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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato congiuntamente, in data 18/12/2024, da:
, con il proc. e dom. avv. BRAZZALE ELISABETTA per mandato allegato Parte_1
al ricorso;
e da
, con il proc. e dom. avv. MILILLO STEFANO per mandato allegato al Parte_2
ricorso;
CONCLUSIONI
Per le parti concordemente:
“A) Affidamento condiviso di nato a [...], il [...], Persona_1
con residenza presso il padre, con collocamento paritario alternato di una settimana presso ciascun genitore a decorrere dalle 7.45 del giovedì fino alla stessa ora del giovedì successivo, salvo diversi accordi. Ogni giorno il bambino manterrà contatti telefonici quotidiani e plurimi con il genitore presso il quale non si trova (3 messaggi WH per colazione, pranzo e cena e una videochiamata prima di andare a dormire, bloccati accessi a internet e google play). Per quanto riguarda i periodi delle vacanze le stesse dovranno esser concordate entro il 30/06 di ciascun anno, e salvo diverso accordo, rimane il collocamento paritario alternato. Per i giorni di Natale, Ferragosto, Pasqua verranno alternati di anno in anno con S. Stefano, 31 Dicembre, Pasquetta, nel caso in cui il giorno del compleanno sia infrasettimanale, verrà festeggiato il sabato o la domenica del fine settimana successivo alternando pranzo e cena tra i genitori, salvo diverso accordo.
B) Ciascun genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento di quando il bambino è Per_1
presso di loro, facendosi carico del 50 % ciascuno per ogni altra spesa sostenuta per il bambino, comprese le spese per la mensa scolastica, per festeggiamenti legati a compleanni, concordate e documentate. Per quanto non espressamente disposto, i genitori contribuiranno con le modalità indicate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Udine del 28.08.2015, che le parti dichiarano di conoscere. Ciascun genitore si impegna a rimborsare quanto dovuto all'altro entro 15 giorni dell'esibizione della giustifica di spesa.
C) Ogni genitore contribuirà altresì al 50% alle spese per almeno un'attività sportiva, come previsto dal Protocollo.
D) Entro 5 giorni dalla firma del presente accordo, il Signor si impegna a rimborsare alla Pt_2
RA la somma complessiva di €. 494,60 di cui di €. 178,50, pari alla metà di iscrizione Pt_1
corso chitarra 2024 e successivi pagamenti, regalo compleanno compagno di classe e spese mensa scolastica ed €. 316,10 per rimborso dote famiglia e spese arretrate già rendicontate.
E) Entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi per ottenere ogni documento necessario a richiedere
l'assegno unico per il figlio e ogni altro contributo e/o rimborso erogato dallo Stato e o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato in favore del figlio. Gli importi percepiti saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso in cui i rimborsi vengano chiesti o percepiti da uno solo dei genitori, questi si impegna a fornire la copia della richiesta, a comunicare l'avvenuto accredito e a versare all'altro il 50% dell'importo entro 15 giorni.
In particolare, il Signor entro 5 giorni dalla firma del presente accordo, si impegna a Pt_2
predisporre la sua ISEE e i documenti necessari per la richiesta di assegno unico sulla base del reddito e per presentare la domanda della Dote Famiglia (scadenza 31.12.2024). Per quanto attiene alla domanda di assegno unico il Signor una volta predisposti i suoi documenti, comunicherà Pt_2 al Patronato, a cui si è rivolto, anche il numero di protocollo dell'Isee presentata dalla RA
(Inps-isee-2024-04603029d-00 presentata il 31.01.2024). Le parti si impegnano a rinnovare Pt_1
la dichiarazione ISEE ogni anno.
F) il Signor si impegna a tenere presso di sé il cane, denominato AR, Pastore Scozzese, a Pt_2
lui intestato ed acquistato durante la convivenza per il figlio, la RA si impegna a Pt_1
contribuire al pagamento del 100% delle spese alimentari concordate e documentate e il 60% di quelle veterinarie, purché tutte previamente concordate e documentate.
Qualora il Signor trascorra le sue ferie estive con pernottamenti fuori casa, la RA Pt_2 terrà presso di sé il cane AR per 7 giorni consecutivi all'anno. Tale periodo verrà Pt_1 comunicato dal Signor alla RA con un preavviso di almeno 30 giorni e, se nel Pt_2 Pt_1
periodo indicato, la RA fosse impossibilitata, il cane verrà alloggiato in struttura Pt_1
idonea di sua scelta ovvero presso persona di sua fiducia e le spese rimarranno a suo carico.
G) I genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore.
Spese interamente compensate tra le parti.”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori.
Con il ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – le parti hanno chiesto che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da
[...]
e e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il Pt_1 Parte_2
mantenimento di siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati: Per_1
A) dispone l'affidamento condiviso di nato a [...], il Persona_1
19.02.2014, con residenza presso il padre, con collocamento paritario alternato di una settimana presso ciascun genitore a decorrere dalle 7.45 del giovedì fino alla stessa ora del giovedì successivo, salvo diversi accordi. Ogni giorno il bambino manterrà contatti telefonici quotidiani e plurimi con il genitore presso il quale non si trova (3 messaggi WH per colazione, pranzo e cena e una videochiamata prima di andare a dormire, bloccati accessi a Internet e Google play). Per quanto riguarda i periodi delle vacanze, dispone che le stesse dovranno esser concordate entro il 30/06 di ciascun anno, e salvo diverso accordo, rimane il collocamento paritario alternato. Dispone che i giorni di Natale, Ferragosto, Pasqua verranno alternati di anno in anno con S. Stefano, 31 Dicembre,
Pasquetta, nel caso in cui il giorno del compleanno sia infrasettimanale, verrà festeggiato il sabato o la domenica del fine settimana successivo alternando pranzo e cena tra i genitori, salvo diverso accordo. B) Dispone che ciascun genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento di quando il Per_1
bambino è presso di loro, facendosi carico del 50 % ciascuno per ogni altra spesa sostenuta per il bambino, comprese le spese per la mensa scolastica, per festeggiamenti legati a compleanni, concordate e documentate. Per quanto non espressamente disposto, i genitori contribuiranno con le modalità indicate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Udine del 28.08.2015, che le parti hanno dichiarato di conoscere. Ciascun genitore si impegna a rimborsare quanto dovuto all'altro entro 15 giorni dell'esibizione della giustifica di spesa.
C) Dispone che ogni genitore contribuirà, altresì, al 50% alle spese per almeno un'attività sportiva, come previsto dal Protocollo.
D) Prende atto che entro 5 giorni dalla firma del ricorso, il Signor si era impegnato a Pt_2 rimborsare alla RA la somma complessiva di € 494,60 di cui di € 178,50, pari alla metà Pt_1
di iscrizione corso chitarra 2024 e successivi pagamenti, regalo compleanno compagno di classe e spese mensa scolastica ed € 316,10 per rimborso dote famiglia e spese arretrate già rendicontate.
E) Dà atto che entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi per ottenere ogni documento necessario a richiedere l'assegno unico per il figlio e ogni altro contributo e/o rimborso erogato dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato in favore del figlio. Gli importi percepiti saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso in cui i rimborsi vengano chiesti o percepiti da uno solo dei genitori, questi si impegna a fornire la copia della richiesta, a comunicare l'avvenuto accredito e a versare all'altro il 50% dell'importo entro 15 giorni.
In particolare, il Signor entro 5 giorni dalla firma del ricorso, si era impegnato a predisporre Pt_2
la sua ISEE e i documenti necessari per la richiesta di assegno unico sulla base del reddito e per presentare la domanda della Dote Famiglia (scadenza 31.12.2024). Per quanto attiene alla domanda di assegno unico il Signor una volta predisposti i suoi documenti, comunicherà al Patronato, Pt_2
a cui si è rivolto, anche il numero di protocollo dell'Isee presentata dalla RA (Inps-isee- Pt_1
2024-04603029d-00 presentata il 31.01.2024). Le parti si sono impegnate a rinnovare la dichiarazione
ISEE ogni anno.
F) Prende atto che il Signor si è impegnato a tenere presso di sé il cane, denominato AR, Pt_2
Pastore Scozzese, a lui intestato ed acquistato durante la convivenza per il figlio, e che la RA si è impegnata a contribuire al pagamento del 100% delle spese alimentari concordate e Pt_1
documentate e il 60% di quelle veterinarie, purché tutte previamente concordate e documentate.
Qualora il Signor rascorra le sue ferie estive con pernottamenti fuori casa, la RA Pt_2 Pt_1 terrà presso di sé il cane AR per 7 giorni consecutivi all'anno. Tale periodo verrà comunicato dal
Signor alla RA con un preavviso di almeno 30 giorni e, se nel periodo indicato, Pt_2 Pt_1 la RA fosse impossibilitata, il cane verrà alloggiato in struttura idonea di sua scelta Pt_1
ovvero presso persona di sua fiducia e le spese rimarranno a suo carico.
G) Dà atto che i genitori si sono concessi reciprocamente l'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore.
H) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato congiuntamente, in data 18/12/2024, da:
, con il proc. e dom. avv. BRAZZALE ELISABETTA per mandato allegato Parte_1
al ricorso;
e da
, con il proc. e dom. avv. MILILLO STEFANO per mandato allegato al Parte_2
ricorso;
CONCLUSIONI
Per le parti concordemente:
“A) Affidamento condiviso di nato a [...], il [...], Persona_1
con residenza presso il padre, con collocamento paritario alternato di una settimana presso ciascun genitore a decorrere dalle 7.45 del giovedì fino alla stessa ora del giovedì successivo, salvo diversi accordi. Ogni giorno il bambino manterrà contatti telefonici quotidiani e plurimi con il genitore presso il quale non si trova (3 messaggi WH per colazione, pranzo e cena e una videochiamata prima di andare a dormire, bloccati accessi a internet e google play). Per quanto riguarda i periodi delle vacanze le stesse dovranno esser concordate entro il 30/06 di ciascun anno, e salvo diverso accordo, rimane il collocamento paritario alternato. Per i giorni di Natale, Ferragosto, Pasqua verranno alternati di anno in anno con S. Stefano, 31 Dicembre, Pasquetta, nel caso in cui il giorno del compleanno sia infrasettimanale, verrà festeggiato il sabato o la domenica del fine settimana successivo alternando pranzo e cena tra i genitori, salvo diverso accordo.
B) Ciascun genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento di quando il bambino è Per_1
presso di loro, facendosi carico del 50 % ciascuno per ogni altra spesa sostenuta per il bambino, comprese le spese per la mensa scolastica, per festeggiamenti legati a compleanni, concordate e documentate. Per quanto non espressamente disposto, i genitori contribuiranno con le modalità indicate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Udine del 28.08.2015, che le parti dichiarano di conoscere. Ciascun genitore si impegna a rimborsare quanto dovuto all'altro entro 15 giorni dell'esibizione della giustifica di spesa.
C) Ogni genitore contribuirà altresì al 50% alle spese per almeno un'attività sportiva, come previsto dal Protocollo.
D) Entro 5 giorni dalla firma del presente accordo, il Signor si impegna a rimborsare alla Pt_2
RA la somma complessiva di €. 494,60 di cui di €. 178,50, pari alla metà di iscrizione Pt_1
corso chitarra 2024 e successivi pagamenti, regalo compleanno compagno di classe e spese mensa scolastica ed €. 316,10 per rimborso dote famiglia e spese arretrate già rendicontate.
E) Entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi per ottenere ogni documento necessario a richiedere
l'assegno unico per il figlio e ogni altro contributo e/o rimborso erogato dallo Stato e o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato in favore del figlio. Gli importi percepiti saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso in cui i rimborsi vengano chiesti o percepiti da uno solo dei genitori, questi si impegna a fornire la copia della richiesta, a comunicare l'avvenuto accredito e a versare all'altro il 50% dell'importo entro 15 giorni.
In particolare, il Signor entro 5 giorni dalla firma del presente accordo, si impegna a Pt_2
predisporre la sua ISEE e i documenti necessari per la richiesta di assegno unico sulla base del reddito e per presentare la domanda della Dote Famiglia (scadenza 31.12.2024). Per quanto attiene alla domanda di assegno unico il Signor una volta predisposti i suoi documenti, comunicherà Pt_2 al Patronato, a cui si è rivolto, anche il numero di protocollo dell'Isee presentata dalla RA
(Inps-isee-2024-04603029d-00 presentata il 31.01.2024). Le parti si impegnano a rinnovare Pt_1
la dichiarazione ISEE ogni anno.
F) il Signor si impegna a tenere presso di sé il cane, denominato AR, Pastore Scozzese, a Pt_2
lui intestato ed acquistato durante la convivenza per il figlio, la RA si impegna a Pt_1
contribuire al pagamento del 100% delle spese alimentari concordate e documentate e il 60% di quelle veterinarie, purché tutte previamente concordate e documentate.
Qualora il Signor trascorra le sue ferie estive con pernottamenti fuori casa, la RA Pt_2 terrà presso di sé il cane AR per 7 giorni consecutivi all'anno. Tale periodo verrà Pt_1 comunicato dal Signor alla RA con un preavviso di almeno 30 giorni e, se nel Pt_2 Pt_1
periodo indicato, la RA fosse impossibilitata, il cane verrà alloggiato in struttura Pt_1
idonea di sua scelta ovvero presso persona di sua fiducia e le spese rimarranno a suo carico.
G) I genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore.
Spese interamente compensate tra le parti.”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori.
Con il ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – le parti hanno chiesto che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da
[...]
e e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il Pt_1 Parte_2
mantenimento di siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati: Per_1
A) dispone l'affidamento condiviso di nato a [...], il Persona_1
19.02.2014, con residenza presso il padre, con collocamento paritario alternato di una settimana presso ciascun genitore a decorrere dalle 7.45 del giovedì fino alla stessa ora del giovedì successivo, salvo diversi accordi. Ogni giorno il bambino manterrà contatti telefonici quotidiani e plurimi con il genitore presso il quale non si trova (3 messaggi WH per colazione, pranzo e cena e una videochiamata prima di andare a dormire, bloccati accessi a Internet e Google play). Per quanto riguarda i periodi delle vacanze, dispone che le stesse dovranno esser concordate entro il 30/06 di ciascun anno, e salvo diverso accordo, rimane il collocamento paritario alternato. Dispone che i giorni di Natale, Ferragosto, Pasqua verranno alternati di anno in anno con S. Stefano, 31 Dicembre,
Pasquetta, nel caso in cui il giorno del compleanno sia infrasettimanale, verrà festeggiato il sabato o la domenica del fine settimana successivo alternando pranzo e cena tra i genitori, salvo diverso accordo. B) Dispone che ciascun genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento di quando il Per_1
bambino è presso di loro, facendosi carico del 50 % ciascuno per ogni altra spesa sostenuta per il bambino, comprese le spese per la mensa scolastica, per festeggiamenti legati a compleanni, concordate e documentate. Per quanto non espressamente disposto, i genitori contribuiranno con le modalità indicate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Udine del 28.08.2015, che le parti hanno dichiarato di conoscere. Ciascun genitore si impegna a rimborsare quanto dovuto all'altro entro 15 giorni dell'esibizione della giustifica di spesa.
C) Dispone che ogni genitore contribuirà, altresì, al 50% alle spese per almeno un'attività sportiva, come previsto dal Protocollo.
D) Prende atto che entro 5 giorni dalla firma del ricorso, il Signor si era impegnato a Pt_2 rimborsare alla RA la somma complessiva di € 494,60 di cui di € 178,50, pari alla metà Pt_1
di iscrizione corso chitarra 2024 e successivi pagamenti, regalo compleanno compagno di classe e spese mensa scolastica ed € 316,10 per rimborso dote famiglia e spese arretrate già rendicontate.
E) Dà atto che entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi per ottenere ogni documento necessario a richiedere l'assegno unico per il figlio e ogni altro contributo e/o rimborso erogato dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato in favore del figlio. Gli importi percepiti saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso in cui i rimborsi vengano chiesti o percepiti da uno solo dei genitori, questi si impegna a fornire la copia della richiesta, a comunicare l'avvenuto accredito e a versare all'altro il 50% dell'importo entro 15 giorni.
In particolare, il Signor entro 5 giorni dalla firma del ricorso, si era impegnato a predisporre Pt_2
la sua ISEE e i documenti necessari per la richiesta di assegno unico sulla base del reddito e per presentare la domanda della Dote Famiglia (scadenza 31.12.2024). Per quanto attiene alla domanda di assegno unico il Signor una volta predisposti i suoi documenti, comunicherà al Patronato, Pt_2
a cui si è rivolto, anche il numero di protocollo dell'Isee presentata dalla RA (Inps-isee- Pt_1
2024-04603029d-00 presentata il 31.01.2024). Le parti si sono impegnate a rinnovare la dichiarazione
ISEE ogni anno.
F) Prende atto che il Signor si è impegnato a tenere presso di sé il cane, denominato AR, Pt_2
Pastore Scozzese, a lui intestato ed acquistato durante la convivenza per il figlio, e che la RA si è impegnata a contribuire al pagamento del 100% delle spese alimentari concordate e Pt_1
documentate e il 60% di quelle veterinarie, purché tutte previamente concordate e documentate.
Qualora il Signor rascorra le sue ferie estive con pernottamenti fuori casa, la RA Pt_2 Pt_1 terrà presso di sé il cane AR per 7 giorni consecutivi all'anno. Tale periodo verrà comunicato dal
Signor alla RA con un preavviso di almeno 30 giorni e, se nel periodo indicato, Pt_2 Pt_1 la RA fosse impossibilitata, il cane verrà alloggiato in struttura idonea di sua scelta Pt_1
ovvero presso persona di sua fiducia e le spese rimarranno a suo carico.
G) Dà atto che i genitori si sono concessi reciprocamente l'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore.
H) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini