Sentenza 7 marzo 2025
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- 1. Che Rischi Si Corrono Con La Fideiussione?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 6 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6192 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 3.3.2025 tra (cod. fisc. ) E (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fisc. ), entrambi domiciliati in Roma, Via Nizza n. 45, CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Lucchese, che li rappresenta e difende per procure alle liti rilasciate su fogli separati allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellanti- e (cod. fisc. ), e per essa la rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante (cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata in Controparte_3
Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 186, rappresentata e difesa dall'avv. Pa- mela Schimperna per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, re- Parte_1 Parte_2 spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, (…) accogliere il pre- sente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per “Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, Controparte_4 accogliere le seguenti CONCLUSIONI
Rigettare l'avversaria domanda di riforma, perché infondata in fatto e diritto e radicalmente sfornita di prova.
Condannare gli appellanti al risarcimento dei danni da lite temeraria, ex art. 96 cpc, ricorrendone i presupposti di legge.
Con vittoria di compensi e spese di lite, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno convenuto in giudizio innanzi alla Se- Parte_1 Parte_2 zione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma la
[...]
(già onde vedere accogliere le seguenti conclu- CP_1 CP_5 sioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria do- manda, eccezione e deduzione, accogliere la domanda per i motivi esposti e per l'effetto:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata dagli odierni attori in favore dell'Istituto di Credito convenuto, in ragione della violazione della normativa Antitrust e, per l'effetto, dichiarare che dai medesimi nulla è dovuto in favore dell'Istituto di Credito convenuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si costituiva la Banca convenuta, contestando tutto quanto dedotto ed argo- mentato dagli attori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni: Rigettare
2 l'avversaria domanda perché infondata in fatto e diritto e radicalmente sfor- nita di prova, con vittoria di compensi e spese di lite, come per legge.
In via istruttoria
- Rigettare le avversarie future eventuali richieste istruttorie esplorative, sur- rogatorie dell'onere della prova, inammissibili e superflue.”.
Con sentenza n. 16197/2023 del 10.11.2023 il Tribunale di Roma – Se- zione Specializzata in Materia di Impresa ha “rigetta[to] le domande attoree;
condanna[to] e in solido, alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese di lite, che si liquidano complessiva- Controparte_4 mente in euro 15.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese gene- rali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
rit[enuto] non sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c.”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello e che hanno svolto i motivi riportati di seguito e Parte_1 Parte_2 hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che Controparte_4 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti, ribadendo altresì l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti della nullità parziale delle clausole dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellanti per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in ragione di quanto ac- certato dalla Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Parte appellante deduce che erroneamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda degli odierni appellanti volta a conseguire la dichiara- zione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli stessi in quanto
“deve ritenersi sussistente la nullità della fideiussione prestata dai Sig.r
[...]
e per violazione della normativa Antitrust nonché per Pt_1 Parte_2 violazione delle disposizioni di cui al provvedimento n. 55 del 2005 Banca d'Italia – Legge 287 del 1990”
La censura svolta dagli odierni appellanti alla sentenza di primo grado non merita accoglimento.
2.1. La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, premesso che “La Suprema Corte esclude (…) la nullità totale della
3 fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassa- mento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a sal- vaguardare il principio di conservazione del negozio”; ha ritenuto che, “Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei con- traenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da rite- nersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispon- denti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti con- traenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione”.
Al contempo, però, il giudice di prime cure ha ritenuto che “può configurarsi una nullità parziale delle fideiussioni in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'in- tesa vietata”, ma che la stessa non potrebbe essere dichiarata in quanto “gli attori, nonostante fosse stato oggetto del contraddittorio la configurabilità di una nullità parziale delle fideiussioni, come eccepito dalla banca convenuta (cfr. prima memoria 183 VI comma c.p.c.), non hanno mutato la domanda di nullità assoluta, né hanno avanzato, in via subordinata, la domanda di nullità relativa”.
In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato che “la rilevazione di ufficio di una nullità, assoluta o relativa, sia dovuta dal giudice quando la questione non sia già stata introdotta dalle parti al fine di determinare l'esatto e com- pleto oggetto del processo e consentirne un adeguato contraddittorio. Nel caso di specie, in cui la questione di nullità relativa è stata introdotta dalle
4 parti e vi è stato un completo contraddittorio sul punto, rimane l'impossibilità dell'organo giudicante di sovrapporsi alle determinazioni delle parti e, quindi, di non poter pronunciarsi, sulla domanda di nullità relativa se non avanzata, anche solo in via subordinata entro l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
In altri termini, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni appellanti, il giudice di primo grado ha sì ritenuto la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte da e per violazione della normativa Parte_1 Parte_2 antitrust, in quanto conformi allo schema A.B.I., ma ha rigettato la domanda proposta da questi in quanto non avrebbero modificato la domanda di nullità dell'intera fideiussione, dovendo diversamente ritenersi sussistente – se- condo il giudice di prime cure – una nullità soltanto parziale delle stesse. Nel proporre appello avverso la decisione di primo gli odierni appellanti non censurano tale statuizione del giudice di primo grado, vale a dire in ordine al non poter pronunciare la nullità parziale in mancanza di una loro modifica della domanda a fronte delle difese svolte dalla Banca, e – a ben considerare
– soltanto per questo l'impugnazione in esame dovrebbe essere rigettata.
2.2. In verità, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio. Ciò è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel caso in cui sia stata eccepita una nullità parziale, e debba essere invece rilevata d'ufficio una nullità dell'intero contratto (cfr.
Cass. civ., SS.UU., 12.12.2014, n. 26242), ma tale potere-dovere si estende anche all'ipotesi in cui sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto, potendosi rilevare di ufficio la nullità solo parziale.
Non ignora questo giudicante che la Suprema Corte, in un precedente, ha affermato che, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18.6.2018, n. 16051).
5 Il caso in esame, in cui l'esistenza di una nullità parziale sia stata rilevata dalla controparte nelle proprie difese e, a fronte delle stesse, la parte non abbia espressamente chiesto l'accertamento e la dichiarazione della nullità parziale, è però diverso rispetto a quello della sottoposizione d'ufficio da parte del giudice di una questione rilevabile d'ufficio, ai sensi del secondo periodo dell'art. 110 c.p.c., in base al quale “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. Inoltre, e in- vero in via del tutto assorbente, la chiara statuizione da parte delle Sezioni Unite per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto deve rilevarne d'ufficio la nullità totale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo attribuire efficacia, neppure parziale (fatto salvo il diverso fenomeno della conversione sostanziale), ad un negozio radicalmente nullo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12.12.2014, n. 26242), mal si concilia con l'affermazione che non varrebbe il contrario, vale a dire che la dichiarazione di una nullità parziale sarebbe invece preclusa in mancanza di espressa domanda della parte. È di tutta evidenza che, così ragionando, si consentirebbe di spiegare effetti a previsioni contrattuali nulle soltanto perché la parte ha insistito – come nel caso in esame – nel dedurre la nullità integrale del contratto, la cui insussi- stenza non esclude, però, che - come peraltro rilevato dallo stesso giudice di primo grado - siano nulle singole previsioni dello stesso.
2.3. Come si è detto sopra, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto da e rispet- Parte_1 Parte_2 tivamente in data 7.10.2010 e 12.10.2010. Gli appellanti insistono perché venga dichiarata la nullità (integrale, e non solo parziale) delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli stessi a garanzia delle obbligazioni nei confronti della nei confronti della Banco di Napoli S.p.A. (oggi Controparte_6 CP_4
. Controparte_4
Non merita censura, tuttavia, la sentenza appellata laddove ha condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “in base al quale la nullità 6 delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.9.2019, n. 24044). Questo orien- tamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno definitivamente superato la tesi della nullità totale della fideius- sione in caso di accertata violazione della disciplina antitrust e hanno rite- nuto che, nel caso in cui venga accertata la conformità delle clausole del contratto di fideiussione a quelle costituenti l'intesa vietata, la nullità non travolgerebbe l'intero contratto di fideiussione, ma si verterebbe, tutt'al più, in ipotesi di nullità parziale limitata alle singole pattuizioni.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in rela- zione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che ripro- ducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (così Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994).
2.4. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_4 ha dedotto che “Va altresì ricordato il limite temporale considerato dalla Su- prema Corte con la richiamata ordinanza”, osservando che “La Cassazione si riferisce esclusivamente alla validità dei contratti di fideiussione omnibus sti- pulati in conformità al modello ABI del 2003”.
Al riguardo, è opportuno osservare, preliminarmente, che la Suprema Corte, anche recentemente, ha statuito che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado (qual è l'odierna appellata), in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richia- mare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pro- nuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (cfr. Cass. civ., S.U.
7 25.5.2018, n. 13195). In sostanza, affinché non operi la presunzione di ri- nuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di ripro- porre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. civ., Sez. II, ord. 28.8.2017, n. 20451; Cass. civ., Sez.
III, ord. 1°.12.2023, n. 33649).
Nel caso in esame, poi, la volontà della Banca appellata di dedurre come, nel caso in esame, in cui vengono in rilievo due fideiussioni sottoscritte nell'ot- tobre 2010, non sia ravvisabile la dedotta nullità per violazione della nor- mativa antitrust in ragione dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, è stata effettuata sicuramente con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.7.2011, n. 15003; Cass., sez. I, ord. 15.2.2021, n. 33645).
Ciò opportunamente chiarito, a fronte della riproposizione da parte della
Banca appellata della deduzione in ordine alla non configurabilità di una nullità, anche soltanto parziale, delle nullità sottoscritte dagli odierni appel- lanti, questo giudicante deve valutare la sussistenza dei presupposti per di- chiarare la nullità delle condizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti, ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, come si è detto.
2.5. Quella proposta da e non è un'azione follow- Parte_1 Parte_2 on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un prov- vedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provve- dimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedi- mento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019,
n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costi- tuisce un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'at- tore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al
8 giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'as- serita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
e infatti, hanno sottoscritto la fideiussione omni- Parte_1 Parte_2 bus in favore della Banco di Napoli S.p.A., sino al limite di € 747.500,00, rilasciate rispettivamente in data 7.10.2010 e in data 12.10.2010 (come indicato anche nella sentenza di primo grado), vale a dire a distanza di circa cinque anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussi- stenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002
e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideius- sioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, gli attori (odierni appellati) erano onerati dell'alle- gazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'intro- durre il giudizio di primo grado. Di contro, parte attrice (odierna appellante) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimo- strare che nell'ottobre 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per ope- razioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale delle due fideiussioni sot- toposte all'attenzione del giudice risulti speculare rispetto a quello stigma- tizzato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio
9 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle ban- che, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clau- sole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da Parte_3
e rispettivamente in data in data 7.10.2010 e in data
[...] Parte_2
12.10.2010 sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o per- ché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale con- dizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui sono state sot- CP_5 toscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora nell'anno 2010, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quan- tomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (ottobre 2010), utilizza- vano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, pena- lizzanti per il cliente.
2.6. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in
10 uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non è in contra- sto con la stessa quanto sopra ritenuto da questo giudicante, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei con- tratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà con- trattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni con- trattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del sud- detto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondi- zionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
2.7. In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante due fideius- sioni rilasciate nell'ottobre 2010, parte appellante non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitate ad allegare quest'ul- tima circostanza, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione omnibus sotto- scritti da e in favore della Banco di Napoli S.p.A., Parte_1 Parte_2 sino al limite di € 747.500,00, rilasciate rispettivamente in data 7.10.2010
11 e in data 12.10.2010 a garanzia delle obbligazioni della Controparte_6 nei confronti della (oggi . CP_5 Controparte_4
3. In conclusione, l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 16197/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa il 10.11.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 16197/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 10.11.2023; condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2 alla e per essa alla procuratrice le Controparte_4 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 18.500,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 18020.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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