Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4122/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4122/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), promossa
DA
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23.08.1969 e residente in [...], alla C.da Pisciolo n. 38;
(C.F. , nata ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
15/04/1950 ed ivi residente, alla C.da Pisciolo n. 52; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonio Rapolla e dall'Avv. Giuseppe Arena (C.F.
[...]
), con i quali sono elettivamente domiciliati in Solofra (AV), alla via C.F._3
S. Andrea n. 106, presso lo studio dell'Avv. Antonio Rapolla;
OPPONENTI
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
alla via Olivieri snc, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Antonio Terrazzano (C.F.
), con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, alla CodiceFiscale_4 via C. del Balzo n. 59, presso lo studio dell'Avv. Ettore Freda;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1154/2018
[...] con cui il Tribunale di Avellino, in data 12.09.2018, ha ingiunto agli opponenti il pagamento immediato e senza dilazione ex art. 642 c.p.c., in solido con la debitrice principale e Parte_3 Parte_3
ed in favore della della
[...] Controparte_1 somma di € 112.138,52, oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. 305084, acceso dalla società in data Parte_3
28.10.2010, in forza delle fideiussioni specifiche prestate da , Parte_3
e in data 28 ottobre 2010 sino a Parte_1 Parte_2 concorrenza dell'importo di € 225.000,00.
2. Gli opponenti e hanno eccepito: Parte_1 Parte_2
a) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di valida procura alle liti, non essendo provata la legittimazione attiva del conferente e risultando la procura generica;
b) la nullità della fideiussione “a prima richiesta” posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, in virtù di quanto previsto dall'art. 1956 c.c., avendo l'Istituto di credito violato il divieto di concedere ulteriore credito al debitore garantito pur essendo a conoscenza del rischio del recupero da parte del fideiussore;
c) in via subordinata e, dunque, in caso di ritenuta validità delle fideiussioni,
l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, in quanto le condizioni economiche applicate non risultano concordate in un contratto stipulato nella forma prescritta dalla legge;
sul conto corrente oggetto di causa sono stati addebitati interessi, commissioni, c.m.s., spese ed altre somme in misura non dovuta e non pattuita in violazione del tasso soglia di cui alla legge antiusura 108/96 e ss. e R.G. n. 4122/2018
dell'art. 1283 c.c.; gli interessi attivi e passivi, le commissioni, c.m.s., le spese, gli addebiti infrannuali di poste passive, le girocontazioni nonché le valute fittizie, contabilizzate dalla banca, risultano arbitrarie e gli importi pretesi dall'Istituto di credito, portati dagli estratti conto, sono il risultato di operazioni illegittime alla stessa stregua dei saldi;
sono state applicate valute fittizie con antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito.
Gli opponenti hanno, altresì, eccepito la nullità e/o invalidità delle fideiussioni, per non esser stati informati in modo corretto e puntuale circa l'andamento del rapporto garantito, così da non poter esercitare la relativa facoltà di recesso, per non aver avuto la possibilità di conoscere le clausole vessatorie nel contratto fideiussorio contestato in quanto non oggetto di trattativa, con applicazione della disciplina delle clausole abusive prevista anche dal Codice del consumo;
l'inidoneità della documentazione prodotta, in quanto la certificazione resa ai sensi dell'art. 50 d.lgs.
n. 385/1993 non costituisce prova del credito.
Gli opponenti hanno, dunque, concluso chiedendo – previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. –
l'accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione monitoria. Gli opponenti hanno, altresì, chiesto di dichiarare la nullità e/o invalidità delle fideiussioni di cui è causa e di accertare il corretto rapporto dare-avere tra le parti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari con distrazione.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09 novembre 2018, la facendo Controparte_1 rilevare di esser titolare nei confronti della società debitrice principale “
[...]
e dei suoi fidejussori ( Parte_3 Parte_1
, e ) di un credito pari ad €
[...] Parte_2 Parte_3
112.138,52, oltre interessi, spese e competenze, oggetto di ingiunzione monitoria immediatamente esecutiva n. 1154/2018, emessa sulla scorta delle risultanze contabili emergenti dalla avvenuta risoluzione per inadempimento, in data
08.06.2018, del contratto di conto corrente;
che nel predetto contratto sono stati convenuti dettagliatamente i tassi di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali, ivi compresa la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ed il tasso annuo effettivo;
che l'opposta ha richiesto, R.G. n. 4122/2018
in data 27.07.2018, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento contro tutti i quattro debitori in solido e, conformemente alla richiesta, è stato emesso il decreto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in data 04.09.2018; che, in data 13.07.2018, è sopraggiunto il fallimento della società debitrice principale e del socio illimitatamente responsabile , così impedendo alla Banca di Parte_3 proseguire nei confronti di questi ultimi l'azione esecutiva individuale;
che, nel frattempo, è stato spiegato ricorso per ottenere l'insinuazione al passivo del fallimento;
che, attesa la perdurante situazione di immobilizzo e tensione finanziaria del conto corrente nonché per i numerosi protesti subiti dalla società correntista a far data dal mese di agosto 2017, in differenti occasioni l'opposta ha invitato la debitrice ed i suoi fideiussori a regolarizzare la propria posizione, come documentato in atti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che, pertanto, la CP_1 opposta ha revocato unilateralmente le linee di credito concesse al debitore, ha estinto il relativo conto corrente ed ha richiesto allo stesso debitore il pagamento del saldo di chiusura, per come risultante alla data del 08.06.2018, di €
112.138,52, costituendo in mora tutti gli obbligati in solido e ricorrendo per tali motivi al procedimento monitorio;
che il proprio credito è stato provato tramite la produzione del contratto di conto corrente e dell'intera sequenza degli estratti contro dalla data di apertura a quella di chiusura, allegando altresì la certificazione di conformità richiesta dall'art. 50 del D.Lgs. 385/1993; che la procura al difensore
è valida ed efficace, in quanto indicativa di qualifica, identità e poteri del legale rappresentante;
che non vi è stata alcuna violazione della norma di cui all'art. 1956
c.c. da parte dell'opposta, in quanto sia il debitore principale sia i fideiussori erano stati più volte sollecitati per iscritto a regolarizzare la loro posizione nei confronti della medesima ed erano stati anche informati personalmente dalla Direzione
Generale della stessa;
che le censure formulate dagli opponenti in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto devono ritenersi generiche ed indeterminate in quanto non sono stati esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati, con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, le commissioni illegittime e l'incidenza delle clausole viziate nella concreta determinazione della somma pretesa;
che, in ogni caso, le menzionate censure potrebbero essere al più contestate dalla debitrice principale e non già dai fideiussori opponenti, tanto più se R.G. n. 4122/2018
hanno anche sottoscritto l'impegno del pagamento “a prima richiesta”; che le fideiussioni sono pienamente legittime, valide ed efficaci, in quanto gli opponenti sono sempre stati adeguatamente messi a conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dell'andamento del conto corrente, come provato in atti tramite produzione documentale;
che l'estratto conto prodotto ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n.
385/1993 assume piena efficacia sia in sede monitoria che in sede di cognizione, come precisato anche da costante orientamento giurisprudenziale, il quale fa discendere il valore probatorio di tale atto non solo dal citato decreto legislativo, ma anche dall'art. 1832 c.c.; che la condotta dei fideiussori è stata attuata in malafede, in quanto con atto per notaio del 25.02.2018 (rep. 653) - Persona_1 dunque in pendenza dei solleciti di pagamento - uno dei due fideiussori, Parte_1
, ha trasferito “in corrispettivo di assistenza” ai propri figli -
[...] Parte_3
e - la nuda proprietà del fabbricato per civile abitazione in
[...] Controparte_2
Andretta, la nuda proprietà di attiguo locale ad uso negozio e la piena proprietà di porzione di altro locale terraneo, sempre in Andretta e lo stesso Parte_1
ha abbandonato la società debitrice principale, sempre in pendenza dei
[...] solleciti di pagamento.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e infondata e di dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese come per legge.
4. Ciò premesso, con ordinanza emessa in data 08.05.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed assegnato il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione. Concessi, poi, i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata dalle parti, la causa - istruita documentalmente – è stata, in ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data. R.G. n. 4122/2018
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per difetto di valida procura alle liti, formulata dagli opponenti.
Invero, come è noto, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la procura speciale alle liti conferita dalla persona giuridica al difensore e apposta a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo deve indicare il nominativo del legale rappresentante, ciò al fine della esatta individuazione del soggetto che ebbe a conferire lo ius postulandi, soggetto che, in quanto munito della rappresentanza legale dell'ente, è idoneo ad impegnare la persona giuridica nel rapporto di patrocinio e a coinvolgerla pertanto nell'instaurando giudizio.
Tali requisiti ricorrono nel caso di specie, atteso che dalla procura alle liti depositata in sede monitoria, recante la sottoscrizione ed il timbro sociale, emergono in modo chiaro la qualifica, l'identità ed i poteri del legale rappresentante pro tempore della e la procura individua Controparte_1 specificamente il procedimento da instaurarsi innanzi al Tribunale di Avellino contro
, Parte_3 Parte_3
e . Pt_2 Pt_1
7. Ciò posto, passando ad esaminare la res controversa, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308), per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non R.G. n. 4122/2018
già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009;
Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007).
Con particolare riferimento, poi, al credito derivante da un rapporto di conto corrente, chi domanda il pagamento deve produrre sia il contratto che rivesta valida forma scritta, richiesta ad substantiam dal Testo Unico Bancario sia gli estratti conto riferibili a tutto il periodo considerato, con indicazione delle poste, degli interessi e delle spese per tutto il periodo considerato (cfr., ex multis, Cass.
23313/2018).
8. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed i criteri di riparto dell'onus probandi, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio producendo, in primo luogo, il contratto di conto corrente ordinario n. 305084 stipulato da Parte_3 con la in data 28.10.2010.
[...] Controparte_3
Tale contratto, prodotto sin dalla fase monitoria in uno con il documento di sintesi, reca la specifica delle condizioni economiche connesse con la dettagliata elencazione dei tassi dare e avere.
Risultano, altresì, depositati gli estratti conto per il periodo che va dalla data di apertura del conto (28.10.2010) sino alla data di chiusura (08.06.2018) e le lettere di fideiussione specifica prestate in data 28 ottobre 2010 da e Parte_1
(odierni opponenti) sino a concorrenza dell'importo di € Parte_2
225.000,00.
In particolare, con separati atti specificamente sottoscritti e completi delle relative condizioni contrattuali, e si sono costituiti Parte_1 Parte_2 fideiussori in relazione al fido di conto corrente concesso dalla
[...] alla Controparte_4 Parte_3 per € 150.000,00 sino a concorrenza dell'importo di € 225.000,00.
[...] R.G. n. 4122/2018
I fideiussori hanno, pertanto, assunto l'impegno di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 8), con rinuncia al termine di cui all'art. 1957
c.c. (art. 7, co. 1) ed al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. (art. 7, co. 2) e con obbligo di pagamento anche in caso di invalidità della fideiussione (art. 9).
9. A fronte di tale produzione documentale, gli opponenti hanno, in primo luogo, eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., per aver la
Banca concesso ulteriore credito nonostante il deterioramento delle condizioni economiche della debitrice.
Sul punto, va osservato che l'art. 1956 c.c. consente al fideiussore “per un'obbligazione futura” di liberarsi dall'impegno assunto se il creditore, in difetto di autorizzazione e al corrente del deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, abbia fatto o abbia continuato a far credito al medesimo.
Nel caso in esame, l'oggetto della fideiussione fa espresso riferimento alla garanzia di pagamento delle obbligazioni derivanti dal fido sul conto corrente concesso alla per € 150.000,00, ragione Parte_3 per cui non si tratta di una fideiussione omnibus per obbligazioni future, ma di una fideiussione specifica a garanzia di una determinata obbligazione individuata nel tipo e nell'importo, sia pure nei limiti di un importo massimo garantito.
A tanto aggiungasi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c., devono in ogni caso ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (ex multis, Cass. 23 maggio 2005 n. 10870) ed incombe sul fideiussore che invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto ulteriore credito al debitore principale pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass.
n. 23422/2016; Cass. n. 2524/2006, cit.; Cass., n. 394/2006; Cass., n. R.G. n. 4122/2018
10870/2005, cit.).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dagli opponenti, che non hanno neppure indicato l'entità, i tempi e le modalità dell'asserita scorretta concessione di credito all'obbligata principale, anche tenuto conto del fatto che l'art. 6 dei contratti di fideiussione prevede che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”.
Alla stregua del secondo comma dell'articolo citato, inoltre, la banca era tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantiva nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
Siffatte pattuizioni si limitano nella sostanza a trasformare un onere di informazione in un onere di informarsi diligentemente.
Ciò comporta che, in presenza di clausole di tal fatta, il fideiussore è tenuto ad informarsi periodicamente in ordine all'andamento economico-finanziario dei rapporti instaurati con la banca dal debitore principale, al fine di eventualmente recedere dal contratto di garanzia personale, cristallizzando la posizione debitoria solidale a quel momento.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno prodotto alcuna documentazione dalla quale si evinca la richiesta di informazioni in ordine all'esposizione debitoria della debitrice principale;
non risulta (né, comunque, è stato dedotto o provato) che i fideiussori si siano, come era loro onere, informati, nel corso dei rapporti, dell'andamento degli stessi.
Passando, a questo punto, ad esaminare l'eccezione di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione, la stessa, in ragione della sua genericità, è da ritenersi tamquam non esset, non avendo gli opponenti neppure specificato a quali clausole abbiano inteso riferire l'eccepita vessatorietà.
Con riguardo, poi, alle ulteriori eccezioni formulate dagli opponenti con riferimento ad “interessi, commissioni, c.m.s., spese ed altre somme in misura non dovuta e non pattuita in violazione del tasso soglia di cui alla legge antiusura 108/96 e ss., in violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c.” nonché con riferimento agli “addebiti infrannuali di poste passive, girocontazioni nonché le valute fittizie, contabilizzate dalla banca”, con antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle R.G. n. 4122/2018
operazioni in accredito, ritiene il Tribunale che anche tali eccezioni vadano rigettate per l'assorbente ragione che la loro formulazione è del tutto generica e priva di qualsivoglia elemento di riferibilità al rapporto in esame.
Invero, “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale
Ferrara 5.12.2013).
Le medesime conclusioni devono essere estese a tutte le altre doglianze formulate dagli opponenti, da ritenersi mere petizioni astratte prive di qualsivoglia allegazione specifica in relazione ai rapporti dedotti in giudizio, con conseguente conferma del rigetto dell'istanza di C.T.U. formulata dagli opponenti (cfr. ordinanza emessa in data 14 aprile 2021) e reiterata nei successivi scritti difensivi, non potendo tale accertamento tecnico sopperire al difetto di allegazione e prova posto a carico degli opponenti che hanno formulato le eccezioni.
Infine, va disattesa l'eccezione di nullità delle fideiussioni formulata dagli opponenti in sede di memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c.p.c., per violazione dell'art.2
L.n.287/1990, poiché stipulate su modelli predisposti dall'intermediario recanti condizioni generali di contratto conformi a quelle contenute nello schema ABI dell'ottobre 2002, censurato da parte dell'Autorità Antitrust in relazione agli articoli
2, 6 e 8 di detto schema, per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.
Acclarato, invero, che le due fideiussioni per cui è causa sono fideiussioni specifiche e che non si tratta di fideiussioni omnibus, ne deriva, come corollario,
l'inapplicabilità alle stesse del provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio
2005 (in tal senso, ex multis, Corte Appello Milano, n.3083/22).
Le suddette fideiussioni si collocano infatti al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n.55 del 2005, come si evince dalla individuazione dello schema contrattuale oggetto di istruttoria, riferito alle sole fideiussioni omnibus (ivi, par.9)
e dall'illustrazione delle sue clausole caratterizzanti (par.13).
Ne consegue che gli opponenti non possono giovarsi dell'accertamento della Banca
d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, con la R.G. n. 4122/2018
conseguenza che, in assenza di un provvedimento -di natura sanzionatoria, o, comunque, di accertamento dell'illecito -emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito che -eventualmente attivata ex art.12 L. n.287/1990 -abbia accertato l'esistenza -all'epoca delle fideiussioni per cui è causa -di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, la relativa prova grava interamente su chi eccepisce la nullità negoziale “a valle”, rispetto all'illecito anticoncorrenziale “a monte”.
10. A tale onere probatorio gli opponenti non hanno in alcun modo assolto, con la conseguenza che l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
va integralmente rigettata e, per l'effetto, va confermato nei confronti
[...] degli opponenti il decreto ingiuntivo n. 1154/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 04.09.2018, del quale va dichiarata la definitiva esecutorietà nei confronti degli opponenti e , ai sensi dell'art. 653 Parte_1 Parte_2
c.p.c..
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza degli opponenti e , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si Parte_1 Parte_2 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa (cd. disputatum) e dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_2
, in qualità di fideiussori, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
[...] disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, conferma, nei confronti di e , il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1154/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data
04.09.2018, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti degli opponenti, ai R.G. n. 4122/2018
sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna gli opponenti e alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro ed in favore dell'opposta Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 11.268,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 03 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani