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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 498/2020 promossa da:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti FRANCESCO FIMMANO', GIANCARLO BORRIELLO e GUGLIELMO
SCAMARDELLA, elettivamente domiciliata a Napoli, Centro Direzionale Isola E/1, presso il difensore avv. FRANCESCO FIMMANO',
Appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GAETANO PRENCIPE, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
VIALE ALDO MORO n. 61 a MANFREDONIA, presso il difensore,
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 472/2020, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con citazione notificata il 15-16-1.2015, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
: 1) accoglieva la domanda avanzata da in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del recesso anticipato esercitato dalla
, condannava quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, della somma di € 533.913,12, oltre iva, a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati dal 1.8.2014 al 31.7.2018, oltre gli interessi moratori al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condannava, inoltre, la , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 al risarcimento dei danni arrecati all'immobile oggetto del contratto di locazione in favore della in persona del legale rappresentante p.t., liquidati nella somma di € Controparte_1
82.895,53, oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza al soddisfo;
3) condannava la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio, liquidate nelle somme di € 1.773,89. per esborsi e di € 27.804,00 (di cui € 4.388,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per quella introduttiva, € 12.890,00 per quella istruttoria ed € 7.631,00 per quella decisionale) per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) poneva le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a definitivo carico della , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo già versato.
Con ricorso depositato il 22.05.2020 proponeva appello l' chiedendo, previa: a)- Parte_1 sospensiva della sua efficacia esecutiva, in riforma dell'impugnata sentenza, alla Corte: b)- di accertare e dichiarare, specificamente, in riforma del capo a) del relativo dispositivo, la legittimità e/o validità e/o l'efficacia e/o rispondenza alle norme invocate dei motivi di recesso espressi dalla odierna appellante, rispettivamente, nella Nota Prot. N. 530 del 03/09/2013 e nella Nota Prot. N. 5 del 08/01/2014, per le ragioni esposte nell'appello nonché per tutte le ragioni già specificate negli scritti difensivi depositati in primo grado, e per l'effetto di rigettare ogni domanda svolta dalla in primo grado, revocando CP_1 e/o annullando la condanna inflitta all' al capo a) della sentenza appellata, emanando, in ogni Pt_1 caso, tutti i provvedimenti consequenziali;
c)- di accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, in riforma del capo b) del relativo dispositivo, l'inammissibilità e/o l'inesistenza di danni all'immobile imputabili alla odierna appellata, per le ragioni precisate al paragrafo III dell'atto di appello, nonché per tutte le ragioni già specificate negli scritti difensivi depositati in primo grado, e per l'effetto di rigettare ogni domanda svolta dalla in primo grado, CP_1 revocando e/o annullando, la condanna contemplata al capo b) della sentenza appellata, emanando, in ogni caso, tutti i provvedimenti consequenziali. In via subordinata: d)- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al precedente punto delle conclusioni, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, in riforma del capo a) del relativo dispositivo, la natura risarcitoria della domanda di condanna promossa in primo grado dall'attrice, annullando e/o riducendo l'importo oggetto di condanna per tutte le ragioni precisate al paragrafo II, lett. (A) e (B) dell'atto di appello, escludendo, in ogni caso, IVA e interessi moratori ed emanando, in ogni caso, tutti i provvedimenti consequenziali;
e)- sempre nella denegata e non creduta pagina 2 di 8 ipotesi di non accoglimento totale o parziale, della domanda di cui al precedente punto 1 delle conclusioni ed in aggiunta a quanto richiesto al precedente punto d), di accertare e dichiarare, a prescindere dalla natura risarcitoria o di esatto adempimento attribuibile alla domanda di condanna promossa in primo grado dall'attrice, la riduzione dell'importo oggetto di condanna, per le ragioni precisate al paragrafo II, lett. (C) dell'atto di appello (destinazione ad albergo di lusso dell'immobile prima della scadenza naturale del contratto – riduzione automatica ex lege dei canoni nella misura del 15% - cancellazione della rivalutazione ISTAT ex art. 3, DL 95/2012), emanando, per l'effetto, tutti i provvedimenti consequenziali;
f)- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al precedente punto c) delle conclusioni, di accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, in riforma al capo b) del relativo dispositivo, la riduzione dell'importo oggetto di condanna, per le ragioni precisate al paragrafo III, dell'atto di appello, emanando, per l'effetto, tutti i provvedimenti consequenziali;
g)- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande spiegate con l'atto di appello, in riforma del capo c) del dispositivo della sentenza appellata, annullare e/o revocare e/o, in ogni caso, ridurre la condanna alle spese di lite pronunciata in primo grado, per le ragioni precisate al paragrafo IV del presente atto, emanando, per l'effetto, tutti i provvedimenti consequenziali. In ogni caso, h)- con vittoria delle spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con comparsa depositata il 2.11.2020 si costituiva l' chiedendo: 1) di rigettare Controparte_1 in via preliminare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) di respingere l'appello e le domande formulate da parte appellante;
3) di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del giudizio di appello.
Con ordinanza del 2.12.2020 la Corte accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con altra ordinanza del 14.02.2024 la Corte disponeva il rinnovo della C.T.U. nella parte afferente l'ammontare dei danni richiesti, accertando altresì i tempi necessari al ripristino e l'epoca in cui la società locatrice aveva mutato la destinazione dell'immobile per cui è giudizio.
Espletata la c.t.u., sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 15.1.2025.
L'appello è, ad avviso della Corte parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, con le conseguenze in materia di spese.
Con un primo motivo d'appello si sostiene la legittimità delle dichiarazioni e dei motivi di recesso anticipato dal rapporto locatizio comunicati dall' Parte_1
La censura si fonda su un triplice ordine di considerazioni.
Per un primo aspetto vi sarebbe connessione e cumulabilità delle dichiarazioni di recesso di cui alle note del 3.9.2013 e del 8.1.2014.
Nella sentenza impugnata l'invio della seconda missiva, in cui verrebbero addotti diversi motivi di recesso, invocando la sopravvenuta normativa tesa al contenimento della spesa pubblica che consentirebbe il recesso, costituirebbe ammissione implicita della illegittimità del recesso anticipato precedente, alla cui base vi sarebbero altri motivi.
pagina 3 di 8 Secondo l'appellante invece, dalla lettura più attenta della seconda missiva emergerebbe un richiamo alla prima ed ai motivi in essa addotti, a cui si aggiungerebbero altri motivi, senza che i primi vengano rinunziati.
L'osservazione è pregnante in quanto la missiva contiene un esplicito richiamo alle “circostanze sopravvenute” “compiutamente riportate nella nota prot. n. 3219 del 9.9.2013 (realizzazione di nuove strutture atte a soddisfare, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, le aumentate esigenze di offrire alloggi agli studenti fuori sede). Nessuna rinunzia a far valere quindi le precedenti ragioni può ipotizzarsi e men che meno si può ricavare dal contenuto della missiva la dimostrazione della illegittimità delle ragioni originariamente invocate.
Conseguentemente, l'appellante sostiene la legittimità, validità e l'efficacia dei gravi motivi di recesso espressi nella dichiarazione del 3.9.2013, ribaditi nella dichiarazione successiva dell'8.1.2014.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che non sussistessero gravi motivi che consentissero al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/79 in quanto la situazione oggettiva addotta a giustificazione del recesso era il frutto di una libera volizione della conduttrice, cioè dovuta ad un comportamento del tutto volontario della medesima ed infatti la sopravvenuta disponibilità di due nuove strutture, di sua proprietà (rectius una dalle stessa in proprietà e l'altra in godimento gratuito) era un fatto del tutto volontario della conduttrice, verosimilmente dalla stessa già prevedibile all'epoca della stipula del contratto.
Invoca invece l' a sostegno della propria tesi, secondo cui i gravi motivi sussistevano, Parte_1 innanzitutto l'entrata in vigore, dopo la stipula del contratto, di una più restrittiva normativa in tema di sicurezza degli studentati, da assimilare a quella prevista per le strutture alberghiere.
Che le ragioni che l'avevano indotta al recesso fossero anche il mancato adeguamento della struttura alla nuova normativa da parte della società locatrice emergeva dagli atti di causa, costituiti dallo scambio di corrispondenza tra le parti sull'argomento e risultavano, sia pur implicitamente, dalla nota con cui si comunicava il recesso, nella quale veniva evidenziato che le nuove strutture a disposizione in cui gli studentati venivano trasferiti, esano “perfettamente conformi agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza”. Argomenta sul punto l'appellante che la tesi sostenuta della locatrice della inapplicabilità della nuova normativa alla struttura oggetto di giudizio, sarebbe destituita di fondamento e frutto di una sua interpretazione distorta e riduttiva.
Aggiungeva inoltre che degne di considerazione erano anche le altre ragioni di ordine economico poste a base del recesso. Il notevole risparmio di denaro che la scelta operata comportava per l'ente era imposto dalla legislazione nel frattempo intervenuta in tema di tagli della spesa pubblica e rientrava in quelle operazioni di adeguamento strutturale dell'attività svolta dal conduttore che, con lo scopo di renderla rispondente a sopravvenute esigenze di economicità e produttività, potevano rendere eccessivamente onerosa la prosecuzione della locazione, legittimando l'anticipato recesso, secondo un orientamento già espresso dalla Suprema Corte (IUL riferimento è a Cass. n. 17416/2007).
Rivestendo poi la conduttrice la veste di pubblica amministrazione il principio andava ulteriormente affermato sulla scorta del potere discrezionale che le veniva riconosciuto da altra giurisprudenza di legittimità (V: Cass. n. 6895/2015) secondo cui la P.A. è titolare del potere di adottare discrezionalmente i provvedimenti ritenuti più opportuni per la cura dell'interesse pubblico (non pagina 4 di 8 sindacabile dall' ) ed una volta stabilito che all'epoca del recesso esistevano norme che CP_2 imponevano tagli di spesa, tanto bastava per ritenere sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 27 della legge n. 392/1978 perché la sola esistenza di quelle norme imponeva alla P.A. di attivarsi per contrarre le uscite.
