Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto dalla società S. Network S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Farinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Roberto Farinacci in Roma, via Collatina n. 104;
contro
il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la dichiarazione dell’inerzia del Comune di Iglesias
in relazione alla mancata esibizione della documentazione richiesta con la domanda di accesso agli atti presentata alla ricorrente;
per l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo del Comune di Iglesias
di provvedere alla richiesta avanzata dalla società ricorrente (anche se negativamente);
e per la condanna del Comune di Iglesias a concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, con richiesta di nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta in sostituzione del Comune di Iglesias nel caso di ulteriore inerzia o comportamento omissivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone:
- di avere ricevuto incarico nell’anno 2016 dal sig. -OMISSIS- di svolgere le pratiche relative al rinnovo della sua patente di guida n. -OMISSIS-;
- che il sig. -OMISSIS-, a causa del ritardo nello svolgimento del predetto incarico, ha recentemente citato in giudizio la medesima per il risarcimento dei danni asseritamente provocatigli dal mancato tempestivo rinnovo della propria patente di guida, non avendo la società S. Network S. S.r.l. mai fornito i motivi relativi al ritardo;
- di avere appreso dalla Motorizzazione Civile che la causa del ritardo derivava dalla mancanza di punti sulla patente di guida intestata al sig. -OMISSIS-, giacché nell’anno 2008 il Comune di Iglesias aveva comunicato alla Motorizzazione Civile di Roma la sottrazione di trenta punti dalla patente de qua , in conseguenza di tre infrazioni al Codice della Strada (per eccesso di velocità rilevata con autovelox) commesse dal sig. -OMISSIS- (verbali del -OMISSIS-);
- che il Comune di Iglesias avrebbe dovuto restituire immediatamente i trenta punti, in quanto i predetti verbali - e la sanzione accessoria della sottrazione punti – erano stati tempestivamente impugnati davanti all’Autorità giudiziaria competente, che aveva disposto la sospensione della sanzione amministrativa (per poi disporre l’annullamento dei verbali e delle sanzioni nel 2010).
Espone ancora la ricorrente di avere quindi presentato al Comune di Iglesias, alla luce di quanto sopra esposto, domanda di accesso agli atti per avere contezza di quando quest’ultimo abbia trasmesso alla Motorizzazione Civile di Roma la riattribuzione dei punti di guida al sig. -OMISSIS- (odierno controinteressato), senza tuttavia avere riscontro dal Comune.
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto di avere accesso alla seguente documentazione:
“ 1) comunicazione nel possesso del Comune di Iglesias inerente alla sottrazione dei punti sulla patente n. -OMISSIS- con scadenza in data -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS-;
2) comunicazioni nel possesso del Comune di Iglesias di riattribuzione dei punti sulla patente n. -OMISSIS- con scadenza in data -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS-;
3) atti e/o comunicazioni nel possesso del Comune di Iglesias con riferimento alla patente n. -OMISSIS- con scadenza in data -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS-;
4) ogni altra documentazione non facilmente identificabile dall’istante nel possesso della P.A. destinataria della presente, con riferimento a provvedimenti sanzionatori emessi sulla patente n. -OMISSIS- con scadenza in data -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS-; allorquando la medesima patente di guida era nel corso della sua validità ”.
Nell’istanza di accesso l’interessa afferma di avere “ interesse concreto ed attuale ad ottenere copia della documentazione di cui sopra, in quanto a seguito della citazione in giudizio quale responsabile del ritardo causato al rinnovo della patente di guida n. -OMISSIS-, deve difendersi e provare che non è tenuta al risarcimento dei danni afferenti al ritardo del rinnovo della patente de qua ”.
1.1. Si è costituito per resistere il Comune di Iglesias, che ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di accesso – e conseguentemente del ricorso – in quanto: i) alla predetta istanza non è stata allegata la copia del documento di identità della signora -OMISSIS-, legale rappresentante della società istante; ii) la predetta istanza risulta priva di procura sottoscritta dal procuratore; iii) la medesima istanza appare del tutto generica in relazione ai documenti richiesti; iv) l’istanza attiene ad atti riguardanti la procedura di rinnovo patente in capo ad altra amministrazione; v) gli atti richiesti afferiscono ad un contenzioso che vede contrapposta la stessa amministrazione intimata alla ricorrente, sicché sussisterebbero ragioni ostative al rilascio di eventuali documenti connesse all’esercizio del diritto di difesa del Comune.
1.2. Si è costituito il controinteressato, il quale ha evidenziato di non avere fatto opposizione all’accesso agli atti da parte della ricorrente ed ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.
1.3. In vista dell’udienza camerale di discussione la ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno della propria difesa.
Alla camera di consiglio del 9 aprile 2025 il Comune ha insistito per l’inammissibilità del ricorso, indi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile, come eccepito dal Comune resistente.
2.1. Al riguardo, osserva il Collegio che:
- come emerge dalla documentazione prodotta dal Comune, nel 2016 il sig. -OMISSIS- ha incardinato una causa dinanzi al Tribunale di Cagliari contro il Comune di Iglesias, chiedendo il risarcimento del danno per il supposto ritardo nel rinnovo della patente in questione;
- il giudizio de quo è stato definito con sentenza n. 692 del 27.3.2019, con cui il Tribunale di Cagliari ha respinto le domande proposte dal sig. -OMISSIS- contro il Comune;
- dalla sentenza n. 692/2019 non risulta in alcun modo che il sig. -OMISSIS- abbia mai incaricato la società odierna ricorrente (mai menzionata nella sentenza) di fungere da intermediario per il rinnovo della sua patente;
- nemmeno agli atti dell’odierno giudizio risulta depositato alcun documento che comprovi che la ricorrente si sia effettivamente occupata a suo tempo del disbrigo della pratica relativa al rinnovo della patente del sig. -OMISSIS-;
- la ricorrente, peraltro, è una società immobiliare (amministrata dalla signora -OMISSIS-, madre del sig. -OMISSIS- e residente nello stesso stabile del figlio), allo stato inattiva (v. la visura della ricorrente, sub doc. 2 del Comune), nel cui oggetto sociale – contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente - non è ricompresa l’attività di disbrigo pratiche di rinnovo patente né altra tipologia di attività cui la stessa possa essere ricondotta (v. ancora, doc. 2 del Comune);
- in mancanza di prova che in passato sia effettivamente intercorso alcun rapporto tra la ricorrente e il sig. -OMISSIS-, finalizzato al rinnovo della patente di guida di quest’ultimo, la ricorrente non risulta in alcun modo legittimata ad avere accesso a documenti riguardanti un terzo soggetto ( id est : il sig. -OMISSIS-);
- non ha alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che il sig. -OMISSIS- (dopo aver agito infruttuosamente contro il Comune, come visto) abbia intentato una causa risarcitoria (anche) nei confronti dell’odierna ricorrente, in quanto tale modus operandi , nel contesto sopra descritto, disvela un utilizzo improprio – ai fini che qui interessano - dello strumento processuale, che non può essere impiegato per (né, tantomeno, piegato a) precostituire la ragione giustificatrice della richiesta di accesso (secondo una inammissibile logica di inversione tra prius e posterius ), a ciò ostando il divieto di abuso dello strumento processuale.
2.2. Per tutto quanto sopra esposto, in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, attesa la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.