamente, in data 29/11/2016 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha
Pag. 3 di 5 provveduto a notificare all'odierno ricorrente presso l'indirizzo su menzionato l'avviso di intimazione n°04120199016394242000.
Nella relativa cartolina l'Ufficiale notificatore ha dato atto di un primo accesso compiuto il
12/11/2019 e, attestata l'“irreperibilità” del destinatario, ha annotato altresì “sconosciuto citofoni, cassette, nessuna informazione utile”. In occasione poi del secondo accesso, ossia il 29/11/2019, ha provveduto al deposito del piego presso la casa comunale.
Pertanto anche l'avviso di intimazione medio tempore emesso è stato validamente notificato e non impugnato (nel senso che l'avviso di intimazione è assimilabile all'avviso di mora ed è onere del contribuente contestarne giudizialmente i profili di illegittimità ancorché esso non sia espressamente contemplato nell'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, si vedano
Cass. 2025 n°6436 e Cass. 2025 n°20476 che hanno disatteso l'isolata contraria statuizione 2024 n°16743).
Peraltro secondo l'insegnamento dei Giudici di Legittimità “In materia di notificazione degli atti tributari, l'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nella relata di notifica circa
l'avvenuto accertamento in loco dell'irreperibilità assoluta del destinatario costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino la persistente residenza formale del destinatario presso l'indirizzo indicato, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e risultano di fatto smentite dagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore. La mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate, nel termine di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992, determina l'irretrattabilità del credito tributario e preclude ogni questione di merito, ivi compresa l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nel successivo giudizio di impugnazione” dell'atto susseguente (nella fattispecie: dell'avviso di iscrizione ipotecaria), “che può essere contestato esclusivamente per vizi propri.” (Cass. 2025 n°24745).
A sua volta l'avviso di intimazione in contestazione nel presente giudizio è stato notificato il 28/2/2025 entro il termine di legge come prorogato per effetto della cd. disciplina Covid19 ed in particolare dell'art.68 D.L.n°18/2020 che ha previsto il differimento dei termini di riscossione per complessivi 542 giorni.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese del ricorrente liquidate come da dispositivo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 22/9/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 5 di 5
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE IA ZZ CO, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via Giudice Giovanni Falcone 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Pag. 1 di 5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000778220000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000778220000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000778220000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
per il Ricorrente: “(I°) in via cautelare, ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. n. 546/92, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
II°) nel merito, 1. ritenere e dichiarare fondato il presente ricorso e conseguentemente, dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inesistente e/o inefficace e non produttiva di effetti, l'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti o, in subordine per decadenza dell'azione di riscossione e/o, in via ulteriormente subordinata, per prescrizione dell'azione di riscossione e/o per difetto assoluto di motivazione e/o violazione del diritto di difesa. per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme oggetto dell'intimazione di pagamento N. 04120259000778220/000 notificata in data 28.02.2025, relativamente alla cartella di pagamento mai notificata alla parte - per un importo che comprensivo di sanzioni, compensi di riscossione ed interessi di mora, pari ad € 13.475,93; 2. in via subordinata e salvo gravame, ritenere e dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inesistente e/o inefficace e non produttiva di effetti, l'intimazione di pagamento nella parte in cui è stato intimato il pagamento anche di importi assertivamente dovuti a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione quinquennale, per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste con tale intimazione a titolo di sanzioni ed interessi;
III) condannare gli Enti convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, a spese e onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario”;
“per l'Ufficio: Voglia l'onorevole Collegio adito rigettare interamente il ricorso, perché inammissibile e comunque infondato, per le ragioni dedotte in atto. Con vittoria di spese come da nota.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza datata 24/4/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n°04120259000778220 notificatogli il 28/2/2025 recante il complessivo importo di
€.13.475,93 comprensivo di interessi e sanzioni avente titolo nella cartella n.04120150032410641000 relativa ad ICI – anni di imposta 2006, 2007 e 2008 -.
Il ricorrente lamentava anzitutto:
- l'illegittimità dell'avviso gravato derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti.
Pag. 2 di 5 Eccepiva poi la decadenza dal potere di riscossione per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 25 DPR 602/1973 nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Infine, nel merito, denunciava il difetto di motivazione e la violazione dell'onere della prova.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale della Toscana – si costituiva in giudizio con note 26/6/2025 nelle quali eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione della regolare notificazione della cartella esattoriale presupposta e dell'avviso di intimazione n°04120199016394242000, anch'esso validamente notificato in data antecedente a quello in contestazione.
3) Invece, benché evocati, non si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale del Lazio – ed il Comune di Pozzo di Gotto (ME).
Il ricorrente depositava memoria integrativa nella quale deduceva che il messo 4) notificatore deve dare atto delle ricerche effettuate ogni qualvolta non reperisca il destinatario all'indirizzo.
Ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto, né nel procedimento di notifica della cartella di pagamento, né in quello relativo al susseguente avviso di intimazione n°04120199016394242000. .
Riconfermava quindi le già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze del ricorrente devono essere integralmente disattese.
Anzitutto il procedimento di notifica della cartella esattoriale presupposta si è validamente perfezionato tramite il deposito del piego relativo nella casa comunale.
L'Ufficiale notificatore il 17/3/2016 ha compiuto un primo accesso all'indirizzo di Bagno a
Ripoli, Indirizzo_1 ed il 29/6/2016 un altro ancora.
Di tali attività l'ufficiale ha dato atto nella apposita “cartolina di notifica”, allegandovi la documentazione relativa alle ricerche anagrafiche – negative – datata 24/5/2016 nonché
l'avviso di deposito ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973.
Non solo: sulla predetta cartolina l'Ufficiale ha attestato che “la persona risulta sconosciuta su camp (ndr: campanelli) e cassette postali”.
Il credito portato dalla cartella, così notificata e non impugnata, è dunque divenuto irretrattabile.
Successivamente, in data 29/11/2016 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha
Pag. 3 di 5 provveduto a notificare all'odierno ricorrente presso l'indirizzo su menzionato l'avviso di intimazione n°04120199016394242000.
Nella relativa cartolina l'Ufficiale notificatore ha dato atto di un primo accesso compiuto il
12/11/2019 e, attestata l'“irreperibilità” del destinatario, ha annotato altresì “sconosciuto citofoni, cassette, nessuna informazione utile”. In occasione poi del secondo accesso, ossia il 29/11/2019, ha provveduto al deposito del piego presso la casa comunale.
Pertanto anche l'avviso di intimazione medio tempore emesso è stato validamente notificato e non impugnato (nel senso che l'avviso di intimazione è assimilabile all'avviso di mora ed è onere del contribuente contestarne giudizialmente i profili di illegittimità ancorché esso non sia espressamente contemplato nell'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, si vedano
Cass. 2025 n°6436 e Cass. 2025 n°20476 che hanno disatteso l'isolata contraria statuizione 2024 n°16743).
Peraltro secondo l'insegnamento dei Giudici di Legittimità “In materia di notificazione degli atti tributari, l'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nella relata di notifica circa
l'avvenuto accertamento in loco dell'irreperibilità assoluta del destinatario costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino la persistente residenza formale del destinatario presso l'indirizzo indicato, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e risultano di fatto smentite dagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore. La mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate, nel termine di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992, determina l'irretrattabilità del credito tributario e preclude ogni questione di merito, ivi compresa l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nel successivo giudizio di impugnazione” dell'atto susseguente (nella fattispecie: dell'avviso di iscrizione ipotecaria), “che può essere contestato esclusivamente per vizi propri.” (Cass. 2025 n°24745).
A sua volta l'avviso di intimazione in contestazione nel presente giudizio è stato notificato il 28/2/2025 entro il termine di legge come prorogato per effetto della cd. disciplina Covid19 ed in particolare dell'art.68 D.L.n°18/2020 che ha previsto il differimento dei termini di riscossione per complessivi 542 giorni.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese del ricorrente liquidate come da dispositivo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 22/9/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
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