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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 18701/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza e della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18701/2021 R.G.
TRA nata a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. MORRA SALVATORE, come da procura in atti. attore
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SANTORO MARIO, come da procura in atti. convenuta
nato a [...] il [...], C.F. , res.te in Controparte_2 C.F._2
Napoli, Via S. Gennaro dei Poveri , 25B
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia di assicurazione, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva che in data 19.11.2019, verso le ore
19,50 circa, in Napoli, V.le delle Metamorfosi , mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio
50 tg. X8MMYY veniva collisa da tergo dall'auto Fiat Multipla tg. DE304TP di proprietà di assicurata con polizza della soc. , la quale, proveniente da Controparte_3 Controparte_1
Via Bartolo Longo impegnava la rotatoria all'incrocio con Viale Delle Metamorfosi senza rispettare lo stop ivi esistente. A causa dell'urto il motociclo cadeva a terra sulla destra e con esso l'istante riportando lesioni alla persona per le quali si rendeva necessario accompagnarla in ospedale e precisamente all'Ospedale del Mare da dove veniva trasferita all'Ospedale dei Colli.
Rappresentava l'attrice che dalle predette lesioni le erano residuati postumi invalidanti e precisamente un periodo di I.T.T. di giorni 90 (novanta), una I.T.P. al 50% di giorni 90 (novanta), una I.T.P. al 50% di giorni 90 (novanta) e un danno biologico pari al 22%, come da relazione medico–legale redatta dal Dott. depositata in atti, per le quali veniva quantificata la Persona_1 somma di €. 125.579,50 e che nonostante regolare messa in mora della convenuta compagnia di assicurazione, non era riuscita ad ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia di assicurazione eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda per mancanza dei requisiti della lettera di messa in mora così come previsti dalla normativa vigente di cui al Codice delle Assicurazioni Private. Deduceva l'onere dell'attrice di provare adeguatamente la legittimazione delle parti in causa nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., precisando altresì che il consulente medico della compagnia di assicurazione , dott. , aveva Per_2
evidenziato che alcune delle lesioni lamentate erano riconducibili ad un pregresso trauma e precisamente lo schiacciamento delle vertebre D12 ed L1. Contestava in ogni caso l'eccessiva quantificazione dei danni lamentati.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale;
disposta ed espletata CTU medico legale;
precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termine per il deposito di memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda, essendo stata la stessa preceduta da invio della lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa del veicolo di proprietà del preteso responsabile civile ed essendo decorsi 90 giorni da tale inoltro al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 145, comma 2 del d.lgs.vo n.209/2005 ed accertata la conformità del contenuto della stessa a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo di tale modalità risarcitoria (D.P.R. 18/7/2006 n. 254).
2 Del resto agli atti non risultano inviti da parte della convenuta compagnia di assicurazione ad integrare eventuali elementi mancanti nella richiesta di messa in mora, così come previsto dall'art. 7 del medesimo regolamento attuativo.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c. comma 2, nn. 3 e 4, non può trovare accoglimento, risultando ben determinate le circostanze del fatto all'origine del danno e l'indicazione di quest'ultimo.
Ancora in via preliminare va dichiarata la legittimazione delle parti in causa, provata alla stregua della documentazione prodotta in atti (certificati medici per l'attrice, ispezione PRA per l'auto di proprietà del convenuto responsabile civile) mentre quella della convenuta assicurazione non risulta oggetto di specifica contestazione.
Nel merito, tuttavia, la domanda attrice va rigettata in quanto non può ritenersi accertato il fatto storico alla luce dell'istruttoria espletata.
Invero la teste escussa indifferente alle parti, pur confermando le circostanze di Testimone_1
tempo e di luogo in maniera abbastanza precisa, così come dedotte dall'attrice, dichiara di avere visto la dinamica dell'incidente così come da quest'ultima prospettata, senza però indicare il punto nel quale si trovava al momento dell'impatto, senza precisare la posizione rispettiva delle strade in cui si sarebbe verificato l'evento, Via Bartolo Longo e Viale delle Metamorfosi. Dichiara di trovarsi a piedi sui luoghi di causa, senza però precisare se era ferma, se vi era un marciapiedi, in quale direzione procedeva, se le strade erano ampie , a doppio senso di circolazione , se vi era traffico:
“camminavo a piedi quando ho visto una macchina provenire da via Bartolo Longo che non si è fermata allo stop, così tamponando un motorino che proveniva da via della metamorfosi e si dirigeva verso l'Ospedale del Mare.”
Non riferisce il comportamento di guida del motorino: “ ho visto una macchina provenire da via
Bartolo Longo che non si è fermata allo stop, così tamponando un motorino …….. Il motorino lo guidava una signora, mi sono avvicinata al motorino per assisterla;
così anche il conducente della macchina…..” Non indica il tipo di motorino o il suo colore, né precisa se questo cadeva a terra e su quale lato della strada;
se scarrocciava e se in quel momento sopraggiungevano altri veicoli. Si preoccupa però di riferire che alla signora faceva male la schiena, senza riferire se avesse escoriazioni per il corpo, né come fosse caduta a terra. Non riferisce se furono chiamati i soccorsi o fu richiesto l'intervento di autorità di polizia e se no per quale motivo.
Del resto anche il primo referto di pronto soccorso nulla dice in ordine allo stato di salute generale dell'attrice in sede di accesso in ospedale, limitandosi a riportare che la stessa lamentava dolore alla schiena.
3 Il quadro probatorio emerso, con le carenze ed imprecisioni innanzi evidenziate, impedisce a questo
Giudice una ponderata valutazione dell'evento, non essendo possibile, anche in base a presunzioni semplici, verificare la possibilità o meno che lo stesso si sia verificato come dedotto dall'attrice.
Le generiche deduzioni in ordine alla compatibilità dei danni lamentati dall'attrice con l'evento sinistroso (…. Il nesso casuale è compatibile con l'evento traumatico…) contenute nella CTU medico legale espletata non sono utili ad integrare gli scarni esiti dell'istruttoria orale.
La stessa relazione peritale d'ufficio è alquanto scarna e generica: nulla il CTU ad esempio osserva in merito a quanto emerge dai referti delle indagini strumentali eseguite, in particolare dal referto
RX del 09.01.2020 in cui si fa riferimento alla presenza di fenomeni di natura degenerativa relativi alla colonna vertebrale dell'attrice.
Deve ritenersi conseguentemente che non sia stata raggiunta nè la prova in ordine alle modalità di accadimento del fatto storico, né quella della responsabilità del convenuto e di Controparte_2
non potere accogliere la domanda risarcitoria avanzata.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni e richieste difensive.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle effettive attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore contraria istanza, difesa ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna al pagamento dei compensi in favore della convenuta assicurazione Parte_1 nella misura di €. 4925,00 oltre spese generali in misura del 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa se dovute;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU nella misura liquidata. Parte_1
Così deciso in Napoli il 17.04.2025
Dott. Maria Esposito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza e della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18701/2021 R.G.
TRA nata a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. MORRA SALVATORE, come da procura in atti. attore
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SANTORO MARIO, come da procura in atti. convenuta
nato a [...] il [...], C.F. , res.te in Controparte_2 C.F._2
Napoli, Via S. Gennaro dei Poveri , 25B
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia di assicurazione, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva che in data 19.11.2019, verso le ore
19,50 circa, in Napoli, V.le delle Metamorfosi , mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio
50 tg. X8MMYY veniva collisa da tergo dall'auto Fiat Multipla tg. DE304TP di proprietà di assicurata con polizza della soc. , la quale, proveniente da Controparte_3 Controparte_1
Via Bartolo Longo impegnava la rotatoria all'incrocio con Viale Delle Metamorfosi senza rispettare lo stop ivi esistente. A causa dell'urto il motociclo cadeva a terra sulla destra e con esso l'istante riportando lesioni alla persona per le quali si rendeva necessario accompagnarla in ospedale e precisamente all'Ospedale del Mare da dove veniva trasferita all'Ospedale dei Colli.
Rappresentava l'attrice che dalle predette lesioni le erano residuati postumi invalidanti e precisamente un periodo di I.T.T. di giorni 90 (novanta), una I.T.P. al 50% di giorni 90 (novanta), una I.T.P. al 50% di giorni 90 (novanta) e un danno biologico pari al 22%, come da relazione medico–legale redatta dal Dott. depositata in atti, per le quali veniva quantificata la Persona_1 somma di €. 125.579,50 e che nonostante regolare messa in mora della convenuta compagnia di assicurazione, non era riuscita ad ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia di assicurazione eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda per mancanza dei requisiti della lettera di messa in mora così come previsti dalla normativa vigente di cui al Codice delle Assicurazioni Private. Deduceva l'onere dell'attrice di provare adeguatamente la legittimazione delle parti in causa nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., precisando altresì che il consulente medico della compagnia di assicurazione , dott. , aveva Per_2
evidenziato che alcune delle lesioni lamentate erano riconducibili ad un pregresso trauma e precisamente lo schiacciamento delle vertebre D12 ed L1. Contestava in ogni caso l'eccessiva quantificazione dei danni lamentati.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale;
disposta ed espletata CTU medico legale;
precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termine per il deposito di memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda, essendo stata la stessa preceduta da invio della lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa del veicolo di proprietà del preteso responsabile civile ed essendo decorsi 90 giorni da tale inoltro al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 145, comma 2 del d.lgs.vo n.209/2005 ed accertata la conformità del contenuto della stessa a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo di tale modalità risarcitoria (D.P.R. 18/7/2006 n. 254).
2 Del resto agli atti non risultano inviti da parte della convenuta compagnia di assicurazione ad integrare eventuali elementi mancanti nella richiesta di messa in mora, così come previsto dall'art. 7 del medesimo regolamento attuativo.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c. comma 2, nn. 3 e 4, non può trovare accoglimento, risultando ben determinate le circostanze del fatto all'origine del danno e l'indicazione di quest'ultimo.
Ancora in via preliminare va dichiarata la legittimazione delle parti in causa, provata alla stregua della documentazione prodotta in atti (certificati medici per l'attrice, ispezione PRA per l'auto di proprietà del convenuto responsabile civile) mentre quella della convenuta assicurazione non risulta oggetto di specifica contestazione.
Nel merito, tuttavia, la domanda attrice va rigettata in quanto non può ritenersi accertato il fatto storico alla luce dell'istruttoria espletata.
Invero la teste escussa indifferente alle parti, pur confermando le circostanze di Testimone_1
tempo e di luogo in maniera abbastanza precisa, così come dedotte dall'attrice, dichiara di avere visto la dinamica dell'incidente così come da quest'ultima prospettata, senza però indicare il punto nel quale si trovava al momento dell'impatto, senza precisare la posizione rispettiva delle strade in cui si sarebbe verificato l'evento, Via Bartolo Longo e Viale delle Metamorfosi. Dichiara di trovarsi a piedi sui luoghi di causa, senza però precisare se era ferma, se vi era un marciapiedi, in quale direzione procedeva, se le strade erano ampie , a doppio senso di circolazione , se vi era traffico:
“camminavo a piedi quando ho visto una macchina provenire da via Bartolo Longo che non si è fermata allo stop, così tamponando un motorino che proveniva da via della metamorfosi e si dirigeva verso l'Ospedale del Mare.”
Non riferisce il comportamento di guida del motorino: “ ho visto una macchina provenire da via
Bartolo Longo che non si è fermata allo stop, così tamponando un motorino …….. Il motorino lo guidava una signora, mi sono avvicinata al motorino per assisterla;
così anche il conducente della macchina…..” Non indica il tipo di motorino o il suo colore, né precisa se questo cadeva a terra e su quale lato della strada;
se scarrocciava e se in quel momento sopraggiungevano altri veicoli. Si preoccupa però di riferire che alla signora faceva male la schiena, senza riferire se avesse escoriazioni per il corpo, né come fosse caduta a terra. Non riferisce se furono chiamati i soccorsi o fu richiesto l'intervento di autorità di polizia e se no per quale motivo.
Del resto anche il primo referto di pronto soccorso nulla dice in ordine allo stato di salute generale dell'attrice in sede di accesso in ospedale, limitandosi a riportare che la stessa lamentava dolore alla schiena.
3 Il quadro probatorio emerso, con le carenze ed imprecisioni innanzi evidenziate, impedisce a questo
Giudice una ponderata valutazione dell'evento, non essendo possibile, anche in base a presunzioni semplici, verificare la possibilità o meno che lo stesso si sia verificato come dedotto dall'attrice.
Le generiche deduzioni in ordine alla compatibilità dei danni lamentati dall'attrice con l'evento sinistroso (…. Il nesso casuale è compatibile con l'evento traumatico…) contenute nella CTU medico legale espletata non sono utili ad integrare gli scarni esiti dell'istruttoria orale.
La stessa relazione peritale d'ufficio è alquanto scarna e generica: nulla il CTU ad esempio osserva in merito a quanto emerge dai referti delle indagini strumentali eseguite, in particolare dal referto
RX del 09.01.2020 in cui si fa riferimento alla presenza di fenomeni di natura degenerativa relativi alla colonna vertebrale dell'attrice.
Deve ritenersi conseguentemente che non sia stata raggiunta nè la prova in ordine alle modalità di accadimento del fatto storico, né quella della responsabilità del convenuto e di Controparte_2
non potere accogliere la domanda risarcitoria avanzata.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni e richieste difensive.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle effettive attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore contraria istanza, difesa ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna al pagamento dei compensi in favore della convenuta assicurazione Parte_1 nella misura di €. 4925,00 oltre spese generali in misura del 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa se dovute;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU nella misura liquidata. Parte_1
Così deciso in Napoli il 17.04.2025
Dott. Maria Esposito
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