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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2778/2023 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Parte_1
Minucci, Antonella Pisapia, Andrea Taccari e Matteo Romeo
-Appellante- E
rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Controparte_1 CP_2
Sanna
-Appellati-
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di Firenze, la e Controparte_1 CP_2
proposero opposizione avverso il verbale della locale Polizia
[...]
Municipale del 27 Maggio 2022 con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 142 co 8 CdS poiché in data 20 Maggio 2022, alle ore 10:06, alla guida dell'Audi tg FR479JM transitava in viale Etruria alle velocità di 64 Km/h, superando il limite di 50 Km/h previsto per quel tratto di strada.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, 1) la nullità della sanzione per mancata visibilità del cartello informativo e della postazione autovelox;
2) nullità del verbale per mancata omologazione;
3) nullità per vizi formali.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di con sentenza n. 2370/2022, accolse l'opposizione Pt_1
e annullò il 'verbale opposto'.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, la mancanza di visibilità dell'apparecchio, e tanto in violazione del disposto di cui all'art. 142 co
6-bis CdS, posto che lo strumento rilevatore della velocità era ubicato sopra un palo così da escludere la possibilità per l'utente della strada di avvedersi della sua presenza.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , Parte_1
affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Error in iudicando- Violazione di legge-Travisamento dei fatti-Motivazione apparante.
Il primo giudice, nell'affermare la mancanza di visibilità dell'apparecchio misuratore della velocità, aveva espresso una valutazione del tutto discrezionale non supportata da alcun riscontro tecnico.
pagina 2 di 7 2) Error in iudicando-Violazione di legge con riferimento all'interpretazione dell'art. 142 co 6-bis CdS.
In presenza di una postazione fissa di rilevazione della velocità la visibilità deve essere assicurata mediante un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125
Regolamento attuativo del CdS, tutte modalità presenti nel caso in questione e, come tali, idonee a garantire la visibilità della postazione di rilevazione.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Si costituivano la e i quali sostenevano Controparte_1 CP_2
la correttezza della sentenza impugnata e riproponendo i motivi ritenuti assorbiti dal primo giudice.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, parte appellata ha espressamente riproposto la doglianza svolta in primo grado relativa alla mancata omologazione dell'autovelox ai sensi dell'art. 346 cpc, non esaminata dal giudice di prime cure in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla mancanza di visibilità della postazione.
Si rammenta che «la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta pagina 3 di 7 a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo»(Cass.
SS.UU. n. 13195/2018; in senso conforme la successiva Cass. n. 33649/2023).
Accertata l'ammissibilità della riproposizione della doglianza ai sensi dell'articolo
346 cpc, si deve rilevare come essa risulti fondata, oltre che idonea a definire il giudizio e tale da consentire l'omissione dell'esame del motivo di appello proposto dal e tanto in applicazione del principio della 'ragione più Pt_1
liquida'.
Invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse»(Cass. n. 10505/2024).
A tale conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti in forza delle seguenti argomentazioni:
1) letteralmente l'art. 142 comma 6 CdS parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate
"fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25 co 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 CdS, con riguardo ai tratti autostradali);
pagina 4 di 7 2) il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di attuazione del
CdS - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45 comma 6 CdS) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
«L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole ...».
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
«Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
«Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante».
In definitiva, dalle norme appena citate emerge in modo evidente che i procedimenti di approvazione ed omologazione sono tra loro distinti in quanto aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione pagina 5 di 7 ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità
e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS.
Oltretutto, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dall'appellante, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello sino ad € 1.100 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase decisionale, consistita nella sola discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la
[...]
sentenza n. 2370 resa dal Giudice di pace di in data 31.10.2022, che Pt_1
integralmente conferma;
condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 362 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
visto l'art. 13 co 1-quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 30.V.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
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