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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2257/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 14 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Vincenzo Cellamare)
PARTE APPELLANTE
E CP_1
(Avv. Sibilla D'Amico)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Giovanni Paolo Bertolini)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2794/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2794/19 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato e , in CP_1 Controparte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento delle somme di € 2.450,00, a titolo di spese anticipate, e di € 20.840,00, oltre Iva, quale saldo del corrispettivo per le prestazioni rese nella gestione dell'imbarcazione Vismara V80, denominata “Luce Guida”, durante la stagione velica 2012/2013, e ha condannato i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “In via principale: riformare integralmente sentenza 2924/2019 emessa in data 07.02/2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Roma nella persona del GOT LV RA ad esito del procedimento, recante RG 77682/13, promosso avanti al Tribunale di Roma dal IG
contro il sig. e la IG.ra e notificata CP_1 Controparte_2 Parte_1
a mezzo pec in data 19.02.2019, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e per effetto: - rigettare integralmente le domande svolte dal IG. in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse in atti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IG.ra al e, per Pt_1 Pt_1
l'effetto, rigettare ogni domanda svolta dal IG. a danno della IG.ra CP_1
al , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di Pt_1 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio;
- accertare e dichiarare che la IG.ra al non Pt_1 Pt_1
è parte di nessun accordo oggetto della presente vertenza, per tutte le ragioni espresse in atti, e, per l'effetto, rigettare ogni domanda svolta IG. a danno della CP_1
IG.ra al , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di Pt_1 Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla appellante in relazione alla somma pretesa dal sig. e in CP_1
ogni caso tenere manlevata e indenne la IG.ra da qualsivoglia Parte_1
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultima ad esito del presente giudizio, comprese le spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio, - in via di subordine si chiede che questa Ill.ma Corte di Appello riformi la sentenza impugnata qualificando il rapporto di diritto di lavoro nautico subordinato e per effetto accertare maturate le decadenze della domanda attorea ex art.6 L. 604/1966; in via di ulteriore subordine, laddove il rapporto fosse qualificato di opera professionale, si chiede che questa Ill.ma Corte id Appello riformi la sentenza impugnata accertando dichiarando il recesso intervenuto tra il sig. e il sig. per giusta causa CP_1 CP_2
in ogni caso di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla appellante in relazione alla residua pretesa dal sig. e in ogni caso tenere manlevata e indenne CP_1
da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse Pt_2 Parte_1
derivare a quest'ultima ad esito del presente giudizio, comprese le spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio. - Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, ovvero in forza delle norme di legge che verranno ritenute applicabili al caso concreto: - in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. dell'impugnazione formulata dalla IG.ra , in quanto fondata su Pt_1
elementi probatori e fattuali inconferenti con i fatti di causa e comunque non avente alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
- in via preliminare rigettare
l'istanza di sospensione della sentenza n 2794/2019 formulata dalla IG.ra Pt_1
in quanto non sussistono i requisiti richiesti per legge- nel merito rigettare l'atto di appello proposto dalla IG.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2794/2019, pubblicata il 7.02.2019, dal
Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa RA;
- inoltre, ai sensi dell'art 88
c.p.c. e art. 50 codice deontologico, accertare e dichiarare il comportamento di malafede processuale tenuto da controparte e, pertanto, informare il Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato, di tali comportamenti scorretti, il quale, verificata la sussistenza della trasgressione alle regole della deontologia professionale, applicherà le relative sanzioni disciplinari. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. “.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha concluso come segue: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, In via preliminare: sospendere l'esecutività della sentenza
2924/2019 emessa in data 07.02.2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Roma nella persona del GOT LV RA ad esito del procedimento, recante RG
77682/13, promosso avanti al Tribunale di Roma dal IG. contro il sig. CP_1
e la IG.ra e notificata a mezzo pec in data Controparte_2 Parte_1
19.02.2019, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto. In via principale: riformare integralmente sentenza 2924/2019 emessa in data 07.02/2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Roma nella persona del GOT LV RA ad esito del procedimento, recante RG 77682/13, promosso avanti al Tribunale di Roma dal IG
contro il sig. e la IG.ra e notificata CP_1 Controparte_2 Parte_1
a mezzo pec in data 19.02.2019, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e per effetto rigettare integralmente le domande svolte dal IG. in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse in atti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata: si chiede che questa Ill.ma Corte di Appello riformi la sentenza impugnata qualificando il rapporto di diritto di lavoro nautico subordinato e per e per effetto accertare e dichiarare maturate le decadenze della domanda attorea ex art.6 L.
604/1966 Con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso forfettario del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 14 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata in primo grado da CP_1
che ha agito nei confronti di e di per ottenere
[...] Controparte_2 Parte_1
il pagamento del compenso per le prestazioni rese in relazione alla gestione dell'imbarcazione da diporto V80 denominata “Luce Guida”. CP_3
Il Tribunale ha recepito la qualificazione del rapporto nei termini indicati dall'attore e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 20.840,00, oltre Iva, quale saldo del corrispettivo pattuito, oltre a € 2.450,00 a titolo di spese anticipate.
Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da , in quanto tardivamente depositata in data 19 settembre Controparte_2
2019, a fronte dell'udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di appello alla data del 15 luglio 2029 e, poi, differita dal Presidente ai sensi dell'art. 168 comma 5
c.p.c. al 20 settembre 2019. Ne consegue che risultano passate in giudicato le statuizioni in virtù delle quali il Tribunale ha accertato che tra e è intercorso un CP_1 Controparte_2
contratto di prestazione d'opera relativo alla gestione della citata imbarcazione e ha condannato il convenuto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, nonché al rimborso delle spese vive sostenute.
Passando all'esame dell'appello principale proposto da , deve Parte_1
essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa di in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei CP_1
requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
La prima censura, con la quale assume - reiterando Parte_1
l'impostazione difensiva sostenuta in primo grado - di non avere concluso alcun accordo con in relazione alla gestione della barca, della quale era CP_1
utilizzatrice in virtù di un contratto di locazione finanziaria stipulato con la Ubi Leasing
s.p.a., va condivisa.
Invero, dagli atti depositati emergono le seguenti circostanze di fatto: le trattative relative alla prestazione d'opera prendono le mosse dalla missiva (priva di data) con la quale l'originario attore ha contattato il solo per assumere il comando CP_2
dell'imbarcazione “Luce Guida”, aderendo al “programma di gestione, trasferimenti, crociere, manutenzioni e eventuali regate in calendario che la Tua imbarcazione intenderà effettuare per la stagione 2012” e proponendo, quale migliore offerta, il compenso di € 30.500,00, oltre Iva;
la proposta è stata accettata dal che, come CP_2
indicato nell'atto di citazione, in data 2 maggio 2012 ha consegnato formalmente l'imbarcazione al presso il Cantiere di Viareggio;
sono seguiti i CP_1 CP_3
versamenti dei primi due acconti del compenso pattuito, effettuati - sempre dal
- tramite la società “ASQ8 EC CO” nella misura di € 2.080,00 ciascuno;
il CP_2
30 luglio 2012 (secondo quanto prospettato nell'atto di citazione) il ha CP_2 comunicato al l'interruzione del rapporto di gestione del mezzo nautico, CP_1
assumendo che la società ASQ8 non era più disponibile ad erogare i finanziamenti.
Ora al di là dei rapporti non del tutto chiari tra il e la “ASQ8 EC CO” CP_2
(comunque non rilevanti nella presente sede attesa l'estraneità dell'appellante alla relativa compagine), l'unico riferimento alla partecipazione di Parte_3
all'accordo intercorso con il è rappresentato dalla mail in data 16 febbraio 2012 CP_1
con la quale il Capuano ha confermato al Cantiere che “ è autorizzato CP_3 CP_1
a prendere qualsiasi decisione ed è munito della più ampia fiducia e delega per parte nostra,,, io sono in Quait e è impegnata per altre cose”. Pt_1
Detta comunicazione, che costituisce proprio l'unico elemento sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto che l'appellante avesse assunto la veste di committente, appare del tutto insufficiente a suffragare il coinvolgimento della nella vicenda Pt_1
negoziale, così da farne discendere l'assunzione dei relativi impegni;
dall'esame degli atti e dalle comunicazioni intercorse tra il e il sembra piuttosto che CP_1 CP_2
quest'ultimo, il quale all'epoca dei fatti aveva evidentemente la disponibilità materiale e di fatto della barca (tanto da poterla consegnare all'attore), abbia condotto le trattative, preso accordi con il e versato i primi acconti, lasciando intendere che CP_1
la ne fosse al corrente. Pt_1
Lo stesso nel corso dell'interrogatorio formale reso nel corso del giudizio CP_1
di primo grado ha confermato di non avere intrattenuto rapporti con la convenuta e ha aggiunto “non ho mai visto la IG.ra che vedo oggi per la prima volta”. Pt_1
Inoltre, in difetto di qualsiasi riscontro in merito alla sussistenza di poteri rappresentativi conferiti dall'appellante al gli impegni dallo stesso assunti CP_2
non sono opponibili all'utilizzatrice, che non lo aveva autorizzato ad agire in suo nome.
La circostanza che con contratto stipulato in data 28 maggio 2013 la Pt_1
abbia concesso in locazione l'imbarcazione oggetto di causa al attesta la CP_2
formalizzazione della disponibilità del bene in capo al predetto, attraverso l'attribuzione di una veste giuridica al potere di fatto di cui il convenuto godeva pacificamente già in data precedente;
ciò non toglie che nel periodo in contestazione il abbia agito in nome e per conto dell'utilizzatrice senza che gli fosse stato CP_2
conferito alcun potere al riguardo.
Ad ulteriore conferma della natura dei rapporti interni tra l'appellante e il
è intervenuta tra le medesime parti la sentenza definitiva n. 21/18 emessa dal CP_2
Tribunale di Genova che, sia pure in relazione ad altra vicenda contrattuale, ha accertato che il gestiva “personalmente e direttamente i rapporti CP_2
commerciali” relativi all'imbarcazione e ha escluso ogni responsabilità della Pt_1
in ordine agli impegni negoziali assunti in sua vece.
In ragione dell'estraneità dell'originaria convenuta alla prestazione d'opera oggetto di causa, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da nei confronti di deve essere CP_1 Parte_1
respinta, mentre restano ferme le statuizioni rese nei confronti del attesa la CP_2
dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale.
Risultano, per l'effetto, assorbite tutte le ulteriori censure svolte dall'appellante in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della prima.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'originario attore nei confronti di e si liquidano come da dispositivo nella misura Parte_1
tabellare compresa tra i valori minimi e i medi, in considerazione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Non appaiono ricorrere i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dagli appellati, atteso che le condotte processuali assunte nel corso del presente giudizio appaiono la manifestazione del legittimo diritto di difesa;
del pari, non sussistono le violazioni deontologiche prospettate dalla difesa del non CP_1 potendosi ritenere che la produzione di documenti (a suo avviso) inconferenti sia espressione di un comportamento sleale.
Le spese del presente grado possono essere compensate tra e Controparte_2
attese la marginalità della posizione processuale assunta dal primo CP_1
nell'ambito del procedimento di gravame e l'inammissibilità dell'appello incidentale, peraltro, neppure eccepita dal secondo, ma rilevata d'ufficio.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 2794/19 emessa dal
Tribunale di Roma, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti Al CP_1 Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3) condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio CP_1
in favore di che liquida per il primo in complessivi € Parte_1
3.500,00 e per il secondo in complessivi € 3.300,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%;
4) compensa le spese del grado tra e Controparte_2 CP_1
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2257/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 14 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Vincenzo Cellamare)
PARTE APPELLANTE
E CP_1
(Avv. Sibilla D'Amico)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Giovanni Paolo Bertolini)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2794/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2794/19 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato e , in CP_1 Controparte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento delle somme di € 2.450,00, a titolo di spese anticipate, e di € 20.840,00, oltre Iva, quale saldo del corrispettivo per le prestazioni rese nella gestione dell'imbarcazione Vismara V80, denominata “Luce Guida”, durante la stagione velica 2012/2013, e ha condannato i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “In via principale: riformare integralmente sentenza 2924/2019 emessa in data 07.02/2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Roma nella persona del GOT LV RA ad esito del procedimento, recante RG 77682/13, promosso avanti al Tribunale di Roma dal IG
contro il sig. e la IG.ra e notificata CP_1 Controparte_2 Parte_1
a mezzo pec in data 19.02.2019, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e per effetto: - rigettare integralmente le domande svolte dal IG. in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse in atti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IG.ra al e, per Pt_1 Pt_1
l'effetto, rigettare ogni domanda svolta dal IG. a danno della IG.ra CP_1
al , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di Pt_1 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio;
- accertare e dichiarare che la IG.ra al non Pt_1 Pt_1
è parte di nessun accordo oggetto della presente vertenza, per tutte le ragioni espresse in atti, e, per l'effetto, rigettare ogni domanda svolta IG. a danno della CP_1
IG.ra al , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di Pt_1 Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla appellante in relazione alla somma pretesa dal sig. e in CP_1
ogni caso tenere manlevata e indenne la IG.ra da qualsivoglia Parte_1
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultima ad esito del presente giudizio, comprese le spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio, - in via di subordine si chiede che questa Ill.ma Corte di Appello riformi la sentenza impugnata qualificando il rapporto di diritto di lavoro nautico subordinato e per effetto accertare maturate le decadenze della domanda attorea ex art.6 L. 604/1966; in via di ulteriore subordine, laddove il rapporto fosse qualificato di opera professionale, si chiede che questa Ill.ma Corte id Appello riformi la sentenza impugnata accertando dichiarando il recesso intervenuto tra il sig. e il sig. per giusta causa CP_1 CP_2
in ogni caso di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla appellante in relazione alla residua pretesa dal sig. e in ogni caso tenere manlevata e indenne CP_1
da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse Pt_2 Parte_1
derivare a quest'ultima ad esito del presente giudizio, comprese le spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio. - Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, ovvero in forza delle norme di legge che verranno ritenute applicabili al caso concreto: - in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. dell'impugnazione formulata dalla IG.ra , in quanto fondata su Pt_1
elementi probatori e fattuali inconferenti con i fatti di causa e comunque non avente alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
- in via preliminare rigettare
l'istanza di sospensione della sentenza n 2794/2019 formulata dalla IG.ra Pt_1
in quanto non sussistono i requisiti richiesti per legge- nel merito rigettare l'atto di appello proposto dalla IG.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2794/2019, pubblicata il 7.02.2019, dal
Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa RA;
- inoltre, ai sensi dell'art 88
c.p.c. e art. 50 codice deontologico, accertare e dichiarare il comportamento di malafede processuale tenuto da controparte e, pertanto, informare il Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato, di tali comportamenti scorretti, il quale, verificata la sussistenza della trasgressione alle regole della deontologia professionale, applicherà le relative sanzioni disciplinari. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. “.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha concluso come segue: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, In via preliminare: sospendere l'esecutività della sentenza
2924/2019 emessa in data 07.02.2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Roma nella persona del GOT LV RA ad esito del procedimento, recante RG
77682/13, promosso avanti al Tribunale di Roma dal IG. contro il sig. CP_1
e la IG.ra e notificata a mezzo pec in data Controparte_2 Parte_1
19.02.2019, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto. In via principale: riformare integralmente sentenza 2924/2019 emessa in data 07.02/2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Roma nella persona del GOT LV RA ad esito del procedimento, recante RG 77682/13, promosso avanti al Tribunale di Roma dal IG
contro il sig. e la IG.ra e notificata CP_1 Controparte_2 Parte_1
a mezzo pec in data 19.02.2019, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e per effetto rigettare integralmente le domande svolte dal IG. in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse in atti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata: si chiede che questa Ill.ma Corte di Appello riformi la sentenza impugnata qualificando il rapporto di diritto di lavoro nautico subordinato e per e per effetto accertare e dichiarare maturate le decadenze della domanda attorea ex art.6 L.
604/1966 Con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso forfettario del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 14 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata in primo grado da CP_1
che ha agito nei confronti di e di per ottenere
[...] Controparte_2 Parte_1
il pagamento del compenso per le prestazioni rese in relazione alla gestione dell'imbarcazione da diporto V80 denominata “Luce Guida”. CP_3
Il Tribunale ha recepito la qualificazione del rapporto nei termini indicati dall'attore e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 20.840,00, oltre Iva, quale saldo del corrispettivo pattuito, oltre a € 2.450,00 a titolo di spese anticipate.
Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da , in quanto tardivamente depositata in data 19 settembre Controparte_2
2019, a fronte dell'udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di appello alla data del 15 luglio 2029 e, poi, differita dal Presidente ai sensi dell'art. 168 comma 5
c.p.c. al 20 settembre 2019. Ne consegue che risultano passate in giudicato le statuizioni in virtù delle quali il Tribunale ha accertato che tra e è intercorso un CP_1 Controparte_2
contratto di prestazione d'opera relativo alla gestione della citata imbarcazione e ha condannato il convenuto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, nonché al rimborso delle spese vive sostenute.
Passando all'esame dell'appello principale proposto da , deve Parte_1
essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa di in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei CP_1
requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
La prima censura, con la quale assume - reiterando Parte_1
l'impostazione difensiva sostenuta in primo grado - di non avere concluso alcun accordo con in relazione alla gestione della barca, della quale era CP_1
utilizzatrice in virtù di un contratto di locazione finanziaria stipulato con la Ubi Leasing
s.p.a., va condivisa.
Invero, dagli atti depositati emergono le seguenti circostanze di fatto: le trattative relative alla prestazione d'opera prendono le mosse dalla missiva (priva di data) con la quale l'originario attore ha contattato il solo per assumere il comando CP_2
dell'imbarcazione “Luce Guida”, aderendo al “programma di gestione, trasferimenti, crociere, manutenzioni e eventuali regate in calendario che la Tua imbarcazione intenderà effettuare per la stagione 2012” e proponendo, quale migliore offerta, il compenso di € 30.500,00, oltre Iva;
la proposta è stata accettata dal che, come CP_2
indicato nell'atto di citazione, in data 2 maggio 2012 ha consegnato formalmente l'imbarcazione al presso il Cantiere di Viareggio;
sono seguiti i CP_1 CP_3
versamenti dei primi due acconti del compenso pattuito, effettuati - sempre dal
- tramite la società “ASQ8 EC CO” nella misura di € 2.080,00 ciascuno;
il CP_2
30 luglio 2012 (secondo quanto prospettato nell'atto di citazione) il ha CP_2 comunicato al l'interruzione del rapporto di gestione del mezzo nautico, CP_1
assumendo che la società ASQ8 non era più disponibile ad erogare i finanziamenti.
Ora al di là dei rapporti non del tutto chiari tra il e la “ASQ8 EC CO” CP_2
(comunque non rilevanti nella presente sede attesa l'estraneità dell'appellante alla relativa compagine), l'unico riferimento alla partecipazione di Parte_3
all'accordo intercorso con il è rappresentato dalla mail in data 16 febbraio 2012 CP_1
con la quale il Capuano ha confermato al Cantiere che “ è autorizzato CP_3 CP_1
a prendere qualsiasi decisione ed è munito della più ampia fiducia e delega per parte nostra,,, io sono in Quait e è impegnata per altre cose”. Pt_1
Detta comunicazione, che costituisce proprio l'unico elemento sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto che l'appellante avesse assunto la veste di committente, appare del tutto insufficiente a suffragare il coinvolgimento della nella vicenda Pt_1
negoziale, così da farne discendere l'assunzione dei relativi impegni;
dall'esame degli atti e dalle comunicazioni intercorse tra il e il sembra piuttosto che CP_1 CP_2
quest'ultimo, il quale all'epoca dei fatti aveva evidentemente la disponibilità materiale e di fatto della barca (tanto da poterla consegnare all'attore), abbia condotto le trattative, preso accordi con il e versato i primi acconti, lasciando intendere che CP_1
la ne fosse al corrente. Pt_1
Lo stesso nel corso dell'interrogatorio formale reso nel corso del giudizio CP_1
di primo grado ha confermato di non avere intrattenuto rapporti con la convenuta e ha aggiunto “non ho mai visto la IG.ra che vedo oggi per la prima volta”. Pt_1
Inoltre, in difetto di qualsiasi riscontro in merito alla sussistenza di poteri rappresentativi conferiti dall'appellante al gli impegni dallo stesso assunti CP_2
non sono opponibili all'utilizzatrice, che non lo aveva autorizzato ad agire in suo nome.
La circostanza che con contratto stipulato in data 28 maggio 2013 la Pt_1
abbia concesso in locazione l'imbarcazione oggetto di causa al attesta la CP_2
formalizzazione della disponibilità del bene in capo al predetto, attraverso l'attribuzione di una veste giuridica al potere di fatto di cui il convenuto godeva pacificamente già in data precedente;
ciò non toglie che nel periodo in contestazione il abbia agito in nome e per conto dell'utilizzatrice senza che gli fosse stato CP_2
conferito alcun potere al riguardo.
Ad ulteriore conferma della natura dei rapporti interni tra l'appellante e il
è intervenuta tra le medesime parti la sentenza definitiva n. 21/18 emessa dal CP_2
Tribunale di Genova che, sia pure in relazione ad altra vicenda contrattuale, ha accertato che il gestiva “personalmente e direttamente i rapporti CP_2
commerciali” relativi all'imbarcazione e ha escluso ogni responsabilità della Pt_1
in ordine agli impegni negoziali assunti in sua vece.
In ragione dell'estraneità dell'originaria convenuta alla prestazione d'opera oggetto di causa, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da nei confronti di deve essere CP_1 Parte_1
respinta, mentre restano ferme le statuizioni rese nei confronti del attesa la CP_2
dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale.
Risultano, per l'effetto, assorbite tutte le ulteriori censure svolte dall'appellante in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della prima.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'originario attore nei confronti di e si liquidano come da dispositivo nella misura Parte_1
tabellare compresa tra i valori minimi e i medi, in considerazione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Non appaiono ricorrere i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dagli appellati, atteso che le condotte processuali assunte nel corso del presente giudizio appaiono la manifestazione del legittimo diritto di difesa;
del pari, non sussistono le violazioni deontologiche prospettate dalla difesa del non CP_1 potendosi ritenere che la produzione di documenti (a suo avviso) inconferenti sia espressione di un comportamento sleale.
Le spese del presente grado possono essere compensate tra e Controparte_2
attese la marginalità della posizione processuale assunta dal primo CP_1
nell'ambito del procedimento di gravame e l'inammissibilità dell'appello incidentale, peraltro, neppure eccepita dal secondo, ma rilevata d'ufficio.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 2794/19 emessa dal
Tribunale di Roma, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti Al CP_1 Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3) condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio CP_1
in favore di che liquida per il primo in complessivi € Parte_1
3.500,00 e per il secondo in complessivi € 3.300,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%;
4) compensa le spese del grado tra e Controparte_2 CP_1
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino