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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1317/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a precetto
PROMOSSA DA
(p.iva e c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., (c.f.: ) e Parte_2 C.F._1
(c.f.: ), rappresentati e Parte_3 C.F._2 difesi dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
Controparte_1 in persona del
[...] legare rapp.te p.t., (c.f. e part. Iva ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Prof. Giuseppe Fauceglia ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO iscritta presso l'elenco delle società veicolo Controparte_2 di cartolarizzazione tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del
Provvedimento del 7 giugno 2017 al n. 35867.1, in persona del legale
Pag. 1 rappresentante pro tempore, società con unico socio, con sede legale in
Via San Prospero n. 4 - 20121 AN, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di AN , e per P.IVA_3 essa la procuratrice speciale con sede legale in Roma, Via CP_3
Barberini n. 47, iscritta al Registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio e P.IVA_4
Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata come in atti
interventore volontario
NONCHE' CONTRO in persona del Vice-Presidente del Consiglio Controparte_4 di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, (C.F. e P.IVA
), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi ed P.IVA_5 elettivamente domiciliata come in atti
interventore volontario
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificato dalla opposta in data 28 settembre 2020 per complessivi Controparte_1
€.50.459,62, gli opponenti, nelle rispettive qualità di obbligato cambiario e avallanti, invocavano la nullità del precetto poiché sottoscritto dal procuratore in assenza di valida procura ad litem, l'inesigibilità del credito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 56, co. 2 d.l. 18/2020, conv. in legge, secondo cui la scadenza dei prestiti, di qualsiasi natura, delle piccole e medie imprese sarebbe stata prorogata fino al 30.9.2020, la nullità del contratto di sconto finanziario.
Alla luce di tanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“In via principale accogliere la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare inesistente, nullo ed inefficace l'opposto atto di precetto per invalidità della procura alle liti;
Pag. 2 in via gradata: dichiarare la inesigibilità del credito azionato per violazione del disposto di cui all'art. 56 comma 2, del DL 18/2020, convertito con legge 27/2020; in via ancora più gradata: dichiarare la invalidità e/o nullità del contratto di sconto finanziario intestato alla opponente dall.
1.1.2019 al
31.12.2019 in virtù del quale risultano rilasciate le cambiali azionate nel qui opposto atto di precetto per violazione del principio di correttezza e buona fede e per simulazione assoluta dello stesso”.
Si costituiva in giudizio la opposta banca che contestava i motivi di opposizione evidenziando la validità della procura alle liti, l'esigibilità delle somme portate dalle cambiali, l'insussistenza dell'eccepita nullità del contratto di sconto finanziario non essendo presente alcun contratto a sostegno della doglianza. Inoltre, in via preliminare, la tardività dell'opposizione essendo stato l'atto di precetto notificato in data 28 settembre 2020 a fronte della notifica dell'atto di citazione in opposizione avvenuta in data 19 ottobre 2020, quindi oltre il termine di giorni venti codicisticamente previsto.
Il giudice non sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli opposti e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Non ritenendo sussistenti i presupposti per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parre opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more interveniva, ex art. 111 c.p.c. in giudizio Controparte_2 quale cessionaria dei crediti della opposta Banca e si riportava a tutte le difese avanzate da quest'ultima e ne chiedeva l'estromissione.
Successivamente interveniva, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_4 cessionaria di e si riportava a tutte le difese avanzate Controparte_2 dalla banca opposta e dalla precedente cessionaria.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che qui si abbiano per integralmente riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 In via preliminare, ad onta della necessità o meno nel caso di specie dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, occorre evidenziare la tardività della eccezione avanzata da parte opponente.
Invero, qualora la mediazione fosse stata obbligatoria, l'improcedibilità non è stata eccepita da parte opponente entro la prima udienza, né la questione di procedibilità è stata sollevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza. In detti casi, per costante giurisprudenza di legittimità, ogni eventuale ulteriore doglianza rispetto alla questione è da considerare tardiva.
Sempre in via preliminare va evidenziato che “La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art.
111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (ex plurimis,
Cass., 23 ottobre 2014, n. 22503). Ne deriva che le cessionarie CP_2
e devono ritenersi nel presente giudizio alla
[...] Controparte_4 stregua di interventori volontari e senza che possa dichiararsi l'estromissione del giudizio della opposta banca cedente.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione avanzata dalla banca opposta. In particolare, il giorno naturale di scadenza del termine di giorni venti a far epoca dal 28 settembre 2020, risultava essere quello del 18 ottobre 2020 cadente di domenica e, quindi, prorogato ex lege al giorno successivo ovvero al 19 ottobre 2020. Ne deriva che l'opposizione risulta tempestiva.
Pag. 4 Ulteriormente in via preliminare, va osservato che la doglianza di invalidità della procura alle liti risulta infondata. In particolare, l'atto di precetto costituisce atto stragiudiziale, per cui l'eventuale assenza della procura alle liti non costituisce vizio, salvo che, nella (successiva) fase di opposizione il difensore documenti, come nel caso di specie (cfr. fascicolo di parte opposta), l'intervenuto rilascio del mandato (ex multis, Cass., 24/5/2012, n. 8213; Cass., 23/2/2006, n. 3998).
Nel merito, quanto alla eccepita inesigibilità del credito, il richiamo all'art. 56 d.l. 18/2020 non risulta applicabile. Invero, la pretesa creditoria trova origine nei titoli cambiari. Gli stessi non sono ricollegabili ad operazioni oggetto di sospensione, ovvero al dettato dell'art. 56, c. 6, come richiamato da parte opponente.
In particolare, nell'art. 56 del d.l. 18/2020, nel testo in vigore dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero nel testo precedente le modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, non si rinviene alcun collegamento tra i titoli azionati e le ipotesi di cui al comma 2 lettere a, b, c dell'art. 56 sopra richiamato. Infatti, il testo nel periodo vigente dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 così recita:
“1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:[290]
a ) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte
Pag. 5 di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;[291] b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
[294] c) per i mutui
e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale[291] [295].[296]
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.[292]
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
Pag. 6
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce: a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);[294] b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b); c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c)[294]. Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.[292] [289]
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 %
Pag. 7 dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.[292]
8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia
è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 gennaio 2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.[288]
[297]
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.[292]
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla
Pag. 8 corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.[292] [298] 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”.
Quanto all'invocata nullità del contratto di sconto presuntivamente in essere tra le parti, al di là della necessità o meno della sussistenza dei presupposti per ordinarne alla banca opposta l'esibizione, occorre evidenziare che non se ne può intravedere l'esistenza o, quanto meno,
l'applicazione.
In particolare, l'art. 1858 c.c. definisce lo sconto come il contratto con il quale la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell'interesse. Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso.
Ne deriva la necessità che lo sconto riguardi titoli di terzi e non dello stesso cliente. Invero, in presenza di un contratto di sconto c'è un solo credito della banca, il credito verso il ceduto. Soltanto qualora questi non adempia ed il titolo ritorni insoluto, la banca diventa creditrice del cliente.
Inoltre, come previsto dal dettato dell'art. 1859 c.c, lo sconto di cambiali avviene mediante girata e tanto presuppone che non possa essere oggetto di sconto una cambiale direttamente emessa dal cliente.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza tra parte opponente e la Banca opposta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della
Pag. 9 domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (viene esclusa la fase istruttoria) nonché con la riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Sussistono, inoltre, idonee ragioni per compensare le spese di lite tra parte opponente e le parti intervenute volontariamente, atteso che le stesse si sono esclusivamente riportate alle difese della già costituita banca opposta, oltre che per non essere l'intervento in causa stato determinato da comportamento processuale dell'opponente (ex multis, Cass., 19/6/2019,
n. 16433).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1317/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, a pagare in favore della Banca opposta le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e le parti intervenute volontariamente.
Così deciso in Lagonegro 15 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1317/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a precetto
PROMOSSA DA
(p.iva e c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., (c.f.: ) e Parte_2 C.F._1
(c.f.: ), rappresentati e Parte_3 C.F._2 difesi dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
Controparte_1 in persona del
[...] legare rapp.te p.t., (c.f. e part. Iva ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Prof. Giuseppe Fauceglia ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO iscritta presso l'elenco delle società veicolo Controparte_2 di cartolarizzazione tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del
Provvedimento del 7 giugno 2017 al n. 35867.1, in persona del legale
Pag. 1 rappresentante pro tempore, società con unico socio, con sede legale in
Via San Prospero n. 4 - 20121 AN, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di AN , e per P.IVA_3 essa la procuratrice speciale con sede legale in Roma, Via CP_3
Barberini n. 47, iscritta al Registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio e P.IVA_4
Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata come in atti
interventore volontario
NONCHE' CONTRO in persona del Vice-Presidente del Consiglio Controparte_4 di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, (C.F. e P.IVA
), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi ed P.IVA_5 elettivamente domiciliata come in atti
interventore volontario
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificato dalla opposta in data 28 settembre 2020 per complessivi Controparte_1
€.50.459,62, gli opponenti, nelle rispettive qualità di obbligato cambiario e avallanti, invocavano la nullità del precetto poiché sottoscritto dal procuratore in assenza di valida procura ad litem, l'inesigibilità del credito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 56, co. 2 d.l. 18/2020, conv. in legge, secondo cui la scadenza dei prestiti, di qualsiasi natura, delle piccole e medie imprese sarebbe stata prorogata fino al 30.9.2020, la nullità del contratto di sconto finanziario.
Alla luce di tanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“In via principale accogliere la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare inesistente, nullo ed inefficace l'opposto atto di precetto per invalidità della procura alle liti;
Pag. 2 in via gradata: dichiarare la inesigibilità del credito azionato per violazione del disposto di cui all'art. 56 comma 2, del DL 18/2020, convertito con legge 27/2020; in via ancora più gradata: dichiarare la invalidità e/o nullità del contratto di sconto finanziario intestato alla opponente dall.
1.1.2019 al
31.12.2019 in virtù del quale risultano rilasciate le cambiali azionate nel qui opposto atto di precetto per violazione del principio di correttezza e buona fede e per simulazione assoluta dello stesso”.
Si costituiva in giudizio la opposta banca che contestava i motivi di opposizione evidenziando la validità della procura alle liti, l'esigibilità delle somme portate dalle cambiali, l'insussistenza dell'eccepita nullità del contratto di sconto finanziario non essendo presente alcun contratto a sostegno della doglianza. Inoltre, in via preliminare, la tardività dell'opposizione essendo stato l'atto di precetto notificato in data 28 settembre 2020 a fronte della notifica dell'atto di citazione in opposizione avvenuta in data 19 ottobre 2020, quindi oltre il termine di giorni venti codicisticamente previsto.
Il giudice non sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli opposti e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Non ritenendo sussistenti i presupposti per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parre opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more interveniva, ex art. 111 c.p.c. in giudizio Controparte_2 quale cessionaria dei crediti della opposta Banca e si riportava a tutte le difese avanzate da quest'ultima e ne chiedeva l'estromissione.
Successivamente interveniva, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_4 cessionaria di e si riportava a tutte le difese avanzate Controparte_2 dalla banca opposta e dalla precedente cessionaria.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che qui si abbiano per integralmente riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 In via preliminare, ad onta della necessità o meno nel caso di specie dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, occorre evidenziare la tardività della eccezione avanzata da parte opponente.
Invero, qualora la mediazione fosse stata obbligatoria, l'improcedibilità non è stata eccepita da parte opponente entro la prima udienza, né la questione di procedibilità è stata sollevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza. In detti casi, per costante giurisprudenza di legittimità, ogni eventuale ulteriore doglianza rispetto alla questione è da considerare tardiva.
Sempre in via preliminare va evidenziato che “La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art.
111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (ex plurimis,
Cass., 23 ottobre 2014, n. 22503). Ne deriva che le cessionarie CP_2
e devono ritenersi nel presente giudizio alla
[...] Controparte_4 stregua di interventori volontari e senza che possa dichiararsi l'estromissione del giudizio della opposta banca cedente.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione avanzata dalla banca opposta. In particolare, il giorno naturale di scadenza del termine di giorni venti a far epoca dal 28 settembre 2020, risultava essere quello del 18 ottobre 2020 cadente di domenica e, quindi, prorogato ex lege al giorno successivo ovvero al 19 ottobre 2020. Ne deriva che l'opposizione risulta tempestiva.
Pag. 4 Ulteriormente in via preliminare, va osservato che la doglianza di invalidità della procura alle liti risulta infondata. In particolare, l'atto di precetto costituisce atto stragiudiziale, per cui l'eventuale assenza della procura alle liti non costituisce vizio, salvo che, nella (successiva) fase di opposizione il difensore documenti, come nel caso di specie (cfr. fascicolo di parte opposta), l'intervenuto rilascio del mandato (ex multis, Cass., 24/5/2012, n. 8213; Cass., 23/2/2006, n. 3998).
Nel merito, quanto alla eccepita inesigibilità del credito, il richiamo all'art. 56 d.l. 18/2020 non risulta applicabile. Invero, la pretesa creditoria trova origine nei titoli cambiari. Gli stessi non sono ricollegabili ad operazioni oggetto di sospensione, ovvero al dettato dell'art. 56, c. 6, come richiamato da parte opponente.
In particolare, nell'art. 56 del d.l. 18/2020, nel testo in vigore dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero nel testo precedente le modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, non si rinviene alcun collegamento tra i titoli azionati e le ipotesi di cui al comma 2 lettere a, b, c dell'art. 56 sopra richiamato. Infatti, il testo nel periodo vigente dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 così recita:
“1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:[290]
a ) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte
Pag. 5 di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;[291] b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
[294] c) per i mutui
e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale[291] [295].[296]
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.[292]
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
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6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce: a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);[294] b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b); c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c)[294]. Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.[292] [289]
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 %
Pag. 7 dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.[292]
8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia
è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 gennaio 2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.[288]
[297]
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.[292]
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla
Pag. 8 corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.[292] [298] 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”.
Quanto all'invocata nullità del contratto di sconto presuntivamente in essere tra le parti, al di là della necessità o meno della sussistenza dei presupposti per ordinarne alla banca opposta l'esibizione, occorre evidenziare che non se ne può intravedere l'esistenza o, quanto meno,
l'applicazione.
In particolare, l'art. 1858 c.c. definisce lo sconto come il contratto con il quale la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell'interesse. Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso.
Ne deriva la necessità che lo sconto riguardi titoli di terzi e non dello stesso cliente. Invero, in presenza di un contratto di sconto c'è un solo credito della banca, il credito verso il ceduto. Soltanto qualora questi non adempia ed il titolo ritorni insoluto, la banca diventa creditrice del cliente.
Inoltre, come previsto dal dettato dell'art. 1859 c.c, lo sconto di cambiali avviene mediante girata e tanto presuppone che non possa essere oggetto di sconto una cambiale direttamente emessa dal cliente.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza tra parte opponente e la Banca opposta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della
Pag. 9 domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (viene esclusa la fase istruttoria) nonché con la riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Sussistono, inoltre, idonee ragioni per compensare le spese di lite tra parte opponente e le parti intervenute volontariamente, atteso che le stesse si sono esclusivamente riportate alle difese della già costituita banca opposta, oltre che per non essere l'intervento in causa stato determinato da comportamento processuale dell'opponente (ex multis, Cass., 19/6/2019,
n. 16433).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1317/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, a pagare in favore della Banca opposta le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e le parti intervenute volontariamente.
Così deciso in Lagonegro 15 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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