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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.211/2022
R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Pierlucio AP, Massimo Gabrieli Tommasi e Francesca
AP
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Margherita Casagli e Maria
ER PE
- Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 7/1/2022 il ricorrente in epigrafe – premesso di essere stato riconosciuto con Sentenza n.418/2021 emessa dal Giudice del Lavoro di
Lecce in data 2/2/2021 come avente diritto ad Assegno Ordinario di Invalidità con decorrenza Aprile 2017- espone che l' con provvedimento del CP_1
4/11/2021 ha liquidato l'Assegno e ha calcolato i ratei arretrati spettanti per il periodo da Giugno 2017 a Febbraio 2020 nell'importo di € 21.439,13 e lamenta che, tuttavia, l' ha corrisposto soltanto € 16.508,13 e ha operato CP_2 una trattenuta pari ad € 4.931,00 a titolo di imposta IRPEF sugli arretrati.
Parte ricorrente sostiene la illegittimità della quantificazione della imposta IRPEF sui ratei di pensione arretrati da assoggettare a tassazione separata perché, a suo avviso, l' non ha tenuto conto delle detrazioni per lavoro dipendente CP_2 spettanti al pensionato e non fruite nello stesso periodo, richiamandosi all'art.21, quarto comma, TUIR secondo cui l'imposta dovuta sui ratei arretrati soggetti a tassazione separata deve essere determinata al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente non fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono, e sostiene, altresì, la automaticità della applicazione delle detrazioni e lamenta di essere stato discriminato attraverso le trattenute operate sui ratei arretrati rispetto ai pensionati che hanno ricevuto la prestazione per tempo e non sotto forma di arretrati.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrente chiede testualmente :
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””””””””””””””” che il GDL di Lecce, ai sensi della legge n.533 del 1973,
1) condanni l' alla restituzione della somma di € 4.931,00, oltre CP_1 interessi/rivalutazione dal 1.06.2017 sino all'effettivo pagamento, trattandosi di somme dovute in virtù di sentenza dell'AGO in giudicato;
2) Condanni, altresì, l' al pagamento dei compensi di lite, con distrazione in CP_2 favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria difensiva nella quale eccepisce in CP_1 via preliminare difetto di giurisdizione del Giudice adito e chiede nel merito la reiezione del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e richiamandosi all'art.17 DPR 917/1986.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va osservato che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia tra sostituto e sostituito (arg. ex Cassazione, SU 16833/2017, tra le tante), sicché va respinta la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
Nel merito, giova riportare il contenuto dell'art. 17 del TUIR n. 917/1986, il quale espressamente prevede: "
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)" (l'art. 49 stabilisce che
2 costituiscono reddito da lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati).
Il successivo art. 21, recante "Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente" dispone che: "
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (ndr. vedi ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)
l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi ora art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)".
Ai sensi delle norme sopra richiamate, in particolare ai sensi dell'art.17, gli arretrati di Assegno Ordinario di Invalidità corrisposti al ricorrente devono essere soggetti a tassazione separata.
L' aliquota IRPEF da applicare viene determinata a seguito dell'applicazione sul reddito del biennio precedente delle deduzioni previste per carichi di famiglia e delle deduzioni per assicurare la progressività dell' imposizione (c.d. no tax area); in altre parole le deduzioni servono a determinare una riduzione del reddito imponibile su cui applicare l' aliquota.
Ne consegue che l'aliquota del 23 % applicata dall' sugli emolumenti CP_2 arretrati corrisposti costituisce l' aliquota più bassa.
Precisato che l'aliquota da applicare è quella del 23% e che sulla base di tale aliquota si calcola l'imposta separata, l'art. 21 quarto comma, TUIR prevede poi che l' imposta calcolata venga ridotta in misura pari alle detrazioni di cui
3 all'art.13, primo e secondo comma, TUIR e di cui all'art.14 TUIR nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono.
Risultando verificata tale condizione lo stesso art.21, quarto comma, prevede che
i soggetti aventi diritto agli arretrati sono tenuti a dichiarare al soggetto che li corrisponde, ai fini dell' utilizzo delle detrazioni residue, l'ammontare delle detrazioni stesse fruite in relazione a ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Orbene, dalla documentazione allegata alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 5/5/2025 (Allegato n.8) risulta che nella domanda di Pensione di
Vecchiaia ricevuta da in data 22/5/2020 l'istante alla voce DETRAZIONI CP_1 aveva dichiarato “di avere diritto alla detrazione di imposta a decorrere dal
01/01/2020 Per redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione”.
Non risulta invece prodotta da parte ricorrente la domanda di conferma dell'Assegno Ordinario di Invalidità.
Occorre a questo punto rilevare che in relazione al periodo dal Giugno 2017 a
Febbraio 2020, periodo per il quale sono stati corrisposti i ratei di Assegno
Ordinario di Invalidità, dagli atti di causa risulta che nel suddetto periodo il ricorrente percepiva sia l'Assegno IO, sia la pensione di invalidità civile.
Infatti, nel Certificato di pensione emesso da in data 30/9/2021, allegato CP_1 al ricorso, si legge che è divenuto titolare della pensione VO da Parte_1
Marzo 2020 e di pensione di inabilità civile/assegno sociale da Luglio 2011, sicchè egli, al momento della erogazione dell'Assegno di Ordinario di Invalidità, fruiva anche di prestazione di invalidità civile, prestazione erogata anche essa da . CP_1
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto comunicare ad , ai sensi CP_1 dell'art.21, quarto comma, TUIR, le detrazioni fruite o meno nel periodo 2017 –
2020.
Tuttavia, si deve rilevare che nel Modello TE08 del 15/6/2021, allegato alla costituzione in giudizio dell'Avvocato Francesca AP depositata in data
10/2/2023 e con il quale sono stati liquidati dall' i ratei arretrati CP_1 dell'Assegno Ordinario di invalidità, nel paragrafo intitolato “imponibilità fiscale”
l' ha annotato che “l' assegno è fiscalmente imponibile e per la CP_1 determinazione dell' imposta netta dovuta si è tenuto conto: - delle detrazioni per redditi da pensione”.
Da tale annotazione si desume che l' fosse a conoscenza della sussistenza CP_1 in capo al ricorrente delle condizioni previste per beneficiare delle detrazioni per i redditi da pensione.
Infine, si deve rilevare che parte ricorrente nella citata costituzione dell'Avvocato
Francesca AP depositata il 10/2/2023 ha anche elaborato il calcolo delle
4 detrazioni spettanti sull'importo annuale della pensione percepito nel 2017, nel
2018, nel 2019 e 2020, calcolo da cui risulta che l'imposta dovuta è pari a zero.
Ne consegue che, stando a quanto emerso dagli atti di causa, si deve ritenere che l'importo dei ratei arretrati da erogare (Euro € 21.439,13) non doveva essere assoggettato a trattenute fiscali nella misura applicata da . CP_1
Alla luce delle considerazioni suesposte, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati soggetti a tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R., le quali - in assenza di contestazioni sulla quantificazione operata da parte ricorrente- vanno rimborsate nella misura richiesta.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, l' va condannato a CP_1 pagare al ricorrente l'importo di € 4.931,00, oltre accessori come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'importo di € 4.931,00, oltre accessori come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo, a titolo di rimborso di trattenute IRPEF a suo tempo operate sull'Assegno Ordinario di Invalidità.
Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.400,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 7/11/2025 – 6/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Mari I. Gustapane
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