Tali ultime pregnanti argomentazioni, condivise da questa Corte, portano a ritenere sussistenti, anche nel caso che ci occupa, i giusti motivi che legittimavano il recesso anticipato dalla conduttrice e rendono superfluo l'esame della sussistenza anche dell'ulteriore ragione di recesso rinveniente dalla normativa di contenimento della spesa pubblica (D.L. n. 120 del 15.10.2013 convertito con legge n.
137/2013)
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'istituto previsto dall'art. 27 della legge n. 392/1978 ha lo scopo di evitare il rischio che il conduttore si trovi costretto ad onorare un contratto che, senza propria colpa, sia divenuto per lui inutile, rientrando tra gli strumenti di salvaguardia del sinallagma contrattuale contro il rischio di vizi sopravvenuti (V. la già citata Cass. n. 6895/2015).
L'accoglimento del secondo profilo del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame del terzo, che propone una questione di applicabilità soggettiva di una normativa pacificamente entrata in vigore dopo l'invio della seconda dichiarazione di recesso in pendenza del termine di preavviso, che appare quantomeno opinabile atteso che il recesso produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Piuttosto vale la pena evidenziare che la richiesta di pagamento dei canoni successivi al periodo di preavviso e cioè quelli relativi al periodo che va dal 1.8.2014 alla data di naturale scadenza del contratto è comunque da ritenere preclusa, atteso che in sede di rilascio, avvenuto in presenza dell'Ufficiale Giudiziario dell'ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Foggia, a seguito di offerta formale di riconsegna fatta dalla conduttrice, la società locatrice, nell'accettarsi le chiavi dell'immobile, riservava solamente azione per il risarcimento dei danni subiti per l'avvenuto recesso anticipato in mancanza dei presupposti di legge, oltre quella, eventuale, sempre per danni, all'esito della verifica in contraddittorio dello stato dell'immobile. Il contratto va quindi inteso comunque consensualmente risolto al momento del rilascio.
L'azione esercitata nel presente giudizio, invece, è per il pieno adempimento del contratto e mirata al pagamento di tutti i canoni scadenti fino alla data di naturale scadenza dello stesso (31.7.2018). La proposizione di tale azione avrebbe richiesto che l'immobile restasse a disposizione della conduttrice che, tenuta a pagare i canoni, aveva di conseguenza anche il diritto a rientrare in possesso del bene in locazione. La locatrice, come è rimasto pienamente provato nel corso di giudizio, anche a seguito della consulenza tecnica espletata in questo grado di giudizio, a mezzo dell'ing. , in data Persona_1
8.11.2017, richiedeva al Comune di Foggia il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile che trasformava in albergo e lo concedeva a terzi in locazione in data anch'essa antecedente alla scadenza del contratto con l' Parte_1
Per tali ragioni la domanda di pagamento dei canoni successivi al 1.8.2014, accolta in primo grado, andava rigettata dichiarando legittimo il recesso anticipato della conduttrice o comunque risolto anticipatamente e consensualmente il contratto con l'avvenuto rilascio dello stesso.
Con l'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame del secondo, avanzato in via subordinata,
pagina 5 di 8 teso ad ottenere una riduzione dell'importo della condanna al pagamento di canoni.
Passando all'esame del terzo motivo d'appello, con cui si sostengono vizi della sentenza impugnata nella parte in cui determina e quantifica danni arrecati all'immobile, rilevati al momento della riconsegna del bene, ne va pronunziata la parziale fondatezza.
La sentenza di primo grado ha condannato la al pagamento, per tale genere di danni, Parte_1 della somma di € 82.895,53, comprensiva di interessi sino alla data della pronunzia, oltre ulteriori accessori, facendo propria una quantificazione fatta dal C.T.U. geom. che, nella sua Persona_2 relazione del 25.1.2017, li aveva quantificati in € 81.000,00.
Fatto sta che il consulente è giunto a tale conclusione esaminando lo stato dei luoghi al momento del suo accesso sugli stessi, avvenuto più di due anni dopo il rilascio dell'immobile. E' verosimile ipotizzare che dopo un così lungo lasso di tempo l'immobile si trovasse in condizioni diverse da quelle in cui si presentava al momento del rilascio dell'immobile da parte dell' il 14.7.2014, Parte_1 cristallizzato nella documentazione fotografica scattata quel giorno e descritta nella consulenza di parte dell'ing. , incaricato dalla società locatrice. Persona_3
L'inesattezza in cui è incorso il c.t.u. di primo grado è, probabilmente, dovuta alla genericità del quesito postogli. All'incertezza questa Corte ha inteso porre rimedio, rinnovando la C.T.U. e ponendo al nuovo tecnico, individuato nell'ing. , un più specifico quesito. Persona_1
Rispondendo allo stesso, sulla scorta dello stato dei luoghi descritto dall'ing. e della Per_3 documentazione fotografica agli atti, si è potuti giungere ad una quantificazione dei danni aderente alla situazione effettiva di cui era chiamata a rispondere la conduttrice.
L'operato dell'ing. è condiviso da questa Corte, atteso che non solo la sua quantificazione è il Per_1 frutto di specifici calcoli che riprendono, punto per punto, i singoli lavori che l'ing. aveva Per_3 ritenuto necessari per il ripristino dei luoghi, con le quantità (ovvero a corpo) indicate dallo stesso tecnico incaricato dalla , avendo a riferimento i prezziari ufficiali pubblicati dal genio Civile, CP_1 riferiti all'epoca del rilascio.
Il consulente ha fornito esaustive e convincenti risposte a tutte le osservazioni mossegli da parte appellata in riferimento alla bozza di relazione trasmessale, chiarendo il senso dell'espressione in un primo tempo usata nel procedere ad una riduzione dell'importo riconoscibile a titolo di danni, contestata dall'appellata, inferiore al complessivo costo dei lavori da eseguire, in quanto, aveva tenuto in considerazione che nel tempo della locazione, durata circa 14 anni, molte delle rifiniture e delle suppellettili dell'immobile erano state oggetto di deperimento, dovuto all'uso, per cui riteneva tecnicamente esatto applicare dei coefficienti di riduzione, diversi per ogni genere di componenti danneggiate, facendo riferimento al Decreto del Ministero delle Finanze che individuava coefficienti di ammortamento per beni strumentali.
Il C.T.U. ha convincentemente ribattuto alla critica mossagli da parte appellata di aver preso in considerazione tali ultimi coefficienti, da questa ritenuti non pertinenti, previsti comunque per modulare gli effetti del normale utilizzo su ogni singola componente di beni in cui si svolta un'attività simile a quella per cui l'immobile oggetto di giudizio era stato concesso che anzi, proprio per il continuo avvicendamento di studenti, prestava il fianco ad un più rapido decadimento.
In conclusione, l'elaborato dell'ing. è inappuntabile e la quantificazione dei danni da lui fatta Per_1 pagina 6 di 8 può essere posta a base della decisione, anche per quel che concerne i tempi necessari all'esecuzione dei lavori, comportanti l'impossibilità di utilizzo dell'immobile per l'intera durata. Nel quantificare quest'ultima componente di danno si è tenuto conto del canone mensile corrisposto, suddiviso in trenta giorni e moltiplicato per il numero di giorni necessario all'esecuzione delle opere, pari a ventisei, e arrotondato.
Non ha pregio invece l'altra critica mossa all'operato del Tribunale, che avrebbe, erroneamente, ritenuto l'immobile consegnato alla conduttrice in buono stato locativo.
Non contenendo il contratto nulla di esplicito sul punto, mancando una descrizione delle condizioni dell'immobile, sovviene in proposito la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 1590 c.c., che può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa (V. Cass. n. 12384 del 15.4.2022 ed in precedenza, conforme Cass. n. 15361/2016). Tale non può certo essere ritenuto il riferimento alla necessità di eseguire opere murarie, che sono da porre in relazione con le esigenze di utilizzo del bene da parte della conduttrice e non finalizzate a ricondurre l'immobile in buone condizioni di manutenzione.
L'azione di risarcimento per i danni che l'immobile presentava al momento del rilascio, nei limiti di cui innanzi si è detto, è da ritenere fondata e comporta la condanna dell'appellante al pagamento della complessiva somma di € 38.400,00. Sulla stessa sono dovuti i soli interessi legali dalla data di rilascio al saldo.
L'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione impone una nuova pronunzia sulle spese di lite e rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo d'appello, concernente la mancata compensazione e quantificazione eccessiva delle stesse operata dal primo giudice.
E' infatti principio consolidato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.” (V. da ultimo Cass. n. 27056/2021 del 06.10.2021 e, in precedenza, conformi, tra le altre, Cass. n. 9064/18, Cass. n. 11423/16, Cass. 6259/14 e Cass. n. 17523/2011)
Nel caso che ci occupa, applicando il sopra richiamato principio, tenendo conto dell'accoglimento di solo alcuni dei motivi dell'appello e dell'accoglimento parziale della domanda di primo grado, ritiene questa Corte di doverle compensare, nella misura della metà per entrambi i gradi di giudizio, condannando l' all'altra metà. CP_3
Le spese di lite, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. n. 147/2021, con applicazione dello scaglione da Euro 26.001,00 ad
Euro 52.000,00, in considerazione del decisum e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per entrambi i gradi.
Sempre in considerazione della decisione adottata, le spese delle due consulenze d'Ufficio agli atti, così come già liquidate in separati provvedimenti, vanno poste definitivamente a carico delle due parti, in pari percentuale.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 22.05.2020 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
472/2020 del Tribunale di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara non dovuti i canoni di locazione richiesti dal
1.8.2014 alla scadenza del contratto;
2)- Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore della della somma di € 38.400,00 a titolo di risarcimento danni, oltre Controparte_1 interessi moratoti dalla data di rilascio dell'immobile al saldo;
3)- Ordina la restituzione di quanto eventualmente versato in più in esecuzione della sentenza di primo grado;
4)- Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore della alla metà delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in Controparte_1
€ 866,94 per spese ed € 3.808,00 per compensi, e, quanto a questo grado di giudizio, in € 4.996,00 per compensi, oltre r.s.g, iva e cap come per legge, già ridotte in tale percentuale, compensandone la restante parte;
5)- Pone definitivamente a carico delle due parti, in pari percentuale, le spese delle C.T.U. in atti, così come liquidate in separati provvedimenti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 15.1.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 498/2020 promossa da:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti FRANCESCO FIMMANO', GIANCARLO BORRIELLO e GUGLIELMO
SCAMARDELLA, elettivamente domiciliata a Napoli, Centro Direzionale Isola E/1, presso il difensore avv. FRANCESCO FIMMANO',
Appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GAETANO PRENCIPE, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
VIALE ALDO MORO n. 61 a MANFREDONIA, presso il difensore,
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 472/2020, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con citazione notificata il 15-16-1.2015, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
: 1) accoglieva la domanda avanzata da in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del recesso anticipato esercitato dalla
, condannava quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, della somma di € 533.913,12, oltre iva, a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati dal 1.8.2014 al 31.7.2018, oltre gli interessi moratori al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condannava, inoltre, la , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 al risarcimento dei danni arrecati all'immobile oggetto del contratto di locazione in favore della in persona del legale rappresentante p.t., liquidati nella somma di € Controparte_1
82.895,53, oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza al soddisfo;
3) condannava la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio, liquidate nelle somme di € 1.773,89. per esborsi e di € 27.804,00 (di cui € 4.388,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per quella introduttiva, € 12.890,00 per quella istruttoria ed € 7.631,00 per quella decisionale) per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) poneva le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a definitivo carico della , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo già versato.
Con ricorso depositato il 22.05.2020 proponeva appello l' chiedendo, previa: a)- Parte_1 sospensiva della sua efficacia esecutiva, in riforma dell'impugnata sentenza, alla Corte: b)- di accertare e dichiarare, specificamente, in riforma del capo a) del relativo dispositivo, la legittimità e/o validità e/o l'efficacia e/o rispondenza alle norme invocate dei motivi di recesso espressi dalla odierna appellante, rispettivamente, nella Nota Prot. N. 530 del 03/09/2013 e nella Nota Prot. N. 5 del 08/01/2014, per le ragioni esposte nell'appello nonché per tutte le ragioni già specificate negli scritti difensivi depositati in primo grado, e per l'effetto di rigettare ogni domanda svolta dalla in primo grado, revocando CP_1 e/o annullando la condanna inflitta all' al capo a) della sentenza appellata, emanando, in ogni Pt_1 caso, tutti i provvedimenti consequenziali;
c)- di accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, in riforma del capo b) del relativo dispositivo, l'inammissibilità e/o l'inesistenza di danni all'immobile imputabili alla odierna appellata, per le ragioni precisate al paragrafo III dell'atto di appello, nonché per tutte le ragioni già specificate negli scritti difensivi depositati in primo grado, e per l'effetto di rigettare ogni domanda svolta dalla in primo grado, CP_1 revocando e/o annullando, la condanna contemplata al capo b) della sentenza appellata, emanando, in ogni caso, tutti i provvedimenti consequenziali. In via subordinata: d)- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al precedente punto delle conclusioni, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, in riforma del capo a) del relativo dispositivo, la natura risarcitoria della domanda di condanna promossa in primo grado dall'attrice, annullando e/o riducendo l'importo oggetto di condanna per tutte le ragioni precisate al paragrafo II, lett. (A) e (B) dell'atto di appello, escludendo, in ogni caso, IVA e interessi moratori ed emanando, in ogni caso, tutti i provvedimenti consequenziali;
e)- sempre nella denegata e non creduta pagina 2 di 8 ipotesi di non accoglimento totale o parziale, della domanda di cui al precedente punto 1 delle conclusioni ed in aggiunta a quanto richiesto al precedente punto d), di accertare e dichiarare, a prescindere dalla natura risarcitoria o di esatto adempimento attribuibile alla domanda di condanna promossa in primo grado dall'attrice, la riduzione dell'importo oggetto di condanna, per le ragioni precisate al paragrafo II, lett. (C) dell'atto di appello (destinazione ad albergo di lusso dell'immobile prima della scadenza naturale del contratto – riduzione automatica ex lege dei canoni nella misura del 15% - cancellazione della rivalutazione ISTAT ex art. 3, DL 95/2012), emanando, per l'effetto, tutti i provvedimenti consequenziali;
f)- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al precedente punto c) delle conclusioni, di accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, in riforma al capo b) del relativo dispositivo, la riduzione dell'importo oggetto di condanna, per le ragioni precisate al paragrafo III, dell'atto di appello, emanando, per l'effetto, tutti i provvedimenti consequenziali;
g)- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande spiegate con l'atto di appello, in riforma del capo c) del dispositivo della sentenza appellata, annullare e/o revocare e/o, in ogni caso, ridurre la condanna alle spese di lite pronunciata in primo grado, per le ragioni precisate al paragrafo IV del presente atto, emanando, per l'effetto, tutti i provvedimenti consequenziali. In ogni caso, h)- con vittoria delle spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con comparsa depositata il 2.11.2020 si costituiva l' chiedendo: 1) di rigettare Controparte_1 in via preliminare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) di respingere l'appello e le domande formulate da parte appellante;
3) di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del giudizio di appello.
Con ordinanza del 2.12.2020 la Corte accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con altra ordinanza del 14.02.2024 la Corte disponeva il rinnovo della C.T.U. nella parte afferente l'ammontare dei danni richiesti, accertando altresì i tempi necessari al ripristino e l'epoca in cui la società locatrice aveva mutato la destinazione dell'immobile per cui è giudizio.
Espletata la c.t.u., sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 15.1.2025.
L'appello è, ad avviso della Corte parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, con le conseguenze in materia di spese.
Con un primo motivo d'appello si sostiene la legittimità delle dichiarazioni e dei motivi di recesso anticipato dal rapporto locatizio comunicati dall' Parte_1
La censura si fonda su un triplice ordine di considerazioni.
Per un primo aspetto vi sarebbe connessione e cumulabilità delle dichiarazioni di recesso di cui alle note del 3.9.2013 e del 8.1.2014.
Nella sentenza impugnata l'invio della seconda missiva, in cui verrebbero addotti diversi motivi di recesso, invocando la sopravvenuta normativa tesa al contenimento della spesa pubblica che consentirebbe il recesso, costituirebbe ammissione implicita della illegittimità del recesso anticipato precedente, alla cui base vi sarebbero altri motivi.
pagina 3 di 8 Secondo l'appellante invece, dalla lettura più attenta della seconda missiva emergerebbe un richiamo alla prima ed ai motivi in essa addotti, a cui si aggiungerebbero altri motivi, senza che i primi vengano rinunziati.
L'osservazione è pregnante in quanto la missiva contiene un esplicito richiamo alle “circostanze sopravvenute” “compiutamente riportate nella nota prot. n. 3219 del 9.9.2013 (realizzazione di nuove strutture atte a soddisfare, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, le aumentate esigenze di offrire alloggi agli studenti fuori sede). Nessuna rinunzia a far valere quindi le precedenti ragioni può ipotizzarsi e men che meno si può ricavare dal contenuto della missiva la dimostrazione della illegittimità delle ragioni originariamente invocate.
Conseguentemente, l'appellante sostiene la legittimità, validità e l'efficacia dei gravi motivi di recesso espressi nella dichiarazione del 3.9.2013, ribaditi nella dichiarazione successiva dell'8.1.2014.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che non sussistessero gravi motivi che consentissero al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/79 in quanto la situazione oggettiva addotta a giustificazione del recesso era il frutto di una libera volizione della conduttrice, cioè dovuta ad un comportamento del tutto volontario della medesima ed infatti la sopravvenuta disponibilità di due nuove strutture, di sua proprietà (rectius una dalle stessa in proprietà e l'altra in godimento gratuito) era un fatto del tutto volontario della conduttrice, verosimilmente dalla stessa già prevedibile all'epoca della stipula del contratto.
Invoca invece l' a sostegno della propria tesi, secondo cui i gravi motivi sussistevano, Parte_1 innanzitutto l'entrata in vigore, dopo la stipula del contratto, di una più restrittiva normativa in tema di sicurezza degli studentati, da assimilare a quella prevista per le strutture alberghiere.
Che le ragioni che l'avevano indotta al recesso fossero anche il mancato adeguamento della struttura alla nuova normativa da parte della società locatrice emergeva dagli atti di causa, costituiti dallo scambio di corrispondenza tra le parti sull'argomento e risultavano, sia pur implicitamente, dalla nota con cui si comunicava il recesso, nella quale veniva evidenziato che le nuove strutture a disposizione in cui gli studentati venivano trasferiti, esano “perfettamente conformi agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza”. Argomenta sul punto l'appellante che la tesi sostenuta della locatrice della inapplicabilità della nuova normativa alla struttura oggetto di giudizio, sarebbe destituita di fondamento e frutto di una sua interpretazione distorta e riduttiva.
Aggiungeva inoltre che degne di considerazione erano anche le altre ragioni di ordine economico poste a base del recesso. Il notevole risparmio di denaro che la scelta operata comportava per l'ente era imposto dalla legislazione nel frattempo intervenuta in tema di tagli della spesa pubblica e rientrava in quelle operazioni di adeguamento strutturale dell'attività svolta dal conduttore che, con lo scopo di renderla rispondente a sopravvenute esigenze di economicità e produttività, potevano rendere eccessivamente onerosa la prosecuzione della locazione, legittimando l'anticipato recesso, secondo un orientamento già espresso dalla Suprema Corte (IUL riferimento è a Cass. n. 17416/2007).
Rivestendo poi la conduttrice la veste di pubblica amministrazione il principio andava ulteriormente affermato sulla scorta del potere discrezionale che le veniva riconosciuto da altra giurisprudenza di legittimità (V: Cass. n. 6895/2015) secondo cui la P.A. è titolare del potere di adottare discrezionalmente i provvedimenti ritenuti più opportuni per la cura dell'interesse pubblico (non pagina 4 di 8 sindacabile dall' ) ed una volta stabilito che all'epoca del recesso esistevano norme che CP_2 imponevano tagli di spesa, tanto bastava per ritenere sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 27 della legge n. 392/1978 perché la sola esistenza di quelle norme imponeva alla P.A. di attivarsi per contrarre le uscite.
Tali ultime pregnanti argomentazioni, condivise da questa Corte, portano a ritenere sussistenti, anche nel caso che ci occupa, i giusti motivi che legittimavano il recesso anticipato dalla conduttrice e rendono superfluo l'esame della sussistenza anche dell'ulteriore ragione di recesso rinveniente dalla normativa di contenimento della spesa pubblica (D.L. n. 120 del 15.10.2013 convertito con legge n.
137/2013)
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'istituto previsto dall'art. 27 della legge n. 392/1978 ha lo scopo di evitare il rischio che il conduttore si trovi costretto ad onorare un contratto che, senza propria colpa, sia divenuto per lui inutile, rientrando tra gli strumenti di salvaguardia del sinallagma contrattuale contro il rischio di vizi sopravvenuti (V. la già citata Cass. n. 6895/2015).
L'accoglimento del secondo profilo del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame del terzo, che propone una questione di applicabilità soggettiva di una normativa pacificamente entrata in vigore dopo l'invio della seconda dichiarazione di recesso in pendenza del termine di preavviso, che appare quantomeno opinabile atteso che il recesso produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Piuttosto vale la pena evidenziare che la richiesta di pagamento dei canoni successivi al periodo di preavviso e cioè quelli relativi al periodo che va dal 1.8.2014 alla data di naturale scadenza del contratto è comunque da ritenere preclusa, atteso che in sede di rilascio, avvenuto in presenza dell'Ufficiale Giudiziario dell'ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Foggia, a seguito di offerta formale di riconsegna fatta dalla conduttrice, la società locatrice, nell'accettarsi le chiavi dell'immobile, riservava solamente azione per il risarcimento dei danni subiti per l'avvenuto recesso anticipato in mancanza dei presupposti di legge, oltre quella, eventuale, sempre per danni, all'esito della verifica in contraddittorio dello stato dell'immobile. Il contratto va quindi inteso comunque consensualmente risolto al momento del rilascio.
L'azione esercitata nel presente giudizio, invece, è per il pieno adempimento del contratto e mirata al pagamento di tutti i canoni scadenti fino alla data di naturale scadenza dello stesso (31.7.2018). La proposizione di tale azione avrebbe richiesto che l'immobile restasse a disposizione della conduttrice che, tenuta a pagare i canoni, aveva di conseguenza anche il diritto a rientrare in possesso del bene in locazione. La locatrice, come è rimasto pienamente provato nel corso di giudizio, anche a seguito della consulenza tecnica espletata in questo grado di giudizio, a mezzo dell'ing. , in data Persona_1
8.11.2017, richiedeva al Comune di Foggia il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile che trasformava in albergo e lo concedeva a terzi in locazione in data anch'essa antecedente alla scadenza del contratto con l' Parte_1
Per tali ragioni la domanda di pagamento dei canoni successivi al 1.8.2014, accolta in primo grado, andava rigettata dichiarando legittimo il recesso anticipato della conduttrice o comunque risolto anticipatamente e consensualmente il contratto con l'avvenuto rilascio dello stesso.
Con l'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame del secondo, avanzato in via subordinata,
pagina 5 di 8 teso ad ottenere una riduzione dell'importo della condanna al pagamento di canoni.
Passando all'esame del terzo motivo d'appello, con cui si sostengono vizi della sentenza impugnata nella parte in cui determina e quantifica danni arrecati all'immobile, rilevati al momento della riconsegna del bene, ne va pronunziata la parziale fondatezza.
La sentenza di primo grado ha condannato la al pagamento, per tale genere di danni, Parte_1 della somma di € 82.895,53, comprensiva di interessi sino alla data della pronunzia, oltre ulteriori accessori, facendo propria una quantificazione fatta dal C.T.U. geom. che, nella sua Persona_2 relazione del 25.1.2017, li aveva quantificati in € 81.000,00.
Fatto sta che il consulente è giunto a tale conclusione esaminando lo stato dei luoghi al momento del suo accesso sugli stessi, avvenuto più di due anni dopo il rilascio dell'immobile. E' verosimile ipotizzare che dopo un così lungo lasso di tempo l'immobile si trovasse in condizioni diverse da quelle in cui si presentava al momento del rilascio dell'immobile da parte dell' il 14.7.2014, Parte_1 cristallizzato nella documentazione fotografica scattata quel giorno e descritta nella consulenza di parte dell'ing. , incaricato dalla società locatrice. Persona_3
L'inesattezza in cui è incorso il c.t.u. di primo grado è, probabilmente, dovuta alla genericità del quesito postogli. All'incertezza questa Corte ha inteso porre rimedio, rinnovando la C.T.U. e ponendo al nuovo tecnico, individuato nell'ing. , un più specifico quesito. Persona_1
Rispondendo allo stesso, sulla scorta dello stato dei luoghi descritto dall'ing. e della Per_3 documentazione fotografica agli atti, si è potuti giungere ad una quantificazione dei danni aderente alla situazione effettiva di cui era chiamata a rispondere la conduttrice.
L'operato dell'ing. è condiviso da questa Corte, atteso che non solo la sua quantificazione è il Per_1 frutto di specifici calcoli che riprendono, punto per punto, i singoli lavori che l'ing. aveva Per_3 ritenuto necessari per il ripristino dei luoghi, con le quantità (ovvero a corpo) indicate dallo stesso tecnico incaricato dalla , avendo a riferimento i prezziari ufficiali pubblicati dal genio Civile, CP_1 riferiti all'epoca del rilascio.
Il consulente ha fornito esaustive e convincenti risposte a tutte le osservazioni mossegli da parte appellata in riferimento alla bozza di relazione trasmessale, chiarendo il senso dell'espressione in un primo tempo usata nel procedere ad una riduzione dell'importo riconoscibile a titolo di danni, contestata dall'appellata, inferiore al complessivo costo dei lavori da eseguire, in quanto, aveva tenuto in considerazione che nel tempo della locazione, durata circa 14 anni, molte delle rifiniture e delle suppellettili dell'immobile erano state oggetto di deperimento, dovuto all'uso, per cui riteneva tecnicamente esatto applicare dei coefficienti di riduzione, diversi per ogni genere di componenti danneggiate, facendo riferimento al Decreto del Ministero delle Finanze che individuava coefficienti di ammortamento per beni strumentali.
Il C.T.U. ha convincentemente ribattuto alla critica mossagli da parte appellata di aver preso in considerazione tali ultimi coefficienti, da questa ritenuti non pertinenti, previsti comunque per modulare gli effetti del normale utilizzo su ogni singola componente di beni in cui si svolta un'attività simile a quella per cui l'immobile oggetto di giudizio era stato concesso che anzi, proprio per il continuo avvicendamento di studenti, prestava il fianco ad un più rapido decadimento.
In conclusione, l'elaborato dell'ing. è inappuntabile e la quantificazione dei danni da lui fatta Per_1 pagina 6 di 8 può essere posta a base della decisione, anche per quel che concerne i tempi necessari all'esecuzione dei lavori, comportanti l'impossibilità di utilizzo dell'immobile per l'intera durata. Nel quantificare quest'ultima componente di danno si è tenuto conto del canone mensile corrisposto, suddiviso in trenta giorni e moltiplicato per il numero di giorni necessario all'esecuzione delle opere, pari a ventisei, e arrotondato.
Non ha pregio invece l'altra critica mossa all'operato del Tribunale, che avrebbe, erroneamente, ritenuto l'immobile consegnato alla conduttrice in buono stato locativo.
Non contenendo il contratto nulla di esplicito sul punto, mancando una descrizione delle condizioni dell'immobile, sovviene in proposito la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 1590 c.c., che può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa (V. Cass. n. 12384 del 15.4.2022 ed in precedenza, conforme Cass. n. 15361/2016). Tale non può certo essere ritenuto il riferimento alla necessità di eseguire opere murarie, che sono da porre in relazione con le esigenze di utilizzo del bene da parte della conduttrice e non finalizzate a ricondurre l'immobile in buone condizioni di manutenzione.
L'azione di risarcimento per i danni che l'immobile presentava al momento del rilascio, nei limiti di cui innanzi si è detto, è da ritenere fondata e comporta la condanna dell'appellante al pagamento della complessiva somma di € 38.400,00. Sulla stessa sono dovuti i soli interessi legali dalla data di rilascio al saldo.
L'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione impone una nuova pronunzia sulle spese di lite e rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo d'appello, concernente la mancata compensazione e quantificazione eccessiva delle stesse operata dal primo giudice.
E' infatti principio consolidato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.” (V. da ultimo Cass. n. 27056/2021 del 06.10.2021 e, in precedenza, conformi, tra le altre, Cass. n. 9064/18, Cass. n. 11423/16, Cass. 6259/14 e Cass. n. 17523/2011)
Nel caso che ci occupa, applicando il sopra richiamato principio, tenendo conto dell'accoglimento di solo alcuni dei motivi dell'appello e dell'accoglimento parziale della domanda di primo grado, ritiene questa Corte di doverle compensare, nella misura della metà per entrambi i gradi di giudizio, condannando l' all'altra metà. CP_3
Le spese di lite, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. n. 147/2021, con applicazione dello scaglione da Euro 26.001,00 ad
Euro 52.000,00, in considerazione del decisum e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per entrambi i gradi.
Sempre in considerazione della decisione adottata, le spese delle due consulenze d'Ufficio agli atti, così come già liquidate in separati provvedimenti, vanno poste definitivamente a carico delle due parti, in pari percentuale.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 22.05.2020 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
472/2020 del Tribunale di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara non dovuti i canoni di locazione richiesti dal
1.8.2014 alla scadenza del contratto;
2)- Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore della della somma di € 38.400,00 a titolo di risarcimento danni, oltre Controparte_1 interessi moratoti dalla data di rilascio dell'immobile al saldo;
3)- Ordina la restituzione di quanto eventualmente versato in più in esecuzione della sentenza di primo grado;
4)- Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore della alla metà delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in Controparte_1
€ 866,94 per spese ed € 3.808,00 per compensi, e, quanto a questo grado di giudizio, in € 4.996,00 per compensi, oltre r.s.g, iva e cap come per legge, già ridotte in tale percentuale, compensandone la restante parte;
5)- Pone definitivamente a carico delle due parti, in pari percentuale, le spese delle C.T.U. in atti, così come liquidate in separati provvedimenti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 15.1.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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