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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 805/2021
Cron. REPUBBLICA ITALIANA N°________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. N°
________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO:
Responsabilità
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere professionale
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 917/2021 del Tribunale
Ordinario di Foggia, emessa e depositata il 14/04/2021, nella causa avente a oggetto:
“risarcimento danni da responsabilità professionale”, iscritta al n. 6404/2015 R.G. e notificata in data 24/04/2021.
tra corrente in Foggia alla via San Giuliano n. Parte_1
47 (P. Iva: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, signor P.IVA_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta mandato su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di appello dall'Avv. Gerardo Consiglio;
- appellante -
contro dott. , (C.F.: ), nato a [...] il [...], in Controparte_1 C.F._2
proprio e quale legale rappresentante pro tempore dello studio associato Meccariello/Russo,
rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello dall'avv. Sergio Stefanìa
- appellata -
1 nonché
, rappresentanza Generale per Controparte_2
l'Italia, corrente in Milano alla Via Benigno Crespi 23 (P.I. , in persona del P.IVA_2
suo procuratore speciale, dott. , sottoscritto in mandato compiegato Controparte_3
all'atto di chiamata in causa notificato il 27.10.2015, rappresentata e difesa, in virtù della anzidetta procura, dall'Avv. Vittorio Russi;
- appellato e appellante in via incidentale -
- * * * * * *
All'udienza collegiale del 16.05.2024 la causa è passata in decisione senza termini, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------------------------
per l'appellante: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del commercialista
dott. , giusta la parcella n. 12 del 17/02/2021 in atti di causa, relativa Controparte_1
alla procura conferitagli per resistere nel giudizio di appello promosso dall' CP_4
di Foggia, avverso la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria
[...]
Provinciale n.245/07/2010 dell'11/06/2010; per l'effetto e per le ragioni esposte in atti
difensivi, accertata la conseguente responsabilità professionale, condannare il
commercialista dott. , in proprio e quale legale rappresentante pro Controparte_1
tempore dello studio associato , al risarcimento dei danni patiti Controparte_5
dall'attrice, quantificati in € 142.081,79 (per adesione alla definizione agevolata ex art. L.
225/16), oltre interessi moratori dalla proposizione della domanda giudiziale e fino
all'effettivo soddisfo;
per l'effetto condannare, in solido tra loro, il dott. , Controparte_1
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dello studio associato CP_6
e la , quale coobbligata in ragione del
[...] Controparte_2
rapporto di assicurazione per la responsabilità civile professionale intercorrente, giusta
le polizze “Professionisti” n.068B3140 e 032A6976, al pagamento della somma di € 2 142.081,79, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi
moratori dalla proposizione della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
condannare, il dott. alla restituzione delle somme percepite in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al rimborso delle spese e competenze di
causa del doppio grado di giudizio, con espressa maggiorazione ex art. 4 co. 8 DM 55/2014
e art. 4 co. 1 D.L. 132/2014, in relazione all'art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., con distrazione al
procuratore dichiaratosi antistatario;
per l'appellato: rigettare l'appello incidentale proposto dalla
contro
Controparte_7
il dott. in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello studio Controparte_1
associato , sì come infondato in fatto e in diritto e comunque non Controparte_5
provato; per l'effetto condannare la al pagamento delle spese e delle Controparte_7
competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e oneri fiscali come
per legge, con distrazione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario;
condannare
la in favore del dott. in proprio e nella qualità di Controparte_7 Controparte_1
legale rappresentante dello studio associato , ai sensi dell'art. 96 co. 3 Controparte_5
c.p.c., giusta le difese manifestamente infondate, al risarcimento del danno per abuso del
diritto d'azione, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
per la verificata la legittimità e fondatezza delle ragioni tutte Controparte_7
esposte dalla scrivente difesa, rigettare l'avverso gravame, siccome infondato in fatto e
diritto; in via gradata, in riforma parziale della sentenza n. 917/2021, resa dal Tribunale
di Foggia in data 15.4.2021, dichiarare la inoperatività della garanzia prestata in forza di
polizza “Professionisti” n.068B3140, per l'esercizio dell'attività di “dottore
commercialista”, con decorrenza dal 18.7.2003 e cessazione il 18.1.2013, con massimale
di garanzia di €.500.000,00= per sinistro, con scoperto del 10%dell'importo di ogni
sinistro con il minimo di €.250,00= ed un massimo di €.25.000,00=(cfr. copia del relativo
contratto che si deposita mediante allegazione al fascicolo di parte sub doc.n.1), nonché
della successiva polizza “Professionisti” n.032A6976 del 15.2.2012, scaduta, a seguito di 3 disdetta, in data 18.7.2012. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03/09/2015, la società odierna appellante Parte_1
conveniva in giudizio il commercialista, dott. , in proprio e in qualità di Controparte_1
legale rappresentante pro tempore dello studio associato , al fine di Controparte_5
richiedere il ristoro dei danni tutti, quantificati in €.145.874,79, oltre interessi, subiti a causa della responsabilità professionale del predetto commercialista per la mancata costituzione nel giudizio di appello dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale – sez.
