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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 19/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 101/2021 R.G.
promossa
da
- (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
DURNWALDER MEINHARD (C.F. ) C.F._2
- appellante -
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- (C.F. Controparte_2
, C.F._4
entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. NÖCKLER MICHAEL
(C.F. ) C.F._5
1
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 481/2021 del
Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 19/05/2021.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 con assegnazione del termine perentorio del 27.1.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 17.2.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante
[...]
: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis, annullare e/o riformare l'impugnata
sentenza, con ogni conseguenza di legge, ed
1) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di compravendita
di data 28.01.1980 e/o 04.07.1984 per illiceità della causa per
contrasto con gli artt. 10, 11 e 35 del Testo Unico D.P.G.P.
28.12.1978, n. 32 o comunque per contrasto con gli artt. 9, 10, 11,
36 della legge provinciale n. 1 del 29 marzo 1954 e, per l'effetto,
ordinare ai convenuti quanto risulti opportuno e necessario per far
rientrare il signor nella piena Parte_1
disponibilità della p.ed. 163 C.C. Prato alla Drava, nonché, al
Conservatore del Libro Fondiario di procedere alle necessarie
variazioni tavolari;
- in subordine, dichiarare la nullità o l'inefficacia dei contratti di
compravendita del 28.01.1980 e del 04.07.1984, stipulati fra il
2
signor ed i signori Parte_1 CP_1
e e, per l'effetto, ordinare a costoro quanto
[...] CP_2
risulti opportuno e necessario per far rientrare il signor
[...]
nella piena disponibilità della p.ed. 163 C.C. Parte_1
Prato alla Drava, nonché, al Conservatore del Libro Fondiario di
procedere alle necessarie variazioni tavolari;
2) in subordine, in caso di accertamento dell'usucapione della
p.ed. 163 C.C. Prato alla Drava, accertare e dichiarare che il
reddito medio annuo del maso chiuso “Pojaufer” non è sufficiente
ad assicurare un adeguato mantenimento di quattro persone ai
sensi della normativa provinciale vigente e per l'effetto, respingere
la domanda di usucapione;
3) in subordine, dichiarare o comunque costituire il diritto di servitù
illimitata di passaggio a piedi e con mezzi agricoli, in favore delle
pp.ff. 285/1 e 285/4 C.C. Prato alla Drava e a carico della p.ed.
163 C.C. Prato alla Drava;
4) in ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1052 c.c. per contrasto con gli artt. 3 e 44
Cost.;
5) in ogni caso, rigettare le domande e le eccezioni avversarie in
quanto inammissibili o comunque infondate e disporre il ripristino
dello stato tavolare in relazione alle pp.mm. 5, 6, 7, 8 della p.ed.
163 C.C. Prato alla Drava, per contrasto con l'esistente diritto di
servitù a carico della p.ed. 163 ed in favore delle pp.ff. 285/1 e
285/4, e comunque ordinare alle parti appellate la rimozione di
3
cose e manufatti presenti sul percorso oggetto del diritto di servitù
di passaggio e di mantenere libero il passaggio, oltre che la
cessazione degli impedimenti e delle turbative all'esercizio del
diritto di servitù;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e del
precedente giudizio, oltre CAP ed IVA, oltre alle successive
occorrende.
del procuratore degli appellati e Controparte_1
: Controparte_2
Voglia l´Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis,
1) In via principale rigettare in toto l'appello e le deduzioni, istanze
ed eccezioni ivi formulate in quanto inammissibili/improcedibili
nonché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e
confermare la sentenza impugnata n. 481/2021 dd. 18.05.2021
del Tribunale di Bolzano (pubblicata in data 19.05.2021) ed in ogni
caso
In via preliminare:
Per i motivi esposti in narrativa rigettare l'atto di citazione dd.
26.11.2020 nonché l'atto di citazione in appello dd. 17.06.2021 ed
ogni domanda attorea perché assolutamente
inammissibili/improcedibili ai sensi dell'art. 2909 c.c. e dell'art.
39 c.p.c.;
In via principale:
a) Per i motivi esposti in narrativa rigettare l'atto di citazione dd.
4
26.11.2020 nonché l'atto di citazione in appello dd. 17.06.2021 ed
ogni domanda attorea perché assolutamente
inammissibili/improcedibili ed in ogni caso infondati in fatto e in
diritto;
b) Per i motivi esposti in narrativa rigettare l'atto di citazione dd.
26.11.2020 nonché l'atto di citazione in appello dd. 17.06.2021 ed
ogni domanda attorea in quanto prescritti;
c) Condannare l'appellante a pagare agli appellati la somma di
Euro 6.500,00 e/o per la diversa maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 96
ultimo comma c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
In via riconvenzionale / appello incidentale condizionato:
Accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa
l'inesistenza di qualsiasi diritto ex adverso affermato sulla p.ed.
163 C.C. Prato alla Drava e condannare l'appellante di desistere
al riguardo in futuro da ogni turbativa e molestia;
In via subordinata ed in via riconvenzionale/appello incidentale
condizionato:
a) Se in dannata e decisamente contestata ipotesi la Corte adita
dovesse accertare la nullitá e/o la inefficacia dei contratti di
compravendita (doc. avv. 4 e 7 I. grado), per i motivi di cui in
narrativa, in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta
usucapione della piena ed esclusiva proprietá della p.ed. 163 C.C.
Prato alla Drava in favore degli appellati e Controparte_1
in nella misura di 1/2 per Controparte_2 CP_1
5
ciascuno;
b) Ordinare nel contempo le necessarie e conseguenti operazioni
catastali e tavolari;
2) In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
e di quelli di I. grado, oltre CAP ed IVA ed oltre alle successive
occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con atto di citazione d.d. 26.11.2020, l'attore
[...]
ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo
[...] Controparte_2
la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita d.d.
28.01.1980 e, comunque, di inefficacia dei contratti di
compravendita d.d. 28.01.1980 e 04.07.1984.
In subordine, l'attore ha chiesto l'accertamento della servitù di
passaggio o la costituzione ex artt. 1051, terzo comma, c.c. e
1052 c.c. in favore delle pp.ff. 285/1 e 285/4 C.C. Prato alla
Drava, a carico della p.ed. 163 C.C. Prato alla Drava, ed in ogni
caso il ripristino dello stato tavolare anteriore in relazione alle
pp.mm. 5, 6, 7, 8 della p.ed. 163 C.C. Prato alla Drava.
2. Costituitisi in giudizio con comparsa d.d. 26.02.2021,
e Controparte_1 CP_2
6
hanno chiesto preliminarmente la Parte_1
reiezione della domanda attorea, perché inammissibile /
improcedibile ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 39 c.p.c. ed in ogni
caso infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore ex
art. 96, terzo comma, c.p.c.
In via riconvenzionale hanno chiesto l'accertamento
dell'inesistenza di qualsiasi diritto dell'attore sulla p.ed. 163
C.C. Prato alla Drava ed in via subordinata, qualora il Tribunale
dovesse accertare la nullità o inefficacia dei contratti di
compravendita, l'accertamento dell'intervenuta usucapione
della p.ed. 163 C.C. Prato alla Drava.
3. La causa, siccome trattenuta in decisione sulle questioni
preliminari, non ha richiesto attività istruttoria.
All'udienza d.d. 02.04.2021, le parti rassegnavano le
conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in
decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte dalle parti, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Nello specifico, il giudice della decisione gravata ha dichiarato inammissibili le domande attoree di accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio, costituita in forza del contratto di compravendita del 28.1.1980, nonché, in via subordinata, la domanda di costituzione coattiva della medesima servitù ai sensi
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dell'art. 1051 c.c., in quanto già oggetto del precedente giudizio
sub R.G. n. 147/2001, promosso da
[...]
contro gli odierni appellati e Parte_1
conclusosi con sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione
Distaccata di Brunico n. 24/2009, confermata integralmente in appello con sentenza n. 63/2013, e pertanto coperte da giudicato.
Le ulteriori domande attoree aventi ad oggetto l'accertamento della nullità o inefficacia dei contratti del 28.1.1980 e del
4.7.1984, la costituzione coattiva della servitù di passaggio ex
art. 1052 c.c. e l'accertamento della servitù per usucapione e per destinazione del padre di famiglia sono state dichiarate inammissibili, in quanto deducibili nel precedente giudizio sub
R.G. n. 147/2001 e dunque anch'esse coperte da giudicato.
