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5 agosto 2009
5 agosto 2009
Art. 2. (Societa' di consulenza finanziaria) 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
"Art. 18-ter. - (Societa' di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".
"Art. 18-ter. - (Societa' di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".
Commentari • 2
- 1. Silenzio inadempimento della P.A.: responsabilità, poteri sostitutivi e comunicazione alla Corte dei Conti. La circolare n. 5Di Daniela Di Paola · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 4 agosto 2012 · 0.79058903
di Daniela Di Paola. E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio la Circolare n. 4 del Ministro della Funzione Pubblica, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione delle norme della L. n. 241/1990, introdotte o novellate dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012. Si tratta dell'art. 2, c. 8, che prevede la trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze passate in giudicato di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione, del c. 9, che individua le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento conclusivo o …
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Giurisprudenza • 110
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 30/03/2010, n. 5043Provvedimento: […] Considerato, quanto al termine per la riassunzione del giudizio, che esso risulta stabilito ex lege , giusta la previsione contenuta nell'art. 2 della precitata legge n. 69/2009. […] Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III- bis , pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario per la celebrazione del giudizio, da riassumersi nel termine previsto dall'art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
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