distaccata di Foggia – promosso dall' avverso la sentenza la CP_4 CP_4
Commissione Tributaria provinciale n. 245/07/10, nonché quale responsabile della perenzione dei termini per proporre ricorso per Cassazione in seguito al decorso del termine previsto dall'art.62 del D.lgs. 546/92 e dall'art. 327 c.p.c., quale ulteriore conseguenza della mancata costituzione nel giudizio di impugnazione.
La allegava che se si fosse costituita nel giudizio d'appello avverso la sentenza Parte_1
di primo grado dinanzi alla Commissione provinciale n. 245/07/10, l'esito del gravame sarebbe stato favorevole e identico alle sentenze successive di appello per gli identici soggetti coinvolti, e per gli identici motivi di fatto e di diritto, poiché la Commissione
Tributaria regionale aveva rigettato gli altri appelli interposti dall' Controparte_4
avverso le sentenze n. 312/07/09 e n.313/07/09, rispettivamente decise con le sentenze numero n.159/26/13 e n.113/26/13, che avevano identici motivi di merito rispetto alla sentenza di primo grado numero 254/07/10, giudicata invece nella contumacia della Pt_1
[...]
Si costituiva in giudizio il dott. , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
dello studio associato il quale contestava la domanda risarcitoria Controparte_5
chiedendo di chiamare in giudizio la in ragione del contratto Controparte_7
assicurativo intercorrente in virtù della polizza n. 68B3140 (voltura n. 032A6976).
4 Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva alla domanda Controparte_7
risarcitoria e alla fondatezza della chiamata in garanzia, in quanto la polizza risultava cessata a seguito di scadenza contrattuale e mancato rinnovo in data 18.7.2012, e la copertura dei sinistri sarebbe stata efficacia per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza, restando escluse le richieste pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, quand'anche il comportamento colposo fosse stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza.
Con sentenza n.917/2021 del 15.4.2021, oggetto del presente gravame, il Tribunale di
Foggia rigettava la domanda condannando la società al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite.
Con atto di appello ritualmente notificato la società a Parte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado per illogicità della
[...]
motivazione, sussistenza del nesso causale tra l'omissione della prestazione professionale e l'esito sfavorevole del giudizio di appello, l'erronea condanna al pagamento delle spese legali della terza chiamata poste a carico dell'appellante anziché del convenuto chiamante in causa.
Si è costituito il dott. Dott. , in proprio e in qualità di legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore dello studio associato , opponendosi prevalentemente Controparte_5
all'appello incidentale della compagnia assicurativa , la quale costituendosi nel CP_7
giudizio di appello ha riproposto in via incidentale l'inoperatività della polizza stipulata dal professionista secondo il regime c.d. “claims made” cessata, a seguito di scadenza contrattuale e mancato rinnovo, in data 18.7.2012.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza di primo grado per illogicità della decisione, evidenziando che l'inadempimento del professionista sarebbe
5 rilevabile dalla denuncia del dott. in data 12/07/2012 laddove il Controparte_1
commercialista dichiarò che: “Il sottoscritto fu confermato difensore anche nel secondo
grado di giudizio (…), mentre presentò regolari controdeduzioni di costituzione per gli
appelli delle sentenze n.312/09;n. 313/09 e n.314/09, forse a causa del numero
estremamente elevato delle notifiche dei vari atti e delle diverse date di notifica, omise di
costituirsi in giudizio per gli appelli alle sentenze n.245/10 e 246/10”.
Tale omissione, a dire dell'appellante, oltre a causarle il danno dall'esito sfavorevole del giudizio, le avrebbe impedito la proposizione del ricorso per Cassazione per decorrenza del termine previsto dall'art. 62 del DLgs 546 e art. 327 del c.p.c.” e di potersi avvalere della prestazione professionale di altro commercialista.
Ciò premesso, è pacifico dagli atti di causa che il professionista dichiarò di aver omesso la costituzione nel giudizio di appello.
Tuttavia è ben noto che per l'accertamento della responsabilità del prestatore di opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività nei confronti del committente vanno provati sia il danno che il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
nel caso particolare di commercialista incaricato della costituzione nel giudizio di appello avverso l'impugnazione da parte dell' di un avviso di Controparte_4
accertamento tributario, la responsabilità per colpa professionale presuppone una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del giudizio di impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
A tal proposito, il giudice di primo grado ha richiamato il principio ribadito dalla giurisprudenza (Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv. 625017 - 01) speculare alla presente vicenda in tema di mancata impugnazione da parte dell'avvocato, affermando che la responsabilità per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, e se, il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla
6 stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni e, in questo caso, la conferma delle proprie ragioni anche in sede di appello, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Quindi, come già rilevato dal giudice di primo grado, la mancata costituzione nel giudizio di secondo grado, circostanza allegata come di per sé indicativa dell'inadempimento, non può essere intesa di per sé quale dimostrazione del danno, poiché si impone comunque la valutazione, indicata dalla giurisprudenza di legittimità, tesa a verificare se l'effettuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe portato al riconoscimento delle ragioni della parte difesa, ovvero al rigetto dell'impugnazione da parte dell' , dovendosi in caso contrario escludere il nesso tra la Controparte_4
condotta omissiva e il risultato sfavorevole derivato.
La società appellante, con il secondo motivo di gravame, censura la decisione del giudice di primo grado circa l'insussistenza del nesso causale tra l'omissione della prestazione professionale e l'esito sfavorevole del giudizio di appello, considerando gli altri giudizi d'appello dinanzi alla medesima CTR dove il commercialista invece costituendosi per
Part conto della società avrebbe ottenuto la conferma in appello della decisione favorevole di primo grado.
La società appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le sentenze delle CTR, sia alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea,
mancando di esaminare, comparativamente, tutti i documenti versati in atti, che avrebbero portato a un diverso apprezzamento delle prove e a “una pronuncia corretta sotto il profilo
logico – giuridico”.
Quindi, la prova del rilievo causale della omissione da parte del professionista, in vista della affermazione dell'esito sfavorevole del giudizio di secondo grado, e della mancata impugnazione per Cassazione della decisione di appello, come già indicato dal giudice di primo grado dovrebbe trarsi dalla circostanza per la quale analoghe controversie, decise
7 favorevolmente in primo grado, erano state confermate in sede di appello, nell'ambito di giudizi nei quali il professionista si era costituito e aveva pertanto svolto il proprio mandato professionale.
