Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5091/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto
…………………………. SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA già , con sede in Roma, Via Parte_1 Controparte_1
Ombrone 2, (cod.fisc. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura generale alle liti per Notar di Roma in data 21 aprile Persona_1
2006, Rep. 23325, Racc. 9104 all'avv. Stefania de Martino, con C.F._1 studio in Napoli, Largo Ferrantina 7, con cui domicilia elettivamente presso lo studio dell'avv. Manuela Zanin in Nocera Inferiore, via G. Nicotera 51 APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CO
C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 7267/18, emessa dal Giudice di pace di Nocera Inferiore in data 14/07/2017 e pubblicata in data 10/09/2018. Parte appellante premetteva quanto segue: alle ore 3:25 della notte tra il 27 ed il 28 settembre 2003, a causa dell'improvvisa interruzione del collegamento internazionale di trasmissione di energia elettrica tra Svizzera e Italia, originata dalla caduta fortuita di un albero sulla linea di corrente Svizzera del “ , si è verificato un black out Per_2 generale che ha interessato l'intero territorio italiano ad eccezione della Sardegna e si è protratto per diverse ore con una rialimentazione graduale man mano che essa si rendeva tecnicamente possibile nelle diverse regioni;
a seguito di tale evento, CP_2 ha convenuto in giudizio assegnando le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare
N.R.G. 5091/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
c) che tale mancanza ha creato enormi disagi e danni sia patrimoniali che non patrimoniali;
che controparte non allegava, né articolava alcuna prova diretta a dimostrare quanto asserito;
che si costituiva in giudizio l'odierna appellante contestando integralmente la fondatezza della domanda attrice sotto il profilo dell'insussistenza di una propria responsabilità in relazione all'interruzione della somministrazione di energia elettrica, illustrando come il proprio operato fosse stato rispettoso degli impegni contrattuali assunti con l'utente, nonché pienamente conforme ai precetti normativi in vigore nel settore elettrico: rilevava, infatti, l'impossibilità assoluta ed oggettiva, stante lo svolgimento dei fatti e le vigenti disposizioni di legge, di eseguire la prestazione, e ciò per causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., risultandole vietata per legge sia l'attività di “produzione” di energia elettrica, che l'attività di “trasmissione” della stessa (ben altro essendo la semplice “distribuzione”); che il Giudice di pace di Nocera Inferiore, omessa totalmente ogni attività istruttoria nonostante l'odierna appellante avesse sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta articolato specifici capitoli di prova testimoniale, tratteneva la causa in decisione e così provvedeva: “accoglie parzialmente la domanda attrice come proposta nei confronti dell riconoscendo la Controparte_1 sussistenza del lamentato danno patrimoniale come quantificato e liquidato nella parte motiva e per l'effetto condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della complessiva somma di €. 100,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale” Compensa la domanda di risarcimento del danno.
Ciò premesso parte appellante censurava la sentenza impugnata ritenendo la stessa appellabile in quanto, pur avendo la controversia un valore inferiore a € 1.100,00, la stessa rientra nella previsione dell'art. 113 c.p.c. (nel testo così come modificato dall'art, 1 del D.L.
8.2.03 n. 18, convertito con legge 7.4.03 n. 63), trattandosi di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Censurava la sentenza impugnata che arbitrariamente individuava una responsabilità contrattuale in capo ad laddove quest'ultima aveva sempre operato Controparte_1 correttamente ed in conformità a quanto previsto ed impostole dal vigente assetto normativo, disattendendo i principi in tema di verifica del danno risarcibile e di onere della prova, essendo stata invece accertata l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile ad nonché la mancanza di prova del danno Controparte_1 effettivamente subito.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora,
N.R.G. 5091/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia di CO regolarmente citato e non costituito. Ancora in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, nonostante il valore della causa, dal momento che il 2° co. dell'articolo 113 c.p.c. prevede un'eccezione all'eccezione e così ripristinando il principio generale per le cause relative a contratti conclusi con moduli o formulari, anche se di competenza del giudice di pace e di minimo valore economico, le quali devono essere decise secondo stretta legalità.
2. Sul merito. Risulta pacifico che l'utente e l'odierna appellante hanno stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica e che nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2003 si è verificata l'interruzione del servizio di fornitura. Occorre dunque verificare in primo luogo se tale ultimo evento fosse imputabile ad ovvero se lo stesso sia stato determinato da impossibilità della Controparte_1 prestazione derivante da causa ad esso non imputabile. Nel caso di specie deve ritenersi che , non ha provato, pur essendo Controparte_1
a ciò tenuta, che il blackout non fosse ad essa imputabile, deducendo ma non provando il guasto derivante dalla caduta di un albero. Va però rilevato che parte attrice non ha provato il nesso causale tra l'evento ed il danno, né il danno alla stessa derivato, nulla avendo l'attore né allegato né provato. L' appello va pertanto accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5091/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra , Parte_1 CP_2
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di CO [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio che si Controparte_3 liquidano in € 300,00 per il primo grado ed in € 500,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5091/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3