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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 25.03.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4613/2022 R.G. sez. LAVORO/ PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. EMANUELE Parte_1
IMPROTA
OPPONENTE
E
CP_
in persona del suo legale rappresentante , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
ANNA OLIVA
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.09.2022 la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 0007784940 000 notificato dall' in data 24.08.2022 CP_1 per la somma di € 4.258,17 a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal gennaio a dicembre
2020, da versare alla Gestione commercianti.
Deduceva la parte opponente che non sussistevano i presupposti per la pretesa creditoria dell' , avendo ella cessato l'attività commerciale della ditta individuale “Acquerello di CP_1
Impagliazzo Anna Maria”, di cui era titolare, in data 31.12.2004, così come da documentazione che allegava agli atti.
Tanto premesso, la parte opponente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato,
l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.
Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, nonché CP_1
l'infondatezza della stessa, a tal fine deduceva la mancata ricezione di Flusso ComUNica di cancellazione, che l'impresa risultava ancora attiva presso la CCIA, che la cessazione della partita
Iva dell'impresa fosse avvenuta nel mese di dicembre 2004 e che la ricorrente godesse dell'assegno sociale, pertanto chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
All'odierna udienza, svolta con modalità cartolare, venivano depositate le note di trattazione scritta dalla sola parte ricorrente, in cui la stessa si riportava alle proprie difese e la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1.Preliminarmente, va dichiarata la tempestività del ricorso, avendo la parte ricorrente dimostrato di aver impugnato l'avviso di addebito nel termine previsto dalla legge ed invero lo stesso veniva notificato alla ricorrente in data 24.08.2022 ( v. esito spedizione di Poste Italiane in atti produzione ricorrente), mentre il ricorso veniva depositato il 12.09.2022, pertanto nel rispetto del termine di 40 gg. prescritto dalla norma.
2. Va premesso che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/99 - a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale
“alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/73, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 617 e
618 bis c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (cfr., Cass. ord., n. 11338/2010, Cass. n.
27019/2008).
3. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Occorre rilevare che spetta all' , che agisce per il pagamento della propria pretesa creditoria, CP_1 fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. Tuttavia, nel caso di specie l'Istituto previdenziale non ha allegato elementi probatori sufficienti a suffragare la legittimità della propria pretesa creditoria, anzi, al contrario, dalla memoria difensiva è possibile evincere elementi a favore della difesa dell'opponente, laddove l' afferma letteralmente “ Dalle verifiche è emerso quanto CP_1
segue:
• • Da la ricorrente non ha MAI presentato dichiarazioni fiscali. Parte_2
• • La P IVA in relazione alla summenzionata Impresa risulta cessata a 12/2004.
• • La ricorrente gode di ASSEGNO SOCIALE”
Ordunque dalle suddette allegazioni emergono elementi probatori che depongono a favore della tesi della parte ricorrente.
Peraltro quest'ultima, dal canto suo, ha fornito in maniera esauriente la prova della cessazione dell'attività commerciale in epoca anteriore al periodo da 01/2020 a 12/2020, a cui afferiscono i contributi pretesi, così come è dato evincere dalla visura camerale prodotta dall'opponente, dalla quale risulta che la cessazione dell'attività sia avvenuta in data 17.01.2012, mentre la partita Iva relativa alla detta impresa commerciale risulta cessata in data 31.12.2004, come si evince dall'interrogazione presso l'Agenzia delle Entrate in atti della produzione di parte ricorrente.
Reputa, dunque, questo Giudicante, alla luce della superiore documentazione, che l'opponente abbia adeguatamente provato di aver cessato l'attività in epoca anteriore al periodo cui si riferiscono i contributi pretesi e che tanto basti per concludere nel senso che non ricorrano i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' . CP_1
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. L., sentenza n. 8651 del 12 aprile 2010, secondo cui "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento, prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma....”.
Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall' (sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata CP_1 illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato.
Le spese processuali vanno liquidate, seppure opportunamente ridotte in virtù dell'assenza di una fase istruttoria, come in dispositivo, tenuto conto delle modalità di redazione del ricorso introduttivo e degli atti difensivi, è fondata la domanda di maggiorazione formulata dalla difesa di parte ricorrente ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 che dispone che “ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, notificato alla parte opponente.
2. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida CP_1
in complessivi € 2.103,00, già comprensivi della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1, bis, DM 55/2014, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante.
Così deciso in Nola addì 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
GOP dott.ssa Maria Bertha Romano
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 25.03.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4613/2022 R.G. sez. LAVORO/ PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. EMANUELE Parte_1
IMPROTA
OPPONENTE
E
CP_
in persona del suo legale rappresentante , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
ANNA OLIVA
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.09.2022 la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 0007784940 000 notificato dall' in data 24.08.2022 CP_1 per la somma di € 4.258,17 a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal gennaio a dicembre
2020, da versare alla Gestione commercianti.
Deduceva la parte opponente che non sussistevano i presupposti per la pretesa creditoria dell' , avendo ella cessato l'attività commerciale della ditta individuale “Acquerello di CP_1
Impagliazzo Anna Maria”, di cui era titolare, in data 31.12.2004, così come da documentazione che allegava agli atti.
Tanto premesso, la parte opponente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato,
l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.
Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, nonché CP_1
l'infondatezza della stessa, a tal fine deduceva la mancata ricezione di Flusso ComUNica di cancellazione, che l'impresa risultava ancora attiva presso la CCIA, che la cessazione della partita
Iva dell'impresa fosse avvenuta nel mese di dicembre 2004 e che la ricorrente godesse dell'assegno sociale, pertanto chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
All'odierna udienza, svolta con modalità cartolare, venivano depositate le note di trattazione scritta dalla sola parte ricorrente, in cui la stessa si riportava alle proprie difese e la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1.Preliminarmente, va dichiarata la tempestività del ricorso, avendo la parte ricorrente dimostrato di aver impugnato l'avviso di addebito nel termine previsto dalla legge ed invero lo stesso veniva notificato alla ricorrente in data 24.08.2022 ( v. esito spedizione di Poste Italiane in atti produzione ricorrente), mentre il ricorso veniva depositato il 12.09.2022, pertanto nel rispetto del termine di 40 gg. prescritto dalla norma.
2. Va premesso che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/99 - a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale
“alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/73, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 617 e
618 bis c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (cfr., Cass. ord., n. 11338/2010, Cass. n.
27019/2008).
3. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Occorre rilevare che spetta all' , che agisce per il pagamento della propria pretesa creditoria, CP_1 fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. Tuttavia, nel caso di specie l'Istituto previdenziale non ha allegato elementi probatori sufficienti a suffragare la legittimità della propria pretesa creditoria, anzi, al contrario, dalla memoria difensiva è possibile evincere elementi a favore della difesa dell'opponente, laddove l' afferma letteralmente “ Dalle verifiche è emerso quanto CP_1
segue:
• • Da la ricorrente non ha MAI presentato dichiarazioni fiscali. Parte_2
• • La P IVA in relazione alla summenzionata Impresa risulta cessata a 12/2004.
• • La ricorrente gode di ASSEGNO SOCIALE”
Ordunque dalle suddette allegazioni emergono elementi probatori che depongono a favore della tesi della parte ricorrente.
Peraltro quest'ultima, dal canto suo, ha fornito in maniera esauriente la prova della cessazione dell'attività commerciale in epoca anteriore al periodo da 01/2020 a 12/2020, a cui afferiscono i contributi pretesi, così come è dato evincere dalla visura camerale prodotta dall'opponente, dalla quale risulta che la cessazione dell'attività sia avvenuta in data 17.01.2012, mentre la partita Iva relativa alla detta impresa commerciale risulta cessata in data 31.12.2004, come si evince dall'interrogazione presso l'Agenzia delle Entrate in atti della produzione di parte ricorrente.
Reputa, dunque, questo Giudicante, alla luce della superiore documentazione, che l'opponente abbia adeguatamente provato di aver cessato l'attività in epoca anteriore al periodo cui si riferiscono i contributi pretesi e che tanto basti per concludere nel senso che non ricorrano i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' . CP_1
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. L., sentenza n. 8651 del 12 aprile 2010, secondo cui "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento, prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma....”.
Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall' (sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata CP_1 illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato.
Le spese processuali vanno liquidate, seppure opportunamente ridotte in virtù dell'assenza di una fase istruttoria, come in dispositivo, tenuto conto delle modalità di redazione del ricorso introduttivo e degli atti difensivi, è fondata la domanda di maggiorazione formulata dalla difesa di parte ricorrente ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 che dispone che “ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, notificato alla parte opponente.
2. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida CP_1
in complessivi € 2.103,00, già comprensivi della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1, bis, DM 55/2014, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante.
Così deciso in Nola addì 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
GOP dott.ssa Maria Bertha Romano