Orbene, il giudice di primo grado dopo aver riepilogato i procedimenti della , ha Pt_1
motivato che nella sentenza del 2011, sfavorevole alla la Commissione Parte_1
Regionale aveva affermato che l'onere probatorio incombente sull'Ufficio, e relativo alla prova della fittizietà delle fatture emesse da in favore della Controparte_8
(da cui discendeva, in caso di positivo assolvimento, l'onere probatorio del Parte_1
contribuente, in vista della dimostrazione della effettività delle operazioni), fosse stato assolto, sulla base degli elementi di fatto indicati nella motivazione.
Mentre, nei due diversi esiti favorevoli, la Commissione Regionale, previa indicazione come decisiva della giurisprudenza della Corte di Giustizia, aveva ritenuto che l'Ufficio
non avesse assolto al proprio onere probatorio (e peraltro aveva anche spiegato quali
elementi non avrebbero potuto essere considerati in vista del giudizio da esprimere,
proprio in base alla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia).
La società appella con il secondo motivo afferma che il giudice avrebbe ritenuto superfluo la costituzione del professionista nel grado di appello, senza tuttavia motivare le ragioni per le quali le decisioni delle CTR del 2013 avrebbero richiamato la produzione documentale depositata in atti di causa dal commercialista idonei a confortare “anche il
merito della decisione adottata dal precedente giudicante”.
In sostanza il professionista avrebbe dovuto porre in evidenza gli elementi documentali che sarebbero state valutate positivamente nei giudizi dinanzi alla CTR del 2013, mentre non sarebbero state valutate nella sentenza di appello sfavorevole alla del 2011, oggetto Pt_1
dell'azione di responsabilità nei confronti del professionista.
In particolare, a dire dell'appellante, si sarebbe dovuto nel giudizio di impugnazione valorizzare l'attività di procacciatore di affari svolta dal sig. fin dal 1991 correlata CP_8
alle fatture allegate alle memorie, i modelli 770/D presentati dalla per dimostrare Pt_1
8 il versamento delle ritenute di acconto IRPEF sulle fatture emesse dal sig. gli CP_8
elenchi fornitori dal quale risultava il nominativo del predetto procacciatore, il registro dei compensi a terzi e il registro degli acquisti, dalla quale rilevare regolarmente operato le registrazioni contabili riferite alle singole fatture in contestazione, la verifica da parte dell' nell'anno 2007 dell'iscrizione del sig. nell'albo degli agenti CP_9 CP_8
di commercio di Bergamo e, per l'anno precedente, nell'albo di Teramo, la non dipendenza di da alcuna società, e le prestazioni di servizio rese alla quale CP_8 Pt_1
procacciatore interrotte al 2007, circostanza che erano state confermate dalle decisioni successive delle CTR n. 113/26/2013 e n.159/29/2013.
Quindi, la valutazione del giudice di primo grado, a dire della società appellante, sarebbe stata ex post e non prognostica circa il nesso tra la mancata costituzione e l'esito sfavorevole.
Si premette che l'odierna Corte non è chiamata a valutare le motivazioni della sentenza
324/25/11 della CTR (4.10- 15.11.2011) sfavorevole al contribuente, in quanto non costituisce l'odierna impugnazione un terzo grado di giudizio del procedimento tributario.
Si tratta di valutare semplicemente se il comportamento omissivo del professionista nel giudizio di appello per la mancata costituzione avrebbe potuto o meno determinare un diverso esito del giudizio di impugnazione di appello definita con sentenza n. 324/25/11
della CTR (4.10- 15.11.2011) che ha accolto l'impugnazione dichiarando la legittimità
degli avvisi di accertamento.
In particolare, come si è già detto, in materia specifica di responsabilità del difensore, posto che può essere affermata la responsabilità del professionista solo per effetto di una indagine positiva che una diversa attività rispetto a quella tenuta dal professionista medesimo sarebbe stata più vantaggiosa per il cliente, nel caso, come quello de quo, della perdita del diritto di impugnare la sentenza, "non può configurarsi di per sè una conseguenza
patrimoniale pregiudizievole, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., il
riconoscimento del risarcimento del danno postula che il creditore dimostri l'esistenza di
9 un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale
conseguenza immediata e diretta, dall'inadempimento del debitore" (Cassazione civile,
sez. II, 27/05/2009, n. 12354.)