È stata ulteriormente dichiarata inammissibile l'actio negatoria
servitutis proposta in via riconvenzionale dai convenuti, non essendo stati dedotti fatti nuovi e risultando quindi anch'essa assorbita dal giudicato formatosi con la sentenza n. 24/2009.
Infine, la domanda attorea di ripristino dello stato tavolare anteriore relativa alle pp.mm. 5, 6, 7 e 8 della p.ed. 163 C.C.
Prato alla Drava è stata respinta per genericità e carenza d'interesse, non avendo l'attore allegato in termini specifici quale modifica dello stato tavolare avrebbe pregiudicato il suo diritto di servitù.
Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante, Pt_1
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, ha interposto appello articolato in sei Parte_1
motivi di impugnazione, così rubricati:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli
artt. 183, 324 c.p.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
II. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia con
riguardo alla domanda di nullità per illiceità della causa del
contratto di data 04.07.1984.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost, degli artt.
1058, 1062, 1343, 1418, 1421, 2909 c.c. e degli artt. 99,
112, 183 c.p.c. Illogicità, contraddittorietà e difetto di
motivazione.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1051, 1052,
2909 c.c., degli artt. 99, 112 c.p.c., degli artt. 2 e 37 legge
della Provincia Autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17, nonché dell'art. 44 della legge della Provincia Autonoma
di Bolzano del 18 giugno 2002, n. 8 e degli artt. 14 e 16 del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6.
V. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
L'attuale inesistenza di passaggi alternativi per l'accesso
alle pp.ff. 285/1 e 285/4.
VI. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e ss. del r.d.
28 marzo 1929, n. 499, degli artt. 841, 1064, 1067, 1079
c.c. e dell'art. 99, 100, 112, 116 c.p.c. Motivazione
contradditoria ed illogica. Erronea interpretazione della
domanda e valutazione dei fatti.
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L'appellante ha inoltre eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c. per contrasto con gli artt. 3 e 44 Cost. nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo in favore di fondo intercluso possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura, oltre che del maso chiuso “Pojaufer”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata in data
3.11.2021, e Controparte_1 [...]
hanno resistito all'impugnazione Parte_1
chiedendone la reiezione.
Gli appellati proponevano inoltre appello incidentale condizionato chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree di accertamento della nullità/inefficacia dei contratti di compravendita del 1980 e del 1984, l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà della p.ed. 163 C.C.
Prato alla Drava;
domandavano infine la condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96,
terzo comma, c.p.c.
All'esito della prima udienza, il Collegio fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 18.11.2023, al termine della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Successivamente, con ordinanza d.d. 5.5.2023, la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di assumere consulenza tecnica
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d'ufficio volta a verificare se il diritto di servitù costituito in forza del contratto d.d. 28.01.1980 in favore delle pp.ff. 285/1 e 285/4
C.C. Prato alla Drava ed a carico di una striscia larga tre metri della p.f. 285/3, oggi p.ed. 163 C.C. Prato alla Drava, soddisfi i requisiti di cui all'art. 1052, secondo comma, c.c., nonché, in ogni caso, per la verifica della sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù ex art. art. 1052 c.c. a favore e a carico dei medesimi fondi.
Esperito l'incombente, veniva nuovamente fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata per ragioni organizzative, stante il sopravvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante.
Le parti precisavano quindi le conclusioni all'udienza del
27.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
all'esito,
la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati relativamente alle domande di accertamento della nullità del contratto d.d.
4.7.1984, nonché di nullità del contratto d.d. 28.1.1980 per illiceità della causa, entrambe proposte dall'odierno appellante per la prima volta nel corso di giudizio di primo grado, con note d'udienza d.d. 22.3.2021.
L'eccezione è infondata potendo la nullità del contratto essere eccepita ovvero rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del
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processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata,
siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (Cass. Sez. 3, 23/02/2024, n.
4867, Rv. 670332 – 01).
