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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2722/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2722/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in proprio e nella qualità di unici eredi legittimi di , rappresentati e C.F._4 Persona_1 difesi dagli avvocati Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela.
-ATTORI in riassunzione-
e
(c.f. e (cf. , quali eredi CP_1 C.F._5 OP C.F._6 di , rappresentate e difese dall'avv. Tiziana Fucci. Persona_2
-CONVENUTE IN RIASSUNZIONE-
(c.f. ) e (c.f. , CP_3 C.F._7 Controparte_4 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio Iacuzio.
-CONVENUTI in riassunzione- nonchè
(n. il 28.5.1963), (n. il 15.2.1964), e Parte_2 Parte_2 Controparte_5
. Controparte_6
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - contumaci-
pagina 1 di 12 OGGETTO: “Prelazione testamentaria”. CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi nonché, per , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., CP_3 Controparte_4 rispettivamente (i primi quattro) il 20.3.2025 e (gli ultimi due) il 20.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 unici eredi legittimi di , hanno convenuto, dinanzi a questa Corte, , Persona_1 CP_1 CP_2
, , (n. il 28.5.1963), (n. il
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_2
15.2.1964), e , riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di Controparte_5 Controparte_6 annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 6400/2024, pubblicata in data 8.3.2024), della sentenza n. 3001/2018 di questa Corte d'Appello, depositata il 18.6.2018.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da e avverso Persona_1 Parte_1 la sentenza n. 3001/2018 di questa Corte d'Appello, ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Con la detta sentenza n. 3001/2018 questa Corte d'Appello aveva rigettato l'appello proposto da Per_1
e avverso la sentenza n.574/2010 del Tribunale di Santa MA AP RE
[...] Parte_1
(compensando le spese del secondo grado di giudizio), confermando quanto statuito dal giudice di prime cure secondo cui (in estrema sintesi) le disposizioni morits causa contenute nei testamenti del 23.8.1954 di Parte_2
e di non avessero previsto una prelazione (né di natura reale, né di natura
[...] Persona_3 obbligatoria) in favore degli eredi testamentari (non assegnatari dei beni di cui eventualmente disporre in favore di terzi), esprimendo soltanto un desiderio dei testatori di portata esclusivamente morale anziché giuridica (e, quindi, vincolante) per gli (altri) eredi (assegnatari dei detti beni).
In particolare e avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Persona_1 Parte_1
MA AP RE (sez. distaccata di Marcianise), , e Persona_2 CP_3 Controparte_4
(deceduto nel corso del giudizio, con conseguente riassunzione del processo nei confronti dei Controparte_7 suoi eredi e ), per sentire dichiarare: a) l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e/o Parte_2 Controparte_5 inefficacia (per violazione del diritto di prelazione spettante a ), della compravendita del Persona_1
15/09/2005 tra e i coniugi e , avente ad oggetto l'immobile sito Persona_2 CP_3 Controparte_4 in Cervino (CE), via Murrilli n. 7 (in catasto al foglio 6, particella 663, sub 3) e, per l'effetto, il trasferimento, ai sensi degli artt. 648 e/o 2932 c.c., in favore di , del detto bene, al prezzo e alle condizioni indicate in Controparte_7 tale atto;
b) l'invalidità, l'annullabilità e/o l'inefficacia della rinuncia alla servitù di accesso costituita in favore di pagina 2 di 12 , rinuncia compiuta da quest'ultimo con atto allegato alla compravendita;
c) l'illegittimità del Controparte_7 comportamento assunto da e dalle altre parti della compravendita, con conseguente condanna Persona_2 solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni nella misura pari ad euro
20.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa;
d) in subordine rispetto alla domanda di cui al punto a), la condanna solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni prodotti dall'illegittimo comportamento tenuto in occasione della compravendita, nella misura pari ad euro 25.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
e) in subordine e solo in via gradata rispetto alla domanda formulata al punto b), la sospensione dell'efficacia dell'atto di rinuncia di almeno fino alla definizione del giudizio di usucapione pendente dinanzi allo stesso Tribunale, Controparte_7 iscritto al n. 962/2000; f) in via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda di cui al punto e), la condanna solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione), al risarcimento dei danni (per essere stati, essi attori, privati dei diritti che avrebbero potuto esercitare quali proprietari, per usucapione, della particella solo formalmente intestata a ) nella misura pari ad euro 25.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa, il Controparte_7 tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai propri difensori dichiaratisi antistatari.
A fondamento di quanto domandato gli attori avevano lamentato, in sintesi, che:
a) con la detta vendita in favore dei coniugi , , fratello di , Controparte_8 Persona_2 Persona_1 avesse violato il diritto di prelazione ereditaria (di carattere reale o, in subordine, personale) spettante a quest'ultimo, fondato sulle disposizioni mortis causa contenute nei testamenti pubblici del 23/08/1954 dei loro genitori ( e ); Parte_2 Persona_3
b) contestualmente alla detta vendita l'altro fratello, , avesse rinunciato espressamente (dietro Controparte_7 il corrispettivo di euro 1.000,00), con riferimento a tale bene, alla servitù di accesso, in violazione dei diritti di
, trattandosi di rinuncia effettuata da soggetto non legittimato (attesa la pendenza di un giudizio Persona_1 di usucapione avente ad oggetto anche la particella confinante rispetto a quella illegittimamente ceduta).
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, , e , riassumendo il giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dinanzi a questa Corte (in proprio e nella qualità di unici eredi legittimi di ), a seguito Persona_1 dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione, hanno ribadito le suddette conclusioni formulate in primo grado (sopra indicate con le lettere a, c e d)), riguardanti l'invocata violazione della prelazione testamentaria e le conseguenti domande (di natura reale e, in subordine, obbligatoria).
Iscritta la causa al n. 2722/2024 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
18.10.2024, e , rimettendosi all'apprezzamento di questa Corte di Appello, quale CP_3 Controparte_4 giudice del rinvio e, quindi, nel contesto del thema decidendum così come emerso a seguito del giudizio di legittimità, chiedendo, quanto alle spese di lite, che fosse condannato chi di ragione alla rifusione delle stesse nei pagina 3 di 12 confronti di essi convenuti in riassunzione, quali terzi incolpevoli, con attribuzione al proprio difensore e, solo in via gradata, stante l'esito del giudizio di Cassazione, che fossero compensate le spese di lite fra tutte le parti, riservandosi di agire con autonomo giudizio per il risarcimento dei danni subìti nei confronti di chi questa Corte di
Appello avesse ritenuto responsabile di quanto accaduto.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 5.1.2025, , quale erede di , CP_1 Persona_2 richiamando le deduzioni tutte espresse nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e di secondo grado, rimettendosi all'apprezzamento di questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio e, quindi, chiedendo, nel contesto del thema decidendum così come emerso a seguito del giudizio di legittimità, quanto alle spese di lite, che fosse condannato chi di ragione alla rifusione delle stesse nei confronti di essa convenuta in riassunzione, con attribuzione al proprio difensore e, solo in via gradata, stante l'esito del giudizio di Cassazione, che fossero compensate le spese di lite fra tutte le parti.
Con ordinanza depositata il 9.1.2025 è stata dichiarata la contumacia di (n. il 28.5.1963), Parte_2
(n. il 15.2.1964), , e (non essendosi Parte_2 Controparte_5 OP Controparte_6 costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei loro confronti) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.3.2025.
In data 24.3.2025 si è costituita in giudizio , quale erede di , rimettendosi OP Persona_2 anch'ella all'apprezzamento di questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio e, quindi, chiedendo, quanto alle spese di lite, che fosse condannato chi di ragione alla rifusione delle stesse nei confronti di essa convenuta in riassunzione, con attribuzione al proprio difensore e, solo in via gradata, stante l'esito del giudizio di Cassazione, che fossero compensate le spese di lite fra tutte le parti.
Indi, con decreto presidenziale depositato in data 26.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione
“scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 20.3.2025 dalla difesa di , Parte_1 Parte_2
, e , e il 24.3.2025 dalla difesa di e ),
[...] Parte_3 Parte_4 CP_3 Controparte_4 la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.3.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va revocata la declaratoria di contumacia di pronunciata con ordinanza del OP
9.1.2025, essendosi la stessa successivamente costituita, come detto, in data 24.3.2025, quale erede di PE
.
[...]
pagina 4 di 12 ****
Sempre in via preliminare va ribadito - avendo la difesa di e insistito CP_1 OP
(nell'ambito della memoria di replica depositata il 16.6.2015) nella richiesta di interruzione del giudizio a seguito del decesso di - quanto già detto con decreto del 16.5.2025 in merito all'impossibilità di Controparte_6 dichiarare tale interruzione e, cioè, che:
a) la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.3.2025, con la concessione dei termini (di cui all'art. 190 c.p.c.) di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica;
b) pertanto, al momento del decesso (10.5.2025) di , non erano ancora scaduti i termini per il Controparte_6 deposito delle comparse conclusionali;
c) tuttavia, nel caso di specie, si tratta di un giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Suprema Corte e il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4.7.2009, con conseguente operatività delle norme anteriori alla legge n. 69/2009 (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. V, 19/09/2024, n. 25147), il che significa che non potesse trovare applicazione l'art. 300, co. IV, c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma 13, della l. n. 69 del 2009 (con cui è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), con la conseguenza che non potesse attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte della detta parte contumace effettuata dal procuratore di e di , in mancanza della notifica o della certificazione dall'ufficiale CP_1 OP giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c.;
d) invero la morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma 13, della l.
n. 69 del 2009 (con le quali è stata invece espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, sicché non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/09/2019, n. 23906; Sez. II, 31/05/2012, n. 8755; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
21/07/2020, n. 15567).
Alla luce di tali principi non può essere pronunciata l'interruzione del giudizio neanche a seguito del tentativo di notifica del detto decreto del 16.5.2025 (peraltro effettuato senza alcuna autorizzazione di questa Corte), documentato dalla difesa di e in allegato alla propria memoria di replica, non OP CP_1 trattandosi della notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., e non essendo ammissibili equipollenti a tali forme tassative. pagina 5 di 12 ****
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Suprema Corte, con la detta ordinanza n. 6400/2024, ha annullato, con rinvio, la sentenza n. 3001/2018 di questa Corte d'Appello, accogliendo i primi due motivi del ricorso proposto da e Persona_1 Parte_1
(concernenti l'asserita vincolatività della prelazione testamentaria e l'errata interpretazione, da parte della
[...]
Corte di merito, delle schede testamentarie che la prevedevano) e dichiarando assorbito il terzo (concernente gli invocati effetti reali o, in subordine, obbligatori, della violazione di tale prelazione).
Ragion per cui questa Corte d'Appello, in questa sede, alla luce dei principi enucleati nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, è chiamata a verificare la sussistenza o meno di tale prelazione testamentaria (quindi la sua vincolatività) e le conseguenze della sua eventuale violazione.
Mentre non è più in discussione la questione concernente la rinuncia di alla detta servitù di Controparte_7 accesso, lamentata dagli attori con l'originario atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, essendo ormai coperta da giudicato interno.
Al riguardo vanno, infatti, richiamati - in relazione a quanto detto sino ad ora - alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta pagina 6 di 12 di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte (come è avvenuto nel caso di specie, con riferimento al terzo motivo, concernente gli effetti della violazione della prelazione testamentaria) all'esame del giudice di rinvio
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2024, n. 5548).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo pagina 7 di 12 momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
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Ciò premesso va riportato, innanzitutto, il testo – ovviamente con riferimento alle parti rilevanti per il giudizio- dei testamenti in questione (ridepositati dagli attori in riassunzione il 9.7.2024):
a) testamento di : “Al fine di conservare nell'ambito familiare i beni ora assegnati, frutto del mio lavoro, Parte_2
è mio vivo desiderio che qualora alcuno dei miei eredi intenda alienare quanto da me lasciatogli, interpelli gli altri miei figli o loro eredi prima di procedere a vendita nei confronti di estranei”; “qualora alcuno dei miei (figli) eredi, col presente testamento istituiti, non intendesse accettare le disposizioni che precedono, voglio che lo stesso consegua la sola quota di legittima”;
b) testamento di : “Al fine di conservare nell'ambito familiare i beni ora assegnati, desidero che Persona_4 qualora alcuno dei miei figli intenda alienarli, interpelli gli altri miei figli o loro eredi prima di venderli a estranei. Qualora alcuno dei miei eredi testè istituiti, non intendesse accettare il presente testamento, voglio che lo stesso consegua la sola quota di legittima”.
E questa Corte, quale giudice del rinvio, ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte di Appello nei precedenti gradi di merito, e sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, i due testamenti del 23.8.1954 (di e di Parte_2 Persona_3
) contenessero una vera e propria prelazione testamentaria, come tale vincolante giuridicamente – e
[...] non solo moralmente- per gli eredi.
Ciò interpretando la volontà dei due testatori sulla base del complessivo tenore delle schede testamentarie, ossia non limitando tale attività ermeneutica, come statuito nell'ordinanza di annullamento con rinvio, alle espressioni utilizzate (“desidero” e “è mio vivo desiderio”), ma tenendo conto anche del successivo periodo, con cui i testatori aggiungevano “qualora alcuno dei miei (figli) eredi, col presente testamento istituiti, non intendesse accettare le disposizioni che precedono, voglio che lo stesso consegua la sola quota di legittima”.
pagina 8 di 12 In altri termini è indubbio (come ritenuto anche in dottrina, non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.), che, ove la disposizione testamentaria che contenga apparentemente un mero desiderio, sia accompagnata (come nel caso di specie) da un'altra che ne sanzioni l'eventuale mancato rispetto, essa deve certamente essere intesa come impegnativa.
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Ravvisata la vincolatività (per gli eredi testamentari di e ), dal punto di Parte_2 Persona_4 vista giuridico, di tali disposizioni testamentarie, occorre allora passare ad esaminare la natura (reale o obbligatoria) di tale prelazione testamentaria e, dunque, gli effetti della relativa violazione (profili oggetto del terzo motivo di ricorso in Cassazione, si ribadisce, ritenuto assorbito dalla Suprema Corte).
Tale violazione è, invero, pacifica, nel caso di specie, essendo la compravendita del 15/09/2005 (tra PE
e i coniugi e ) avvenuta senza interpellare (dato incontestato)
[...] CP_3 Controparte_4 previamente l'altro erede testamentario, ossia . Persona_1
Ciò posto, la prelazione testamentaria in questione non può considerarsi di natura reale bensì obbligatoria, con la conseguenza che la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo, ove provato, il risarcimento del danno (chiesto in via subordinata dagli attori in riassunzione, ove ritenuta di natura obbligatoria, per l'appunto, tale prelazione).
Hanno, infatti, carattere eccezionale la prelazione reale ed il relativo diritto di riscatto, poichè essi sono derogativi del principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, con la conseguenza che tali istituti sono ammissibili solo in forza di una specifica disposizione di legge, mentre allorchè il diritto di prelazione trovi la sua fonte nella sola disposizione negoziale l'inadempimento dello stesso non può che avere effetti solo obbligatori e, quindi, risarcitori (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/11/2013, n. 25052).
In altri termini, nel caso di violazione del patto di prelazione (puro e semplice) da parte del promittente, che concluda senz'altro con terzi il contratto cui esso inerisce, senza effettuare la denuntiatio, oppure senza attendere la scadenza del termine assegnato al prelazionario per il relativo esercizio, o anche senza tener conto dell'avvenuta accettazione dello stesso prelazionario, questi può solo agire per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, in quanto l'ordinamento non appresta, per il caso di prelazione volontaria, rimedi lato sensu coercitivi: né il diritto di riscatto (riservato a ben specifiche ipotesi di prelazione ex lege, come ad es. il retratto successorio ex art. 732 c.c., oppure in tema di vendita di terreni agricoli, ex art. 8 della legge n. 590/1965), né tantomeno l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/06/2024, n. 15801;
Sez. III, 18/07/2008, n. 19928).
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Ciò chiarito, a (e, dunque, ai suoi eredi, attori in riassunzione), sarebbe spettato, allora, in Controparte_9 astratto, soltanto il risarcimento del danno per la violazione, da parte di , della detta prelazione Persona_2
pagina 9 di 12 testamentaria (e non anche quanto richiesto dalla parte attrice in via principale, ossia la c.d. tutela reale, mediante il trasferimento, in suo favore, del bene venduto, dietro il pagamento del prezzo previsto nell'atto di compravendita del 15.9.2005).
Sul punto lo stesso attore aveva, in effetti, chiesto, si ribadisce, in via subordinata (rispetto al riconoscimento della tutela c.d. reale), la condanna solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni prodotti dall'illegittimo comportamento tenuto in occasione della compravendita, nella misura pari ad euro
25.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo (il che è stato ribadito in questa sede anche dai suoi eredi, con l'atto di citazione in riassunzione, facendo riferimento alla “perdita del diritto all'acquisto del bene venduto a terzi estranei”).
Ma di tali danni la parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223 c.c. e
2697 c.c., con la conseguenza che vanno rigettate le domande formulate in primo grado da e Persona_1
(di cui ai punti “a”, “c” e “d” delle relative conclusioni), ribadite con l'atto di citazione in Parte_1 riassunzione (ai punti “a”, “b” e “c” delle relative conclusioni) da , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Sul punto va detto che, secondo quanto sostenuto in modo condivisibile in dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), il danno risarcibile in caso di violazione della prelazione negoziale è pari al vantaggio patrimoniale che il beneficiario avrebbe tratto dal fatto di essere preferito al terzo.
E la giurisprudenza ha ulteriormente specificato che il danno derivante dalla violazione del patto di prelazione possa essere determinato anche con valutazione equitativa, facendo riferimento alla differenza tra il valore reale degli immobili, oggetto del patto, ed il prezzo di vendita pagato dal terzo acquirente e risultante dal relativo atto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/11/2006, n. 24687).
In altri termini tale danno può essere determinato, in conformità con i principi generali in tema d'inadempimento contrattuale, facendo riferimento al valore di mercato dell'immobile, previa detrazione delle somme pagate dal terzo acquirente, come risultanti dal rogito di trasferimento del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2013, n. 15709).
Dunque, escluso che tale danno possa consistere semplicemente nell'importo pagato al venditore dai terzi acquirenti (nel caso di specie pari ad euro 9.200,00, come risultante dal rogito del 15.9.2005, ridepositato dagli attori in riassunzione, in questa sede, il 9.7.2024) – dal momento che l'avente diritto alla prelazione avrebbe comunque dovuto corrispondere tale prezzo al venditore (il che significa, per l'appunto, che tale prezzo non possa essere considerato come una componente del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.) - la parte attrice non ha dimostrato l'eventuale differenza tra il reale prezzo di mercato del bene e quello effettivamente corrisposto dai terzi acquirenti, limitandosi genericamente a chiedere la tutela risarcitoria nella misura di euro 25.000,00 (o di altra somma ritenuta equa).
In sostanza la parte attrice non ha neanche dedotto che il prezzo pagato dagli acquirenti (euro 9.200,00) fosse pagina 10 di 12 eventualmente inferiore al reale prezzo di mercato del bene, non avendo fornito neanche alcun elemento da cui desumere tale ultimo dato.
La parte attrice non aveva dedotto neppure, eventualmente, che l'importo di euro 25.000,00 fosse corrispondente a quello reale di mercato rispetto a quello (pari ad euro 9.200,00, si ribadisce) pagato effettivamente dai terzi acquirenti e indicato nel rogito, se è vero che, come si legge nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (ridepositato dagli attori in riassunzione, in questa sede, il 9.7.2024), gli attori avevano espressamente affermato (cfr. pag. 3) che avesse direttamente venduto il bene ai Persona_2 sigg.ri e “senza comunicare nulla all'esponente, ed anzi solo dopo aver indicato allo stesso un CP_4 CP_3 prezzo stratosferico di €. 25.000,00.” (così evidentemente ritenendo che tale ultimo importo non potesse essere considerato corrispondente al valore del bene, avendolo definito “stratosferico”).
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La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali dei primi tre
[...] Parte_4 gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore delle controparti (costituite) vittoriose, con attribuzione in favore dei relativi difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c. (ma con la precisazione, sul punto, che tale distrazione non può riguardare, per quanto riguarda la difesa di e , quali eredi di CP_1 OP
, i gradi di giudizio - precedenti rispetto alla fase di rinvio- in cui era assistito da Persona_2 Persona_2 difensori distinti rispetto al difensore al quale è stato conferito il mandato per questa fase;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
In particolare, i compensi vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. pagina 11 di 12 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte d'appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2722/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n.
6400/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 8.3.2024, così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia di (pronunciata con ordinanza del 9.1.2025). OP
2. Rigetta le domande formulate in primo grado da e (di cui ai punti “a”, “c” Persona_1 Parte_1
e “d” delle relative conclusioni) e ribadite con l'atto di citazione in riassunzione (ai punti “a”, “b” e “c” delle relative conclusioni) da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(in proprio e nella qualità di unici eredi legittimi di ). Persona_1
3. Dichiara tenuti e condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento, in solido tra loro, e in favore dell'avv. Francesco Saverio Iacuzio, quale difensore,
[...] dichiaratosi antistatario, di e di , dei compensi professionali del primo CP_3 Controparte_4 grado, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, di quelli del grado di appello, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, nonché del giudizio di legittimità, liquidati complessivamente in euro 1.541,00, e del giudizio di rinvio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuti e condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento, in solido tra loro, e in favore di e , quali eredi di
[...] CP_1 OP
, dei compensi professionali del primo grado, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, di Persona_2 quelli del grado di appello, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, nonché del giudizio di legittimità, liquidati complessivamente in euro 1.541,00 e, in favore dell'avv. Tiziana Fucci (quale difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.) del giudizio di rinvio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 20.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2722/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in proprio e nella qualità di unici eredi legittimi di , rappresentati e C.F._4 Persona_1 difesi dagli avvocati Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela.
-ATTORI in riassunzione-
e
(c.f. e (cf. , quali eredi CP_1 C.F._5 OP C.F._6 di , rappresentate e difese dall'avv. Tiziana Fucci. Persona_2
-CONVENUTE IN RIASSUNZIONE-
(c.f. ) e (c.f. , CP_3 C.F._7 Controparte_4 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio Iacuzio.
-CONVENUTI in riassunzione- nonchè
(n. il 28.5.1963), (n. il 15.2.1964), e Parte_2 Parte_2 Controparte_5
. Controparte_6
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - contumaci-
pagina 1 di 12 OGGETTO: “Prelazione testamentaria”. CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi nonché, per , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., CP_3 Controparte_4 rispettivamente (i primi quattro) il 20.3.2025 e (gli ultimi due) il 20.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 unici eredi legittimi di , hanno convenuto, dinanzi a questa Corte, , Persona_1 CP_1 CP_2
, , (n. il 28.5.1963), (n. il
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_2
15.2.1964), e , riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di Controparte_5 Controparte_6 annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 6400/2024, pubblicata in data 8.3.2024), della sentenza n. 3001/2018 di questa Corte d'Appello, depositata il 18.6.2018.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da e avverso Persona_1 Parte_1 la sentenza n. 3001/2018 di questa Corte d'Appello, ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
****
Con la detta sentenza n. 3001/2018 questa Corte d'Appello aveva rigettato l'appello proposto da Per_1
e avverso la sentenza n.574/2010 del Tribunale di Santa MA AP RE
[...] Parte_1
(compensando le spese del secondo grado di giudizio), confermando quanto statuito dal giudice di prime cure secondo cui (in estrema sintesi) le disposizioni morits causa contenute nei testamenti del 23.8.1954 di Parte_2
e di non avessero previsto una prelazione (né di natura reale, né di natura
[...] Persona_3 obbligatoria) in favore degli eredi testamentari (non assegnatari dei beni di cui eventualmente disporre in favore di terzi), esprimendo soltanto un desiderio dei testatori di portata esclusivamente morale anziché giuridica (e, quindi, vincolante) per gli (altri) eredi (assegnatari dei detti beni).
In particolare e avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Persona_1 Parte_1
MA AP RE (sez. distaccata di Marcianise), , e Persona_2 CP_3 Controparte_4
(deceduto nel corso del giudizio, con conseguente riassunzione del processo nei confronti dei Controparte_7 suoi eredi e ), per sentire dichiarare: a) l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e/o Parte_2 Controparte_5 inefficacia (per violazione del diritto di prelazione spettante a ), della compravendita del Persona_1
15/09/2005 tra e i coniugi e , avente ad oggetto l'immobile sito Persona_2 CP_3 Controparte_4 in Cervino (CE), via Murrilli n. 7 (in catasto al foglio 6, particella 663, sub 3) e, per l'effetto, il trasferimento, ai sensi degli artt. 648 e/o 2932 c.c., in favore di , del detto bene, al prezzo e alle condizioni indicate in Controparte_7 tale atto;
b) l'invalidità, l'annullabilità e/o l'inefficacia della rinuncia alla servitù di accesso costituita in favore di pagina 2 di 12 , rinuncia compiuta da quest'ultimo con atto allegato alla compravendita;
c) l'illegittimità del Controparte_7 comportamento assunto da e dalle altre parti della compravendita, con conseguente condanna Persona_2 solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni nella misura pari ad euro
20.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa;
d) in subordine rispetto alla domanda di cui al punto a), la condanna solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni prodotti dall'illegittimo comportamento tenuto in occasione della compravendita, nella misura pari ad euro 25.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
e) in subordine e solo in via gradata rispetto alla domanda formulata al punto b), la sospensione dell'efficacia dell'atto di rinuncia di almeno fino alla definizione del giudizio di usucapione pendente dinanzi allo stesso Tribunale, Controparte_7 iscritto al n. 962/2000; f) in via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda di cui al punto e), la condanna solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione), al risarcimento dei danni (per essere stati, essi attori, privati dei diritti che avrebbero potuto esercitare quali proprietari, per usucapione, della particella solo formalmente intestata a ) nella misura pari ad euro 25.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa, il Controparte_7 tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai propri difensori dichiaratisi antistatari.
A fondamento di quanto domandato gli attori avevano lamentato, in sintesi, che:
a) con la detta vendita in favore dei coniugi , , fratello di , Controparte_8 Persona_2 Persona_1 avesse violato il diritto di prelazione ereditaria (di carattere reale o, in subordine, personale) spettante a quest'ultimo, fondato sulle disposizioni mortis causa contenute nei testamenti pubblici del 23/08/1954 dei loro genitori ( e ); Parte_2 Persona_3
b) contestualmente alla detta vendita l'altro fratello, , avesse rinunciato espressamente (dietro Controparte_7 il corrispettivo di euro 1.000,00), con riferimento a tale bene, alla servitù di accesso, in violazione dei diritti di
, trattandosi di rinuncia effettuata da soggetto non legittimato (attesa la pendenza di un giudizio Persona_1 di usucapione avente ad oggetto anche la particella confinante rispetto a quella illegittimamente ceduta).
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, , e , riassumendo il giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dinanzi a questa Corte (in proprio e nella qualità di unici eredi legittimi di ), a seguito Persona_1 dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione, hanno ribadito le suddette conclusioni formulate in primo grado (sopra indicate con le lettere a, c e d)), riguardanti l'invocata violazione della prelazione testamentaria e le conseguenti domande (di natura reale e, in subordine, obbligatoria).
Iscritta la causa al n. 2722/2024 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
18.10.2024, e , rimettendosi all'apprezzamento di questa Corte di Appello, quale CP_3 Controparte_4 giudice del rinvio e, quindi, nel contesto del thema decidendum così come emerso a seguito del giudizio di legittimità, chiedendo, quanto alle spese di lite, che fosse condannato chi di ragione alla rifusione delle stesse nei pagina 3 di 12 confronti di essi convenuti in riassunzione, quali terzi incolpevoli, con attribuzione al proprio difensore e, solo in via gradata, stante l'esito del giudizio di Cassazione, che fossero compensate le spese di lite fra tutte le parti, riservandosi di agire con autonomo giudizio per il risarcimento dei danni subìti nei confronti di chi questa Corte di
Appello avesse ritenuto responsabile di quanto accaduto.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 5.1.2025, , quale erede di , CP_1 Persona_2 richiamando le deduzioni tutte espresse nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e di secondo grado, rimettendosi all'apprezzamento di questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio e, quindi, chiedendo, nel contesto del thema decidendum così come emerso a seguito del giudizio di legittimità, quanto alle spese di lite, che fosse condannato chi di ragione alla rifusione delle stesse nei confronti di essa convenuta in riassunzione, con attribuzione al proprio difensore e, solo in via gradata, stante l'esito del giudizio di Cassazione, che fossero compensate le spese di lite fra tutte le parti.
Con ordinanza depositata il 9.1.2025 è stata dichiarata la contumacia di (n. il 28.5.1963), Parte_2
(n. il 15.2.1964), , e (non essendosi Parte_2 Controparte_5 OP Controparte_6 costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei loro confronti) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.3.2025.
In data 24.3.2025 si è costituita in giudizio , quale erede di , rimettendosi OP Persona_2 anch'ella all'apprezzamento di questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio e, quindi, chiedendo, quanto alle spese di lite, che fosse condannato chi di ragione alla rifusione delle stesse nei confronti di essa convenuta in riassunzione, con attribuzione al proprio difensore e, solo in via gradata, stante l'esito del giudizio di Cassazione, che fossero compensate le spese di lite fra tutte le parti.
Indi, con decreto presidenziale depositato in data 26.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione
“scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 20.3.2025 dalla difesa di , Parte_1 Parte_2
, e , e il 24.3.2025 dalla difesa di e ),
[...] Parte_3 Parte_4 CP_3 Controparte_4 la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.3.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va revocata la declaratoria di contumacia di pronunciata con ordinanza del OP
9.1.2025, essendosi la stessa successivamente costituita, come detto, in data 24.3.2025, quale erede di PE
.
[...]
pagina 4 di 12 ****
Sempre in via preliminare va ribadito - avendo la difesa di e insistito CP_1 OP
(nell'ambito della memoria di replica depositata il 16.6.2015) nella richiesta di interruzione del giudizio a seguito del decesso di - quanto già detto con decreto del 16.5.2025 in merito all'impossibilità di Controparte_6 dichiarare tale interruzione e, cioè, che:
a) la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.3.2025, con la concessione dei termini (di cui all'art. 190 c.p.c.) di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica;
b) pertanto, al momento del decesso (10.5.2025) di , non erano ancora scaduti i termini per il Controparte_6 deposito delle comparse conclusionali;
c) tuttavia, nel caso di specie, si tratta di un giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Suprema Corte e il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4.7.2009, con conseguente operatività delle norme anteriori alla legge n. 69/2009 (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. V, 19/09/2024, n. 25147), il che significa che non potesse trovare applicazione l'art. 300, co. IV, c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma 13, della l. n. 69 del 2009 (con cui è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), con la conseguenza che non potesse attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte della detta parte contumace effettuata dal procuratore di e di , in mancanza della notifica o della certificazione dall'ufficiale CP_1 OP giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c.;
d) invero la morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma 13, della l.
n. 69 del 2009 (con le quali è stata invece espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, sicché non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/09/2019, n. 23906; Sez. II, 31/05/2012, n. 8755; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
21/07/2020, n. 15567).
Alla luce di tali principi non può essere pronunciata l'interruzione del giudizio neanche a seguito del tentativo di notifica del detto decreto del 16.5.2025 (peraltro effettuato senza alcuna autorizzazione di questa Corte), documentato dalla difesa di e in allegato alla propria memoria di replica, non OP CP_1 trattandosi della notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., e non essendo ammissibili equipollenti a tali forme tassative. pagina 5 di 12 ****
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Suprema Corte, con la detta ordinanza n. 6400/2024, ha annullato, con rinvio, la sentenza n. 3001/2018 di questa Corte d'Appello, accogliendo i primi due motivi del ricorso proposto da e Persona_1 Parte_1
(concernenti l'asserita vincolatività della prelazione testamentaria e l'errata interpretazione, da parte della
[...]
Corte di merito, delle schede testamentarie che la prevedevano) e dichiarando assorbito il terzo (concernente gli invocati effetti reali o, in subordine, obbligatori, della violazione di tale prelazione).
Ragion per cui questa Corte d'Appello, in questa sede, alla luce dei principi enucleati nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, è chiamata a verificare la sussistenza o meno di tale prelazione testamentaria (quindi la sua vincolatività) e le conseguenze della sua eventuale violazione.
Mentre non è più in discussione la questione concernente la rinuncia di alla detta servitù di Controparte_7 accesso, lamentata dagli attori con l'originario atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, essendo ormai coperta da giudicato interno.
Al riguardo vanno, infatti, richiamati - in relazione a quanto detto sino ad ora - alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta pagina 6 di 12 di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte (come è avvenuto nel caso di specie, con riferimento al terzo motivo, concernente gli effetti della violazione della prelazione testamentaria) all'esame del giudice di rinvio
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2024, n. 5548).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo pagina 7 di 12 momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
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Ciò premesso va riportato, innanzitutto, il testo – ovviamente con riferimento alle parti rilevanti per il giudizio- dei testamenti in questione (ridepositati dagli attori in riassunzione il 9.7.2024):
a) testamento di : “Al fine di conservare nell'ambito familiare i beni ora assegnati, frutto del mio lavoro, Parte_2
è mio vivo desiderio che qualora alcuno dei miei eredi intenda alienare quanto da me lasciatogli, interpelli gli altri miei figli o loro eredi prima di procedere a vendita nei confronti di estranei”; “qualora alcuno dei miei (figli) eredi, col presente testamento istituiti, non intendesse accettare le disposizioni che precedono, voglio che lo stesso consegua la sola quota di legittima”;
b) testamento di : “Al fine di conservare nell'ambito familiare i beni ora assegnati, desidero che Persona_4 qualora alcuno dei miei figli intenda alienarli, interpelli gli altri miei figli o loro eredi prima di venderli a estranei. Qualora alcuno dei miei eredi testè istituiti, non intendesse accettare il presente testamento, voglio che lo stesso consegua la sola quota di legittima”.
E questa Corte, quale giudice del rinvio, ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte di Appello nei precedenti gradi di merito, e sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, i due testamenti del 23.8.1954 (di e di Parte_2 Persona_3
) contenessero una vera e propria prelazione testamentaria, come tale vincolante giuridicamente – e
[...] non solo moralmente- per gli eredi.
Ciò interpretando la volontà dei due testatori sulla base del complessivo tenore delle schede testamentarie, ossia non limitando tale attività ermeneutica, come statuito nell'ordinanza di annullamento con rinvio, alle espressioni utilizzate (“desidero” e “è mio vivo desiderio”), ma tenendo conto anche del successivo periodo, con cui i testatori aggiungevano “qualora alcuno dei miei (figli) eredi, col presente testamento istituiti, non intendesse accettare le disposizioni che precedono, voglio che lo stesso consegua la sola quota di legittima”.
pagina 8 di 12 In altri termini è indubbio (come ritenuto anche in dottrina, non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.), che, ove la disposizione testamentaria che contenga apparentemente un mero desiderio, sia accompagnata (come nel caso di specie) da un'altra che ne sanzioni l'eventuale mancato rispetto, essa deve certamente essere intesa come impegnativa.
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Ravvisata la vincolatività (per gli eredi testamentari di e ), dal punto di Parte_2 Persona_4 vista giuridico, di tali disposizioni testamentarie, occorre allora passare ad esaminare la natura (reale o obbligatoria) di tale prelazione testamentaria e, dunque, gli effetti della relativa violazione (profili oggetto del terzo motivo di ricorso in Cassazione, si ribadisce, ritenuto assorbito dalla Suprema Corte).
Tale violazione è, invero, pacifica, nel caso di specie, essendo la compravendita del 15/09/2005 (tra PE
e i coniugi e ) avvenuta senza interpellare (dato incontestato)
[...] CP_3 Controparte_4 previamente l'altro erede testamentario, ossia . Persona_1
Ciò posto, la prelazione testamentaria in questione non può considerarsi di natura reale bensì obbligatoria, con la conseguenza che la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo, ove provato, il risarcimento del danno (chiesto in via subordinata dagli attori in riassunzione, ove ritenuta di natura obbligatoria, per l'appunto, tale prelazione).
Hanno, infatti, carattere eccezionale la prelazione reale ed il relativo diritto di riscatto, poichè essi sono derogativi del principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, con la conseguenza che tali istituti sono ammissibili solo in forza di una specifica disposizione di legge, mentre allorchè il diritto di prelazione trovi la sua fonte nella sola disposizione negoziale l'inadempimento dello stesso non può che avere effetti solo obbligatori e, quindi, risarcitori (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/11/2013, n. 25052).
In altri termini, nel caso di violazione del patto di prelazione (puro e semplice) da parte del promittente, che concluda senz'altro con terzi il contratto cui esso inerisce, senza effettuare la denuntiatio, oppure senza attendere la scadenza del termine assegnato al prelazionario per il relativo esercizio, o anche senza tener conto dell'avvenuta accettazione dello stesso prelazionario, questi può solo agire per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, in quanto l'ordinamento non appresta, per il caso di prelazione volontaria, rimedi lato sensu coercitivi: né il diritto di riscatto (riservato a ben specifiche ipotesi di prelazione ex lege, come ad es. il retratto successorio ex art. 732 c.c., oppure in tema di vendita di terreni agricoli, ex art. 8 della legge n. 590/1965), né tantomeno l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/06/2024, n. 15801;
Sez. III, 18/07/2008, n. 19928).
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Ciò chiarito, a (e, dunque, ai suoi eredi, attori in riassunzione), sarebbe spettato, allora, in Controparte_9 astratto, soltanto il risarcimento del danno per la violazione, da parte di , della detta prelazione Persona_2
pagina 9 di 12 testamentaria (e non anche quanto richiesto dalla parte attrice in via principale, ossia la c.d. tutela reale, mediante il trasferimento, in suo favore, del bene venduto, dietro il pagamento del prezzo previsto nell'atto di compravendita del 15.9.2005).
Sul punto lo stesso attore aveva, in effetti, chiesto, si ribadisce, in via subordinata (rispetto al riconoscimento della tutela c.d. reale), la condanna solidale dei convenuti (o di ognuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni prodotti dall'illegittimo comportamento tenuto in occasione della compravendita, nella misura pari ad euro
25.000,00 o in altra misura considerata giusta ed equa, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo (il che è stato ribadito in questa sede anche dai suoi eredi, con l'atto di citazione in riassunzione, facendo riferimento alla “perdita del diritto all'acquisto del bene venduto a terzi estranei”).
Ma di tali danni la parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223 c.c. e
2697 c.c., con la conseguenza che vanno rigettate le domande formulate in primo grado da e Persona_1
(di cui ai punti “a”, “c” e “d” delle relative conclusioni), ribadite con l'atto di citazione in Parte_1 riassunzione (ai punti “a”, “b” e “c” delle relative conclusioni) da , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Sul punto va detto che, secondo quanto sostenuto in modo condivisibile in dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), il danno risarcibile in caso di violazione della prelazione negoziale è pari al vantaggio patrimoniale che il beneficiario avrebbe tratto dal fatto di essere preferito al terzo.
E la giurisprudenza ha ulteriormente specificato che il danno derivante dalla violazione del patto di prelazione possa essere determinato anche con valutazione equitativa, facendo riferimento alla differenza tra il valore reale degli immobili, oggetto del patto, ed il prezzo di vendita pagato dal terzo acquirente e risultante dal relativo atto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/11/2006, n. 24687).
In altri termini tale danno può essere determinato, in conformità con i principi generali in tema d'inadempimento contrattuale, facendo riferimento al valore di mercato dell'immobile, previa detrazione delle somme pagate dal terzo acquirente, come risultanti dal rogito di trasferimento del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2013, n. 15709).
Dunque, escluso che tale danno possa consistere semplicemente nell'importo pagato al venditore dai terzi acquirenti (nel caso di specie pari ad euro 9.200,00, come risultante dal rogito del 15.9.2005, ridepositato dagli attori in riassunzione, in questa sede, il 9.7.2024) – dal momento che l'avente diritto alla prelazione avrebbe comunque dovuto corrispondere tale prezzo al venditore (il che significa, per l'appunto, che tale prezzo non possa essere considerato come una componente del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.) - la parte attrice non ha dimostrato l'eventuale differenza tra il reale prezzo di mercato del bene e quello effettivamente corrisposto dai terzi acquirenti, limitandosi genericamente a chiedere la tutela risarcitoria nella misura di euro 25.000,00 (o di altra somma ritenuta equa).
In sostanza la parte attrice non ha neanche dedotto che il prezzo pagato dagli acquirenti (euro 9.200,00) fosse pagina 10 di 12 eventualmente inferiore al reale prezzo di mercato del bene, non avendo fornito neanche alcun elemento da cui desumere tale ultimo dato.
La parte attrice non aveva dedotto neppure, eventualmente, che l'importo di euro 25.000,00 fosse corrispondente a quello reale di mercato rispetto a quello (pari ad euro 9.200,00, si ribadisce) pagato effettivamente dai terzi acquirenti e indicato nel rogito, se è vero che, come si legge nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (ridepositato dagli attori in riassunzione, in questa sede, il 9.7.2024), gli attori avevano espressamente affermato (cfr. pag. 3) che avesse direttamente venduto il bene ai Persona_2 sigg.ri e “senza comunicare nulla all'esponente, ed anzi solo dopo aver indicato allo stesso un CP_4 CP_3 prezzo stratosferico di €. 25.000,00.” (così evidentemente ritenendo che tale ultimo importo non potesse essere considerato corrispondente al valore del bene, avendolo definito “stratosferico”).
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La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali dei primi tre
[...] Parte_4 gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore delle controparti (costituite) vittoriose, con attribuzione in favore dei relativi difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c. (ma con la precisazione, sul punto, che tale distrazione non può riguardare, per quanto riguarda la difesa di e , quali eredi di CP_1 OP
, i gradi di giudizio - precedenti rispetto alla fase di rinvio- in cui era assistito da Persona_2 Persona_2 difensori distinti rispetto al difensore al quale è stato conferito il mandato per questa fase;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
In particolare, i compensi vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. pagina 11 di 12 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte d'appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2722/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n.
6400/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 8.3.2024, così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia di (pronunciata con ordinanza del 9.1.2025). OP
2. Rigetta le domande formulate in primo grado da e (di cui ai punti “a”, “c” Persona_1 Parte_1
e “d” delle relative conclusioni) e ribadite con l'atto di citazione in riassunzione (ai punti “a”, “b” e “c” delle relative conclusioni) da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(in proprio e nella qualità di unici eredi legittimi di ). Persona_1
3. Dichiara tenuti e condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento, in solido tra loro, e in favore dell'avv. Francesco Saverio Iacuzio, quale difensore,
[...] dichiaratosi antistatario, di e di , dei compensi professionali del primo CP_3 Controparte_4 grado, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, di quelli del grado di appello, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, nonché del giudizio di legittimità, liquidati complessivamente in euro 1.541,00, e del giudizio di rinvio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuti e condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento, in solido tra loro, e in favore di e , quali eredi di
[...] CP_1 OP
, dei compensi professionali del primo grado, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, di Persona_2 quelli del grado di appello, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, nonché del giudizio di legittimità, liquidati complessivamente in euro 1.541,00 e, in favore dell'avv. Tiziana Fucci (quale difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.) del giudizio di rinvio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 20.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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