Dunque l'omessa costituzione in appello non è un elemento di per sè idoneo a causare un pregiudizio patrimoniale occorrendo la prova dell'erroneità della decisione in appello e delle differenti conseguenze che la costituzione del professionista avrebbe determinato sull'esito del giudizio.
Il difensore della società ha prospettato la responsabilità del commercialista derivante dalla mancata indicazione alla Corte dei documenti che sarebbero stati prodotti nel giudizio di primo grado, e la non costituzione nel giudizio di appello avrebbe impedito i probabili effetti vantaggiosi.
Orbene, com'è noto il giudice dell'impugnazione ha nella sua disponibilità l'intero materiale probatorio del giudizio di primo grado, e la valutazione di merito che la Corte
tributaria ha indicato non esclude che non abbia comparato l'intero materiale probatorio offerto dalle parti, basando invece la decisione sugli elementi già acquisiti, e evidenziando che intendeva discostarsi dalla decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto:
“l'Ufficio impositore non aveva adempiuto al proprio onere probatorio come motivato dal
giudice di primo grado”, laddove con una valutazione strettamente di merito, neppure censurabile in sede di legittimità, la Commissione Regionale aveva evidenziato che la pretesa fiscale attingeva a fatti materiali derivanti dall'attività investigativa dei sistemi informatici “effettivamente accertati dall' ” così dimostrando “la prova della CP_10
fittizietà delle fatture emesse dalla ditta fornitrice “ ” laddove era Controparte_8
emerso che con domicilio fiscale in via San Rocco n. 144 Silvi Controparte_8
(TE) risultava essere un “evasore totale non avendo presentato dichiarazione dei redditi a
far data dall'anno d'imposta 2002” e che, alla data 13/08/2008 risultava che prestava la sua attività lavorativa presso lo stabilimento balneare “Lo Smeraldo” di Montesilvano (PE).
Inoltre, risultava che in relazione alle fatture emesse a nome del Controparte_8
10 non risultavano dichiarati né redditi imponibili né versate le imposte ai fini Irpef,
Addizionali Regionali e Comunali, Irap ed Iva, le diciture delle fatture erano
“assolutamente prive di qualsiasi indicazione che consentisse di stabilire una corretta
correlazione con le prestazioni effettuate per conto della società “ , che soprattutto, Pt_1
non risultava posto in essere un regolare contratto di agenzia per le prestazioni effettuate dal nei confronti della società citata, oltre a non aver prodotto Controparte_8
alcuna copia commissioni e/o ordini in relazione alle provvigioni spettanti al da CP_8
parte della società non potendo costituire prova valida il pagamento in contanti dei Pt_1
compensi spettanti al quali provvigioni “in considerazione anche dei rilevanti CP_8
importi e, la relativa ritenuta operata posto che, quest'ultimo adempimento viene spesso
utilizzato al fine di giustificare la prova della non fittizietà delle operazioni contestate”.
Quindi, ci si chiede se la costituzione in appello della società avrebbe potuto modificare,
sotto il quadro probabilistico, gli elementi che l' aveva evidenziato Controparte_4
nell'atto di impugnazione, e riportati nella motivazione della sentenza, pur senza tener conto della decisione finale.
Sulla base di un consolidato orientamento espresso in sede di legittimità da parte della suprema Corte di cassazione, nell'ambito della frode fiscale attuata mediante l'utilizzo di fatture inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve solamente raccogliere indizi,
connotati dagli elementi della gravità, precisione e concordanza idonei giuridicamente a integrare, a carico del contribuente, una presunzione semplice ai sensi dell'articolo 2727
cod. civ..
Sotto tale profilo di fronte al fatto che l' aveva raccolto un completo quadro CP_10
indiziario, non necessariamente costituito da “prove certe ed incontrovertibili”, ma operando sulla base di presunzioni semplici, connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza dimostrando l'inesistenza sotto il profilo indiziario delle prestazioni, l'odierna
Corte per escludere che la società fosse parte di tale meccanismo fraudolento deve superare gli indizi gravi allegati dall' , dimostrando che il materiale probatorio Controparte_4
11 prodotto dalla ricorrente con l'assistenza del difensore, offerto nel giudizio di primo grado,
fosse sufficiente per neutralizzare gli accertamenti indiziati dell'Ufficio.
Tuttavia, dai documenti richiamati dalla società appellante non emerge con sufficiente certezza circa la reale operatività del procacciatore, in quanto non emerge con altrettanti indizi precisi, la reale struttura operativa in relazione alle prestazioni effettuate dal CP_8
non vi è traccia certa dei pagamenti eseguiti, dei soggetti nei confronti erano state eseguite le prestazioni del con la descrizione analitiche delle prestazioni eseguite, e degli CP_8
altri documenti comprovanti che l'attività di fosse stata effettivamente esercitata. CP_8
Mentre, gli elementi indicati dallo stesso appellante, quand'anche fossero stati evidenziati dal professionista nel giudizio di appello, con un giudizio prognostico, il procedimento di impugnazione tributario non avrebbe potuto avere positive probabilità di superare gli elementi riportati dall' , dovendosi ritenere con giudizio prognostico che gli elementi CP_10
offerti dall' risultano di una tale gravità che la riforma della sentenza favorevole di CP_10
primo grado fosse stata comunque altamente probabile, in quanto il contribuente con tali documenti non avrebbe potuto contrastare gli accertamenti dell' tenuto conto che le CP_10
prove erano state già fissate in primo grado nel giudizio già svolto.
La circostanza che altre sezioni della Commissione Tributaria in epoca successiva abbiano deciso diversamente rispetto alla prima, valorizzando elementi che la sentenza numero
324/25/11 della CTR (4.10- 15.11.2011) non aveva preso in considerazione, non fa presumere che la costituzione del difensore avrebbe potuto modificare la decisione di quella Commissione, poiché si tratta della valutazione affidate alla discrezionalità del
Collegio, sugli elementi probatori già esistenti tra il primo e il secondo grado, che se motivate nel merito sfuggono persino al giudizio di legittimità.
Mentre, con riferimento alla mancata proposizione del giudizio dinanzi alla Suprema Corte
di Cassazione, non è possibile presumere con ragione probabilità che la decisione di appello, qualora fosse stata negativa in punto di merito, sarebbe stata impugnata per questioni di diritto in sede di legittimità in quanto l'art. 360 cod. proc. civ. non conferisce
12 alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma consente ad essa il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale spetta l'individuazione delle fonti su cui basare il proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (fatta eccezione per le cd. prove legali, tassativamente previste dall'ordinamentale civile).
Con il terzo motivo di appello, parte istante lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese legali della terza chiamata, poste a carico della stessa anziché del convenuto chiamante in causa.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla liquidazione delle spese di lite della terza chiamata in causa, in forza dei principi di causazione e di soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
In questo caso, la chiamata in garanzia è stata provocata dalla domanda risarcitoria della società attrice e, quindi, non sussiste alcun esercizio arbitrario o abuso del diritto da parte del chiamante.
L'appello incidentale della resta assorbito dal rigetto dell'appello principale. CP_7
Per tali ragioni l'appello principale non merita accoglimento.
In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali vengono poste a carico dell'appellante e in favore di ciascuno degli appellanti, e liquidate in dispositivo ex
13 D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, (scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da –, avverso la Parte_1
sentenza n. 917/2021 del Tribunale Ordinario di Foggia, emessa e depositata il 14/04/2021,
ed assorbito l'appello della così Controparte_2
provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di ciascuna delle parti appellate che liquida in Euro 8.000,00 oltre spese generali per ognuna, nonché cap ed iva come per legge.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante principale del pagamento di un importo pari al contributo unificato già
versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza del 13.05.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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