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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV Sezione Civile, Got avv Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 8192/2014 ed avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare e spese condominiali.
TRA
(C.F.: ), residente a [...], CP_1 C.F._1
(C.F.: ), residente in [...] CP_2 C.F._2
e (C.F.: ), residente a [...] C.F._3
Boltraffio n. 23, in qualità di eredi di (C.F.: , residente in Persona_1 C.F._4
AS TU (CE) al viale Lenin n. 300 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ex art. 299 c.p.c.; (C.F.: , residente in [...] CP_4 C.F._5
al viale Nicolas De Corsi n. 5 e (C.F.: ), residente in CP_5 C.F._6
AS TU (CE) al viale Raffaele Sanzio n. 7, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Di Mauro, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Frignano alla via
Generale Magliuolo n. 10 sono elettivamente domiciliati.
ATTORI
E
(C.F.: residente in [...] C.F._7
Lenin n. 300 “P.co Mira Capri”, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Mauro, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione, presso il cui studio in Frignano alla via
Generale Magliuolo n. 10 è elettivamente domiciliato.
INTERVENTORE VOLONTARIO
NONCHE'
(C.F.: , in persona dell'amministratore Controparte_7 P.IVA_1
p.t. Avv. , sito in AS TU, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Controparte_8
Notaro, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Napoli al C.so Umberto I n. 90 è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2014 e ritualmente rinnovato in data 14.2.2015,
i sigg. , e premettevano di essere, ciascuno di essi, Persona_1 CP_4 CP_5
proprietari di immobili siti in AS TU (CE), località Baia Verde, nel parco residenziale denominato “Mira Capri”; che in tale qualità erano anche condòmini per quote, rispettivamente, di 24,80 millesimi, 26,64 millesimi e 17,47 millesimi della comunione denominata Condominio “ ; che in data 7.09.2014 l'assemblea Controparte_7
condominiale adottava una delibera priva delle forme prescritte dall'art. 1136 cc. ovvero inficiata, in primo luogo, da vizi relativi alla regolare convocazione e costituzione - per non avere l'amministratore dato prova di aver convocato tutti i legittimi proprietari, per non aver dato prova di aver ricevuto ed allegato le deleghe degli assenti, per non aver indicato nel verbale i condomini assenti con i loro millesimi –, da vizi connessi al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento condominiale, nonchè dal mancato rispetto delle maggioranze prescritte ai fini della validità della decisione, che contestavano il merito della predetta delibera, avente ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi 2012 e 2013 e del bilancio preventivo 2014, eccependo la mancata messa a disposizione dei documenti giustificativi delle spese riportate in bilancio, l'approvazione “in modo astratto” e senza esame delle spese, la mancata indicazione accanto alle somme della annotazione se trattasi di importi lordi o netti, la indicazione delle somme senza specificazione all'anno di riferimento 2012-2013 e/o “traslate da precedenti proprietari”, la mancata chiarezza delle voci indicate nel preventivo 2014, convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il in persona dell'amministratore p.t. avv. , per Controparte_7 Controparte_8
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- sospendere l'efficacia esecutiva della delibera condominiale del in AS TU del 7.09.2014; - dichiarare, per Controparte_9
quanto di ragione, per i motivi di legittimità e di merito indicati in premessa, la nullità e/o disporre l'annullamento della delibera assembleare del 7.09.2014 del Controparte_7
in AS TU;
- condannare il al pagamento delle spese di lite con
[...] CP_7
attribuzione al procuratore antistatario”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta, in data 29.10.2015 si costituiva il
[...]
in persona dell'amministratore p.t. avv. , a mezzo dell'avv. Controparte_7 Controparte_8
Enzo Notaro, che chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e d attribuzione , deducendo la piena regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea nonché la totale assenza di vizi formali, segnalando il rispetto dei quorum prescritti ai fini della validità della decisione;
paventava l'infondatezza nel merito della domanda attorea, evidenziando non solo la correttezza e la precisione dei bilanci consuntivi
2012 e 2013 approvati - di cui era stata messa a disposizione tutta la relativa documentazione
- ma anche il fatto che il bilancio 2014 non era stato nemmeno oggetto di discussione in assemblea;
adduceva la mancata legittimazione dei sigg. e ad impugnare la CP_4 CP_5
delibera condominiale, avendo il espresso voto favorevole all'approvazione di CP_4
entrambi i bilanci 2012 e 2013 ed avendo il approvato il bilancio 2012. CP_5 All'udienza del 20.11.2015, con atto di intervento volontario adesivo si costituiva in giudizio il sig. facendo propria l'impugnativa così come proposta dagli attori e Controparte_6
rassegnando le medesime conclusioni.
