Articolo 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
Articolo 1Articolo 3
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5 agosto 2009
Art. 2. (Societa' di consulenza finanziaria) 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
"Art. 18-ter. - (Societa' di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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