Nel caso di specie, non è controverso il tempestivo deposito dei contratti di compravendita oggetto di discussione, né delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti commissioni provinciali per i masi chiusi, che costituiscono i presupposti di fatto su cui si fondano le eccepite nullità.
Ne consegue che le domande di accertamento della nullità dei predetti contratti per violazione di norme imperative e per illiceità
della causa devono essere esaminate.
3. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la pronuncia n. 24/2009 del Tribunale di Bolzano – Sezione
distaccata di Brunico, confermata dalla sentenza n. 63/2013
della Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano,
fosse passata in giudicato. Deduce, al riguardo, che l'onere di allegazione e prova circa il passaggio in giudicato gravava sulle parti convenute, le quali non solo si sarebbero limitate a mere affermazioni generiche, ma non avrebbero nemmeno prodotto l'attestazione del cancelliere prescritta dall'art. 124 disp. att.
c.p.c. Rileva infine che, in assenza di tale prova e a fronte della tempestiva contestazione, non poteva ritenersi formato il
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giudicato esterno.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dall'appellante, l'onere di provare il passaggio in giudicato di una sentenza incombe sulla parte che lo eccepisce. Nondimeno, ai fini dell'adempimento di tale onere,
non è necessario produrre la certificazione prevista dall'art. 124
disp. att. c.p.c., essendo ammessa la possibilità di dimostrare
aliunde l'inutile decorso dei termini di impugnazione (Cass. Sez.
3, 05/02/2025, n. 2827, Rv. 674034 – 01).
Nel caso in esame, l'appellante ha depositato, nel giudizio di primo grado, le predette sentenze prive della certificazione di conformità ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. (docc. 8 e 9
attorei).
Risulta tuttavia altresì prodotto, sub doc. 3 di parte appellante,
l'estratto tavolare relativo alla p.ed. 163, dal quale si evince l'intavolazione del diritto di servitù costituito con contratto in data 28.01.1980, conformemente alla superficie individuata nella planimetria allegata alla sentenza n. 24/2009 del Tribunale
di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico.
Considerato che, ai sensi dell'art. 33, lett. c), della Legge tavolare,
le intavolazioni possono essere eseguite in forza di “sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione”, deve ritenersi che il passaggio in giudicato della predetta sentenza risulti documentalmente dimostrato proprio
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mediante il suddetto estratto tavolare.
4. Ragioni di connessione logica impongono la trattazione congiunta della seconda e terza censura.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda volta all'accertamento della nullità del contratto di compravendita del 4.7.1984 per illiceità della causa.
Deduce, in particolare, che il contratto sarebbe stato concluso in violazione degli artt. 10, 11 e 35 del D.P.G.P. 28 dicembre 1978,
n. 32, i quali impongono precisi presupposti per il distacco di porzioni di maso chiuso, in assenza dei quali, l'atto è privo di efficacia giuridica. Sostiene, infine, che la carenza dei requisiti richiesti dalla norma rende il contratto affetto da nullità per contrasto con norme imperative di diritto pubblico.
Con la terza censura, parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto ricompreso nel
thema decidendum del precedente giudizio anche il contratto di compravendita d.d. 04.07.1984, nonostante tale negozio non fosse mai stato oggetto di specifica domanda né di accertamento giudiziale. In particolare, sostiene l'appellante che le questioni di nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita del 1984
non sono mai state dedotte nel giudizio sub R.G. n. 147/2001,
che ha unicamente avuto ad oggetto l'accertamento e la costituzione di pretese servitù di passaggio a carico della p.ed.
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1051 c.c. Contesta inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esistente un giudicato esterno ostativo alla proposizione della domanda di nullità per illiceità della causa,
evidenziando come nessuna pronuncia sia mai intervenuta in merito alla validità del contratto del 1984. Ribadisce che l'atto in questione è da considerarsi nullo per violazione degli artt. 10, 11
e 35 del D.P.G.P. 28.12.1978, n. 32, e che l'autorizzazione amministrativa al distacco della competente commissione locale per i masi chiusi è affetta da illegittimità e quindi disapplicabile
ex art. 5 l. n. 2248/1865. Ulteriormente, precisa che la deduzione dell'insufficienza reddituale del maso "Pojaufer" costituisce mera eccezione difensiva volta a paralizzare l'avversa domanda riconvenzionale di usucapione, e non già una domanda di scioglimento del maso, come erroneamente ritenuto nella sentenza gravata. Infine, diversamente dalla domanda diretta a far accertare la nullità del contratto stipulato in data 28.1.1980,
l'azione intesa a farne dichiarare l'inefficacia non risulterebbe preclusa dal giudicato implicito intervenuto in ordine alla validità
di detto negozio.
Anche tali doglianze meritano reiezione, essendo fondata l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti, per le ragioni di cui appresso.
In termini generali occorre rilevare che l'autorità del giudicato sostanziale si estende non soltanto alle questioni espressamente dedotte e decise nel giudizio definito, ma anche a quelle che, pur
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non essendo state oggetto di specifica allegazione o statuizione,
avrebbero potuto esserlo e si pongono comunque come premesse logiche necessarie della decisione adottata. In tal senso, il giudicato copre sia il dedotto, ossia le ragioni giuridiche fatte valere in via di azione o di eccezione nel giudizio definito (c.d.
giudicato esplicito), sia il deducibile, ovvero tutte quelle ulteriori questioni che, pur non espressamente enunciate, risultino inscindibilmente connesse alla statuizione resa, costituendone il fondamento logico e indefettibile (c.d. giudicato implicito) (ex
multis: Cass. Sez. 3, 26/02/2019, n. 5486, Rv. 652990 - 01).
In applicazione del principio appena enunciato, deve dunque ritenersi preclusa, tanto in via di azione quanto in via di eccezione, la proposizione in un nuovo giudizio della questione concernente la nullità di un contratto, qualora, in un precedente giudizio definito tra le medesime parti, si sia formato — anche in via implicita — un giudicato sulla validità del medesimo contratto.
Tanto premesso, nel caso di specie, ogni questione concernente la pretesa invalidità del contratto di compravendita del 4.7.1984
deve ritenersi preclusa dal giudicato implicito formatosi nel precedente giudizio definito con sentenza n. 24/2009 del
Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico, confermata in grado d'appello.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che con il contratto in questione ha trasferito agli Parte_1
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odierni appellati e Controparte_1 [...]
un'ulteriore porzione di terreno di Controparte_2
complessivi 145 m², derivante per 65 m² dalla p.f. 285/1 e per
80 m² dalla p.f. 285/4, a fronte di un corrispettivo pari a lire
1.500.000,00 (doc. 7 di parte appellante).
Sebbene la questione della validità di tale contratto non sia stata espressamente dedotta quale oggetto di domanda ovvero di eccezione nel predetto giudizio, si deve tuttavia ritenere che su di essa si sia formato un giudicato implicito, avendo il Tribunale
accolto l'azione negatoria servitutis proposta dai convenuti in relazione alla p.ed. 163.
Occorre infatti considerare che il positivo esperimento dell'azione negatoria presuppone, tra l'altro, che chi agisce in giudizio provi il titolo di proprietà che costituisce la fonte del proprio diritto dominicale (cfr. Cass. Sez. 2, 19/08/2002, n. 12233, Rv. 556944
- 01: L'azione negatoria "servitutis" tende alla negazione di
qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa
dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza
della pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione
della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di
ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di
rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e
ne costituisce un presupposto è un eventuale conflitto tra titoli;
conseguentemente, l'onere della prova che grava sull'attore nel
possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di
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rivendicazione, essendo sufficiente provare l'esistenza del titolo di
proprietà, ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto
eccepisca l'intervenuta usucapione).
Orbene, nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Bolzano
n. 24/2009, in accoglimento dell'actio negatoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti, ha escluso l'esistenza di diritti di servitù a carico dell'intera p.ed. 163, con la sola eccezione di quelli derivanti dal contratto del 28.1.1980, riconoscendo quindi in capo agli appellati la piena proprietà dell'intero sedime identificato nella planimetria allegata sub 2 alla decisione. Tale
accertamento implica necessariamente l'esistenza, e dunque la validità, del contratto del 4.7.1984 che, costituendo la fonte negoziale del diritto dominicale su parte della p.ed. 163, si configura come presupposto logico imprescindibile per l'accoglimento dell'actio negatoria. Ne discende che eventuali doglianze circa la nullità del suddetto contratto, per illiceità della causa o per difetto di presupposti normativi di cui agli artt. 10,
11 e 35 del D.P.G.P. 28 dicembre 1978, n. 32, nei termini prospettati dall'appellato, avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del precedente giudizio.
Analogamente, deve ritenersi preclusa l'ulteriore domanda di accertamento dell'inefficacia dei contratti del 1980 e del 1984.
L'efficacia di tali contratti costituisce, infatti, al pari della loro validità, antecedente logico dell'accoglimento della negatoria
servitutis, avendo tale azione come presupposto indefettibile la
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titolarità del diritto di proprietà in capo agli appellati sull'intera p.ed. 163.
Alla luce di quanto sopra, il secondo e il terzo motivo d'appello devono quindi essere rigettati, in quanto infondati.
5. Attraverso la quarta critica l'appellante principale contesta l'errata applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 1051 c.c., per avere questi affermato che la relativa domanda implicherebbe la deducibilità automatica di quella ex
art. 1052 c.c. L'appellante deduce che nel giudizio di primo grado non era stata proposta alcuna domanda ai sensi dell'art. 1052
c.c., né erano stati allegati i relativi presupposti, in particolare quanto alla natura di maso chiuso dei terreni interessati e alla capacità di mantenimento di almeno quattro persone. Sottolinea
altresì che le due domande hanno causa petendi e finalità
diverse, essendo quella ex art. 1051 c.c. diretta a tutelare l'interesse individuale del fondo intercluso, mentre quella ex art. 1052 c.c. persegue un interesse pubblico connesso all'agricoltura. L'appellante rileva inoltre che la decisione impugnata avrebbe violato la normativa provinciale in materia di maso chiuso, fertilizzanti e superficie foraggera, deducendo la necessità di accedere ai fondi per assicurare l'attività agricola.
Conclude affermando che sussisterebbero i presupposti per la costituzione del passaggio coattivo anche ai sensi dell'art. 1052
c.c.
Il motivo è in parte fondato per le ragioni di cui appresso.
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Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica
(art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051,
comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Ne consegue che l'accoglimento di una domanda in luogo dell'altra “ab origine”
proposta comporta un'inammissibile “mutatio libelli” (Cass. Sez.
2, 18/12/2017, n. 30317, Rv. 646607 - 01).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel precedente giudizio intercorso tra le medesime parti e conclusosi con il rigetto dell'appello avverso la sentenza n. 24/2009 del Tribunale di
Bolzano – Sezione distaccata di Brunico, l'odierno appellante si era limitato a domandare, in favore dei propri fondi, la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ai sensi dell'art. 1051 c.c.; ne consegue che alcun giudicato può essersi formato in ordine alla distinta azione ex art. 1052 c.c., rimasta estranea
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al thema decidendum di quel giudizio.
Ciò posto, risulta agli atti, in particolare dalle sentenze di primo grado e d'appello rese nel precedente giudizio intercorso tra le parti (docc.
8-9 attorei), che i fondi di proprietà dell'attore non sono circondati soltanto dai terreni di proprietà dei convenuti,
ma anche da altri immobili appartenenti a soggetti terzi, i quali non sono stati evocati nel presente in giudizio in qualità di parti.
Peraltro, lo stesso appellante, a pag. 22 dell'atto di citazione in appello, dà atto che la p.f. 285/4 confina:
- con la p.ed. 163 in P.T. 324/II C.C. Prato alla Drava, di
proprietà degli odierni convenuti e Controparte_1
(doc. 3); Controparte_2
- con la p.f. 14/1 in P.T. 20/I C.C. Prato alla Drava, maso chiuso
“Oberrader”, di proprietà del signor e (doc. Persona_1
14);
- e con la particella 285/1 in P.T. 12/I C.C. Prato alla Drava,
maso chiuso “Pojaufer”, di proprietà dell'odierno attore
[...]
(doc. 1); Parte_1
nonché che la p.f. 285/1 confina:
- con le pp.ff. 285/4 e 283 di proprietà del medesimo attore
(doc. 1); Parte_1
- con la p.f. 14/1 in P.T. 20/I C.C. Prato alla Drava, maso chiuso
“Oberrader”, di proprietà del signor e (doc. Persona_1
14);
- con le pp.ff. 305/1 e 15/1 in P.T. 8/I C.C. Prato alla Drava,
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maso chiuso “Preindler”, di proprietà del signor Persona_2
(doc. 15);
- con le pp.ff. 284, 285/2 e 282/1 in P.T. 10/I C.C. Prato alla
Drava, maso chiuso “Tolder”, di proprietà del signor Per_3
(doc. 16);
[...]
- con la p.f. 286 in P.T. 9/I C.C. Prato alla Drava, maso chiuso
“Schuster”, di proprietà del signor (doc. 17). Parte_2
L'appellante deduce, quindi, l'inesistenza di passaggi alternativi rispetto a quello individuato sulla p.ed. 163 di proprietà dei convenuti, assumendo che gli ulteriori possibili tracciati risultino allo stato impraticabili in quanto insistenti su aree aventi destinazione cortilizia, soggette all'esclusione prevista dall'art. 1051, quarto comma, c.c., ovvero, in ogni caso, in quanto eccessivamente lunghi e non percorribili mediante mezzi agricoli
(pagg. 23 e 24 dell'atto di citazione in appello).
Con riferimento a una situazione fattuale di analoga configurazione, la giurisprudenza di legittimità, in particolare quella delle Sezioni Unite, ha recentemente espresso il seguente principio di diritto:
“In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti,
l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt.
1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un
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processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda” (Cass. Sez. U., 27/01/2025, n. 1900, Rv. 673629 -
01).
Ne consegue che, qualora venga proposta un'azione giudiziaria volta alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio ex art. 1052 c.c. a favore di un fondo non intercluso, sussiste la necessità di estendere il contraddittorio a tutti i proprietari dei fondi potenzialmente idonei a fungere da fondo servente.
Nel primo grado del giudizio non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali litisconsorti necessari.
Deriva da ciò che, con riferimento alla domanda di costituzione della servitù, detta integrazione deve essere effettuata, con la conseguenza che il presente giudizio dev'essere in parte qua
rinviato al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con riferimento alle ulteriori censure sollevate dall'appellante e attinenti al merito della domanda di costituzione della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c., l'esame del quarto motivo deve ritenersi assorbito.
6. Parimenti, resta assorbito anche il quinto motivo d'appello, con cui si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato l'attuale inesistenza di passaggi
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alternativi praticabili per accedere alle pp.ff. 285/1 e 285/4,
trattandosi anch'esso di motivo che attiene al merito della domanda proposta ai sensi dell'art. 1052 c.c.
7. Non dovendosi procedere all'esame nel merito della domanda diretta alla costituzione, in favore della p.ed. 163, di una servitù di passaggio coattivo ai sensi dell'art. 1052 c.c.,
risulta altresì assorbita l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'appellante.
8. Con la sesta ed ultima censura, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver escluso il suo interesse al ripristino dello stato tavolare anteriore, nonostante risultasse documentato l'intervenuto frazionamento della p.ed.
163 gravata da servitù di passaggio e la creazione di posti auto e ostacoli materiali tali da impedirne l'esercizio. In particolare,
l'appellante espone di aver documentato l'esistenza di impedimenti fisici – quali un cancello chiuso, paletti e veicoli parcheggiati – che renderebbero di fatto inattuabile il transito previsto dal diritto di servitù. Deduce altresì l'illegittimità del frazionamento tavolare effettuato sub GN 1470/2009, in quanto ritenuto incompatibile con la servitù esistente e lesivo del relativo diritto reale, invocando l'applicazione degli artt. 61 e ss. del r.d.
28 marzo 1929, n. 499. Infine, assume che il giudice a quo
avrebbe erroneamente interpretato la domanda, con la quale era stato non solo richiesto il ripristino tavolare, ma anche la cessazione delle turbative e la rimessione in pristino dei luoghi.
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La censura è infondata.
L'appellante ha evidentemente agito in giudizio mediante l'azione di cancellazione di cui agli artt. 61 e ss. della legge tavolare,
chiedendo il ripristino dello stato tavolare anteriore al frazionamento effettuato sub GN 1470/2009, ritenuto lesivo del diritto della servitù gravante sulla p.ed. 163 a favore delle pp.ff.
285/1 e 285/4. Ha altresì domandato, sempre nell'ambito della medesima azione, la rimozione degli ostacoli materiali all'esercizio della servitù e la cessazione delle turbative che ne comprometterebbero l'effettiva fruizione.
Orbene, con riferimento al primo profilo, l'appellante non ha dedotto in che termini l'operazione tavolare di frazionamento della p.ed. 163 in più porzioni materiali destinate a parcheggio costituirebbe, di per sé, un ostacolo giuridicamente rilevante all'esercizio del diritto di servitù. Il mero frazionamento della p.ed. 163 non implica ex se alcuna alterazione del tracciato tavolarmente individuato della servitù, né determina un pregiudizio attuale e concreto del diritto tavolare dell'appellante,
tale da integrare il presupposto per l'esperibilità dell'azione ex
art. 61 della legge tavolare, che richiede un'intavolazione lesiva della situazione giuridica risultante da libri fondiari.
Sotto diverso profilo, la domanda – come emerge dalle stesse conclusioni dell'atto di citazione – volta a ottenere la rimozione di manufatti e cose presenti sul percorso servente, nonché la cessazione delle turbative, quale conseguenza del ripristino dello
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stato tavolare antecedente al frazionamento, esula manifestamente dal perimetro applicativo dell'azione di cancellazione. Quest'ultima, infatti, benché avente natura di azione ordinaria, è essenzialmente diretta a tutelare colui che abbia acquistato un diritto da chi ne risulti titolare secondo l'intavolazione impugnata, sicché, al richiesto ripristino dello stato tavolare non può in ogni caso conseguire la tutela di situazioni di mero fatto riferite allo stato dei luoghi ovvero la condanna alla cessazione di comportamenti materiali ritenuti lesivi del diritto risultante dai libri fondiari.
Ne discende l'infondatezza della domanda, per come formulata,
con conseguente rigetto del motivo di gravame.
9. Il rigetto del secondo e terzo motivo di gravame determina l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato interposto dagli appellanti.
10. Deve infine essere respinta la domanda formulata dagli appellati di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto, anche considerando il parziale accoglimento dell'impugnazione, non emerge una condotta processuale dell'appellante caratterizzata da mala fede o colpa grave.
11. L'accoglimento parziale dell'appello principale e la conseguente riforma della sentenza impugnata determinano la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
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Poiché l'accoglimento del gravame ha unicamente determinato la regressione in primo grado del processo con riferimento all'azione
ex art. 1052 c.c., mentre la sentenza impugnata viene per il resto confermata, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente poste a carico dell'appellante soccombente.
va dunque condannato alla Parte_1
rifusione in favore degli appellati delle spese del primo grado di giudizio, da liquidarsi, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in euro
2.717,60 (tab. n. 2 – scaglione di valore indeterminabile: da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00 – valori medi per fasi di studio,
introduttiva e decisoria, con riduzione del 20% in ragione della limitata complessità delle questioni trattate), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese del giudizio di appello vengono liquidate in complessivi euro 3.172,80, (tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro
5.200,01,01 ad euro 26.000,00 – valori medi per fasi di studio,
introduttiva e decisoria, con riduzione del 20% in ragione della limitata complessità delle questioni trattate), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
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e , avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Bolzano n. 481/2021, pubblicata in data 19/05/2021, così provvede:
1. rimette il procedimento al Tribunale di Bolzano per la rinnovazione del giudizio relativo all'azione di costituzione di servitù ex art. 1052 c.c., affinché venga esteso il contraddittorio a tutti i litisconsorti necessari;
2. disattende per il resto l'appello principale;
3. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
4. condanna a rifondere a Parte_1
e Controparte_1 [...]
le spese del primo grado di Controparte_2
giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro
2.717,60, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
5. condanna a rifondere a Parte_1
e Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di Controparte_2
giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro
3.172,80, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte appellante
[...]
. Parte_1
7.5.2025
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La Presidente Isabella Martin
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
163 in forza del contratto del 28.01.1980, ovvero ai sensi dell'art.