Il procedimento, interrotto per l'intervenuto decesso della parte attrice , Persona_1
proseguiva nei confronti degli eredi sigg. , e , che si CP_1 CP_2 CP_3
costituivano a mezzo dell'avv. Giovanni Di Mauro e concludevano anch'essi per la nullità o annullabilità della delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore anticipatario.
Esperita la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, venivano concessi i termini ex 183 c.p.c., come richiesti dalle parti.
Espletata l'istruttoria, prodotta documentazione e rassegnate le conclusioni, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura la riservava in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
****
La domanda attorea è infondata e dev'essere integralmente rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Tanto premesso, giova innanzitutto evidenziare che in tema di impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in via generale, “incombe su chi impugna la delibera l'onere di dimostrare i fatti che integrano il vizio denunciato” (ex multis, Cassazione Civile, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3946).
Il principio sopraenunciato rappresenta, invero, un'applicazione pratica della regola generale sancita dal disposto di cui all'art. 2697, primo comma, cod. civ., che impone a chi vuol fare un diritto provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, espressione del noto e antico brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
In tal senso si è attestata anche la giurisprudenza di merito, che ha espresso il costante orientamento secondo cui il che impugna la delibera assembleare ritenuta CP_7
illegittima deve assolvere l'onere della prova non solo della circostanza lamentata, ovvero sia che la delibera sia contraria ai principi di legge previsti per il quorum deliberativo, abbia deliberato contro le maggioranze di legge secondo la natura degli ordini del giorno posti in discussione, o provveda a decidere in ambiti sottratti alla propria competenza (ciò̀ secondo gli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c.), ma anche dell'ulteriore circostanza rappresentata dal danno economico subìto per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo (Tribunale di Roma sent. n.
7587/2021).
Ancora, l'interesse ad agire, condizione richiesta per l'annullamento di una delibera assembleare condominiale affetta da vizi formali e sostanziali, è subordinato alla prova di uno specifico e rilevante interesse alla caducazione (Tribunale di Taranto, sent. n. 935/2023).
Ebbene, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, parti attrici non hanno assolto siffatto onus probandi, non avendo esse prodotto alcun elemento istruttorio tale da integrare il sostrato probatorio dei fatti dedotti in giudizio.
Gli attori, infatti, sebbene abbiano eccepito l'invalidità della delibera impugnata evocando una serie di vizi formali, non fornivano alcuna prova delle predette violazioni, ma si limitavano ad asserire genericamente che le stesse potevano “desumersi dall'esame degli atti dell'amministrazione”.
Vero è che, qualora il condòmino impugni la deliberazione assembleare lamentando, tra gli altri vizi, la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condòmini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condòmino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condòmini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera (Cass. Ordinanza n. 22685 del 24/10/2014).
Nella fattispecie in disamina, è incontrovertibile che il comparente in persona CP_7
dell'amministratore p.t. abbia assolto tale onere probatorio, producendo in giudizio gli elenchi con timbro postale delle raccomandate a/r del 26.08.2015 a mezzo delle quali avveniva la tempestiva convocazione di tutti i condòmini per l'assemblea del 7.09.2014.
Posto, quindi, che l'assemblea condominiale era stata regolarmente convocata, incombeva sugli impugnanti l'onere di provarne la irregolarità della costituzione.
Del resto, il verbale dell'assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condòmini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condòmino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire la relativa dimostrazione (Cass. civ. Sez. II, 11/11/1992, n. 12119).
Tuttavia, siffatta circostanza non solo restava indimostrata da parte degli attori, ma veniva proprio smentita dal convenuto, il quale produceva tutte le deleghe rilasciate dai condòmini fattisi rappresentare, all'uopo acquisite agli atti del condominio.
Anche con riferimento alla doglianza relativa al mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione dei bilanci, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “l'onere della prova grava su chi contesta la delibera” (ex multis Cass. n.
28262/2023); ed invece, anche tale contingenza restava priva di qualsivoglia addentellato istruttorio.
Emergeva, al contrario, dalla impugnata delibera che i quorum oggettivo e soggettivo prescritti ai fini della validità della decisione, venivano ampiamente rispettati con riferimento ad entrambi i bilanci 2012-2013.
In effetti, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 veniva approvato con il solo voto contrario del sig. , portatore di 24,80 mm, e l'astensione del sig. (rappresentato CP_10
dal condòmino ), portatore di 31,48 millesimi,; posto che i condòmini presenti Per_2
erano 25, per un totale di 573,70 millesimi, e che il bilancio consuntivo 2012 veniva approvato da 23 condòmini, portatori - in base ad una mera operazione aritmetica - di 517,42 millesimi, risultava senz'altro integrata la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cc. (secondo cui “la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”).
Quanto al bilancio consuntivo relativo all'anno 2013, esso veniva approvato con il voto contrario dei sigg. (mm. 24,89), Papa (mm. 17,47), (mm.17,15), Per_3 Parte_1
(mm. 24,15), nonché con l'astensione del sig. (31,48 mm); acclarato che i condomini CP_10
presenti erano 25, per un totale di 573,70 millesimi, e che il bilancio consuntivo 2013 veniva approvato da 20 condomini, portatori -in base ad analoga operazione matematica – di 490,18 millesimi, risultava ampiamente raggiunta, anche in questo caso, la prescritta maggioranza.
Orbene, calando l'indagine nel merito dei bilanci, con riguardo ai due consuntivi 2012-2013, gli attori contestavano gli stessi voce per voce, lamentando in particolare di non aver potuto visionare i documenti giustificativi di tali bilanci;
con riguardo, invece, al preventivo 2014, si dolevano della mancata chiarezza delle voci ivi indicate.
Ritiene la scrivente che anche tali doglianze non siano accoglibili , stante la mancanza di prova.
In effetti, è vero che costituisce onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio, derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato;
tuttavia, grava sul condòmino che vi si oppone l'onere di dimostrare la scorrettezza dei dati ivi riportati, anche attraverso la produzione della documentazione giustificativa delle maggiori somme corrisposte, onde ottenere l'annullamento della decisione assembleare (ex multis, Cass. civ. n. 20006/2020; ordinanza
n. 26188 dell'8 settembre 2023).
Inoltre, laddove il condòmino che agisca per la declaratoria di annullabilità della delibera adduca il mancato esame dei documenti giustificativi degli elaborati di bilancio, l'onere di provare la mancata esibizione della documentazione amministrativa e contabile del
, grava proprio sull'impugnante (Tribunale di Roma, sentenza n. 7767 del 7 CP_7
maggio 2024).
Nella fattispecie in disamina, parti attoree si limitavano ad eccepire la mancata produzione documentale, allegando sic et simpliciter una lettera di contestazione nella quale evidenziavano la mancata presa visione della documentazione giustificativa dei bilanci;
tuttavia, gli impugnanti avrebbero dovuto dimostrare che, nonostante le plurime richieste, alla data dell'assemblea nella quale venivano approvati i consuntivi, non hanno potuto visionare i giustificativi di spesa. Le risultanze istruttorie, cioè, avrebbero dovuto far emergere la condotta ostruzionistica dell'amministratore, che ometteva di consegnare i carteggi richiesti nonostante le numerose richieste scritte.
Solo in tal caso si sarebbe ravvisata la violazione del diritto ex art. 1130 bis comma 1 cc. di verificare e ottenere copie dei documenti contabili a corredo e supporto dei consuntivi, ragion per cui la relativa delibera, emessa in spregio a tale diritto, sarebbe stata soggetta alla sanzione dell'annullamento (ex multis, Cass. sent. n. 19800/2014; Cass. sent. n. 12650/2008).
Quanto, poi, al bilancio preventivo 2014, la doglianza è priva di qualsivoglia fondamento, atteso che dalla delibera impugnata emergeva che detto bilancio non era stato nemmeno oggetto di discussione in assemblea, nonostante la sua approvazione fosse prevista dall'o.d.g.
Acclarata, dunque, la totale infondatezza di tutti i motivi di opposizione, ritiene questo
Giudice doversi altresì evidenziare l'inammissibilità dell'impugnativa per carenza di legittimazione attiva dei sig.ri e . CP_5 CP_4
Occorre premettere che in base all'art. 1137 comma 2 cc., legittimati ad impugnare le delibere condominiali contrarie alla legge o al regolamento di condominio innanzi all'autorità giudiziaria sono solo i condòmini assenti, dissenzienti o astenuti.
Tuttavia, dal comparto istruttorio è emerso in primo luogo che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 veniva approvato con il voto favorevole dei sig.ri e e con il voto CP_5 CP_4
contrario del sig. ; in secondo luogo, si è evinto che il bilancio consuntivo relativo all'anno
2013 veniva approvato con il voto favorevole di e con il voto contrario dei sig.ri CP_4 CP_5
e .
Pertanto, non può che rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. , per CP_4
aver approvato entrambi i bilanci consuntivi, e del sig. per aver espresso voto favorevole CP_5
all'approvazione del bilancio 2012.
Ritiene, infine, la scrivente doversi giungere alle medesime conclusioni con riguardo alla posizione dell'interventore volontario sig. che aderiva all'impugnativa Controparte_6
proposta dagli attori - rivelatasi infondata – senza averne legittimazione, avendo egli manifestato il suo assenso all'approvazione di entrambi i bilanci.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda dev'essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea e respinge, di conseguenza, l'intervento volontario adesivo;
- condanna gli attori sigg. , e , in qualità di eredi di CP_1 CP_2 CP_3
, sigg. e , nonché l'interventore volontario Persona_1 CP_4 CP_5
al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in Controparte_6
complessivi € 8.715,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Santa Maria C. V. 30 gennaio 2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV Sezione Civile, Got avv Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 8192/2014 ed avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare e spese condominiali.
TRA
(C.F.: ), residente a [...], CP_1 C.F._1
(C.F.: ), residente in [...] CP_2 C.F._2
e (C.F.: ), residente a [...] C.F._3
Boltraffio n. 23, in qualità di eredi di (C.F.: , residente in Persona_1 C.F._4
AS TU (CE) al viale Lenin n. 300 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ex art. 299 c.p.c.; (C.F.: , residente in [...] CP_4 C.F._5
al viale Nicolas De Corsi n. 5 e (C.F.: ), residente in CP_5 C.F._6
AS TU (CE) al viale Raffaele Sanzio n. 7, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Di Mauro, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Frignano alla via
Generale Magliuolo n. 10 sono elettivamente domiciliati.
ATTORI
E
(C.F.: residente in [...] C.F._7
Lenin n. 300 “P.co Mira Capri”, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Mauro, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione, presso il cui studio in Frignano alla via
Generale Magliuolo n. 10 è elettivamente domiciliato.
INTERVENTORE VOLONTARIO
NONCHE'
(C.F.: , in persona dell'amministratore Controparte_7 P.IVA_1
p.t. Avv. , sito in AS TU, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Controparte_8
Notaro, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Napoli al C.so Umberto I n. 90 è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2014 e ritualmente rinnovato in data 14.2.2015,
i sigg. , e premettevano di essere, ciascuno di essi, Persona_1 CP_4 CP_5
proprietari di immobili siti in AS TU (CE), località Baia Verde, nel parco residenziale denominato “Mira Capri”; che in tale qualità erano anche condòmini per quote, rispettivamente, di 24,80 millesimi, 26,64 millesimi e 17,47 millesimi della comunione denominata Condominio “ ; che in data 7.09.2014 l'assemblea Controparte_7
condominiale adottava una delibera priva delle forme prescritte dall'art. 1136 cc. ovvero inficiata, in primo luogo, da vizi relativi alla regolare convocazione e costituzione - per non avere l'amministratore dato prova di aver convocato tutti i legittimi proprietari, per non aver dato prova di aver ricevuto ed allegato le deleghe degli assenti, per non aver indicato nel verbale i condomini assenti con i loro millesimi –, da vizi connessi al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento condominiale, nonchè dal mancato rispetto delle maggioranze prescritte ai fini della validità della decisione, che contestavano il merito della predetta delibera, avente ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi 2012 e 2013 e del bilancio preventivo 2014, eccependo la mancata messa a disposizione dei documenti giustificativi delle spese riportate in bilancio, l'approvazione “in modo astratto” e senza esame delle spese, la mancata indicazione accanto alle somme della annotazione se trattasi di importi lordi o netti, la indicazione delle somme senza specificazione all'anno di riferimento 2012-2013 e/o “traslate da precedenti proprietari”, la mancata chiarezza delle voci indicate nel preventivo 2014, convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il in persona dell'amministratore p.t. avv. , per Controparte_7 Controparte_8
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- sospendere l'efficacia esecutiva della delibera condominiale del in AS TU del 7.09.2014; - dichiarare, per Controparte_9
quanto di ragione, per i motivi di legittimità e di merito indicati in premessa, la nullità e/o disporre l'annullamento della delibera assembleare del 7.09.2014 del Controparte_7
in AS TU;
- condannare il al pagamento delle spese di lite con
[...] CP_7
attribuzione al procuratore antistatario”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta, in data 29.10.2015 si costituiva il
[...]
in persona dell'amministratore p.t. avv. , a mezzo dell'avv. Controparte_7 Controparte_8
Enzo Notaro, che chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e d attribuzione , deducendo la piena regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea nonché la totale assenza di vizi formali, segnalando il rispetto dei quorum prescritti ai fini della validità della decisione;
paventava l'infondatezza nel merito della domanda attorea, evidenziando non solo la correttezza e la precisione dei bilanci consuntivi
2012 e 2013 approvati - di cui era stata messa a disposizione tutta la relativa documentazione
- ma anche il fatto che il bilancio 2014 non era stato nemmeno oggetto di discussione in assemblea;
adduceva la mancata legittimazione dei sigg. e ad impugnare la CP_4 CP_5
delibera condominiale, avendo il espresso voto favorevole all'approvazione di CP_4
entrambi i bilanci 2012 e 2013 ed avendo il approvato il bilancio 2012. CP_5 All'udienza del 20.11.2015, con atto di intervento volontario adesivo si costituiva in giudizio il sig. facendo propria l'impugnativa così come proposta dagli attori e Controparte_6
rassegnando le medesime conclusioni.
Il procedimento, interrotto per l'intervenuto decesso della parte attrice , Persona_1
proseguiva nei confronti degli eredi sigg. , e , che si CP_1 CP_2 CP_3
costituivano a mezzo dell'avv. Giovanni Di Mauro e concludevano anch'essi per la nullità o annullabilità della delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore anticipatario.
Esperita la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, venivano concessi i termini ex 183 c.p.c., come richiesti dalle parti.
Espletata l'istruttoria, prodotta documentazione e rassegnate le conclusioni, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura la riservava in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
****
La domanda attorea è infondata e dev'essere integralmente rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Tanto premesso, giova innanzitutto evidenziare che in tema di impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in via generale, “incombe su chi impugna la delibera l'onere di dimostrare i fatti che integrano il vizio denunciato” (ex multis, Cassazione Civile, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3946).
Il principio sopraenunciato rappresenta, invero, un'applicazione pratica della regola generale sancita dal disposto di cui all'art. 2697, primo comma, cod. civ., che impone a chi vuol fare un diritto provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, espressione del noto e antico brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
In tal senso si è attestata anche la giurisprudenza di merito, che ha espresso il costante orientamento secondo cui il che impugna la delibera assembleare ritenuta CP_7
illegittima deve assolvere l'onere della prova non solo della circostanza lamentata, ovvero sia che la delibera sia contraria ai principi di legge previsti per il quorum deliberativo, abbia deliberato contro le maggioranze di legge secondo la natura degli ordini del giorno posti in discussione, o provveda a decidere in ambiti sottratti alla propria competenza (ciò̀ secondo gli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c.), ma anche dell'ulteriore circostanza rappresentata dal danno economico subìto per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo (Tribunale di Roma sent. n.
7587/2021).
Ancora, l'interesse ad agire, condizione richiesta per l'annullamento di una delibera assembleare condominiale affetta da vizi formali e sostanziali, è subordinato alla prova di uno specifico e rilevante interesse alla caducazione (Tribunale di Taranto, sent. n. 935/2023).
Ebbene, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, parti attrici non hanno assolto siffatto onus probandi, non avendo esse prodotto alcun elemento istruttorio tale da integrare il sostrato probatorio dei fatti dedotti in giudizio.
Gli attori, infatti, sebbene abbiano eccepito l'invalidità della delibera impugnata evocando una serie di vizi formali, non fornivano alcuna prova delle predette violazioni, ma si limitavano ad asserire genericamente che le stesse potevano “desumersi dall'esame degli atti dell'amministrazione”.
Vero è che, qualora il condòmino impugni la deliberazione assembleare lamentando, tra gli altri vizi, la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condòmini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condòmino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condòmini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera (Cass. Ordinanza n. 22685 del 24/10/2014).
Nella fattispecie in disamina, è incontrovertibile che il comparente in persona CP_7
dell'amministratore p.t. abbia assolto tale onere probatorio, producendo in giudizio gli elenchi con timbro postale delle raccomandate a/r del 26.08.2015 a mezzo delle quali avveniva la tempestiva convocazione di tutti i condòmini per l'assemblea del 7.09.2014.
Posto, quindi, che l'assemblea condominiale era stata regolarmente convocata, incombeva sugli impugnanti l'onere di provarne la irregolarità della costituzione.
Del resto, il verbale dell'assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condòmini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condòmino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire la relativa dimostrazione (Cass. civ. Sez. II, 11/11/1992, n. 12119).
Tuttavia, siffatta circostanza non solo restava indimostrata da parte degli attori, ma veniva proprio smentita dal convenuto, il quale produceva tutte le deleghe rilasciate dai condòmini fattisi rappresentare, all'uopo acquisite agli atti del condominio.
Anche con riferimento alla doglianza relativa al mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione dei bilanci, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “l'onere della prova grava su chi contesta la delibera” (ex multis Cass. n.
28262/2023); ed invece, anche tale contingenza restava priva di qualsivoglia addentellato istruttorio.
Emergeva, al contrario, dalla impugnata delibera che i quorum oggettivo e soggettivo prescritti ai fini della validità della decisione, venivano ampiamente rispettati con riferimento ad entrambi i bilanci 2012-2013.
In effetti, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 veniva approvato con il solo voto contrario del sig. , portatore di 24,80 mm, e l'astensione del sig. (rappresentato CP_10
dal condòmino ), portatore di 31,48 millesimi,; posto che i condòmini presenti Per_2
erano 25, per un totale di 573,70 millesimi, e che il bilancio consuntivo 2012 veniva approvato da 23 condòmini, portatori - in base ad una mera operazione aritmetica - di 517,42 millesimi, risultava senz'altro integrata la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cc. (secondo cui “la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”).
Quanto al bilancio consuntivo relativo all'anno 2013, esso veniva approvato con il voto contrario dei sigg. (mm. 24,89), Papa (mm. 17,47), (mm.17,15), Per_3 Parte_1
(mm. 24,15), nonché con l'astensione del sig. (31,48 mm); acclarato che i condomini CP_10
presenti erano 25, per un totale di 573,70 millesimi, e che il bilancio consuntivo 2013 veniva approvato da 20 condomini, portatori -in base ad analoga operazione matematica – di 490,18 millesimi, risultava ampiamente raggiunta, anche in questo caso, la prescritta maggioranza.
Orbene, calando l'indagine nel merito dei bilanci, con riguardo ai due consuntivi 2012-2013, gli attori contestavano gli stessi voce per voce, lamentando in particolare di non aver potuto visionare i documenti giustificativi di tali bilanci;
con riguardo, invece, al preventivo 2014, si dolevano della mancata chiarezza delle voci ivi indicate.
Ritiene la scrivente che anche tali doglianze non siano accoglibili , stante la mancanza di prova.
In effetti, è vero che costituisce onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio, derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato;
tuttavia, grava sul condòmino che vi si oppone l'onere di dimostrare la scorrettezza dei dati ivi riportati, anche attraverso la produzione della documentazione giustificativa delle maggiori somme corrisposte, onde ottenere l'annullamento della decisione assembleare (ex multis, Cass. civ. n. 20006/2020; ordinanza
n. 26188 dell'8 settembre 2023).
Inoltre, laddove il condòmino che agisca per la declaratoria di annullabilità della delibera adduca il mancato esame dei documenti giustificativi degli elaborati di bilancio, l'onere di provare la mancata esibizione della documentazione amministrativa e contabile del
, grava proprio sull'impugnante (Tribunale di Roma, sentenza n. 7767 del 7 CP_7
maggio 2024).
Nella fattispecie in disamina, parti attoree si limitavano ad eccepire la mancata produzione documentale, allegando sic et simpliciter una lettera di contestazione nella quale evidenziavano la mancata presa visione della documentazione giustificativa dei bilanci;
tuttavia, gli impugnanti avrebbero dovuto dimostrare che, nonostante le plurime richieste, alla data dell'assemblea nella quale venivano approvati i consuntivi, non hanno potuto visionare i giustificativi di spesa. Le risultanze istruttorie, cioè, avrebbero dovuto far emergere la condotta ostruzionistica dell'amministratore, che ometteva di consegnare i carteggi richiesti nonostante le numerose richieste scritte.
Solo in tal caso si sarebbe ravvisata la violazione del diritto ex art. 1130 bis comma 1 cc. di verificare e ottenere copie dei documenti contabili a corredo e supporto dei consuntivi, ragion per cui la relativa delibera, emessa in spregio a tale diritto, sarebbe stata soggetta alla sanzione dell'annullamento (ex multis, Cass. sent. n. 19800/2014; Cass. sent. n. 12650/2008).
Quanto, poi, al bilancio preventivo 2014, la doglianza è priva di qualsivoglia fondamento, atteso che dalla delibera impugnata emergeva che detto bilancio non era stato nemmeno oggetto di discussione in assemblea, nonostante la sua approvazione fosse prevista dall'o.d.g.
Acclarata, dunque, la totale infondatezza di tutti i motivi di opposizione, ritiene questo
Giudice doversi altresì evidenziare l'inammissibilità dell'impugnativa per carenza di legittimazione attiva dei sig.ri e . CP_5 CP_4
Occorre premettere che in base all'art. 1137 comma 2 cc., legittimati ad impugnare le delibere condominiali contrarie alla legge o al regolamento di condominio innanzi all'autorità giudiziaria sono solo i condòmini assenti, dissenzienti o astenuti.
Tuttavia, dal comparto istruttorio è emerso in primo luogo che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 veniva approvato con il voto favorevole dei sig.ri e e con il voto CP_5 CP_4
contrario del sig. ; in secondo luogo, si è evinto che il bilancio consuntivo relativo all'anno
2013 veniva approvato con il voto favorevole di e con il voto contrario dei sig.ri CP_4 CP_5
e .
Pertanto, non può che rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. , per CP_4
aver approvato entrambi i bilanci consuntivi, e del sig. per aver espresso voto favorevole CP_5
all'approvazione del bilancio 2012.
Ritiene, infine, la scrivente doversi giungere alle medesime conclusioni con riguardo alla posizione dell'interventore volontario sig. che aderiva all'impugnativa Controparte_6
proposta dagli attori - rivelatasi infondata – senza averne legittimazione, avendo egli manifestato il suo assenso all'approvazione di entrambi i bilanci.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda dev'essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea e respinge, di conseguenza, l'intervento volontario adesivo;
- condanna gli attori sigg. , e , in qualità di eredi di CP_1 CP_2 CP_3
, sigg. e , nonché l'interventore volontario Persona_1 CP_4 CP_5
al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in Controparte_6
complessivi € 8.715,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Santa Maria C. V. 30 gennaio 2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla